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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/12/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 517/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 517/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Folino Parte_1 P.IVA_1
NI, appellante contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. Volorio Marco e dell'avv. Garzulino Marco, C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefanetti Controparte_3 C.F._3
Bruno,
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Crosti Erika, CP_4 P.IVA_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Zanetta Controparte_5 P.IVA_3
Valter, appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione resa all'udienza del
13.11.2025
pagina 1 di 31 OGGETTO: appalto, artt. 1667, 1669 c.c., risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
1) in via istruttoria: per le ragioni esposte nell'odierna impugnazione, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, carente, errata, inidonea a ricostruire adeguatamente la fattispecie e le cause dell'ammaloramento del cappotto, da demandare comunque ad un consulente tecnico altamente qualificato (prof. Universitario quantomeno), in merito agli aspetti di analisi strutturale che nessuno dei CTU ha voluto effettuare, affinché:
“verifichi il CTU lo stato dell'immobile oggetto di causa, ubicato in Crodo (VB) via Cantoni.
Analizzi lo schema strutturale applicato, i carichi permanenti, le modalità costruttive del fabbricato, la regolarità del collaudo e in ogni caso la tenuta statica, e soprattutto voglia verificare, in relazione al sistema “a cappotto” realizzato, le cause delle difformità denunciate, indagando sulla possibile relazione tra i vizi e i comportamenti strutturali dell'edificio, accertando altresì le eventuali corresponsabilità del committente, del direttore dei lavori e della ditta esecutrice e stabilendo, infine, se e quali interventi correttivi siano necessari onde eliminare i vizi riscontrati con determinazione dei costi. E comunque, perché sia fornito ogni altro elemento utile e necessario al giudizio, autorizzando il designando CTU ad accedere allo stabile, effettuando anche dei carotaggi, al fine di determinare la reale consistenza strutturale”;
2) in via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il gravame de quo, e per l'effetto, riformare in toto la impugnata sentenza n. 45/2023, repert. n. 107/2023 del
23/02/2023, nella causa civile RG n. 793/2020, pronunciata e pubblicata il 23/02/2023, mai notificata, con cui il Tribunale di Verbania, Sez. Civ., in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Vittoria Mingione, accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che qui si richiamano e riportano integralmente:
“Conclusioni, “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, e previe le declaratorie tutte anche incidentali del caso,
- IN PRINCIPALITÀ respingere tutte le domande attrici, così e come formulate nei confronti della convenuta siccome infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
- IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di accogliere anche solo in parte le domande attoree, accertata la misura della responsabilità imputabile alla di Parte_1
pagina 2 di 31 voglia comunque dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata Parte_1
società (o , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con CP_6 CP_7
sede in Parcines (BZ) via Venosta n. 70 (C.F. - P.IVA – n. Iscriz. Registro Imprese
00848120218), a tenere indenne e/o comunque a risarcire la Parte_1 da tutte le conseguenze economiche dell'eventuale accoglimento delle avverse domande,
[...]
anche se del caso in via di regresso, e così rifondere alla convenuta tutte le somme che la stessa dovesse essere condannata a corrispondere alle controparti, oltre altresì al rimborso di tutte le spese di lite, anche della fase di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c.;
- IN ESTREMO SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di accogliere anche solo in parte le domande attoree, pur salvo il diritto di regresso nei confronti dei corresponsabili, voglia comunque limitare quanto dovuto dalla Parte_1
al minore complessivo importo di Euro 26.333,70, iva inclusa, pari al prezzo a suo
[...]
tempo pagato dagli attori per i lavori appaltati sommato ai costi necessari per la rimozione del cappotto e il suo trasporto in discarica, nonché agli oneri della discarica e della pulizia del sito, come da conteggio del CTU Ing. sempre con condanna di (o Persona_1 CP_6
a tenere indenne la convenuta delle conseguenze economiche dell'eventuale CP_7
accoglimento delle avverse domande;
- E COMUNQUE IN VIA DI REGRESSO, per l'ipotesi di ritenuta concorrente responsabilità della in solido con gli altri convenuti e i terzi chiamati, Parte_1
ACCERTARE la percentuale di responsabilità di ognuno in proporzione alle diverse gravità delle colpe ed all'entità delle conseguenze dannose e quindi la correlativa misura del regresso nei confronti di tutti gli altri convenuti, e, conseguentemente, DICHIARARE i predetti tenuti alla rifusione in favore della degli importi eccedenti Parte_1
l'ammontare della quota direttamente imputabile alla medesima in virtù dell'emananda sentenza.
In ogni caso con il favore di spese e compensi di giudizio”
Previa in via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio, ammissione di prova orale per testi sulle seguenti circostanze già dedotte nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc […]”.
Per e : CP_1 Controparte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione.
pagina 3 di 31 In via principale confermare integralmente ed in ogni punto la sentenza n. 45/2023 resa dal
Tribunale di Verbania in data 22/02/2023 R.g.n. 793/2020.
In via istruttoria respingere la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio poiché meramente esplorativa […].
In ogni caso con vittoria di spese, compensi del presente giudizio e del sub procedimento di sospensione della sentenza impugnata, oltre oneri e accessori di legge.”.
Per AC LA SI MA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in relazione all'appello proposto da nei Parte_1
confronti del Geom. : Controparte_3
- in via principale: dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, voglia respingere tutte le domande formulate e, segnatamente, la domanda di regresso svolta dall'appellante perché infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 45/2023 del Giudice di prime cure, con ogni conseguenza di legge, anche per essere maturate a favore del professionista le decadenze e prescrizioni previste dall'art. 1669 c.c.;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza appellata e di soccombenza anche parziale dell'appellato voglia dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la Compagnia assicurativa per i danni a terzi del CP_5 Parte_2
professionista, a garantire e tenere indenne il geom. delle somme che a Controparte_3
qualsiasi titolo per capitale, interessi e spese, fosse tenuto a pagare agli attori in conseguenza della domanda svolta dagli stessi, dedotta la franchigia prevista dalle condizioni di polizza.
Con favore di spese e compensi del presente grado di giudizio, ivi compresa la fase di richiesta sospensione dell'esecuzione”.
Per CP_4
“Piaccia all'Ecc. Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito in via principale, respingere l'atto di appello proposto dalla Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto, rigettando tutte domande ivi formulate
[...]
e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 45/2023 emessa il 23.02.2023 dal Tribunale di
Verbania, in persona del Giudice Dott.ssa Vittoria Mingione, pubblicata in pari data e non notificata.
pagina 4 di 31 Con il favore delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per CP_5
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premesse le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Torino:
- nel merito: rigettare il dispiegato appello siccome infondato in fatto ed in diritto e, comunque, mandare assolta la da ogni domanda proposta nei suoi Controparte_5 confronti nel presente giudizio, confermando l'impugnata sentenza n.45/2023 del Tribunale di
Verbania, pronunciata e pubblicata in data 23/2/2023.
- In via meramente subordinata: nella denegata ipotesi di riforma dell'appellata sentenza e venisse ravvisata una responsabilità del geom. , accertata e dichiarata la Controparte_3
percentuale di responsabilità di costui e le ragioni che consentirebbero di ritenere operanti le garanzie offerte con la polizza n. 2019/03/2341266, contenere in ogni caso l'entità dell'impegno economico della entro i limiti delle garanzie di contratto e sotto delle Controparte_5
franchigie in esso richiamate, per la sola quota di responsabilità accertata e riconosciuta in capo al geom. rigettando ogni ulteriore pretesa siccome infondata in fatto ed Controparte_3
in diritto.
- In ogni caso con il favore delle spese e delle competenze di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
e in qualità di committenti, convenivano in giudizio Controparte_2 CP_1
l'appaltatore (ex artt. 1667, 1669 c.c.) ed il direttore dei Parte_1
lavori (per omessa vigilanza) chiedendo che gli stessi venissero condannati al Controparte_3 risarcimento dei danni come quantificati in sede di ATP pari ad € 46.613,50, oltre agli ulteriori importi non considerati dal CTU di ATP.
A fondamento della domanda deducevano che:
- quali proprietari di una casa in legno sita in Crodo in corso di costruzione (ad opera dello stesso
, nel novembre 2015 si erano rivolti alla commissionandole i lavori di CP_2 Parte_1
isolamento termico a cappotto;
- l'intervento era stato realizzato dall'appaltatore in piena e totale autonomia anche per quanto pagina 5 di 31 concerneva la scelta dei materiali e delle tecniche di posa;
- l'opera era stata realizzata dal novembre 2015 al maggio 2016 ed a partire dal mese di dicembre
2017 avevano iniziato a manifestarsi i primi rigonfiamenti sul cappotto isolante;
- l'appaltatore, informato dell'accaduto, aveva contattato il produttore del materiale ( CP_4
che in data 30.01.2018 aveva fatto eseguire un sopralluogo da un suo incaricato a seguito del quale era stata rilasciata una relazione tecnica (in data 23/02/2018);
- i problemi del cappotto si erano accentuati nell'anno 2018 manifestandosi anche in altre parti dell'edificio inizialmente non attinte;
- all'esito di due successive perizie (a firma rispettivamente dell'ing. e dell'ing. , CP_8 CP_9
assodati i gravi errori di realizzazione del cappotto, avevano depositato un ricorso per ATP svoltosi nel contraddittorio con l'appaltatore ed il direttore dei lavori;
- il CTU nominato in sede di ATP (ing. , aveva ritenuto la unica responsabile Per_2 Parte_1 dei vizi ed aveva quantificato i costi di ripristino in € 46.613,50;
- da accertamenti successivamente compiuti era emesso che i materiali utilizzati dalla Pt_1
per la realizzazione del cappotto erano diversi da quelli indicati nelle schede tecniche
[...]
fornite, sicché avrebbe dovuto valutarsi anche tale ulteriore profilo di responsabilità;
- il CTU nominato in sede di ATP non aveva tenuto conto, nella quantificazione dei costi di ripristino, di ulteriori interventi per complessivi ed ulteriori € 15.000,00.
La società chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la (che Parte_1 CP_4
aveva fornito materiale inidoneo e schede tecniche errate) per essere tenuta indenne in caso di condanna. Nel merito chiedeva rigetto delle domande attoree ed in via subordinata che venisse determinata la percentuale di responsabilità di ognuno ai fini del regresso.
In particolare:
- eccepiva la decadenza e la prescrizione ai sensi dell'art. 1667 c.c. in quanto, a fronte della consegna dell'opera avvenuta (al più tardi) nel maggio 2016 e della scoperta dei vizi avvenuta già nei primi mesi del 2017, la loro denuncia era stata effettuata solamente il 31.10.2018;
- contestava l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. non ricorrendo alcun pericolo di rovina dell'edificio né un grave difetto tale da pregiudicare la stabilità, la durata e l'utilizzo dell'immobile;
- contestava gli esiti del giudizio di ATP evidenziando le criticità della relazione di CTU
(mancata disamina, in quanto inesistente, della relazione sul contenimento energetico, della pagina 6 di 31 stratigrafia costruttiva e dei progetti esecutivi, omessa effettuazione di sondaggi sulla struttura, ecc.);
- rilevava che eventuali difetti strutturali dell'edificio non le erano addebitabili;
- contestava infine la domanda risarcitoria nel quantum.
Il direttore dei lavori ribadiva di avere assunto l'incarico di progettista Controparte_3
e di direttore dei lavori esclusivamente dal punto di vista architettonico, essendo rimasto estraneo agli atti progettuali, alla direzione dei lavori strutturali ed alla posa del cappotto isolante, trattata direttamente tra esperti del settore senza il suo coinvolgimento. Chiedeva comunque di essere autorizzato a chiamare in causa per essere manlevato in caso di Parte_3
condanna.
quanto al rapporto assicurativo, rilevava di essere obbligata entro i Parte_3
limiti e sotto deduzione delle franchigie di contratto.
(chiamata in causa da eccepiva la decadenza dall'azione di risarcimento CP_4 Parte_1
ex art. 1495 c.c. osservando che la conoscenza di eventuali difetti del materiale doveva riferirsi alla data del deposito della CTU in ATP (11.11.2019) a fronte di una loro denuncia avvenuta solo in data 20.12.2019. Rilevava che la CTU in ATP non le era opponibile (non avendo partecipato al relativo procedimento), contestandone le conclusioni.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 45/2023 pubblicata il 23.02.2023:
- condannava la società al risarcimento dei danni in favore di e Parte_1 Controparte_2 che liquidava in € 54.580,00 oltre interessi dalla sentenza sino al saldo;
CP_1
- rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti del direttore dei lavori CP_3
;
[...]
- rigettava le domande proposte da (di regresso nei confronti di e Parte_1 Controparte_3
di manleva nei confronti di;
CP_4
- regolava le spese di lite (ivi comprese le spese di ATP) in ragione della soccombenza;
- poneva definitivamente le spese di CTU a carico di Parte_1
pagina 7 di 31 Il Tribunale dava atto che gli attori avevano agito nei confronti dell'appaltatore ex artt. 1667 e
1669 c.c.
Riteneva infondata la tesi della di inapplicabilità dell'art. 1669 c.c.. Parte_1
Dopo richiami giurisprudenziali circa l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. anche relativamente ad
“opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati” e più in generale in caso di difetti costruttivi che, “pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile” osservava che:
- il rivestimento a cappotto era funzionalmente destinato a fondersi con l'immobile, divenendone parte integrante e quindi a sua volta “parte strutturale”;
- pur trattandosi di elemento non essenziale, una volta installato, il cappotto diveniva rivestimento dell'edificio integrato nella struttura e destinato ad una lunga durata.
La circostanza che si trattasse di un “sistema” isolante non era ostativa all'applicazione dell'art. 1669 c.c. avendo la giurisprudenza interpretato in senso estensivo la nozione di
“costruzione” fino a ricomprendervi non solo parti dell'edificio ma anche semplici manufatti incorporati stabilmente alla costruzione.
Secondo la giurisprudenza dovevano essere ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c. non solo i difetti funzionali ma anche quelli estetici tali da menomare apprezzabilmente il normale godimento della cosa o tale da impedire che questa fornisca l'utilità cui è preordinata.
Ad ogni modo, osservava il Tribunale, era smentita dalla CTU svolta nel giudizio di merito la tesi secondo la quale venivano in rilievo vizi di carattere meramente estetico (atteso che i difetti riscontrati incidevano quanto meno sulla stabilità del rivestimento dell'edificio e sulla protezione della struttura sottostante).
Quanto alla tempestività della denunzia dei vizi ex art. 1669 c.c. ed alla eccepita decadenza, dopo avere dato atto dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine al decorso del termine di decadenza, pur ipotizzando di aderire all'orientamento più severo (che riteneva sufficiente un'apprezzabile conoscenza dei vizi ai fini del decorso del termine), il Tribunale osservava che:
- il termine annuale non poteva farsi decorrere dalla prima segnalazione dei rigonfiamenti (primi mesi 2017) atteso che a quella data i difetti avevano estensione e portata limitata;
- la stessa aveva evidenziato che alla data del collaudo (ottobre 2017) non si erano Parte_1
pagina 8 di 31 manifestate fessurazioni.
La conoscenza dei vizi era piuttosto da rapportarsi al dicembre 2017 (a seguito della relazione tecnica del perito incaricato) e la denuncia dei vizi avvenuta con la messa in mora dell'ottobre
2018 (doc. 6 attrice) era tempestiva.
Il termine annuale di prescrizione ex art. 1699 c.c. decorrente dalla data di denuncia dei vizi era stato tempestivamente interrotto con la proposizione del ricorso per ATP nell'aprile 2019.
Per completezza il Tribunale spiegava che per le medesime ragioni anche in caso di applicazione dell'art. 1667 c.c. l'eccezione di prescrizione era infondata.
Con riferimento ai vizi concretamente riscontrati il Tribunale richiamava gli esiti della CTU che era stata rinnovata nel corso del giudizio di merito (a causa della mancata partecipazione all'ATP di . In estrema sintesi il CTU aveva rilevato che: CP_4
- il difetto era da ricondurre interamente allo scarso fissaggio sia dei pannelli in lana di roccia alla parete in legno sia alla scarsa adesione del rasante al pannello isolante;
- la presenza di eventuali giunti di dilatazione avrebbe potuto ridurre l'effetto dei movimenti relativi isolante/rasante, ma non eliminare il problema dell'incollaggio;
- la scarsa adesione della colla/rasante era da attribuire all'esecuzione dei lavori durante un periodo (inverno 2015) non idoneo a causa delle condizioni ambientali (temperature del supporto e dell'aria inferiori a +5°C);
- pur a fronte della mancata progettazione (a monte) del sistema cappotto, l'errato incollaggio assumeva rilievo causale autonomo ed assorbente;
- le deformazioni del cappotto non erano dovute a deformazioni della struttura sottostante
(igroscopicità del legno e/o errori di dimensionamento della struttura);
- non era possibile che il difetto fosse dovuto ad un problema della colla perché, se così fosse stato, la colla non avrebbe fatto presa in qualsiasi zona mentre nel caso di specie in alcuni punti la colla aveva fatto correttamente presa ed in altri no;
- l'unico intervento possibile era la completa rimozione del cappotto esistente e la sua realizzazione ex novo.
Il Tribunale illustrava quindi le osservazioni critiche svolte da nei confronti della Parte_1
pagina 9 di 31 CTU e dava conto dei corrispondenti chiarimenti del consulente d'ufficio.
In punto responsabilità la non aveva contestato di avere svolto in piena autonomia i Parte_1
lavori relativi alla realizzazione del cappotto ed alla scelta dei materiali. La contestazione svolta in comparsa conclusionale era quindi inammissibile.
In ordine al quantum il Tribunale aderiva alla CTU svolta nel corso del giudizio di merito che aveva quantificato i costi complessivi per il rifacimento del cappotto (comprensivi di spese tecniche) in € 54.580,00 (Iva e spese tecniche incluse).
Disattendeva la tesi di secondo la quale ai fini della quantificazione danno non si Parte_1
sarebbe dovuto tenere conto dei costi di rifacimento del cappotto bensì del solo prezzo corrisposto per la realizzazione dell'opera (quindi, secondo la prospettazione di Parte_1
€ 26.333,70 iva inclusa oltre spese di asportazione, pulizia superfici e trasporto in discarica).
In proposito il Tribunale osservava che, venendo in rilievo un'azione risarcitoria, doveva essere liquidato quanto necessario al ripristino dell'edificio nelle condizioni di stabilità dello stesso.
Infine, il Tribunale:
- rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti del direttore dei lavori anche perché erano stati gli stessi attori a riconoscere che aveva svolto i lavori in totale autonomia Parte_1
mentre non era dimostrato che, in aggiunta alla direzione dei lavori architettonici, CP_3
avesse assunto anche la direzione dei lavori di realizzazione del cappotto termico;
[...]
- rigettava per le medesime ragioni la domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1
; Controparte_3
- dichiarava assorbita la domanda di manleva proposta dal direttore dei lavori nei confronti di
Parte_3
Rigettava infine la domanda di garanzia promossa dalla nei confronti di Parte_1 CP_4 essendo indimostrata l'imputabilità del vizio di incollaggio alla terza chiamata.
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo si duole che il Tribunale non abbia considerato le osservazioni Parte_1
pagina 10 di 31 poste dai propri CTP alla CTU che avrebbero evidenziato le plurime anomalie di cui era affetta la
CTU sotto ogni aspetto.
Ritiene che il Tribunale, affidandosi alle mere ipotesi tecniche del CTU, abbia financo violato il principio dell'onere della prova gravante su parti attrici.
Sostiene che gli accertamenti peritali e quindi la sentenza siano radicalmente viziati nel loro percorso logico di analisi, essendo stata omessa la verifica della struttura che (ove effettuata) avrebbe evidenziato con ogni certezza la deformazione della casa in legno.
Evidenzia che lo stesso CTU ha dato atto di non avere potuto verificare l'efficacia dell'incollaggio, cosa che renderebbe non oggettiva la valutazione formulata circa la tenuta del collante.
Ritiene che sia stato dato erroneo rilievo al fattore climatico (incollaggio cappotto a temperature inferiori ai +5°C) ed evidenzia, in senso contrario, che: il materiale è stato consegnato il
03.11.2015; non è nota l'esatta data di realizzazione dell'intervento; dal rilievo termoigronometrico (simulato nel novembre 2021) nulla si potrebbe inferire in ordine alla condizioni climatiche del 2015; dallo storico delle temperature del novembre 2015 (ricavabile dal sito il 3bmeteo.com) risulterebbe che la temperatura minima non è mai scesa sotto i 6,6°C e che non vi siano mai state precipitazioni atmosferiche.
Non vi sarebbe prova che vi sia stato uno scorrimento tra rasatura e cappotto.
Sarebbe errata l'affermazione del CTU secondo cui la funzione dei tasselli sia quella di assorbire le sollecitazioni orizzontali.
Non sarebbe stato dato il dovuto rilievo alle deformazioni cui inevitabilmente va incontro una struttura in legno, con conseguenti ripercussioni sui movimenti del cappotto termico.
Tenuto conto della costituzione della struttura esterna del fabbricato (elementi di legno orizzontali appoggiati sopra muretti in c.a), considerato che le fessure sono tutte orizzontali ed al di sopra del muretto in c.a. (mentre non sono state rilevate fessure sulle pareti al di sopra delle finestre), sarebbe evidente che tali fessure siano state provocate da un movimento verticale verso il basso (compressione) con conseguente “spanciamento” della rasatura verso l'esterno.
pagina 11 di 31 Ribadisce comunque che sarebbe stato indispensabile avere chiara contezza dei dettagli della composizione della struttura, effettuare verifiche strutturali corrette e considerare i possibili accorciamenti del legno al fenomeno igroscopico.
Censura ulteriormente la relazione peritale nella parte in cui il CTU ha fatto riferimento all'applicazione della lana di roccia Paroc Lino 10, sostenendo di avere invece applicato il IX
Firestop 036 (materiale indicato nel DDT del produttore).
Quanto alle prove preliminari di idoneità del supporto, ritiene che non spetti all'artigiano la verifica dell'estrazione dei tasselli e la determinazione del carico utile.
Rileva che il CTU ha addebitato all'appaltatore di non avere rispettato il capitolato , pur CP_4
non avendo il CTU considerato (in quanto non reperito) il manuale vigente al 2015 ed avendo invece attinto al successivo manuale del 2020.
Osserva che il CTU ha sostenuto che il collante non fosse disponibile in Italia nel CP_10
2015 pur se tale collante è espressamente riportato nella fattura e nel DDT IX.
Contesta i riferimenti contenuti nella CTU alla normativa UNI/TR 11715:2018 in quanto non vigente all'epoca.
Insiste quindi per la rinnovazione della CTU (pur dando atto che gli attori hanno oramai già provveduto al rifacimento del cappotto) essendo ancora possibile una verifica strutturale della casa.
Con il secondo motivo, in ordine alla qualificazione della domanda ex artt. 1667 e 1669, nonché in ordine alla ripartizione delle responsabilità, si duole che né il Tribunale né il CTU abbiano tenuto conto che:
- i committenti non hanno fornito un progetto del cappotto;
- non vi è stato alcun controllo né indicazione da parte della direzione dei lavori;
- avrebbe fornito una lana di roccia differente da quella indicata in fattura, un collante CP_4
non in commercio ed una rete di dimensioni differenti da quella prevista per il ciclo di lavoro;
- non potrebbe essere escluso, quanto meno in termini di pesante “corresponsabilità”
l'assestamento della struttura lignea.
Rammenta in proposito che nel caso di specie il committente del cappotto termico è stato anche pagina 12 di 31 costruttore della struttura ed avrebbe dovuto: far predisporre la progettazione del cappotto;
nominare il direttore dei lavori.
A proprio “discarico” rileva che: il collante utilizzato è risultato idoneo;
l'incollaggio è stato eseguito correttamente;
lo schema della tassellatura è risultato corretto;
i parametri termotecnici e l'UR in tutti gli ambienti interni rientrano nei parametri della normativa di riferimento;
non sono state osservate muffe ed umidità all'interno dei locali.
Sostiene quindi che il CTU avrebbe dovuto ripartire le responsabilità tra i vari soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'opera.
Con lo stesso motivo contesta la quantificazione dei costi di ripristino effettuata in sede di CTU.
Sostiene che in difetto di domanda di risoluzione, il committente potrebbe solamente richiedere la riduzione del prezzo e gli ulteriori danni arrecati. Ribadisce quindi che, a fronte di un compenso percepito pari ad € 14.186,40, tale importo sarebbe il limite massimo liquidabile per il rifacimento del cappotto (oltre alle voci per installazione cantiere, ponteggio ecc.).
Ritiene di non essere tenuto a sopportare i costi: per la fornitura di un nuovo cappotto qualitativamente diverso e più costoso rispetto a quello installato;
per spese tecniche di direzione lavori e sicurezza che non erano state affrontate dai committenti quando gli avevano conferito l'incarico di eseguire i lavori.
Ribadisce che il danno andrebbe ripartito tra committente, direttore dei lavori, impresa esecutrice, progettista e responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Crodo.
Con il terzo motivo si duole del rigetto della domanda proposta nei confronti del direttore dei lavori . Controparte_3
Ritiene siano errate le convinzioni del Tribunale circa il conferimento a tale professionista di un incarico di mera natura architettonica (desumibile dal preventivo e dall'incarico conferito a
). Controparte_3
Rileva che nel caso di specie non ricorrerebbero soltanto vizi esecutivi ma anche vizi di natura progettuale (non essendo stati neanche verificati i documenti essenziali per il rilascio del titolo abilitativo) nonché il mancato rispetto delle norme sugli obblighi di verifica dei lavori.
pagina 13 di 31 Sostiene di avere fatto legittimo affidamento in merito alla conformità del lavoro da realizzare in considerazione del fatto che la struttura era stata progettata, diretta e realizzata dallo stesso committente.
Con il quarto motivo si duole del rigetto della domanda di garanzia proposta nei confronti di
CP_4
Ritiene che il Tribunale abbia travisato le censure mosse all'impresa.
Osserva che in sede di ATP il CTU aveva sollevato dubbi sulla qualità e sui dettagli del materiale fornito da CP_4
Rileva che la CTU svolta nel corso del giudizio di merito ha escluso la responsabilità di CP_4 senza peraltro rivolgere censure all'operato del CTU in ATP e sostiene che sarebbe stato
[...]
compito del CTU evidenziare gli errori in cui era incorso il collega.
Richiama quindi i passaggi della CTU in ATP nella parte in cui sono stati indicati errori a carico di nella fornitura dei materiali. CP_4
Con il quinto motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione e di decadenza.
Ribadisce, quanto all'azione ex art. 1667 c.c., che: la prima denuncia dei vizi era avvenuta nei primi mesi del 2017; (in quanto titolare di una propria impresa e costruttore Controparte_2
della struttura) aveva certamente competenze tecniche adeguate per individuare prontamente i vizi;
nello stesso ricorso per ATP il committente aveva dato atto di avere utilizzato appositi macchinari per monitorale la costruzione ed il suo assestamento.
Sostiene quindi che dai primi mesi del 2017 (prima data di scoperta dei vizi) alla data della denuncia dei vizi del 31.10.2018 il termine di decadenza ex art. 1669 c.p.c. era già decorso.
Sostiene altresì che il termine di prescrizione debba essere calcolato dalla data della consegna dell'opera, avvenuta al più tardi il 30.05.2016 (come fa fattura saldo lavori doc. 15), ragione per la quale il biennio sarebbe maturato il 30.05.2018 (a fronte di una prima lettera di contestazione del 31.10.2018).
pagina 14 di 31 Con il medesimo motivo ribadisce l'inapplicabilità dell'art. 1669 c.c. non venendo in rilievo un elemento strutturale quanto piuttosto vizi di mero carattere estetico, come d'altronde risulterebbe dallo stesso certificato di collaudo ove non erano state evidenziate fessurazioni.
Contesta che un vizio del “sistema cappotto” possa determinare la rovina dell'edificio e contesta che ricorrano vizi aventi carattere di gravità.
Osserva che neanche all'esito di due perizie è stato accertato un pericolo di rovina o un qualche difetto che possa pregiudicare la salubrità, la durata e l'utilizzo del cappotto.
Sempre con il medesimo motivo sostiene che il termine di decadenza e di prescrizione ex art. 1669 c.c. possano essere “spostati in avanti” solamente quando gli accertamenti tecnici siano effettivamente necessari per accertare il collegamento causale tra lavori e vizi, cosa che non ricorrerebbe nel caso sub iudice atteso che i problemi sarebbero stati di immediata percezione, soprattutto da parte del committente che nel caso concreto è un esperto costruttore.
IV) Difese di parti appellate.
e hanno contestato il primo motivo rilevando che due relazioni Controparte_2 CP_1
di CTP (di parti attrici) e due relazioni di CTU sono concordi nel riconoscere: che vi è stato un vizio di incollaggio dei pannelli;
che la prova di strappo avrebbe dovuto essere effettuata da prima di realizzare il lavoro;
che non vi sono state deformazioni della sottostante Parte_1 struttura tanto che all'interno non vi sono crepe, fessurazioni o segni di cedimenti;
che i pannelli isolanti sono stati incollati in maniera errata non rispettando il corretto orientamento di posa.
Hanno contestato il secondo motivo deducendo l'esclusiva responsabilità del convenuto e non ricorrendo alcun concorso di colpa se non altro considerando che non è stato contestato né impugnato che abbia assunto e svolto l'incarico in totale autonomia. Parte_1
Ritengono infondato il quinto motivo sostanzialmente sulla base delle medesime argomentazioni illustrate dal Tribunale.
Il direttore dei lavori ha ribadito di non essere stato progettista né CP_3 Controparte_3
direttore dei lavori afferenti alla realizzazione del cappotto e di essere rimasto del tutto estraneo all'opera direttamente concordata tra e CP_2 Parte_1
pagina 15 di 31 ha osservato che, all'esito della CTU esperita nel contraddittorio tra tutte le parti, è CP_4 chiaramente emersa l'esclusiva responsabilità di
[...]
[...]
ha ribadito le proprie difese in ordine al contratto di assicurazione. Controparte_11
V) Decisione della Corte.
1) Quanto al primo motivo, è infondata la doglianza secondo la quale il Tribunale non avrebbe considerato le osservazioni critiche proposte avverso la CTU espletata nel corso del giudizio di merito.
È piuttosto vero che il Tribunale ha aderito alle conclusioni del CTU nominato nel corso del giudizio di merito il quale, a sua volta, ha ampiamente risposto alle osservazioni critiche delle parti, ivi comprese le osservazioni critiche mosse nell'interesse di Parte_1
1.1) È manifestamente infondata e comunque priva di rilievo decisorio la doglianza secondo la quale non è stata svolta alcuna verifica della struttura che, ove effettuata, avrebbe permesso di accertare l'intervenuta deformazione della casa di legno.
Si osserva in proposito che ben due CTU (la CTU in ATP e la CTU nel merito) si sono motivatamente espresse sul fatto che i vizi riscontrati non possono essere stati causati dalla allegata deformazione della struttura in legno.
Rimandando sul punto all'ampia dissertazione la CTU svolta nel corso del giudizio di merito
(relazione CTU pagg. 28 e ss), si rileva che il consulente ha dato atto che “Il CTP di aveva Pt_1
ipotizzato che le deformazioni del cappotto fossero da attribuire a deformazioni della struttura dovute all'igroscopicità del legno e/o ad errori di dimensionamento della struttura. Se fosse stato questo il caso, cioè con la struttura in legno che si deforma a causa delle variazioni di umidità
e/o deformazioni della struttura, ma con il cappotto fissato correttamente al muro esterno in legno, le deformazioni sarebbero state differenti […]” (relazione di CTU pag. 28).
Il CTU ha quindi spiegato che “Se fosse come ipotizzato dal CTP dell'impresa esecutrice, avremmo dovuto rilevare le righe orizzontali nella parte alta della facciata” (per le motivazioni meglio illustrate nella predetta CTU, relazione CTU pag. 30), ovverosia in un punto differente rispetto a quello in cui le fessurazioni si sono concretamente manifestate.
pagina 16 di 31 Lo stesso CTU in ATP ha rilevato che “il grado di umidità riscontrato nel legno è simile se non superiore a quello del legno utilizzato durante il montaggio dell'edificio […]. Pertanto, non è ipotizzabile una riduzione della dimensione del legno con conseguente abbassamento dell'edificio. Tale riduzione avverrebbe solo in presenza di un grado di umidità molto basso prossimo allo 0% e sarebbe comunque limitata essendo il legno già essiccato. Cedimenti strutturali localizzati che possano determinare schiacciamenti tali da procurare rigonfiamenti nell'intonaco di quella entità comporterebbero l'insorgere all'interno ed all'esterno dell'abitazione di una serie di problematiche che non sono state riscontrate quali: all'interno, il distacco di pannelli di cartongesso, rottura delle piastrelle causate dal movimento […]”
(fascicolo cumulativo attori, pag. 73 e ss., relazione ATP).
Ad ogni modo la questione delle possibili deformazioni della struttura non ha concreto rilievo decisorio, essendo pacifico in corso di causa (come correttamente ritenuto dal Tribunale e non oggetto di gravame) che la tipologia dei materiali e la tecnica di rivestimento concretamente adottata sono stati scelti in piena autonomia dalla società appaltatrice Parte_1
Lo stesso CTU nominato in sede di ATP ha correttamente dato conto che “non risulta agli atti che la tipologia di intervento sia stata imposta dalla Direzione Lavori o dalla committenza. La ditta era a conoscenza del fatto che la struttura fosse in legno […] e ha effettuato una Pt_1
proposta di lavoro utilizzando determinati prodotti, un determinato tipo di posa ed un particolare ciclo completo della ” (fascicolo cumulativo attori, pag. 98 e ss., relazione ATP) CP_4
“Quindi anche se si fosse trattato di una deformazione della struttura in legno a causa dei carichi e/o delle variazioni termoigrometriche, è da considerarsi un difetto dovuto ad una non corretta progettazione del sistema cappotto che, nel caso di edificio in legno, deve tenere conto della maggiore deformabilità e quindi prevedere appositi giunti di dilatazione, rinforzi nella rasatura e nel numero/disposizione dei tasselli” (relazione CTU merito, pag. 40).
“La deformazione strutturale, che comunque non ritengo la causa del difetto rilevato, andava presa in considerazione in fase di progetto del rivestimento a cappotto” (relazione CTU merito, pag. 147).
In definitiva è decettiva la doglianza dell'appaltatore secondo la quale in sede di CTU non sarebbe stato dato adeguato rilievo al fatto che venga in rilievo una struttura in legno passibile di pagina 17 di 31 deformazione.
Considerato che
è stato l'appaltatore a scegliere il tipo di copertura e le modalità di posa della stessa, a ben vedere, la ponderazione delle caratteristiche della struttura avrebbe dovuto essere effettuata in primis dallo stesso appaltatore, di talché le paventate deformazioni della struttura non lo esimerebbero da responsabilità.
1.2) È fuorviante la doglianza secondo la quale la CTU del merito sarebbe incompleta solo perché il CTU non ha potuto verificare l'efficacia dell'incollaggio.
Verosimilmente l'appellante ha inteso richiamare il passaggio della relazione peritale (pag. 5
CTU merito) ove il CTU ha affermato che “era mia intenzione effettuare delle prove di incollaggio e strappo con materiale uguale a quello posato ma purtroppo non è stato possibile reperire materiale uguale a quello utilizzato nell'edificio in questione”.
Ciò non significa affatto che il CTU non si sia adeguatamente (ed ampiamente) espresso sulla tenuta del collante avendo il CTU chiarito che dalla scheda tecnica del collante concretamente utilizzato (RO Unistar Light, come da bolla di trasporto) risulta che lo stesso è idoneo per l'incollaggio di pannelli isolanti in lana di roccia anche su supporto ligneo (relazione CTU merito pag. 102) pur offrendo una resistenza minore rispetto a quella garantita in caso di incollaggio su muratura (relazione CTU merito pag. 105).
1.3) Il CTU nominato nel corso del giudizio di merito non ha quindi ritenuto inidoneo il collante concretamente utilizzato, avendo piuttosto dato rilievo alla posa in opera in condizioni climatiche
(temperature inferiore ai +5°C) inadeguate rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica del medesimo collante.
Premesso che sul punto il CTU (merito) ha ampiamente risposto alle osservazioni critiche di e rimandando all'elaborato peritale per una più approfondita disamina, si osserva Parte_1
che:
- pur non essendo noti gli esatti giorni in cui ha posato il cappotto, il CTU ha preso Parte_1
in considerazione il periodo successivo alla consegna del materiale (rilevata dai ddt), ha tenuto conto dei giorni di lavoro necessari per l'ultimazione dei lavori, ha rilevato financo che è stata prodotta in atti una fotografia raffigurante la neve intorno all'edificio in fase di lavorazione;
- non corrisponde al vero che il CTU ha basato la propria analisi sulle temperature rilevate nel
2021, avendo invece attinto ai dati del 2015 (anno dei lavori);
pagina 18 di 31 - sono privi di attendibilità i dati storici rilevati sul sito internet 3bmeteo atteso che, come già osservato dal CTU (relazione CTU merito pag. 124), non si conosce la posizione precisa della strumentazione di rilevamento ambientale, ragione per la quale sono maggiormente attendibili i dati rilevati da a Crodo nella stazione metereologica che si trova all'Istituto Persona_3
EL (in posizione più favorevole rispetto al fabbricato ubicato sul versante opposto); CP_2
- non è del tutto pertinente l'osservazione che nel periodo considerato non vi siano state precipitazioni atmosferiche, essendo piuttosto importante che la posa della colla non avvenga in presenza di condensa sulla superfice da trattare (relazione CTU merito pag. 24) cosa che solitamente avviene quando viene raggiunta la temperatura di rugiada (da +4° a +6°C), ragione per la quale “Queste basse temperature hanno causato la formazione di condensa superficiale
(rugiada) sulla superficie del muro in legno che, essendo verniciato con un impregnante, non è stata assorbita dal legno ma è rimasta in superficie, impedendo alla colla di fissare stabilmente il pannello isolante alla parete in legno come avrebbe dovuto essere” (relazione CTU merito pag. 107).
1.4) L'assunto di secondo cui non vi sarebbe “dimostrazione oggettiva ed CP_12 inequivocabile” che vi sia stato uno scorrimento tra il cappotto e la sovrastate rasatura, non si confronta con le molteplici argomentazioni sviluppate dalla CTU in ATP e dalla CTU di merito che hanno anche proceduto “per esclusione” spiegando perché alcune possibili cause devono essere scartate.
1.5) È infondata la tesi secondo la quale non potrebbe ricorrere un difetto di incollaggio atteso l'avvenuto utilizzo di tasselli di fissaggio (che l'appellante sostiene siano prescritti proprio al fine di evitare eventuali distacchi).
In senso contrario si è espresso il CTU (relazione CTU merito pag. 23) nella parte in cui lo stesso ha affermato che “I tasselli non hanno la funzione di sostenere verticalmente i pannelli isolanti al muro ma solo di assorbirne le sollecitazioni orizzontali (vento)” ed in replica alle osservazioni critiche dei CTP, il CTU ha anche precisato che la dimostrazione di tale assunto “la si ha dal fatto che la normativa indica il numero di tasselli in base all'esposizione al vento e non al peso dei pannelli” (relazione CTU merito pag. 144), con la precisazione che “il tassello ha una dimensione troppo ridotta (foto seguente) ed è fissato nel legno per soli 10/15 mm. se fosse
pagina 19 di 31 caricato verticalmente si fletterebbe e farebbe muovere il pannello” (relazione CTU merito pag. 146).
Sul punto si rileva che con il motivo di gravame l'appellante sostiene che è errata la valutazione del CTU circa la funzione dei tasselli, ma non prende posizione né censura le argomentazioni sviluppate nella relazione peritale a sostegno delle diverse conclusioni raggiunte dal CTU.
1.6) Quanto agli ulteriori rilievi svolti con il gravame, si osserva quanto segue.
a) In merito alla lana di roccia concretamente applicata (se R036 oppure Paroc Lino 10), il CTU ha dato contezza del fatto che: sui ddt risulta contemporaneamente indicato “IX Firestop 036 –
80 mm – Linio 10 – 1200x600 mm”; una foto di cantiere prodotta dal committente rappresenta materiale che per imballaggio e forma dei pannelli è riconducibile al 10 (relazione CTU Pt_4
merito pag. 41 e ss.); i pannelli installati presentano delle strisce rosse tipiche del modello Paroc
(relazione CTU merito pag. 159); la stessa venditrice ha dichiarato che all'epoca non CP_4
produceva pannelli e che il materiale fornito è il 10 (relazione CTU merito pag. 160). Per_4
Ne consegue che rimane valida la constatazione del CTU secondo la quale, avuto riguardo al manuale d'uso del pannello Linio 10, i pannelli sono stati posati al contrario (interno/esterno) ed
“è quindi molto probabile che questa posa al contrario, abbia contribuito ad influire sul non corretto incollaggio e fissaggio della rasatura” (relazione CTU merito pag. 46).
b) È infondata l'affermazione dell'appellante secondo la quale, in sede di prove preliminari di idoneità del supporto, non spetti all'artigiano la verifica dell'estrazione dei tasselli, se non altro perché la scelta dei materiali nel caso di specie è interamente ascrivibile all'appaltatore che quindi avrebbe dovuto effettuare le menzionate prove.
c) Quanto alla doglianza afferente all'utilizzo di un manuale d'uso del 2020 (e non di quello vigente al 2015, si rileva che il CTU ha dato atto che il manuale Cortexa del 2020 è molto simile a quello (antecedente ai lavori) del 2012 (quest'ultimo allegato alla CTU, relazione CTU merito pag. 61 e pag. 161) di talché in difetto di più analitiche censure la questione è priva di concreto rilievo decisorio.
d) In merito al collante utilizzato (se RO Unistar Light oppure il CTU ha Controparte_13
pagina 20 di 31 dato atto che il capitolato indica la e non la RO Unistar Light ed ha aggiunto CP_14
che plausibilmente è stata utilizzata la colla RO Unistar Light e non la colla in CP_14 quanto quest'ultima non era ancora in commercio in Italia nel 2015 (relazione CTU merito pag. 61).
Contrariamente a quanto assunto con il gravame, quindi, il CTU ha sostenuto che il collante utilizzato fosse proprio RO Unistar Light.
e) Quanto al fatto che la società abbia consegnato una rete di dimensioni diverse CP_4
rispetto a quelle indicate (avendo, in estrema sintesi, fornito una rete rettangolare anziché quadrata) si rileva che il CTU ha effettivamente dato atto che è stata utilizzata una rete d'armatura non corrispondente a quella prevista dal pacchetto cappotto RO (IX P50) (relazione CTU merito pag. 117), ma ha comunque dato atto che “la questione relativa al tipo e dimensione degli rete di armatura non ha influenzato il difetto”, con ciò avendo escluso che tale difformità abbia avuto una qualche effettiva rilevanza in relazione ai vizi riscontrati in corso di causa (relazione
CTU merito pag. 164).
D'altro canto, l'appaltatore non ha nemmeno spiegato la ragione per la quale, avendo ricevuto del materiale diverso rispetto a quello ordinato, non ne abbia chiesto la sostituzione (nell'ipotesi in cui quanto consegnato non fosse stato ritenuto idoneo alla realizzazione dell'opera appaltata).
f) Infine, quanto alla contestazione del riferimento alla normativa UNI/TR 11715:2018, il CTU ha ben chiarito di non avere fatto applicazione di tale normativa (in quanto non ancora in vigore all'epoca dei lavori) ma di averla “considerata solo la parte metodologica perché prima del 2018 non vi erano riferimenti certi sui metodi di analisi e ogni tecnico faceva a proprio modo”
(relazione CTU merito pag. 161).
Il primo motivo di appello è infondato e deve quindi essere rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU.
2) Secondo motivo è relativo alla qualificazione della domanda (ai sensi dell'art. 1667 c.c. piuttosto che dell'art. 1669 c.c.) alla prospettazione di eventuali corresponsabilità ed alla quantificazione del danno.
pagina 21 di 31 2.1) Si osserva innanzitutto che i rilievi concretamente mossi con la prima parte del motivo non attengono la gravità dei vizi ed alla loro astratta idoneità ad influire sulla qualificazione dell'azione, quanto alla gravità dell'inadempimento ascritto all'appaltatore ed alla prospettata possibilità di ascrivere l'inadempimento anche ad altri soggetti.
In altri termini con il motivo in esame non viene effettivamente sviluppata alcuna argomentazione in ordine alla gravità dei vizi dell'opera.
L'appellante si è piuttosto limitato ad indicare elementi a proprio discarico senza nemmeno prendere posizione su quanto affermato dalla CTU in ATP secondo cui questi vizi sono ingravescenti (fascicolo cumulativo attore, pag. 84) e tali da imporre la rimozione dell'intero capotto. A conclusioni sostanzialmente analoghe è pervenuto il CTU nel merito che si è espresso per la gravità dei vizi principali riscontrati (relazione CTU merito pag. 118).
2.2) L'appellante sostiene che non siano state adeguatamente prese in considerazione dal
Tribunale circostanze che avrebbero consentito di individuare possibili corresponsabili.
Si premette che entrambe le CTU (ATP e merito) hanno dato atto che anche il cappotto avrebbe dovuto essere oggetto di progettazione.
Il CTU nominato nel giudizio di merito ha dato atto che “Il manuale Cortexa per gli edifici in legno, prevede che il cappotto debba essere progettato per lo specifico fabbricato […], questa progettazione va effettuata in collaborazione con il progettista strutturale” (relazione CTU merito pag. 40).
In particolare, il CTU ha dato atto che “La progettazione del cappotto spetta al progettista degli isolamenti che deve essere indicato nella relazione ex Legge 10/91 obbligatoria, nella quale viene indicato anche il Direttore dei Lavori per l'isolamento termico” (relazione CTU merito pag. 112).
Ad avviso del CTU (merito) nel caso concreto potrebbero essere individuate plurime responsabilità:
- del committente che non ha incaricato un tecnico abilitato per la redazione della relazione ex
Legge 10/91 obbligatoria;
- del progettista che ha depositato una pratica edilizia priva della relazione ex Legge 10/91 e/o pagina 22 di 31 non ha informato il committente della necessità di incaricare un tecnico abilitato per questo adempimento;
- del Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Crodo che ha accettato la pratica edilizia priva di un elemento obbligatorio e indispensabile quale la relazione ex legge 10/91;
- del Direttore dei Lavori che, durante l'esecuzione dei lavori avrebbe dovuto accorgersi della mancanza di questo documento fondamentale;
- dell'impresa esecutrice che avrebbe dovuto richiedere la relazione ex Legge 10/91 prima di eseguire il lavoro.
L'appellante ne trae l'argomentazione che la responsabilità debba essere ripartita tra tutti i responsabili.
Tralasciando per il momento la posizione del committente e fatto salvo quanto verrà illustrato nei motivi di appello riguardanti e l'appellante omette di considerare Controparte_3 CP_4 che, pur ipotizzando eventuali corresponsabilità, ricorrerebbe comunque un'ipotesi di solidarietà passiva nei confronti degli attori-committenti e che nulla si potrebbe statuire ai soli fini del regresso atteso che alcuni dei pretesi corresponsabili non sono nemmeno stati evocati nel presente giudizio.
Quanto ai committenti, ad avviso di dovrebbe ritenersi corresponsabile in primis il Parte_1
committente , atteso che lo stesso è stato costruttore delle parti strutturali lignee Controparte_2
e non ha fatto redigere il progetto del cappotto e la relazione ex lege n. 91/2001.
Ad avviso di questa Corte la circostanza che abbia personalmente costruito la Controparte_2
struttura in legno non consente di ritenere che lo stesso dovesse necessariamente sapere che vi fossero specifiche incombenze amministrative e progettuali da assolvere in vista della realizzazione del cappotto termico.
Dalle specifiche competenze possedute da parte di chi si occupa di strutture in legno, ad avviso di questa Corte, non si può desumere che lo stesso imprenditore abbia anche competenze estese alle coperture degli edifici.
Dalla visura camerale risulta che è un piccolo artigiano che svolge attività di Controparte_2
produzione e lavorazione legno per carpenteria tetti, carpenteria tetti, taglio boschi, lavorazione pagina 23 di 31 grossolana del legname, commercio all'ingrosso di legname, perline, isolanti e guaine.
Non viene quindi in rilievo un'impresa edile che potrebbe in ipotesi avere competenze tecniche estese e non limitate alla sola lavorazione del legno.
D'altro canto, dalle CTU espletate è emerso che ai fini della realizzazione dell'opera sia stato nominato un progettista strutturale e non risulta documentato che il progettista strutturale ed a ben vedere nemmeno l'appaltatore abbiano segnalato la necessità di espletare attività progettuali e/o amministrative prima di realizzare la specifica opera.
2.3) Con il secondo motivo si duole anche della quantificazione del danno. Parte_1
È inammissibile, in quanto meramente ripropositiva e non accompagnata da alcuna censura rispetto alla diversa motivazione illustrata dal Tribunale, la doglianza secondo la quale, non essendo stata richiesta la risoluzione del contratto, l'appaltatore potrebbe essere condannato solamente a corrispondere il compenso percepito per l'opera da rimuovere (€ 14.186,40) oltre ai costi “vivi” per il rifacimento del cappotto.
Si osserva in proposito che il Tribunale ha spiegato che, a fronte di una domanda risarcitoria ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, l'appaltatore è tenuto all'integrale risarcimento del danno, ovverosia alla corresponsione dei costi necessari per la rimozione del cappotto e la sua realizzazione ex novo a regola d'arte.
Sulla natura risarcitoria dell'azione e sulle conseguenze concrete che ne derivano, nulla di specifico è stato censurato con il gravame.
ha poi contestato la quantificazione del costo del materiale indicata nel computo Parte_1
metrico predisposto dal CTU (merito), sostenendo di non essere tenuta a fornire un cappotto diverso e più costoso (per tipologia e materiale) rispetto a quello a suo tempo posto in opera.
Peraltro, dalla CTU esperita nel giudizio di merito non risulta che sia stata proposta l'installazione di un prodotto di maggior pregio.
Nella quantificazione del costo per il rifacimento del cappotto il CTU ha solamente dato atto di avere “considerato i prezzi attuali (aprile 2022), infatti per il cappotto il prezziario regionale
2022 indica un costo di circa 88 euro/mq mentre invece il costo attuale di mercato è di 110 euro/mq” (relazione CTU merito pag. 120).
pagina 24 di 31 In altri termini il CTU si è limitato a tenere conto della variazione del costo dei materiali occorsa nel tempo ed ha attinto ai valori di mercato piuttosto che al prezziario regionale (aspetto, quest'ultimo, sul quale non sono state articolate censure in appello).
È invece condivisibile l'osservazione di parte appellante secondo la quale nulla dovrebbe essere corrisposto a titolo risarcitorio relativamente alle spese tecniche di progettazione, direzione lavori, sicurezza che il CTU ha quantificato in € 5.230,61 oltre CP al 4% ed Iva (per un totale di
€ 6.636,59) atteso che una simile spesa non era stata anticipata dal committente nemmeno in occasione dei lavori inizialmente appaltati alla stessa .. Parte_1
Il riconoscimento di una simile posta risarcitoria, in effetti, comporterebbe un indebito arricchimento del committente che si vedrebbe corrispondere somme che non erano state anticipate nemmeno in sede di primo appalto stipulato con Parte_1
Infine, dal computo metrico in atti non risultano altre spese tecniche addebitate all'appaltatore al di fuori di quelle appena indicate.
Il danno risarcibile deve quindi essere rideterminato nel minor importo lordo di € 47.943,41
(€ 54.580,00 - 6.636,59).
Non vi è gravame in merito alla debenza degli interessi legali dalla sentenza di primo grado sino al saldo.
3) Il terzo motivo concerne la pretesa concorrente responsabilità del direttore dei lavori
[...]
. Controparte_3
Il motivo è inammissibile nella misura in cui l'appellante non ha impugnato la parte della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che è stato incontestato nel giudizio di primo grado che l'appaltatore ha agito in totale autonomia, scegliendo materiali e modalità di posa in opera del cappotto termico.
Preme comunque rilevare che il CTU nominato nel giudizio di merito ha dato atto che “La progettazione del cappotto spetta al progettista degli isolamenti che deve essere indicato nella relazione ex Legge 10/91 obbligatoria, nella quale viene indicato anche il Direttore dei Lavori per l'isolamento termico” (relazione CTU merito pag. 112).
pagina 25 di 31 Nella CTU in ATP si dà atto che gli atti progettuali e di Direzione Lavori (inizio e fine lavori strutturali) sono stati firmati dall'Arch. in qualità di progettista e Direttore dei Persona_5
Lavori strutturali (fascicolo cumulativo attori, pag. 49, relazione ATP).
L'arch. della , per quanto documentato in atti, è stato nominato direttore dei CP_3 CP_3 lavori “per la parte architettonica” (doc. 2 ) mentre secondo le CTU espletate Controparte_3
le lavorazioni oggetto di causa sono più assimilabili a quelle strutturali piuttosto che a quelle meramente architettoniche.
4) Il quarto motivo, concernente la posizione di è nel suo complesso infondato. CP_4
In ordine alla pretesa contraddittorietà delle due CTU circa la qualità dei materiali forniti da ed alla responsabilità di quest'ultima, il motivo di appello non coglie nel segno. CP_4
Corrisponde al vero che il CTU in ATP ha espresso alcune perplessità sulla qualità/difformità dei materiali prodotti.
In particolare, il CTU in ATP ha affermato che: il tipo di collante utilizzato Parte_5
non garantisce una tenuta sufficiente alla corretta aderenza dei pannelli;
i pannelli in lana di roccia non sono idonei a supportare il peso del rasante ed a contrastarne i movimenti;
la rete porta intonaco è di forma differente rispetto a quella ordinata (fascicolo attori, pag. 76, 77, CTU in
ATP).
Peraltro, la CTU svolta nel giudizio di merito ha motivatamente chiarito la ragione per la quale non possa trattarsi di un difetto del collante quanto piuttosto di un difetto della posa in condizioni climatiche inadeguate (sul punto si rimanda a quanto già illustrato in precedenza).
Lo stesso CTU ha anche chiarito, sulla base delle schede tecniche a disposizione, che la colla è idonea ad essere utilizzata anche su supporto in legno e con gli specifici pannelli utilizzati.
Ha infine chiarito che l'essere stata utilizzata una rete rettangolare piuttosto che quadrata ha avuto un rilievo del tutto marginale.
Tenuto conto dei chiarimenti forniti dal CTU (soprattutto in relazione al ruolo determinante della temperatura di posa), deve rilevarsi che il motivo di appello non si confronta con l'articolata spiegazione data dal Tribunale in adesione alle conclusioni del CTU.
D'altro canto, a fronte della pretesa difformità tra materiale ordinato e materiale ricevuto, Pt_1
pagina 26 di 31 s.n.c. non avrebbe dovuto fare altro che chiederne la sostituzione prima di provvedere alla posa.
5) Quinto motivo concerne la qualificazione dell'azione nonché, correlativamente, l'eccezione di prescrizione e di decadenza
5.1) Sono infondate le deduzioni dell'appellante in ordine alle specifiche competenze tecniche del committente in materia di costruzione che si assumono tali da consentire un tempestivo rilevamento dei vizi.
Come già illustrato, per quanto consta agli atti non era titolare di un'avviata Controparte_2 impresa edile ma di un'impresa che aveva ad oggetto la produzione e lavorazione legno per carpenteria tetti, carpenteria tetti, taglio boschi, lavorazione grossolana del legname, commercio all'ingrosso di legname, perline, isolanti e guaine e non vi sono elementi di prova che avvalorano la tesi che il committente fosse anche esperto nella realizzazione delle coperture.
L'inesperienza è in via indiziaria confermata anche dal fatto (oramai incontestabile) che la scelta dei materiali e delle modalità di realizzazione del cappotto sia stata assunta in autonomia da cosa che non sarebbe verosimilmente accaduta ove il committente avesse avuto una Parte_1
qualche effettiva competenza tecnica in materia.
5.2) L'appellante sostiene che ha implicitamente riconosciuto di avere individuato subito CP_2
il nesso causale tra vizi e cappotto termico solo perché in sede di ricorso per ATP aveva affermato di avere “utilizzato macchinari tecnologici a controllo numerico, monitorando costantemente la costruzione e rilevando che le quote radici/colmo iniziali erano rimaste uguali alla parziale ultimazione dei lavori del 2016”.
L'allegazione non si confronta minimamente con quanto illustrato dal Tribunale in ordine all'iniziale manifestarsi di rigonfiamenti, al loro successivo aggravamento, al fatto che in sede di collaudo (24.10.2017) non si erano ancora evidenziate fessurazioni, alla manifestazione di vizi aventi carattere di effettiva gravità solo con il trascorrere del tempo, ecc.
La circostanza che il committente possa avere utilizzato specifici macchinari per monitorare la costruzione non è quindi di per sé decisiva ai fini dell'acquisizione di una ragionevole consapevolezza dei vizi, della loro gravità e della ragione per la quale gli stessi si sono manifestati.
Basti solo in proposito considerare che si è trattato di vizi ingravescenti e lo stesso Tribunale ha pagina 27 di 31 dato atto che ai fini del decorso del termine di cui all'art. 1669 c.c. non è sufficiente la sola conoscenza della causa dei vizi ma è necessario anche un apprezzabile grado di conoscenza della loro gravità (statuizione in diritto non oggetto di censura).
5.3) La seconda parte del motivo con cui l'appellante si duole della qualificazione dell'azione ex art. 1669 c.c. e dell'individuazione del momento del termine di decadenza è inammissibile, in quanto la parte si è limitata a riproporre le difese già articolare nel giudizio di primo grado senza sviluppare alcun ragionamento avente carattere di effettiva specificità rispetto al percorso argomentativo illustrato dal Tribunale che ha motivatamente spiegato:
- perché il termine di decadenza non può decorrere dalla prima scoperta dei vizi e/o dal loro iniziale aggravamento;
- perché è piuttosto necessario fare riferimento agli accertamenti demandati al perito di parte
(committente);
- perché (sulla base dell'ampia giurisprudenza richiamata in sentenza) può parlarsi di vizio grave pur non ricorrendo alcun pericolo di crollo o di rovina, trattandosi di vizio che riguarda una parte che è stata inglobata alla struttura, che è destinata ad una lunga durata ed a garantire la salubrità negli anni, traducendosi quindi in una limitazione apprezzabile del normale godimento della cosa.
È privo di rilievo decisorio il richiamo della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale il termine di denuncia non potrebbe essere posticipato in caso di “problemi di immediata percezione”, tali non essendo quelli oggetto di causa, come ampiamente motivato dal Tribunale.
5.4) Sono quindi assorbite le ulteriori doglianze sviluppate in ordine all'intervenuta decadenza e prescrizione relativamente all'azione ex art. 1667 c.c.
6) Concludendo, il gravame deve essere accolto limitatamente al rapporto processuale tra l'appaltatore ed i committenti e Parte_1 Controparte_2 CP_1
In particolare, il quantum dovuto a titolo risarcitorio deve essere ridotto ad € 47.943,41 oltre interessi legali di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. dalla sentenza di primo grado sino al saldo.
7) Per effetto della parziale riforma della sentenza di primo grado, occorre procedere d'ufficio pagina 28 di 31 alla “riliquidazione”, altrettanto parziale, delle spese di lite del complessivo giudizio.
Per chiarezza espositiva verranno presi in considerazione i singoli rapporti processuali, con la precisazione che in tutte le ipotesi verranno applicati i valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Quanto al rapporto tra committenti ed appaltatore, la riduzione del quantum dovuto a titolo risarcitorio comporta la variazione del valore della controversia e conseguentemente dello scaglione di riferimento, dovendosi attingere alle cause di valore compreso tra € 26.000,00 ed
€ 52.000,00.
Fermi rimanendo gli esposti già liquidati dal Tribunale (sui quali non vi è motivo di gravame) e fermo rimanendo che non possono essere liquidati compensi superiori a quelli già riconosciuti dal
Tribunale per ciascuna fase processuale, i compensi devono così essere rideterminati:
- per l'ATP € 2.678,90;
- per il giudizio di primo grado (computando fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria- trattazione fase decisionale) € 7.616,00
Si specifica che alcun aumento viene disposto per la difesa contro più parti (i committenti si sono difesi contro e contro ) atteso il rigetto delle domande Parte_1 Controparte_3
attoree proposte nei confronti del proprio direttore dei lavori.
Rimanendo fermo il rigetto delle domande proposte nei confronti dell'arch. Controparte_3
(di risarcimento danni azionata da e nonché di regresso
[...] Controparte_2 CP_1
azionata da rimangono invariate le corrispondenti statuizioni in punto spese assunte Parte_1
dal Tribunale.
Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alla posizione di CP_5
(assicuratrice di ). Controparte_3
Relativamente al rapporto processuale tra e terzo chiamato (avente ad Parte_1 CP_4 oggetto la domanda di manleva e/o garanzia proposta da , la riduzione dell'importo Parte_1
risarcitorio dovuto in favore di parti attrici comporta anche la riduzione del valore dell'obbligazione di garanzia atteso che il valore della domanda di garanzia/manleva, ai fini della liquidazione delle spese a carico del soccombente, deve essere determinato secondo il valore pagina 29 di 31 dell'oggetto del contendere tra le parti principali (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11742 del 15/05/2018).
Computando fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria-trattazione e fase decisionale, sono quindi dovuti in favore di compensi per € 7.616,00. CP_4
8) Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore di tutte le altre parti appellate. Parte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (per tutte le parti compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM
n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con
DM n. 147/22.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Verbania n. 45/2023 pubblicata il 23.02.2023 così provvede:
1) Condanna al risarcimento del danno in favore di Parte_1
e che liquida in € 47.943,41 (in luogo del maggiore importo Controparte_2 CP_1 liquidato dal Tribunale) oltre interessi legali di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. dalla sentenza di primo grado sino al saldo;
2) Condanna a rimborsare a e Parte_1 Controparte_2 CP_1
i compensi per l'ATP che si liquidano in € 2.678,90 ed i compensi per il primo grado di
[...]
giudizio che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Condanna a rimborsare a le spese di lite Parte_1 CP_4
del primo grado, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
4) Conferma per il resto l'appellata sentenza;
5) Condanna a rimborsare a e Parte_1 Controparte_2 CP_1
, a , a ed a le
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5
pagina 30 di 31 spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuno in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 517/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Folino Parte_1 P.IVA_1
NI, appellante contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. Volorio Marco e dell'avv. Garzulino Marco, C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefanetti Controparte_3 C.F._3
Bruno,
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Crosti Erika, CP_4 P.IVA_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Zanetta Controparte_5 P.IVA_3
Valter, appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione resa all'udienza del
13.11.2025
pagina 1 di 31 OGGETTO: appalto, artt. 1667, 1669 c.c., risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
1) in via istruttoria: per le ragioni esposte nell'odierna impugnazione, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, carente, errata, inidonea a ricostruire adeguatamente la fattispecie e le cause dell'ammaloramento del cappotto, da demandare comunque ad un consulente tecnico altamente qualificato (prof. Universitario quantomeno), in merito agli aspetti di analisi strutturale che nessuno dei CTU ha voluto effettuare, affinché:
“verifichi il CTU lo stato dell'immobile oggetto di causa, ubicato in Crodo (VB) via Cantoni.
Analizzi lo schema strutturale applicato, i carichi permanenti, le modalità costruttive del fabbricato, la regolarità del collaudo e in ogni caso la tenuta statica, e soprattutto voglia verificare, in relazione al sistema “a cappotto” realizzato, le cause delle difformità denunciate, indagando sulla possibile relazione tra i vizi e i comportamenti strutturali dell'edificio, accertando altresì le eventuali corresponsabilità del committente, del direttore dei lavori e della ditta esecutrice e stabilendo, infine, se e quali interventi correttivi siano necessari onde eliminare i vizi riscontrati con determinazione dei costi. E comunque, perché sia fornito ogni altro elemento utile e necessario al giudizio, autorizzando il designando CTU ad accedere allo stabile, effettuando anche dei carotaggi, al fine di determinare la reale consistenza strutturale”;
2) in via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il gravame de quo, e per l'effetto, riformare in toto la impugnata sentenza n. 45/2023, repert. n. 107/2023 del
23/02/2023, nella causa civile RG n. 793/2020, pronunciata e pubblicata il 23/02/2023, mai notificata, con cui il Tribunale di Verbania, Sez. Civ., in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Vittoria Mingione, accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che qui si richiamano e riportano integralmente:
“Conclusioni, “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, e previe le declaratorie tutte anche incidentali del caso,
- IN PRINCIPALITÀ respingere tutte le domande attrici, così e come formulate nei confronti della convenuta siccome infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
- IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di accogliere anche solo in parte le domande attoree, accertata la misura della responsabilità imputabile alla di Parte_1
pagina 2 di 31 voglia comunque dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata Parte_1
società (o , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con CP_6 CP_7
sede in Parcines (BZ) via Venosta n. 70 (C.F. - P.IVA – n. Iscriz. Registro Imprese
00848120218), a tenere indenne e/o comunque a risarcire la Parte_1 da tutte le conseguenze economiche dell'eventuale accoglimento delle avverse domande,
[...]
anche se del caso in via di regresso, e così rifondere alla convenuta tutte le somme che la stessa dovesse essere condannata a corrispondere alle controparti, oltre altresì al rimborso di tutte le spese di lite, anche della fase di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c.;
- IN ESTREMO SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di accogliere anche solo in parte le domande attoree, pur salvo il diritto di regresso nei confronti dei corresponsabili, voglia comunque limitare quanto dovuto dalla Parte_1
al minore complessivo importo di Euro 26.333,70, iva inclusa, pari al prezzo a suo
[...]
tempo pagato dagli attori per i lavori appaltati sommato ai costi necessari per la rimozione del cappotto e il suo trasporto in discarica, nonché agli oneri della discarica e della pulizia del sito, come da conteggio del CTU Ing. sempre con condanna di (o Persona_1 CP_6
a tenere indenne la convenuta delle conseguenze economiche dell'eventuale CP_7
accoglimento delle avverse domande;
- E COMUNQUE IN VIA DI REGRESSO, per l'ipotesi di ritenuta concorrente responsabilità della in solido con gli altri convenuti e i terzi chiamati, Parte_1
ACCERTARE la percentuale di responsabilità di ognuno in proporzione alle diverse gravità delle colpe ed all'entità delle conseguenze dannose e quindi la correlativa misura del regresso nei confronti di tutti gli altri convenuti, e, conseguentemente, DICHIARARE i predetti tenuti alla rifusione in favore della degli importi eccedenti Parte_1
l'ammontare della quota direttamente imputabile alla medesima in virtù dell'emananda sentenza.
In ogni caso con il favore di spese e compensi di giudizio”
Previa in via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio, ammissione di prova orale per testi sulle seguenti circostanze già dedotte nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc […]”.
Per e : CP_1 Controparte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione.
pagina 3 di 31 In via principale confermare integralmente ed in ogni punto la sentenza n. 45/2023 resa dal
Tribunale di Verbania in data 22/02/2023 R.g.n. 793/2020.
In via istruttoria respingere la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio poiché meramente esplorativa […].
In ogni caso con vittoria di spese, compensi del presente giudizio e del sub procedimento di sospensione della sentenza impugnata, oltre oneri e accessori di legge.”.
Per AC LA SI MA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in relazione all'appello proposto da nei Parte_1
confronti del Geom. : Controparte_3
- in via principale: dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, voglia respingere tutte le domande formulate e, segnatamente, la domanda di regresso svolta dall'appellante perché infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 45/2023 del Giudice di prime cure, con ogni conseguenza di legge, anche per essere maturate a favore del professionista le decadenze e prescrizioni previste dall'art. 1669 c.c.;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza appellata e di soccombenza anche parziale dell'appellato voglia dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la Compagnia assicurativa per i danni a terzi del CP_5 Parte_2
professionista, a garantire e tenere indenne il geom. delle somme che a Controparte_3
qualsiasi titolo per capitale, interessi e spese, fosse tenuto a pagare agli attori in conseguenza della domanda svolta dagli stessi, dedotta la franchigia prevista dalle condizioni di polizza.
Con favore di spese e compensi del presente grado di giudizio, ivi compresa la fase di richiesta sospensione dell'esecuzione”.
Per CP_4
“Piaccia all'Ecc. Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito in via principale, respingere l'atto di appello proposto dalla Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto, rigettando tutte domande ivi formulate
[...]
e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 45/2023 emessa il 23.02.2023 dal Tribunale di
Verbania, in persona del Giudice Dott.ssa Vittoria Mingione, pubblicata in pari data e non notificata.
pagina 4 di 31 Con il favore delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per CP_5
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premesse le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Torino:
- nel merito: rigettare il dispiegato appello siccome infondato in fatto ed in diritto e, comunque, mandare assolta la da ogni domanda proposta nei suoi Controparte_5 confronti nel presente giudizio, confermando l'impugnata sentenza n.45/2023 del Tribunale di
Verbania, pronunciata e pubblicata in data 23/2/2023.
- In via meramente subordinata: nella denegata ipotesi di riforma dell'appellata sentenza e venisse ravvisata una responsabilità del geom. , accertata e dichiarata la Controparte_3
percentuale di responsabilità di costui e le ragioni che consentirebbero di ritenere operanti le garanzie offerte con la polizza n. 2019/03/2341266, contenere in ogni caso l'entità dell'impegno economico della entro i limiti delle garanzie di contratto e sotto delle Controparte_5
franchigie in esso richiamate, per la sola quota di responsabilità accertata e riconosciuta in capo al geom. rigettando ogni ulteriore pretesa siccome infondata in fatto ed Controparte_3
in diritto.
- In ogni caso con il favore delle spese e delle competenze di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
e in qualità di committenti, convenivano in giudizio Controparte_2 CP_1
l'appaltatore (ex artt. 1667, 1669 c.c.) ed il direttore dei Parte_1
lavori (per omessa vigilanza) chiedendo che gli stessi venissero condannati al Controparte_3 risarcimento dei danni come quantificati in sede di ATP pari ad € 46.613,50, oltre agli ulteriori importi non considerati dal CTU di ATP.
A fondamento della domanda deducevano che:
- quali proprietari di una casa in legno sita in Crodo in corso di costruzione (ad opera dello stesso
, nel novembre 2015 si erano rivolti alla commissionandole i lavori di CP_2 Parte_1
isolamento termico a cappotto;
- l'intervento era stato realizzato dall'appaltatore in piena e totale autonomia anche per quanto pagina 5 di 31 concerneva la scelta dei materiali e delle tecniche di posa;
- l'opera era stata realizzata dal novembre 2015 al maggio 2016 ed a partire dal mese di dicembre
2017 avevano iniziato a manifestarsi i primi rigonfiamenti sul cappotto isolante;
- l'appaltatore, informato dell'accaduto, aveva contattato il produttore del materiale ( CP_4
che in data 30.01.2018 aveva fatto eseguire un sopralluogo da un suo incaricato a seguito del quale era stata rilasciata una relazione tecnica (in data 23/02/2018);
- i problemi del cappotto si erano accentuati nell'anno 2018 manifestandosi anche in altre parti dell'edificio inizialmente non attinte;
- all'esito di due successive perizie (a firma rispettivamente dell'ing. e dell'ing. , CP_8 CP_9
assodati i gravi errori di realizzazione del cappotto, avevano depositato un ricorso per ATP svoltosi nel contraddittorio con l'appaltatore ed il direttore dei lavori;
- il CTU nominato in sede di ATP (ing. , aveva ritenuto la unica responsabile Per_2 Parte_1 dei vizi ed aveva quantificato i costi di ripristino in € 46.613,50;
- da accertamenti successivamente compiuti era emesso che i materiali utilizzati dalla Pt_1
per la realizzazione del cappotto erano diversi da quelli indicati nelle schede tecniche
[...]
fornite, sicché avrebbe dovuto valutarsi anche tale ulteriore profilo di responsabilità;
- il CTU nominato in sede di ATP non aveva tenuto conto, nella quantificazione dei costi di ripristino, di ulteriori interventi per complessivi ed ulteriori € 15.000,00.
La società chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la (che Parte_1 CP_4
aveva fornito materiale inidoneo e schede tecniche errate) per essere tenuta indenne in caso di condanna. Nel merito chiedeva rigetto delle domande attoree ed in via subordinata che venisse determinata la percentuale di responsabilità di ognuno ai fini del regresso.
In particolare:
- eccepiva la decadenza e la prescrizione ai sensi dell'art. 1667 c.c. in quanto, a fronte della consegna dell'opera avvenuta (al più tardi) nel maggio 2016 e della scoperta dei vizi avvenuta già nei primi mesi del 2017, la loro denuncia era stata effettuata solamente il 31.10.2018;
- contestava l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. non ricorrendo alcun pericolo di rovina dell'edificio né un grave difetto tale da pregiudicare la stabilità, la durata e l'utilizzo dell'immobile;
- contestava gli esiti del giudizio di ATP evidenziando le criticità della relazione di CTU
(mancata disamina, in quanto inesistente, della relazione sul contenimento energetico, della pagina 6 di 31 stratigrafia costruttiva e dei progetti esecutivi, omessa effettuazione di sondaggi sulla struttura, ecc.);
- rilevava che eventuali difetti strutturali dell'edificio non le erano addebitabili;
- contestava infine la domanda risarcitoria nel quantum.
Il direttore dei lavori ribadiva di avere assunto l'incarico di progettista Controparte_3
e di direttore dei lavori esclusivamente dal punto di vista architettonico, essendo rimasto estraneo agli atti progettuali, alla direzione dei lavori strutturali ed alla posa del cappotto isolante, trattata direttamente tra esperti del settore senza il suo coinvolgimento. Chiedeva comunque di essere autorizzato a chiamare in causa per essere manlevato in caso di Parte_3
condanna.
quanto al rapporto assicurativo, rilevava di essere obbligata entro i Parte_3
limiti e sotto deduzione delle franchigie di contratto.
(chiamata in causa da eccepiva la decadenza dall'azione di risarcimento CP_4 Parte_1
ex art. 1495 c.c. osservando che la conoscenza di eventuali difetti del materiale doveva riferirsi alla data del deposito della CTU in ATP (11.11.2019) a fronte di una loro denuncia avvenuta solo in data 20.12.2019. Rilevava che la CTU in ATP non le era opponibile (non avendo partecipato al relativo procedimento), contestandone le conclusioni.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 45/2023 pubblicata il 23.02.2023:
- condannava la società al risarcimento dei danni in favore di e Parte_1 Controparte_2 che liquidava in € 54.580,00 oltre interessi dalla sentenza sino al saldo;
CP_1
- rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti del direttore dei lavori CP_3
;
[...]
- rigettava le domande proposte da (di regresso nei confronti di e Parte_1 Controparte_3
di manleva nei confronti di;
CP_4
- regolava le spese di lite (ivi comprese le spese di ATP) in ragione della soccombenza;
- poneva definitivamente le spese di CTU a carico di Parte_1
pagina 7 di 31 Il Tribunale dava atto che gli attori avevano agito nei confronti dell'appaltatore ex artt. 1667 e
1669 c.c.
Riteneva infondata la tesi della di inapplicabilità dell'art. 1669 c.c.. Parte_1
Dopo richiami giurisprudenziali circa l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. anche relativamente ad
“opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati” e più in generale in caso di difetti costruttivi che, “pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile” osservava che:
- il rivestimento a cappotto era funzionalmente destinato a fondersi con l'immobile, divenendone parte integrante e quindi a sua volta “parte strutturale”;
- pur trattandosi di elemento non essenziale, una volta installato, il cappotto diveniva rivestimento dell'edificio integrato nella struttura e destinato ad una lunga durata.
La circostanza che si trattasse di un “sistema” isolante non era ostativa all'applicazione dell'art. 1669 c.c. avendo la giurisprudenza interpretato in senso estensivo la nozione di
“costruzione” fino a ricomprendervi non solo parti dell'edificio ma anche semplici manufatti incorporati stabilmente alla costruzione.
Secondo la giurisprudenza dovevano essere ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c. non solo i difetti funzionali ma anche quelli estetici tali da menomare apprezzabilmente il normale godimento della cosa o tale da impedire che questa fornisca l'utilità cui è preordinata.
Ad ogni modo, osservava il Tribunale, era smentita dalla CTU svolta nel giudizio di merito la tesi secondo la quale venivano in rilievo vizi di carattere meramente estetico (atteso che i difetti riscontrati incidevano quanto meno sulla stabilità del rivestimento dell'edificio e sulla protezione della struttura sottostante).
Quanto alla tempestività della denunzia dei vizi ex art. 1669 c.c. ed alla eccepita decadenza, dopo avere dato atto dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine al decorso del termine di decadenza, pur ipotizzando di aderire all'orientamento più severo (che riteneva sufficiente un'apprezzabile conoscenza dei vizi ai fini del decorso del termine), il Tribunale osservava che:
- il termine annuale non poteva farsi decorrere dalla prima segnalazione dei rigonfiamenti (primi mesi 2017) atteso che a quella data i difetti avevano estensione e portata limitata;
- la stessa aveva evidenziato che alla data del collaudo (ottobre 2017) non si erano Parte_1
pagina 8 di 31 manifestate fessurazioni.
La conoscenza dei vizi era piuttosto da rapportarsi al dicembre 2017 (a seguito della relazione tecnica del perito incaricato) e la denuncia dei vizi avvenuta con la messa in mora dell'ottobre
2018 (doc. 6 attrice) era tempestiva.
Il termine annuale di prescrizione ex art. 1699 c.c. decorrente dalla data di denuncia dei vizi era stato tempestivamente interrotto con la proposizione del ricorso per ATP nell'aprile 2019.
Per completezza il Tribunale spiegava che per le medesime ragioni anche in caso di applicazione dell'art. 1667 c.c. l'eccezione di prescrizione era infondata.
Con riferimento ai vizi concretamente riscontrati il Tribunale richiamava gli esiti della CTU che era stata rinnovata nel corso del giudizio di merito (a causa della mancata partecipazione all'ATP di . In estrema sintesi il CTU aveva rilevato che: CP_4
- il difetto era da ricondurre interamente allo scarso fissaggio sia dei pannelli in lana di roccia alla parete in legno sia alla scarsa adesione del rasante al pannello isolante;
- la presenza di eventuali giunti di dilatazione avrebbe potuto ridurre l'effetto dei movimenti relativi isolante/rasante, ma non eliminare il problema dell'incollaggio;
- la scarsa adesione della colla/rasante era da attribuire all'esecuzione dei lavori durante un periodo (inverno 2015) non idoneo a causa delle condizioni ambientali (temperature del supporto e dell'aria inferiori a +5°C);
- pur a fronte della mancata progettazione (a monte) del sistema cappotto, l'errato incollaggio assumeva rilievo causale autonomo ed assorbente;
- le deformazioni del cappotto non erano dovute a deformazioni della struttura sottostante
(igroscopicità del legno e/o errori di dimensionamento della struttura);
- non era possibile che il difetto fosse dovuto ad un problema della colla perché, se così fosse stato, la colla non avrebbe fatto presa in qualsiasi zona mentre nel caso di specie in alcuni punti la colla aveva fatto correttamente presa ed in altri no;
- l'unico intervento possibile era la completa rimozione del cappotto esistente e la sua realizzazione ex novo.
Il Tribunale illustrava quindi le osservazioni critiche svolte da nei confronti della Parte_1
pagina 9 di 31 CTU e dava conto dei corrispondenti chiarimenti del consulente d'ufficio.
In punto responsabilità la non aveva contestato di avere svolto in piena autonomia i Parte_1
lavori relativi alla realizzazione del cappotto ed alla scelta dei materiali. La contestazione svolta in comparsa conclusionale era quindi inammissibile.
In ordine al quantum il Tribunale aderiva alla CTU svolta nel corso del giudizio di merito che aveva quantificato i costi complessivi per il rifacimento del cappotto (comprensivi di spese tecniche) in € 54.580,00 (Iva e spese tecniche incluse).
Disattendeva la tesi di secondo la quale ai fini della quantificazione danno non si Parte_1
sarebbe dovuto tenere conto dei costi di rifacimento del cappotto bensì del solo prezzo corrisposto per la realizzazione dell'opera (quindi, secondo la prospettazione di Parte_1
€ 26.333,70 iva inclusa oltre spese di asportazione, pulizia superfici e trasporto in discarica).
In proposito il Tribunale osservava che, venendo in rilievo un'azione risarcitoria, doveva essere liquidato quanto necessario al ripristino dell'edificio nelle condizioni di stabilità dello stesso.
Infine, il Tribunale:
- rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti del direttore dei lavori anche perché erano stati gli stessi attori a riconoscere che aveva svolto i lavori in totale autonomia Parte_1
mentre non era dimostrato che, in aggiunta alla direzione dei lavori architettonici, CP_3
avesse assunto anche la direzione dei lavori di realizzazione del cappotto termico;
[...]
- rigettava per le medesime ragioni la domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1
; Controparte_3
- dichiarava assorbita la domanda di manleva proposta dal direttore dei lavori nei confronti di
Parte_3
Rigettava infine la domanda di garanzia promossa dalla nei confronti di Parte_1 CP_4 essendo indimostrata l'imputabilità del vizio di incollaggio alla terza chiamata.
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo si duole che il Tribunale non abbia considerato le osservazioni Parte_1
pagina 10 di 31 poste dai propri CTP alla CTU che avrebbero evidenziato le plurime anomalie di cui era affetta la
CTU sotto ogni aspetto.
Ritiene che il Tribunale, affidandosi alle mere ipotesi tecniche del CTU, abbia financo violato il principio dell'onere della prova gravante su parti attrici.
Sostiene che gli accertamenti peritali e quindi la sentenza siano radicalmente viziati nel loro percorso logico di analisi, essendo stata omessa la verifica della struttura che (ove effettuata) avrebbe evidenziato con ogni certezza la deformazione della casa in legno.
Evidenzia che lo stesso CTU ha dato atto di non avere potuto verificare l'efficacia dell'incollaggio, cosa che renderebbe non oggettiva la valutazione formulata circa la tenuta del collante.
Ritiene che sia stato dato erroneo rilievo al fattore climatico (incollaggio cappotto a temperature inferiori ai +5°C) ed evidenzia, in senso contrario, che: il materiale è stato consegnato il
03.11.2015; non è nota l'esatta data di realizzazione dell'intervento; dal rilievo termoigronometrico (simulato nel novembre 2021) nulla si potrebbe inferire in ordine alla condizioni climatiche del 2015; dallo storico delle temperature del novembre 2015 (ricavabile dal sito il 3bmeteo.com) risulterebbe che la temperatura minima non è mai scesa sotto i 6,6°C e che non vi siano mai state precipitazioni atmosferiche.
Non vi sarebbe prova che vi sia stato uno scorrimento tra rasatura e cappotto.
Sarebbe errata l'affermazione del CTU secondo cui la funzione dei tasselli sia quella di assorbire le sollecitazioni orizzontali.
Non sarebbe stato dato il dovuto rilievo alle deformazioni cui inevitabilmente va incontro una struttura in legno, con conseguenti ripercussioni sui movimenti del cappotto termico.
Tenuto conto della costituzione della struttura esterna del fabbricato (elementi di legno orizzontali appoggiati sopra muretti in c.a), considerato che le fessure sono tutte orizzontali ed al di sopra del muretto in c.a. (mentre non sono state rilevate fessure sulle pareti al di sopra delle finestre), sarebbe evidente che tali fessure siano state provocate da un movimento verticale verso il basso (compressione) con conseguente “spanciamento” della rasatura verso l'esterno.
pagina 11 di 31 Ribadisce comunque che sarebbe stato indispensabile avere chiara contezza dei dettagli della composizione della struttura, effettuare verifiche strutturali corrette e considerare i possibili accorciamenti del legno al fenomeno igroscopico.
Censura ulteriormente la relazione peritale nella parte in cui il CTU ha fatto riferimento all'applicazione della lana di roccia Paroc Lino 10, sostenendo di avere invece applicato il IX
Firestop 036 (materiale indicato nel DDT del produttore).
Quanto alle prove preliminari di idoneità del supporto, ritiene che non spetti all'artigiano la verifica dell'estrazione dei tasselli e la determinazione del carico utile.
Rileva che il CTU ha addebitato all'appaltatore di non avere rispettato il capitolato , pur CP_4
non avendo il CTU considerato (in quanto non reperito) il manuale vigente al 2015 ed avendo invece attinto al successivo manuale del 2020.
Osserva che il CTU ha sostenuto che il collante non fosse disponibile in Italia nel CP_10
2015 pur se tale collante è espressamente riportato nella fattura e nel DDT IX.
Contesta i riferimenti contenuti nella CTU alla normativa UNI/TR 11715:2018 in quanto non vigente all'epoca.
Insiste quindi per la rinnovazione della CTU (pur dando atto che gli attori hanno oramai già provveduto al rifacimento del cappotto) essendo ancora possibile una verifica strutturale della casa.
Con il secondo motivo, in ordine alla qualificazione della domanda ex artt. 1667 e 1669, nonché in ordine alla ripartizione delle responsabilità, si duole che né il Tribunale né il CTU abbiano tenuto conto che:
- i committenti non hanno fornito un progetto del cappotto;
- non vi è stato alcun controllo né indicazione da parte della direzione dei lavori;
- avrebbe fornito una lana di roccia differente da quella indicata in fattura, un collante CP_4
non in commercio ed una rete di dimensioni differenti da quella prevista per il ciclo di lavoro;
- non potrebbe essere escluso, quanto meno in termini di pesante “corresponsabilità”
l'assestamento della struttura lignea.
Rammenta in proposito che nel caso di specie il committente del cappotto termico è stato anche pagina 12 di 31 costruttore della struttura ed avrebbe dovuto: far predisporre la progettazione del cappotto;
nominare il direttore dei lavori.
A proprio “discarico” rileva che: il collante utilizzato è risultato idoneo;
l'incollaggio è stato eseguito correttamente;
lo schema della tassellatura è risultato corretto;
i parametri termotecnici e l'UR in tutti gli ambienti interni rientrano nei parametri della normativa di riferimento;
non sono state osservate muffe ed umidità all'interno dei locali.
Sostiene quindi che il CTU avrebbe dovuto ripartire le responsabilità tra i vari soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'opera.
Con lo stesso motivo contesta la quantificazione dei costi di ripristino effettuata in sede di CTU.
Sostiene che in difetto di domanda di risoluzione, il committente potrebbe solamente richiedere la riduzione del prezzo e gli ulteriori danni arrecati. Ribadisce quindi che, a fronte di un compenso percepito pari ad € 14.186,40, tale importo sarebbe il limite massimo liquidabile per il rifacimento del cappotto (oltre alle voci per installazione cantiere, ponteggio ecc.).
Ritiene di non essere tenuto a sopportare i costi: per la fornitura di un nuovo cappotto qualitativamente diverso e più costoso rispetto a quello installato;
per spese tecniche di direzione lavori e sicurezza che non erano state affrontate dai committenti quando gli avevano conferito l'incarico di eseguire i lavori.
Ribadisce che il danno andrebbe ripartito tra committente, direttore dei lavori, impresa esecutrice, progettista e responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Crodo.
Con il terzo motivo si duole del rigetto della domanda proposta nei confronti del direttore dei lavori . Controparte_3
Ritiene siano errate le convinzioni del Tribunale circa il conferimento a tale professionista di un incarico di mera natura architettonica (desumibile dal preventivo e dall'incarico conferito a
). Controparte_3
Rileva che nel caso di specie non ricorrerebbero soltanto vizi esecutivi ma anche vizi di natura progettuale (non essendo stati neanche verificati i documenti essenziali per il rilascio del titolo abilitativo) nonché il mancato rispetto delle norme sugli obblighi di verifica dei lavori.
pagina 13 di 31 Sostiene di avere fatto legittimo affidamento in merito alla conformità del lavoro da realizzare in considerazione del fatto che la struttura era stata progettata, diretta e realizzata dallo stesso committente.
Con il quarto motivo si duole del rigetto della domanda di garanzia proposta nei confronti di
CP_4
Ritiene che il Tribunale abbia travisato le censure mosse all'impresa.
Osserva che in sede di ATP il CTU aveva sollevato dubbi sulla qualità e sui dettagli del materiale fornito da CP_4
Rileva che la CTU svolta nel corso del giudizio di merito ha escluso la responsabilità di CP_4 senza peraltro rivolgere censure all'operato del CTU in ATP e sostiene che sarebbe stato
[...]
compito del CTU evidenziare gli errori in cui era incorso il collega.
Richiama quindi i passaggi della CTU in ATP nella parte in cui sono stati indicati errori a carico di nella fornitura dei materiali. CP_4
Con il quinto motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione e di decadenza.
Ribadisce, quanto all'azione ex art. 1667 c.c., che: la prima denuncia dei vizi era avvenuta nei primi mesi del 2017; (in quanto titolare di una propria impresa e costruttore Controparte_2
della struttura) aveva certamente competenze tecniche adeguate per individuare prontamente i vizi;
nello stesso ricorso per ATP il committente aveva dato atto di avere utilizzato appositi macchinari per monitorale la costruzione ed il suo assestamento.
Sostiene quindi che dai primi mesi del 2017 (prima data di scoperta dei vizi) alla data della denuncia dei vizi del 31.10.2018 il termine di decadenza ex art. 1669 c.p.c. era già decorso.
Sostiene altresì che il termine di prescrizione debba essere calcolato dalla data della consegna dell'opera, avvenuta al più tardi il 30.05.2016 (come fa fattura saldo lavori doc. 15), ragione per la quale il biennio sarebbe maturato il 30.05.2018 (a fronte di una prima lettera di contestazione del 31.10.2018).
pagina 14 di 31 Con il medesimo motivo ribadisce l'inapplicabilità dell'art. 1669 c.c. non venendo in rilievo un elemento strutturale quanto piuttosto vizi di mero carattere estetico, come d'altronde risulterebbe dallo stesso certificato di collaudo ove non erano state evidenziate fessurazioni.
Contesta che un vizio del “sistema cappotto” possa determinare la rovina dell'edificio e contesta che ricorrano vizi aventi carattere di gravità.
Osserva che neanche all'esito di due perizie è stato accertato un pericolo di rovina o un qualche difetto che possa pregiudicare la salubrità, la durata e l'utilizzo del cappotto.
Sempre con il medesimo motivo sostiene che il termine di decadenza e di prescrizione ex art. 1669 c.c. possano essere “spostati in avanti” solamente quando gli accertamenti tecnici siano effettivamente necessari per accertare il collegamento causale tra lavori e vizi, cosa che non ricorrerebbe nel caso sub iudice atteso che i problemi sarebbero stati di immediata percezione, soprattutto da parte del committente che nel caso concreto è un esperto costruttore.
IV) Difese di parti appellate.
e hanno contestato il primo motivo rilevando che due relazioni Controparte_2 CP_1
di CTP (di parti attrici) e due relazioni di CTU sono concordi nel riconoscere: che vi è stato un vizio di incollaggio dei pannelli;
che la prova di strappo avrebbe dovuto essere effettuata da prima di realizzare il lavoro;
che non vi sono state deformazioni della sottostante Parte_1 struttura tanto che all'interno non vi sono crepe, fessurazioni o segni di cedimenti;
che i pannelli isolanti sono stati incollati in maniera errata non rispettando il corretto orientamento di posa.
Hanno contestato il secondo motivo deducendo l'esclusiva responsabilità del convenuto e non ricorrendo alcun concorso di colpa se non altro considerando che non è stato contestato né impugnato che abbia assunto e svolto l'incarico in totale autonomia. Parte_1
Ritengono infondato il quinto motivo sostanzialmente sulla base delle medesime argomentazioni illustrate dal Tribunale.
Il direttore dei lavori ha ribadito di non essere stato progettista né CP_3 Controparte_3
direttore dei lavori afferenti alla realizzazione del cappotto e di essere rimasto del tutto estraneo all'opera direttamente concordata tra e CP_2 Parte_1
pagina 15 di 31 ha osservato che, all'esito della CTU esperita nel contraddittorio tra tutte le parti, è CP_4 chiaramente emersa l'esclusiva responsabilità di
[...]
[...]
ha ribadito le proprie difese in ordine al contratto di assicurazione. Controparte_11
V) Decisione della Corte.
1) Quanto al primo motivo, è infondata la doglianza secondo la quale il Tribunale non avrebbe considerato le osservazioni critiche proposte avverso la CTU espletata nel corso del giudizio di merito.
È piuttosto vero che il Tribunale ha aderito alle conclusioni del CTU nominato nel corso del giudizio di merito il quale, a sua volta, ha ampiamente risposto alle osservazioni critiche delle parti, ivi comprese le osservazioni critiche mosse nell'interesse di Parte_1
1.1) È manifestamente infondata e comunque priva di rilievo decisorio la doglianza secondo la quale non è stata svolta alcuna verifica della struttura che, ove effettuata, avrebbe permesso di accertare l'intervenuta deformazione della casa di legno.
Si osserva in proposito che ben due CTU (la CTU in ATP e la CTU nel merito) si sono motivatamente espresse sul fatto che i vizi riscontrati non possono essere stati causati dalla allegata deformazione della struttura in legno.
Rimandando sul punto all'ampia dissertazione la CTU svolta nel corso del giudizio di merito
(relazione CTU pagg. 28 e ss), si rileva che il consulente ha dato atto che “Il CTP di aveva Pt_1
ipotizzato che le deformazioni del cappotto fossero da attribuire a deformazioni della struttura dovute all'igroscopicità del legno e/o ad errori di dimensionamento della struttura. Se fosse stato questo il caso, cioè con la struttura in legno che si deforma a causa delle variazioni di umidità
e/o deformazioni della struttura, ma con il cappotto fissato correttamente al muro esterno in legno, le deformazioni sarebbero state differenti […]” (relazione di CTU pag. 28).
Il CTU ha quindi spiegato che “Se fosse come ipotizzato dal CTP dell'impresa esecutrice, avremmo dovuto rilevare le righe orizzontali nella parte alta della facciata” (per le motivazioni meglio illustrate nella predetta CTU, relazione CTU pag. 30), ovverosia in un punto differente rispetto a quello in cui le fessurazioni si sono concretamente manifestate.
pagina 16 di 31 Lo stesso CTU in ATP ha rilevato che “il grado di umidità riscontrato nel legno è simile se non superiore a quello del legno utilizzato durante il montaggio dell'edificio […]. Pertanto, non è ipotizzabile una riduzione della dimensione del legno con conseguente abbassamento dell'edificio. Tale riduzione avverrebbe solo in presenza di un grado di umidità molto basso prossimo allo 0% e sarebbe comunque limitata essendo il legno già essiccato. Cedimenti strutturali localizzati che possano determinare schiacciamenti tali da procurare rigonfiamenti nell'intonaco di quella entità comporterebbero l'insorgere all'interno ed all'esterno dell'abitazione di una serie di problematiche che non sono state riscontrate quali: all'interno, il distacco di pannelli di cartongesso, rottura delle piastrelle causate dal movimento […]”
(fascicolo cumulativo attori, pag. 73 e ss., relazione ATP).
Ad ogni modo la questione delle possibili deformazioni della struttura non ha concreto rilievo decisorio, essendo pacifico in corso di causa (come correttamente ritenuto dal Tribunale e non oggetto di gravame) che la tipologia dei materiali e la tecnica di rivestimento concretamente adottata sono stati scelti in piena autonomia dalla società appaltatrice Parte_1
Lo stesso CTU nominato in sede di ATP ha correttamente dato conto che “non risulta agli atti che la tipologia di intervento sia stata imposta dalla Direzione Lavori o dalla committenza. La ditta era a conoscenza del fatto che la struttura fosse in legno […] e ha effettuato una Pt_1
proposta di lavoro utilizzando determinati prodotti, un determinato tipo di posa ed un particolare ciclo completo della ” (fascicolo cumulativo attori, pag. 98 e ss., relazione ATP) CP_4
“Quindi anche se si fosse trattato di una deformazione della struttura in legno a causa dei carichi e/o delle variazioni termoigrometriche, è da considerarsi un difetto dovuto ad una non corretta progettazione del sistema cappotto che, nel caso di edificio in legno, deve tenere conto della maggiore deformabilità e quindi prevedere appositi giunti di dilatazione, rinforzi nella rasatura e nel numero/disposizione dei tasselli” (relazione CTU merito, pag. 40).
“La deformazione strutturale, che comunque non ritengo la causa del difetto rilevato, andava presa in considerazione in fase di progetto del rivestimento a cappotto” (relazione CTU merito, pag. 147).
In definitiva è decettiva la doglianza dell'appaltatore secondo la quale in sede di CTU non sarebbe stato dato adeguato rilievo al fatto che venga in rilievo una struttura in legno passibile di pagina 17 di 31 deformazione.
Considerato che
è stato l'appaltatore a scegliere il tipo di copertura e le modalità di posa della stessa, a ben vedere, la ponderazione delle caratteristiche della struttura avrebbe dovuto essere effettuata in primis dallo stesso appaltatore, di talché le paventate deformazioni della struttura non lo esimerebbero da responsabilità.
1.2) È fuorviante la doglianza secondo la quale la CTU del merito sarebbe incompleta solo perché il CTU non ha potuto verificare l'efficacia dell'incollaggio.
Verosimilmente l'appellante ha inteso richiamare il passaggio della relazione peritale (pag. 5
CTU merito) ove il CTU ha affermato che “era mia intenzione effettuare delle prove di incollaggio e strappo con materiale uguale a quello posato ma purtroppo non è stato possibile reperire materiale uguale a quello utilizzato nell'edificio in questione”.
Ciò non significa affatto che il CTU non si sia adeguatamente (ed ampiamente) espresso sulla tenuta del collante avendo il CTU chiarito che dalla scheda tecnica del collante concretamente utilizzato (RO Unistar Light, come da bolla di trasporto) risulta che lo stesso è idoneo per l'incollaggio di pannelli isolanti in lana di roccia anche su supporto ligneo (relazione CTU merito pag. 102) pur offrendo una resistenza minore rispetto a quella garantita in caso di incollaggio su muratura (relazione CTU merito pag. 105).
1.3) Il CTU nominato nel corso del giudizio di merito non ha quindi ritenuto inidoneo il collante concretamente utilizzato, avendo piuttosto dato rilievo alla posa in opera in condizioni climatiche
(temperature inferiore ai +5°C) inadeguate rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica del medesimo collante.
Premesso che sul punto il CTU (merito) ha ampiamente risposto alle osservazioni critiche di e rimandando all'elaborato peritale per una più approfondita disamina, si osserva Parte_1
che:
- pur non essendo noti gli esatti giorni in cui ha posato il cappotto, il CTU ha preso Parte_1
in considerazione il periodo successivo alla consegna del materiale (rilevata dai ddt), ha tenuto conto dei giorni di lavoro necessari per l'ultimazione dei lavori, ha rilevato financo che è stata prodotta in atti una fotografia raffigurante la neve intorno all'edificio in fase di lavorazione;
- non corrisponde al vero che il CTU ha basato la propria analisi sulle temperature rilevate nel
2021, avendo invece attinto ai dati del 2015 (anno dei lavori);
pagina 18 di 31 - sono privi di attendibilità i dati storici rilevati sul sito internet 3bmeteo atteso che, come già osservato dal CTU (relazione CTU merito pag. 124), non si conosce la posizione precisa della strumentazione di rilevamento ambientale, ragione per la quale sono maggiormente attendibili i dati rilevati da a Crodo nella stazione metereologica che si trova all'Istituto Persona_3
EL (in posizione più favorevole rispetto al fabbricato ubicato sul versante opposto); CP_2
- non è del tutto pertinente l'osservazione che nel periodo considerato non vi siano state precipitazioni atmosferiche, essendo piuttosto importante che la posa della colla non avvenga in presenza di condensa sulla superfice da trattare (relazione CTU merito pag. 24) cosa che solitamente avviene quando viene raggiunta la temperatura di rugiada (da +4° a +6°C), ragione per la quale “Queste basse temperature hanno causato la formazione di condensa superficiale
(rugiada) sulla superficie del muro in legno che, essendo verniciato con un impregnante, non è stata assorbita dal legno ma è rimasta in superficie, impedendo alla colla di fissare stabilmente il pannello isolante alla parete in legno come avrebbe dovuto essere” (relazione CTU merito pag. 107).
1.4) L'assunto di secondo cui non vi sarebbe “dimostrazione oggettiva ed CP_12 inequivocabile” che vi sia stato uno scorrimento tra il cappotto e la sovrastate rasatura, non si confronta con le molteplici argomentazioni sviluppate dalla CTU in ATP e dalla CTU di merito che hanno anche proceduto “per esclusione” spiegando perché alcune possibili cause devono essere scartate.
1.5) È infondata la tesi secondo la quale non potrebbe ricorrere un difetto di incollaggio atteso l'avvenuto utilizzo di tasselli di fissaggio (che l'appellante sostiene siano prescritti proprio al fine di evitare eventuali distacchi).
In senso contrario si è espresso il CTU (relazione CTU merito pag. 23) nella parte in cui lo stesso ha affermato che “I tasselli non hanno la funzione di sostenere verticalmente i pannelli isolanti al muro ma solo di assorbirne le sollecitazioni orizzontali (vento)” ed in replica alle osservazioni critiche dei CTP, il CTU ha anche precisato che la dimostrazione di tale assunto “la si ha dal fatto che la normativa indica il numero di tasselli in base all'esposizione al vento e non al peso dei pannelli” (relazione CTU merito pag. 144), con la precisazione che “il tassello ha una dimensione troppo ridotta (foto seguente) ed è fissato nel legno per soli 10/15 mm. se fosse
pagina 19 di 31 caricato verticalmente si fletterebbe e farebbe muovere il pannello” (relazione CTU merito pag. 146).
Sul punto si rileva che con il motivo di gravame l'appellante sostiene che è errata la valutazione del CTU circa la funzione dei tasselli, ma non prende posizione né censura le argomentazioni sviluppate nella relazione peritale a sostegno delle diverse conclusioni raggiunte dal CTU.
1.6) Quanto agli ulteriori rilievi svolti con il gravame, si osserva quanto segue.
a) In merito alla lana di roccia concretamente applicata (se R036 oppure Paroc Lino 10), il CTU ha dato contezza del fatto che: sui ddt risulta contemporaneamente indicato “IX Firestop 036 –
80 mm – Linio 10 – 1200x600 mm”; una foto di cantiere prodotta dal committente rappresenta materiale che per imballaggio e forma dei pannelli è riconducibile al 10 (relazione CTU Pt_4
merito pag. 41 e ss.); i pannelli installati presentano delle strisce rosse tipiche del modello Paroc
(relazione CTU merito pag. 159); la stessa venditrice ha dichiarato che all'epoca non CP_4
produceva pannelli e che il materiale fornito è il 10 (relazione CTU merito pag. 160). Per_4
Ne consegue che rimane valida la constatazione del CTU secondo la quale, avuto riguardo al manuale d'uso del pannello Linio 10, i pannelli sono stati posati al contrario (interno/esterno) ed
“è quindi molto probabile che questa posa al contrario, abbia contribuito ad influire sul non corretto incollaggio e fissaggio della rasatura” (relazione CTU merito pag. 46).
b) È infondata l'affermazione dell'appellante secondo la quale, in sede di prove preliminari di idoneità del supporto, non spetti all'artigiano la verifica dell'estrazione dei tasselli, se non altro perché la scelta dei materiali nel caso di specie è interamente ascrivibile all'appaltatore che quindi avrebbe dovuto effettuare le menzionate prove.
c) Quanto alla doglianza afferente all'utilizzo di un manuale d'uso del 2020 (e non di quello vigente al 2015, si rileva che il CTU ha dato atto che il manuale Cortexa del 2020 è molto simile a quello (antecedente ai lavori) del 2012 (quest'ultimo allegato alla CTU, relazione CTU merito pag. 61 e pag. 161) di talché in difetto di più analitiche censure la questione è priva di concreto rilievo decisorio.
d) In merito al collante utilizzato (se RO Unistar Light oppure il CTU ha Controparte_13
pagina 20 di 31 dato atto che il capitolato indica la e non la RO Unistar Light ed ha aggiunto CP_14
che plausibilmente è stata utilizzata la colla RO Unistar Light e non la colla in CP_14 quanto quest'ultima non era ancora in commercio in Italia nel 2015 (relazione CTU merito pag. 61).
Contrariamente a quanto assunto con il gravame, quindi, il CTU ha sostenuto che il collante utilizzato fosse proprio RO Unistar Light.
e) Quanto al fatto che la società abbia consegnato una rete di dimensioni diverse CP_4
rispetto a quelle indicate (avendo, in estrema sintesi, fornito una rete rettangolare anziché quadrata) si rileva che il CTU ha effettivamente dato atto che è stata utilizzata una rete d'armatura non corrispondente a quella prevista dal pacchetto cappotto RO (IX P50) (relazione CTU merito pag. 117), ma ha comunque dato atto che “la questione relativa al tipo e dimensione degli rete di armatura non ha influenzato il difetto”, con ciò avendo escluso che tale difformità abbia avuto una qualche effettiva rilevanza in relazione ai vizi riscontrati in corso di causa (relazione
CTU merito pag. 164).
D'altro canto, l'appaltatore non ha nemmeno spiegato la ragione per la quale, avendo ricevuto del materiale diverso rispetto a quello ordinato, non ne abbia chiesto la sostituzione (nell'ipotesi in cui quanto consegnato non fosse stato ritenuto idoneo alla realizzazione dell'opera appaltata).
f) Infine, quanto alla contestazione del riferimento alla normativa UNI/TR 11715:2018, il CTU ha ben chiarito di non avere fatto applicazione di tale normativa (in quanto non ancora in vigore all'epoca dei lavori) ma di averla “considerata solo la parte metodologica perché prima del 2018 non vi erano riferimenti certi sui metodi di analisi e ogni tecnico faceva a proprio modo”
(relazione CTU merito pag. 161).
Il primo motivo di appello è infondato e deve quindi essere rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU.
2) Secondo motivo è relativo alla qualificazione della domanda (ai sensi dell'art. 1667 c.c. piuttosto che dell'art. 1669 c.c.) alla prospettazione di eventuali corresponsabilità ed alla quantificazione del danno.
pagina 21 di 31 2.1) Si osserva innanzitutto che i rilievi concretamente mossi con la prima parte del motivo non attengono la gravità dei vizi ed alla loro astratta idoneità ad influire sulla qualificazione dell'azione, quanto alla gravità dell'inadempimento ascritto all'appaltatore ed alla prospettata possibilità di ascrivere l'inadempimento anche ad altri soggetti.
In altri termini con il motivo in esame non viene effettivamente sviluppata alcuna argomentazione in ordine alla gravità dei vizi dell'opera.
L'appellante si è piuttosto limitato ad indicare elementi a proprio discarico senza nemmeno prendere posizione su quanto affermato dalla CTU in ATP secondo cui questi vizi sono ingravescenti (fascicolo cumulativo attore, pag. 84) e tali da imporre la rimozione dell'intero capotto. A conclusioni sostanzialmente analoghe è pervenuto il CTU nel merito che si è espresso per la gravità dei vizi principali riscontrati (relazione CTU merito pag. 118).
2.2) L'appellante sostiene che non siano state adeguatamente prese in considerazione dal
Tribunale circostanze che avrebbero consentito di individuare possibili corresponsabili.
Si premette che entrambe le CTU (ATP e merito) hanno dato atto che anche il cappotto avrebbe dovuto essere oggetto di progettazione.
Il CTU nominato nel giudizio di merito ha dato atto che “Il manuale Cortexa per gli edifici in legno, prevede che il cappotto debba essere progettato per lo specifico fabbricato […], questa progettazione va effettuata in collaborazione con il progettista strutturale” (relazione CTU merito pag. 40).
In particolare, il CTU ha dato atto che “La progettazione del cappotto spetta al progettista degli isolamenti che deve essere indicato nella relazione ex Legge 10/91 obbligatoria, nella quale viene indicato anche il Direttore dei Lavori per l'isolamento termico” (relazione CTU merito pag. 112).
Ad avviso del CTU (merito) nel caso concreto potrebbero essere individuate plurime responsabilità:
- del committente che non ha incaricato un tecnico abilitato per la redazione della relazione ex
Legge 10/91 obbligatoria;
- del progettista che ha depositato una pratica edilizia priva della relazione ex Legge 10/91 e/o pagina 22 di 31 non ha informato il committente della necessità di incaricare un tecnico abilitato per questo adempimento;
- del Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Crodo che ha accettato la pratica edilizia priva di un elemento obbligatorio e indispensabile quale la relazione ex legge 10/91;
- del Direttore dei Lavori che, durante l'esecuzione dei lavori avrebbe dovuto accorgersi della mancanza di questo documento fondamentale;
- dell'impresa esecutrice che avrebbe dovuto richiedere la relazione ex Legge 10/91 prima di eseguire il lavoro.
L'appellante ne trae l'argomentazione che la responsabilità debba essere ripartita tra tutti i responsabili.
Tralasciando per il momento la posizione del committente e fatto salvo quanto verrà illustrato nei motivi di appello riguardanti e l'appellante omette di considerare Controparte_3 CP_4 che, pur ipotizzando eventuali corresponsabilità, ricorrerebbe comunque un'ipotesi di solidarietà passiva nei confronti degli attori-committenti e che nulla si potrebbe statuire ai soli fini del regresso atteso che alcuni dei pretesi corresponsabili non sono nemmeno stati evocati nel presente giudizio.
Quanto ai committenti, ad avviso di dovrebbe ritenersi corresponsabile in primis il Parte_1
committente , atteso che lo stesso è stato costruttore delle parti strutturali lignee Controparte_2
e non ha fatto redigere il progetto del cappotto e la relazione ex lege n. 91/2001.
Ad avviso di questa Corte la circostanza che abbia personalmente costruito la Controparte_2
struttura in legno non consente di ritenere che lo stesso dovesse necessariamente sapere che vi fossero specifiche incombenze amministrative e progettuali da assolvere in vista della realizzazione del cappotto termico.
Dalle specifiche competenze possedute da parte di chi si occupa di strutture in legno, ad avviso di questa Corte, non si può desumere che lo stesso imprenditore abbia anche competenze estese alle coperture degli edifici.
Dalla visura camerale risulta che è un piccolo artigiano che svolge attività di Controparte_2
produzione e lavorazione legno per carpenteria tetti, carpenteria tetti, taglio boschi, lavorazione pagina 23 di 31 grossolana del legname, commercio all'ingrosso di legname, perline, isolanti e guaine.
Non viene quindi in rilievo un'impresa edile che potrebbe in ipotesi avere competenze tecniche estese e non limitate alla sola lavorazione del legno.
D'altro canto, dalle CTU espletate è emerso che ai fini della realizzazione dell'opera sia stato nominato un progettista strutturale e non risulta documentato che il progettista strutturale ed a ben vedere nemmeno l'appaltatore abbiano segnalato la necessità di espletare attività progettuali e/o amministrative prima di realizzare la specifica opera.
2.3) Con il secondo motivo si duole anche della quantificazione del danno. Parte_1
È inammissibile, in quanto meramente ripropositiva e non accompagnata da alcuna censura rispetto alla diversa motivazione illustrata dal Tribunale, la doglianza secondo la quale, non essendo stata richiesta la risoluzione del contratto, l'appaltatore potrebbe essere condannato solamente a corrispondere il compenso percepito per l'opera da rimuovere (€ 14.186,40) oltre ai costi “vivi” per il rifacimento del cappotto.
Si osserva in proposito che il Tribunale ha spiegato che, a fronte di una domanda risarcitoria ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, l'appaltatore è tenuto all'integrale risarcimento del danno, ovverosia alla corresponsione dei costi necessari per la rimozione del cappotto e la sua realizzazione ex novo a regola d'arte.
Sulla natura risarcitoria dell'azione e sulle conseguenze concrete che ne derivano, nulla di specifico è stato censurato con il gravame.
ha poi contestato la quantificazione del costo del materiale indicata nel computo Parte_1
metrico predisposto dal CTU (merito), sostenendo di non essere tenuta a fornire un cappotto diverso e più costoso (per tipologia e materiale) rispetto a quello a suo tempo posto in opera.
Peraltro, dalla CTU esperita nel giudizio di merito non risulta che sia stata proposta l'installazione di un prodotto di maggior pregio.
Nella quantificazione del costo per il rifacimento del cappotto il CTU ha solamente dato atto di avere “considerato i prezzi attuali (aprile 2022), infatti per il cappotto il prezziario regionale
2022 indica un costo di circa 88 euro/mq mentre invece il costo attuale di mercato è di 110 euro/mq” (relazione CTU merito pag. 120).
pagina 24 di 31 In altri termini il CTU si è limitato a tenere conto della variazione del costo dei materiali occorsa nel tempo ed ha attinto ai valori di mercato piuttosto che al prezziario regionale (aspetto, quest'ultimo, sul quale non sono state articolate censure in appello).
È invece condivisibile l'osservazione di parte appellante secondo la quale nulla dovrebbe essere corrisposto a titolo risarcitorio relativamente alle spese tecniche di progettazione, direzione lavori, sicurezza che il CTU ha quantificato in € 5.230,61 oltre CP al 4% ed Iva (per un totale di
€ 6.636,59) atteso che una simile spesa non era stata anticipata dal committente nemmeno in occasione dei lavori inizialmente appaltati alla stessa .. Parte_1
Il riconoscimento di una simile posta risarcitoria, in effetti, comporterebbe un indebito arricchimento del committente che si vedrebbe corrispondere somme che non erano state anticipate nemmeno in sede di primo appalto stipulato con Parte_1
Infine, dal computo metrico in atti non risultano altre spese tecniche addebitate all'appaltatore al di fuori di quelle appena indicate.
Il danno risarcibile deve quindi essere rideterminato nel minor importo lordo di € 47.943,41
(€ 54.580,00 - 6.636,59).
Non vi è gravame in merito alla debenza degli interessi legali dalla sentenza di primo grado sino al saldo.
3) Il terzo motivo concerne la pretesa concorrente responsabilità del direttore dei lavori
[...]
. Controparte_3
Il motivo è inammissibile nella misura in cui l'appellante non ha impugnato la parte della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che è stato incontestato nel giudizio di primo grado che l'appaltatore ha agito in totale autonomia, scegliendo materiali e modalità di posa in opera del cappotto termico.
Preme comunque rilevare che il CTU nominato nel giudizio di merito ha dato atto che “La progettazione del cappotto spetta al progettista degli isolamenti che deve essere indicato nella relazione ex Legge 10/91 obbligatoria, nella quale viene indicato anche il Direttore dei Lavori per l'isolamento termico” (relazione CTU merito pag. 112).
pagina 25 di 31 Nella CTU in ATP si dà atto che gli atti progettuali e di Direzione Lavori (inizio e fine lavori strutturali) sono stati firmati dall'Arch. in qualità di progettista e Direttore dei Persona_5
Lavori strutturali (fascicolo cumulativo attori, pag. 49, relazione ATP).
L'arch. della , per quanto documentato in atti, è stato nominato direttore dei CP_3 CP_3 lavori “per la parte architettonica” (doc. 2 ) mentre secondo le CTU espletate Controparte_3
le lavorazioni oggetto di causa sono più assimilabili a quelle strutturali piuttosto che a quelle meramente architettoniche.
4) Il quarto motivo, concernente la posizione di è nel suo complesso infondato. CP_4
In ordine alla pretesa contraddittorietà delle due CTU circa la qualità dei materiali forniti da ed alla responsabilità di quest'ultima, il motivo di appello non coglie nel segno. CP_4
Corrisponde al vero che il CTU in ATP ha espresso alcune perplessità sulla qualità/difformità dei materiali prodotti.
In particolare, il CTU in ATP ha affermato che: il tipo di collante utilizzato Parte_5
non garantisce una tenuta sufficiente alla corretta aderenza dei pannelli;
i pannelli in lana di roccia non sono idonei a supportare il peso del rasante ed a contrastarne i movimenti;
la rete porta intonaco è di forma differente rispetto a quella ordinata (fascicolo attori, pag. 76, 77, CTU in
ATP).
Peraltro, la CTU svolta nel giudizio di merito ha motivatamente chiarito la ragione per la quale non possa trattarsi di un difetto del collante quanto piuttosto di un difetto della posa in condizioni climatiche inadeguate (sul punto si rimanda a quanto già illustrato in precedenza).
Lo stesso CTU ha anche chiarito, sulla base delle schede tecniche a disposizione, che la colla è idonea ad essere utilizzata anche su supporto in legno e con gli specifici pannelli utilizzati.
Ha infine chiarito che l'essere stata utilizzata una rete rettangolare piuttosto che quadrata ha avuto un rilievo del tutto marginale.
Tenuto conto dei chiarimenti forniti dal CTU (soprattutto in relazione al ruolo determinante della temperatura di posa), deve rilevarsi che il motivo di appello non si confronta con l'articolata spiegazione data dal Tribunale in adesione alle conclusioni del CTU.
D'altro canto, a fronte della pretesa difformità tra materiale ordinato e materiale ricevuto, Pt_1
pagina 26 di 31 s.n.c. non avrebbe dovuto fare altro che chiederne la sostituzione prima di provvedere alla posa.
5) Quinto motivo concerne la qualificazione dell'azione nonché, correlativamente, l'eccezione di prescrizione e di decadenza
5.1) Sono infondate le deduzioni dell'appellante in ordine alle specifiche competenze tecniche del committente in materia di costruzione che si assumono tali da consentire un tempestivo rilevamento dei vizi.
Come già illustrato, per quanto consta agli atti non era titolare di un'avviata Controparte_2 impresa edile ma di un'impresa che aveva ad oggetto la produzione e lavorazione legno per carpenteria tetti, carpenteria tetti, taglio boschi, lavorazione grossolana del legname, commercio all'ingrosso di legname, perline, isolanti e guaine e non vi sono elementi di prova che avvalorano la tesi che il committente fosse anche esperto nella realizzazione delle coperture.
L'inesperienza è in via indiziaria confermata anche dal fatto (oramai incontestabile) che la scelta dei materiali e delle modalità di realizzazione del cappotto sia stata assunta in autonomia da cosa che non sarebbe verosimilmente accaduta ove il committente avesse avuto una Parte_1
qualche effettiva competenza tecnica in materia.
5.2) L'appellante sostiene che ha implicitamente riconosciuto di avere individuato subito CP_2
il nesso causale tra vizi e cappotto termico solo perché in sede di ricorso per ATP aveva affermato di avere “utilizzato macchinari tecnologici a controllo numerico, monitorando costantemente la costruzione e rilevando che le quote radici/colmo iniziali erano rimaste uguali alla parziale ultimazione dei lavori del 2016”.
L'allegazione non si confronta minimamente con quanto illustrato dal Tribunale in ordine all'iniziale manifestarsi di rigonfiamenti, al loro successivo aggravamento, al fatto che in sede di collaudo (24.10.2017) non si erano ancora evidenziate fessurazioni, alla manifestazione di vizi aventi carattere di effettiva gravità solo con il trascorrere del tempo, ecc.
La circostanza che il committente possa avere utilizzato specifici macchinari per monitorare la costruzione non è quindi di per sé decisiva ai fini dell'acquisizione di una ragionevole consapevolezza dei vizi, della loro gravità e della ragione per la quale gli stessi si sono manifestati.
Basti solo in proposito considerare che si è trattato di vizi ingravescenti e lo stesso Tribunale ha pagina 27 di 31 dato atto che ai fini del decorso del termine di cui all'art. 1669 c.c. non è sufficiente la sola conoscenza della causa dei vizi ma è necessario anche un apprezzabile grado di conoscenza della loro gravità (statuizione in diritto non oggetto di censura).
5.3) La seconda parte del motivo con cui l'appellante si duole della qualificazione dell'azione ex art. 1669 c.c. e dell'individuazione del momento del termine di decadenza è inammissibile, in quanto la parte si è limitata a riproporre le difese già articolare nel giudizio di primo grado senza sviluppare alcun ragionamento avente carattere di effettiva specificità rispetto al percorso argomentativo illustrato dal Tribunale che ha motivatamente spiegato:
- perché il termine di decadenza non può decorrere dalla prima scoperta dei vizi e/o dal loro iniziale aggravamento;
- perché è piuttosto necessario fare riferimento agli accertamenti demandati al perito di parte
(committente);
- perché (sulla base dell'ampia giurisprudenza richiamata in sentenza) può parlarsi di vizio grave pur non ricorrendo alcun pericolo di crollo o di rovina, trattandosi di vizio che riguarda una parte che è stata inglobata alla struttura, che è destinata ad una lunga durata ed a garantire la salubrità negli anni, traducendosi quindi in una limitazione apprezzabile del normale godimento della cosa.
È privo di rilievo decisorio il richiamo della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale il termine di denuncia non potrebbe essere posticipato in caso di “problemi di immediata percezione”, tali non essendo quelli oggetto di causa, come ampiamente motivato dal Tribunale.
5.4) Sono quindi assorbite le ulteriori doglianze sviluppate in ordine all'intervenuta decadenza e prescrizione relativamente all'azione ex art. 1667 c.c.
6) Concludendo, il gravame deve essere accolto limitatamente al rapporto processuale tra l'appaltatore ed i committenti e Parte_1 Controparte_2 CP_1
In particolare, il quantum dovuto a titolo risarcitorio deve essere ridotto ad € 47.943,41 oltre interessi legali di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. dalla sentenza di primo grado sino al saldo.
7) Per effetto della parziale riforma della sentenza di primo grado, occorre procedere d'ufficio pagina 28 di 31 alla “riliquidazione”, altrettanto parziale, delle spese di lite del complessivo giudizio.
Per chiarezza espositiva verranno presi in considerazione i singoli rapporti processuali, con la precisazione che in tutte le ipotesi verranno applicati i valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Quanto al rapporto tra committenti ed appaltatore, la riduzione del quantum dovuto a titolo risarcitorio comporta la variazione del valore della controversia e conseguentemente dello scaglione di riferimento, dovendosi attingere alle cause di valore compreso tra € 26.000,00 ed
€ 52.000,00.
Fermi rimanendo gli esposti già liquidati dal Tribunale (sui quali non vi è motivo di gravame) e fermo rimanendo che non possono essere liquidati compensi superiori a quelli già riconosciuti dal
Tribunale per ciascuna fase processuale, i compensi devono così essere rideterminati:
- per l'ATP € 2.678,90;
- per il giudizio di primo grado (computando fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria- trattazione fase decisionale) € 7.616,00
Si specifica che alcun aumento viene disposto per la difesa contro più parti (i committenti si sono difesi contro e contro ) atteso il rigetto delle domande Parte_1 Controparte_3
attoree proposte nei confronti del proprio direttore dei lavori.
Rimanendo fermo il rigetto delle domande proposte nei confronti dell'arch. Controparte_3
(di risarcimento danni azionata da e nonché di regresso
[...] Controparte_2 CP_1
azionata da rimangono invariate le corrispondenti statuizioni in punto spese assunte Parte_1
dal Tribunale.
Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alla posizione di CP_5
(assicuratrice di ). Controparte_3
Relativamente al rapporto processuale tra e terzo chiamato (avente ad Parte_1 CP_4 oggetto la domanda di manleva e/o garanzia proposta da , la riduzione dell'importo Parte_1
risarcitorio dovuto in favore di parti attrici comporta anche la riduzione del valore dell'obbligazione di garanzia atteso che il valore della domanda di garanzia/manleva, ai fini della liquidazione delle spese a carico del soccombente, deve essere determinato secondo il valore pagina 29 di 31 dell'oggetto del contendere tra le parti principali (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11742 del 15/05/2018).
Computando fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria-trattazione e fase decisionale, sono quindi dovuti in favore di compensi per € 7.616,00. CP_4
8) Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore di tutte le altre parti appellate. Parte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (per tutte le parti compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM
n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con
DM n. 147/22.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Verbania n. 45/2023 pubblicata il 23.02.2023 così provvede:
1) Condanna al risarcimento del danno in favore di Parte_1
e che liquida in € 47.943,41 (in luogo del maggiore importo Controparte_2 CP_1 liquidato dal Tribunale) oltre interessi legali di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. dalla sentenza di primo grado sino al saldo;
2) Condanna a rimborsare a e Parte_1 Controparte_2 CP_1
i compensi per l'ATP che si liquidano in € 2.678,90 ed i compensi per il primo grado di
[...]
giudizio che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Condanna a rimborsare a le spese di lite Parte_1 CP_4
del primo grado, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
4) Conferma per il resto l'appellata sentenza;
5) Condanna a rimborsare a e Parte_1 Controparte_2 CP_1
, a , a ed a le
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5
pagina 30 di 31 spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuno in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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