Articolo 9 della Legge 31 ottobre 1951, n. 1116
Articolo 8
Versione
15 novembre 1951
Art. 9.
Il fondo a disposizione iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio finanziario 1951-52 per oneri di carattere generale per l'esecuzione di lavori stradali nell'Italia meridionale ed insulare, sara' ripartito, con decreti del Ministro del tesoro, fra capitoli di tale stato di previsione concernenti gli oneri medesimi.

Entrata in vigore il 15 novembre 1951