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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/08/2025, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
V sezione civile
Il Giudice nella persona del Giudice Claudia Spiga, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento rg n. 15542/2021 degli affari civili tra rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Alessi Parte_1
- attore -
e per essa la mandataria in Controparte_1 CP_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata dall'Avv. Nunzio Sinagra
- convenuta – oggetto: <<opposizione a d.i. in materia di contratti bancari>>
CONCLUSIONI
Come da verbale di trattazione scritta del verbale trattazione scritta del
14.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 4168/21 con il Parte_1 quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 95.967,00 oltre gli interessi e le spese del monitorio, quale fidejussore di in Parte_2 relazione ai contratti di conto corrente n. 300005264 e n. 300446998 da quest'ultima conclusi con l'allora Banco di Sicilia.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
1. il difetto di legittimazione attiva di 2. l'invalidità delle fidejussioni prestate sul Controparte_3 rilievo che si tratterebbe di contratti (rectius clausole) ripetitive dello schema
ABI il cui contenuto è stato ritenuto, con provvedimento nr. 55 del 2 maggio
2005 della Banca d'Italia, frutto di una intesa restrittiva della concorrenza nel mercato (facendo quindi proprie le conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione nella nota sentenza S.U 41994/2021);
3. la violazione del principio
1 di buona fede e della previsione di cui all'art. 1956 c.c.; 4. la nullità della pattuizione relativa agli interessi contenuta nel contratto di mutuo per violazione dell'art. 1815 co. 2 c.c.
Si è costituita in giudizio eccependo il proprio Controparte_4 difetto di legittimazione passiva, quale cessionaria del credito, in relazione a tutte le allegazioni relative ai contratti conclusi con la cedente. Nel merito ha contestato i motivi di invalidità dedotti dall'attore, rilevando, quanto alla contestazione di violazione dell'art. 1956 c.c., che l'opponente, quale coniuge del soggetto garantito, era evidentemente a conoscenza della situazione economica della stessa al momento delle fidejussioni prestate.
Doveva poi essere respinta l'eccezione di nullità della pattuizione -contenuta nel contratto di mutuo- degli interessi ad un tasso superiore a quello soglia di cui alla L. 108/996, in mancanza peraltro di alcun elemento atto a verificarne la fondatezza.
***
Così sinteticamente delineato l'oggetto della controversia, rileva il Tribunale che secondo quanto previsto dall'art. 58 del d.lgs 385/1993, in caso di cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, “la Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana” (commi 1 e 2) e siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, “gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”, e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma 4).
Se dunque la pubblicazione della cessione vale ad assolvere gli oneri di pubblicità prescritti, con essa non è tuttavia fornita la prova dell'effettiva inclusione tra i contratti ceduti anche di quello da cui scaturisce il credito fatto valere dal cessionario, è dunque necessario che la cedente assolva al proprio onere probatorio in relazione al secondo profilo.
La prova della cessione di un credito, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. 8323/2025) “non è di regola soggetta a particolari vincoli di forma e (che), quindi, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque
2 mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”.
Si è così affermata l'idoneità probatoria dello stralcio del contratto di cessione pubblicato laddove lo stesso consenta, attraverso l'individuazione delle caratteristiche dei rapporti ceduti, di fornire certezza in relazione all'identificazione del credito ceduto.
Nel caso di specie ha depositato l'estratto della G.U. Controparte_3 della pubblicazione dell' avvenuta cessione del 14 luglio 2017 con cui ha ceduto all'opposta i crediti “derivanti da contratti di Controparte_5 mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il
1975 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate”.
Tale indicazione risulta idonea a comprovare l'avvenuta cessione del credito per cui è lite, in quanto si tratta di contratti conclusi nel periodo indicato ed aventi le caratteristiche elencate nell'atto di cessione. D'altra parte a supporto di tale conclusione, va valutata la disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione contrattuale ivi compresi gli estratti conto, circostanze queste che non paiono compatibili con l'estraneità rispetto al credito dedotto di Controparte_3
La convenuta ha inoltre allegato, non contraddetta sul punto, le vicende che hanno determinato la successione di -cedente del credito- Controparte_5 all'originaria contraente.
Nel merito, si osserva che il credito ingiunto scaturisce dai contratti di conto corrente con apertura di credito conclusi da , in favore della Parte_2 quale ha prestato le fidejussioni indicate. Parte_1
E segnatamente:
1) Conto n. 02143.000000000000761 (rinumerato 300005264) acceso in data
6/6/2007 al quale accede il contratto per anticipi su transato Pos 11/2/2008 e l'affidamento del 3/9/2010;
2) Conto n. 02143.000000000.147958 (rinumerato 300446998) acceso in data 3/4/2007.
3 ha dunque prestato le seguenti fidejussioni del 7.6.2007, Parte_1 dell'11.2.2008; 22.5.2009; 3.9.2010.
Ciò posto, va respinta l'eccezione di nullità della fidejussione prestata dall'opponente sul rilievo che si tratterebbe di contratti (rectius clausole) ripetitive dello schema ABI il cui contenuto è stato ritenuto, con provvedimento nr. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, frutto di una intesa restrittiva della concorrenza nel mercato (facendo quindi proprie le conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione nella nota sentenza S.U
41994/2021). Premesso che l'invocata nullità “derivata” secondo la stessa ricostruzione fornita dalla Cassazione nella sentenza citata, non caducherebbe l'intero negozio, bensì le singole clausole ritenute frutto dell'intesa anticoncorrenziale, secondo lo schema della nullità parziale, deve escludersi l'operatività del meccanismo della nullità derivata.
In base al diverso orientamento cui intende darsi seguito nella presente sede,
l'unica forma di tutela esperibile da parte del singolo utente a fronte di intese anticoncorrenziali o di altre violazioni rilevanti ex art. 2 L. 287/1990 è quella risarcitoria, attuabile nelle forme dell'iniziativa individuale attraverso anche l'estensione pretoria della legittimazione attiva all'azione ex art. 33 L.
287/1990 ad utenti e consumatori sancita da Cass. Civ. SS.UU. 4 febbraio
2005, n. 2207; estensione che ha peraltro perso, almeno in parte, la sua ragione d'essere a seguito dell'introduzione dell'azione collettiva prevista dall'art. 140 bis D.Lgs. 206/2005 (disposizione ora abrogata dalla l. 31/19 che ne ha trasfuso il contenuto nel codice di procedura civile) la quale, non a caso,
è espressamente limitata all'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni a ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori ed utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali (in termini v. Tribunale Treviso n.
1623 del 26.7.2018 e n. 1632/2018 del 30.7.2018; ordinanza Tribunale
Rovigo del 09.9.2018). Non vi è, infatti, alcuna possibilità per i singoli utenti di avvalersi della sanzione della nullità prevista dall'art. 33 della L. 287/1990, norma che riguarda esclusivamente le intese restrittive tra imprese e non può applicarsi ai contratti che, sulla base di dette intese, siano stati conclusi con
4 terzi, specie in considerazione del fatto che i destinatari diretti delle norme antimonopolistiche sono solo gli imprenditori commerciali del mercato di riferimento e non anche i singoli utenti.
Va poi rilevato come la giurisprudenza di legittimità più recente è nel senso che la parte che contesta la validità del modello di contratto predisposto dall'ABI, dichiarato non valido dalla Banca d'Italia, ha l'onere di fornire la prova della diffusione di tale modello e della sua attitudine a produrre effetti anticoncorrenziali. La dichiarazione della Banca d'Italia non è di per sé vincolante nel giudizio (cfr. 9650/2025).
Sotto altro profilo si è evidenziato come l'accertamento dell'illiceità di alcune specifiche clausole di un contratto di fideiussione, conformi allo schema ABI ritenuto restrittivo della concorrenza, non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto. In tali casi, ai sensi dell'art. 1419 c.c., dovendo il contraente deve allegare e provare che il contratto non sarebbe stato concluso senza quelle clausole colpite da nullità. L'onere della prova include anche la dimostrazione della concreta applicazione delle clausole (cfr. Cass.
14706/2025).
Nella specie l'attore non ha allegato in che modo le clausole colpite (in tesi da nullità) avrebbero condizionato la conclusione del contratto, dovendo dunque escludersi la dedotta nullità dei contratti di fidejussione.
Quanto alla validità delle singole clausole, l'attore non ha fornito elementi per evidenziare l'effettiva sussistenza di una condotta anticoncorrezionale per ritenere che anche quelle contenute nei contratti dallo stesso conclusi siano frutto di un tale illecito accordo.
Infine non sono stati forniti valiti elementi per verificare la concreta applicabilità della clausole nulle ed che termini l'eventuale nullità delle clausole (deroga alla previsione dell'art. 1957 c.c. e la clausola di riviviscenza) refluirebbe sul diritto di credito vantato dalla banca convenuta.
Non risulta infatti allegata la verificazione di una delle ipotesi contemplate dalle pattuizioni che si assumono invalide, né l'estinzione dell'obbligazione principale.
L'eccezione va dunque respinta.
5 Parimenti risulta infondata l'eccezione di invalidità del contratto di fidejussione per violazione della buona fede contrattuale e dell'art. 1956 c.c.
Non risulta legittimamente invocabile l'art. 1956 c.c. che mira a tutelare il fidejussore innanzi al comportamento del creditore e consistente nella concessione del credito pur consapevole della situazione patrimoniale del debitore principale tale da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito.
Ed invero il meccanismo delineato dalla norma presuppone la mancata conoscenza da parte del fidejussore della situazione economica del soggetto garantito, come si desume dalla circostanza che la “speciale autorizzazione” prevista dalla norma, costituisce evento idoneo ad escludere l'invalidità della fidejussione prestata.
Ne consegue che qualora il garante sia a conoscenza della situazione economica del garantito e consapevole di tale circostanza di rischio presti la garanzia, non potrà invocare la tutala prevista dall'art. 1956 c.c.
Applicando detto principio al caso di specie deve escludersi che
[...]
coniuge della persona garantita (per come allegato dalla convenuta Parte_1
e non contestato dall'attore) possa invocare, ex art. 1956 c.c., la propria liberazione dall'obbligazione assunta verso la banca.
Alla luce delle considerazioni che precedono non può configurarsi la nullità
(totale o parziale) della fideiussione sottoscritta dall'opponente.
Nel merito la domanda spiegata dalla banca è risultata rideterminata nel minor importo indicato dal c.t.u. all'esito della verifica allo stesso demandata, secondo i criteri indicati nell'ordinanza di nomina da ritenersi qui integralmente richiamata.
Il consulente ha infatti verificato la corretta pattuizione delle condizioni contrattuali previste nei documenti indicati.
Con riferimento al contratto n. 02143.000000000000761 (rinumerato
300005264) il CTU non ha tuttavia riscontrato la contrattualizzazione della clausola relativa al giroconto delle competenze al conto sul n.
02143.000000000.147958, così come operato invece dalla Banca fino al
30/09/2008, ed ha conseguentemente applicato le competenze del conto n.
6 02143.000000000000761 (rinum. 300005264) capitalizzate sullo stesso conto di maturazione.
Ha quindi proceduto al ricalcolo del saldo senza tenere conto delle modifiche unilaterali peggiorative delle condizioni contrattuali in mancanza delle necessarie comunicazioni previste dall'art. 118 TUB tempo per tempo vigente.
Ha applicato la commissione di massimo scoperto secondo il meccanismo di computo rilevato dal contratto e successivamente ha espunto la cms non rilevando dalla documentazione agli atti l'adeguamento della clausola previsto dall'art. 2 bis della legge n. 2/2009. Ha, altresì, espunto la commissione disponibilità fondi e gli altri oneri non contrattualizzati. Ha ricondotto entro i limiti delle previsioni contrattuali gli importi di fatto computati dalla banca in eccedenza rispetto agli stessi. Ha calcolato gli interessi attivi applicando il tasso a credito pattuito, così come variato dalla banca in favore del correntista.
Il CTU ha così determinato il saldo a debito di parte attrice del conto corrente alla data del passaggio in sofferenza del conto (28/10/2013) in euro 62.968,83
(contro saldo a debito euro 86.999,22 risultante da estratto conto).
Ha poi svolto la medesima verifica, secondo i medesimi criteri, in relazione al conto corrente n. 02143.000000000.147958 (rinum.300446998).
Il CTU ha così determinato il saldo a credito parte attrice del conto corrente alla data del passaggio in sofferenza del conto (28/10/2013) in euro 1.316,14
a credito del correntista (contro saldo a debito euro 6.056,57 risultante da estratto conto).
Non ha invece trovato conferma la tesi della natura usuraria del tasso di interesse pattuito.
Il meccanismo delineato dalla L. 108/96 impone – ai fini della classificazione delle operazioni e, conseguentemente dell'individuazione del tasso soglia di riferimento – di adottare i criteri utilizzati dal MEF che, proprio a tal fine, annualmente è chiamato (sentita la Banca d'Italia) a classificare le operazioni
(con apposito DM) per categorie omogenee “tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata dei rischi e delle garanzie”. Tanto è
7 disposto dall'art. 2 L. 108/96 che ha previsto un meccanismo di integrazione della fattispecie delineata dall'art. 644 co. 3^ c.p., demandando alle autorità tecniche (tra cui anche la Banca d'Italia) la concreta individuazione dei tassi soglia sulla base dei dati di mercato rilevati.
La centralità della pattuizione impone al giudice di compiere la verifica appena evidenziata considerando ovviamente le clausole validamente pattuite, e quindi le clausole immuni da vizi di nullità che, ove esistenti, le travolgerebbero alla radice elidendo la rilevanza della dedotta usurarietà.
Dunque, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis sez. II pen. n. 46669/11) con pronunce che il Tribunale ritiene di condividere anche alla luce del tenore dell'art. 1 d.l. 394/00, “ai fini della determinazione del tasso d'interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”.
La S.C. (sez. I civ.), nella motivazione della sentenza n. 350/13, ha altresì avuto modo di affermare che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel
D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione -
l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n.
5324/2003)”.
L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 c.p. impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.
8 Ciò posto va osservato come nel caso di specie il consulente ha escluso che il tasso di interesse pattuito abbia mai superato il tasso soglia.
L'eccezione di nullità della relativa pattuizione sollevata dall'opponente va quindi disattesa.
In conclusione il credito ingiunto deve essere rideterminato in euro 62.968,83
(contro saldo a debito euro 86.999,22 risultante da estratto conto alla data del
28/10/2013 di passaggio a sofferenza) per il conto n.
02143.000000000000761 (rinumerato 300005264) ed in euro 1.316,14 a credito del correntista (contro saldo a debito euro 6.056,57 risultante da estratto conto) alla medesima data.
Va dunque revocato il d.i. e condannato l'opponente al pagamento dell'importo di euro 61.652,69 oltre interessi legali di cui all'art. 1284 co. 1
c.c. (secondo il medesimo criterio dunque richiesto dal creditore in sede monitoria) dalla data del 28.10.2013 (data di risoluzione dei contratti), sino all'effettivo soddisfo.
In ragione del complessivo esito del giudizio sussistono i presupposti per disporre la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura del 30% con condanna dell'opponente, risultato comunque debitore, al pagamento della quota parte del 70% delle spese di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano tenuto conto del valore della controversia secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., in € 8.800,00 00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, nella misura già ridotta.
Le spese di c.t.u. vanno poste, nella misura già liquidata, in solido a carico delle parti.
PQM
accoglie l'opposizione proposto da avverso il d.i. Parte_1
n.4168/2021 emesso dal Tribunale di Palermo che revoca;
condanna a pagare a la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 61.652,69 oltre interessi legali di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla data del
28.10.2013 sino all'effettivo soddisfo;
dichiara parzialmente compensate tra le parte le spese di lite nella misura del
30% e condanna l'opponente al pagamento della quota parte del 70% delle
9 spese di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano in € 8.800,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge;
pone le spese di c.t.u., nella misura già liquidata in solido a carico delle parti.
Palermo, 31.7.2025
Il Giudice
Claudia Spiga
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
V sezione civile
Il Giudice nella persona del Giudice Claudia Spiga, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento rg n. 15542/2021 degli affari civili tra rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Alessi Parte_1
- attore -
e per essa la mandataria in Controparte_1 CP_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata dall'Avv. Nunzio Sinagra
- convenuta – oggetto: <<opposizione a d.i. in materia di contratti bancari>>
CONCLUSIONI
Come da verbale di trattazione scritta del verbale trattazione scritta del
14.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 4168/21 con il Parte_1 quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 95.967,00 oltre gli interessi e le spese del monitorio, quale fidejussore di in Parte_2 relazione ai contratti di conto corrente n. 300005264 e n. 300446998 da quest'ultima conclusi con l'allora Banco di Sicilia.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
1. il difetto di legittimazione attiva di 2. l'invalidità delle fidejussioni prestate sul Controparte_3 rilievo che si tratterebbe di contratti (rectius clausole) ripetitive dello schema
ABI il cui contenuto è stato ritenuto, con provvedimento nr. 55 del 2 maggio
2005 della Banca d'Italia, frutto di una intesa restrittiva della concorrenza nel mercato (facendo quindi proprie le conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione nella nota sentenza S.U 41994/2021);
3. la violazione del principio
1 di buona fede e della previsione di cui all'art. 1956 c.c.; 4. la nullità della pattuizione relativa agli interessi contenuta nel contratto di mutuo per violazione dell'art. 1815 co. 2 c.c.
Si è costituita in giudizio eccependo il proprio Controparte_4 difetto di legittimazione passiva, quale cessionaria del credito, in relazione a tutte le allegazioni relative ai contratti conclusi con la cedente. Nel merito ha contestato i motivi di invalidità dedotti dall'attore, rilevando, quanto alla contestazione di violazione dell'art. 1956 c.c., che l'opponente, quale coniuge del soggetto garantito, era evidentemente a conoscenza della situazione economica della stessa al momento delle fidejussioni prestate.
Doveva poi essere respinta l'eccezione di nullità della pattuizione -contenuta nel contratto di mutuo- degli interessi ad un tasso superiore a quello soglia di cui alla L. 108/996, in mancanza peraltro di alcun elemento atto a verificarne la fondatezza.
***
Così sinteticamente delineato l'oggetto della controversia, rileva il Tribunale che secondo quanto previsto dall'art. 58 del d.lgs 385/1993, in caso di cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, “la Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana” (commi 1 e 2) e siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, “gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”, e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma 4).
Se dunque la pubblicazione della cessione vale ad assolvere gli oneri di pubblicità prescritti, con essa non è tuttavia fornita la prova dell'effettiva inclusione tra i contratti ceduti anche di quello da cui scaturisce il credito fatto valere dal cessionario, è dunque necessario che la cedente assolva al proprio onere probatorio in relazione al secondo profilo.
La prova della cessione di un credito, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. 8323/2025) “non è di regola soggetta a particolari vincoli di forma e (che), quindi, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque
2 mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”.
Si è così affermata l'idoneità probatoria dello stralcio del contratto di cessione pubblicato laddove lo stesso consenta, attraverso l'individuazione delle caratteristiche dei rapporti ceduti, di fornire certezza in relazione all'identificazione del credito ceduto.
Nel caso di specie ha depositato l'estratto della G.U. Controparte_3 della pubblicazione dell' avvenuta cessione del 14 luglio 2017 con cui ha ceduto all'opposta i crediti “derivanti da contratti di Controparte_5 mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il
1975 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate”.
Tale indicazione risulta idonea a comprovare l'avvenuta cessione del credito per cui è lite, in quanto si tratta di contratti conclusi nel periodo indicato ed aventi le caratteristiche elencate nell'atto di cessione. D'altra parte a supporto di tale conclusione, va valutata la disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione contrattuale ivi compresi gli estratti conto, circostanze queste che non paiono compatibili con l'estraneità rispetto al credito dedotto di Controparte_3
La convenuta ha inoltre allegato, non contraddetta sul punto, le vicende che hanno determinato la successione di -cedente del credito- Controparte_5 all'originaria contraente.
Nel merito, si osserva che il credito ingiunto scaturisce dai contratti di conto corrente con apertura di credito conclusi da , in favore della Parte_2 quale ha prestato le fidejussioni indicate. Parte_1
E segnatamente:
1) Conto n. 02143.000000000000761 (rinumerato 300005264) acceso in data
6/6/2007 al quale accede il contratto per anticipi su transato Pos 11/2/2008 e l'affidamento del 3/9/2010;
2) Conto n. 02143.000000000.147958 (rinumerato 300446998) acceso in data 3/4/2007.
3 ha dunque prestato le seguenti fidejussioni del 7.6.2007, Parte_1 dell'11.2.2008; 22.5.2009; 3.9.2010.
Ciò posto, va respinta l'eccezione di nullità della fidejussione prestata dall'opponente sul rilievo che si tratterebbe di contratti (rectius clausole) ripetitive dello schema ABI il cui contenuto è stato ritenuto, con provvedimento nr. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, frutto di una intesa restrittiva della concorrenza nel mercato (facendo quindi proprie le conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione nella nota sentenza S.U
41994/2021). Premesso che l'invocata nullità “derivata” secondo la stessa ricostruzione fornita dalla Cassazione nella sentenza citata, non caducherebbe l'intero negozio, bensì le singole clausole ritenute frutto dell'intesa anticoncorrenziale, secondo lo schema della nullità parziale, deve escludersi l'operatività del meccanismo della nullità derivata.
In base al diverso orientamento cui intende darsi seguito nella presente sede,
l'unica forma di tutela esperibile da parte del singolo utente a fronte di intese anticoncorrenziali o di altre violazioni rilevanti ex art. 2 L. 287/1990 è quella risarcitoria, attuabile nelle forme dell'iniziativa individuale attraverso anche l'estensione pretoria della legittimazione attiva all'azione ex art. 33 L.
287/1990 ad utenti e consumatori sancita da Cass. Civ. SS.UU. 4 febbraio
2005, n. 2207; estensione che ha peraltro perso, almeno in parte, la sua ragione d'essere a seguito dell'introduzione dell'azione collettiva prevista dall'art. 140 bis D.Lgs. 206/2005 (disposizione ora abrogata dalla l. 31/19 che ne ha trasfuso il contenuto nel codice di procedura civile) la quale, non a caso,
è espressamente limitata all'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni a ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori ed utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali (in termini v. Tribunale Treviso n.
1623 del 26.7.2018 e n. 1632/2018 del 30.7.2018; ordinanza Tribunale
Rovigo del 09.9.2018). Non vi è, infatti, alcuna possibilità per i singoli utenti di avvalersi della sanzione della nullità prevista dall'art. 33 della L. 287/1990, norma che riguarda esclusivamente le intese restrittive tra imprese e non può applicarsi ai contratti che, sulla base di dette intese, siano stati conclusi con
4 terzi, specie in considerazione del fatto che i destinatari diretti delle norme antimonopolistiche sono solo gli imprenditori commerciali del mercato di riferimento e non anche i singoli utenti.
Va poi rilevato come la giurisprudenza di legittimità più recente è nel senso che la parte che contesta la validità del modello di contratto predisposto dall'ABI, dichiarato non valido dalla Banca d'Italia, ha l'onere di fornire la prova della diffusione di tale modello e della sua attitudine a produrre effetti anticoncorrenziali. La dichiarazione della Banca d'Italia non è di per sé vincolante nel giudizio (cfr. 9650/2025).
Sotto altro profilo si è evidenziato come l'accertamento dell'illiceità di alcune specifiche clausole di un contratto di fideiussione, conformi allo schema ABI ritenuto restrittivo della concorrenza, non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto. In tali casi, ai sensi dell'art. 1419 c.c., dovendo il contraente deve allegare e provare che il contratto non sarebbe stato concluso senza quelle clausole colpite da nullità. L'onere della prova include anche la dimostrazione della concreta applicazione delle clausole (cfr. Cass.
14706/2025).
Nella specie l'attore non ha allegato in che modo le clausole colpite (in tesi da nullità) avrebbero condizionato la conclusione del contratto, dovendo dunque escludersi la dedotta nullità dei contratti di fidejussione.
Quanto alla validità delle singole clausole, l'attore non ha fornito elementi per evidenziare l'effettiva sussistenza di una condotta anticoncorrezionale per ritenere che anche quelle contenute nei contratti dallo stesso conclusi siano frutto di un tale illecito accordo.
Infine non sono stati forniti valiti elementi per verificare la concreta applicabilità della clausole nulle ed che termini l'eventuale nullità delle clausole (deroga alla previsione dell'art. 1957 c.c. e la clausola di riviviscenza) refluirebbe sul diritto di credito vantato dalla banca convenuta.
Non risulta infatti allegata la verificazione di una delle ipotesi contemplate dalle pattuizioni che si assumono invalide, né l'estinzione dell'obbligazione principale.
L'eccezione va dunque respinta.
5 Parimenti risulta infondata l'eccezione di invalidità del contratto di fidejussione per violazione della buona fede contrattuale e dell'art. 1956 c.c.
Non risulta legittimamente invocabile l'art. 1956 c.c. che mira a tutelare il fidejussore innanzi al comportamento del creditore e consistente nella concessione del credito pur consapevole della situazione patrimoniale del debitore principale tale da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito.
Ed invero il meccanismo delineato dalla norma presuppone la mancata conoscenza da parte del fidejussore della situazione economica del soggetto garantito, come si desume dalla circostanza che la “speciale autorizzazione” prevista dalla norma, costituisce evento idoneo ad escludere l'invalidità della fidejussione prestata.
Ne consegue che qualora il garante sia a conoscenza della situazione economica del garantito e consapevole di tale circostanza di rischio presti la garanzia, non potrà invocare la tutala prevista dall'art. 1956 c.c.
Applicando detto principio al caso di specie deve escludersi che
[...]
coniuge della persona garantita (per come allegato dalla convenuta Parte_1
e non contestato dall'attore) possa invocare, ex art. 1956 c.c., la propria liberazione dall'obbligazione assunta verso la banca.
Alla luce delle considerazioni che precedono non può configurarsi la nullità
(totale o parziale) della fideiussione sottoscritta dall'opponente.
Nel merito la domanda spiegata dalla banca è risultata rideterminata nel minor importo indicato dal c.t.u. all'esito della verifica allo stesso demandata, secondo i criteri indicati nell'ordinanza di nomina da ritenersi qui integralmente richiamata.
Il consulente ha infatti verificato la corretta pattuizione delle condizioni contrattuali previste nei documenti indicati.
Con riferimento al contratto n. 02143.000000000000761 (rinumerato
300005264) il CTU non ha tuttavia riscontrato la contrattualizzazione della clausola relativa al giroconto delle competenze al conto sul n.
02143.000000000.147958, così come operato invece dalla Banca fino al
30/09/2008, ed ha conseguentemente applicato le competenze del conto n.
6 02143.000000000000761 (rinum. 300005264) capitalizzate sullo stesso conto di maturazione.
Ha quindi proceduto al ricalcolo del saldo senza tenere conto delle modifiche unilaterali peggiorative delle condizioni contrattuali in mancanza delle necessarie comunicazioni previste dall'art. 118 TUB tempo per tempo vigente.
Ha applicato la commissione di massimo scoperto secondo il meccanismo di computo rilevato dal contratto e successivamente ha espunto la cms non rilevando dalla documentazione agli atti l'adeguamento della clausola previsto dall'art. 2 bis della legge n. 2/2009. Ha, altresì, espunto la commissione disponibilità fondi e gli altri oneri non contrattualizzati. Ha ricondotto entro i limiti delle previsioni contrattuali gli importi di fatto computati dalla banca in eccedenza rispetto agli stessi. Ha calcolato gli interessi attivi applicando il tasso a credito pattuito, così come variato dalla banca in favore del correntista.
Il CTU ha così determinato il saldo a debito di parte attrice del conto corrente alla data del passaggio in sofferenza del conto (28/10/2013) in euro 62.968,83
(contro saldo a debito euro 86.999,22 risultante da estratto conto).
Ha poi svolto la medesima verifica, secondo i medesimi criteri, in relazione al conto corrente n. 02143.000000000.147958 (rinum.300446998).
Il CTU ha così determinato il saldo a credito parte attrice del conto corrente alla data del passaggio in sofferenza del conto (28/10/2013) in euro 1.316,14
a credito del correntista (contro saldo a debito euro 6.056,57 risultante da estratto conto).
Non ha invece trovato conferma la tesi della natura usuraria del tasso di interesse pattuito.
Il meccanismo delineato dalla L. 108/96 impone – ai fini della classificazione delle operazioni e, conseguentemente dell'individuazione del tasso soglia di riferimento – di adottare i criteri utilizzati dal MEF che, proprio a tal fine, annualmente è chiamato (sentita la Banca d'Italia) a classificare le operazioni
(con apposito DM) per categorie omogenee “tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata dei rischi e delle garanzie”. Tanto è
7 disposto dall'art. 2 L. 108/96 che ha previsto un meccanismo di integrazione della fattispecie delineata dall'art. 644 co. 3^ c.p., demandando alle autorità tecniche (tra cui anche la Banca d'Italia) la concreta individuazione dei tassi soglia sulla base dei dati di mercato rilevati.
La centralità della pattuizione impone al giudice di compiere la verifica appena evidenziata considerando ovviamente le clausole validamente pattuite, e quindi le clausole immuni da vizi di nullità che, ove esistenti, le travolgerebbero alla radice elidendo la rilevanza della dedotta usurarietà.
Dunque, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis sez. II pen. n. 46669/11) con pronunce che il Tribunale ritiene di condividere anche alla luce del tenore dell'art. 1 d.l. 394/00, “ai fini della determinazione del tasso d'interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”.
La S.C. (sez. I civ.), nella motivazione della sentenza n. 350/13, ha altresì avuto modo di affermare che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel
D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione -
l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n.
5324/2003)”.
L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 c.p. impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.
8 Ciò posto va osservato come nel caso di specie il consulente ha escluso che il tasso di interesse pattuito abbia mai superato il tasso soglia.
L'eccezione di nullità della relativa pattuizione sollevata dall'opponente va quindi disattesa.
In conclusione il credito ingiunto deve essere rideterminato in euro 62.968,83
(contro saldo a debito euro 86.999,22 risultante da estratto conto alla data del
28/10/2013 di passaggio a sofferenza) per il conto n.
02143.000000000000761 (rinumerato 300005264) ed in euro 1.316,14 a credito del correntista (contro saldo a debito euro 6.056,57 risultante da estratto conto) alla medesima data.
Va dunque revocato il d.i. e condannato l'opponente al pagamento dell'importo di euro 61.652,69 oltre interessi legali di cui all'art. 1284 co. 1
c.c. (secondo il medesimo criterio dunque richiesto dal creditore in sede monitoria) dalla data del 28.10.2013 (data di risoluzione dei contratti), sino all'effettivo soddisfo.
In ragione del complessivo esito del giudizio sussistono i presupposti per disporre la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura del 30% con condanna dell'opponente, risultato comunque debitore, al pagamento della quota parte del 70% delle spese di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano tenuto conto del valore della controversia secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., in € 8.800,00 00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, nella misura già ridotta.
Le spese di c.t.u. vanno poste, nella misura già liquidata, in solido a carico delle parti.
PQM
accoglie l'opposizione proposto da avverso il d.i. Parte_1
n.4168/2021 emesso dal Tribunale di Palermo che revoca;
condanna a pagare a la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 61.652,69 oltre interessi legali di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla data del
28.10.2013 sino all'effettivo soddisfo;
dichiara parzialmente compensate tra le parte le spese di lite nella misura del
30% e condanna l'opponente al pagamento della quota parte del 70% delle
9 spese di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano in € 8.800,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge;
pone le spese di c.t.u., nella misura già liquidata in solido a carico delle parti.
Palermo, 31.7.2025
Il Giudice
Claudia Spiga
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