Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/10/2023, n. 43778
CASS
Sentenza 30 ottobre 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da tre imputati condannati per reati tributari. Le parti hanno contestato la legittimità delle condanne, sostenendo, tra l'altro, la nullità della sentenza per presunti vizi procedurali, la mancanza di motivazione adeguata e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. In particolare, uno degli imputati ha lamentato la mancata comunicazione del rigetto della richiesta di concordato in appello, mentre un altro ha eccepito la manifesta illogicità della motivazione riguardo alla colpevolezza per dichiarazione infedele, sostenendo l'effettività delle prestazioni sottostanti alle fatture contestate.

La Corte ha respinto tutte le censure, ritenendo che i ricorsi fossero generici e privi di fondamento. Ha argomentato che la richiesta di concordato non era stata adeguatamente supportata da motivazioni concrete e che le affermazioni relative all'effettività delle prestazioni non erano sufficienti a scardinare le evidenze di inesistenza delle operazioni fatturate. Inoltre, ha sottolineato che la configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta non richiede una distinzione tra fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti, confermando la correttezza della condanna. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende.

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Massime1

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato di avere indicato, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni parzialmente, oggettivamente inesistenti, in quanto il reato di dichiarazione fraudolenta, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono totalmente o parzialmente inesistenti. Pertanto, il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'articolo 2 citato, sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva, relativa ad operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, che nel caso di inesistenza soggettiva, relativa ad operazioni effettuate a soggetti diversi da quelli effettivi, e nel caso di sovrafatturazione qualitativa, relativa all'indicazione in fattura di costi superiori a quelli reali. Il reato di frode fiscale nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo così come tra operazioni oggettivamente inesistenti in tutto e quelle inesistenti solo in parte. Ne deriva che non c'è una diversa qualificazione giuridica del fatto nel caso in cui l'imputazione riguardi l'ipotesi di oggettiva, totale inesistenza dell'operazione e la condanna concerna l'ipotesi di oggettiva, parziale inesistenza dell'operazione, ovvero la sovrafatturazione qualitativa.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/10/2023, n. 43778
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43778
Data del deposito : 30 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

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