Sentenza 23 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 23/03/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
AR TONOLO Presidente ER ANGIONI Giudice relatore SA BORELLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32651 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 67030 reso da FI s.p.a. quale agente della riscossione del Comune di Piove di Sacco (PD) per l’esercizio 2019, depositato in data 15 luglio 2020, rappresentata e difesa dall’avv. Alfonso IA PA ST, c.f. [...], con studio in Roma in Piazza Barberini n. 12 (pec: a.papamalatesta@cert.vm-associati.it);
Vista la relazione n. 391/2025 del 15.7.2025 del magistrato istruttore del conto;
Vista la memoria difensiva dell’agente contabile depositata in data 20.01.2026 a mezzo dell’avv. Alfonso IA PA ST;
Vista la memoria difensiva depositata dall’Amministrazione in data 22 gennaio 2026 e la documentazione ad essa allegata;
Esaminati gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2026 - celebrata con l’assistenza della dott.ssa Mara Agostini e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. ER NI – l’Avv. PA ST, un rappresentante dell’Amministrzione e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale da separato verbale.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 391/2025 del 15.07.2025, il magistrato istruttore del conto n.67030 reso da FI s.p.a. quale agente della riscossione del Comune di Piove di Sacco (PD) per l’esercizio 2019, depositato in data 15 luglio 2020, dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il conto in esame - avente ad oggetto la riscossione coattiva delle entrate da violazioni del Codice della Strada per l’esercizio 2019 - si compone di tre parti (lista di carico, riepilogo delle somme incassate nell’esercizio, riepilogo dei riversamenti) e risulta parificato e approvato senza alcuna contestazione nei confronti dell’agente;
b) il conto indica, per l’esercizio 2019, riscossioni per euro 114.991,22 e riversamenti per € 109.269,94, con una differenza (da riversare) di euro 5.721,10;
c) l’agente contabile aveva precisato nel corso dell’istruttoria che l'importo netto totale riversato da GE.FI.L. (pari a euro 109.269,94) faceva riferimento al solo periodo dicembre 2018 - novembre 2019, mentre l'importo relativo al dicembre 2018 era stato riversato solo nel marzo 2019, insieme agli importi riscossi a gennaio e febbraio 2019: ciò evidenziava una commistione tra gestioni relative ad esercizi diversi (per quanto derivante da un complesso meccanismo di liquidazione dei compensi, subordinata ad un incrocio di verifiche amministrativo/contabili, che si svolgono a posteriori, che determina lo slittamento del termine di riversamento ai primi giorni del secondo mese successivo a quello di riferimento);
d) solo dalla documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria, e non dal conto, emergeva che la differenza fra quanto versato e riscosso era riconducibile alla somma algebrica delle somme residue in giacenza ad apertura e chiusura d’esercizio, al netto dell’importo di euro 38,70 relativo a non meglio precisati “recuperi”, operazione di conguaglio non prevista nel contratto di servizio;
e) FI non aveva provveduto al riversamento delle riscossioni in Tesoreria su base mensile, come previsto dal contratto, avendo invece seguito una cadenza trimestrale, come emerge da quietanze e relativo schema prodotti in istruttoria;
f) era presente un errore materiale nella seconda sezione del conto: l’importo indicato a chiusura di esercizio di € 12.378,38, va invece rideterminato, in €
12.378,20 dato che consente la quadratura del conto, ma che non coincide con quello di apertura del conto del successivo esercizio 2020, pari ad euro 12.378,28 (acquisito agli atti della Sezione al n. 74229);
g) non risultava trasmessa la relazione ex art.139, comma 2, c.g.c.,
adempimento comunque non riferibile all’agente contabile.
2. Tanto considerato, il conto presentava, ad avviso del magistrato istruttore, plurimi profili di irregolarità che non ne consentivano l’approvazione (con conseguente ammissione a discarico dell’agente), in quanto il mancato rispetto del termine mensile delle regolazioni contabili aveva determinato lo slittamento dei riversamenti oltre i termini contrattualmente previsti e una confusione tra gestioni.
3. Con memoria depositata in data 20 gennaio 2026, l’agente contabile, a mezzo dell’Avv. Alfonso IA PA ST, chiedeva alla Sezione giurisdizionale di approvare il conto, pronunciando il discarico dell’agente contabile; in subordine di ordinare a GE.FI.L. la correzione dell’errore materiale di arrotondamento al centesimo, anche da apportarsi con procedura manuale e non informatica.
Segnalava in particolare:
a) quanto alla non corrispondenza dei dati indicati nel conto e alla ricorrenza di un errore materiale di minima entità, giuridicamente irrilevante, la contestata differenza di € 0,18 era in concreto dovuta ad arrotondamenti operati dal software di gestione e l’agente era disponibile ad effettuare le dovute correzioni con intervento manuale sul sistema;
b) quanto al conguaglio di euro 38,70, lo stesso era riferibile al rimborso delle spese postali anticipate dall’agente della riscossione, secondo le previsioni contrattuali dell’art. 2 lett. f) del Capitolato;
c) quanto ai riversamenti, operati in termini trimestrali in luogo che mensili, fermo restando che non si era verificato alcun ammanco, l’art. 5 del Capitolato, preso a riferimento dal magistrato istruttore del conto, si riferiva in verità alla fatturazione dei compensi (a seguito di riscossione coattiva ma anche spontanea), mentre il riversamento delle riscossioni coattive era regolato invece dall’art. 2, lett. F, del Capitolato, a termini del quale: “Le somme riscosse nella fase coattiva saranno riversate e rendicontate all’Ente entro il 20° giorno successivo a ciascun trimestre solare”.
In realtà, secondo l’evoluzione dei rapporti contrattuali, a partire dall’anno 2016 le riscossioni spontanee - sulle quali non era dovuto aggio - affluivano direttamente sui conti dell’Ente, e dunque nell’esercizio 2019 venivano introitate dall’agente contabile (e dovevano essere riversate entro un termine trimestrale) solamente le riscossioni coattive. Tale regolamentazione contrattuale non poteva dare origine a problemi di regolarità del conto o a commistione indebita tra gestioni, che risultavano in concreto allineate attraverso la registrazione dell’ultimo versamento nel conto dell’esercizio successivo e la menzione dell’operazione nel conto dell’esercizio precedente
(voce “Somme rimaste da versare a fine esercizio precedente”).
4. Con memoria del 22 gennaio 2026 l’Amministrazione comunale, a mezzo del Responsabile del Settore Finanziario, evidenziava che l’obbligo di riversamento, a termini contrattuali, era previsto con periodicità trimestrale, anche perché il meccanismo di liquidazione dei compensi, subordinato a verifiche amministrativo-contabili svolte a posteriori, determinava inevitabilmente un differimento dei riversamenti ai primi giorni del secondo mese successivo.
Anche l’Amministrazione riferiva il conguaglio di euro 38,70 al recupero delle spese postali, contrattualmente previsto, mentre, quanto alla mancata trasmissione della relazione ex art.139, comma 2, c.g.c. - costituente adempimento non gravante sull’agente e comunque di rilievo non sostanziale
- si evidenziava che la resa del conto e la verifica dei conti correnti dedicati, sono oggetto di controllo da parte del Collegio dei Revisori, stesso organo deputato alla redazione della relazione.
Chiedeva in conclusione il Comune di Piove di Sacco che il conto fosse dichiarato regolare; e, in via subordinata, che fosse esclusa qualsiasi forma di responsabilità amministrativo-contabile, per assenza di colpa grave e assenza di danno erariale, disponendosi l’archiviazione del giudizio.
5. All’udienza odierna, la difesa dell’agente contabile ed il rappresentante dell’Amministrazione richiamavano le memorie depositate in atti e concludevano per la dichiarazione di regolarità del conto con discarico dell’agente, conclusioni cui aderiva il Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il Collegio, preso atto delle deduzioni difensive dell’agente contabile e delle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, osserva che sussistono i presupposti per dichiarare la regolarità del e per pronunciare il discarico dell’agente alla luce della documentazione in atti.
Nel dettaglio:
a) il riversamento da parte dell’agente, nel marzo 2019, delle riscossioni del dicembre 2018, unitamente a quelle del gennaio e febbraio 2019, risulta essere avvenuto entro i termini contrattuali, previsti e disciplinati dall’art. 2, lettera f) del Capitolato speciale d’appalto, che regola i servizi di supporto alla riscossione volontaria e alla gestione della riscossione coattiva delle violazioni al Codice della Strada, prevedendo, relativamente a queste ultime, che le stesse vengano riversate e rendicontate entro il 20° giorno successivo a ciascun trimestre solare;
b) la differenza di euro 38,70 tra gli importi oggetto di riscossione e quelli riversati dall’agente, del cui recupero si dà evidenza in apposita tabella del conto, è riferita al recupero di spese postali trattenute nel rispetto delle previsioni contrattuali, come evincibile dalla documentazione allegata dall’agente alla propria memoria difensiva e come peraltro confermato dalla stessa Amministrazione nelle memorie depositate in atti;
c) di nessun rilievo appare la differenza riscontrata di euro 0,18 nell’importo indicato a chiusura di esercizio di euro 12.378,38, comunque riconducibile ad arrotondamenti operati dal software di gestione.
7. Come da consolidata giurisprudenza di questa Sezione, non costituisce irregolarità riferibile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, l’accertata mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2 c.g.c. (sul punto, si veda ex multis, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza n.198/2024).
Tale relazione non può essere sostituita dai controlli eseguiti da parte del Collegio dei Revisori, dovendo “…. preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall’ente nell'ambito dell’attività di controllo” (Sez. giur.
Veneto, ord. n. 15/2023).
8. Considerata la regolarità del conto, non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32646 del registro di Segreteria dichiara regolare il conto n.67030 reso da FI s.p.a. quale agente della riscossione del Comune di Piove di Sacco (PD) per l’esercizio 2019, depositato in data 15 luglio 2020, e ammette a discarico l’agente.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
ER NI AR TO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)