Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 23/03/2026, n. 74
CCONTI
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Accolto
    Regolarità dei riversamenti

    La Corte ha ritenuto che i riversamenti siano avvenuti entro i termini contrattuali previsti dall'art. 2, lettera f) del Capitolato speciale d'appalto, che regola i servizi di supporto alla riscossione coattiva delle violazioni al Codice della Strada, prevedendo che le stesse vengano riversate e rendicontate entro il 20° giorno successivo a ciascun trimestre solare.

  • Accolto
    Legittimità del conguaglio per spese postali

    La Corte ha confermato che la differenza di € 38,70 è riferita al recupero di spese postali trattenute nel rispetto delle previsioni contrattuali, come confermato anche dall'Amministrazione.

  • Accolto
    Irrilevanza dell'errore materiale di arrotondamento

    La Corte ha ritenuto di nessun rilievo la differenza di € 0,18, riconducibile ad arrotondamenti operati dal software di gestione.

  • Rigettato
    Mancata trasmissione della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c.

    La Corte ha affermato che la mancata trasmissione della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c. non costituisce irregolarità riferibile all'agente contabile ma all'Amministrazione, e che tale relazione non può essere sostituita dai controlli del Collegio dei Revisori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 23/03/2026, n. 74
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto
    Numero : 74
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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