CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3817/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6051 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3817/25 il contribuente impugna avviso di Accertamento Imu 2020 n. 6051 del 20/05/2025 notificato il 30.05.2025 dal Comune di Castel Volturno per omesso versamento dell'IMU per l'anno 2020 per un importo pari ad Euro 846.00 circa l'immobile sito nel Comune di Castel Volturno sito alla Indirizzo_1.000 Procida n. 1 e distinto al N.C.E.U. al foglio 49, particella 5583, sub 2, Cat. A/2;
Il ricorrente deduce l'esenzione dal tributo per esser l'immobile adibito ad abitazione principale, richiamando precedente giurisprudenziale per l'annualità precedente.
All'uopo espone che nell'anno ino oggetto risiedeva nell'immobile, risultava separato dal coniuge, con contratto di fornitura di energia elettrica personale, mentre la fornitura idrica aveva contatore condominiale.
Il ricorrente prospetta, inoltre, il vizio di motivazione dell'atto impugnato.
Si è costituito il resistente ente locale, il quale ha concluso per il rigetto della domanda, evidenziando il limitato consumo di energia elettrica da parte del contribuente e l'assenza di utenza idrica intestata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova rilevare che l'esenzione dall'i.m.u. per la casa principale prevista dall'art. 13, comma 2, d.-l. n. 201/2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente ( c.f.r. Cassazione civile sez. VI - 17/01/2022, n. 1199).
La prevalenza del dato fattuale rispetto a quello formale, tuttavia, è stato rimarcato da un orientamento giurisprudenziale secondo cui l'agevolazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale non può essere negata per la divergenza tra il luogo indicato e la residenza anagrafica del contribuente fermo restando che spetta alla parte interessata la relativa prova ( c.f.r. Cassazione civile sez. trib. - 20/07/2021,
n. 20686).
In sintesi, in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006 per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative ( c.f.r. Cassazione civile sez. trib. - 08/08/2022, n. 24462; Cassazione civile sez. VI - 09/10/2020,
n. 21873; Cassazione civile sez. VI - 07/10/2020, n. 21611).
Nel caso di specie, questo giudicante, intendendo applicare il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., rileva che la documentazione fornita dal ricorrente integra adeguata prova con riferimento alla circostanza che il ricorrente per il periodo di imposta abbia adibito l'immobile in questione quale abitazione principale.
Ed invero, dal certificato storico di residenza prodotto il ricorrente dal 20.8.18 risiede nell'immobile in questione ( c.f.r. doc. 3 produzione ricorrente).
La non residenza del nucleo familiare si giustifica con la circostanza che con ricorso depositato in data
16/01/2019 depositato presso il Tribunale d Napoli Nord, il ricorrente si separava dalla moglie ( c.f.r. doc.
4,5 produzione ricorrente).
Il ricorrente nel mese di agosto 2018, inoltre, stipulava regolare contratto di fornitura elettrica con il servizio elettrico nazionale con riferimento all'immobile per cui l'ente impositore chiede il pagamento dell'IMU 2020 identificato con il numero cliente 842102324, consumando nell'anno solare 2020 eergia elettrica con una media bimestrale di Euro 80.00 corrispondente ad un consumo energetico congruo, tenuto conto che l'istante dal 20/08/2018 ha sempre vissuto da solo in detto immobile ( c.f.r. doc. 7 produzione ricorrente).
Circa il consumo idrico, il ricorrente in data 14/05/2021 stipulava regolare contratto di fornitura idrica con la
Volturno multiutility – Servizio idrico integrato ( c.f.r. doc. 8 produzione ricorrente). Per il periodo precedente, ricadente nell'anno di imposta, il ricorrente prospetta che il condominio aveva in contatore idrico condominiale con somministrazione dal Consorzio Idrico Terra di Lavoro e solo a partire dal 2021 con il subentro di altro ente erogatore si imponeva ai singoli condomini di dotarsi di un contatore idrico autonomo ( c.f.r. ricorso pag. 3), circostanza questa non espressamente contestata dal resistente( circa l'applicabilità del principio di contestazione di cui all'art. 115 co I c.p.c. al processo tributario vedasi Cass.n. 2196/15), il quale ha solo evidenziato l'assenza di una utenza idrica personale del ricorrente ( c.f.r. comparsa pag. 9).
In ragione delle sopra esposte evidenze, quindi, il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'ulteriore motivo di contestazione risulta assorbito nel motivo di accoglimento che precede.
Il richiamo a orientamenti giurisprudenziali di recente consolidati giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. IV, in composizione monocratica così decide:
-accoglie il ricorso;
-spese compensate.
Così deciso in Caserta il 16.1.26
Il Giudice
Dott. Andrea Ferraiuolo
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3817/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6051 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3817/25 il contribuente impugna avviso di Accertamento Imu 2020 n. 6051 del 20/05/2025 notificato il 30.05.2025 dal Comune di Castel Volturno per omesso versamento dell'IMU per l'anno 2020 per un importo pari ad Euro 846.00 circa l'immobile sito nel Comune di Castel Volturno sito alla Indirizzo_1.000 Procida n. 1 e distinto al N.C.E.U. al foglio 49, particella 5583, sub 2, Cat. A/2;
Il ricorrente deduce l'esenzione dal tributo per esser l'immobile adibito ad abitazione principale, richiamando precedente giurisprudenziale per l'annualità precedente.
All'uopo espone che nell'anno ino oggetto risiedeva nell'immobile, risultava separato dal coniuge, con contratto di fornitura di energia elettrica personale, mentre la fornitura idrica aveva contatore condominiale.
Il ricorrente prospetta, inoltre, il vizio di motivazione dell'atto impugnato.
Si è costituito il resistente ente locale, il quale ha concluso per il rigetto della domanda, evidenziando il limitato consumo di energia elettrica da parte del contribuente e l'assenza di utenza idrica intestata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova rilevare che l'esenzione dall'i.m.u. per la casa principale prevista dall'art. 13, comma 2, d.-l. n. 201/2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente ( c.f.r. Cassazione civile sez. VI - 17/01/2022, n. 1199).
La prevalenza del dato fattuale rispetto a quello formale, tuttavia, è stato rimarcato da un orientamento giurisprudenziale secondo cui l'agevolazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale non può essere negata per la divergenza tra il luogo indicato e la residenza anagrafica del contribuente fermo restando che spetta alla parte interessata la relativa prova ( c.f.r. Cassazione civile sez. trib. - 20/07/2021,
n. 20686).
In sintesi, in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006 per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative ( c.f.r. Cassazione civile sez. trib. - 08/08/2022, n. 24462; Cassazione civile sez. VI - 09/10/2020,
n. 21873; Cassazione civile sez. VI - 07/10/2020, n. 21611).
Nel caso di specie, questo giudicante, intendendo applicare il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., rileva che la documentazione fornita dal ricorrente integra adeguata prova con riferimento alla circostanza che il ricorrente per il periodo di imposta abbia adibito l'immobile in questione quale abitazione principale.
Ed invero, dal certificato storico di residenza prodotto il ricorrente dal 20.8.18 risiede nell'immobile in questione ( c.f.r. doc. 3 produzione ricorrente).
La non residenza del nucleo familiare si giustifica con la circostanza che con ricorso depositato in data
16/01/2019 depositato presso il Tribunale d Napoli Nord, il ricorrente si separava dalla moglie ( c.f.r. doc.
4,5 produzione ricorrente).
Il ricorrente nel mese di agosto 2018, inoltre, stipulava regolare contratto di fornitura elettrica con il servizio elettrico nazionale con riferimento all'immobile per cui l'ente impositore chiede il pagamento dell'IMU 2020 identificato con il numero cliente 842102324, consumando nell'anno solare 2020 eergia elettrica con una media bimestrale di Euro 80.00 corrispondente ad un consumo energetico congruo, tenuto conto che l'istante dal 20/08/2018 ha sempre vissuto da solo in detto immobile ( c.f.r. doc. 7 produzione ricorrente).
Circa il consumo idrico, il ricorrente in data 14/05/2021 stipulava regolare contratto di fornitura idrica con la
Volturno multiutility – Servizio idrico integrato ( c.f.r. doc. 8 produzione ricorrente). Per il periodo precedente, ricadente nell'anno di imposta, il ricorrente prospetta che il condominio aveva in contatore idrico condominiale con somministrazione dal Consorzio Idrico Terra di Lavoro e solo a partire dal 2021 con il subentro di altro ente erogatore si imponeva ai singoli condomini di dotarsi di un contatore idrico autonomo ( c.f.r. ricorso pag. 3), circostanza questa non espressamente contestata dal resistente( circa l'applicabilità del principio di contestazione di cui all'art. 115 co I c.p.c. al processo tributario vedasi Cass.n. 2196/15), il quale ha solo evidenziato l'assenza di una utenza idrica personale del ricorrente ( c.f.r. comparsa pag. 9).
In ragione delle sopra esposte evidenze, quindi, il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'ulteriore motivo di contestazione risulta assorbito nel motivo di accoglimento che precede.
Il richiamo a orientamenti giurisprudenziali di recente consolidati giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. IV, in composizione monocratica così decide:
-accoglie il ricorso;
-spese compensate.
Così deciso in Caserta il 16.1.26
Il Giudice
Dott. Andrea Ferraiuolo