Art. 4.
Il Governo del Re e' fin d'ora autorizzato, dopo compiuti gli studi di cui all'articolo precedente, udito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato, a provvedere alla costruzione della linea Isella-Domodossola, o col sistema della costruzione diretta per conto dello Stato a mezzo di pubblici incanti, o con quello della concessione ed eventuale sovvenzione chilometrica a Societa' privata, per attuare gli impegni derivanti dal paragrafo 4 del trattato e dal paragrafo 1° della convenzione.
Il Governo del Re e' fin d'ora autorizzato, dopo compiuti gli studi di cui all'articolo precedente, udito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato, a provvedere alla costruzione della linea Isella-Domodossola, o col sistema della costruzione diretta per conto dello Stato a mezzo di pubblici incanti, o con quello della concessione ed eventuale sovvenzione chilometrica a Societa' privata, per attuare gli impegni derivanti dal paragrafo 4 del trattato e dal paragrafo 1° della convenzione.