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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2177/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 2177 dell'anno 2024 e vertente TRA
, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
ricorrente E
, in persona del pro tempore; Controparte_1 CP_2 resistente contumace OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione CONCLUSIONI: per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ritenuta l'illegittimità del Decreto di pagamento emesso dal G.O.T. – Dott.ssa M. Natascia Mazzone del Tribunale di Lecce – e comunicato in data 08.03.2024, disporne l'annullamento e per l'effetto, procedere alla liquidazione dei compensi come indicati nella istanza del difensore per la liquidazione dei compensi a spese dello Stato ex art. 82 DPR n. 115/2002 del 15/11/2023 ovvero, in subordine, in misura ritenuta congrua in base al disposto del D.M. n. 55/14. Anticipazioni, spese, competenze ed onorari di causa rifusi come per legge” RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., 15 d.lgs. n. 150/2011 e 170 d.P.R. n. 115/2002 depositato in data 28.3.2024 l'avv. evocava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Lecce il per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, ritenuta l'illegittimità del Decreto di pagamento emesso dal G.O.T. – Dott.ssa M. Natascia Mazzone del Tribunale di Lecce – e comunicato in data 08.03.2024, disporne l'annullamento e per l'effetto, procedere alla liquidazione dei compensi come indicati nella istanza del difensore per la liquidazione dei compensi a spese dello Stato ex art. 82 DPR n. 115/2002 del 15/11/2023 ovvero, in subordine, in misura ritenuta congrua in base al disposto del D.M. n. 55/14. Anticipazioni, spese, competenze ed onorari di causa rifusi come per legge”. La presente opposizione ha ad oggetto il decreto di liquidazione emesso il 6.3.2024 (e comunicato l'8.3.2024) dal Tribunale penale di Lecce, in composizione monocratica, nel
procedimento penale n. 8997/2018 R.G.N.R. a carico di (ammesso al Parte_2 patrocinio a spese dello Stato con decreto del GIP del 25.11.2020) con cui veniva riconosciuto al ricorrente l'importo di € 1.198,00, oltre spese forfettarie al 15%, I.V.A. e c.p.a. a titolo di onorario per l'attività defensionale svolta, quale difensore di fiducia, in favore dell'imputato. Quali motivi di opposizione il ricorrente denunciava:
1. la violazione dell'art. 12 del D.M. n. 55/2014, frutto dell'applicazione di valori inferiori a quelli medi, ritenuti, invece, dovuti per tutte le fasi processuali, atteso che nel procedimento penale erano stati esaminati sia i testi, sia l'imputato, quest'ultimo aveva offerto produzioni documentali a suo favore e si era regolarmente svolta la fase di discussione;
2. la carenza di motivazione in ordine alla riduzione dei valori medi, avendo il giudicante argomentato la decisione con generiche formule di stile;
3. la violazione del Protocollo d'intesa su base nazionale adottato dal Consiglio Nazionale Forense l'8.6.2016 per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e, in particolare, l'omesso riconoscimento della somma di € 200,00 quale fattore correttivo per la partecipazione all'ulteriore udienza oltre la prima. Pur regolarmente evocato in giudizio, il MINISTERO non si costituiva, sicché all'udienza del 19.6.2025 ne veniva dichiarata la contumacia. Giusta ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.12.2025, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..
2. L'opposizione non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati. Va premesso che l'art. 83, co. 2, TUSG (d.P.R. n. 115/2002) dispone che “la liquidazione (delle spese e dell'onorario spettanti al difensore) è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico”. Dalla documentazione offerta in produzione dal ricorrente è emerso che l'avv. Parte_1 ha difeso nel procedimento penale promosso a suo carico n. 8997/2018 Parte_2
R.G.N.R., definito con sentenza n. 3678/2022 pubblicata il 23.03.2022. Nella liquidazione del compenso l'Autorità giudiziaria deve tener conto dei parametri indicati dall'art. 12 del D.M. 55/2014, valorizzando i seguenti criteri: 1) numero di testimoni escussi, complessità dell'attività istruttoria e della documentazione acquisita ed esaminata;
2) numero e durata delle udienze, ad eccezione di quelle di mero rinvio;
3) gravità e numero delle imputazioni;
4) numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata;
importanza, natura e complessità del procedimento;
concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte assistita;
rilevanza patrimoniale;
condizioni finanziarie del cliente. Va, poi, ricordato che il compenso spettante al difensore va liquidato tenendo conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione vigente ratione temporis al momento dell'esaurimento dell'incarico), senza superare i valori medi – come stabilito dall'art. 82 d.P.R. n. 115/2002 – operando, poi, la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis d.P.R. n. 115/2002 quando assiste un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. I valori medi rappresentano, dunque, la soglia massima in ipotesi di liquidazione del compenso del difensore che assiste un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Facendo, dunque, applicazione dei criteri normativi suesposti va osservato che nell'istanza di liquidazione il ricorrente dichiarava di aver partecipato a sole due udienze:
1. quella del
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16.06.2021, in cui il giudice aveva rilevato l'irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'imputato;
2. quella del 23.3.2022 in cui, verificata la regolare costituzione delle parti, erano stati escussi i testi e si era svolta la discussione finale. Tuttavia, dalla documentazione offerta al Tribunale per vagliare la fondatezza dell'opposizione mancano i verbali delle udienze a cui il difensore ricorrente asserisce di aver partecipato e, di contro, dalla lettura della sentenza n. 3678/2022 depositata il 15.11.2023 emerge che all'udienza di discussione del 15.11.2023 – non del 23.3.2022 - il difensore era assente, sostituito ex art. 102 c.p.p. dall'avv. Francesco Nutricati. L'attività istruttoria svolta si può, allora, ricavare dalla sentenza n. 3678/2023, in cui si legge che “disposta l'apertura del dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti, si è dato corso all'istruttoria di causa, sostanziatasi nell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e meglio indicata a verbale, nonché nella escussione della persona offesa e veniva acquisita documentazione. Indi, è stata disposta la discussione finale al cui termine, sulle conclusioni rassegnate nei termini in epigrafe riportati, il processo ha trovato definizione”. Si ricorda che in base all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 il giudice ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 23133 del 19/08/2021). Nel caso di specie – in disparte l'errore nella datazione dell'ultima udienza commesso nell'istanza di liquidazione - l'esercizio di tale potere istruttorio non si è reso necessario. Il ricorrente ha, infatti, rappresentato che la prima udienza si è sostanziata in un mero rinvio per difetto di notifica nei confronti dell'imputato, per cui non appare corretto attribuirle alcun rilievo ai fini della liquidazione;
non va considerata ai fini della liquidazione, come stabilito expressis verbis dal Legislatore all'art. 12 del D.M. n. 55/2014. Poiché tutta l'attività istruttoria si è concentrata in una sola udienza, in cui si è svolta l'apertura del dibattimento, la produzione documentale dell'imputato – che dalla sentenza appare non esser stata sufficiente ai fini dell'assoluzione - e la discussione finale, va confermata la decisione del Tribunale penale di qualificare il procedimento come semplice e, quindi, di ritenere equo e liquidare un compenso al difensore parametrandolo sui valori minimi. Si noti, invero, che: - le prove orali assunte si sono limitate all'esame di un solo testimone, la persona offesa;
- il difensore non si è dovuto trasferire al di fuori del luogo ove svolge la professione in modo prevalente, essendo il suo studio professionale ubicato nel circondario del Tribunale di Lecce;
- il cliente versava in difficili condizioni finanziarie (di cui si fa menzione in sentenza come valorizzate proprio dalla difesa dell'imputato ai fini della sua assoluzione); - la decisione non ha richiesto l'esame di questioni giuridiche e fattuali complesse, né la soluzione di contrasti giurisprudenziali;
- l'imputato era libero e nei suoi confronti era stato elevato un solo capo d'imputazione; - l'attività defensionale svolta da parte del ricorrente non può considerarsi di particolare pregio, tanto che è risultato assente all'udienza di discussione finale. Sulla scorta di tutte le osservazioni svolte il provvedimento di liquidazione opposto, strutturato sul riconoscimento dei valori minimi per tutte le fasi processuali, appare meritevole di conferma.
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3. Data la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta che, all'esito del presente procedimento, è risultata vittoriosa, nulla deve esser disposto in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- nulla sulle spese.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.. Lecce, 23/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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