Art. 70.
Per i titoli di pensione alla data di entrata in vigore della presente legge, che ai sensi dell' art. 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 , abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528 , le pensioni riliquidate secondo quanto disposto dagli articoli 67, 68 e 69 vengono maggiorate del 10 per cento.
Per i titoli di pensione alla data di entrata in vigore della presente legge, che ai sensi dell' art. 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 , abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528 , le pensioni riliquidate secondo quanto disposto dagli articoli 67, 68 e 69 vengono maggiorate del 10 per cento.