Sentenza 14 dicembre 2022
Massime • 1
In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., non rientrano tra i familiari legittimati ai colloqui con il detenuto, ai sensi dell'art. 16 della circolare DAP del 2 ottobre 2017, i figli del nipote "ex fratre", in quanto parenti di quarto grado.
Commentari • 3
- 1. Il regime differenziato dell'art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, ontologia, problemi, prospettive (prima parte) di Carlo RenoldiCarlo Renoldi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Abstract L'istituto giuridico delineato dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario ha assunto, nel nostro Paese, un'indiscutibile valenza simbolica. Per tale ragione, il discorso pubblico che lo riguarda risente di inopportune semplificazioni, quando non di vere e proprie distorsioni, generate da un approccio troppo spesso unidirezionale e che appare significativamente condizionato dalla sua genesi storica. Il 41-bis, infatti, rimanda, nella nostra coscienza collettiva, a una stagione sanguinosa di attacco alle istituzioni dello Stato; sicché ogni critica dell'esistente viene a volte interpretata, non sempre in buona fede, come un inaccettabile cedimento alle forme più pericolose di …
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Abstract L'istituto giuridico delineato dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario ha assunto, nel nostro Paese, un'indiscutibile valenza simbolica. Per tale ragione, il discorso pubblico che lo riguarda risente di inopportune semplificazioni, quando non di vere e proprie distorsioni, generate da un approccio troppo spesso unidirezionale e che appare significativamente condizionato dalla sua genesi storica. Il 41-bis, infatti, rimanda, nella nostra coscienza collettiva, a una stagione sanguinosa di attacco alle istituzioni dello Stato; sicché ogni critica dell'esistente viene a volte interpretata, non sempre in buona fede, come un inaccettabile cedimento alle forme più pericolose di …
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Abstract L'istituto giuridico delineato dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario ha assunto, nel nostro Paese, un'indiscutibile valenza simbolica. Per tale ragione, il discorso pubblico che lo riguarda risente di inopportune semplificazioni, quando non di vere e proprie distorsioni, generate da un approccio troppo spesso unidirezionale e che appare significativamente condizionato dalla sua genesi storica. Il 41-bis, infatti, rimanda, nella nostra coscienza collettiva, a una stagione sanguinosa di attacco alle istituzioni dello Stato; sicché ogni critica dell'esistente viene a volte interpretata, non sempre in buona fede, come un inaccettabile cedimento alle forme più pericolose di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2022, n. 9169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9169 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2022 |
Testo completo
09169-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO - Presidente Sent. n. sez. 3744/2022 CC 14/12/2022- GIUSEPPE SANTALUCIA - Relatore R.G.N. 26634/2022 EVA TOSCANI CARMINE RUSSO VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN ET nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI hat if not dil riconohist • Lignale, che udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUC lette/sonite le conclusioni del PG Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo di TI IN, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, ord. pen., avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha negato i colloqui con i pronipoti, minori di età, figli del nipote ex fratre, PP IN. Il Tribunale ha osservato che i figli del nipote ex fratre sono parenti di quarto grado e la circolare del 2 ottobre 2017, articolo 16, del DAP ammette ai colloqui i familiari sino al terzo grado.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di TI IN, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Dalla tabella riportata nell'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 si ricava che anche i pronipoti, figli del nipote ex fratre, sono inseriti tra i familiari con i quali il detenuto ha diritto al colloquio. Se così non fosse, la circolare sarebbe illegittima perché in violazione della disposizione di legge che pone un divieto di colloqui limitato a "persone diverse dai familiari e conviventi". Il Tribunale ha poi omesso di pronunciarsi sulla richiesta, avanzata in via subordinata, di ammissione ai colloqui in via eccezionale con quelle stesse persone quali terzi. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
2. La norma contenuta nell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen., nella parte in cui prevede che i detenuti in regime differenziato sono ammessi a colloqui, nel numero di uno al mese, con familiari e conviventi, utilizza un termine, quello appunto di "familiari", che necessita di una specificazione per una individuazione certa dell'area dei soggetti ai cui ci si riferisce. La circolare dell'Amministrazione penitenziaria, a cui ha fatto richiamo l'ordinanza impugnata, ha opportunamente chiarito chi siano i familiari con i quali il detenuto può svolgere i colloqui, individuandoli nei parenti e affini entro il terzo grado, con un corretto esercizio del potere organizzativo che assicura un adeguato contemperamento tra le esigenze di sicurezza, da un lato, e quelle di conservazione e mantenimento delle relazioni affettive familiari del detenuto, dall'altro. Non è dubbio che i figli del nipote ex fratre, a differenza dei figli del nipote ex filio, siano parenti di quarto grado e quindi, al di là si quanto possa desumersi, anche eventualmente in senso contrario, dalla tabella riepilogativa contenuta nella circolare dell'Amministrazione penitenziaria per un dedotto ma per il vero non s riscontrato errore nell'indicazione dei pronipoti nella categoria degli affini i pronipoti sono prima indicati quali parenti (ovviamente di terzo grado) del coniuge e poi (sempre nello stesso grado) per definire il rapporto di affinità del coniuge degli stessi -, non v'è alcuna incertezza nel contenuto della disposizione limitatrice di circolare.
3. Quanto poi alla doglianza di ricorso, secondo cui la richiesta di colloquio non sarebbe stata delibata anche come richiesta di colloquio in via eccezionale con gli stessi soggetti quali terze persone, si rileva che la domanda subordinata risulta esser stata formulata, in termini peraltro generici, in sede di ricorso al Tribunale di sorveglianza e non risulta che sia stata proposta neanche in sede di reclamo al Magistrato di sorveglianza.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 14 dicembre 2022. Il Consigliefe estensoreབག་པ། Il Presidente PP Santalucia Angela Tardio Angela Eardi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 03 MAR 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Marina