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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2422/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO DALLA Parte_1 C.F._1
VALLE ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, via Giambattista Bezzi n. 6
ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Controparte_1 C.F._2
RA ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Cervia (RA), viale Roma n. 15
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da verbale d'udienza dello 09.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 18.11.2024,
[...] conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo Pt_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ravenna adito, previa pagina 1 di 4 emissione di decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti contenente le indicazioni ed i termini tutti di cui all'art. 473-bis 14 CPC,
- DICHIARARE la separazione coniugale tra la ricorrente, , ed il resistente, Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Cesenatico in data 1/7/04, e trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio di detto Comune, parte I, n. 16 con disposizione di annotazione nel relativo registro degli atti comunali alle di seguito riportate condizioni:
* la casa coniugale sita in Via Maremma n. 4 interno “3” a Cervia (RA) verrà assegnata alla madre in quanto genitore presso la quale dimora stabilmente la figlia maggiorenne ma NON Parte_1 economicamente autosufficiente non sussistendo necessità di intimazione di Persona_1 allontanamento a carico del resistente avendo questi già abbandonato la casa coniugale da tempo senza più farvi ritorno;
* l'(ex) marito verserà alla ricorrente a titolo di mantenimento: Controparte_1 Parte_1
- per l'ipotesi che la casa coniugale venga a Lei assegnata, l'importo di € 600,00 (euro seicento/00) oltre rivalutazione annua in base agli indici FOI come per legge;
- in via di subordine, qualora la casa coniugale non venga assegnata alla resistente, pertanto Ella se ne debba allontanare (in compagnia della figlia) con necessità di reperire adeguato alloggio in affitto, si insta affinché l'importo del contributo alimentare venga ponderalmente parametrato a tale deteriore situazione, e pertanto elevato ad € 950,00 (euro novecentocinquanta/00) oltre rivalutazione annua in base agli indici FOI come per legge;
* il padre verserà alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento in favore Controparte_1 della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo di € 450,00 Persona_1
(quattrocentocinquanta/00) mensili, oltre rivalutazione annua in base agli indici FOI come per legge;
* il padre verserà alla ricorrente in favore della figlia maggiorenne ma Controparte_1 Persona_1 non economicamente autosufficiente il 75% delle spese straordinarie;
resta inteso che sono da considerarsi spese straordinarie tutti gli “oneri che si ricollegano ad eventi eccezionali ed imprevedibili che non rientrano nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli, con particolare riferimento alla salute, e che non possono considerarsi esigui in relazione al tenore di vita della famiglia, secondo le capacità economiche dei genitori”, così come disposto dal “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” in data 16/7/15 sottoscritto fra il Tribunale di Ravenna e l'O.A. di Ravenna (cfr. punto “6”), e pertanto: Spese mediche e sanitarie (visite, cure, interventi e trattamenti dentistici;
sedute psicologiche e/o psicoterapeutiche;
visite e trattamenti oculistici;
presidi oculistici/ottici/optometristici quali occhiali o lenti a contatto;
visite mediche specialistiche di qualsiasi genere;
fisioterapia o riabilitazione;
ogni altro trattamento sanitario, medico o paramedico;
degenze ospedaliere, ecc…: il tutto sia con riferimento a spese per l'accesso a strutture medico sanitarie private, sia con riferimento a ticket relativi a visite/trattamenti presso strutture pubbliche); Spese farmaceutiche (ticket e farmaci non mutuabili prescritti dal medico di famiglia o da specialisti, anche privati); Spese scolastiche: mensa, trasporto scolastico, tasse, rette, libri scolastici, corsi di recupero, ripetizioni;
Spese per viaggi nell'ambito dell'attività scolastica e/o attività di studio: gite, viaggi e soggiorni in Italia e/o all'estero collegate ad occasioni di studio e/o a iniziative scolastiche;
pagina 2 di 4 Spese per corsi di lingue e/o corsi di formazione: rette, materiale didattico e/o attrezzature didattiche;
Spese per soggiorni fuori sede per esigenze di studio e/o formazione e/o frequenza universitaria/para- universitaria: vitto, alloggio e spese di viaggio;
Spese per attività sportive e/o ricreative: rette anche per corsi, attrezzature sportive, abbigliamento tecnico, trasferte e soggiorni per attività sportive;
Computer e attrezzature informatiche;
* DISPORRE che l'assegno unico verrà corrisposto in favore della ricorrente Parte_1 impegnandosi il resistente a sottoscrivere la necessaria documentazione sotto Controparte_1 comminatoria di esplicito ordine dell'adito Tribunale di Ravenna;
* DICHIARARE ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 151 CC la separazione addebitabile all'(ex) marito in considerazione del Suo comportamento Controparte_1 contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, con esiziale riferimento dell'acclarata violazione da parte di questi al dovere di fedeltà la cui trasgressione è stata cagione unica ed esclusiva della disgregazione dell'unione coniugale”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 04.12.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 09.04.2025. In data 18.12.2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 07.03.2025 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna
1) rigettare la domanda attorea di separazione coniugale con addebito a perché Controparte_1 infondata sia in fatto che in diritto;
2) in caso di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, rigettare la richiesta dalla medesima avanzata nei confronti di di contribuire al suo mantenimento mediante la Controparte_1 corresponsione di un assegno;
3) porre a carico del convenuto un contributo per il mantenimento della figlia nella misura di Per_1 euro 150,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo per i procedimenti in materia familiare del Tribunale di Ravenna;
4) rigettare ogni altra domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Le parti provvedevano a depositare le rispettive memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. nei termini di legge. All'udienza dello 09.04.2025, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente la sig.ra e Pt_1 il sig. e, all'esito di tale incombente, le parti si riportano ai rispettivi atti e la difesa di parte CP_1 convenuta insisteva per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo. A scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il Giudice relatore delegato, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. emessa in data 27.07.2025, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando la casa familiare alla sig.ra stabilendo che Pt_1 il sig. ersasse alla moglie a titolo di assegno ex art. 156 c.c. la somma mensile di euro 150,00 CP_1
e a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 260,00, oltre al 60 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, e che l'assegno unico e universale per la figlia fosse percepito integralmente dalla sig.ra ammetteva la prova per testi richiesta dalle parti nei limiti indicati in parte motiva, rigettando Pt_1 le ulteriori richieste istruttorie delle parti, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla pagina 3 di 4 pronuncia relativa al vincolo. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, deve senz'altro essere pronunciata la separazione personale fra i coniugi, emergendo chiaramente il presupposto di essa, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dalla concorde richiesta delle parti e dalle allegazioni contenute nei rispettivi atti introduttivi. La causa deve essere quindi rimessa con apposita ordinanza sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio. La liquidazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, non definitivamente decidendo con l'intervento del Pubblico Ministero sulla domanda di separazione personale dei coniugi promossa da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
23.01.1971, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio in data Controparte_1
01.07.2004 a Cesenatico (FC), con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 16, parte I, dell'anno 2004;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesenatico di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio;
- SPESE alla sentenza definitiva. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 27.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2422/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO DALLA Parte_1 C.F._1
VALLE ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, via Giambattista Bezzi n. 6
ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Controparte_1 C.F._2
RA ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Cervia (RA), viale Roma n. 15
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da verbale d'udienza dello 09.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 18.11.2024,
[...] conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo Pt_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ravenna adito, previa pagina 1 di 4 emissione di decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti contenente le indicazioni ed i termini tutti di cui all'art. 473-bis 14 CPC,
- DICHIARARE la separazione coniugale tra la ricorrente, , ed il resistente, Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Cesenatico in data 1/7/04, e trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio di detto Comune, parte I, n. 16 con disposizione di annotazione nel relativo registro degli atti comunali alle di seguito riportate condizioni:
* la casa coniugale sita in Via Maremma n. 4 interno “3” a Cervia (RA) verrà assegnata alla madre in quanto genitore presso la quale dimora stabilmente la figlia maggiorenne ma NON Parte_1 economicamente autosufficiente non sussistendo necessità di intimazione di Persona_1 allontanamento a carico del resistente avendo questi già abbandonato la casa coniugale da tempo senza più farvi ritorno;
* l'(ex) marito verserà alla ricorrente a titolo di mantenimento: Controparte_1 Parte_1
- per l'ipotesi che la casa coniugale venga a Lei assegnata, l'importo di € 600,00 (euro seicento/00) oltre rivalutazione annua in base agli indici FOI come per legge;
- in via di subordine, qualora la casa coniugale non venga assegnata alla resistente, pertanto Ella se ne debba allontanare (in compagnia della figlia) con necessità di reperire adeguato alloggio in affitto, si insta affinché l'importo del contributo alimentare venga ponderalmente parametrato a tale deteriore situazione, e pertanto elevato ad € 950,00 (euro novecentocinquanta/00) oltre rivalutazione annua in base agli indici FOI come per legge;
* il padre verserà alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento in favore Controparte_1 della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo di € 450,00 Persona_1
(quattrocentocinquanta/00) mensili, oltre rivalutazione annua in base agli indici FOI come per legge;
* il padre verserà alla ricorrente in favore della figlia maggiorenne ma Controparte_1 Persona_1 non economicamente autosufficiente il 75% delle spese straordinarie;
resta inteso che sono da considerarsi spese straordinarie tutti gli “oneri che si ricollegano ad eventi eccezionali ed imprevedibili che non rientrano nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli, con particolare riferimento alla salute, e che non possono considerarsi esigui in relazione al tenore di vita della famiglia, secondo le capacità economiche dei genitori”, così come disposto dal “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” in data 16/7/15 sottoscritto fra il Tribunale di Ravenna e l'O.A. di Ravenna (cfr. punto “6”), e pertanto: Spese mediche e sanitarie (visite, cure, interventi e trattamenti dentistici;
sedute psicologiche e/o psicoterapeutiche;
visite e trattamenti oculistici;
presidi oculistici/ottici/optometristici quali occhiali o lenti a contatto;
visite mediche specialistiche di qualsiasi genere;
fisioterapia o riabilitazione;
ogni altro trattamento sanitario, medico o paramedico;
degenze ospedaliere, ecc…: il tutto sia con riferimento a spese per l'accesso a strutture medico sanitarie private, sia con riferimento a ticket relativi a visite/trattamenti presso strutture pubbliche); Spese farmaceutiche (ticket e farmaci non mutuabili prescritti dal medico di famiglia o da specialisti, anche privati); Spese scolastiche: mensa, trasporto scolastico, tasse, rette, libri scolastici, corsi di recupero, ripetizioni;
Spese per viaggi nell'ambito dell'attività scolastica e/o attività di studio: gite, viaggi e soggiorni in Italia e/o all'estero collegate ad occasioni di studio e/o a iniziative scolastiche;
pagina 2 di 4 Spese per corsi di lingue e/o corsi di formazione: rette, materiale didattico e/o attrezzature didattiche;
Spese per soggiorni fuori sede per esigenze di studio e/o formazione e/o frequenza universitaria/para- universitaria: vitto, alloggio e spese di viaggio;
Spese per attività sportive e/o ricreative: rette anche per corsi, attrezzature sportive, abbigliamento tecnico, trasferte e soggiorni per attività sportive;
Computer e attrezzature informatiche;
* DISPORRE che l'assegno unico verrà corrisposto in favore della ricorrente Parte_1 impegnandosi il resistente a sottoscrivere la necessaria documentazione sotto Controparte_1 comminatoria di esplicito ordine dell'adito Tribunale di Ravenna;
* DICHIARARE ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 151 CC la separazione addebitabile all'(ex) marito in considerazione del Suo comportamento Controparte_1 contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, con esiziale riferimento dell'acclarata violazione da parte di questi al dovere di fedeltà la cui trasgressione è stata cagione unica ed esclusiva della disgregazione dell'unione coniugale”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 04.12.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 09.04.2025. In data 18.12.2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 07.03.2025 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna
1) rigettare la domanda attorea di separazione coniugale con addebito a perché Controparte_1 infondata sia in fatto che in diritto;
2) in caso di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, rigettare la richiesta dalla medesima avanzata nei confronti di di contribuire al suo mantenimento mediante la Controparte_1 corresponsione di un assegno;
3) porre a carico del convenuto un contributo per il mantenimento della figlia nella misura di Per_1 euro 150,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo per i procedimenti in materia familiare del Tribunale di Ravenna;
4) rigettare ogni altra domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Le parti provvedevano a depositare le rispettive memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. nei termini di legge. All'udienza dello 09.04.2025, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente la sig.ra e Pt_1 il sig. e, all'esito di tale incombente, le parti si riportano ai rispettivi atti e la difesa di parte CP_1 convenuta insisteva per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo. A scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il Giudice relatore delegato, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. emessa in data 27.07.2025, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando la casa familiare alla sig.ra stabilendo che Pt_1 il sig. ersasse alla moglie a titolo di assegno ex art. 156 c.c. la somma mensile di euro 150,00 CP_1
e a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 260,00, oltre al 60 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, e che l'assegno unico e universale per la figlia fosse percepito integralmente dalla sig.ra ammetteva la prova per testi richiesta dalle parti nei limiti indicati in parte motiva, rigettando Pt_1 le ulteriori richieste istruttorie delle parti, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla pagina 3 di 4 pronuncia relativa al vincolo. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, deve senz'altro essere pronunciata la separazione personale fra i coniugi, emergendo chiaramente il presupposto di essa, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dalla concorde richiesta delle parti e dalle allegazioni contenute nei rispettivi atti introduttivi. La causa deve essere quindi rimessa con apposita ordinanza sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio. La liquidazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, non definitivamente decidendo con l'intervento del Pubblico Ministero sulla domanda di separazione personale dei coniugi promossa da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
23.01.1971, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio in data Controparte_1
01.07.2004 a Cesenatico (FC), con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 16, parte I, dell'anno 2004;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesenatico di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio;
- SPESE alla sentenza definitiva. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 27.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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