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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IE OS Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2901 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 10/07/1969, elettivamente domiciliato in Parte_1 Bagheria Corso Umberto I n.175, presso lo studio dell'avv. Tomasello Stefania che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 30/05/1975, elettivamente domiciliata in Palermo CP_1 Piazza Amendola n. 12, presso lo studio dell'avv. Puccio Pierfranco che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso così come modificato ai punti 2) e 4) con nota integrativa del 06/10/2025 e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso così come modificato con nota integrativa del 06/10/2025. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e ciascuno di essi resta libero di vivere per proprio conto indipendentemente e separatamente dall'altro, nel luogo che riterrà opportuno, con l'obbligo di fare conoscere all'altro coniuge, entro il termine perentorio di giorni trenta, l'eventuale spostamento della propria residenza.
2. Assegnazione casa coniugale L'immobile situato a Palermo in via Largo Marrasio Giovanni n.1, in locazione destinato dai coniugi a residenza familiare, rimane assegnato alla Sig.ra con tutti gli arredi e le suppellettili allo CP_1 stato ivi presenti, per continuare ad abitarvi con la figlia e la nipote CP_2 Per_1 Pertanto, le spese ordinarie e straordinarie che riguardano l'appartamento de quo saranno integralmente sostenute dalla signora assegnataria dell'immobile de quo. CP_1
3.Assegno di mantenimento I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento stante che ciascuno di essi è economicamente indipendente.
4.Contributo al mantenimento dei figli maggiorenni. Appare opportuno chiarire che nessun contributo al mantenimento è dovuto dal Sig. ai figli Pt_1 in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti. In aggiunta, la Sig.ra tratterrà integralmente l'assegno unico per la figlia dalla CP_1 CP_2 stessa attualmente percepito”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 24/07/1993 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 79 - P. II – serie A- Anno 1993).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
IE OS 2 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IE OS Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2901 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 10/07/1969, elettivamente domiciliato in Parte_1 Bagheria Corso Umberto I n.175, presso lo studio dell'avv. Tomasello Stefania che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 30/05/1975, elettivamente domiciliata in Palermo CP_1 Piazza Amendola n. 12, presso lo studio dell'avv. Puccio Pierfranco che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso così come modificato ai punti 2) e 4) con nota integrativa del 06/10/2025 e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso così come modificato con nota integrativa del 06/10/2025. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e ciascuno di essi resta libero di vivere per proprio conto indipendentemente e separatamente dall'altro, nel luogo che riterrà opportuno, con l'obbligo di fare conoscere all'altro coniuge, entro il termine perentorio di giorni trenta, l'eventuale spostamento della propria residenza.
2. Assegnazione casa coniugale L'immobile situato a Palermo in via Largo Marrasio Giovanni n.1, in locazione destinato dai coniugi a residenza familiare, rimane assegnato alla Sig.ra con tutti gli arredi e le suppellettili allo CP_1 stato ivi presenti, per continuare ad abitarvi con la figlia e la nipote CP_2 Per_1 Pertanto, le spese ordinarie e straordinarie che riguardano l'appartamento de quo saranno integralmente sostenute dalla signora assegnataria dell'immobile de quo. CP_1
3.Assegno di mantenimento I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento stante che ciascuno di essi è economicamente indipendente.
4.Contributo al mantenimento dei figli maggiorenni. Appare opportuno chiarire che nessun contributo al mantenimento è dovuto dal Sig. ai figli Pt_1 in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti. In aggiunta, la Sig.ra tratterrà integralmente l'assegno unico per la figlia dalla CP_1 CP_2 stessa attualmente percepito”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 24/07/1993 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 79 - P. II – serie A- Anno 1993).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
IE OS 2 3