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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3579 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15930/2024
avente per oggetto: Attribuzione di quota di pensione di reversibilità promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
BONAVERO CHIARA e dell'avv. MAFFIODO FABRIZIO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
CAU FEDERICA e dell'avv. PIGNATA CARLO la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
PARTE RESISTENTE
e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dom.to in Torino - via CP_2
Arcivescovado n. 9/C, presso l'Ufficio legale della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso CP_3
dall'avv. BAGNASCO FERNANDO
PARTE INTERVENUTA pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, per parte resistente e per parte terza intervenuta
“Piaccia al Tribunale di Torino Ill.mo: • ripartire la pensione di reversibilità spettante ai coniugi CP_ superstiti sulla pensione del defunto e da erogarsi da parte dell' nella Persona_1
misura del 65% a favore della ricorrente e nella misura del 35% a favore della Parte_1
resistente , sin dal mese successivo all'inoltro della relativa domanda amministrativa Controparte_1
da parte della signora (12.06.2024); • spese di lite compensate integralmente tra Parte_1
tutte le parti del presente procedimento.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/09/2024, esponeva: Parte_1
- che con sentenza n. 982 del 1.03.2021 il Tribunale di Torino aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso intervenuto con il sig. Persona_1
, matrimonio celebrato il 23.06.1990 ed aveva determinato in € 400 mensili, rivalutabili
[...]
annualmente in base agli indici ISTAT, per 12 mensilità, l'assegno divorzile in proprio favore;
- che la ricorrente non si era successivamente risposata;
- che il sig. aveva poi contratto nuovo matrimonio con , in data Per_1 Controparte_1
26.11.2022;
- che il sig. era poi deceduto in data 20.05.2024; Per_1
CP_
- che egli era beneficiario, prima della data del decesso, di pensione erogata dall'
- che la ricorrente nella sua qualità di coniuge divorziato superstite, non passata a nuove nozze e titolare di assegno divorzile, aveva quindi diritto ad una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge, da rapportarsi alla durata del matrimonio, alla propria situazione economica ed a quella della seconda moglie.
Concludeva quindi per l'attribuzione della quota pari al 65 % della pensione di reversibilità di
Persona_1
si costituiva in giudizio con comparsa in data 22.04.2025 evidenziando: Controparte_1
- che aveva convissuto con il sig. a far data dal 2017; Per_1
pagina 2 di 4 - che, inoltre, la ricorrente ed il convenuto si erano separati dal 2010, sebbene il divorzio fosse stato pronunciato solo successivamente.
- che, inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto delle condizioni economiche delle parti.
La resistente concludeva, pertanto, chiedendo di determinare nella misura almeno del 70%, la quota della pensione di reversibilità ex lege alla stessa spettante. CP_ L' costituendosi, nel merito, chiedeva di riconoscere il diritto fatto valere da parte ricorrente se ed in quanto sussistenti i relativi requisiti costitutivi, disponendo in merito con provvedimento che indicasse la data di decorrenza e le quote relative in forma frazionata.
All'udienza in data 26.06.2025 il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c. nei termini di cui al verbale d'udienza e fissava nuova udienza di comparizione delle parti.
Nelle more del giudizio, le parti dichiaravano di accettare la proposta del Giudice e chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, anche tramite scambio di note scritte.
Il Giudice, letta l'istanza delle parti, assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le sole conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
Le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla suddivisione fra loro della pensione di reversibilità del sig. (pensione INPS categoria SO n. 003-810323065268 pari ad € Per_1
1.207,29 lordi mensili) e tale accordo – raggiunto all'esclusivo fine della definizione della presente vertenza - e riguardante questioni pienamente disponibili dalle parti, viene fatto proprio dal
Tribunale, che, a definizione del giudizio, provvede nei termini di cui al dispositivo. CP_ L' viene, pertanto, dichiarato tenuto e condannato a corrispondere a Parte_1
il 65% della pensione suddetta ed a il restante 35%, a far data dal mese
[...] Controparte_1
successivo all'inoltro della relativa domanda amministrativa da parte della ricorrente (12.06.2024).
Le parti hanno inoltre raggiunto un accordo in merito alla ripartizione delle spese di lite che devono intendersi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 9 commi 2 e ss della l. 898/1970
Il Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, con l'accordo delle parti:
pagina 3 di 4 - ripartisce la pensione di reversibilità spettante al coniuge sulla pensione del defunto Persona_1
CP_
da erogarsi da parte dell' (pensione INPS categoria SO n. 003-810323065268 pari
[...]
ad € 1.207,29 lordi mensili) nella misura del 65% a favore della ricorrente e Parte_1
nella misura del 35% a favore della resistente;
Controparte_1
CP_
- dichiara tenuto l' in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere nelle quote sopra indicate le pensioni di reversibilità del defunto alle signore Persona_1 [...]
e a far data dal mese di luglio 2024; Parte_1 Controparte_1
- dichiara integralmente compensate fra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/07/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15930/2024
avente per oggetto: Attribuzione di quota di pensione di reversibilità promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
BONAVERO CHIARA e dell'avv. MAFFIODO FABRIZIO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
CAU FEDERICA e dell'avv. PIGNATA CARLO la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
PARTE RESISTENTE
e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dom.to in Torino - via CP_2
Arcivescovado n. 9/C, presso l'Ufficio legale della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso CP_3
dall'avv. BAGNASCO FERNANDO
PARTE INTERVENUTA pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, per parte resistente e per parte terza intervenuta
“Piaccia al Tribunale di Torino Ill.mo: • ripartire la pensione di reversibilità spettante ai coniugi CP_ superstiti sulla pensione del defunto e da erogarsi da parte dell' nella Persona_1
misura del 65% a favore della ricorrente e nella misura del 35% a favore della Parte_1
resistente , sin dal mese successivo all'inoltro della relativa domanda amministrativa Controparte_1
da parte della signora (12.06.2024); • spese di lite compensate integralmente tra Parte_1
tutte le parti del presente procedimento.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/09/2024, esponeva: Parte_1
- che con sentenza n. 982 del 1.03.2021 il Tribunale di Torino aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso intervenuto con il sig. Persona_1
, matrimonio celebrato il 23.06.1990 ed aveva determinato in € 400 mensili, rivalutabili
[...]
annualmente in base agli indici ISTAT, per 12 mensilità, l'assegno divorzile in proprio favore;
- che la ricorrente non si era successivamente risposata;
- che il sig. aveva poi contratto nuovo matrimonio con , in data Per_1 Controparte_1
26.11.2022;
- che il sig. era poi deceduto in data 20.05.2024; Per_1
CP_
- che egli era beneficiario, prima della data del decesso, di pensione erogata dall'
- che la ricorrente nella sua qualità di coniuge divorziato superstite, non passata a nuove nozze e titolare di assegno divorzile, aveva quindi diritto ad una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge, da rapportarsi alla durata del matrimonio, alla propria situazione economica ed a quella della seconda moglie.
Concludeva quindi per l'attribuzione della quota pari al 65 % della pensione di reversibilità di
Persona_1
si costituiva in giudizio con comparsa in data 22.04.2025 evidenziando: Controparte_1
- che aveva convissuto con il sig. a far data dal 2017; Per_1
pagina 2 di 4 - che, inoltre, la ricorrente ed il convenuto si erano separati dal 2010, sebbene il divorzio fosse stato pronunciato solo successivamente.
- che, inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto delle condizioni economiche delle parti.
La resistente concludeva, pertanto, chiedendo di determinare nella misura almeno del 70%, la quota della pensione di reversibilità ex lege alla stessa spettante. CP_ L' costituendosi, nel merito, chiedeva di riconoscere il diritto fatto valere da parte ricorrente se ed in quanto sussistenti i relativi requisiti costitutivi, disponendo in merito con provvedimento che indicasse la data di decorrenza e le quote relative in forma frazionata.
All'udienza in data 26.06.2025 il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c. nei termini di cui al verbale d'udienza e fissava nuova udienza di comparizione delle parti.
Nelle more del giudizio, le parti dichiaravano di accettare la proposta del Giudice e chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, anche tramite scambio di note scritte.
Il Giudice, letta l'istanza delle parti, assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le sole conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
Le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla suddivisione fra loro della pensione di reversibilità del sig. (pensione INPS categoria SO n. 003-810323065268 pari ad € Per_1
1.207,29 lordi mensili) e tale accordo – raggiunto all'esclusivo fine della definizione della presente vertenza - e riguardante questioni pienamente disponibili dalle parti, viene fatto proprio dal
Tribunale, che, a definizione del giudizio, provvede nei termini di cui al dispositivo. CP_ L' viene, pertanto, dichiarato tenuto e condannato a corrispondere a Parte_1
il 65% della pensione suddetta ed a il restante 35%, a far data dal mese
[...] Controparte_1
successivo all'inoltro della relativa domanda amministrativa da parte della ricorrente (12.06.2024).
Le parti hanno inoltre raggiunto un accordo in merito alla ripartizione delle spese di lite che devono intendersi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 9 commi 2 e ss della l. 898/1970
Il Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, con l'accordo delle parti:
pagina 3 di 4 - ripartisce la pensione di reversibilità spettante al coniuge sulla pensione del defunto Persona_1
CP_
da erogarsi da parte dell' (pensione INPS categoria SO n. 003-810323065268 pari
[...]
ad € 1.207,29 lordi mensili) nella misura del 65% a favore della ricorrente e Parte_1
nella misura del 35% a favore della resistente;
Controparte_1
CP_
- dichiara tenuto l' in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere nelle quote sopra indicate le pensioni di reversibilità del defunto alle signore Persona_1 [...]
e a far data dal mese di luglio 2024; Parte_1 Controparte_1
- dichiara integralmente compensate fra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/07/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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