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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8404/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8404/2016
Promossa da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione,
dall'Avv. Vincenzo Nocilla e presso il cui studio elettivamente domiciliata sito in Salerno alla Via G.V. Quaranta, n.3;
- attrice-
contro
, C.F. , nato a [...] il [...], _1 C.F._2
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Fedele Aliberti e presso il suo studio elett.te domicilia sito in Salerno, alla Via Matteo Greco, n. 3;
-convenuto-
nonchè
con sede in Salerno, alla Via M. Testa n. 8, Controparte_2
C.F. , in persona dell'Amministratore pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Marcella Indinnimeo, e con la stessa domiciliata presso il pagina 1 di 11 suo studio sito in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani, n. 31;
-convenuto-
Oggetto: Risarcimento danni di natura condominiale
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, premetteva di Parte_1
essere proprietaria di un immobile facente parte del condominio Palazzo Di
Martino sito in Salerno alla Via Michelangelo Testa, n.8, piano VI scala C
int.16; che nel predetto appartamento si erano verificate delle infiltrazioni d'acqua manifestatasi attraverso macchie di umidità con conseguenziali segni di ammaloramento, distacco e crollo dell'intonaco; che le infiltrazioni erano evidenti nella parte dell'appartamento posta in corrispondenza con la proprietà sovrastante di tra cui parte del terrazzo;
che aveva dato _1
incarico all'Ing. di quantificare i danni e di individuare le Persona_1
possibili cause delle infiltrazioni;
che l'ing. aveva a evidenziato che le infiltrazioni provenivano dall'appartamento sovrastante in proprietà di _1
; che la riparazione dei danni subiti erano stati quantificati in € 2.469,05,
[...]
oltre IVA;
che, oltre al ripristino, era necessario, al fine di eliminare le cause delle infiltrazioni, uno specifico intervento volto al rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante nonché procedere alle eventuali riparazioni delle tubazioni ivi esistenti;
che a nulla era valsa la informativa inviata a ed al Condominio, rimasta senza alcun esito;
_1
che nel corso del tempo la situazione dell'immobile si era notevolmente aggravata senza alcuna azione da parte dei convenuti, tanto esposto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale il SI. e il _1
, in persona Controparte_3
pagina 2 di 11 del suo amministratore e legale rapp.te p.t., per ivi sentir accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare, chi di ragione fra i convenuti, ovvero gli stessi in solido, ovvero, ancora, ciascuno per quanto di sua esclusiva spettanza, all'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni, nonché al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 2.469,05
oltre IVA e rimborso CTP, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore,
che sarebbe stata quantificata dal CTU a nominarsi in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze legali.
In data 22.11.2016 si costituiva il quale, preliminarmente, rilevava _1
la sua assoluta estraneità ai fatti di causa, non provenendo dall'appartamento in sua proprietà le perdite d'acqua determinanti le infiltrazioni di cui lamentava l'attrice e, pertanto, chiedeva disporsi l'estromissione dello stesso dal presente giudizio;
che, a riprova dell'estraneità rispetto ai fatti di causa,
agli atti si versava perizia di parte a firma dell'ing. , nella quale Persona_2
si attestava che effettivamente la pendenza del terrazzo della proprietà di creava dei ristagni d'acqua che con quasi certezza provocavano le _1
infiltrazioni lamentate dalla;
che tale situazione era da attribuirsi a Pt_1
carenze di tipo strutturale di parti condominiali, i cui interventi competevano certamente al che il convenuto assumendone CP_2 CP_2
implicitamente la propria responsabilità, aveva di recente deliberato l'esecuzione di lavori aventi ad oggetto il ripristino della balconata corrente lungo il perimetro del palazzo;
contestava, nel merito, ogni profilo di responsabilità ad esso ascritta per essere responsabile il o, CP_2
comunque, per dipendere le infiltrazioni da terzi;
che il era CP_2
custode dei beni e dei servizi comuni, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché gli stessi non rechino pregiudizio ad alcuno.
Concludeva, quindi, affinché l'adito Tribunale volesse, in via preliminare,
dichiarare la sua estraneità nella causazione dell'evento dannoso ed pagina 3 di 11 estrometterlo dal presente giudizio;
nel merito per il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice nei suo confronti in quanto infondate in fatto e in diritto sia nell'an e nel quantum oltre che non provate e, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa richiesta risarcitoria, ritenere unico ed esclusivo responsabile il Controparte_4
in persona dell'amministratore pro tempore con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione al procurare dichiaratosi antistatario.
In data 17.5.2017 si costituiva il Condominio il quale impugnava estensivamente sia la domanda che la costituzione di eccependo _1
che la pretesa, anche risarcitoria, formulata dall'attrice, era carente di prova sia nell'an che nel quantum, atteso che la sola consulenza tecnica di parte,
allegata agli atti del giudizio, non poteva, da sé sola, assurgere a fondamento delle richieste avanzate;
che andava esclusa qualsiasi responsabilità del convenuto condominio , atteso che il terrazzo non aveva Controparte_2
affatto natura condominiale;
che il condominio aveva modificato _1
la struttura del terrazzo sorto in origine come terrazzo a livello, in quanto nel tempo, vi aveva realizzato una veranda “in linea” con gli appartamenti sottostanti, lasciando la restante parte scoperta (balcone) “in linea” con i balconi sottostanti, con ciò, peraltro, alterando anche le originarie vie di deflusso delle acque piovane, con riduzione della relativa capacità; che le stesse doglianze relative alla “errata pendenza….e convogliamento non idoneo…..” non potevano in alcun modo essere imputate al in CP_2
quanto causate solo ed esclusivamente, dalla modifica dello stato dei luoghi realizzata dal attraverso la costruzione della veranda;
che, con delibera _1
assembleare del 16.4.2012, il aveva già Controparte_2
deliberato di procedere alla esecuzione dei grandi lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato, con approvazione del relativo computo metrico e pagina 4 di 11 dei criteri per la scelta dell'impresa, stabilendo poi, nella seduta del 4.10.2013,
quali eseguire immediatamente, atteso il carattere di urgenza in primis dei lavori per la messa in sicurezza dell'intero stabile, e rinviando quindi,
all'esito, la prosecuzione dei lavori per il relativo rifacimento;
che anche l'eventuale rifacimento della guaina impermeabilizzante dei singoli balconi,
in quanto prolungamento del pavimento dell'unità immobiliare di cui sono accessori, era rimessa alla volontà discrezionale dei singoli condomini proprietari, attesa la loro esclusiva assunzione di responsabilità, oneri e costi;
che, conseguentemente, la responsabilità per cattiva manutenzione del piano dei balconi ricadeva solo ed esclusivamente sul proprietario dell'immobile e non già sull'intero ; che si opponeva alla richiesta di CP_2
estromissione del condomino . _1
Concludeva affinché l'adito Tribunale volesse, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , in quanto Controparte_5 CP_2
estraneo ai fatti di causa per i motivi esposti, con conseguente estromissione dal giudizio;
nel merito, rigettare, la domanda proposta dall'attrice nei confronti del perché assolutamente infondata in Controparte_5 CP_2
fatto ed in diritto, oltre che non provata sia nell' an che nel quantum, con tutte le conseguenze di legge;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa avversa, ed alla luce di tutto quanto esposto,
ritenere unico ed esclusivo responsabile per i fatti di causa, il condomino
; con vittoria di spese, diritti ed onorari. _1
Dopo diversi rinvii, anche per bonario componimento, all'udienza del
26.11.2019 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e la udienza rinviata al 31.3.2020; andata d'ufficio al 20.10.2020 quando il giudice si riservava sulla ammissione dei mezzi istruttori ed a scioglimento, ritenuto preliminarmente necessario, ai fini della decisione, procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare se l'immobile di proprietà
pagina 5 di 11 attorea, oggetto di giudizio, avesse subito danni in conseguenza delle lamentate infiltrazioni di acqua, specificando, in caso positivo, la natura, le cause e le conseguenze di tali danni e la loro quantificazione, nominando all'uopo l'ing. con rinvio al 19.4.2022, rinviata per assenza del Persona_3
CTU al 22.11.2022 rinviata per tentativo di bonario componimento al 1.2.2023
quando veniva revocato il precedente CTU integrati i quesiti e nominato l'Ing. che nella stessa udienza prestava giuramento. Persona_4
All'esito della espletata consulenza, ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata per la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisine
Bisogna premettere che la decisione della causa ha natura espressamente tecnica in quanto rileva la descrizione dei danni le cause e i rimedi per cui il
Giudice ha chiesto l'ausilio del consulente tecnico.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio al primo quesito (Esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi di causa ed espletata ogni altra opportuna indagine, descriva lo stato dell'immobile, oggetto di causa,
provvedendo a trarre documentazione grafica e fotografica degli stessi)
rispondeva che nei sopralluoghi effettuati sui luoghi di causa, si erano ispezionati sia l'appartamento della SI.ra , situata al sesto piano del Pt_1
fabbricato, sia l'appartamento e la terrazza del SI. al settimo piano. I _1
due immobili erano sovrapposti sulla stessa verticale. L'appartamento della
SI.ra presentava nell'angolo del soffitto della prima stanza Pt_1
(salone/soggiorno) sottostante l'appartamento del SI. , una vistosa _1
infiltrazione di acqua proveniente dall'esterno, e nella camera compresa tra bagno e ripostiglio (camera letto2) presentava una pannellatura di polistirene al soffitto (non ispezionabile) per protezione della camera da cadute di pagina 6 di 11 intonaci, calcinacci e parti di solaio, come dichiarato dalla proprietaria in fase di sopralluogo. Inoltre, la camera tra bagno e salone presentava al soffitto segni di condensa. L'appartamento del SI. sovrastante a quello della _1
SI.ra presentava in corrispondenza delle stanze sottostanti Pt_1
interessate dalle infiltrazioni, una veranda realizzata in linea con le altre degli appartamenti a confine, che ha ricoperto il terrazzo preesistente lasciando una parte di esso a balcone.
In risposta al secondo quesito (Eseguiti, se ritenuti necessari, saggi tecnici,
verifichi la sussistenza, attuale e/o pregressa, della situazione di fatto lamentata dall'attrice nell'atto introduttivo) ribadiva la situazione già
riscontrata in risposta al quesito n.1.
In risposta al terzo quesito (Accerti, in particolare, con riferimento ai fatti di causa, se l'immobile di proprietà attorea, oggetto di giudizio, abbia subito danni in conseguenza delle lamentate infiltrazioni di acqua, specificando, in caso positivo, la natura, le cause e le conseguenze di tali danni) rispondeva che a quanto si era potuto rilevare, al momento dei sopralluoghi, sicuramente l'immobile della SI.ra aveva subito diversi danni dovuti ad Pt_1
infiltrazioni di acqua proveniente dalla parte sovrastante all'appartamento.
Nello specifico si erano potuti rilevare danni nella zona salone/soggiorno e nelle due camere da letto come indicato in risposta al quesito n. 1.
In risposta al quarto quesito (Verifichi e descriva le opere necessarie alla eliminazione delle cause delle lamentate infiltrazioni, se ancora sussistenti)
rispondeva “le opere necessarie alle eliminazioni delle cause delle infiltrazioni di acqua nell'appartamento della SI.ra possono essere Pt_1
le seguenti:
1. Impermeabilizzazione della parte circostante dell'innesto della pluviale a confine lato destro del balcone del SI. (vedi foto10) con _1
materiale idoneo e livellamento del massetto superficiale con montaggio di pavimentazione idonea;
2. Adeguamento innesto pluviale nel solaio del pagina 7 di 11 balcone a confine con proprietà (vedi foto 11,18,19,22,23); 3. _1
Impermeabilizzazione innesto scarico pluviale nella fecale sottostante,
presente nella parte centrale del balcone di proprietà ;
4. Sistemazione _1
con impermeabilizzazione e posa in opera zoccolino di protezione nella parte lato sinistro del balcone di proprietà del SI. ”. _1
Il consulente in risposta al quesito n. 5 (Quesito n. 5: “Proceda alla quantificazione dei danni lamentati dall'attrice.”) quantificava i danni per il ripristino in € 5.224,00 oltre IVA.
In risposta al 6° quesito (Dica il CTU se il terrazzo dell'appartamento sito in
Salerno alla via M.Testan°8 piano 7 di proprietà di è caratterizzato _1
da una pendenza strutturale, eseguita in sede di costruzione del palazzo,
rivolta verso l'interno dell'appartamento) il Consulente rispondeva che dopo aver effettuato i saggi aveva riscontrato che la pendenza del terrazzo era rivolta verso l'interno dell'appartamento; che tale pendenza sicuramente era quella originale della fase di realizzazione del fabbricato, dove probabilmente per questioni di spessori massetti di sottofondo, le acque venivano convogliate nella parte centrale di quello che era la superficie originaria del terrazzo;
che successivamente alla realizzazione della veranda le acque venivano convogliate in uno scarico della pluviale nella parte centrale del balcone (vedi foto3,4,5) che immette le stesse nella fecale verticale sottostante preesistente. Il deflusso delle acque avveniva in modo naturale e regolare nella direzione di convogliamento nello scarico a livello del balcone che si immette nella fecale sottostante.
In risposta al 7° quesito (Dica il CTU se la conformazione della pendenza del terrazzo provoca un ristagno d'acqua) il consulente rispondeva che durante le prove di deflusso delle acque superficiali sul balcone, si era potuto verificare che non vi erano zone dove l'acqua ristagnava.
In risposta all'8° quesito (Dica il CTU se sul terrazzo è presente uno scarico pagina 8 di 11 pluviale il cui convogliamento è inadeguato) rispondeva le acque piovane del balcone/terrazzo venivano convogliate naturalmente nell'unico scarico presente nella parte centrale dove vi era uno scarico che immetteva le stesse nella fecale sottostante. Per quanto si era potuto constatare durante le prove di deflusso delle acque, tale scarico riceve e smaltisce in modo regolare le acque che vengono convogliate in esso. Sicuramente tale scarico però
andrebbe adeguato nella parte di impluvio con materiale impermeabile che protegga le parti murarie da eventuali infiltrazioni possibili di acqua piovana.
In risposta al quesito n. 9 (Verifichi il CTU se la costruzione del manufatto sul terrazzo di proprietà esclusiva del convenuto possa aver determinato o _1
incrementato le infiltrazioni delle acque piovane nel solaio di copertura dell'attrice ovvero modificandone il regolare deflusso delle stesse)
rispondeva “La realizzazione del manufatto, veranda coperta chiusa sui lati,
realizzato dal SI. ha certamente modificato il deflusso delle acque _1
piovane, che prima interessavano l'intera superficie terrazzata, ma non lo ha peggiorato ne incrementato.” Ed aggiungeva che le cause delle infiltrazioni lamentate dalla SI.ra erano da attribuire a: a) innesto pluviale a Pt_1
confine destro con il balcone, b) stato manutentivo dello scarico delle acque nella fecale sottostante posizionato nella parte centrale, c) alla scarsa manutenzione delle parti di zoccolino e della struttura in ferro e vetro divisoria delle proprietà (vedi foto 25, 24) situata al lato sinistro del terrazzo di proprietà SI. . _1
Pertanto, all'esito della espletata CTU, le cui conclusioni, in quanto logiche e adeguatamente motivate, vengono recepite da questo giudicante, appare evidente che la responsabilità dei danni riportati all'appartamento della attrice sono di origine condominiale in quanto ascrivibili ad una cattiva manutenzione delle parti comuni mentre alcuna responsabilità può essere attribuita a in quanto la struttura edificata sul terrazzo non ha _1
pagina 9 di 11 modificato il preesistente deflusso delle acque.
Pertanto, si condanna il convenuto a risarcire la attrice CP_2
dell'importo di € in € 5.224,00 oltre IVA e ad eliminare, quanto prima, le cause delle infiltrazioni procedendo alla esecuzione dei lavori necessari, da ripartirsi secondo legge.
Pone a definitivo carico del convenuto delle spese di CTU per CP_2
come liquidate.
Condanna, inoltre, il alle spese di giudizio, secondo lo scaglione CP_2
di riferimento, da 5200,00 ad e 26.000,00,che si liquidano ai valori minimi in €
2.540,00, oltre accessori come per legge.
Condanna il Condominio alle spese di giudizio in favore di che _1
vengono compensate al 50% e che si liquidano già ridotte alla metà in €
1.270,00 oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Salerno -Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando,
nella causa civile iscritta al n. 8404/2016 r.g. tra Parte_2
e , in
[...] Controparte_6
persona del suo amministratore e legale rapp.te p.t. –convenuti- così
provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del suo amm.re e legale rapp.te p.t., Controparte_7
a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in favore di , per Parte_1
le causali di cui al ricorso, l'importo di € 5.224,00 oltre IVA nonchè interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo;
2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in CP_2
favore di che si liquidano in € 2.540,00 oltre spese forfetarie Parte_1
iva e Cap come per legge, ed oltre spese vive pari ad € 545,00;
pagina 10 di 11 3. Condanna il Condominio alle spese di giudizio in favore dell'avv. Fedele
Alberti, difensore di , che si è dichiarato anticipatario, che vengono _1
compensate al 50% e che si liquidano già ridotte alla metà in € 1.270,00 oltre spese forfetarie ed oltre IVA e Cap come per legge.
4. Condanna il M. Testa al Controparte_3 CP_8
pagamento delle spese di CTU per come liquidate
Salerno lì, 20/03/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8404/2016
Promossa da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione,
dall'Avv. Vincenzo Nocilla e presso il cui studio elettivamente domiciliata sito in Salerno alla Via G.V. Quaranta, n.3;
- attrice-
contro
, C.F. , nato a [...] il [...], _1 C.F._2
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Fedele Aliberti e presso il suo studio elett.te domicilia sito in Salerno, alla Via Matteo Greco, n. 3;
-convenuto-
nonchè
con sede in Salerno, alla Via M. Testa n. 8, Controparte_2
C.F. , in persona dell'Amministratore pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Marcella Indinnimeo, e con la stessa domiciliata presso il pagina 1 di 11 suo studio sito in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani, n. 31;
-convenuto-
Oggetto: Risarcimento danni di natura condominiale
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, premetteva di Parte_1
essere proprietaria di un immobile facente parte del condominio Palazzo Di
Martino sito in Salerno alla Via Michelangelo Testa, n.8, piano VI scala C
int.16; che nel predetto appartamento si erano verificate delle infiltrazioni d'acqua manifestatasi attraverso macchie di umidità con conseguenziali segni di ammaloramento, distacco e crollo dell'intonaco; che le infiltrazioni erano evidenti nella parte dell'appartamento posta in corrispondenza con la proprietà sovrastante di tra cui parte del terrazzo;
che aveva dato _1
incarico all'Ing. di quantificare i danni e di individuare le Persona_1
possibili cause delle infiltrazioni;
che l'ing. aveva a evidenziato che le infiltrazioni provenivano dall'appartamento sovrastante in proprietà di _1
; che la riparazione dei danni subiti erano stati quantificati in € 2.469,05,
[...]
oltre IVA;
che, oltre al ripristino, era necessario, al fine di eliminare le cause delle infiltrazioni, uno specifico intervento volto al rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante nonché procedere alle eventuali riparazioni delle tubazioni ivi esistenti;
che a nulla era valsa la informativa inviata a ed al Condominio, rimasta senza alcun esito;
_1
che nel corso del tempo la situazione dell'immobile si era notevolmente aggravata senza alcuna azione da parte dei convenuti, tanto esposto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale il SI. e il _1
, in persona Controparte_3
pagina 2 di 11 del suo amministratore e legale rapp.te p.t., per ivi sentir accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare, chi di ragione fra i convenuti, ovvero gli stessi in solido, ovvero, ancora, ciascuno per quanto di sua esclusiva spettanza, all'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni, nonché al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 2.469,05
oltre IVA e rimborso CTP, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore,
che sarebbe stata quantificata dal CTU a nominarsi in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze legali.
In data 22.11.2016 si costituiva il quale, preliminarmente, rilevava _1
la sua assoluta estraneità ai fatti di causa, non provenendo dall'appartamento in sua proprietà le perdite d'acqua determinanti le infiltrazioni di cui lamentava l'attrice e, pertanto, chiedeva disporsi l'estromissione dello stesso dal presente giudizio;
che, a riprova dell'estraneità rispetto ai fatti di causa,
agli atti si versava perizia di parte a firma dell'ing. , nella quale Persona_2
si attestava che effettivamente la pendenza del terrazzo della proprietà di creava dei ristagni d'acqua che con quasi certezza provocavano le _1
infiltrazioni lamentate dalla;
che tale situazione era da attribuirsi a Pt_1
carenze di tipo strutturale di parti condominiali, i cui interventi competevano certamente al che il convenuto assumendone CP_2 CP_2
implicitamente la propria responsabilità, aveva di recente deliberato l'esecuzione di lavori aventi ad oggetto il ripristino della balconata corrente lungo il perimetro del palazzo;
contestava, nel merito, ogni profilo di responsabilità ad esso ascritta per essere responsabile il o, CP_2
comunque, per dipendere le infiltrazioni da terzi;
che il era CP_2
custode dei beni e dei servizi comuni, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché gli stessi non rechino pregiudizio ad alcuno.
Concludeva, quindi, affinché l'adito Tribunale volesse, in via preliminare,
dichiarare la sua estraneità nella causazione dell'evento dannoso ed pagina 3 di 11 estrometterlo dal presente giudizio;
nel merito per il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice nei suo confronti in quanto infondate in fatto e in diritto sia nell'an e nel quantum oltre che non provate e, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa richiesta risarcitoria, ritenere unico ed esclusivo responsabile il Controparte_4
in persona dell'amministratore pro tempore con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione al procurare dichiaratosi antistatario.
In data 17.5.2017 si costituiva il Condominio il quale impugnava estensivamente sia la domanda che la costituzione di eccependo _1
che la pretesa, anche risarcitoria, formulata dall'attrice, era carente di prova sia nell'an che nel quantum, atteso che la sola consulenza tecnica di parte,
allegata agli atti del giudizio, non poteva, da sé sola, assurgere a fondamento delle richieste avanzate;
che andava esclusa qualsiasi responsabilità del convenuto condominio , atteso che il terrazzo non aveva Controparte_2
affatto natura condominiale;
che il condominio aveva modificato _1
la struttura del terrazzo sorto in origine come terrazzo a livello, in quanto nel tempo, vi aveva realizzato una veranda “in linea” con gli appartamenti sottostanti, lasciando la restante parte scoperta (balcone) “in linea” con i balconi sottostanti, con ciò, peraltro, alterando anche le originarie vie di deflusso delle acque piovane, con riduzione della relativa capacità; che le stesse doglianze relative alla “errata pendenza….e convogliamento non idoneo…..” non potevano in alcun modo essere imputate al in CP_2
quanto causate solo ed esclusivamente, dalla modifica dello stato dei luoghi realizzata dal attraverso la costruzione della veranda;
che, con delibera _1
assembleare del 16.4.2012, il aveva già Controparte_2
deliberato di procedere alla esecuzione dei grandi lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato, con approvazione del relativo computo metrico e pagina 4 di 11 dei criteri per la scelta dell'impresa, stabilendo poi, nella seduta del 4.10.2013,
quali eseguire immediatamente, atteso il carattere di urgenza in primis dei lavori per la messa in sicurezza dell'intero stabile, e rinviando quindi,
all'esito, la prosecuzione dei lavori per il relativo rifacimento;
che anche l'eventuale rifacimento della guaina impermeabilizzante dei singoli balconi,
in quanto prolungamento del pavimento dell'unità immobiliare di cui sono accessori, era rimessa alla volontà discrezionale dei singoli condomini proprietari, attesa la loro esclusiva assunzione di responsabilità, oneri e costi;
che, conseguentemente, la responsabilità per cattiva manutenzione del piano dei balconi ricadeva solo ed esclusivamente sul proprietario dell'immobile e non già sull'intero ; che si opponeva alla richiesta di CP_2
estromissione del condomino . _1
Concludeva affinché l'adito Tribunale volesse, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , in quanto Controparte_5 CP_2
estraneo ai fatti di causa per i motivi esposti, con conseguente estromissione dal giudizio;
nel merito, rigettare, la domanda proposta dall'attrice nei confronti del perché assolutamente infondata in Controparte_5 CP_2
fatto ed in diritto, oltre che non provata sia nell' an che nel quantum, con tutte le conseguenze di legge;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa avversa, ed alla luce di tutto quanto esposto,
ritenere unico ed esclusivo responsabile per i fatti di causa, il condomino
; con vittoria di spese, diritti ed onorari. _1
Dopo diversi rinvii, anche per bonario componimento, all'udienza del
26.11.2019 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e la udienza rinviata al 31.3.2020; andata d'ufficio al 20.10.2020 quando il giudice si riservava sulla ammissione dei mezzi istruttori ed a scioglimento, ritenuto preliminarmente necessario, ai fini della decisione, procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare se l'immobile di proprietà
pagina 5 di 11 attorea, oggetto di giudizio, avesse subito danni in conseguenza delle lamentate infiltrazioni di acqua, specificando, in caso positivo, la natura, le cause e le conseguenze di tali danni e la loro quantificazione, nominando all'uopo l'ing. con rinvio al 19.4.2022, rinviata per assenza del Persona_3
CTU al 22.11.2022 rinviata per tentativo di bonario componimento al 1.2.2023
quando veniva revocato il precedente CTU integrati i quesiti e nominato l'Ing. che nella stessa udienza prestava giuramento. Persona_4
All'esito della espletata consulenza, ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata per la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisine
Bisogna premettere che la decisione della causa ha natura espressamente tecnica in quanto rileva la descrizione dei danni le cause e i rimedi per cui il
Giudice ha chiesto l'ausilio del consulente tecnico.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio al primo quesito (Esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi di causa ed espletata ogni altra opportuna indagine, descriva lo stato dell'immobile, oggetto di causa,
provvedendo a trarre documentazione grafica e fotografica degli stessi)
rispondeva che nei sopralluoghi effettuati sui luoghi di causa, si erano ispezionati sia l'appartamento della SI.ra , situata al sesto piano del Pt_1
fabbricato, sia l'appartamento e la terrazza del SI. al settimo piano. I _1
due immobili erano sovrapposti sulla stessa verticale. L'appartamento della
SI.ra presentava nell'angolo del soffitto della prima stanza Pt_1
(salone/soggiorno) sottostante l'appartamento del SI. , una vistosa _1
infiltrazione di acqua proveniente dall'esterno, e nella camera compresa tra bagno e ripostiglio (camera letto2) presentava una pannellatura di polistirene al soffitto (non ispezionabile) per protezione della camera da cadute di pagina 6 di 11 intonaci, calcinacci e parti di solaio, come dichiarato dalla proprietaria in fase di sopralluogo. Inoltre, la camera tra bagno e salone presentava al soffitto segni di condensa. L'appartamento del SI. sovrastante a quello della _1
SI.ra presentava in corrispondenza delle stanze sottostanti Pt_1
interessate dalle infiltrazioni, una veranda realizzata in linea con le altre degli appartamenti a confine, che ha ricoperto il terrazzo preesistente lasciando una parte di esso a balcone.
In risposta al secondo quesito (Eseguiti, se ritenuti necessari, saggi tecnici,
verifichi la sussistenza, attuale e/o pregressa, della situazione di fatto lamentata dall'attrice nell'atto introduttivo) ribadiva la situazione già
riscontrata in risposta al quesito n.1.
In risposta al terzo quesito (Accerti, in particolare, con riferimento ai fatti di causa, se l'immobile di proprietà attorea, oggetto di giudizio, abbia subito danni in conseguenza delle lamentate infiltrazioni di acqua, specificando, in caso positivo, la natura, le cause e le conseguenze di tali danni) rispondeva che a quanto si era potuto rilevare, al momento dei sopralluoghi, sicuramente l'immobile della SI.ra aveva subito diversi danni dovuti ad Pt_1
infiltrazioni di acqua proveniente dalla parte sovrastante all'appartamento.
Nello specifico si erano potuti rilevare danni nella zona salone/soggiorno e nelle due camere da letto come indicato in risposta al quesito n. 1.
In risposta al quarto quesito (Verifichi e descriva le opere necessarie alla eliminazione delle cause delle lamentate infiltrazioni, se ancora sussistenti)
rispondeva “le opere necessarie alle eliminazioni delle cause delle infiltrazioni di acqua nell'appartamento della SI.ra possono essere Pt_1
le seguenti:
1. Impermeabilizzazione della parte circostante dell'innesto della pluviale a confine lato destro del balcone del SI. (vedi foto10) con _1
materiale idoneo e livellamento del massetto superficiale con montaggio di pavimentazione idonea;
2. Adeguamento innesto pluviale nel solaio del pagina 7 di 11 balcone a confine con proprietà (vedi foto 11,18,19,22,23); 3. _1
Impermeabilizzazione innesto scarico pluviale nella fecale sottostante,
presente nella parte centrale del balcone di proprietà ;
4. Sistemazione _1
con impermeabilizzazione e posa in opera zoccolino di protezione nella parte lato sinistro del balcone di proprietà del SI. ”. _1
Il consulente in risposta al quesito n. 5 (Quesito n. 5: “Proceda alla quantificazione dei danni lamentati dall'attrice.”) quantificava i danni per il ripristino in € 5.224,00 oltre IVA.
In risposta al 6° quesito (Dica il CTU se il terrazzo dell'appartamento sito in
Salerno alla via M.Testan°8 piano 7 di proprietà di è caratterizzato _1
da una pendenza strutturale, eseguita in sede di costruzione del palazzo,
rivolta verso l'interno dell'appartamento) il Consulente rispondeva che dopo aver effettuato i saggi aveva riscontrato che la pendenza del terrazzo era rivolta verso l'interno dell'appartamento; che tale pendenza sicuramente era quella originale della fase di realizzazione del fabbricato, dove probabilmente per questioni di spessori massetti di sottofondo, le acque venivano convogliate nella parte centrale di quello che era la superficie originaria del terrazzo;
che successivamente alla realizzazione della veranda le acque venivano convogliate in uno scarico della pluviale nella parte centrale del balcone (vedi foto3,4,5) che immette le stesse nella fecale verticale sottostante preesistente. Il deflusso delle acque avveniva in modo naturale e regolare nella direzione di convogliamento nello scarico a livello del balcone che si immette nella fecale sottostante.
In risposta al 7° quesito (Dica il CTU se la conformazione della pendenza del terrazzo provoca un ristagno d'acqua) il consulente rispondeva che durante le prove di deflusso delle acque superficiali sul balcone, si era potuto verificare che non vi erano zone dove l'acqua ristagnava.
In risposta all'8° quesito (Dica il CTU se sul terrazzo è presente uno scarico pagina 8 di 11 pluviale il cui convogliamento è inadeguato) rispondeva le acque piovane del balcone/terrazzo venivano convogliate naturalmente nell'unico scarico presente nella parte centrale dove vi era uno scarico che immetteva le stesse nella fecale sottostante. Per quanto si era potuto constatare durante le prove di deflusso delle acque, tale scarico riceve e smaltisce in modo regolare le acque che vengono convogliate in esso. Sicuramente tale scarico però
andrebbe adeguato nella parte di impluvio con materiale impermeabile che protegga le parti murarie da eventuali infiltrazioni possibili di acqua piovana.
In risposta al quesito n. 9 (Verifichi il CTU se la costruzione del manufatto sul terrazzo di proprietà esclusiva del convenuto possa aver determinato o _1
incrementato le infiltrazioni delle acque piovane nel solaio di copertura dell'attrice ovvero modificandone il regolare deflusso delle stesse)
rispondeva “La realizzazione del manufatto, veranda coperta chiusa sui lati,
realizzato dal SI. ha certamente modificato il deflusso delle acque _1
piovane, che prima interessavano l'intera superficie terrazzata, ma non lo ha peggiorato ne incrementato.” Ed aggiungeva che le cause delle infiltrazioni lamentate dalla SI.ra erano da attribuire a: a) innesto pluviale a Pt_1
confine destro con il balcone, b) stato manutentivo dello scarico delle acque nella fecale sottostante posizionato nella parte centrale, c) alla scarsa manutenzione delle parti di zoccolino e della struttura in ferro e vetro divisoria delle proprietà (vedi foto 25, 24) situata al lato sinistro del terrazzo di proprietà SI. . _1
Pertanto, all'esito della espletata CTU, le cui conclusioni, in quanto logiche e adeguatamente motivate, vengono recepite da questo giudicante, appare evidente che la responsabilità dei danni riportati all'appartamento della attrice sono di origine condominiale in quanto ascrivibili ad una cattiva manutenzione delle parti comuni mentre alcuna responsabilità può essere attribuita a in quanto la struttura edificata sul terrazzo non ha _1
pagina 9 di 11 modificato il preesistente deflusso delle acque.
Pertanto, si condanna il convenuto a risarcire la attrice CP_2
dell'importo di € in € 5.224,00 oltre IVA e ad eliminare, quanto prima, le cause delle infiltrazioni procedendo alla esecuzione dei lavori necessari, da ripartirsi secondo legge.
Pone a definitivo carico del convenuto delle spese di CTU per CP_2
come liquidate.
Condanna, inoltre, il alle spese di giudizio, secondo lo scaglione CP_2
di riferimento, da 5200,00 ad e 26.000,00,che si liquidano ai valori minimi in €
2.540,00, oltre accessori come per legge.
Condanna il Condominio alle spese di giudizio in favore di che _1
vengono compensate al 50% e che si liquidano già ridotte alla metà in €
1.270,00 oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Salerno -Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando,
nella causa civile iscritta al n. 8404/2016 r.g. tra Parte_2
e , in
[...] Controparte_6
persona del suo amministratore e legale rapp.te p.t. –convenuti- così
provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del suo amm.re e legale rapp.te p.t., Controparte_7
a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in favore di , per Parte_1
le causali di cui al ricorso, l'importo di € 5.224,00 oltre IVA nonchè interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo;
2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in CP_2
favore di che si liquidano in € 2.540,00 oltre spese forfetarie Parte_1
iva e Cap come per legge, ed oltre spese vive pari ad € 545,00;
pagina 10 di 11 3. Condanna il Condominio alle spese di giudizio in favore dell'avv. Fedele
Alberti, difensore di , che si è dichiarato anticipatario, che vengono _1
compensate al 50% e che si liquidano già ridotte alla metà in € 1.270,00 oltre spese forfetarie ed oltre IVA e Cap come per legge.
4. Condanna il M. Testa al Controparte_3 CP_8
pagamento delle spese di CTU per come liquidate
Salerno lì, 20/03/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 11 di 11