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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 27.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4120/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Assunta Roberto, con la Parte_1
quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall' avv.to CP_1
Alessandro Funari, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71, a far data dalla domanda amministrativa dell'1.4.2021. Non ha, altresì, reiterato la domanda relativa alla pensione d'inabilità civile. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
1 Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito l'opponente contesta le conclusioni del ctu della precedente fase del giudizio per aver sottostimato lo stato patologico della SI.ra . In Pt_1 particolare, la parte, riportandosi alla propria ctp, lamenta l'errata percentuale attribuita alle patologie accertate dal ctu.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
L'esperto, dott. , all'esito dell'accesso peritale dell'8.3.2024, ha Per_1 riscontrato un soggetto in discrete condizioni generali, partecipe e collaborativo, con deambulazione autonoma, al pari dei passaggi posturali, anch'essi nella norma. Dopodiché, sulla scorta di un esame clinico generale, in cui ha valutato anche tutta la documentazione agli atti, il ctu ha formulato la seguente diagnosi:
«la IG.ra , dell'attuale età di anni 55, è affetta dal seguente Parte_1 complesso morboso: • Cardiopatia ischemica, oggetto di trattamento di procedure angiografiche, in P. con asma bronchiale allergico in assenza di riverberi documentati sul piccolo circolo e di natura respiratoria;
• Gastrite cronica in assenza di riverberi sulle condizioni cliniche generali;
• Artrosi polidistrettuale con assai lievi riverberi funzionali in soggetto con conservate autonomie deambulatorie e personali;
• Esiti chirurgici di annessectomia sinistra per cisti ovarica in soggetto in fase post-menopausale • Tiroidite di Hashimoto in trattamento farmacologico. • Lieve stato d'ansia endoreattivo, in considerazione dell'espressività attuale della sintomatologia presentata».
Così descritto il quadro diagnostico, il ctu è passato alla valutazione in termini percentualistici delle singole patologie da cui è affetta la IG.ra . Al Pt_1 riguardo ha svolto le seguenti osservazioni medico-legali: «in base alle Tabelle delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti di cui al
D.M. 5.2.92, le condizioni morbose diagnosticate sono produttive delle seguenti invalidità:
• Del 62% per quanto attiene la concorrenza menomativa tra la cardiopatia in II classe HA (in sé produttiva di invalidità al più pari al 45% -vedi cod. 6442-) e
l'asma bronchiale verosimilmente estrinseco in sé produttivo di invalidità pari al
21% (cfr.: cod. 6003);
• Al più dell'11% per quanto attiene la patologia ostedoarticolare nel suo complesso, considerato soprattutto i minimi riverberi funzionali di lieve- moderata entità e la concorrenza menomativa del sovrappeso corporeo in P.
2 con conservate autonomie personali, deambulazione e passaggi posturali autonomi (“per quota parte” cod. 7001).
Non riteniamo che le ulteriori patologie diagnosticate consentano il superamento del 10% in tale ambito valutativo».
Ciò posto, il ctu ha così concluso: «ai fini della valutazione complessiva medico- legale delle patologie diagnosticate, poiché nella fattispecie trattasi di affezioni coesistenti tra loro, è stata applicata la formula Balthazard prevista specificamente dal D.M.
5.2.92 Par Da detto calcolo, si evince le affezioni nella IG.ra siano Parte_1 produttive di invalidità pari al 67% (sessantasette per cento). Ne consegue che la P. può ritenersi ALLO STATO invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67%.
Tanto a far data dalla domanda amministrativa».
Orbene, le conclusioni a cui è giunto il ctu dott. appaiono condivisibili Per_1 anche dall'odierno giudicante atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata in atti, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni.
D'altro canto, il ctu ha avuto modo di rispondere anche alle osservazioni mosse dal difensore della ricorrente in sede di controdeduzioni. In tale sede il dott.
ha confermato le proprie valutazioni osservando quanto segue: «i) Per_1
L'endocrinopatia diagnosticata (tiroidite di Hashiomoto) non è rientrata nel calcolo riduzionistico in quanto, come noto dall'esame delle Tabelle di Legge, le patologie invalidanti con tasso di invalidità inferiore al 10% non vanno considerate nel computo complessivo del tasso di invalidità. Invitiamo pertanto il
CTP a leggere con attenzione quanto dal Legislatore scritto nella premessa alla tabella nel DM del 5.2.92;
ii) La valutazione funzionale diagnosticata della cardiopatiaa (II classe HA) è quella risultante allo stato della visita medico-legale ed è quindi è posta in esito
a tutti gli eventi ischemici riportati dalla P. Tale valutazione è stata effettuata - elo ribadiamo senza timore di essere ripetitivi- in esito alla visita medico-legale espletata alla presenza del CTP. Ciò premesso, riteniamo comunque doveroso segnalare che nelle tabelle di Legge il Legislatore giasmmai ha indicato alcun
“incremento valutativo” a fronte del numero di infarti/ischemie cardiache al P. diagnosticati.
iii) Per quanto attiene l'espressività sintomatologica della psicopatia rilevata in sede di CTU, riteniamo dover confermare quanto evidenziato in sede di CTU - indicativo di miglioramento clinico- posto che nella cartella clinica in atti l'ultimo controllo clinico riportato risale al Settembre 2022 ed in sede di CTU il CTP niente ha ritenuto di segnalare e/o verbalizzare ex adverso.
3 Tenuto conto di quanto or ora osservato, il Sottoscritto CTU ritiene di dover confermare il giudizio medico-legale espresso nella bozza di relazione inviata alle Parti».
In definitiva, tenuto conto che l'opponente nell'individuare i motivi di opposizione si è limitato ad una mera trascrizione della consulenza medica di parte (identica a quella già valutata dal ctu in sede di osservazioni alle bozze), nulla deducendo circa il percorso logico-argomentativo seguito dal ctu, si ritiene di dover rigettare la domanda di parte ricorrente, non sussistendo ragioni di fatto e di diritto per disporre la nomina di un nuovo consulente al fine di valutare lo stato di salute della SI.ra . Parte_1
Da ultimo, si evidenzia l'irrilevanza dei certificati medici da ultimo prodotti.
Nel dettaglio, il certificato cardiologico non rappresenta alcun aggravamento delle condizioni della parte;
quanto al referto di endocrinologia, esso dà atto della risalenza decennale dell'ipotiroidismo, senza poi specificare alcunché sulla conseguente sintomatologia e riverberi funzionali.
Tenuto conto dell'intera vicenda processuale e dello stato patologico pure accertato, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Stante l'assenza della dichiarazione ex art. 152 disp att cpc, le spese di ctu sono poste in solido tra le parti, come da separato decreto.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Nola, 27.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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