TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/11/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4031/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato da
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
26.6.1938,
e
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
1.8.1944, entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Manuela Macconi,
per l'adozione di
C.F. nato a [...], il [...]; Parte_2 C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
1 con ricorso depositato il 6.6.2025 e Parte_1 Controparte_1
hanno adito questo Tribunale chiedendo farsi luogo all'adozione, da parte dei medesimi ricorrenti, di Parte_2
e hanno dedotto, a sostegno della Parte_1 Controparte_1
spiegata domanda, quanto segue:
• essi avevano contratto matrimonio il 11.4.1970 e non avevano figli;
• l'adottando, era nato il [...] e i suoi genitori, Parte_2 Per_1
e erano entrambi deceduti rispettivamente il 10.1.1983
[...] Persona_2
e il 1.1.1983;
• nel 1987 all'età di 12 anni, era stato affidato dal Tribunale di Parte_2
Firenze ai ricorrenti, con i quali da allora aveva convissuto;
• adottanti e adottando avevano instaurato un profondo legame tra loro;
i primi avevano da tempo assunto, nei fatti, un ruolo genitoriale nei confronti di
[...]
era perciò loro intenzione conferire corrispondente veste giuridica al Parte_2
consolidato rapporto in essere tra loro;
• l'adottando era di stato libero;
• i ricorrenti avevano più di trentacinque anni e superavano di oltre diciotto anni l'età dell'adottando;
all'udienza del 5.11.2025, dinanzi al giudice delegato, sono comparsi personalmente gli adottanti e l'adottando, i quali hanno confermato la propria volontà di addivenire all'adozione, dando altresì atto del profondo e intenso rapporto affettivo che, ormai da tempo, era venuto a instaurarsi tra loro, nei fatti assimilabile a quello che lega un padre e una madre al figlio;
***
1. esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
valutate le dichiarazioni rese in udienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero;
visti gli artt. 291 e ss. c.c.;
2
ritenuto che
, nel caso di specie, l'adozione risponda all'interesse dell'adottando ad annettere riconoscimento giuridico a una situazione che sul piano fattuale già da tempo è venuta a realizzarsi;
considerato che ricorrano i requisiti di età e tutti gli ulteriori presupposti prescritti dalla legge per poter pronunciare l'adozione di da parte di Parte_2 Parte_1
[...] Controparte_1
2. rilevato che, in ordine al cognome dell'adottando, ha espresso in Parte_2
udienza la volontà di mantenere, “anche per ragioni di identità”, il solo cognome
“ , che egli condivide con l'adottante ; Parte_2 Parte_1
preso atto che i ricorrenti si sono espressi a favore di tale ultima richiesta;
ritenuto che la predetta richiesta possa essere accolta;
3.
considerato che
, stante la natura della causa, nessuna statuizione debba essere emessa in ordine alle spese di lite, non configurandosi in ogni caso la soccombenza di alcuna delle parti,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...], il Parte_2
23.7.1975, da parte di nato a [...], il [...], e di Parte_1
nata a [...], il [...]; Controparte_1
dispone che l'adottato mantenga il solo cognome “ . Parte_2
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato da
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
26.6.1938,
e
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
1.8.1944, entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Manuela Macconi,
per l'adozione di
C.F. nato a [...], il [...]; Parte_2 C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
1 con ricorso depositato il 6.6.2025 e Parte_1 Controparte_1
hanno adito questo Tribunale chiedendo farsi luogo all'adozione, da parte dei medesimi ricorrenti, di Parte_2
e hanno dedotto, a sostegno della Parte_1 Controparte_1
spiegata domanda, quanto segue:
• essi avevano contratto matrimonio il 11.4.1970 e non avevano figli;
• l'adottando, era nato il [...] e i suoi genitori, Parte_2 Per_1
e erano entrambi deceduti rispettivamente il 10.1.1983
[...] Persona_2
e il 1.1.1983;
• nel 1987 all'età di 12 anni, era stato affidato dal Tribunale di Parte_2
Firenze ai ricorrenti, con i quali da allora aveva convissuto;
• adottanti e adottando avevano instaurato un profondo legame tra loro;
i primi avevano da tempo assunto, nei fatti, un ruolo genitoriale nei confronti di
[...]
era perciò loro intenzione conferire corrispondente veste giuridica al Parte_2
consolidato rapporto in essere tra loro;
• l'adottando era di stato libero;
• i ricorrenti avevano più di trentacinque anni e superavano di oltre diciotto anni l'età dell'adottando;
all'udienza del 5.11.2025, dinanzi al giudice delegato, sono comparsi personalmente gli adottanti e l'adottando, i quali hanno confermato la propria volontà di addivenire all'adozione, dando altresì atto del profondo e intenso rapporto affettivo che, ormai da tempo, era venuto a instaurarsi tra loro, nei fatti assimilabile a quello che lega un padre e una madre al figlio;
***
1. esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
valutate le dichiarazioni rese in udienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero;
visti gli artt. 291 e ss. c.c.;
2
ritenuto che
, nel caso di specie, l'adozione risponda all'interesse dell'adottando ad annettere riconoscimento giuridico a una situazione che sul piano fattuale già da tempo è venuta a realizzarsi;
considerato che ricorrano i requisiti di età e tutti gli ulteriori presupposti prescritti dalla legge per poter pronunciare l'adozione di da parte di Parte_2 Parte_1
[...] Controparte_1
2. rilevato che, in ordine al cognome dell'adottando, ha espresso in Parte_2
udienza la volontà di mantenere, “anche per ragioni di identità”, il solo cognome
“ , che egli condivide con l'adottante ; Parte_2 Parte_1
preso atto che i ricorrenti si sono espressi a favore di tale ultima richiesta;
ritenuto che la predetta richiesta possa essere accolta;
3.
considerato che
, stante la natura della causa, nessuna statuizione debba essere emessa in ordine alle spese di lite, non configurandosi in ogni caso la soccombenza di alcuna delle parti,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...], il Parte_2
23.7.1975, da parte di nato a [...], il [...], e di Parte_1
nata a [...], il [...]; Controparte_1
dispone che l'adottato mantenga il solo cognome “ . Parte_2
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
3