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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 174/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 174 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
, con sede in Roma, in persona del in carica, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23 è ex lege domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
residente in [...]; Controparte_3
APPELLATA
All'esito della udienza collegiale del 24 settembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare prescritta la pretesa al riconoscimento del beneficio economico correlato alla c.d. carta elettronica del docente per gli anni 2015/2016
1 2016/2017 e 2017/2018, ovvero in subordine per gli anni 2015/2016 e 2016/2017, con vittoria delle spese del presente grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 21 giugno 2023 il ha Controparte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 469/2023 del 30 marzo 2023, domandando che, in parziale riforma della medesima, fosse dichiarata, limitatamente agli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017 e 2017/2018, ovvero in subordine per i soli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, la prescrizione del diritto al beneficio economico correlato alla carta elettronica del docente.
Tale beneficio infatti è stato riconosciuto in primo grado all'odierna appellata per tutti gli anni scolastici ricompresi dal 2015/2016 al 2021/2022.
Il appellante, dopo aver documentato la notifica alla controparte del ricorso e del CP_1
decreto originario di fissazione della prima udienza, con le note di trattazione scritta depositate il
29 maggio 2025 ha rappresentato la disponibilità del difensore della alla definizione di CP_3
un accodo stragiudiziale recante la rinuncia al beneficio per cui è causa limitatamente alle annualità per le quali è stata sollevata l'eccezione di prescrizione.
Con successive note depositate il 24 settembre 2025 la difesa erariale ha confermato l'avvenuta sottoscrizione con la parte appellata, non costituita nel presente giudizio, di un accordo stragiudiziale integralmente satisfattivo delle ragioni fatte valere con l'appello, dichiarando di volere, quindi, rinunziare all'impugnazione essendo ormai sopravvenuta la carenza di interesse all'ottenimento di una decisione.
A tal riguardo ha richiamato un precedente reso da questa Corte relativo in merito ad una analoga vicenda processuale del pari concernente la parziale intervenuta prescrizione del diritto alla percezione del beneficio per cui è causa (cfr. Corte di Appello di Cagliari, sent. n. 12/2025 est.
Coinu).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla rinuncia all'impugnazione manifestata dal appellante consegue la cessazione CP_1
della materia del contendere.
Nel giudizio di appello, infatti, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, principale o incidentale, equivale a rinuncia all'azione e, pertanto, fa venir meno il potere-dovere del giudice
2 di pronunciare con efficacia immediata, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte della parte appellata (così Cass. ord. n. 821/2022).
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione,
l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. ord. n. 5250/2018).
In conclusione non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere nulla dovendo disporsi quanto alle spese di lite per il giudizio di appello alla luce di quanto sopra esposto.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Nulla dispone quanto alle spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Cagliari il 25 settembre 2025.
L'estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 174 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
, con sede in Roma, in persona del in carica, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23 è ex lege domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
residente in [...]; Controparte_3
APPELLATA
All'esito della udienza collegiale del 24 settembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare prescritta la pretesa al riconoscimento del beneficio economico correlato alla c.d. carta elettronica del docente per gli anni 2015/2016
1 2016/2017 e 2017/2018, ovvero in subordine per gli anni 2015/2016 e 2016/2017, con vittoria delle spese del presente grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 21 giugno 2023 il ha Controparte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 469/2023 del 30 marzo 2023, domandando che, in parziale riforma della medesima, fosse dichiarata, limitatamente agli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017 e 2017/2018, ovvero in subordine per i soli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, la prescrizione del diritto al beneficio economico correlato alla carta elettronica del docente.
Tale beneficio infatti è stato riconosciuto in primo grado all'odierna appellata per tutti gli anni scolastici ricompresi dal 2015/2016 al 2021/2022.
Il appellante, dopo aver documentato la notifica alla controparte del ricorso e del CP_1
decreto originario di fissazione della prima udienza, con le note di trattazione scritta depositate il
29 maggio 2025 ha rappresentato la disponibilità del difensore della alla definizione di CP_3
un accodo stragiudiziale recante la rinuncia al beneficio per cui è causa limitatamente alle annualità per le quali è stata sollevata l'eccezione di prescrizione.
Con successive note depositate il 24 settembre 2025 la difesa erariale ha confermato l'avvenuta sottoscrizione con la parte appellata, non costituita nel presente giudizio, di un accordo stragiudiziale integralmente satisfattivo delle ragioni fatte valere con l'appello, dichiarando di volere, quindi, rinunziare all'impugnazione essendo ormai sopravvenuta la carenza di interesse all'ottenimento di una decisione.
A tal riguardo ha richiamato un precedente reso da questa Corte relativo in merito ad una analoga vicenda processuale del pari concernente la parziale intervenuta prescrizione del diritto alla percezione del beneficio per cui è causa (cfr. Corte di Appello di Cagliari, sent. n. 12/2025 est.
Coinu).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla rinuncia all'impugnazione manifestata dal appellante consegue la cessazione CP_1
della materia del contendere.
Nel giudizio di appello, infatti, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, principale o incidentale, equivale a rinuncia all'azione e, pertanto, fa venir meno il potere-dovere del giudice
2 di pronunciare con efficacia immediata, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte della parte appellata (così Cass. ord. n. 821/2022).
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione,
l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. ord. n. 5250/2018).
In conclusione non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere nulla dovendo disporsi quanto alle spese di lite per il giudizio di appello alla luce di quanto sopra esposto.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Nulla dispone quanto alle spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Cagliari il 25 settembre 2025.
L'estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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