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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/12/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 1699/2023 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1699/2023
Oggi 02/12/2025, ad ore 9.30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per , l'avv Lorenzo Fidolini in sostituzione dell'avv Fontana Sara, Controparte_1 per zanti CP_2 per , l'Avv Logli, Controparte_3
L'Avv Fidolini si riporta agli atti e precisa come da note conclusionali e chiede trattenersi la causa in decisione.
L'avv Barzanti si riporta agli atti e precisa come da atti e note conclusionali ed insiste per il rigetto delle domande L'avv Logli si riporta alle note conclusionali e precisa come nelle stesse ed in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1699/2023 promossa da: con l'Avv. Sarah Fontana Controparte_1
ATTRICE contro
, con l'Avv. Stefania Logli Controparte_3
e con l'Avv. Veronica Barzanti Controparte_4
CONVENUTI
Conclusioni Preso atto della discussione e delle conclusioni come già precisate nelle note di udienza cartolare dello scorso 22.01.2025, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ai sensi del Controparte_1
r.d. 639/1910, ex art. 32 D. Lgs. 150/2011, innanzi all'intestato Tribunale avverso l'avviso di accertamento esecutivo emesso dalla a seguito del mancato pagamento del Parte_1 canone di occupazione di suolo pubblico dovuto per gli interventi effettuati con cantiere ed opere sul suolo pubblico del nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di Controparte_3 ottenerne l'annullamento ovvero, in subordine, la sopravvenuta decadenza del diritto alla riscossione del canone degli anni di interesse e demandando, in via riconvenzionale, la condanna del al risarcimento del danno economico patito da Controparte_5
pagina 2 di 9 nella misura di €83.171,65. In particolare, a sostegno delle proprie pretese, Controparte_1
l'odierna attrice deduceva che:1) con decorrenza dal 01/01/2002, assumeva la Controparte_1 gestione del servizio idrico integrato - per effetto della convenzione di affidamento - per conto dei comuni facenti parte dell'Autorità di Ambito n. 3 del Medio Valdarno, oggi confluita nell'Autorità Idrica Toscana, ivi compreso il Comune di;
2) nell'ambito della propria attività CP_3 di gestione del servizio idrico integrato, deve provvedere alla realizzazione, CP_1 implementazione, sostituzione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie, aventi natura demaniale e di norma ubicate nel sottosuolo delle pubbliche vie di proprietà delle Amministrazioni Comunali;
3) la predetta attività è svolta previa esecuzione di lavori di scavo necessitanti l'installazione di un cantiere temporaneo e dell'occupazione della pubblica via per il tempo atto a completare l'intervento comprensivo del ripristino a regola d'arte della superficie stradale di proprietà del 4) la (di seguito, per CP_3 Parte_1 brevità, ), per conto del emetteva l'avviso di accertamento n. CP_2 Controparte_3
5353926/2023 nei confronti di avente ad oggetto il canone patrimoniale di Controparte_1 occupazione del suolo pubblico, di cui all'art. 63 del D.Lgs 446/1997, dei lavori eseguiti da nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015.; 5) la società attrice si opponeva alla Controparte_1 pretesa creditoria avanzata dalle parti convenute, in quanto l'attività posta in essere da nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato è esentata dall'obbligo di CP_1 pagamento della Cosap in forza del regime di esenzione sancito dall'art. 49 lett. e) del D.lgs
507/93 e dall'art. 6, c. 1 lett. h) del Regolamento COSAP del , che include tra le Controparte_3 ipotesi di esenzione quella delle occupazioni effettuate con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito all'Ente; 6) l'operatività del regime di esenzione trovava ulteriore conferma nell'acquiescenza implicita della sia in relazione alla mancata revoca degli atti autorizzativi, CP_2 che in relazione all'implicito accoglimento delle richieste di annullamento dei canoni
2013/2014/2015 il cui pagamento era stato precedentemente richiesto da mediante meri CP_2 bonari atti di liquidazione, determinandosi così una situazione di silenzio assenso da parte degli
Enti interpellati;
8) la situazione di legittimo affidamento di in ordine all'applicabilità CP_1 del regime di esenzione anche agli anni seguenti al 2015 aveva impedito alla medesima di rendicontare alla competente Autorità Idrica Toscana i costi della Cosap 2013, 2014 e 2015 entro il termine stabilito dal MTI di ARERA, con conseguente grave pregiudizio subito dalla società attrice;
9) le parti opposte erano, comunque, decadute ex art. 2964 c.c. dal diritto a pretendere la pagina 3 di 9 riscossione del predetto canone;
10) l'Amministrazione Comunale aveva sempre rilasciato, nel corso del tempo, la c.d. Autorizzazione Unica annuale, mai negandone il rinnovo e mai lamentando il mancato pagamento (preventivo o a saldo) dei canoni Cosap per le occupazioni eseguite;
11) non aveva mai trovato applicazione il disposto degli artt. 17.6 e 19 del Regolamento
Cosap, che tutelano i diritti dei soggetti interessati al pagamento dei diritti di istruttoria o del canone per le occupazioni permanenti e temporanee nei casi dovuti;
12) con riguardo ai canoni in contesa, la loro quantificazione e successiva pretesa creditoria avrebbero dovuto essere manifestate ben prima del dicembre 2018, così da consentire a la possibilità di CP_1 rettificare la propria rendicontazione contabile dei costi di gestione e l'aggiornamento della tariffa applicabile in modo tale da garantirne il recupero – secondo il meccanismo del “full recovery cost” - ai sensi dell'art. 154 del D. Lgs. 152/06, così da evitare il danno patrimoniale che la società attrice subirebbe nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta da e dal a causa della contabilizzazione dei canoni Cosap 2013, 2014 e 2015 CP_2 Controparte_3 nel bilancio dell'anno 2023 come sopravvenienza passiva, con conseguente perdita per €
83.171,65; 13) pertanto, in denegata ipotesi di condanna al pagamento, accertati i presupposti costitutivi del fatto illecito, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del
[...] al risarcimento del danno economico patito da nella misura di € Controparte_5 CP_1
83.171,65. La società attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Il.mo Tribunale ordinario, contrariis reiectis, per le ragioni sopra esposte: - Annullare l'Ingiunzione di pagamento n.
5353926 del 05.06.2023 per la mancata applicazione del regime di esenzione sancito dall'art. 49 lett. e) del D.lgs 507/93 e dall'art. 6, c. 1 lett. h) del Regolamento COSAP del;
In Controparte_3 subordine:- Accerti la sopravvenuta decadenza del diritto alla riscossione dai canoni 2013- 2015 per il mancato esercizio del diritto nei modi e nei termini indicati dal Regolamento Canone di
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato dal Comune di con DCC n. 200/2008 e CP_3 ss.mm.ii. In denegata ipotesi di condanna al pagamento ed in via riconvenzionale: - Accertati i presupposti costitutivi del fatto illecito, condanni il e/o al Controparte_3 Parte_1 risarcimento del danno economico patito da nella misura di euro 83.171,65. Il tutto con CP_1 vittoria di spese e onorari per ”. CP_1
Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto eccependo l'infondatezza in fatto ed in Controparte_3 diritto dell'opposizione ex adverso avanzata, demandando la conseguente conferma dell'atto impugnato, deducendo che: 1) il regime di esenzione previsto dall'art. 49, lett. E, del d. lgs.
507/1993 nonché dalla disposizione regolamentare che la recepisce, non poteva trovare pagina 4 di 9 applicazione al caso in esame in quanto riguarda le occupazioni effettuate mediante impianti e non mediante cantieri collocati, solo in via temporanea, sul suolo pubblico per l'esecuzione di opere di installazione e/o manutenzione su infrastrutture già di proprietà pubblica, come invece avviene nel caso di specie;
2) che anche la tesi attorea che trova fondamento nell'acquiescenza implicita della sia in relazione alla mancata revoca degli atti autorizzativi, che in relazione al CP_2 tacito accoglimento delle richieste di annullamento dei canoni 2013/2014/2015 il cui pagamento era stato precedentemente richiesto da mediante meri bonari atti di liquidazione, è CP_2 infondata in quanto parte attrice confondeva gli atti autorizzativi all'esecuzione dei lavori in sede stradale con le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, rientranti nella competenza di
3) che l'Amministrazione, a fronte del mancato pagamento del canone Cosap, non CP_2 doveva né poteva revocare gli atti autorizzativi all'esecuzione dei lavori, che niente hanno a che vedere con la determinazione e l'imposizione di tale canone, in quanto solo è legittimata ad CP_2 effettuare l'istruttoria e a rilasciare il titolo concessorio/autorizzatorio; 4) che CP_1 risultava palesemente inadempiente ai propri obblighi, non avendo mai richiesto, come invece avrebbe dovuto, alcuna concessione per l'occupazione di suolo pubblico per gli anni di cui si tratta, violando così sia il disposto delle autorizzazioni alla esecuzione dei lavori, sia il regolamento Cosap, oltre che lo stesso regolamento per l'esecuzione dei lavori in sede stradale;
5) che, anche qualora le richieste inviate da in riferimento agli avvisi di pagamento CP_1 ricevuti per le occupazioni degli anni 2013-2015 dovessero considerarsi alla stregua di istanze di annullamento in autotutela, non esiste nessuna norma che preveda uno specifico obbligo in capo alla Pubblica Amministrazione di rispondere alla relativa istanza;
6) che, inoltre, CP_1 aveva pagato regolarmente il canone Cosap nei confronti di altri Comuni facenti parte dell'A.I.T. ed aveva accantonato somme nel fondo rischi alla voce “Fondo rischi Cosap/Tosap”, evidentemente consapevole della possibilità di dover pagare detto canone;
7) che la tesi attorea circa l'intervenuta decadenza, ex art. 2964 c.c., del diritto alla riscossione del canone Cosap per mancata applicazione delle norme regolamentari che ne disciplinano il procedimento era del tutto infondata, in quanto non è espressamente stabilito da alcuna legge o regolamento un termine espresso di decadenza per il recupero del canone Cosap, operando, nel caso di specie, solo il termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c.; 8) che la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. era destituita di fondamento, in quanto era piuttosto a tenere una condotta inadempiente agli obblighi regolamentari CP_1 laddove non aveva richiesto le concessioni, presupposto per la determinazione e quantificazione pagina 5 di 9 del Cosap. L'Ente convenuto rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, per tutte le suesposte causali, disattesa ogni contraria istanza, respingere
l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'atto impugnato, con rigetto di ogni pretesa di parte attrice;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio anche la società convenuta chiedendo il rigetto CP_2 dell'opposizione spiegata da parte attrice e la conferma dell'atto impugnato, sulla base delle seguenti considerazioni: 1) il regime di esenzione dagli obblighi di corresponsione del canone
Cosap invocato da parte attrice non trovava applicazione alla fattispecie in contestazione in quanto la materiale occupazione di suolo pubblico del da parte di , Controparte_3 CP_1 occorsa nel triennio 2013-2015, non aveva riguardato impianti esentati, quanto piuttosto il suolo occupato in modo temporaneo per l'installazione dei cantieri necessari per l'effettuazione di manutenzione dei suddetti impianti;
2) nessun silenzio-assenso poteva dirsi legittimamente formato nel caso di specie in quanto, anche laddove si volessero qualificare le richieste di disapplicazione del canone Cosap inoltrate da alla stregua di istanze di annullamento
CP_1 in autotutela, nessuna norma prevedeva uno specifico obbligo in capo alla P.A. – e quindi a CP_2 nel caso specifico – di rispondere espressamente alla relativa istanza;
3) il non Controparte_3 era vincolato dalla Convenzione di Affidamento del S.I.I. stipulata con A.I.T. e pagava
CP_1 regolarmente il canone Cosap nei confronti di altri Comuni facenti parte dell'A.I.T., come risultava dai bilanci di Publiacqua degli anni 2013-2015; 4) nel bilancio di , alla voce “Fondo
CP_1 rischi Cosap/Tosap” risultavano che accantonate rilevanti somme di denaro, a
CP_1 conferma della consapevolezza di dover pagare detti canoni;
5) la stessa , quando
CP_1 appaltava lavori inerenti la manutenzione delle reti del ciclo idrico integrato ad
[...] prevedeva espressamente nel capitolato d'appalto che il pagamento della Parte_2
Tassa/Canone di occupazione di suolo pubblico fosse a carico della stazione appaltante;
6)
non aveva svolto alcuna contestazione in ordine all'avviso di liquidazione ricevuto CP_1 anche per l'anno 2016; 2) non trovava applicazione al caso di specie il regime di decadenza invocato da parte attrice ai sensi dell'art. 2964 c.c., in quanto ipotesi non prevista in nessuna disposizione normativa;
3) anche la domanda risarcitoria promossa in via subordinata da parte Con attrice ex art. 2043 c.c. era infondata. La convenuta i rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Che venga respinta l'opposizione presentata da in quanto infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto, con susseguente conferma dell'atto impugnato. Con condanna di parte attrice
pagina 6 di 9 alla refusione delle competenze legali (aumentate del 30 % ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M.
10.03.2014 n. 55 e ss.mm.ii), con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario che dichiara, per il presente giudizio, di non aver riscosso gli onorari e di averne anticipato le spese”.
La causa veniva istruita esclusivamente con prove documentali.
Preso atto dell'esito della discussione orale e delle conclusioni delle parti costituite così come precisate all'udienza odierna, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Motivi della decisione
Le domande di parte attrice non risultano fondate e, pertanto, non meritano accoglimento.
Mette conto, in via preliminare, rilevare che parte attrice non ha contestato di aver effettuato occupazioni del suolo nel periodo 2013-2015 di cui all'avviso di pagamento, né la quantificazione di quanto richiesto con l'avviso per cui è causa. Ha contestato, piuttosto, la debenza di quanto richiesto, sostenendo che per vi sarebbe l'operatività del regime di esenzione di cui CP_1 all'art. 49 lett. e del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, quale fatto impeditivo della riscossione del
COSAP per il triennio 2013-2015 e che, comunque, i soggetti richiedenti erano decaduti dal diritto di pretendere detto pagamento. Quanto sostenuto da parte attrice è destituito di fondamento alla luce del complesso della normativa vigente in materia e della documentazione in atti, come di seguito evidenziato. La richiesta del COSAP di cui all'avviso di accertamento esecutivo impugnato nel presente giudizio, infatti, riguarda il suolo occupato dalle opere strumentali alla relativa manutenzione ed, invece, l'esenzione invocata da parte attrice, è quella prevista, dall'art. 49 lett. e del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per “le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto di concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima”; e dallo stesso Regolamento del Comune di , all'art. 6,“Esclusioni dal canone”, ove si chiariva che il CP_3
COSAP non si applicava alle “occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione, a titolo gratuito al al termine della concessione medesima (comma 1, lett. h)”. È evidente in atti che la CP_3 richiesta del COSAP per cui è causa, invece, riguarda il suolo occupato dalle opere strumentali alla manutenzione della rete idrica, che non hanno natura pubblica né rientrano tra i manufatti che alla scadenza della concessione sono devoluti al perciò l'esenzione invocata non può CP_3 riguardare il caso in esame. Né può riconoscersi un legittimo affidamento come qualificato da parte attrice, per ciò che il avrebbe validato l'esonero dal canone Cosap, mediante CP_3
pagina 7 di 9 comportamenti concludenti, sia in relazione alla mancata revoca degli atti autorizzativi, sia in relazione al silenzio rispetto alle richieste di annullamento dei canoni 2013/14/15, che, per rilevano, altresì, ex art. 20 della legge 241/90 come silenzio assenso dell'Ente locale. CP_1
Sul punto, mette conto rilevare che gli elementi sottolineati da non sono sufficienti a CP_1 riconoscere né il determinarsi di un silenzio assenso, né l'adozione, neppure implicita, di una delibera da parte ex art. 10 della Convenzione ATI, diretta a riconoscere Controparte_3
l'esenzione del COSAP. Dunque, nel caso in esame, non pare ricorrere l'esenzione di cui all'art.10.8 della Convenzione citata da parte attrice e, conseguentemente, ricorrono i presupposti per l'applicazione del COSAP alle occupazioni in esame.
Risulta, altresì, destituita di fondamento l'eccezione mossa in via subordinata da parte attrice, in ordine all'intervenuta decadenza della pretesa avversaria, ex art. 2964 c.c.. Il fondamento dell'istituto giuridico della decadenza, come si evince dalla lettura della norma codicistica, è che sia stabilito dalla legge, o dai privati, un termine perentorio entro cui è prescritta la necessità del compimento di un determinato atto. Da quanto in atti e dalla normativa vigente in materia, emerge che, in ordine al caso di specie, non risulta previsto alcun termine perentorio entro cui il recupero del canone COSAP sarebbe dovuto avvenire. Del resto nel caso di specie, risulta acclarato in atti, in via assorbente, che parte attrice non abbia neppure svolto le pratiche necessarie per ottenere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico, ma si sia unicamente attivata per i vari interventi a richiedere l'autorizzazione comunale all'esecuzione dei lavori su sede stradale. Trattasi di atti distinti, di competenza di soggetti distinti, essendo il soggetto CP_2 preposto a rilasciare le concessioni di occupazione di suolo pubblico, con previsione del pagamento Consap, ove dovuto.
Conseguentemente a quanto evidenziato, non merita accoglimento neppure la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, in quanto nessun comportamento illecito risulta imputabile alle parti convenute. Piuttosto parte attrice mostra di aver tenuto una condotta non diligente nella gestione della richiesta delle concessioni del suolo pubblico sul territorio del e del relativo pagamento del canone, come peraltro confermato dalle voci in Controparte_3 bilancio relativo al 2017, sub doc 15 parte della predetta società, versato in atti, da cui CP_2 emerge chiaramente che pagava regolarmente il Consap ad altri comuni e che CP_1 addirittura aveva una voce in bilancio denominata “fondo rischi Cosap/Tosap” relativo all'accantonamento di somme per tale scopo.
Spese di lite pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 8142,00 alla luce dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 visto il valore della controversia, con applicazione dei minimi per la fase di trattazione (attesa la natura documentale della causa) e per la fase decisoria (svoltasi in forma semplificata ex art. 281-sexies c.p.c.). Il tutto oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari. Le spese relative al rapporto processuale tra e dovranno essere distratte in favore della procuratrice dichiaratasi CP_1 CP_2 antistataria ed aumentate del 15% stante il disposto dell'art 4 comma 1 bis del al D.M. 55/2014 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione di e conferma l'atto impugnato;
CP_1
2. RIGETTA la pretesa risarcitoria di Controparte_1
3. NA rifondere in favore del le spese del Controparte_1 Controparte_3 presente giudizio, che si liquidano in €8142,00 il tutto oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
4. NA a rifondere in favore del difensore di Controparte_1 Parte_1 le spese del presente giudizio, che si liquidano in €9363,00 il tutto oltre IVA, se dovuta,
[...]
CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato 02.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 15.35 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 9 di 9
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1699/2023
Oggi 02/12/2025, ad ore 9.30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per , l'avv Lorenzo Fidolini in sostituzione dell'avv Fontana Sara, Controparte_1 per zanti CP_2 per , l'Avv Logli, Controparte_3
L'Avv Fidolini si riporta agli atti e precisa come da note conclusionali e chiede trattenersi la causa in decisione.
L'avv Barzanti si riporta agli atti e precisa come da atti e note conclusionali ed insiste per il rigetto delle domande L'avv Logli si riporta alle note conclusionali e precisa come nelle stesse ed in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1699/2023 promossa da: con l'Avv. Sarah Fontana Controparte_1
ATTRICE contro
, con l'Avv. Stefania Logli Controparte_3
e con l'Avv. Veronica Barzanti Controparte_4
CONVENUTI
Conclusioni Preso atto della discussione e delle conclusioni come già precisate nelle note di udienza cartolare dello scorso 22.01.2025, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ai sensi del Controparte_1
r.d. 639/1910, ex art. 32 D. Lgs. 150/2011, innanzi all'intestato Tribunale avverso l'avviso di accertamento esecutivo emesso dalla a seguito del mancato pagamento del Parte_1 canone di occupazione di suolo pubblico dovuto per gli interventi effettuati con cantiere ed opere sul suolo pubblico del nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di Controparte_3 ottenerne l'annullamento ovvero, in subordine, la sopravvenuta decadenza del diritto alla riscossione del canone degli anni di interesse e demandando, in via riconvenzionale, la condanna del al risarcimento del danno economico patito da Controparte_5
pagina 2 di 9 nella misura di €83.171,65. In particolare, a sostegno delle proprie pretese, Controparte_1
l'odierna attrice deduceva che:1) con decorrenza dal 01/01/2002, assumeva la Controparte_1 gestione del servizio idrico integrato - per effetto della convenzione di affidamento - per conto dei comuni facenti parte dell'Autorità di Ambito n. 3 del Medio Valdarno, oggi confluita nell'Autorità Idrica Toscana, ivi compreso il Comune di;
2) nell'ambito della propria attività CP_3 di gestione del servizio idrico integrato, deve provvedere alla realizzazione, CP_1 implementazione, sostituzione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie, aventi natura demaniale e di norma ubicate nel sottosuolo delle pubbliche vie di proprietà delle Amministrazioni Comunali;
3) la predetta attività è svolta previa esecuzione di lavori di scavo necessitanti l'installazione di un cantiere temporaneo e dell'occupazione della pubblica via per il tempo atto a completare l'intervento comprensivo del ripristino a regola d'arte della superficie stradale di proprietà del 4) la (di seguito, per CP_3 Parte_1 brevità, ), per conto del emetteva l'avviso di accertamento n. CP_2 Controparte_3
5353926/2023 nei confronti di avente ad oggetto il canone patrimoniale di Controparte_1 occupazione del suolo pubblico, di cui all'art. 63 del D.Lgs 446/1997, dei lavori eseguiti da nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015.; 5) la società attrice si opponeva alla Controparte_1 pretesa creditoria avanzata dalle parti convenute, in quanto l'attività posta in essere da nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato è esentata dall'obbligo di CP_1 pagamento della Cosap in forza del regime di esenzione sancito dall'art. 49 lett. e) del D.lgs
507/93 e dall'art. 6, c. 1 lett. h) del Regolamento COSAP del , che include tra le Controparte_3 ipotesi di esenzione quella delle occupazioni effettuate con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito all'Ente; 6) l'operatività del regime di esenzione trovava ulteriore conferma nell'acquiescenza implicita della sia in relazione alla mancata revoca degli atti autorizzativi, CP_2 che in relazione all'implicito accoglimento delle richieste di annullamento dei canoni
2013/2014/2015 il cui pagamento era stato precedentemente richiesto da mediante meri CP_2 bonari atti di liquidazione, determinandosi così una situazione di silenzio assenso da parte degli
Enti interpellati;
8) la situazione di legittimo affidamento di in ordine all'applicabilità CP_1 del regime di esenzione anche agli anni seguenti al 2015 aveva impedito alla medesima di rendicontare alla competente Autorità Idrica Toscana i costi della Cosap 2013, 2014 e 2015 entro il termine stabilito dal MTI di ARERA, con conseguente grave pregiudizio subito dalla società attrice;
9) le parti opposte erano, comunque, decadute ex art. 2964 c.c. dal diritto a pretendere la pagina 3 di 9 riscossione del predetto canone;
10) l'Amministrazione Comunale aveva sempre rilasciato, nel corso del tempo, la c.d. Autorizzazione Unica annuale, mai negandone il rinnovo e mai lamentando il mancato pagamento (preventivo o a saldo) dei canoni Cosap per le occupazioni eseguite;
11) non aveva mai trovato applicazione il disposto degli artt. 17.6 e 19 del Regolamento
Cosap, che tutelano i diritti dei soggetti interessati al pagamento dei diritti di istruttoria o del canone per le occupazioni permanenti e temporanee nei casi dovuti;
12) con riguardo ai canoni in contesa, la loro quantificazione e successiva pretesa creditoria avrebbero dovuto essere manifestate ben prima del dicembre 2018, così da consentire a la possibilità di CP_1 rettificare la propria rendicontazione contabile dei costi di gestione e l'aggiornamento della tariffa applicabile in modo tale da garantirne il recupero – secondo il meccanismo del “full recovery cost” - ai sensi dell'art. 154 del D. Lgs. 152/06, così da evitare il danno patrimoniale che la società attrice subirebbe nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta da e dal a causa della contabilizzazione dei canoni Cosap 2013, 2014 e 2015 CP_2 Controparte_3 nel bilancio dell'anno 2023 come sopravvenienza passiva, con conseguente perdita per €
83.171,65; 13) pertanto, in denegata ipotesi di condanna al pagamento, accertati i presupposti costitutivi del fatto illecito, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del
[...] al risarcimento del danno economico patito da nella misura di € Controparte_5 CP_1
83.171,65. La società attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Il.mo Tribunale ordinario, contrariis reiectis, per le ragioni sopra esposte: - Annullare l'Ingiunzione di pagamento n.
5353926 del 05.06.2023 per la mancata applicazione del regime di esenzione sancito dall'art. 49 lett. e) del D.lgs 507/93 e dall'art. 6, c. 1 lett. h) del Regolamento COSAP del;
In Controparte_3 subordine:- Accerti la sopravvenuta decadenza del diritto alla riscossione dai canoni 2013- 2015 per il mancato esercizio del diritto nei modi e nei termini indicati dal Regolamento Canone di
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato dal Comune di con DCC n. 200/2008 e CP_3 ss.mm.ii. In denegata ipotesi di condanna al pagamento ed in via riconvenzionale: - Accertati i presupposti costitutivi del fatto illecito, condanni il e/o al Controparte_3 Parte_1 risarcimento del danno economico patito da nella misura di euro 83.171,65. Il tutto con CP_1 vittoria di spese e onorari per ”. CP_1
Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto eccependo l'infondatezza in fatto ed in Controparte_3 diritto dell'opposizione ex adverso avanzata, demandando la conseguente conferma dell'atto impugnato, deducendo che: 1) il regime di esenzione previsto dall'art. 49, lett. E, del d. lgs.
507/1993 nonché dalla disposizione regolamentare che la recepisce, non poteva trovare pagina 4 di 9 applicazione al caso in esame in quanto riguarda le occupazioni effettuate mediante impianti e non mediante cantieri collocati, solo in via temporanea, sul suolo pubblico per l'esecuzione di opere di installazione e/o manutenzione su infrastrutture già di proprietà pubblica, come invece avviene nel caso di specie;
2) che anche la tesi attorea che trova fondamento nell'acquiescenza implicita della sia in relazione alla mancata revoca degli atti autorizzativi, che in relazione al CP_2 tacito accoglimento delle richieste di annullamento dei canoni 2013/2014/2015 il cui pagamento era stato precedentemente richiesto da mediante meri bonari atti di liquidazione, è CP_2 infondata in quanto parte attrice confondeva gli atti autorizzativi all'esecuzione dei lavori in sede stradale con le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, rientranti nella competenza di
3) che l'Amministrazione, a fronte del mancato pagamento del canone Cosap, non CP_2 doveva né poteva revocare gli atti autorizzativi all'esecuzione dei lavori, che niente hanno a che vedere con la determinazione e l'imposizione di tale canone, in quanto solo è legittimata ad CP_2 effettuare l'istruttoria e a rilasciare il titolo concessorio/autorizzatorio; 4) che CP_1 risultava palesemente inadempiente ai propri obblighi, non avendo mai richiesto, come invece avrebbe dovuto, alcuna concessione per l'occupazione di suolo pubblico per gli anni di cui si tratta, violando così sia il disposto delle autorizzazioni alla esecuzione dei lavori, sia il regolamento Cosap, oltre che lo stesso regolamento per l'esecuzione dei lavori in sede stradale;
5) che, anche qualora le richieste inviate da in riferimento agli avvisi di pagamento CP_1 ricevuti per le occupazioni degli anni 2013-2015 dovessero considerarsi alla stregua di istanze di annullamento in autotutela, non esiste nessuna norma che preveda uno specifico obbligo in capo alla Pubblica Amministrazione di rispondere alla relativa istanza;
6) che, inoltre, CP_1 aveva pagato regolarmente il canone Cosap nei confronti di altri Comuni facenti parte dell'A.I.T. ed aveva accantonato somme nel fondo rischi alla voce “Fondo rischi Cosap/Tosap”, evidentemente consapevole della possibilità di dover pagare detto canone;
7) che la tesi attorea circa l'intervenuta decadenza, ex art. 2964 c.c., del diritto alla riscossione del canone Cosap per mancata applicazione delle norme regolamentari che ne disciplinano il procedimento era del tutto infondata, in quanto non è espressamente stabilito da alcuna legge o regolamento un termine espresso di decadenza per il recupero del canone Cosap, operando, nel caso di specie, solo il termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c.; 8) che la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. era destituita di fondamento, in quanto era piuttosto a tenere una condotta inadempiente agli obblighi regolamentari CP_1 laddove non aveva richiesto le concessioni, presupposto per la determinazione e quantificazione pagina 5 di 9 del Cosap. L'Ente convenuto rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, per tutte le suesposte causali, disattesa ogni contraria istanza, respingere
l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'atto impugnato, con rigetto di ogni pretesa di parte attrice;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio anche la società convenuta chiedendo il rigetto CP_2 dell'opposizione spiegata da parte attrice e la conferma dell'atto impugnato, sulla base delle seguenti considerazioni: 1) il regime di esenzione dagli obblighi di corresponsione del canone
Cosap invocato da parte attrice non trovava applicazione alla fattispecie in contestazione in quanto la materiale occupazione di suolo pubblico del da parte di , Controparte_3 CP_1 occorsa nel triennio 2013-2015, non aveva riguardato impianti esentati, quanto piuttosto il suolo occupato in modo temporaneo per l'installazione dei cantieri necessari per l'effettuazione di manutenzione dei suddetti impianti;
2) nessun silenzio-assenso poteva dirsi legittimamente formato nel caso di specie in quanto, anche laddove si volessero qualificare le richieste di disapplicazione del canone Cosap inoltrate da alla stregua di istanze di annullamento
CP_1 in autotutela, nessuna norma prevedeva uno specifico obbligo in capo alla P.A. – e quindi a CP_2 nel caso specifico – di rispondere espressamente alla relativa istanza;
3) il non Controparte_3 era vincolato dalla Convenzione di Affidamento del S.I.I. stipulata con A.I.T. e pagava
CP_1 regolarmente il canone Cosap nei confronti di altri Comuni facenti parte dell'A.I.T., come risultava dai bilanci di Publiacqua degli anni 2013-2015; 4) nel bilancio di , alla voce “Fondo
CP_1 rischi Cosap/Tosap” risultavano che accantonate rilevanti somme di denaro, a
CP_1 conferma della consapevolezza di dover pagare detti canoni;
5) la stessa , quando
CP_1 appaltava lavori inerenti la manutenzione delle reti del ciclo idrico integrato ad
[...] prevedeva espressamente nel capitolato d'appalto che il pagamento della Parte_2
Tassa/Canone di occupazione di suolo pubblico fosse a carico della stazione appaltante;
6)
non aveva svolto alcuna contestazione in ordine all'avviso di liquidazione ricevuto CP_1 anche per l'anno 2016; 2) non trovava applicazione al caso di specie il regime di decadenza invocato da parte attrice ai sensi dell'art. 2964 c.c., in quanto ipotesi non prevista in nessuna disposizione normativa;
3) anche la domanda risarcitoria promossa in via subordinata da parte Con attrice ex art. 2043 c.c. era infondata. La convenuta i rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Che venga respinta l'opposizione presentata da in quanto infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto, con susseguente conferma dell'atto impugnato. Con condanna di parte attrice
pagina 6 di 9 alla refusione delle competenze legali (aumentate del 30 % ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M.
10.03.2014 n. 55 e ss.mm.ii), con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario che dichiara, per il presente giudizio, di non aver riscosso gli onorari e di averne anticipato le spese”.
La causa veniva istruita esclusivamente con prove documentali.
Preso atto dell'esito della discussione orale e delle conclusioni delle parti costituite così come precisate all'udienza odierna, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Motivi della decisione
Le domande di parte attrice non risultano fondate e, pertanto, non meritano accoglimento.
Mette conto, in via preliminare, rilevare che parte attrice non ha contestato di aver effettuato occupazioni del suolo nel periodo 2013-2015 di cui all'avviso di pagamento, né la quantificazione di quanto richiesto con l'avviso per cui è causa. Ha contestato, piuttosto, la debenza di quanto richiesto, sostenendo che per vi sarebbe l'operatività del regime di esenzione di cui CP_1 all'art. 49 lett. e del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, quale fatto impeditivo della riscossione del
COSAP per il triennio 2013-2015 e che, comunque, i soggetti richiedenti erano decaduti dal diritto di pretendere detto pagamento. Quanto sostenuto da parte attrice è destituito di fondamento alla luce del complesso della normativa vigente in materia e della documentazione in atti, come di seguito evidenziato. La richiesta del COSAP di cui all'avviso di accertamento esecutivo impugnato nel presente giudizio, infatti, riguarda il suolo occupato dalle opere strumentali alla relativa manutenzione ed, invece, l'esenzione invocata da parte attrice, è quella prevista, dall'art. 49 lett. e del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per “le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto di concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima”; e dallo stesso Regolamento del Comune di , all'art. 6,“Esclusioni dal canone”, ove si chiariva che il CP_3
COSAP non si applicava alle “occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione, a titolo gratuito al al termine della concessione medesima (comma 1, lett. h)”. È evidente in atti che la CP_3 richiesta del COSAP per cui è causa, invece, riguarda il suolo occupato dalle opere strumentali alla manutenzione della rete idrica, che non hanno natura pubblica né rientrano tra i manufatti che alla scadenza della concessione sono devoluti al perciò l'esenzione invocata non può CP_3 riguardare il caso in esame. Né può riconoscersi un legittimo affidamento come qualificato da parte attrice, per ciò che il avrebbe validato l'esonero dal canone Cosap, mediante CP_3
pagina 7 di 9 comportamenti concludenti, sia in relazione alla mancata revoca degli atti autorizzativi, sia in relazione al silenzio rispetto alle richieste di annullamento dei canoni 2013/14/15, che, per rilevano, altresì, ex art. 20 della legge 241/90 come silenzio assenso dell'Ente locale. CP_1
Sul punto, mette conto rilevare che gli elementi sottolineati da non sono sufficienti a CP_1 riconoscere né il determinarsi di un silenzio assenso, né l'adozione, neppure implicita, di una delibera da parte ex art. 10 della Convenzione ATI, diretta a riconoscere Controparte_3
l'esenzione del COSAP. Dunque, nel caso in esame, non pare ricorrere l'esenzione di cui all'art.10.8 della Convenzione citata da parte attrice e, conseguentemente, ricorrono i presupposti per l'applicazione del COSAP alle occupazioni in esame.
Risulta, altresì, destituita di fondamento l'eccezione mossa in via subordinata da parte attrice, in ordine all'intervenuta decadenza della pretesa avversaria, ex art. 2964 c.c.. Il fondamento dell'istituto giuridico della decadenza, come si evince dalla lettura della norma codicistica, è che sia stabilito dalla legge, o dai privati, un termine perentorio entro cui è prescritta la necessità del compimento di un determinato atto. Da quanto in atti e dalla normativa vigente in materia, emerge che, in ordine al caso di specie, non risulta previsto alcun termine perentorio entro cui il recupero del canone COSAP sarebbe dovuto avvenire. Del resto nel caso di specie, risulta acclarato in atti, in via assorbente, che parte attrice non abbia neppure svolto le pratiche necessarie per ottenere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico, ma si sia unicamente attivata per i vari interventi a richiedere l'autorizzazione comunale all'esecuzione dei lavori su sede stradale. Trattasi di atti distinti, di competenza di soggetti distinti, essendo il soggetto CP_2 preposto a rilasciare le concessioni di occupazione di suolo pubblico, con previsione del pagamento Consap, ove dovuto.
Conseguentemente a quanto evidenziato, non merita accoglimento neppure la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, in quanto nessun comportamento illecito risulta imputabile alle parti convenute. Piuttosto parte attrice mostra di aver tenuto una condotta non diligente nella gestione della richiesta delle concessioni del suolo pubblico sul territorio del e del relativo pagamento del canone, come peraltro confermato dalle voci in Controparte_3 bilancio relativo al 2017, sub doc 15 parte della predetta società, versato in atti, da cui CP_2 emerge chiaramente che pagava regolarmente il Consap ad altri comuni e che CP_1 addirittura aveva una voce in bilancio denominata “fondo rischi Cosap/Tosap” relativo all'accantonamento di somme per tale scopo.
Spese di lite pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 8142,00 alla luce dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 visto il valore della controversia, con applicazione dei minimi per la fase di trattazione (attesa la natura documentale della causa) e per la fase decisoria (svoltasi in forma semplificata ex art. 281-sexies c.p.c.). Il tutto oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari. Le spese relative al rapporto processuale tra e dovranno essere distratte in favore della procuratrice dichiaratasi CP_1 CP_2 antistataria ed aumentate del 15% stante il disposto dell'art 4 comma 1 bis del al D.M. 55/2014 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione di e conferma l'atto impugnato;
CP_1
2. RIGETTA la pretesa risarcitoria di Controparte_1
3. NA rifondere in favore del le spese del Controparte_1 Controparte_3 presente giudizio, che si liquidano in €8142,00 il tutto oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
4. NA a rifondere in favore del difensore di Controparte_1 Parte_1 le spese del presente giudizio, che si liquidano in €9363,00 il tutto oltre IVA, se dovuta,
[...]
CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato 02.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 15.35 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
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