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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1287 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1287 2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi all'esito dell'udienza camerale del 20.2.2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA TISIA N. 24, presso lo studio dell'avv. GIANNI'
TIZIANA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
- resistente non comparso
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 18.7.2024)
***
All'udienza del 20.2.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 08/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal marito , sposato a SIRACUSA Controparte_1
il 12.12.1992 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di SIRACUSA anno 1992, n. pagina 1 di 2 567, Parte II, Serie A) e dalla cui unione sono nati i figli il 17.3.1992 e il 9.7.1994, Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, senza la previsione di alcuna condizione economica.
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo al resistente, che non si costituiva né compariva personalmente, all'udienza del 20.2.2025, il Giudice dichiarava la contumacia del resistente e sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire alla pronuncia di separazione, senza alcuna condizione di carattere economico.
Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
La natura delle allegazioni mosse dalla ricorrente, l'interruzione della convivenza, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione del resistente sono elementi tutti idonei a rivelare l'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e di una loro riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare separazione personale tra le parti.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio ed in mancanza di opposizione della di controparte, non costituitasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SIRACUSA, il giorno 12.12.1992 (Atto n. 567,
Parte II, Serie A, Anno 1992); nulla sulle spese di lite;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1287 2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi all'esito dell'udienza camerale del 20.2.2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA TISIA N. 24, presso lo studio dell'avv. GIANNI'
TIZIANA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
- resistente non comparso
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 18.7.2024)
***
All'udienza del 20.2.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 08/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal marito , sposato a SIRACUSA Controparte_1
il 12.12.1992 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di SIRACUSA anno 1992, n. pagina 1 di 2 567, Parte II, Serie A) e dalla cui unione sono nati i figli il 17.3.1992 e il 9.7.1994, Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, senza la previsione di alcuna condizione economica.
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo al resistente, che non si costituiva né compariva personalmente, all'udienza del 20.2.2025, il Giudice dichiarava la contumacia del resistente e sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire alla pronuncia di separazione, senza alcuna condizione di carattere economico.
Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
La natura delle allegazioni mosse dalla ricorrente, l'interruzione della convivenza, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione del resistente sono elementi tutti idonei a rivelare l'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e di una loro riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare separazione personale tra le parti.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio ed in mancanza di opposizione della di controparte, non costituitasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SIRACUSA, il giorno 12.12.1992 (Atto n. 567,
Parte II, Serie A, Anno 1992); nulla sulle spese di lite;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 2 di 2