Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 24/11/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 267/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Puglia in composizione monocratica in persona del Giudice OL GRASSO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 37912, del registro di segreteria, proposto dalla Sig.ra XX (c.f. XX) rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Andriola (c.f. [...]– pec: andriola.pasquale@coabrindisi.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ostuni, al Corso Garibaldi, 184
CONTRO
-INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l’Avvocatura Regionale dell’INPS, alla via Putignani n. 108;
PER L’ANNULLAMENTO
Previa sospensione dell’esecutività
del provvedimento n.XX, pratica n.XX notificato a mezzo pec in data XX con il quale è stata richiesta la restituzione dell’importo non dovuto pagato sulla pensione XX VISTO il codice di giustizia contabile;
UDITE le parti all’udienza dell’11 novembre 2025
FATTO
Con ricorso depositato in data XX la ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento sopra indicato con il quale è stata richiesta la restituzione dell’importo asseritamente non dovuto pagato sulla pensione indicata in epigrafe, pari ad € XX, per effetto di rideterminazione al netto delle somme complessivamente dovute, mediante trattenute mensili sulla pensione, nonché, limitatamente all’importo pari ad € XX in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla richiesta.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del presunto indebito in quanto in contrasto con quanto sancito dalla giurisprudenza che, in caso di errore – e conseguente rettifica - nella determinazione della pensione, ha ritenuto non farsi luogo a recupero di indebito in caso di assenza di dolo del percipiente.
A conforto di quanto sostenuto ha evidenziato che l’accertamento dell’indebito è scaturito a seguito di una sua istanza volta a chiedere, sul trattamento di riversibilità spettante, il pagamento della tredicesima mensilità.
Ha invocato, quindi, la buona fede, richiamando la giurisprudenza che esclude, in tal caso la ripetibilità delle prestazioni pensionistiche.
Ha concluso, quindi, per l’accoglimento del ricorso, ovvero, in subordine ha chiesto obbligarsi il resistente al recupero delle somme richieste esclusivamente mediante trattenuta sulla pensione per un importo non superiore ad € XX mensili.
Si è costituita l’amministrazione previdenziale chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando i principi generali in tema di ripetizione di indebito che prescindono dall’eventuale buona fede del percipiente anche in campo pensionistico.
Ha richiamato l’art.93 del d.p.r. 1092/1973 che prevede la cessazione del trattamento speciale di reversibilità, pari al 100% del trattamento diretto alla scadenza dei tre anni senza alcun margine di discrezionalità o valutazione, nonché giurisprudenza favorevole alla suesposta tesi.
Nel caso di specie, quindi, la misura del trattamento sopra indicato avrebbe dovuto automaticamente cessare al XX.
Ha, inoltre segnalato il mancato rinvenimento del provvedimento attributivo della pensione di reversibilità con attribuzione del trattamento speciale, evincibile, tuttavia dal registro delle determinazioni di reversibilità (numero XX del XX).
Con ordinanza n.72 del 28 luglio 2025 questo Giudice ha rigettato l’ìstanza cautelare di sospensione dell’esecutività del provvedimento di recupero.
Prima dell’udienza pubblica per la discussione di merito del ricorso, il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’affidamento incolpevole, in ragione dell’assenza del provvedimento di attribuzione del trattamento di reversibilità che non è stato rinvenuto dall’INPS, né vi è prova dell’avvenuta notifica al ricorrente che, quindi, non avrebbe potuto verificare l’inizio del trattamento speciale e la sua decorrenza.
Ha, altresì chiesto in via subordinata che la condannare dell’INPS a recuperare l’intero importo di € XX attraverso la riduzione della trattenuta cautelativa mensile, applicata sulla pensione indiretta di privilegio (detta di reversibilità) nella misura massima di un quinto della pensione che sopravanza all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà, anche in ragione delle condizioni di salute della ricorrente.
All’udienza dell’11 novembre 2025 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.
DIRITTO
Ritiene questo Giudice che il ricorso non possa trovare accoglimento.
L’art.93 del d.p.r. 1092/1973, infatti precede espressamente il limite triennale per l’attribuzione del trattamento speciale, decorso il quale comincia a decorrere la pensione di reversibilità Trattasi quindi, di effetto derivante automaticamente dalla norma senza alcuna necessità di ulteriore provvedimento o comunicazione.
Nel caso di specie, quindi, trova piena applicazione l’art.2033 del codice civile la cui applicazione, come è noto, prescinde dallo stato soggettivo della buona fede o legittimo affidamento del percipiente anche in materia pensionistica.
Come ha avuto modo di chiarire infatti la giurisprudenza contabile “…L’art. 93 dispone, pertanto, alla scadenza del triennio, un cambiamento di trattamento: difatti, allo spirare di detto termine comincia necessariamente a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità. Sicché, “il momento in cui detta attività provvedimentale (inerente alla quantificazione della riversibilità privilegiata) viene posta in essere, per quanto tardiva, non fonda ex sé, alcun diritto per il titolare a mantenere il trattamento speciale percepito per un maggior tempo oltre il termine di legge triennale” (Corte conti, Sez. I d’app. n. 179/2018). In sostanza, il trattamento speciale è destinato a venir meno indipendentemente dall’esercizio di una successiva attività amministrativa, espressa o tacita, poiché è la norma primaria a dettarne i termini” (Corte dei conti, Sez. III Giurisdiz.centr., 5 luglio 2023, n.308).
Al riguardo non rileva il mancato rinvenimento del provvedimento di concessione del trattamento speciale in quanto dal compendio degli elementi forniti in giudizio non sembra possano esservi dubbi sul fatto che il trattamento speciale sia stato erogato al ricorrente dal XX.
Invero tale circostanza non appare in alcun modo contestata dal ricorrente che, anzi, individua la decorrenza delle erogazioni relative alla pensione ordinaria spettante ai superstiti dei dipendenti dello Stato, a seguito del decesso del marito, titolare di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria, dalla già cennata data. (vedasi pag.1 della memoria depositata il XX).
Il registro delle determinazioni prodotto in giudizio dall’INPS, unitamente alla sopra indicata circostanza – l’effettiva erogazione del trattamento del novembre XX - appaiono elementi idonei ad individuare in tale data l’inizio del periodo triennale decorso il quale, come già detto, si producono gli effetti previsti ex lege dall’art.93 d.pr.1092/1973 restando irrilevante, anche per la sua natura ricognitiva, l’effettiva notifica o meno del provvedimento di conferimento del trattamento speciale.
Non può trovare accoglimento, in questa sede, la richiesta formulata in via subordinata dal ricorrente.
Premesso che la domanda formulata in ricorso, volta ad obbligare l’INPS al recupero delle somme richieste esclusivamente mediante trattenuta sulla pensione per un importo non superiore ad € XX mensili appare di per sé risibile se riferita all’entità del credito da recuperare, le modalità poste concretamente in essere dall’amministrazione previdenziale non appaiono lesive, in misura sproporzionata, delle condizioni economiche oggettive dell’obbligato, tenendo conto dell’entità del credito vantato.
Sul punto da un lato l’INPS ha evidenziato che la ricorrente è anche titolare di pensione diretta; sotto altro profilo il ricorrente non ha prodotto alcuna particolare condizione economica idonea a giustificare modalità di recupero diverse e ulteriormente più favorevoli.
Sotto altro profilo va sottolineato che, qualora ne sussistano i presupposti, nulla esclude di poter rateizzare anche gli importi eventualmente iscritti a ruolo con le modalità previste in via amministrativa, la cui valutazione, in assenza di ulteriori elementi, esula dall’oggetto del presente giudizio.
In ragione della oggettiva complessità della questione trattata sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 Il Giudice monocratico
OL SO
F.to digitalmente
Depositata in segreteria il 24/11/2025 L’ Assistente Amministrativo Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Depositata in segreteria il 24/11/2025 Il Giudice monocratico L’Assistente Amministrativo OL SO Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 24/11/2025 L’Assistente Amministrativo dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente