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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8315 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
11399 2024
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. M. MONTUORI, all'udienza del 13.11.2025 ha adottato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11399/2024 R. G. TRA
(C.F. e P.IVA: ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 alla via Comunale del Principe n. 13/a, in persona del Direttore Generale l.r.p.t. Dott.Ing. , rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, CP_1 dagli Avv.ti Luigia Mandes (C.F. ) ed Isabella Selvaggi C.F._1
((CF ) tutti elettivamente domiciliati in via C.F._2 Pt_1
Comunale del Principe 13/A presso il Servizio Affari Legali della Parte_1
giusta procura in atti
[...]
Ricorrente in opposizione E
rappresentato e difeso dall' Avv.to Cristiano Marrazzo Controparte_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in virtù di procura in atti Opposto Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data14-5-2024, la si opponeva al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 507/2024 rg. n. 5607/2024 emesso dal Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro in data 4/04/2024, con cui le era stato ingiunto di pagare, a titolo di differenze retributive per le prestazioni aggiuntive rese dal 15/8/2020 al 31/12/2020, in favore del Sig.
[...] la somma di euro 6.300,00 oltre interessi legali dalla maturazione del CP_2 diritto al saldo, oltre le spese del procedimento liquidate in complessivi euro 567,00 nonché IVA, CPA e spese generali, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
eccepiva, in via preliminare, la nullità del decreto, in quanto fondato su prova insufficiente;
nel merito, contestava la fondatezza dello stesso, poiché la richiesta di pagamento per ipotetiche differenze retributive maturate, relativamente alle prestazioni aggiuntive rese dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 dal dott. doveva ritenersi del tutto illegittima ed CP_2 infondata in quanto l'aumento previsto dall'art. 1,comma 464, legge 178/2020 per le prestazioni aggiuntive da € 60,00 ad € 80,00 era facoltativo come
1 evincibile da chiaro tenore normativo e l non aveva inteso aumentare la Pt_2 tariffa oraria prevista per le prestazioni aggiuntive rese dal personale medico. Tutto ciò premesso, la odierna ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nulla e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo. 507/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Sez. Lavoro in data 4.4.2024. Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio”. Fissata udienza di discussione, si costituiva tempestivamente la parte convenuta, che, preliminarmente, eccepiva la nullità della domanda formulata dall'opponente, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 414 c.p.c.; nel merito contestava le deduzioni di cui al ricorso introduttivo e con argomentazioni in fatto e in diritto affermava la fondatezza delle ragioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo accolto. All'odierna udienza, all'esito della discussione , la causa era decisa con contestuale sentenza.
***** Ritiene il giudicante che il ricorso in opposizione sia infondato e vada rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Va premesso (anche con specifico riferimento all'eccezione di nullità sollevata da parte ricorrente) che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto. Si tratta, quindi di un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione nel all'esito del quale il giudice decide sulla pretesa oggetto del ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Si ritiene, altresì, che siano irrilevanti eventuali vizi del procedimento monitorio, quali la mancanza o l'insufficienza della prova scritta data, che non importino insussistenza del diritto fatto valere in quella sede (Cass., 24.11.1981 n. 6244); di talché la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda
2 d'ingiunzione, dovendosi di conseguenza escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento (Cass. 28.9.1994 n. 7892). Ciò premesso, a sostegno della opposizione, l' non contesta Parte_1 espressamente che le prestazioni rese dal Dirigente Medico opposto dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 siano state erogate al fine di ridurre le liste di attesa causate dall'emergenza COVID, bensì che si tratti di prestazioni aggiuntive per le quali l'aumento della tariffa previsto dalla legge era su base volontaria e che l' non aveva inteso aumentare la tariffa da 60 ad 80 €uro. Pt_3
L'art. 29, comma 2, lett. a) D.L. 104/2020 nel testo che risulta dopo la conversione in legge (Decreto-legge 104/20 come convertito dalla legge n. 126, 13 ottobre 2020), è strutturata, per la parte la cui applicazione qui rileva, nei termini seguenti:
1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-
2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale. 2. Per le finalità di cui al comma 1, limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonchè agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel limite degli importi di cui all'allegato A, colonna 1, è consentito di: a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico
3 dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
b) omissis;
c) omissis. 3. Per le finalità di cui al comma 1 e limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale è consentito, nel limite degli importi di cui all'allegato A, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di: a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale per le quali la tariffa oraria fissata di cui all'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.
4 Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto; b) omissis;
c) omissis.
4. omissis.
5. omissis.
6. omissis.
7. omissis.
8. Per l'anno 2020, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata rispettivamente la spesa di 112.406.980 euro e 365.811.792 euro, che include anche gli oneri previsti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per un totale di 10.000.000 di euro, per complessivi 478.218.772 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 9. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. La realizzazione dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sarà oggetto di monitoraggio ai sensi del richiamato articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Considerate le difese della parte ricorrente, non è controversa la circostanza che il ricorrente abbia reso prestazioni aggiuntive e che le stesse siano state liquidate
5 con la tariffa oraria fissata lorda di euro 60 per ogni ora;
nemmeno è controverso il numero di ore aggiuntive erogate dal ricorrente;
le dette circostanze, peraltro, risultano provate dal contenuto dei Cedolini Paga retribuzioni da agosto 2020 a dicembre 2020 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo. Quanto alla qualificazione delle prestazioni aggiuntive pacificamente rese dal dr.
e non espressamente contestata dall' ritiene il giudicante CP_2 Pt_3 come, ai fini della decisione non assuma rilevanza il fatto che non vi sia una delibera della Regione Campania di autorizzazione delle prestazioni aggiuntive, in quanto la norma non richiede affatto che sia adottata una specifica delibera di autorizzazione delle prestazioni aggiuntive ma consente alle aziende sanitarie di fare ricorso a tali prestazioni senza particolari formalità, come avvenuto per l'odierno opposto. Allo stesso modo, la normativa non richiede che siano previamente predisposti da parte gli interventi organizzativi preliminari alla specifica attività da svolgersi. Va, conseguentemente, affermato il diritto del dr. al pagamento, da parte CP_2 dell ricorrente, delle differenze retributive maturate per effetto delle Pt_2 prestazioni aggiuntive rese dal 15 agosto al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. a). Ne consegue il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 507/2024 del 4.04.2024 oggetto dell'odierna opposizione e dichiarazione della sua esecutività. La complessità dell'accertamento condotto, unitamente alla considerazione dell'esistenza di precedenti di segno non univoco adottati da altri Magistrati della stessa Sezione
6 costituiscono giusti motivi per compensare per metà le spese del giudizio di opposizione. Il residuo segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo tenuto conto delle tariffe previste dal D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.sa M. Montuori, sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 14.5.2024 nell'interesse dell , ogni diversa istanza disattesa, Parte_1 così decide: a) rigetta l'opposizione per quanto di ragione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 507/2024 del 4.04.2024 opposto;
b) compensa le spese di lite del giudizio di opposizione nella misura di ½ e condanna parte opponente al pagamento del residuo che liquida, in tale importo ridotto in € 1250,00 oltre spese generali Iva e Cpa come per legge con distrazione. Napoli, 13 novembre 2025
Il giudice dott. Manuela Montuori
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REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. M. MONTUORI, all'udienza del 13.11.2025 ha adottato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11399/2024 R. G. TRA
(C.F. e P.IVA: ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 alla via Comunale del Principe n. 13/a, in persona del Direttore Generale l.r.p.t. Dott.Ing. , rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, CP_1 dagli Avv.ti Luigia Mandes (C.F. ) ed Isabella Selvaggi C.F._1
((CF ) tutti elettivamente domiciliati in via C.F._2 Pt_1
Comunale del Principe 13/A presso il Servizio Affari Legali della Parte_1
giusta procura in atti
[...]
Ricorrente in opposizione E
rappresentato e difeso dall' Avv.to Cristiano Marrazzo Controparte_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in virtù di procura in atti Opposto Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data14-5-2024, la si opponeva al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 507/2024 rg. n. 5607/2024 emesso dal Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro in data 4/04/2024, con cui le era stato ingiunto di pagare, a titolo di differenze retributive per le prestazioni aggiuntive rese dal 15/8/2020 al 31/12/2020, in favore del Sig.
[...] la somma di euro 6.300,00 oltre interessi legali dalla maturazione del CP_2 diritto al saldo, oltre le spese del procedimento liquidate in complessivi euro 567,00 nonché IVA, CPA e spese generali, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
eccepiva, in via preliminare, la nullità del decreto, in quanto fondato su prova insufficiente;
nel merito, contestava la fondatezza dello stesso, poiché la richiesta di pagamento per ipotetiche differenze retributive maturate, relativamente alle prestazioni aggiuntive rese dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 dal dott. doveva ritenersi del tutto illegittima ed CP_2 infondata in quanto l'aumento previsto dall'art. 1,comma 464, legge 178/2020 per le prestazioni aggiuntive da € 60,00 ad € 80,00 era facoltativo come
1 evincibile da chiaro tenore normativo e l non aveva inteso aumentare la Pt_2 tariffa oraria prevista per le prestazioni aggiuntive rese dal personale medico. Tutto ciò premesso, la odierna ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nulla e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo. 507/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Sez. Lavoro in data 4.4.2024. Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio”. Fissata udienza di discussione, si costituiva tempestivamente la parte convenuta, che, preliminarmente, eccepiva la nullità della domanda formulata dall'opponente, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 414 c.p.c.; nel merito contestava le deduzioni di cui al ricorso introduttivo e con argomentazioni in fatto e in diritto affermava la fondatezza delle ragioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo accolto. All'odierna udienza, all'esito della discussione , la causa era decisa con contestuale sentenza.
***** Ritiene il giudicante che il ricorso in opposizione sia infondato e vada rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Va premesso (anche con specifico riferimento all'eccezione di nullità sollevata da parte ricorrente) che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto. Si tratta, quindi di un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione nel all'esito del quale il giudice decide sulla pretesa oggetto del ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Si ritiene, altresì, che siano irrilevanti eventuali vizi del procedimento monitorio, quali la mancanza o l'insufficienza della prova scritta data, che non importino insussistenza del diritto fatto valere in quella sede (Cass., 24.11.1981 n. 6244); di talché la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda
2 d'ingiunzione, dovendosi di conseguenza escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento (Cass. 28.9.1994 n. 7892). Ciò premesso, a sostegno della opposizione, l' non contesta Parte_1 espressamente che le prestazioni rese dal Dirigente Medico opposto dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 siano state erogate al fine di ridurre le liste di attesa causate dall'emergenza COVID, bensì che si tratti di prestazioni aggiuntive per le quali l'aumento della tariffa previsto dalla legge era su base volontaria e che l' non aveva inteso aumentare la tariffa da 60 ad 80 €uro. Pt_3
L'art. 29, comma 2, lett. a) D.L. 104/2020 nel testo che risulta dopo la conversione in legge (Decreto-legge 104/20 come convertito dalla legge n. 126, 13 ottobre 2020), è strutturata, per la parte la cui applicazione qui rileva, nei termini seguenti:
1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-
2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale. 2. Per le finalità di cui al comma 1, limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonchè agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel limite degli importi di cui all'allegato A, colonna 1, è consentito di: a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico
3 dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
b) omissis;
c) omissis. 3. Per le finalità di cui al comma 1 e limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale è consentito, nel limite degli importi di cui all'allegato A, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di: a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale per le quali la tariffa oraria fissata di cui all'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.
4 Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto; b) omissis;
c) omissis.
4. omissis.
5. omissis.
6. omissis.
7. omissis.
8. Per l'anno 2020, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata rispettivamente la spesa di 112.406.980 euro e 365.811.792 euro, che include anche gli oneri previsti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per un totale di 10.000.000 di euro, per complessivi 478.218.772 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 9. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. La realizzazione dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sarà oggetto di monitoraggio ai sensi del richiamato articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Considerate le difese della parte ricorrente, non è controversa la circostanza che il ricorrente abbia reso prestazioni aggiuntive e che le stesse siano state liquidate
5 con la tariffa oraria fissata lorda di euro 60 per ogni ora;
nemmeno è controverso il numero di ore aggiuntive erogate dal ricorrente;
le dette circostanze, peraltro, risultano provate dal contenuto dei Cedolini Paga retribuzioni da agosto 2020 a dicembre 2020 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo. Quanto alla qualificazione delle prestazioni aggiuntive pacificamente rese dal dr.
e non espressamente contestata dall' ritiene il giudicante CP_2 Pt_3 come, ai fini della decisione non assuma rilevanza il fatto che non vi sia una delibera della Regione Campania di autorizzazione delle prestazioni aggiuntive, in quanto la norma non richiede affatto che sia adottata una specifica delibera di autorizzazione delle prestazioni aggiuntive ma consente alle aziende sanitarie di fare ricorso a tali prestazioni senza particolari formalità, come avvenuto per l'odierno opposto. Allo stesso modo, la normativa non richiede che siano previamente predisposti da parte gli interventi organizzativi preliminari alla specifica attività da svolgersi. Va, conseguentemente, affermato il diritto del dr. al pagamento, da parte CP_2 dell ricorrente, delle differenze retributive maturate per effetto delle Pt_2 prestazioni aggiuntive rese dal 15 agosto al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. a). Ne consegue il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 507/2024 del 4.04.2024 oggetto dell'odierna opposizione e dichiarazione della sua esecutività. La complessità dell'accertamento condotto, unitamente alla considerazione dell'esistenza di precedenti di segno non univoco adottati da altri Magistrati della stessa Sezione
6 costituiscono giusti motivi per compensare per metà le spese del giudizio di opposizione. Il residuo segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo tenuto conto delle tariffe previste dal D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.sa M. Montuori, sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 14.5.2024 nell'interesse dell , ogni diversa istanza disattesa, Parte_1 così decide: a) rigetta l'opposizione per quanto di ragione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 507/2024 del 4.04.2024 opposto;
b) compensa le spese di lite del giudizio di opposizione nella misura di ½ e condanna parte opponente al pagamento del residuo che liquida, in tale importo ridotto in € 1250,00 oltre spese generali Iva e Cpa come per legge con distrazione. Napoli, 13 novembre 2025
Il giudice dott. Manuela Montuori
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