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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5164 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
RG 896/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
, nato a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
, n. a Rieti il 1.07.1989, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo
[...]
Leonardi;
Appellati nel giudizio n. 3611/15 r.g. e appellanti nel giudizio n. 5020/15
r.g. ad esso riunito , n. a Rieti il 18.11.19981, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Alberto Stafficci
Appellante nel giudizio n. 3611/15 r.g.
E , rappresentati e difesi Parte_2 Controparte_3 dall'Avv. Alberto Stafficci;
Appellati nel giudizio n. 5020/15 r.g.
Controparte_4
Appellata contumace nel giudizio n. 3611/15 r.g.
FATTO E DIRITTO
1. Il procedimento di primo grado
Con atto di citazione in data 15.12.08, i sig.ri e Parte_2 CP_3
, in proprio e quali genitori del minore, all'epoca,
[...] Parte_1
citavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Rieti, Sezione
[...]
Distaccata di Poggio Mirteto, , , in proprio Parte_2 Controparte_3
e nella qualità di “responsabili” del minore;
Persona_1 CP_5
e , al fine di ottenere la condanna dei convenuti al
[...] Controparte_6 risarcimento dei danni da loro subiti in proprio e dal loro figlio , Parte_1 nella misura di € 226.983,56, ovvero in quella diversa che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data del fatto al soddisfo, nonché oltre al rimborso delle spese di lite.
A sostegno della domanda l'attore indicava i seguenti fatti:
-In data 21.6.07, alle ore 20,10 circa, in seguito a banali screzi, uscendo dal locale tavola calda “La Mimosa”, sita in Poggio Mirteto (RI), viale Giuseppe de Vito, il giovane aveva inveito contro il suo amico CP_2 il quale stava mangiando, proferendo la seguente Parte_1 frase: “sei un pezzo di merda, schifoso, vergognati, non ti do una pizza (schiaffo) perché non ti voglio far fare brutta figura”.
Il giovane , essendo notorio il carattere violento di non Parte_1 CP_1 aveva reagito e si era incamminato in direzione della piazza Martiri della
Libertà per tornare a casa.
Invece di desistere veva seguito lo aveva colpito con un CP_1 Pt_1 violento schiaffo alla testa, proferendo le seguenti parole: “t'aspetto sotto casa vestito di nero e ti prendo a coltellate”.
L' i allontanava nuovamente cercando di convincere l'aggressore Pt_1
a desistere, al contrario quest'ultimo lo colpiva nuovamente dapprima con un pugno alla parte destra del viso, poi con ulteriori tre o quattro copi sempre al volto. Intervenuti passanti ed il padre della vittima, lo sottraevano alla furia dell'aggressore, il quale nell'occasione sfidava anche il padre della vittima. imaneva ricoverato dal 23 giugno al 6 luglio 2007, avendo subito, Pt_1 fra l'altro, la frattura dell'orbita dell'occhio destro, nonché lesioni che avrebbero determinato, secondo il consulente medico-legale di parte attrice, una invalidità totale di giorni 30, invalidità parziale al 50% di giorni 60 e postumi permanenti nella misura del 30%. Le spese mediche da affrontare per un secondo intervento correttivo venivano da loro indicate nella misura di € 30.000,00.
-Gli attori deducevano, inoltre, di aver subito un danno jure proprio, che sarebbe consistito, soprattutto da parte dell'attrice , Controparte_3 nella sofferenza patita e nel cambiamento di vita che – a loro dire – si era reso necessario.
Si costituivano in giudizio i sig.ri e Controparte_1 Controparte_4
divenuto maggiorenne medio tempore, i quali contestavano CP_2 le deduzioni avversarie sotto vari profili. Relativamente all'an debeatur, il convenuto eccepiva il CP_2 concorso di colpa di il quale, con il suo Parte_1 comportamento, aveva dato origine al diverbio che era sfociato nella colluttazione tra i due.
In relazione alla dedotta responsabilità ex art. 2048 c.c., il convenuto ne eccepiva l'assenza, atteso che egli, all'epoca del fatto, Controparte_1 era separato legalmente dalla moglie, affidataria esclusiva dei loro tre figli, ivi compreso , e viveva a Bari. CP_2
La convenuta sig.ra si professava esente da ogni responsabilità, sia CP_4 in vigilando che in educando, non ricorrendone i presupposti ritenendo che il figlio fosse stato educato adeguatamente . CP_2
A seguito del decesso dell'Avv. Roberto Saburri, il processo veniva interrotto e poi riassunto;
si costituiva in proprio divenuto CP_2 maggiorenne, ed il di lui padre;
la signora on si Controparte_1 CP_4 costituiva né compariva nella prosecuzione del processo.
Il consulente tecnico d'ufficio, nella sua relazione, indicava che il sig. aveva riportato, a seguito dell'episodio del 21.6.07, Parte_1 lesioni che avevano determinato invalidità totale di giorni 20, parziale di giorni 30 e postumi permanenti nella misura del 6%. Quanto alle spese mediche, il c.t.u. rilevava che l'eventuale intervento correttivo, consigliato al ragazzo, poteva essere eseguito utilmente presso le strutture sanitarie pubbliche a costo zero.
All'udienza del 30.11.12, parte attrice contestava le conclusioni del c.t.u. e chiedeva il rinnovo della consulenza.
Anche il convenuto contestava le considerazioni espresse Controparte_1 dal c.t.u., riportandosi alle osservazioni critiche del proprio consulente di parte, ed evidenziando che l'indicazione dell'invalidità parziale del 6% era eccessiva in relazione al danno clinicamente accertato al ragazzo.
Con la sentenza n. 357/14, il Tribunale di Rieti, dopo aver accertato la responsabilità esclusiva del convenuto per i fatti avvenuti il CP_2 21.6.07, condannava quindi i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni, in favore degli attori, nella misura complessiva di € 44.590,16, oltre spese di lite.
In data 13.10.2013 il procedimento penale, pendente presso il Tribunale dei minori, avverso si concludeva con la concessione del perdono CP_1 giudiziale e veniva assolto per lesioni consistenti in graffi nei Pt_1 confronti di avendo agito per legittima difesa. Pt_1
2. Il Giudizio di Appello
Con rituale atto di citazione il sig. roponeva appello, Parte_1 avverso la sentenza n. 357/14 resa dal Tribunale di Rieti, evidenziando due punti di impugnazione:
A) il Tribunale aveva ritenuto erroneamente “convincenti e motivate” le argomentazioni del “consulente nominato dal Tribunale”, che accertato: un'inabilità temporanea assoluta di giorni venti, un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni trenta e un danno biologico permanente nella misura del 6%, quantificando, perciò, in un totale di € 21.755,00, il risarcimento dovuto all'appellante.
B) La decisione sarebbe stata erronea anche nella parte in cui il Tribunale non aveva riconosciuto la sussistenza del danno morale.
L'appellante, sulla base di tali motivi di gravame, chiedeva, quindi, alla Corte di Appello adita, in riforma parziale della sentenza di primo grado, di condannare gli appellati e Controparte_1 CP_2 CP_4
in solido fra loro, all'ulteriore pagamento della complessiva
[...] somma di € 132.393,14, quale risarcimento del presunto maggior danno.
In tale giudizio, iscritto al n. 3611/15 r.g., si costituiva l'appellato sig.
il quale eccepiva l'infondatezza dell'appello instandone Controparte_1 per il rigetto.
Con rituale separato atto di appello i sig.ri e CP_1 CP_2 proponevano ulteriore impugnazione, denunciando la violazione degli artt. 2697, 2729, 2043 e 2059 e 1226 c.c., con riguardo al danno morale jure proprio riconosciuto dal Tribunale in favore di e Parte_2 CP_3
.
[...]
Gli appellanti chiedevano quindi alla Corte di Appello, in riforma parziale della sentenza, di rigettare la domanda di condanna al risarcimento del danno morale jure proprio avanzata dai sig.ri e Parte_2 CP_3
per mancanza di prova al riguardo e, comunque, di rideterminare
[...]
l'importo eventualmente dovuto in relazione al reale pregiudizio sofferto, vista l'eccessiva liquidazione nella sentenza del Tribunale.
I due giudizi di appello venivano riuniti e, all'udienza del 25.10.16, la causa era trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co., c.p.c., che sarebbero dunque dovuti scadere il primo in data 27.12.16 e il secondo in data 16.1.17.
In conseguenza del grave evento sismico che aveva colpito, in data 30.10.16, anche il territorio del Comune di Rieti, il procuratore dei sig.ri e iscritto all'Albo degli Avvocati di Rieti, CP_1 CP_2 depositava telematicamente, il 22.12.16, una nota nella quale evidenziava che il termine di scadenza per il deposito della comparsa conclusionale, fis- sato, ex art. 190 c.p.c., in data 27.12.16, doveva intendersi differito, a norma dell'art. 49, commi 4 e 9-ter, d.l. n. 189/16, convertito nella l. n. 229/16, al 26.10.17.
L'adita Corte di Appello di Roma, tuttavia, in data 31.1.17 emetteva comunque la sentenza n. 1453/17, pubblicata il 3.3.17, con la quale accoglieva parzialmente il gravame proposto dal sig. Parte_1 aumentando, il grado di invalidità permanente riconosciuta in primo grado dal c.t.u., il cui operato veniva comunque ritenuto corretto e immune da vizi logici, e rigettava, invece, l'impugnazione proposta dai sig.ri CP_1
e sul presupposto che, per il riconoscimento del danno CP_2 morale jure proprio lamentato dai genitori dell' fosse sufficiente Pt_1
l'allegazione delle circostanze costitutive del diritto, senza ulteriore prova.
3.Il ricorso per Cassazione
Avverso la sentenza n. 1453/17 della Corte d'Appello di Roma proponeva ricorso per Cassazione il sigor chiedendo di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: «Piaccia alla Suprema Corte adita, contrariis rejectis, accertata la violazione, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 49, commi 4 e 9-ter d.l. n. 189/16, convertito nella l. n. 229/16, degli artt. 190 e 352 c.p.c., e degli artt. 3 e 24 Cost., ritenere, ex art. 375, I co., n. 5, c.p.c. manifestatamente fondato il ricorso e, per l'effetto, cassare la sentenza n.
1453/2017, emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Terza Civile, pubblicata il 3.3.2017, notificata il 31.3.2017, che ha definito il giudizio iscritto al n. 3611/15 r.g., al quale era riunito il n. 5020/15 r.g.; per l'effetto, dopo aver enunciato il principio di diritto, piaccia disporre il rinvio ad altro Giudice ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.; con vittoria di spese e funzioni di giudizio.»
La Corte Suprema di cassazione, con l'ordinanza n. 27190/18, pubblicata il
26.10.18, provvedeva come segue: «La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.».
Riteneva la Corte di legittimità che tutti i termini dovessero essere sospesi ex lege, quindi nel caso che ci occupa lo erano anche quelli finalizzati al deposito delle comparse conclusionali, fino al 31 maggio 2017, in base alla normativa speciale inerente parti e difensori la cui residenza (per i primi) o il cui studio legale ( per i secondi) erano collocati all'interno del cratere sismico interessato, del quale faceva parte Rieti, foro del difensore.
Pertanto la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata sia stata pronunciata prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, quindi prima che il diritto di difesa si fosse completamente dispiegato, ritenendo la sentenza di secondo grado nulla.
La decisione sulle spese del procedimento in Cassazione veniva rinviate all'esito della seconda decisione della Corte di Appello .
4.L'attuale giudizio di secondo grado
Con atto di citazione all'udienza del 27.5.19, i sig.ri Parte_2
riassumevano, dinanzi alla Corte Parte_1 Controparte_3 di Appello di Roma, il citato giudizio iscritto al n. 3611/15 r.g., promosso dal sig. nei confronti dei sig.ri Parte_1 Controparte_1 CP_2
e cui, già in precedenza, era stato riunito quello
[...] Controparte_4 iscritto al n. 5020/15 r.g., promosso dai sig.i e e CP_1 CP_2 così precisavano le proprie conclusioni: «Con riferimento all'appello proposto da : Voglia la ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Roma, sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nella Ordinanza del 17/5-26/10/2018 con cui è stato disposto il presente rinvio, contrariis reiectis ed in accoglimento di questa impugnazione, nel merito riformare parzialmente la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Rieti in data 2/5/2014 e depositata il 10/6/2014, nella parte in cui ha respinto la domanda attrice in punto quantificazione del danno da lesioni
(biologico) ed in punto mancato riconoscimento del danno morale e, per l'effetto, accogliere la domanda promossa dall'appellante Parte_1
con condanna degli appellati – con vincolo di solidarietà tra gli
[...] stessi – al pagamento della ulteriore complessiva somma di € 132.393,14, pari alla differenza tra l'ammontare del risarcimento del danno richiesto e quello liquidato (€ 87.393,14), maggiorata del risarcimento dovuto per il danno morale (€ 45.000,00). Con rivalutazione monetaria ed interessi. In via istruttoria si chiede disporsi la rinnovazione della Consulenza Tecnica di
Ufficio. Con vittoria delle spese di lite del giudizio d'appello e del presente grado di rinvio. Con riferimento all'appello proposto da e Controparte_1
: Voglia la ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, CP_2 rigettare l'appello proposto da e , con Controparte_1 CP_2 conferma della sentenza resa dal Tribunale di Rieti nella parte oggetto di tale impugnazione. Con vittoria di spese di lite del giudizio d'ap-pello e del presente grado di rinvio.»
Nel presente giudizio di rinvio si costituivano i sig.ri e CP_1 CP_2
i quali si riportavano integralmente a tutte le eccezioni, deduzioni
[...]
e conclusioni già enunciate nei loro atti difensivi e nelle udienze, eccependo l'inammissibilità di ogni domanda, eccezione o conclusione di controparte che non fosse la pedissequa riproduzione di quanto già esposto nei precedenti giudizi riuniti;
con vittoria di spese e funzioni del doppio grado e del giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, come statuito nell'ordinanza n. 27190/18. Nelle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 3.4.25, i sig.i e così precisavano le loro conclusioni: CP_1 CP_2
«I-relativamente all'appello proposto dal Sig. Parte_1
(giudizio n. 3611/15 r.g. ante rinvio):
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare
l'appello proposto da perché infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, con condanna del medesimo appellante al rimborso delle spese di lite del doppio grado;
II-relativamente all'appello proposto dai Sig.i e CP_1 CP_2
(giudizio n. 5020/15 r.g., riunito al giudizio n. 3611/15 r.g. ante rinvio):
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma del capo della sentenza impugnata, n. 357/14 del Tribunale di Rieti, pronunciata il 2.5.14, pubblicata il 10.6.14, non notificata, che ha definito il giudizio iscritto al n. 200276/08 r.g., piaccia rigettare le domande proposte in primo grado dagli attori , dirette a ottenere il risarcimento Parte_2 Controparte_3 del danno asseritamente da loro subito jure proprio;
in subordine, piaccia provvedere a una congrua riduzione dell'ammontare del risarcimento, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuto dovuto;
con conseguente condanna degli appellati alla restituzione, al sig. delle Controparte_1 somme indebitamente percepite;
con vittoria di spese e funzioni del doppio grado;
III-in ogni caso, piaccia condannare i Sig.i Parte_1 [...]
e , in solido tra loro, al rimborso, in favore del Pt_2 Controparte_3
Sig. delle spese del giudizio n. 14176/17 r.g. dinanzi alla Controparte_1
Suprema Corte di Cassazione, definito dall'ordinanza n. 27190/18, in atti, con la quale la Corte ha accolto il ricorso da lui promosso, ha cassato la sen- tenza impugnata n. 1453/17 della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di
Roma in diversa composizione.»
4.1 L'appello proposto da Parte_3 Deve preliminarmente evidenziarsi che la responsabilità esclusiva del appare incontrovertibile sia dallo svolgimento dei fatti come CP_1 risultano in sede civile, sia perché tale risulta nella sentenza penale, dove non è emersa alcuna responsabilità a carico dell' che anzi risulta Pt_1 avere agito solo per legittima difesa.
Ciò posto il primo motivo risulta parzialmente fondato nei limiti del fatto che va respinta la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dall'appellante poiché non ne sussistono i presupposti, non risultando alcun errore nella relazione peritale, ma anzi risultano chiaramente esposti tutti gli elementi in fatto della vicenda.
Va altresì evidenziato che anche nel processo penale innanzi al tribunale dei minori il perito ha valutato le lesioni come di grado inferiore rispetto a quello preteso dall'appellante.
Ciò posto deve dedursi che la valutazione del danno non può essere imitata a quello fisico, come effettuato dal Giudice di prime cure, poiché non va trascurato l'inestetismo del volto della giovane vittima, di anni quindi al momento dei fatti, comporta un necessario aumento del danno biologico , evidenziato dallo stesso CTU.
Ne consegue che il danno percentile va aumentato al 10%, in generale come danno non patrimoniale comprendente il danno estetico.
In merito alla domanda di danno morale va rilevato che l'orientamento della Corte di legittimità è quello espresso da Cass. 27/03/2018, n. 7513 secondo cui "Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"…. se il danno non avesse conseguenze
"dinamicorelazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile. In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)".
Ha poi fatto seguito una giurisprudenza di legittimità conforme e consolidata sulla non scindibilità di danno biologico e danno esistenziale
(rectius dinamico-relazione) (cfr. Cass. 29/03/2019, n. 8755, secondo cui il danno riconosciuto e liquidato il danno esistenziale, essendo stato già riconosciuto e liquidato il danno biologico, inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, non può essere liquidato perché costituirebbe una inammissibile duplicazione risarcitoria), mentre quello che ha un autonomo rilievo fenomenologico è il danno morale. (conferma, inter alias Corte di Cassazione, sez. VI Civile -
3, ordinanza 5 marzo – 28 luglio 2020, n. 16039) .
La differenza tra le due voci di danno, ritiene il Giudice monofilatico, è marcata, in quanto il danno biologico, disciplinato dall'art. 138, 2° comma, lett. a) ed e) del codice delle assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”(suscettibile di accertamento medico-legale), che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato”.
Il terzo comma dello stesso articolo prescrive, inoltre, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice fino al 30%, previo equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico poiché, in primo luogo, non dimostrabile mediante accertamento medico-legale; in secondo luogo, esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle). (Cass. ordinanza (n. 15733 del 17 maggio 2022).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20661 del 24 luglio 2024, conferma la correttezza della modalità di liquidazione del danno morale attraverso il riferimento all'entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza che tale modalità valga a incidere o, comunque, a compromettere la netta distinzione ontologica tra le due specifiche categorie di danno (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2021 n. 26301;
Cass. Civ. 10 novembre 2020 n. 25164).
Pertanto il Giudice nomofilattico ha confermato che il danno morale è autonomo dal danno biologico, la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
è corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
la quantificazione del danno morale non va confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La Corte sottolinea che “la modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico abbia ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, mentre il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico (trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989), la stessa liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia e successività rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico, atteso che tale personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale… , può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”)“.
Mentre il citato articolo definisce, da un lato, il danno biologico come “la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato“, dall'altro, stabilisce che “al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico… è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione“).
Ciò posto deve dedursi che il Giudice di prime cure ha liquidato al danneggiato una personalizzazione del danno biologico tramite l'aumento tabellare del 50%, con ciò comprendendo il danno morale soggettivo.
Ne consegue che il punto di appello va rigettato.
Va specificato che il Giudice di prime cure ha quantificato il risarcimento sui seguenti parametri: danno biologico permanente nella misura del 6%; invalidità temporanea assoluta per gg. 20; invalidità parziale al 50% per giorni 30; in applicazione delle tabelle di Milano, considerando l'età di quindici anni del danneggiato, ed utilizzando il valore massimo del punto base per adeguare il risarcimento alle specificità del caso concreto, aumentato per le medesime ragioni il risarcimento nella misura massima del 50%, il
Giudice di prime cure ha liquidato euro 2800 per invalidità assoluta, euro
2.160 per invalidità parziale, euro 16.715 a titolo di danno biologico permanente, già comprensivo di rivalutazione per un totale di euro 21.755,00. Il Giudice di prime cure ha altresì aggiunto all'importo non patrimoniale quello delle comprovate spese sanitarie, pari ad euro 2.835,16, per un risarcimento complessivo pari quindi a 29.590,16 .
La liquidazione per il danno non patrimoniale subito dai genitori del minore
è stata quantificata in euro 10.000 per la madre ed euro 5.000 per il padre.
Ciò posto, in merito al calcolo attuale, la valutazione del danno con il l'aumento del percentile al 10%, in conformità delle tabelle di Milano riferibili alla data dei fatti di causa, comporta il seguente conteggio: euro 25.671,00 di importo base maggiorato dell'aumento per personalizzazione del 49%, euro 38.249,79; oltre euro 2.835, 16 di spese mediche, totale euro 43.965,17 per il complessivo risarcimento dei danni, quindi maggiorato rispetto a quello oggetto della sentenza di primo grado
(pari ad euro 29.590,16) ad euro 14.375,01, che costituisce quindi l'ulteriore importo oggetto del risarcimento, che gli appellati devono versare in solido a seguito della presente sentenza.
4.2 Sull'appello proposto autonomamente dai signori e riunito in Pt_4 corso della causa del primo appello
La domanda de qua, riportata dettagliatamente al punto 4, consiste nel rigetto della domanda proposta da o nella riduzione della somma Pt_1 oggetto della condanna della sentenza di primo grado.
Va in merito dedotto che il Giudice di prime cure ha correttamente valutato tutti gli elementi di prova del fatto e del danno conseguente.
Deve evidenziarsi che “va tenuto in considerazione, quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, che nel caso di specie oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni – in questo caso gravissime- subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia”
(Cass. Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023) .
E' affermazione ormai univoca nella giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008).
Nel caso che ci occupa costituisce circostanza oggettiva che un genitore il cui figlio di solo quindici anni subisca un'aggressione violenta e tale dal lasciargli conseguenze permanenti, anche psicologiche, ha patito una sofferenza che merita di essere ristorata.
L'appello dei signori va di conseguenza respinto ed i medesimi Pt_4 vanno condannati al pagamento, in solido, delle spese del presente grado quantificate come in dispositivo, con la maggiorazione dovuta alla duplicazione del procedimento di secondo grado.
Le citate parti vanno altresì condannate al pagamento delle spese del procedimento di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma – composta come in epigrafe- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata così provvede: In accoglimento dell'appello di e in parziale riforma Parte_1 della sentenza di primo grado appellata, condanna , CP_2 [...]
e , in solido fra loro al pagamento della somma CP_1 Controparte_4 di euro 16.468,92 (comprensivo di capitale già rivalutato e interessi), da aggiungere alla somma oggetto di condanna di primo grado, oltre interessi dalla debenza (data della presente sentenza) al saldo;
rigetta l'appello proposto da e;
Controparte_1 CP_2
Condanna e al pagamento, in solido, delle Controparte_1 CP_2 spese di lite del presente procedimento in solido, per la somma di euro
4.000, oltre accessori;
e della somma di euro 2500 oltre accessori, per il procedimento in Cassazione;
entrambi in favore di;
Parte_1
Compensa le spese di grado limitatamente alla contumace CP_4
.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio del 6 settembre 2025
Il Giudice relatore
Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente
Mariarosaria Budetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
, nato a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
, n. a Rieti il 1.07.1989, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo
[...]
Leonardi;
Appellati nel giudizio n. 3611/15 r.g. e appellanti nel giudizio n. 5020/15
r.g. ad esso riunito , n. a Rieti il 18.11.19981, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Alberto Stafficci
Appellante nel giudizio n. 3611/15 r.g.
E , rappresentati e difesi Parte_2 Controparte_3 dall'Avv. Alberto Stafficci;
Appellati nel giudizio n. 5020/15 r.g.
Controparte_4
Appellata contumace nel giudizio n. 3611/15 r.g.
FATTO E DIRITTO
1. Il procedimento di primo grado
Con atto di citazione in data 15.12.08, i sig.ri e Parte_2 CP_3
, in proprio e quali genitori del minore, all'epoca,
[...] Parte_1
citavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Rieti, Sezione
[...]
Distaccata di Poggio Mirteto, , , in proprio Parte_2 Controparte_3
e nella qualità di “responsabili” del minore;
Persona_1 CP_5
e , al fine di ottenere la condanna dei convenuti al
[...] Controparte_6 risarcimento dei danni da loro subiti in proprio e dal loro figlio , Parte_1 nella misura di € 226.983,56, ovvero in quella diversa che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data del fatto al soddisfo, nonché oltre al rimborso delle spese di lite.
A sostegno della domanda l'attore indicava i seguenti fatti:
-In data 21.6.07, alle ore 20,10 circa, in seguito a banali screzi, uscendo dal locale tavola calda “La Mimosa”, sita in Poggio Mirteto (RI), viale Giuseppe de Vito, il giovane aveva inveito contro il suo amico CP_2 il quale stava mangiando, proferendo la seguente Parte_1 frase: “sei un pezzo di merda, schifoso, vergognati, non ti do una pizza (schiaffo) perché non ti voglio far fare brutta figura”.
Il giovane , essendo notorio il carattere violento di non Parte_1 CP_1 aveva reagito e si era incamminato in direzione della piazza Martiri della
Libertà per tornare a casa.
Invece di desistere veva seguito lo aveva colpito con un CP_1 Pt_1 violento schiaffo alla testa, proferendo le seguenti parole: “t'aspetto sotto casa vestito di nero e ti prendo a coltellate”.
L' i allontanava nuovamente cercando di convincere l'aggressore Pt_1
a desistere, al contrario quest'ultimo lo colpiva nuovamente dapprima con un pugno alla parte destra del viso, poi con ulteriori tre o quattro copi sempre al volto. Intervenuti passanti ed il padre della vittima, lo sottraevano alla furia dell'aggressore, il quale nell'occasione sfidava anche il padre della vittima. imaneva ricoverato dal 23 giugno al 6 luglio 2007, avendo subito, Pt_1 fra l'altro, la frattura dell'orbita dell'occhio destro, nonché lesioni che avrebbero determinato, secondo il consulente medico-legale di parte attrice, una invalidità totale di giorni 30, invalidità parziale al 50% di giorni 60 e postumi permanenti nella misura del 30%. Le spese mediche da affrontare per un secondo intervento correttivo venivano da loro indicate nella misura di € 30.000,00.
-Gli attori deducevano, inoltre, di aver subito un danno jure proprio, che sarebbe consistito, soprattutto da parte dell'attrice , Controparte_3 nella sofferenza patita e nel cambiamento di vita che – a loro dire – si era reso necessario.
Si costituivano in giudizio i sig.ri e Controparte_1 Controparte_4
divenuto maggiorenne medio tempore, i quali contestavano CP_2 le deduzioni avversarie sotto vari profili. Relativamente all'an debeatur, il convenuto eccepiva il CP_2 concorso di colpa di il quale, con il suo Parte_1 comportamento, aveva dato origine al diverbio che era sfociato nella colluttazione tra i due.
In relazione alla dedotta responsabilità ex art. 2048 c.c., il convenuto ne eccepiva l'assenza, atteso che egli, all'epoca del fatto, Controparte_1 era separato legalmente dalla moglie, affidataria esclusiva dei loro tre figli, ivi compreso , e viveva a Bari. CP_2
La convenuta sig.ra si professava esente da ogni responsabilità, sia CP_4 in vigilando che in educando, non ricorrendone i presupposti ritenendo che il figlio fosse stato educato adeguatamente . CP_2
A seguito del decesso dell'Avv. Roberto Saburri, il processo veniva interrotto e poi riassunto;
si costituiva in proprio divenuto CP_2 maggiorenne, ed il di lui padre;
la signora on si Controparte_1 CP_4 costituiva né compariva nella prosecuzione del processo.
Il consulente tecnico d'ufficio, nella sua relazione, indicava che il sig. aveva riportato, a seguito dell'episodio del 21.6.07, Parte_1 lesioni che avevano determinato invalidità totale di giorni 20, parziale di giorni 30 e postumi permanenti nella misura del 6%. Quanto alle spese mediche, il c.t.u. rilevava che l'eventuale intervento correttivo, consigliato al ragazzo, poteva essere eseguito utilmente presso le strutture sanitarie pubbliche a costo zero.
All'udienza del 30.11.12, parte attrice contestava le conclusioni del c.t.u. e chiedeva il rinnovo della consulenza.
Anche il convenuto contestava le considerazioni espresse Controparte_1 dal c.t.u., riportandosi alle osservazioni critiche del proprio consulente di parte, ed evidenziando che l'indicazione dell'invalidità parziale del 6% era eccessiva in relazione al danno clinicamente accertato al ragazzo.
Con la sentenza n. 357/14, il Tribunale di Rieti, dopo aver accertato la responsabilità esclusiva del convenuto per i fatti avvenuti il CP_2 21.6.07, condannava quindi i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni, in favore degli attori, nella misura complessiva di € 44.590,16, oltre spese di lite.
In data 13.10.2013 il procedimento penale, pendente presso il Tribunale dei minori, avverso si concludeva con la concessione del perdono CP_1 giudiziale e veniva assolto per lesioni consistenti in graffi nei Pt_1 confronti di avendo agito per legittima difesa. Pt_1
2. Il Giudizio di Appello
Con rituale atto di citazione il sig. roponeva appello, Parte_1 avverso la sentenza n. 357/14 resa dal Tribunale di Rieti, evidenziando due punti di impugnazione:
A) il Tribunale aveva ritenuto erroneamente “convincenti e motivate” le argomentazioni del “consulente nominato dal Tribunale”, che accertato: un'inabilità temporanea assoluta di giorni venti, un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni trenta e un danno biologico permanente nella misura del 6%, quantificando, perciò, in un totale di € 21.755,00, il risarcimento dovuto all'appellante.
B) La decisione sarebbe stata erronea anche nella parte in cui il Tribunale non aveva riconosciuto la sussistenza del danno morale.
L'appellante, sulla base di tali motivi di gravame, chiedeva, quindi, alla Corte di Appello adita, in riforma parziale della sentenza di primo grado, di condannare gli appellati e Controparte_1 CP_2 CP_4
in solido fra loro, all'ulteriore pagamento della complessiva
[...] somma di € 132.393,14, quale risarcimento del presunto maggior danno.
In tale giudizio, iscritto al n. 3611/15 r.g., si costituiva l'appellato sig.
il quale eccepiva l'infondatezza dell'appello instandone Controparte_1 per il rigetto.
Con rituale separato atto di appello i sig.ri e CP_1 CP_2 proponevano ulteriore impugnazione, denunciando la violazione degli artt. 2697, 2729, 2043 e 2059 e 1226 c.c., con riguardo al danno morale jure proprio riconosciuto dal Tribunale in favore di e Parte_2 CP_3
.
[...]
Gli appellanti chiedevano quindi alla Corte di Appello, in riforma parziale della sentenza, di rigettare la domanda di condanna al risarcimento del danno morale jure proprio avanzata dai sig.ri e Parte_2 CP_3
per mancanza di prova al riguardo e, comunque, di rideterminare
[...]
l'importo eventualmente dovuto in relazione al reale pregiudizio sofferto, vista l'eccessiva liquidazione nella sentenza del Tribunale.
I due giudizi di appello venivano riuniti e, all'udienza del 25.10.16, la causa era trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co., c.p.c., che sarebbero dunque dovuti scadere il primo in data 27.12.16 e il secondo in data 16.1.17.
In conseguenza del grave evento sismico che aveva colpito, in data 30.10.16, anche il territorio del Comune di Rieti, il procuratore dei sig.ri e iscritto all'Albo degli Avvocati di Rieti, CP_1 CP_2 depositava telematicamente, il 22.12.16, una nota nella quale evidenziava che il termine di scadenza per il deposito della comparsa conclusionale, fis- sato, ex art. 190 c.p.c., in data 27.12.16, doveva intendersi differito, a norma dell'art. 49, commi 4 e 9-ter, d.l. n. 189/16, convertito nella l. n. 229/16, al 26.10.17.
L'adita Corte di Appello di Roma, tuttavia, in data 31.1.17 emetteva comunque la sentenza n. 1453/17, pubblicata il 3.3.17, con la quale accoglieva parzialmente il gravame proposto dal sig. Parte_1 aumentando, il grado di invalidità permanente riconosciuta in primo grado dal c.t.u., il cui operato veniva comunque ritenuto corretto e immune da vizi logici, e rigettava, invece, l'impugnazione proposta dai sig.ri CP_1
e sul presupposto che, per il riconoscimento del danno CP_2 morale jure proprio lamentato dai genitori dell' fosse sufficiente Pt_1
l'allegazione delle circostanze costitutive del diritto, senza ulteriore prova.
3.Il ricorso per Cassazione
Avverso la sentenza n. 1453/17 della Corte d'Appello di Roma proponeva ricorso per Cassazione il sigor chiedendo di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: «Piaccia alla Suprema Corte adita, contrariis rejectis, accertata la violazione, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 49, commi 4 e 9-ter d.l. n. 189/16, convertito nella l. n. 229/16, degli artt. 190 e 352 c.p.c., e degli artt. 3 e 24 Cost., ritenere, ex art. 375, I co., n. 5, c.p.c. manifestatamente fondato il ricorso e, per l'effetto, cassare la sentenza n.
1453/2017, emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Terza Civile, pubblicata il 3.3.2017, notificata il 31.3.2017, che ha definito il giudizio iscritto al n. 3611/15 r.g., al quale era riunito il n. 5020/15 r.g.; per l'effetto, dopo aver enunciato il principio di diritto, piaccia disporre il rinvio ad altro Giudice ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.; con vittoria di spese e funzioni di giudizio.»
La Corte Suprema di cassazione, con l'ordinanza n. 27190/18, pubblicata il
26.10.18, provvedeva come segue: «La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.».
Riteneva la Corte di legittimità che tutti i termini dovessero essere sospesi ex lege, quindi nel caso che ci occupa lo erano anche quelli finalizzati al deposito delle comparse conclusionali, fino al 31 maggio 2017, in base alla normativa speciale inerente parti e difensori la cui residenza (per i primi) o il cui studio legale ( per i secondi) erano collocati all'interno del cratere sismico interessato, del quale faceva parte Rieti, foro del difensore.
Pertanto la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata sia stata pronunciata prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, quindi prima che il diritto di difesa si fosse completamente dispiegato, ritenendo la sentenza di secondo grado nulla.
La decisione sulle spese del procedimento in Cassazione veniva rinviate all'esito della seconda decisione della Corte di Appello .
4.L'attuale giudizio di secondo grado
Con atto di citazione all'udienza del 27.5.19, i sig.ri Parte_2
riassumevano, dinanzi alla Corte Parte_1 Controparte_3 di Appello di Roma, il citato giudizio iscritto al n. 3611/15 r.g., promosso dal sig. nei confronti dei sig.ri Parte_1 Controparte_1 CP_2
e cui, già in precedenza, era stato riunito quello
[...] Controparte_4 iscritto al n. 5020/15 r.g., promosso dai sig.i e e CP_1 CP_2 così precisavano le proprie conclusioni: «Con riferimento all'appello proposto da : Voglia la ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Roma, sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nella Ordinanza del 17/5-26/10/2018 con cui è stato disposto il presente rinvio, contrariis reiectis ed in accoglimento di questa impugnazione, nel merito riformare parzialmente la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Rieti in data 2/5/2014 e depositata il 10/6/2014, nella parte in cui ha respinto la domanda attrice in punto quantificazione del danno da lesioni
(biologico) ed in punto mancato riconoscimento del danno morale e, per l'effetto, accogliere la domanda promossa dall'appellante Parte_1
con condanna degli appellati – con vincolo di solidarietà tra gli
[...] stessi – al pagamento della ulteriore complessiva somma di € 132.393,14, pari alla differenza tra l'ammontare del risarcimento del danno richiesto e quello liquidato (€ 87.393,14), maggiorata del risarcimento dovuto per il danno morale (€ 45.000,00). Con rivalutazione monetaria ed interessi. In via istruttoria si chiede disporsi la rinnovazione della Consulenza Tecnica di
Ufficio. Con vittoria delle spese di lite del giudizio d'appello e del presente grado di rinvio. Con riferimento all'appello proposto da e Controparte_1
: Voglia la ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, CP_2 rigettare l'appello proposto da e , con Controparte_1 CP_2 conferma della sentenza resa dal Tribunale di Rieti nella parte oggetto di tale impugnazione. Con vittoria di spese di lite del giudizio d'ap-pello e del presente grado di rinvio.»
Nel presente giudizio di rinvio si costituivano i sig.ri e CP_1 CP_2
i quali si riportavano integralmente a tutte le eccezioni, deduzioni
[...]
e conclusioni già enunciate nei loro atti difensivi e nelle udienze, eccependo l'inammissibilità di ogni domanda, eccezione o conclusione di controparte che non fosse la pedissequa riproduzione di quanto già esposto nei precedenti giudizi riuniti;
con vittoria di spese e funzioni del doppio grado e del giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, come statuito nell'ordinanza n. 27190/18. Nelle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 3.4.25, i sig.i e così precisavano le loro conclusioni: CP_1 CP_2
«I-relativamente all'appello proposto dal Sig. Parte_1
(giudizio n. 3611/15 r.g. ante rinvio):
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare
l'appello proposto da perché infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, con condanna del medesimo appellante al rimborso delle spese di lite del doppio grado;
II-relativamente all'appello proposto dai Sig.i e CP_1 CP_2
(giudizio n. 5020/15 r.g., riunito al giudizio n. 3611/15 r.g. ante rinvio):
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma del capo della sentenza impugnata, n. 357/14 del Tribunale di Rieti, pronunciata il 2.5.14, pubblicata il 10.6.14, non notificata, che ha definito il giudizio iscritto al n. 200276/08 r.g., piaccia rigettare le domande proposte in primo grado dagli attori , dirette a ottenere il risarcimento Parte_2 Controparte_3 del danno asseritamente da loro subito jure proprio;
in subordine, piaccia provvedere a una congrua riduzione dell'ammontare del risarcimento, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuto dovuto;
con conseguente condanna degli appellati alla restituzione, al sig. delle Controparte_1 somme indebitamente percepite;
con vittoria di spese e funzioni del doppio grado;
III-in ogni caso, piaccia condannare i Sig.i Parte_1 [...]
e , in solido tra loro, al rimborso, in favore del Pt_2 Controparte_3
Sig. delle spese del giudizio n. 14176/17 r.g. dinanzi alla Controparte_1
Suprema Corte di Cassazione, definito dall'ordinanza n. 27190/18, in atti, con la quale la Corte ha accolto il ricorso da lui promosso, ha cassato la sen- tenza impugnata n. 1453/17 della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di
Roma in diversa composizione.»
4.1 L'appello proposto da Parte_3 Deve preliminarmente evidenziarsi che la responsabilità esclusiva del appare incontrovertibile sia dallo svolgimento dei fatti come CP_1 risultano in sede civile, sia perché tale risulta nella sentenza penale, dove non è emersa alcuna responsabilità a carico dell' che anzi risulta Pt_1 avere agito solo per legittima difesa.
Ciò posto il primo motivo risulta parzialmente fondato nei limiti del fatto che va respinta la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dall'appellante poiché non ne sussistono i presupposti, non risultando alcun errore nella relazione peritale, ma anzi risultano chiaramente esposti tutti gli elementi in fatto della vicenda.
Va altresì evidenziato che anche nel processo penale innanzi al tribunale dei minori il perito ha valutato le lesioni come di grado inferiore rispetto a quello preteso dall'appellante.
Ciò posto deve dedursi che la valutazione del danno non può essere imitata a quello fisico, come effettuato dal Giudice di prime cure, poiché non va trascurato l'inestetismo del volto della giovane vittima, di anni quindi al momento dei fatti, comporta un necessario aumento del danno biologico , evidenziato dallo stesso CTU.
Ne consegue che il danno percentile va aumentato al 10%, in generale come danno non patrimoniale comprendente il danno estetico.
In merito alla domanda di danno morale va rilevato che l'orientamento della Corte di legittimità è quello espresso da Cass. 27/03/2018, n. 7513 secondo cui "Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"…. se il danno non avesse conseguenze
"dinamicorelazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile. In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)".
Ha poi fatto seguito una giurisprudenza di legittimità conforme e consolidata sulla non scindibilità di danno biologico e danno esistenziale
(rectius dinamico-relazione) (cfr. Cass. 29/03/2019, n. 8755, secondo cui il danno riconosciuto e liquidato il danno esistenziale, essendo stato già riconosciuto e liquidato il danno biologico, inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, non può essere liquidato perché costituirebbe una inammissibile duplicazione risarcitoria), mentre quello che ha un autonomo rilievo fenomenologico è il danno morale. (conferma, inter alias Corte di Cassazione, sez. VI Civile -
3, ordinanza 5 marzo – 28 luglio 2020, n. 16039) .
La differenza tra le due voci di danno, ritiene il Giudice monofilatico, è marcata, in quanto il danno biologico, disciplinato dall'art. 138, 2° comma, lett. a) ed e) del codice delle assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”(suscettibile di accertamento medico-legale), che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato”.
Il terzo comma dello stesso articolo prescrive, inoltre, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice fino al 30%, previo equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico poiché, in primo luogo, non dimostrabile mediante accertamento medico-legale; in secondo luogo, esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle). (Cass. ordinanza (n. 15733 del 17 maggio 2022).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20661 del 24 luglio 2024, conferma la correttezza della modalità di liquidazione del danno morale attraverso il riferimento all'entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza che tale modalità valga a incidere o, comunque, a compromettere la netta distinzione ontologica tra le due specifiche categorie di danno (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2021 n. 26301;
Cass. Civ. 10 novembre 2020 n. 25164).
Pertanto il Giudice nomofilattico ha confermato che il danno morale è autonomo dal danno biologico, la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
è corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
la quantificazione del danno morale non va confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La Corte sottolinea che “la modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico abbia ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, mentre il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico (trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989), la stessa liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia e successività rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico, atteso che tale personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale… , può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”)“.
Mentre il citato articolo definisce, da un lato, il danno biologico come “la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato“, dall'altro, stabilisce che “al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico… è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione“).
Ciò posto deve dedursi che il Giudice di prime cure ha liquidato al danneggiato una personalizzazione del danno biologico tramite l'aumento tabellare del 50%, con ciò comprendendo il danno morale soggettivo.
Ne consegue che il punto di appello va rigettato.
Va specificato che il Giudice di prime cure ha quantificato il risarcimento sui seguenti parametri: danno biologico permanente nella misura del 6%; invalidità temporanea assoluta per gg. 20; invalidità parziale al 50% per giorni 30; in applicazione delle tabelle di Milano, considerando l'età di quindici anni del danneggiato, ed utilizzando il valore massimo del punto base per adeguare il risarcimento alle specificità del caso concreto, aumentato per le medesime ragioni il risarcimento nella misura massima del 50%, il
Giudice di prime cure ha liquidato euro 2800 per invalidità assoluta, euro
2.160 per invalidità parziale, euro 16.715 a titolo di danno biologico permanente, già comprensivo di rivalutazione per un totale di euro 21.755,00. Il Giudice di prime cure ha altresì aggiunto all'importo non patrimoniale quello delle comprovate spese sanitarie, pari ad euro 2.835,16, per un risarcimento complessivo pari quindi a 29.590,16 .
La liquidazione per il danno non patrimoniale subito dai genitori del minore
è stata quantificata in euro 10.000 per la madre ed euro 5.000 per il padre.
Ciò posto, in merito al calcolo attuale, la valutazione del danno con il l'aumento del percentile al 10%, in conformità delle tabelle di Milano riferibili alla data dei fatti di causa, comporta il seguente conteggio: euro 25.671,00 di importo base maggiorato dell'aumento per personalizzazione del 49%, euro 38.249,79; oltre euro 2.835, 16 di spese mediche, totale euro 43.965,17 per il complessivo risarcimento dei danni, quindi maggiorato rispetto a quello oggetto della sentenza di primo grado
(pari ad euro 29.590,16) ad euro 14.375,01, che costituisce quindi l'ulteriore importo oggetto del risarcimento, che gli appellati devono versare in solido a seguito della presente sentenza.
4.2 Sull'appello proposto autonomamente dai signori e riunito in Pt_4 corso della causa del primo appello
La domanda de qua, riportata dettagliatamente al punto 4, consiste nel rigetto della domanda proposta da o nella riduzione della somma Pt_1 oggetto della condanna della sentenza di primo grado.
Va in merito dedotto che il Giudice di prime cure ha correttamente valutato tutti gli elementi di prova del fatto e del danno conseguente.
Deve evidenziarsi che “va tenuto in considerazione, quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, che nel caso di specie oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni – in questo caso gravissime- subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia”
(Cass. Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023) .
E' affermazione ormai univoca nella giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008).
Nel caso che ci occupa costituisce circostanza oggettiva che un genitore il cui figlio di solo quindici anni subisca un'aggressione violenta e tale dal lasciargli conseguenze permanenti, anche psicologiche, ha patito una sofferenza che merita di essere ristorata.
L'appello dei signori va di conseguenza respinto ed i medesimi Pt_4 vanno condannati al pagamento, in solido, delle spese del presente grado quantificate come in dispositivo, con la maggiorazione dovuta alla duplicazione del procedimento di secondo grado.
Le citate parti vanno altresì condannate al pagamento delle spese del procedimento di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma – composta come in epigrafe- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata così provvede: In accoglimento dell'appello di e in parziale riforma Parte_1 della sentenza di primo grado appellata, condanna , CP_2 [...]
e , in solido fra loro al pagamento della somma CP_1 Controparte_4 di euro 16.468,92 (comprensivo di capitale già rivalutato e interessi), da aggiungere alla somma oggetto di condanna di primo grado, oltre interessi dalla debenza (data della presente sentenza) al saldo;
rigetta l'appello proposto da e;
Controparte_1 CP_2
Condanna e al pagamento, in solido, delle Controparte_1 CP_2 spese di lite del presente procedimento in solido, per la somma di euro
4.000, oltre accessori;
e della somma di euro 2500 oltre accessori, per il procedimento in Cassazione;
entrambi in favore di;
Parte_1
Compensa le spese di grado limitatamente alla contumace CP_4
.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio del 6 settembre 2025
Il Giudice relatore
Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente
Mariarosaria Budetta