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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3966 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1579/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR IA AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 26/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1579/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ALBANESE CLAUDIO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA PIETRO BELON 129 00169 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ESPOSITO Controparte_1
IO IV ed elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI DIO, 4 80132 NAPOLI;
APPELLATO
E rappresentato e difeso dall'avv. ANGELO BELLAROBA ed elettivamente domiciliato in via CP_2 cesare Beccaria 29 , Roma
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 1437/22 del 15.2.22
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, deduceva di aver ricevuto, in data Parte_1
4 ottobre 2019, a mezzo pec, l'intimazione di pagamento n. 09720199075410868000 per mancato pagamento delle cartelle indicate nella medesima intimazione di pagamento.
Egli deduceva di essere venuto a conoscenza della posizione debitoria solo con la notifica dell'atto da parte dell' e denunciava la nullità, per vizi propri, formali e Controparte_1 sostanziali, dell'intimazione; nello specifico, argomentava in relazione all'impugnabilità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella ovvero per l'inesistenza del debito intimato. Contestava vizi formali e sostanziali dell'intimazione.
CP_ Si costituivano in giudizio l' e l' contestando le avverse Controparte_3 deduzioni.
Il Tribunale rigettava il ricorso.
Avverso detta sentenza proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello denunciava l'errata statuizione sulla permanenza del credito vantato CP_ dall' sotteso agli avvisi di addebito n. 3972 016001049342000 e n. 39720160027195878000 per violazione del D.lgs. n. 46 del 1999 e per prescrizione quinquennale.
Con il secondo motivo lamentava l'errata statuizione sulla validità della prova per inesistenza giuridica della notifica degli avvisi di addebito a mezzo pec, in quanto il mittente, da cui proveniva la pec, risultava non inserito in pubblici registri.
Con il terzo motivo lamentava che l'indirizzo pec, cui le intimazioni erano state inviate, non era riconducibile al contribuente.
Da ultimo, contestava la legittimità e la proporzionalità delle spese di lite. Si costituiva l' , eccependo il difetto di legittimazione passiva e Controparte_3 contestando nel merito le avverse deduzioni.
CP_ Si costituiva l' deducendo l'inammissibilità dell'appello, che non teneva conto delle argomentazioni già svolte dal Tribunale sulle medesime questioni;
contestava comunque la fondatezza delle pretese azionate
All'udienza del 19.11.2025 nessuno è comparso per parte appellante, ma sono comparsi CP_ esclusivamente i procuratori dell' e dell' e la causa è stata rinviata ai sensi Controparte_3 dell'art. 348 c.p.c.
All'odierna udienza nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
Tale evenienza determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS. UU. n. 5839/93; Cass. n.
5238/2011).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza considerato che l' e l' CP_2 CP_3 hanno formulato le rispettive difese costituendosi anche nel presente grado ed hanno partecipato alla prima udienza di trattazione.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014
e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1984 in favore di ciascuna parte appellata, oltre iva, cpa e spese generali al
15%
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
La Presidente
AR IA AR
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR IA AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 26/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1579/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ALBANESE CLAUDIO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA PIETRO BELON 129 00169 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ESPOSITO Controparte_1
IO IV ed elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI DIO, 4 80132 NAPOLI;
APPELLATO
E rappresentato e difeso dall'avv. ANGELO BELLAROBA ed elettivamente domiciliato in via CP_2 cesare Beccaria 29 , Roma
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 1437/22 del 15.2.22
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, deduceva di aver ricevuto, in data Parte_1
4 ottobre 2019, a mezzo pec, l'intimazione di pagamento n. 09720199075410868000 per mancato pagamento delle cartelle indicate nella medesima intimazione di pagamento.
Egli deduceva di essere venuto a conoscenza della posizione debitoria solo con la notifica dell'atto da parte dell' e denunciava la nullità, per vizi propri, formali e Controparte_1 sostanziali, dell'intimazione; nello specifico, argomentava in relazione all'impugnabilità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella ovvero per l'inesistenza del debito intimato. Contestava vizi formali e sostanziali dell'intimazione.
CP_ Si costituivano in giudizio l' e l' contestando le avverse Controparte_3 deduzioni.
Il Tribunale rigettava il ricorso.
Avverso detta sentenza proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello denunciava l'errata statuizione sulla permanenza del credito vantato CP_ dall' sotteso agli avvisi di addebito n. 3972 016001049342000 e n. 39720160027195878000 per violazione del D.lgs. n. 46 del 1999 e per prescrizione quinquennale.
Con il secondo motivo lamentava l'errata statuizione sulla validità della prova per inesistenza giuridica della notifica degli avvisi di addebito a mezzo pec, in quanto il mittente, da cui proveniva la pec, risultava non inserito in pubblici registri.
Con il terzo motivo lamentava che l'indirizzo pec, cui le intimazioni erano state inviate, non era riconducibile al contribuente.
Da ultimo, contestava la legittimità e la proporzionalità delle spese di lite. Si costituiva l' , eccependo il difetto di legittimazione passiva e Controparte_3 contestando nel merito le avverse deduzioni.
CP_ Si costituiva l' deducendo l'inammissibilità dell'appello, che non teneva conto delle argomentazioni già svolte dal Tribunale sulle medesime questioni;
contestava comunque la fondatezza delle pretese azionate
All'udienza del 19.11.2025 nessuno è comparso per parte appellante, ma sono comparsi CP_ esclusivamente i procuratori dell' e dell' e la causa è stata rinviata ai sensi Controparte_3 dell'art. 348 c.p.c.
All'odierna udienza nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
Tale evenienza determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS. UU. n. 5839/93; Cass. n.
5238/2011).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza considerato che l' e l' CP_2 CP_3 hanno formulato le rispettive difese costituendosi anche nel presente grado ed hanno partecipato alla prima udienza di trattazione.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014
e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1984 in favore di ciascuna parte appellata, oltre iva, cpa e spese generali al
15%
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
La Presidente
AR IA AR