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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di conIGlio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1498 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Pucci e dall'Avv. Antonino Bologna, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Martignetti, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni
All'udienza del 18.12.2024, disposta mediante trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni in via congiunta e richiedevano la remissione al Collegio per la decisione.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 08.05.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Fiumicino (RM) il
28.08.1999 con registrato agli atti dello Stato Civile del CP_1 medesimo Comune all'anno 1999 atto n. 135, parte 2, Serie A;
Per_
- che dall'unione tra le parti erano nati i figli (22.02.2002) e ER
(07.03.2004);
- che con sentenza n. 150/2016 pubblicata in data 10.02.2016 il Tribunale di
Civitavecchia pronunciava la separazione personale dei coniugi prevedendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre nella casa coniugale, un assegno di mantenimento per i figli di euro 600,00 mensili a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di svolgere la professione di tassista dipendente della Società Cooperativa
Eranova e di percepire euro 1.200,00 mensili e di corrispondere euro 500,00 mensili per la rata di mutuo per la casa coniugale;
- che la propria situazione economica era peggiorata dal periodo della separazione a causa della pandemia da Covid-19 avendo percepito nel 2019 un reddito lordo annuo pari ad euro 14.305,23, nel 2020 euro 4.802,00 e nel 2021 euro 7.423,36;
- di non riuscire a corrispondere un canone di affitto e di avere trovato ospitalità presso l'abitazione della compagna;
- che la lavorava quale infermiera professionale presso l'Ospedale CP_1
Oftalmico di Roma e aveva percepito per l'anno 2020 un reddito lordo annuo pari ad euro 42.000,00;
- che i coniugi erano proprietari pro indiviso di un immobile sito in Fiumicino, loc. Passoscuro, via Monastir 22, gravato da mutuo trentennale e rinegoziato il 24.11.2021 con scadenza al 5.3.2047, al tasso fisso con rate mensili di euro
730,00;
- che fino al 2020 aveva provveduto regolarmente al mantenimento dei figli ma, quando il lavoro era diminuito a causa della pandemia, aveva contribuito con l'acquisto di frutta, verdura e di legna per la stufa della casa coniugale, e con il
2 pagamento integrale delle spese relative al conseguimento della patente di guida di entrambi i figli;
- che dal mese di ottobre 2022 era riuscito a corrispondere, con grandi sacrifici, Per_ alla LI euro 300,00 mensili che nel frattempo si era trasferita a Chieti per frequentare l'università;
- che per tali motivi la moglie aveva proposto ricorso ex art. 316 bis c.c. contro i genitori del chiedendo il versamento diretto in suo favore del Pt_1 mantenimento per i figli, procedimento poi estintosi per sopravvenuto decesso dei convenuti e aveva denunciato il ricorrente per mancato mantenimento dei figli ex art. 570 c.p. con prossima udienza a gennaio 2024;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che ciascuna parte provvedesse autonomamente al proprio mantenimento con assegnazione della casa coniugale al il mantenimento Pt_1 diretto del figlio a carico del padre in via esclusiva, un assegno di ER
Per_ mantenimento di euro 300,00 mensili a carico di ciascun genitore per la LI oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole.
Con memoria difensiva del 04.08.2023 si costituiva in giudizio CP_1 che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva: Per_
- che i figli e erano maggiorenni ma non economicamente ER indipendenti;
- che il padre incontrava i figli solo occasionalmente;
- che il conviveva con la nuova compagna IG.ra Pt_1 Persona_3
- che il marito svolgeva l'attività di tassista in proprio percependo circa euro
5.000,00 mensili e solo formalmente risultava alle dipendenze della
Cooperativa Conducenti Autopubbliche Era Nuova ARL da cui percepiva una retribuzione mensile lorda di euro 1.537,75 ed aveva ricevuto in eredità dai propri genitori numerosi terreni e alcuni appartamenti;
- di svolgere la professione di infermiera presso il pronto soccorso oftalmico della ASL Roma 1 e di percepire euro 2.000,00 circa mensili da cui dovevano
3 essere detratte le spese fisse per il trasporto e il mutuo, una trattenuta di euro
300,00 mensili a titolo di cessione del quinto dello stipendio e di versare per un ulteriore finanziamento la somma mensile di euro 334,00;
- di essere in difficoltà economica e di essere stata aiutata economicamente dal fratello dopo aver chiesto invano al marito di vendere la casa coniugale;
Per_
- che la LI frequentava il corso di laurea in Psicologia presso l'Università degli Studi di Chieti per cui la madre corrispondeva euro 220,00 mensili di cui euro 115,00 per la locazione di una stanza, mentre il figlio ER conviveva stabilmente con la madre;
- che a decorrere dall'anno 2020 il aveva cessato di corrispondere il Pt_1 mantenimento per i figli, dal mese di febbraio 2023 aveva corrisposto solo parzialmente l'assegno dovuto e che, pertanto, aveva dovuto fare atto di precetto;
- che il ricorso presentato dal non era stato proceduto da nessuna richiesta Pt_1 di accordo bonario o di negoziazione assistita.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ponendo a carico dello stesso un Pt_1 assegno di mantenimento per i figli di euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole e la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
In data 02.10.2023 si costituiva, in aggiunta al precedente, il nuovo difensore del ricorrente che si riportava alle richieste formulate dal precedente procuratore.
All'udienza del 04.10.2023 comparivano per l'audizione le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con separata ordinanza, fatti salvi i provvedimenti della separazione come vigenti, disponeva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e rinviava la causa per la decisione concedendo i termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
In data 06.03.2024 veniva aperto il procedimento incidentale sub 1) all'esito del quale veniva revocato il contributo al mantenimento per il figlio con ER decorrenza dal mese di aprile 2024 e veniva disposto il versamento diretto, da parte Per_ del datore di lavoro del dell'assegno di mantenimento per la LI su Pt_1 un conto corrente intestato alla stessa.
In data 20.09.2024, lette le note depositate telematicamente con cui i difensori hanno precisato le loro conclusioni nei termini di cui all'art. 473 bis. 18 c.p.c., il
Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4 Con ordinanza del 23.09.2024 il Giudice disponeva rimettersi la causa sul ruolo Per_ istruttorio per l'audizione della LI .
All'udienza del 18.12.2024, disposta mediante trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni in via congiunta con indicate nel dettaglio le condizioni dell'accordo raggiunto e ne richiedevano l'accoglimento.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1498/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
28.08.1999 in Fiumicino (RM) tra nato a [...] il Parte_1
04.12.1967 e , nata a [...] il [...], registrato agli CP_1 atti di matrimonio del Comune di Fiumicino (RM) all'anno 1999, Atto n.
135, parte 2, Serie A;
2) la IG.ra e il IG. provvederanno autonomamente al proprio CP_1 Pt_1 mantenimento, disponendo delle relative risorse;
3) il figlio provvederà autonomamente al suo mantenimento;
ER
Per_ 4) ciascun genitore contribuirà al mantenimento della LI , che attualmente vive da sola, versandole direttamente € 350,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie ciascuno, da individuarsi secondo il protocollo di intesa in uso presso il Tribunale civile di Roma;
5) IG.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Fiumicino CP_1
(RM), Via Carlo Belviglieri n. 60, primo piano int. 2, insieme al figlio improrogabilmente sino al 30 novembre 2024, data in cui si ER obbliga ad abbandonare detto immobile, asportando con sé quanto di sua proprietà e quanto verrà concordato in seguito inter partes. Dopo
l'allontanamento della IG.ra , Il Sig. se lo riterrà, vi andrà CP_1 Pt_1
5 ad abitare, mentre i figli staranno a loro piacere con la madre o con il padre, ovvero presso terzi;
6) la IG.ra si trasferirà a vivere dal 1 dicembre 2024 CP_1 nell'appartamento sito in Fiumicino, Via Monastir 22 e, da allora, si farà carico in via esclusiva al pagamento del mutuo e delle spese condominiali relative a detta abitazione. Le spese per il mutuo verranno ripartite al
50% tra le parti fino al 30 novembre 2024. Le spese condominiali fino al
30 novembre resteranno a carico del IG. Parte_1
7) Allo scopo di definire tutti i rapporti patrimoniali pendenti e di conseguire le agevolazioni fiscali previste dalla Legge la IG.ra
[...]
e il IG. convengono quanto segue: il IG. CP_1 Parte_1 Pt_1 si obbliga a trasferire alla IG.ra , a titolo di una
[...] CP_1 tantum divorzile, la propria quota, pari al 50% sull'immobile sito in
Fiumicino, via Monastir n. 22, distinto al catasto fabbricati del Comune di Fiumi1cino al foglio 305, particella 321, sub 7, zona cens. 2, categoria
A/2, classe 2, consistenza 3 vani, rendita catastale 387,34, acquistato da entrambi i coniugi, pro indiviso, in regime di separazione dei beni. Detto rogito avverrà dinanzi al notaio scelto dalla IG.ra entro 30 giorni CP_1 dalla data in cui verrà pubblicata la sentenza di divorzio. Le spese notarili e consequenziali saranno a carico di quest'ultima. L'accordo di cui di cui sopra non viene effettuato per spirito di liberalità ma è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- la IG.ra rinuncia a reclamare il pagamento delle somme CP_1 intimate con l'atto di precetto notificato in data 25 maggio 2023;
- il IG. dichiara di rinunciare alle domande di cui all'atto di Pt_1 citazione notificato in data 25 luglio 2023, procedimento n. 2280/23
Trib. Civ. Civitavecchia, che verrà abbandonato per inattività delle parti, con compensazione delle spese di lite;
- la IG.ra si impegna a rimettere la querela nell'ambito del CP_1 procedimento penale n. 2401/22 R.G. del Tribunale Penale di
Civitavecchia, MOD. 21 NOTI, P.M. dott. V. Zavatta, a carico del IG. mentre quest'ultimo si impegna ad accettare detta Parte_1 remissione di querela.
- Spese di lite di tutti i giudizi compensate.
6 8) La Sig.ra dichiara di rinunciare alla richiesta di ordine di CP_1 pagamento diretto da lei promossa nei confronti del datore di lavoro del
Coop. Conducenti Autopubbliche Era Nuova Arl e si obbliga Pt_1 notificare detta sua rinuncia al predetto datore di lavoro entro il 1 dicembre 2024, affinchè quest'ultimo percepisca lo stipendio per intero;
In considerazione della maggiore età della LI i tempi e le Per_4 modalità di visita tra padre e LI saranno tra gli stessi concordati;
9) ciascuna delle parti terrà a proprio carico il costo dei rispettivi legali, con rinuncia degli stessi alla solidarietà professionale;
10) clausola risolutiva espressa: il mancato puntuale adempimento anche solo di uno degli obblighi previsti a carico delle parti con la presente scrittura, ne comporterà la automatica risoluzione, con diritto di ognuna delle parti di fare valere tutte le proprie ragioni nei confronti dell'altra;
11) con il puntuale adempimento delle predette obbligazioni e con la sottoscrizione del presente atto, s'intendono definiti tutti i reciproci rapporti dare – avere tra le parti alla data odierna, non avendo i coniugi reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi motivo o ragione, per ogni e qualsiasi esborso effettuato precedentemente dalle parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 16 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di conIGlio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1498 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Pucci e dall'Avv. Antonino Bologna, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Martignetti, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni
All'udienza del 18.12.2024, disposta mediante trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni in via congiunta e richiedevano la remissione al Collegio per la decisione.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 08.05.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Fiumicino (RM) il
28.08.1999 con registrato agli atti dello Stato Civile del CP_1 medesimo Comune all'anno 1999 atto n. 135, parte 2, Serie A;
Per_
- che dall'unione tra le parti erano nati i figli (22.02.2002) e ER
(07.03.2004);
- che con sentenza n. 150/2016 pubblicata in data 10.02.2016 il Tribunale di
Civitavecchia pronunciava la separazione personale dei coniugi prevedendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre nella casa coniugale, un assegno di mantenimento per i figli di euro 600,00 mensili a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di svolgere la professione di tassista dipendente della Società Cooperativa
Eranova e di percepire euro 1.200,00 mensili e di corrispondere euro 500,00 mensili per la rata di mutuo per la casa coniugale;
- che la propria situazione economica era peggiorata dal periodo della separazione a causa della pandemia da Covid-19 avendo percepito nel 2019 un reddito lordo annuo pari ad euro 14.305,23, nel 2020 euro 4.802,00 e nel 2021 euro 7.423,36;
- di non riuscire a corrispondere un canone di affitto e di avere trovato ospitalità presso l'abitazione della compagna;
- che la lavorava quale infermiera professionale presso l'Ospedale CP_1
Oftalmico di Roma e aveva percepito per l'anno 2020 un reddito lordo annuo pari ad euro 42.000,00;
- che i coniugi erano proprietari pro indiviso di un immobile sito in Fiumicino, loc. Passoscuro, via Monastir 22, gravato da mutuo trentennale e rinegoziato il 24.11.2021 con scadenza al 5.3.2047, al tasso fisso con rate mensili di euro
730,00;
- che fino al 2020 aveva provveduto regolarmente al mantenimento dei figli ma, quando il lavoro era diminuito a causa della pandemia, aveva contribuito con l'acquisto di frutta, verdura e di legna per la stufa della casa coniugale, e con il
2 pagamento integrale delle spese relative al conseguimento della patente di guida di entrambi i figli;
- che dal mese di ottobre 2022 era riuscito a corrispondere, con grandi sacrifici, Per_ alla LI euro 300,00 mensili che nel frattempo si era trasferita a Chieti per frequentare l'università;
- che per tali motivi la moglie aveva proposto ricorso ex art. 316 bis c.c. contro i genitori del chiedendo il versamento diretto in suo favore del Pt_1 mantenimento per i figli, procedimento poi estintosi per sopravvenuto decesso dei convenuti e aveva denunciato il ricorrente per mancato mantenimento dei figli ex art. 570 c.p. con prossima udienza a gennaio 2024;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che ciascuna parte provvedesse autonomamente al proprio mantenimento con assegnazione della casa coniugale al il mantenimento Pt_1 diretto del figlio a carico del padre in via esclusiva, un assegno di ER
Per_ mantenimento di euro 300,00 mensili a carico di ciascun genitore per la LI oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole.
Con memoria difensiva del 04.08.2023 si costituiva in giudizio CP_1 che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva: Per_
- che i figli e erano maggiorenni ma non economicamente ER indipendenti;
- che il padre incontrava i figli solo occasionalmente;
- che il conviveva con la nuova compagna IG.ra Pt_1 Persona_3
- che il marito svolgeva l'attività di tassista in proprio percependo circa euro
5.000,00 mensili e solo formalmente risultava alle dipendenze della
Cooperativa Conducenti Autopubbliche Era Nuova ARL da cui percepiva una retribuzione mensile lorda di euro 1.537,75 ed aveva ricevuto in eredità dai propri genitori numerosi terreni e alcuni appartamenti;
- di svolgere la professione di infermiera presso il pronto soccorso oftalmico della ASL Roma 1 e di percepire euro 2.000,00 circa mensili da cui dovevano
3 essere detratte le spese fisse per il trasporto e il mutuo, una trattenuta di euro
300,00 mensili a titolo di cessione del quinto dello stipendio e di versare per un ulteriore finanziamento la somma mensile di euro 334,00;
- di essere in difficoltà economica e di essere stata aiutata economicamente dal fratello dopo aver chiesto invano al marito di vendere la casa coniugale;
Per_
- che la LI frequentava il corso di laurea in Psicologia presso l'Università degli Studi di Chieti per cui la madre corrispondeva euro 220,00 mensili di cui euro 115,00 per la locazione di una stanza, mentre il figlio ER conviveva stabilmente con la madre;
- che a decorrere dall'anno 2020 il aveva cessato di corrispondere il Pt_1 mantenimento per i figli, dal mese di febbraio 2023 aveva corrisposto solo parzialmente l'assegno dovuto e che, pertanto, aveva dovuto fare atto di precetto;
- che il ricorso presentato dal non era stato proceduto da nessuna richiesta Pt_1 di accordo bonario o di negoziazione assistita.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ponendo a carico dello stesso un Pt_1 assegno di mantenimento per i figli di euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole e la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
In data 02.10.2023 si costituiva, in aggiunta al precedente, il nuovo difensore del ricorrente che si riportava alle richieste formulate dal precedente procuratore.
All'udienza del 04.10.2023 comparivano per l'audizione le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con separata ordinanza, fatti salvi i provvedimenti della separazione come vigenti, disponeva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e rinviava la causa per la decisione concedendo i termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
In data 06.03.2024 veniva aperto il procedimento incidentale sub 1) all'esito del quale veniva revocato il contributo al mantenimento per il figlio con ER decorrenza dal mese di aprile 2024 e veniva disposto il versamento diretto, da parte Per_ del datore di lavoro del dell'assegno di mantenimento per la LI su Pt_1 un conto corrente intestato alla stessa.
In data 20.09.2024, lette le note depositate telematicamente con cui i difensori hanno precisato le loro conclusioni nei termini di cui all'art. 473 bis. 18 c.p.c., il
Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4 Con ordinanza del 23.09.2024 il Giudice disponeva rimettersi la causa sul ruolo Per_ istruttorio per l'audizione della LI .
All'udienza del 18.12.2024, disposta mediante trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni in via congiunta con indicate nel dettaglio le condizioni dell'accordo raggiunto e ne richiedevano l'accoglimento.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1498/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
28.08.1999 in Fiumicino (RM) tra nato a [...] il Parte_1
04.12.1967 e , nata a [...] il [...], registrato agli CP_1 atti di matrimonio del Comune di Fiumicino (RM) all'anno 1999, Atto n.
135, parte 2, Serie A;
2) la IG.ra e il IG. provvederanno autonomamente al proprio CP_1 Pt_1 mantenimento, disponendo delle relative risorse;
3) il figlio provvederà autonomamente al suo mantenimento;
ER
Per_ 4) ciascun genitore contribuirà al mantenimento della LI , che attualmente vive da sola, versandole direttamente € 350,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie ciascuno, da individuarsi secondo il protocollo di intesa in uso presso il Tribunale civile di Roma;
5) IG.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Fiumicino CP_1
(RM), Via Carlo Belviglieri n. 60, primo piano int. 2, insieme al figlio improrogabilmente sino al 30 novembre 2024, data in cui si ER obbliga ad abbandonare detto immobile, asportando con sé quanto di sua proprietà e quanto verrà concordato in seguito inter partes. Dopo
l'allontanamento della IG.ra , Il Sig. se lo riterrà, vi andrà CP_1 Pt_1
5 ad abitare, mentre i figli staranno a loro piacere con la madre o con il padre, ovvero presso terzi;
6) la IG.ra si trasferirà a vivere dal 1 dicembre 2024 CP_1 nell'appartamento sito in Fiumicino, Via Monastir 22 e, da allora, si farà carico in via esclusiva al pagamento del mutuo e delle spese condominiali relative a detta abitazione. Le spese per il mutuo verranno ripartite al
50% tra le parti fino al 30 novembre 2024. Le spese condominiali fino al
30 novembre resteranno a carico del IG. Parte_1
7) Allo scopo di definire tutti i rapporti patrimoniali pendenti e di conseguire le agevolazioni fiscali previste dalla Legge la IG.ra
[...]
e il IG. convengono quanto segue: il IG. CP_1 Parte_1 Pt_1 si obbliga a trasferire alla IG.ra , a titolo di una
[...] CP_1 tantum divorzile, la propria quota, pari al 50% sull'immobile sito in
Fiumicino, via Monastir n. 22, distinto al catasto fabbricati del Comune di Fiumi1cino al foglio 305, particella 321, sub 7, zona cens. 2, categoria
A/2, classe 2, consistenza 3 vani, rendita catastale 387,34, acquistato da entrambi i coniugi, pro indiviso, in regime di separazione dei beni. Detto rogito avverrà dinanzi al notaio scelto dalla IG.ra entro 30 giorni CP_1 dalla data in cui verrà pubblicata la sentenza di divorzio. Le spese notarili e consequenziali saranno a carico di quest'ultima. L'accordo di cui di cui sopra non viene effettuato per spirito di liberalità ma è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- la IG.ra rinuncia a reclamare il pagamento delle somme CP_1 intimate con l'atto di precetto notificato in data 25 maggio 2023;
- il IG. dichiara di rinunciare alle domande di cui all'atto di Pt_1 citazione notificato in data 25 luglio 2023, procedimento n. 2280/23
Trib. Civ. Civitavecchia, che verrà abbandonato per inattività delle parti, con compensazione delle spese di lite;
- la IG.ra si impegna a rimettere la querela nell'ambito del CP_1 procedimento penale n. 2401/22 R.G. del Tribunale Penale di
Civitavecchia, MOD. 21 NOTI, P.M. dott. V. Zavatta, a carico del IG. mentre quest'ultimo si impegna ad accettare detta Parte_1 remissione di querela.
- Spese di lite di tutti i giudizi compensate.
6 8) La Sig.ra dichiara di rinunciare alla richiesta di ordine di CP_1 pagamento diretto da lei promossa nei confronti del datore di lavoro del
Coop. Conducenti Autopubbliche Era Nuova Arl e si obbliga Pt_1 notificare detta sua rinuncia al predetto datore di lavoro entro il 1 dicembre 2024, affinchè quest'ultimo percepisca lo stipendio per intero;
In considerazione della maggiore età della LI i tempi e le Per_4 modalità di visita tra padre e LI saranno tra gli stessi concordati;
9) ciascuna delle parti terrà a proprio carico il costo dei rispettivi legali, con rinuncia degli stessi alla solidarietà professionale;
10) clausola risolutiva espressa: il mancato puntuale adempimento anche solo di uno degli obblighi previsti a carico delle parti con la presente scrittura, ne comporterà la automatica risoluzione, con diritto di ognuna delle parti di fare valere tutte le proprie ragioni nei confronti dell'altra;
11) con il puntuale adempimento delle predette obbligazioni e con la sottoscrizione del presente atto, s'intendono definiti tutti i reciproci rapporti dare – avere tra le parti alla data odierna, non avendo i coniugi reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi motivo o ragione, per ogni e qualsiasi esborso effettuato precedentemente dalle parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 16 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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