Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02872/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01145/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2025, proposto da
LA PP, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvo Cangialosi e Giuseppe Cannata, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 3040/2024 pubbl. il 28/06/2024, RG n. 1752/2024, resa dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, notificata a mezzo pec in forma esecutiva nelle modalità del novellato art. 475 cod. proc. civ. in data 28.06.2024 all’Amministrazione intimata ed ormai passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. AR LI e udito per l’Amministrazione intimata il difensore, avvocato Sorrentino, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che con domanda ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale 1) di ordinare all’Amministrazione intimata di dare esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza indicata in epigrafe nella parte, in cui la medesima “condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, all’emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente LA PP, nonché all’assegnazione sulla medesima della somma di € 1.500,00 per gli aa. ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24” , adottando tutti gli atti a tal fine necessari; 2) di nominare un Commissario ad acta al fine di provvedere in via sostitutiva per l’eventualità del protarsi dell’inadempimento; 3) di fissare, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione intimata per la violazione, la successiva inosservanza ed il ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe; 4) di condannare infine la suddetta Amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
Rilevata l’avvenuta costituzione in giudizio con atto di pura forma dell’Amministrazione intimata;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, attestata da apposita certificazione di CA (cfr. allegato n. 2 della documentazione di parte ricorrente) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31/12/1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28/02/1997, n. 30 (cfr. allegato n. 3 della produzione di parte ricorrente);
Ritenuto che di conseguenza il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati di seguito; e che l’Amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato;
Ritenuto che per il caso di decorso infruttuoso del suddetto termine provvederà su istanza di parte come Commissario ad acta entro il termine di ulteriori sessanta giorni il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (D.G.O.S.V.) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della medesima Direzione munito di adeguata competenza, senza compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale;
Considerato infatti che la disposizione di cui all’art. 5 sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983);
Ritenuto di dovere precisare che
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante), firmato digitalmente ed inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il P.A.T.”;
Considerato inoltre che sussistono i presupposti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per disporre a titolo di penalità di mora il pagamento degli interessi legali sull’importo di quanto dovuto a far data dalla notificazione o comunicazione della presente decisione e fino all’insediamento del Commissario ad acta ;
Considerato che data la non particolare complessità delle questioni trattate le spese del giudizio, da porre a carico dell’Amministrazione intimata in virtù della regola della soccombenza, possono essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Amministrazione intimata di dare esecuzione al titolo azionato nei termini di cui alla motivazione.
Nomina Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (D.G.O.S.V.) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della medesima Direzione.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento a titolo di penalità di mora degli interessi legali sull’importo di quanto dovuto a far data dalla notificazione o comunicazione della presente decisione e fino all’insediamento del Commissario ad acta.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 552,00, oltre rimborso al 15%, IVA e CPA con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT NT, Presidente
AR LI, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LI | RT NT |
IL SEGRETARIO