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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/05/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione presentato da
Parte_1 CodiceFiscale_1
Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento del 16.4.2025 con cui la proposta ed il piano, ritenuti ammissibili:
- sono stati pubblicati sul sito web del Tribunale;
- sono stati comunicati a mezzo pec dall'OCC a tutti i creditori;
considerato che
sono state presentate osservazioni da soli due creditori che, come relazionato dall'OCC, hanno osservato quanto segue: - : con pec del 23.4.2025 si è dichiarata Parte_2 creditrice del conto corrente n. 01/285/00040347 che presenta uno scoperto di conto di euro 383,22
(vedi allegato n. 2); - Società American Express: con pec del 23.4.2025 ha precisato che il credito aggiornato e vantato dalla stessa è pari a complessivi euro 3.433,11 (vedi allegato n. 3) a fronte di un credito indicato nel piano per euro 3.356,94. rilevato che l'OCC ha così replicato: “Le osservazioni pervenute dai creditori di cui sopra, ad avviso del sottoscritto gestore della crisi, sono meritevoli di accoglimento alla luce della ulteriore
e/o nuova documentazione pervenuta. Il sottoscritto ha inviato tali osservazioni anche al sovraindebitato, tramite il suo advisor, e lo stesso ha confermato la correttezza delle segnalazioni pervenute” che l'OCC ha quindi così riepilogato il Passivo e la graduazione dei crediti:
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
Che l'OCC ha quindi così riepilogato le percentuali di pagamento previste:
così concludendo: “Nel piano originario si segnala che la percentuale di soddisfazione prevista per i creditori chirografari era dell'8,49 %. Sono invece invariate le percentuali di soddisfacimento dei debiti in prededuzione e dei debiti privilegiati”
Confermato il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano e ritenuta, anche sulla base della relazione dell'OCC, la fattibilità del piano,
P.Q.M.
visto l'art. 70 CCII
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da Parte_1
[...] CodiceFiscale_1
Dispone che l'OCC provveda a pubblicare la presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale per tutta la durata della procedura.
Il Tribunale, con il decreto che dichiarerà eseguito il piano, ordinerà la cancellazione della pubblicazione e provvederà ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano.
DICHIARA CHIUSA LA PROCEDURA
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
Visto l'art. 71 CCII:
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni quanto previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quanto indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC;
- dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emerge sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l'OCC ogni cinque mesi relazioni l'ufficio sullo stato della esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Così deciso in Genova, 28.5.2025 il Giudice
Chiara Monteleone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione presentato da
Parte_1 CodiceFiscale_1
Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento del 16.4.2025 con cui la proposta ed il piano, ritenuti ammissibili:
- sono stati pubblicati sul sito web del Tribunale;
- sono stati comunicati a mezzo pec dall'OCC a tutti i creditori;
considerato che
sono state presentate osservazioni da soli due creditori che, come relazionato dall'OCC, hanno osservato quanto segue: - : con pec del 23.4.2025 si è dichiarata Parte_2 creditrice del conto corrente n. 01/285/00040347 che presenta uno scoperto di conto di euro 383,22
(vedi allegato n. 2); - Società American Express: con pec del 23.4.2025 ha precisato che il credito aggiornato e vantato dalla stessa è pari a complessivi euro 3.433,11 (vedi allegato n. 3) a fronte di un credito indicato nel piano per euro 3.356,94. rilevato che l'OCC ha così replicato: “Le osservazioni pervenute dai creditori di cui sopra, ad avviso del sottoscritto gestore della crisi, sono meritevoli di accoglimento alla luce della ulteriore
e/o nuova documentazione pervenuta. Il sottoscritto ha inviato tali osservazioni anche al sovraindebitato, tramite il suo advisor, e lo stesso ha confermato la correttezza delle segnalazioni pervenute” che l'OCC ha quindi così riepilogato il Passivo e la graduazione dei crediti:
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
Che l'OCC ha quindi così riepilogato le percentuali di pagamento previste:
così concludendo: “Nel piano originario si segnala che la percentuale di soddisfazione prevista per i creditori chirografari era dell'8,49 %. Sono invece invariate le percentuali di soddisfacimento dei debiti in prededuzione e dei debiti privilegiati”
Confermato il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano e ritenuta, anche sulla base della relazione dell'OCC, la fattibilità del piano,
P.Q.M.
visto l'art. 70 CCII
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da Parte_1
[...] CodiceFiscale_1
Dispone che l'OCC provveda a pubblicare la presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale per tutta la durata della procedura.
Il Tribunale, con il decreto che dichiarerà eseguito il piano, ordinerà la cancellazione della pubblicazione e provvederà ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano.
DICHIARA CHIUSA LA PROCEDURA
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
Visto l'art. 71 CCII:
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni quanto previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quanto indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC;
- dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emerge sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l'OCC ogni cinque mesi relazioni l'ufficio sullo stato della esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Così deciso in Genova, 28.5.2025 il Giudice
Chiara Monteleone