Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 06/02/2026, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02387/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13704/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13704 del 2025, proposto da Edelweiss Molina, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 2148/2025 - RG 38561/2024 del 24/03/2025, emesso dal Tribunale di Roma - sezione lavoro - nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Pagotto, notificato il 29/03/2025 e dichiarato esecutivo con decreto del tribunale di Roma del 23/09/2025, con:
- prescrizione delle relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione, disponendo il pagamento di euro 2.577,37 oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
- fissazione del termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
- vittoria di spese e compensi professionali, compreso il rimborso del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. RI CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso si chiede di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione e di disporre le misure necessarie alla conformazione al giudicato con riguardo al decreto ingiuntivo n. 2148/2025 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, non opposto e dichiarato esecutivo, che è stato emesso nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca per la somma di euro 2.577,37 (duemilacinquecentosettantasette/37), “ oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo ”. La somma concerne gli emolumenti che spettano alla ricorrente in conseguenza dell’adeguamento stipendiale che ha fatto seguito al passaggio dalla seconda alla prima fascia quale docente dell’Accademia delle Belle Arti di Roma.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 3 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito descritti.
5. Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
6. Il decreto ingiuntivo ritualmente notificato e non opposto nel termine di legge ha natura decisoria e portata sostanziale di sentenza. Il decreto in argomento “- in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c. - ha valore di cosa giudicata (Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894) anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza. Condizione essenziale perché possa essere il ricorso proposto per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609) ” (TAR Veneto, sez. III, n. 310/2025).
7. La giurisprudenza ha chiarito il carattere meramente esecutivo del processo di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza civile passata in giudicato e senza possibilità di integrazione ovvero di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6942/2022).
8. A fronte di quanto allegato dalla ricorrente in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza, derivando da ciò l’accoglimento della pretesa della ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di onere della prova tra debitore e creditore ( ex multis , TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22876/2025).
9. Ne consegue che la parte resistente deve essere condannata a provvedere.
10. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronuncia.
11. Il Collegio non ritiene, invece, allo stato sussistenti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati dalla presente sentenza, dietro apposita richiesta della parte ricorrente.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione, ex multis , Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026; n. 853/2026; n. 708/2026; n. 8993/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe, eventualmente sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni, nel termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente in misura pari ad euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’avvocato Francesco Americo, nominato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL LL, Presidente FF
RI CI, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CI | EL LL |
IL SEGRETARIO