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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza del 09-12-2025 ex art. 281 sexies c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., letti gli atti delle parti costituite, ha pronunciato il seguente provvedimento,
nella causa iscritta al n.8005-2018 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 09 12 2025,.ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto “opposizione ordinanza-ingiunzione”
TRA
c.f. rapp.to e difeso dall'Avv. Patrick Parte_1 C.F._1
Cuccaro, dom.to come in atti
- Attore – opponente -
CONTRO
C.f. in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Deborah Sannino, dom.ta come in atti;
-Convenuto - opposto- -
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie depositate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c..
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione all'ordinanza – ingiunzione di pagamento n. ING/ 14770, emessa in data 22-10-2018 dal comune di CP_1
e notificata, al ricorrente, in data 23-10-2018, contenente l'ordine di
[...] pagamento della somma di € 49.557,31, avente ad oggetto :“ richiesta di pagamento indennità occupazione sine titulo costruzione abusiva realizzata alla via Dante
Alighieri n. 58, in catasto al F. 4 part. 791 sub.1 “.
A fondamento dell'opposizione, parte attorea, ha eccepito molteplici punti di contestazione, descritti nei propri scritti a cui si rinvia.
Il si è costituito in giudizio ed ha resistito Controparte_1 alla opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, riportandosi alla documentazione versata in atti.
Parte convenuta, , ha eccepito, inoltre, che Controparte_1 sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo, in luogo di quello
Ordinario.
Si può affermare, al riguardo, che, l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione impositiva del pagamento di un canone o di un'indennità per l'occupazione sine titulo di immobile costruito senza concessione edilizia e di cui, pertanto, sia stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale non rientra nei casi devoluti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, essendo, in particolare, da escludere che l'oggetto del contendere rientri tra le ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 133, co. 1, c.p.a., riguardanti “gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territori… bensì nella seconda parte… e ferme restando le giurisdizioni … del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Infatti, secondo gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione, fondati sulla natura della posizione giuridica soggettiva di cui viene lamentata la lesione, la contestata indennità di occupazione sine titulo, richiesta con l'impugnata ordinanza-ingiunzione, avendo ad oggetto l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, investe la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non già di interesse legittimo (si cfr. Tar Campania Napoli, sez.
II, Sent. 11.03.2021, n. 1625; Tar Campania, Napoli, Sez. III, 08.11.2017, n.
5247; Tar Campania, Napoli, Sez. III, 11.7.2017, n. 3703; Tar Toscana, III,
26.4.2012, n. 839; Tar Lazio, Latina, I, 28.3.2011, n. 294; Tar Campania,
Napoli, V, 3.10.2007, n. 8855; Cons. Stato, VI, 5.4.2006, n. 1775).
Le Sezioni Unite hanno precisato che «Ove il comune, disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di immobile costruito senza concessione edilizia, pretenda la corresponsione di un canone o di una indennità da colui che tale immobile occupi, la controversia, promossa da quest'ultimo, per l'accertamento negativo del preteso debito, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, investendo, con l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non rientra nell'ambito della materia del controllo dell'attività urbanistico-edilizia ed esula pertanto dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (...) non potendo la richiesta del canone o dell'indennità da parte del comune essere configurata come sanzione amministrativa per violazione edilizia» (Cass.,
SS.UU., 29 aprile 2003, n. 6629)
In virtù di tali argomentazioni si ritiene sussista la giurisdizione di questo
Giudice.
Va detto, inoltre, che, dall'atto risulta chiaramente determinato il petitum e la causa petendi della presente opposizione. Non meritevoli di accoglimento sono le molteplici censure, sollevate dalla parte ricorrente, inerenti all' acquisizione dell'immobile in questione al patrimonio comunale.
Va evidenziato al riguardo che, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del DPR 380/2001
:“Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
Il successivo comma 4 recita “L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”.
E' noto che, l'acquisizione al patrimonio comunale, oltre ad essere un atto dovuto, consegue ipso iure, all'inottemperanza dell' ordine di demolizione nei tempi prescritti.
Tornando al caso in questione, l'istante ha eccepito la nullità ed illegittimità della richiesta di pagamento dell'indennità per occupazione sine titulo-Prot. n. 14770 del
22-10-18- della costruzione abusiva da lui edificata in , via Dante Controparte_1
Alighieri n.58.
Va detto che, una prima ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi (n.
21/04/E.P. del 03-06-2004) era già stata emanata nell'immediatezza dell'abuso e prima della domanda di condono ( domanda che, per costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità, non sospende il termine della demolizione).
Parte ricorrente impugnava, dinanzi alla giustizia amministrativa, l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 21/04/E.P. del 03-06-2004, ciononostante, non solo non otteneva la sospensione e/o la revoca della predetta ordinanza, ma non coltivava l'azione intrapresa davanti al conseguendone l'estinzione del CP_2 relativo giudizio. Passando agli ulteriori profili di legittimità della Ordinanza impugnata, va detto che l'opposizione è fondata, con conseguente annullamento della ordinanza-ingiunzione opposta, per i motivi di seguito espressi.
Preliminarmente va detto che, secondo la Suprema Corte :”L'opposizione a ingiunzione fiscale da luogo a un giudizio di cognizione nel quale il contribuente assume la veste formale di attore e l'amministrazione creditrice quella di convenuta…..Il giudice adito, pertanto, deve procedere alla verifica, non solo della legittimità dell'ingiunzione, ma anche – in piena autonomia e nei limiti della domanda proposta dall'opponente, nonché delle eventuali domande riconvenzionali dell'ente opposto - delle condizioni di forma, cui
l'esercizio della pretesa tributaria è dalla legge subordinata, ed altresì della legittimità della pretesa medesima sotto l'aspetto sostanziale al fine di accertarsi sé e in quali limiti si possono realizzare gli elementi e i presupposti di fatto della fattispecie impositiva (Cass. n. 22072/2006). Tuttavia (così come affermato dalla Suprema Corte: Cass. n. 14051/2006), l'opponente assume la veste di attore solo in senso formale e non in senso sostanziale, dovendo da un lato l'amministrazione finanziaria provare la fondatezza della sua pretesa,
e dall'altro lato l'opponente limitarsi all'allegazione dei fatti, modificativi, impeditivi e estintivi del diritto preteso
Ciò posto, va detto che, questo Giudice ritiene di aderire all' orientamento della Suprema Corte, condiviso in molteplici pronunce emesse dal Tribunale di Nola, il quale ritiene che, il danno da occupazione abusiva non può ritenersi sussistente in re ipsa e non può coincidere con il semplice evento dell'occupazione.
Inoltre, nelle fattispecie come quelle in questione, non sussiste un potere di determinazione unilaterale, da parte della P.A., del credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagare.
Tuttavia, in virtù dei limiti posti dal r.d. del n.639/1910, per poter azionare lo speciale procedimento d'ingiunzione – che inerisce a particolari tipologie di crediti, tributari e patrimoniali, di diritto pubblico e privato – è necessario che il credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta, sia certo, liquido ed esigibile. Tanto, non residuando, per l'applicazione della detta ingiunzione, alcun potere di determinazione unilaterale dell'ente.
Infatti, in ossequio a quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass.Civ.
Sez.Un. n.11992 del 25-05-2009) la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità, devono derivare da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, e riconoscendosi all'amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo.
Nel caso in esame, l'importo oggetto di ingiunzione fiscale è stato determinato dal Comune di , per ogni mese di occupazione Controparte_1 sine titulo, emesso, “sulla base di elementi desunti dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate – osservatorio del Mercato immobiliare”.
Tali “canoni” sono stati richiesti per le mensilità che vanno da Gennaio 2005
a Ottobre 2018.
Come detto, il credito di cui sopra ha chiaramente una natura risarcitoria/indennitaria che si sottrae per definizione ai criteri legittimanti la pretesa ingiuntiva del r.d. 639/1910 cit., né si rinviene, nella documentazione prodotta, una norma che consenta di affermare la sussistenza in capo ai Comuni del potere di autoliquidazione, in via di autotutela, delle indennità di occupazione abusiva.
Pertanto, in assenza di una fonte legale specifica che sia univocamente attributiva del potere dell'ente di autoliquidare tale credito di natura risarcitoria, non sussistono i presupposti per ricorrere al procedimento di ingiunzione di cui al r.d. citato .
Per tale motivo si ritiene che vada annullata, la presente ingiunzione di pagamento dell'indennità, giacché, inutilizzabile come strumento di attuazione, della posizione creditoria vantata.
Bisogna osservare che, sul punto, non mancano pronunce secondo le quali il danno da occupazione illegittima debba ritenersi sussistere “in re ipsa” (Cass. Sez. 2, ord.
6 agosto 2018, n. 20545). Tale orientamento si pone in contrasto con l'indirizzo delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cassazione civile sez. un., 11.11.2008, n. 26972), secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, nonché con un recente intervento che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. (Cassazione civile sez. un., 05.7.2017,
n. 16601).
In astratto, alcuna altra pronuncia sarebbe possibile da parte di questo giudicante, in quanto il presente giudizio ha ad oggetto l'annullamento della pretesa creditoria e non anche la richiesta di un accertamento giudiziale della sussistenza della stessa, che avrebbe dovuto essere oggetto di precipua domanda da parte della convenuta.
Una eventuale pronuncia in ordine all'accertamento del credito – in assenza di una specifica domanda – comporterebbe pur sempre una pronuncia al di fuori dei limiti oggettivi della controversia esaminata, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Tuttavia, anche in considerazione della richiesta avanzata dalla resistente di pagamento, ad opera del ricorrente e a suo favore, delle ulteriori indennità, maturate, successivamente alla ordinanza impugnata, fino alla data del rilascio, si ritiene doverosa una pronuncia sul merito della questione prospettata ( anche alla luce de recenti orientamenti giurisprudenziali in tal senso ).
Bisogna dire al riguardo che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, il diritto al risarcimento del danno da perdita subita, a favore del proprietario, è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo.
La Suprema Corte S.U. n. 33645/2022 ha affermato;
“la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865).
E ancora “Quando l'azione lesiva attinge invece il contenuto del diritto di proprietà
("il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo"), ciò che viene in primo luogo in rilievo è la violazione dell'ordine giuridico. L'ordinamento appresta lo strumento di ripristino dell'ordine formale violato, ossia la tutela reale di reintegrazione del diritto leso ( Cass. S.S.U.U. n. 33645/2022).
Secondo la medesima giurisprudenza è richiesta ”l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito.
Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici.” ( Cass. S.S.U.U. n. 33645/2022).
Ciò posto, va detto che, l'ente Comunale evocato in giudizio, ha l'onere, come sopra evidenziato, di offrire la prova della debenza delle somme ingiunte.
Nel caso di specie, l'ente convenuto, non ha, in alcun modo (nemmeno attraverso presunzioni semplici), fornita la prova del mancato guadagno che sarebbe conseguito all' illegittimo protrarsi dell' occupazione.
D'altronde alcuna prova di mancato guadagno ( in ossequio alla pronuncia della
S.S. U.U. della Suprema Corte) sarebbe stata possibile, poiché ci troviamo al cospetto di immobile abusivo e che, in quanto tale, andava demolito.
Infatti, quanto sopra espresso, si può chiaramente evincere dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio, tra cui (ma non solo) : comunicazione del Comune resistente del 23-07-2020, ove si afferma chiaramente che: “ l'immobile in questione non è stato inserito nel piano di alienazione..; ..non ha messo a bando di acquisto
e/o fitto..; l'ente ha disposto tutte le procedure amministrative e contabili al fine di dare esecuzione alla demolizione coattiva dello stesso .
Lo stesso consulente a pag. 7 della sua relazione afferma “Il calcolo riguarda solo
l'occupazione del bene costruito in assenza di autorizzazioni”.
Si evidenzia che, per le argomentazione sopra esposte , non possono essere riconosciute le somme quantificate nella consulenza tecnica d'ufficio.
La condotta del ricorrente, si ribadisce, nella sua illiceità ( perseguibili con i relativi strumenti previsti dall'ordinamento) non comporta il riconoscimento, a favore della convenuta, delle somme ingiunte.
Inoltre, la Suprema Corte precisa che “ estraneo all'occupazione sine titulo è anche il paradigma dell'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), nel quale l'assenza di giusta causa dello spostamento patrimoniale non riveste il carattere dell'antigiuridicità, mentre la diminuzione patrimoniale che qui si fa valere corrisponde a un danno per la presenza di un fatto illecito ( Cass. S.S.U.U. n.
33645/2022).”
Assorbiti, sono gli altri punti eccepiti dalle parti in causa.
Per le argomentazioni sopra esposte è da accogliersi la richiesta dell'odierno attore, di annullamento della impugnata ordinanza-ingiunzione
Relativamente alle spese del giudizio, attesa la rilevanza, ai fini della presente pronuncia, della pronuncia a Cass. S.S.U.U.,( intervenuta in corso di giudizio e successivamente al conferimento dell'incarico peritale e dello stesso giudizio), si ritiene che le spese vadano integralmente compensate tra le parti, comprese quelle di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione definitivamente pronunciando, sul giudizio n. 8005-2018 r.g. contrariis reiectis, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza- ingiunzione di pagamento n. ING/ 14770, emessa in data 22-10-2018 dal comune di e notificata, al ricorrente, in data 23-10- Controparte_1
2018, contenente l'ordine di pagamento della somma di € 49.557,31; - compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, in data 09 12 2025
Il Giudice dott.Alfredo Granata
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza del 09-12-2025 ex art. 281 sexies c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., letti gli atti delle parti costituite, ha pronunciato il seguente provvedimento,
nella causa iscritta al n.8005-2018 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 09 12 2025,.ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto “opposizione ordinanza-ingiunzione”
TRA
c.f. rapp.to e difeso dall'Avv. Patrick Parte_1 C.F._1
Cuccaro, dom.to come in atti
- Attore – opponente -
CONTRO
C.f. in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Deborah Sannino, dom.ta come in atti;
-Convenuto - opposto- -
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie depositate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c..
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione all'ordinanza – ingiunzione di pagamento n. ING/ 14770, emessa in data 22-10-2018 dal comune di CP_1
e notificata, al ricorrente, in data 23-10-2018, contenente l'ordine di
[...] pagamento della somma di € 49.557,31, avente ad oggetto :“ richiesta di pagamento indennità occupazione sine titulo costruzione abusiva realizzata alla via Dante
Alighieri n. 58, in catasto al F. 4 part. 791 sub.1 “.
A fondamento dell'opposizione, parte attorea, ha eccepito molteplici punti di contestazione, descritti nei propri scritti a cui si rinvia.
Il si è costituito in giudizio ed ha resistito Controparte_1 alla opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, riportandosi alla documentazione versata in atti.
Parte convenuta, , ha eccepito, inoltre, che Controparte_1 sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo, in luogo di quello
Ordinario.
Si può affermare, al riguardo, che, l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione impositiva del pagamento di un canone o di un'indennità per l'occupazione sine titulo di immobile costruito senza concessione edilizia e di cui, pertanto, sia stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale non rientra nei casi devoluti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, essendo, in particolare, da escludere che l'oggetto del contendere rientri tra le ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 133, co. 1, c.p.a., riguardanti “gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territori… bensì nella seconda parte… e ferme restando le giurisdizioni … del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Infatti, secondo gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione, fondati sulla natura della posizione giuridica soggettiva di cui viene lamentata la lesione, la contestata indennità di occupazione sine titulo, richiesta con l'impugnata ordinanza-ingiunzione, avendo ad oggetto l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, investe la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non già di interesse legittimo (si cfr. Tar Campania Napoli, sez.
II, Sent. 11.03.2021, n. 1625; Tar Campania, Napoli, Sez. III, 08.11.2017, n.
5247; Tar Campania, Napoli, Sez. III, 11.7.2017, n. 3703; Tar Toscana, III,
26.4.2012, n. 839; Tar Lazio, Latina, I, 28.3.2011, n. 294; Tar Campania,
Napoli, V, 3.10.2007, n. 8855; Cons. Stato, VI, 5.4.2006, n. 1775).
Le Sezioni Unite hanno precisato che «Ove il comune, disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di immobile costruito senza concessione edilizia, pretenda la corresponsione di un canone o di una indennità da colui che tale immobile occupi, la controversia, promossa da quest'ultimo, per l'accertamento negativo del preteso debito, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, investendo, con l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non rientra nell'ambito della materia del controllo dell'attività urbanistico-edilizia ed esula pertanto dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (...) non potendo la richiesta del canone o dell'indennità da parte del comune essere configurata come sanzione amministrativa per violazione edilizia» (Cass.,
SS.UU., 29 aprile 2003, n. 6629)
In virtù di tali argomentazioni si ritiene sussista la giurisdizione di questo
Giudice.
Va detto, inoltre, che, dall'atto risulta chiaramente determinato il petitum e la causa petendi della presente opposizione. Non meritevoli di accoglimento sono le molteplici censure, sollevate dalla parte ricorrente, inerenti all' acquisizione dell'immobile in questione al patrimonio comunale.
Va evidenziato al riguardo che, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del DPR 380/2001
:“Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
Il successivo comma 4 recita “L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”.
E' noto che, l'acquisizione al patrimonio comunale, oltre ad essere un atto dovuto, consegue ipso iure, all'inottemperanza dell' ordine di demolizione nei tempi prescritti.
Tornando al caso in questione, l'istante ha eccepito la nullità ed illegittimità della richiesta di pagamento dell'indennità per occupazione sine titulo-Prot. n. 14770 del
22-10-18- della costruzione abusiva da lui edificata in , via Dante Controparte_1
Alighieri n.58.
Va detto che, una prima ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi (n.
21/04/E.P. del 03-06-2004) era già stata emanata nell'immediatezza dell'abuso e prima della domanda di condono ( domanda che, per costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità, non sospende il termine della demolizione).
Parte ricorrente impugnava, dinanzi alla giustizia amministrativa, l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 21/04/E.P. del 03-06-2004, ciononostante, non solo non otteneva la sospensione e/o la revoca della predetta ordinanza, ma non coltivava l'azione intrapresa davanti al conseguendone l'estinzione del CP_2 relativo giudizio. Passando agli ulteriori profili di legittimità della Ordinanza impugnata, va detto che l'opposizione è fondata, con conseguente annullamento della ordinanza-ingiunzione opposta, per i motivi di seguito espressi.
Preliminarmente va detto che, secondo la Suprema Corte :”L'opposizione a ingiunzione fiscale da luogo a un giudizio di cognizione nel quale il contribuente assume la veste formale di attore e l'amministrazione creditrice quella di convenuta…..Il giudice adito, pertanto, deve procedere alla verifica, non solo della legittimità dell'ingiunzione, ma anche – in piena autonomia e nei limiti della domanda proposta dall'opponente, nonché delle eventuali domande riconvenzionali dell'ente opposto - delle condizioni di forma, cui
l'esercizio della pretesa tributaria è dalla legge subordinata, ed altresì della legittimità della pretesa medesima sotto l'aspetto sostanziale al fine di accertarsi sé e in quali limiti si possono realizzare gli elementi e i presupposti di fatto della fattispecie impositiva (Cass. n. 22072/2006). Tuttavia (così come affermato dalla Suprema Corte: Cass. n. 14051/2006), l'opponente assume la veste di attore solo in senso formale e non in senso sostanziale, dovendo da un lato l'amministrazione finanziaria provare la fondatezza della sua pretesa,
e dall'altro lato l'opponente limitarsi all'allegazione dei fatti, modificativi, impeditivi e estintivi del diritto preteso
Ciò posto, va detto che, questo Giudice ritiene di aderire all' orientamento della Suprema Corte, condiviso in molteplici pronunce emesse dal Tribunale di Nola, il quale ritiene che, il danno da occupazione abusiva non può ritenersi sussistente in re ipsa e non può coincidere con il semplice evento dell'occupazione.
Inoltre, nelle fattispecie come quelle in questione, non sussiste un potere di determinazione unilaterale, da parte della P.A., del credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagare.
Tuttavia, in virtù dei limiti posti dal r.d. del n.639/1910, per poter azionare lo speciale procedimento d'ingiunzione – che inerisce a particolari tipologie di crediti, tributari e patrimoniali, di diritto pubblico e privato – è necessario che il credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta, sia certo, liquido ed esigibile. Tanto, non residuando, per l'applicazione della detta ingiunzione, alcun potere di determinazione unilaterale dell'ente.
Infatti, in ossequio a quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass.Civ.
Sez.Un. n.11992 del 25-05-2009) la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità, devono derivare da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, e riconoscendosi all'amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo.
Nel caso in esame, l'importo oggetto di ingiunzione fiscale è stato determinato dal Comune di , per ogni mese di occupazione Controparte_1 sine titulo, emesso, “sulla base di elementi desunti dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate – osservatorio del Mercato immobiliare”.
Tali “canoni” sono stati richiesti per le mensilità che vanno da Gennaio 2005
a Ottobre 2018.
Come detto, il credito di cui sopra ha chiaramente una natura risarcitoria/indennitaria che si sottrae per definizione ai criteri legittimanti la pretesa ingiuntiva del r.d. 639/1910 cit., né si rinviene, nella documentazione prodotta, una norma che consenta di affermare la sussistenza in capo ai Comuni del potere di autoliquidazione, in via di autotutela, delle indennità di occupazione abusiva.
Pertanto, in assenza di una fonte legale specifica che sia univocamente attributiva del potere dell'ente di autoliquidare tale credito di natura risarcitoria, non sussistono i presupposti per ricorrere al procedimento di ingiunzione di cui al r.d. citato .
Per tale motivo si ritiene che vada annullata, la presente ingiunzione di pagamento dell'indennità, giacché, inutilizzabile come strumento di attuazione, della posizione creditoria vantata.
Bisogna osservare che, sul punto, non mancano pronunce secondo le quali il danno da occupazione illegittima debba ritenersi sussistere “in re ipsa” (Cass. Sez. 2, ord.
6 agosto 2018, n. 20545). Tale orientamento si pone in contrasto con l'indirizzo delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cassazione civile sez. un., 11.11.2008, n. 26972), secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, nonché con un recente intervento che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. (Cassazione civile sez. un., 05.7.2017,
n. 16601).
In astratto, alcuna altra pronuncia sarebbe possibile da parte di questo giudicante, in quanto il presente giudizio ha ad oggetto l'annullamento della pretesa creditoria e non anche la richiesta di un accertamento giudiziale della sussistenza della stessa, che avrebbe dovuto essere oggetto di precipua domanda da parte della convenuta.
Una eventuale pronuncia in ordine all'accertamento del credito – in assenza di una specifica domanda – comporterebbe pur sempre una pronuncia al di fuori dei limiti oggettivi della controversia esaminata, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Tuttavia, anche in considerazione della richiesta avanzata dalla resistente di pagamento, ad opera del ricorrente e a suo favore, delle ulteriori indennità, maturate, successivamente alla ordinanza impugnata, fino alla data del rilascio, si ritiene doverosa una pronuncia sul merito della questione prospettata ( anche alla luce de recenti orientamenti giurisprudenziali in tal senso ).
Bisogna dire al riguardo che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, il diritto al risarcimento del danno da perdita subita, a favore del proprietario, è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo.
La Suprema Corte S.U. n. 33645/2022 ha affermato;
“la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865).
E ancora “Quando l'azione lesiva attinge invece il contenuto del diritto di proprietà
("il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo"), ciò che viene in primo luogo in rilievo è la violazione dell'ordine giuridico. L'ordinamento appresta lo strumento di ripristino dell'ordine formale violato, ossia la tutela reale di reintegrazione del diritto leso ( Cass. S.S.U.U. n. 33645/2022).
Secondo la medesima giurisprudenza è richiesta ”l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito.
Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici.” ( Cass. S.S.U.U. n. 33645/2022).
Ciò posto, va detto che, l'ente Comunale evocato in giudizio, ha l'onere, come sopra evidenziato, di offrire la prova della debenza delle somme ingiunte.
Nel caso di specie, l'ente convenuto, non ha, in alcun modo (nemmeno attraverso presunzioni semplici), fornita la prova del mancato guadagno che sarebbe conseguito all' illegittimo protrarsi dell' occupazione.
D'altronde alcuna prova di mancato guadagno ( in ossequio alla pronuncia della
S.S. U.U. della Suprema Corte) sarebbe stata possibile, poiché ci troviamo al cospetto di immobile abusivo e che, in quanto tale, andava demolito.
Infatti, quanto sopra espresso, si può chiaramente evincere dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio, tra cui (ma non solo) : comunicazione del Comune resistente del 23-07-2020, ove si afferma chiaramente che: “ l'immobile in questione non è stato inserito nel piano di alienazione..; ..non ha messo a bando di acquisto
e/o fitto..; l'ente ha disposto tutte le procedure amministrative e contabili al fine di dare esecuzione alla demolizione coattiva dello stesso .
Lo stesso consulente a pag. 7 della sua relazione afferma “Il calcolo riguarda solo
l'occupazione del bene costruito in assenza di autorizzazioni”.
Si evidenzia che, per le argomentazione sopra esposte , non possono essere riconosciute le somme quantificate nella consulenza tecnica d'ufficio.
La condotta del ricorrente, si ribadisce, nella sua illiceità ( perseguibili con i relativi strumenti previsti dall'ordinamento) non comporta il riconoscimento, a favore della convenuta, delle somme ingiunte.
Inoltre, la Suprema Corte precisa che “ estraneo all'occupazione sine titulo è anche il paradigma dell'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), nel quale l'assenza di giusta causa dello spostamento patrimoniale non riveste il carattere dell'antigiuridicità, mentre la diminuzione patrimoniale che qui si fa valere corrisponde a un danno per la presenza di un fatto illecito ( Cass. S.S.U.U. n.
33645/2022).”
Assorbiti, sono gli altri punti eccepiti dalle parti in causa.
Per le argomentazioni sopra esposte è da accogliersi la richiesta dell'odierno attore, di annullamento della impugnata ordinanza-ingiunzione
Relativamente alle spese del giudizio, attesa la rilevanza, ai fini della presente pronuncia, della pronuncia a Cass. S.S.U.U.,( intervenuta in corso di giudizio e successivamente al conferimento dell'incarico peritale e dello stesso giudizio), si ritiene che le spese vadano integralmente compensate tra le parti, comprese quelle di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione definitivamente pronunciando, sul giudizio n. 8005-2018 r.g. contrariis reiectis, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza- ingiunzione di pagamento n. ING/ 14770, emessa in data 22-10-2018 dal comune di e notificata, al ricorrente, in data 23-10- Controparte_1
2018, contenente l'ordine di pagamento della somma di € 49.557,31; - compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, in data 09 12 2025
Il Giudice dott.Alfredo Granata