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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 916/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5935/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Seminara - --- 89028 Seminara RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Gestitalia S.r.l. - 01207280809
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202500022299 DIRITTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava il preavviso di fermo amministrativo indicato in epigrafe, deducendo testualmente i vizi di seguito indicati:
“
1. Onere probatorio P.A.;
2. Rilievo d'ufficio dei vizi
3. Sull'inapplicabilità ex art. 2909 c.c. effetti di “cosa giudicata” agli atti amministrativi ed ex artt. 2735 e 2944 c.c.
4. Sull'interesse ad agire, impugnabilità ed eccesso formalismi
5. Irregolarità delle notificazioni
6. Sulla decadenza e prescrizione
7. Sull'applicazione interessi
8. Sulla dichiarazione ex l. 228/2012 art. 1 commi 537-543
9. Sulla responsabilità della P.A."
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio di GESTITALIA srl, pur ritualmente citata.
Vi era costituzione in giudizio del comune di Seminara che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale, preliminarmente, rilevare come il ricorso sia al limite dell'inammissibilità. Lo stesso risulta verosimilmente redatto con strumenti di intelligenza artificiale e risulta caratterizzato dalla mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti esposti;
l'atto è, infatti, composto da un insieme di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto alla controversia che ci occupa.
Lo stesso è, comunque, infondato e va rigettato.
Costituendosi in giudizio il comune di Seminara forniva prova della rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici sottesi al preavviso di fermo impugnato, depositando copia dei relativi avvisi di ricevimento.
Trattasi, nello specifico:
- avviso di accertamento - IMU 2015 recante n 1796 notificato in data 30/12/2020;
- avviso di accertamento - TARI 2015 recante n 124 notificato in data 2/01/2021;
- avviso di accertamento - TASI 2015 recante n 1114 notificato 30/12/2020;
- avviso di accertamento IMU 2016 recante n. 316 notificato il 25/03/2022.
L'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici è, pertanto, infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione in ragione della predetta notifica, dell'intervento della normativa emergenziale e della notifica dell'atto impugnato in data 10.10.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale previsto per i crediti (tributi locali) in contestazione.
In ordina agli interessi (unica, ulteriore, contestazione che possa risultare conferente al caso che ci occupa), vale rilevare quanto segue.
La Suprema Corte ha evidenziato come "quanto al profilo motivazionale concernente il calcolo delle sanzioni e degli interessi, è stato osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore;
art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi moratori per il ritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta;
parimenti, anche in relazione al computo delle sanzioni, adeguato è il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/
o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo (in termini: Cass., Sez.
5^, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021,
n. 9764; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, nn. 16517 e 16518). Per cui, il riferimento all'iscrizione a ruolo, all'atto presupposto, al tipo di imposta, alla decorrenza ed all'entità degli accessori consente al contribuente di verificare la regolarità del calcolo da parte dell'amministrazione finanziaria…" Cass. ord. 32488/2021.
Ancora "la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il
"quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo" Cass. Sez. Un. 22281/2022.
Come detto l'atto impugnato segue alla rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici e, pertanto, risulta congruamente motivato sul punto.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese nei confronti di GESTITALIA, non costituita;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore del comune di Seminara, nella misura complessiva di Euro 250,00, oltre accessori come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 9 febbraio 2026.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5935/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Seminara - --- 89028 Seminara RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Gestitalia S.r.l. - 01207280809
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202500022299 DIRITTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava il preavviso di fermo amministrativo indicato in epigrafe, deducendo testualmente i vizi di seguito indicati:
“
1. Onere probatorio P.A.;
2. Rilievo d'ufficio dei vizi
3. Sull'inapplicabilità ex art. 2909 c.c. effetti di “cosa giudicata” agli atti amministrativi ed ex artt. 2735 e 2944 c.c.
4. Sull'interesse ad agire, impugnabilità ed eccesso formalismi
5. Irregolarità delle notificazioni
6. Sulla decadenza e prescrizione
7. Sull'applicazione interessi
8. Sulla dichiarazione ex l. 228/2012 art. 1 commi 537-543
9. Sulla responsabilità della P.A."
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio di GESTITALIA srl, pur ritualmente citata.
Vi era costituzione in giudizio del comune di Seminara che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale, preliminarmente, rilevare come il ricorso sia al limite dell'inammissibilità. Lo stesso risulta verosimilmente redatto con strumenti di intelligenza artificiale e risulta caratterizzato dalla mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti esposti;
l'atto è, infatti, composto da un insieme di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto alla controversia che ci occupa.
Lo stesso è, comunque, infondato e va rigettato.
Costituendosi in giudizio il comune di Seminara forniva prova della rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici sottesi al preavviso di fermo impugnato, depositando copia dei relativi avvisi di ricevimento.
Trattasi, nello specifico:
- avviso di accertamento - IMU 2015 recante n 1796 notificato in data 30/12/2020;
- avviso di accertamento - TARI 2015 recante n 124 notificato in data 2/01/2021;
- avviso di accertamento - TASI 2015 recante n 1114 notificato 30/12/2020;
- avviso di accertamento IMU 2016 recante n. 316 notificato il 25/03/2022.
L'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici è, pertanto, infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione in ragione della predetta notifica, dell'intervento della normativa emergenziale e della notifica dell'atto impugnato in data 10.10.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale previsto per i crediti (tributi locali) in contestazione.
In ordina agli interessi (unica, ulteriore, contestazione che possa risultare conferente al caso che ci occupa), vale rilevare quanto segue.
La Suprema Corte ha evidenziato come "quanto al profilo motivazionale concernente il calcolo delle sanzioni e degli interessi, è stato osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore;
art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi moratori per il ritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta;
parimenti, anche in relazione al computo delle sanzioni, adeguato è il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/
o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo (in termini: Cass., Sez.
5^, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021,
n. 9764; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, nn. 16517 e 16518). Per cui, il riferimento all'iscrizione a ruolo, all'atto presupposto, al tipo di imposta, alla decorrenza ed all'entità degli accessori consente al contribuente di verificare la regolarità del calcolo da parte dell'amministrazione finanziaria…" Cass. ord. 32488/2021.
Ancora "la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il
"quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo" Cass. Sez. Un. 22281/2022.
Come detto l'atto impugnato segue alla rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici e, pertanto, risulta congruamente motivato sul punto.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese nei confronti di GESTITALIA, non costituita;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore del comune di Seminara, nella misura complessiva di Euro 250,00, oltre accessori come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 9 febbraio 2026.