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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/11/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 64 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 10.01.2017 ha impugnato la richiesta Parte_1
del 03.04.2015 di restituzione di € 2.252,74 per prestazioni di CP_1 disoccupazione agricola e ANF riferite al 2012, deducendo l'illegittimità del disconoscimento delle 102 giornate OTD. L' ha eccepito, in via preliminare, CP_1 la decadenza dall'azione ex art. 22 D.L.
3.2.1970 n. 7. Con successivo deposito,
l' ha prodotto il frontespizio del Mod. attestante la CP_2 CP_3 pubblicazione telematica del “Terzo elenco nominativo trimestrale 2014” dal
15/12/2014 al 10/01/2015 e le pagine dell'elenco relative ai nominativi, tra cui quello di (anno 2012, variazione “3VD14”, 102 giornate). Parte_1 La ricorrente ha reso dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. per l'esonero dalle spese.
Diritto
Eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970
A seguito delle modifiche recate dal D.L. 98/2011, art. 38, co. 6-7, la pubblicazione telematica degli elenchi/variazioni sul sito costituisce notifica CP_1
a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 12-bis R.D. 24.9.1940 n. 1949; da tale pubblicazione decorrono i termini per il contenzioso amministrativo (30 giorni ex art. 11 d.lgs. 375/1993) e, una volta divenuto definitivo il provvedimento, il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 D.L. 7/1970 per l'azione giudiziaria. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito: (i) la validità della pubblicazione online come forma di notifica idonea (v. Cass. e Corte cost.; ricognizioni dottrinali e giurisprudenziali recenti); (ii) la natura decadenziale del termine di 120 giorni, che decorre dalla definitività del provvedimento ove sia stato (o non sia stato) esperito il ricorso amministrativo nei 30 giorni.
Nel caso concreto, l' ha provato la pubblicazione telematica CP_1 dell'elenco trimestrale recante le variazioni, con attestazione espressa delle date
(15/12/2014–10/01/2015) e indicazione della ricorrente nel relativo elenco nominativo. Ne consegue che il provvedimento era conoscibile e che, decorso inutilmente il termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo, esso è divenuto definitivo;
da tale definitività decorrono i 120 giorni per l'azione giudiziaria.
Poiché il ricorso giudiziale è stato proposto il 10.01.2017, esso è tardivo e, pertanto, inammissibile per intervenuta decadenza.
Assorbimento del merito
La ritenuta decadenza assorbe l'esame del merito (reiscrizione/indebito), restando irrilevanti le ulteriori allegazioni difensive.
In ragione della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio;
sussistono giusti motivi per la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara inammissibile il ricorso di per intervenuta Parte_1 decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970;
2. Dichiara che, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., è Parte_1 esonorata dal pagamento delle spese di lite e compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Patti 09/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo