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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/11/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott.ssa Federica Abiuso - presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice rel. -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3537/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MALAGUTTI MONICA (C.F. ), C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio difensore, sito in VIA TRENTO N. 30/2
OCCHIOBELLO
- ricorrenti -
con l'intervento del MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo. CP_1
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ 1) La figlia che attualmente frequenta l'Istituto Professionale per Per_1 parrucchiera a Rovigo viene affidata ad entrambi i genitori. L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato da entrambi i genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la minore relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni della medesima;
2) La figlia continuerà ad abitare con la madre ove resterà fissata anche Per_1 la sua residenza anagrafica;
3) il padre compatibilmente con gli impegni di lavoro e previo accordo con la GN terrà con sé la figlia con le seguenti modalità: a) a fine settimana Pt_1 Per_1 alterni dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola;
mentre nella settimana successiva, previo accordo tra le parti, resterà con il padre per
1 l'intera giornata del sabato dal mattino al mattino successivo quando sarà riaccompagnata dal padre presso l'abitazione della madre, oppure della domenica dal mattino sino al lunedì quando sarà accompagnata a scuola dal padre;
b) durante la settimana, il Signor terrà con sé la figlia un Pt_2 giorno feriale, da concordare con la madre, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici e sportivi della figlia;
c) qualsiasi viaggio, vacanza o comunque qualsiasi allontanamento della minore dovrà essere consensualmente concordato fra i genitori ed i relativi oneri anche di mantenimento della stessa saranno integralmente a carico del genitore affidatario nel periodo;
d) la minore resterà con il padre una settimana durante le festività natalizie, due Per_1
/ tre giorni durante le festività pasquali, e ad anni alterni il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua;
due settimane anche continuative durante le vacanze scolastiche, in occasione delle ferie estive. 4) Il
Signor si impegna a corrispondere alla GN , quale contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici Istat, da corrispondere mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese;
5) il Signor si impegna, altresì, a corrispondere alla GN il 50% delle Parte_2 Pt_1 spese straordinarie di natura medica (indicativamente spese per medici specialisti, cure dentistiche, occhiali, apparecchi ortopedici ed altri interventi straordinari, e farmaci), di natura scolastica (retta scolastica, libri di testo, mensa, materiale necessario per l'anno scolastico, abbonamento per trasporto urbano – tessera mezzi pubblici - ,corsi di studio, lezioni di ripetizione, uscite didattiche scolastiche, doposcuola), di natura ricreativa (rette di iscrizioni a corsi sportivi, di musica o altro, viaggi di studio, centri estivi, spese di acquisto di mezzi di trasporto, di bollo, assicurazione – relativamente ad eventuali minicar, auto, motocicli - ), il tutto per le necessità della figlia . Per_1
6) L'SE NI viene percepito e continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre Parte_1
. “
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 02.11.2025, Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di
[...] Parte_2 ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e la figlia nata in data [...], secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe. Per_1
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito mensile di euro 1.400,00 circa, mentre Parte_1 Pt_2
i euro 1.600,00 circa.
[...]
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
2 Con decreto del 6.11.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, fissato l'udienza di comparizione delle parti e disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Con proprio decreto del 7.11.2025 il giudice relatore ha disposto la trattazione scritta dell'udienza assegnando termine sino all'udienza per il deposito delle note.
All'udienza indicata il giudice ha assegnato la causa al collegio in decisione.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaia adeguato a garantire alla figlia minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 3537/2025 R.G.V.G. promossa da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2 provvede:
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Abiuso
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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