CASS
Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2024, n. 19747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19747 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GR ES, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/04/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19747 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di ES GR alla competente Autorità della Germania, a seguito di mandato di arresto europeo emesso in data 7 novembre 2023 dal Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera in quanto raggiunto da mandato di arresto interno dello stesso Tribunale in pari data, essendo indagato di concorso in rapina aggravata di un orologio di lusso del valore di 30mila euro, ai sensi degli artt. 249, 250 comma 1, n 2, 25, comma 2, del codice penale tedesco. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando deducendo i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione agli artt. 17 e 24 della legge 22 aprile 2005 n. 69 con riferimento alle esigenze cautelari non potendosi ritenere sussistente il pericolo di fuga, scongiurato dalla condotta tenuta dal GR che volontariamente si sottoponeva all'esecuzione del mandato di arresto europeo, cui si aggiungeva l'esecuzione di una ordinanza cautelare emessa dalla Autorità Giudiziaria italiana per altro procedimento. Questa seconda emergenza avrebbe dovuto determinare la Corte a disporre il rinvio del trasferimento allo Stato richiedente ai sensi dell'art. 24 della legge n. 69/2005, al fine di consentire la partecipazione al processo penale italiano del prevenuto, nel quale sarebbe imposta l'assenza con la sua sostanziale paralisi. 2.2. Con il secondo motivo violazione di norma penale e vizio della motivazione in relazione all'art. 20 legge 22/4/2005 n. 69 con riguardo alla doglianza difensiva sul concorso di richieste di consegna, avendo la medesima Corte di appello deciso l'esecuzione di un altro mandato di arresto europeo nei confronti dello stesso ricorrente, proveniente dall'Austria, per identico reato ancorché per fatti avvenuti in luoghi e date diverse. La Corte di appello, nel rigettare la deduzione difensiva, ha erroneamente affermato che la questione atteneva al successivo momento esecutivo, in contrasto con lo stesso tenore letterale dell'art. 20 I. cit. e delle attività ivi previste ai fini della risoluzione del conflitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Quanto alla dedotta ostativa assenza di esigenze cautelari, la censura è ° manifestamente infondata ,.ri n rivestendo le stesse presupposto valutabile ai fini della consegna secondo il consolidato orientamento per il quale, in tema di mandato d'arresto europeo cd. "processuale", non compete all'autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen. per l'adozione del provvedimento cautelare "interno" da parte dell'autorità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto che il mandato d'arresto europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale (Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, Donnarumma, Rv. 248970), essendosi argomentato che «quel che rileva, secondo la legge attuativa, è che il mandato di arresto europeo cosiddetto processuale sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale. Pertanto, questa Corte ha ritenuto eseguibile in Italia anche il m. a. e. emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto ad evitare un processo in absentia (Sez. F, n. 34574 28/08/2008, dep. 03/09/2008, D'Orsi, Rv. 240715; Sez. F, n. 34295 del 21/08/2008, dep. 27/08/2008, Zanotti, Rv. 240911) o comunque diretto a garantire la comparizione dell'imputato al processo (Sez. 6, n. 2711 del 20/01/2010, dep. 21/01/2010, Malvetta, Rv. 245793), ovvero in casi che esulano dalle ipotesi previste dal nostro sistema cautelare. E ciò in quanto l'elevato "livello di fiducia" esistente tra gli Stati membri, sul quale poggia l'intero meccanismo del mandato di arresto europeo, deve ammettere una valutazione "per equivalente" dei diversi sistemi di custodia cautelare in carcere, con il solo limite stabilito dalla stessa decisione quadro del 2002 del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (cfr. Sez. U, n. O 4614 del 30/01/2007, dep. 05/02/2007, Ramoci)». 2.2. Quanto alla pendenza del procedimento dinanzi alla Autorità Giudiziaria italiana, la sentenza impugnata ha escluso di esercitare il potere di rinvio della consegna in ragione della analoga fase in cui risultano pendenti il procedimento italiano e quello oggetto di mandato di arresto europeo a carico dello stesso ricorrente, pur riguardanti reati della stessa specie, dovendosi dare prevalenza a quello pendente in Germania in quanto il reato è connotato di maggiore gravità, in considerazione del fatto che appare commesso nel contesto di una pluralità di rapine organizzate e realizzate all'estero. 2.3. Rispetto alla incensurabile valutazione discrezionale testé richiamata, la censura del ricorrente è generica in quanto priva dell'allegazione del relativo interesse, secondo il condivisibile orientamento per il quale, in caso di mancato esercizio dei criteri desumibili dall'art. 20 della legge n. 69 del 2005, il consegnando neanche può dolersi in sede di legittimità, a meno che egli non l'abbia 3 espressamente sollecitato dinanzi alla Corte di merito, adducendo in tal senso uno specifico interesse (Sez. 6, n. 35181 del 28/09/2010, Mallucci, Rv. 248006; Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018, Ademi, Rv. 272768), non ostando di per sé alla celebrazione del processo in Italia lo stato di detenzione all'estero dell'imputato, potendosi, ove lo stesso non possa essere trasferito in Italia, attivare la partecipazione al processo a distanza ai sensi dell'art. 205-ter disp. att. cod. proc. pen. con il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo ove si trova il detenuto (cfr. Sez. 2, n. 37881 del 14/07/2017, Esposito, Rv. 271491). 3. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse. 3.1. La Corte di appello ha escluso la ricorrenza dei presupposti del concorso di richieste nella fase di cognizione, affermando la sua rilevanza solo nella fase esecutiva del mandato di arresto in considerazione della locuzione dell'art. 20 legge n. 69/2005 che ha riferimento a «quale dei mandati di arresto deve essere eseguito». 3.2. L'assunto non può essere condiviso. 3.3. Invero, l'art. 16 ("Decisione in caso di concorso di richieste") della Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 (2002/584/GAI) prevede che «Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito», indicando i criteri sulla base dei quali esercitare la facoltà discrezionale di rinvio. L'art. 6, comma 2, della citata decisione stabilisce che «Per autorità giudiziaria dell'esecuzione si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell'esecuzione del mandato di arresto europeo». L'art. 20, comma 1, della legge n. 69 del 2005 - che ha recepito il citato art. 16 - indica la Corte di appello investita della richiesta di consegna quale autorità deputata alla valutazione sulle richieste di consegna concorrenti, stabilendo i criteri a riguardo e, al comma 2, la possibilità di accertamenti anche con l'eventuale consulenza da richiedere all'Eurojust. Cosicché la valutazione sul concorso di richieste, ai fini dell'esercizio della facoltà discrezionale di rinvio della consegna, pertiene alla fase decisoria sulla consegna ed è rilevante in tale ambito. 3.4. Tuttavia, deve essere ribadito l'orientamento già sopra richiamato, secondo il quale, con riguardo alla scelta discrezionale alla base della facoltà di rinvio della consegna prevista dall'art. 20 I. cit., la mancata ponderazione dei criteri ivi indicati, per essere censurata dal consegnando ricorrente, necessita della specifica indicazione del relativo interesse (conf. Sez. 6, n. 19335 del 14/05/2024, GR, non mass.), nella specie in alcun modo prospettato né con l'atto di ricorso né dinanzi alla Corte di appello, meramente sollecitata a valutare la 4 concorrente richiesta della Autorità Austriaca senza indicare neanche quale dei due mandati dovesse avere prevalenza (v. verbale di udienza del 16 aprile 2024). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005. Così deciso il 16/05/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19747 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di ES GR alla competente Autorità della Germania, a seguito di mandato di arresto europeo emesso in data 7 novembre 2023 dal Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera in quanto raggiunto da mandato di arresto interno dello stesso Tribunale in pari data, essendo indagato di concorso in rapina aggravata di un orologio di lusso del valore di 30mila euro, ai sensi degli artt. 249, 250 comma 1, n 2, 25, comma 2, del codice penale tedesco. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando deducendo i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione agli artt. 17 e 24 della legge 22 aprile 2005 n. 69 con riferimento alle esigenze cautelari non potendosi ritenere sussistente il pericolo di fuga, scongiurato dalla condotta tenuta dal GR che volontariamente si sottoponeva all'esecuzione del mandato di arresto europeo, cui si aggiungeva l'esecuzione di una ordinanza cautelare emessa dalla Autorità Giudiziaria italiana per altro procedimento. Questa seconda emergenza avrebbe dovuto determinare la Corte a disporre il rinvio del trasferimento allo Stato richiedente ai sensi dell'art. 24 della legge n. 69/2005, al fine di consentire la partecipazione al processo penale italiano del prevenuto, nel quale sarebbe imposta l'assenza con la sua sostanziale paralisi. 2.2. Con il secondo motivo violazione di norma penale e vizio della motivazione in relazione all'art. 20 legge 22/4/2005 n. 69 con riguardo alla doglianza difensiva sul concorso di richieste di consegna, avendo la medesima Corte di appello deciso l'esecuzione di un altro mandato di arresto europeo nei confronti dello stesso ricorrente, proveniente dall'Austria, per identico reato ancorché per fatti avvenuti in luoghi e date diverse. La Corte di appello, nel rigettare la deduzione difensiva, ha erroneamente affermato che la questione atteneva al successivo momento esecutivo, in contrasto con lo stesso tenore letterale dell'art. 20 I. cit. e delle attività ivi previste ai fini della risoluzione del conflitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Quanto alla dedotta ostativa assenza di esigenze cautelari, la censura è ° manifestamente infondata ,.ri n rivestendo le stesse presupposto valutabile ai fini della consegna secondo il consolidato orientamento per il quale, in tema di mandato d'arresto europeo cd. "processuale", non compete all'autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen. per l'adozione del provvedimento cautelare "interno" da parte dell'autorità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto che il mandato d'arresto europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale (Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, Donnarumma, Rv. 248970), essendosi argomentato che «quel che rileva, secondo la legge attuativa, è che il mandato di arresto europeo cosiddetto processuale sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale. Pertanto, questa Corte ha ritenuto eseguibile in Italia anche il m. a. e. emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto ad evitare un processo in absentia (Sez. F, n. 34574 28/08/2008, dep. 03/09/2008, D'Orsi, Rv. 240715; Sez. F, n. 34295 del 21/08/2008, dep. 27/08/2008, Zanotti, Rv. 240911) o comunque diretto a garantire la comparizione dell'imputato al processo (Sez. 6, n. 2711 del 20/01/2010, dep. 21/01/2010, Malvetta, Rv. 245793), ovvero in casi che esulano dalle ipotesi previste dal nostro sistema cautelare. E ciò in quanto l'elevato "livello di fiducia" esistente tra gli Stati membri, sul quale poggia l'intero meccanismo del mandato di arresto europeo, deve ammettere una valutazione "per equivalente" dei diversi sistemi di custodia cautelare in carcere, con il solo limite stabilito dalla stessa decisione quadro del 2002 del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (cfr. Sez. U, n. O 4614 del 30/01/2007, dep. 05/02/2007, Ramoci)». 2.2. Quanto alla pendenza del procedimento dinanzi alla Autorità Giudiziaria italiana, la sentenza impugnata ha escluso di esercitare il potere di rinvio della consegna in ragione della analoga fase in cui risultano pendenti il procedimento italiano e quello oggetto di mandato di arresto europeo a carico dello stesso ricorrente, pur riguardanti reati della stessa specie, dovendosi dare prevalenza a quello pendente in Germania in quanto il reato è connotato di maggiore gravità, in considerazione del fatto che appare commesso nel contesto di una pluralità di rapine organizzate e realizzate all'estero. 2.3. Rispetto alla incensurabile valutazione discrezionale testé richiamata, la censura del ricorrente è generica in quanto priva dell'allegazione del relativo interesse, secondo il condivisibile orientamento per il quale, in caso di mancato esercizio dei criteri desumibili dall'art. 20 della legge n. 69 del 2005, il consegnando neanche può dolersi in sede di legittimità, a meno che egli non l'abbia 3 espressamente sollecitato dinanzi alla Corte di merito, adducendo in tal senso uno specifico interesse (Sez. 6, n. 35181 del 28/09/2010, Mallucci, Rv. 248006; Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018, Ademi, Rv. 272768), non ostando di per sé alla celebrazione del processo in Italia lo stato di detenzione all'estero dell'imputato, potendosi, ove lo stesso non possa essere trasferito in Italia, attivare la partecipazione al processo a distanza ai sensi dell'art. 205-ter disp. att. cod. proc. pen. con il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo ove si trova il detenuto (cfr. Sez. 2, n. 37881 del 14/07/2017, Esposito, Rv. 271491). 3. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse. 3.1. La Corte di appello ha escluso la ricorrenza dei presupposti del concorso di richieste nella fase di cognizione, affermando la sua rilevanza solo nella fase esecutiva del mandato di arresto in considerazione della locuzione dell'art. 20 legge n. 69/2005 che ha riferimento a «quale dei mandati di arresto deve essere eseguito». 3.2. L'assunto non può essere condiviso. 3.3. Invero, l'art. 16 ("Decisione in caso di concorso di richieste") della Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 (2002/584/GAI) prevede che «Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito», indicando i criteri sulla base dei quali esercitare la facoltà discrezionale di rinvio. L'art. 6, comma 2, della citata decisione stabilisce che «Per autorità giudiziaria dell'esecuzione si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell'esecuzione del mandato di arresto europeo». L'art. 20, comma 1, della legge n. 69 del 2005 - che ha recepito il citato art. 16 - indica la Corte di appello investita della richiesta di consegna quale autorità deputata alla valutazione sulle richieste di consegna concorrenti, stabilendo i criteri a riguardo e, al comma 2, la possibilità di accertamenti anche con l'eventuale consulenza da richiedere all'Eurojust. Cosicché la valutazione sul concorso di richieste, ai fini dell'esercizio della facoltà discrezionale di rinvio della consegna, pertiene alla fase decisoria sulla consegna ed è rilevante in tale ambito. 3.4. Tuttavia, deve essere ribadito l'orientamento già sopra richiamato, secondo il quale, con riguardo alla scelta discrezionale alla base della facoltà di rinvio della consegna prevista dall'art. 20 I. cit., la mancata ponderazione dei criteri ivi indicati, per essere censurata dal consegnando ricorrente, necessita della specifica indicazione del relativo interesse (conf. Sez. 6, n. 19335 del 14/05/2024, GR, non mass.), nella specie in alcun modo prospettato né con l'atto di ricorso né dinanzi alla Corte di appello, meramente sollecitata a valutare la 4 concorrente richiesta della Autorità Austriaca senza indicare neanche quale dei due mandati dovesse avere prevalenza (v. verbale di udienza del 16 aprile 2024). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005. Così deciso il 16/05/2024.