Versione
22 luglio 2012
22 luglio 2012
>
Versione
10 dicembre 2013
10 dicembre 2013
Art. 7-bis. Ministero degli affari esteri - Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) 1. L'Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e' individuata quale autorita' nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA e' diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri.
L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30.
(( 1-bis. Il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorita' nazionale - UAMA e' a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie. )) 2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo
L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30.
(( 1-bis. Il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorita' nazionale - UAMA e' a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie. )) 2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo
Giurisprudenza • 4
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 04/04/2025, n. 2908Provvedimento: […] A tal fine l'MA risulta competente a stabilire se il sistema rientra nell'ambito dei materiali sui quali la stessa Autorità è chiamata a pronunciarsi, nei termini indicati dall'art. 7 bis della legge n. 185 del 1990 (“ L'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (MA) del Ministero degli affari esteri è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge ”).Leggi di più...
- sistema anti-droni·
- tutela in forma specifica·
- duplice uso prodotti·
- competenza MA·
- aggiudicazione appalto·
- inefficacia contratto·
- ricusazione verificatore·
- art. 20 c.p.a.·
- verificazione amministrativa·
- art. 162 d.lgs. n. 50/2016