Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00452/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 141 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via De Amicis 33;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lilia Rebecca Bonicioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione ex art. 114 C.p.a.
della sentenza di ottemperanza di questo Tribunale n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Inps;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 il dott. RC ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente con il ricorso di cui in epigrafe ha proposto il reclamo ex art. 114 C.p.a. lamentando la mancata esecuzione della sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS- pronuncia da questo Tribunale, atteso che l’INPS non avrebbe versato nei termini previsti (entro l’1.4.2025) il TFS debitamente maggiorato con le somme a titolo di dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis DL n. 387/1987, convertito in L. n. 472/1987.
2) Con la citata sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS- (giudizio nel quale INPS non era costituito) è stata accertata l’inottemperanza all’obbligo del versamento delle somme suddette entro l’1.4.2025, con ordine ad INPS di ottemperare e con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
3) Con il ricorso ora in decisione è stata lamentata la perdurante inottemperanza - anche del commissario ad acta - con richiesta di predisposizione delle misure idonee per l’esecuzione del giudicato.
4) Si è costituito in giudizio l’INPS che ha precisato:
- che il TFS lordo in questione è superiore a 50 mila euro, talché ai sensi dell’art. 1, comma 484, L. n. 147/2013, è soggetto alla liquidazione in due rate;
- che ai sensi dell’art. 3 del DL n. 79/1997 tali rate devono essere così versate: la prima dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto (nel caso in questione nel marzo 2025) e la seconda dopo ulteriori 12 mesi (ossia nel marzo 2026);
- che – diversamente da quanto affermato nel ricorso di cui in epigrafe – tali somme sono state tempestivamente versate, giacché dalla documentazione versata in atti risulta che la prima rata è stata pagata nel marzo 2025 (circostanza che, invero, non era stata rappresentata dal ricorrente nel ricorso per ottemperanza su cui è stata pronunciata la suddetta sentenza n. -OMISSIS-) e la seconda rata è stata pagata nel marzo 2026, unitamente alle somme a titolo di maggiorazioni per il riconoscimento dei sei scatti stipendiali aggiuntivi;
- che pertanto il ricorso, alla data della notifica del 4.2.2026, era inammissibile o, comunque, infondato, quantomeno per quanto riguarda la seconda rata che sarebbe stata esigibile solo a partire del marzo 2026.
5) Con memoria del 23.3.2026, il ricorrente ha dato atto dell’intervenuto pagamento, insistendo per il pagamento delle spese di lite in ragione della soccombenza virtuale dell’ente resistente.
All’udienza del 10.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6) Il Collegio rileva che, come dimostrato dai documenti versati in giudizio dall’INPS e da quanto riconosciuto dal ricorrente nella memoria del 23.3.2026, l’ente resistente ha pagato l’intero debito avendo effettuato i versamenti tempestivamente sia della prima rata nel marzo 2025 (circostanza, invero, non indicata nel ricorso Rg -OMISSIS-, definito con la citata sentenza n. -OMISSIS-) che della seconda, nonché della somma a titolo di maggiorazione dei sei scatti stipendiali (anch’essa pagata nel marzo 2026).
Ne consegue che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse perché al momento della sua proposizione (4.2.2026) INPS aveva già pagato la prima rata del TFS nel marzo 2025 (ossia nel termine di 24 mesi dal collocamento in congedo), mentre per la seconda rata e per la liquidazione dell’indennità per i sei scatti stipendiali, non era ancora scaduto il termine legale di ulteriori 12 mesi per il relativo pagamento (che sarebbe scaduto solo nel successivo mese di marzo 2026), con conseguente inesigibilità del credito.
In ogni caso il ricorso, anche per tale ulteriore parte del credito, è comunque divenuto improcedibile in seguito all’effettuato pagamento avvenuto nel marzo 2026 di tutti gli emolumenti dovuti dall’INPS.
7) Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
8) Le spese possono essere compensate in ragione della qualità delle parti e della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU OR, Presidente
RC ES, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC ES | LU OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.