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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/11/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1902/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1902/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), e per essa e per Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 essa la sua mandataria (C.F. Parte_3
) rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani, P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Roma, Viale di Villa Grazioli
15, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
Nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. ritualmente notificato e Parte_1 per essa e per essa la mandataria ha Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa in esame: a) accertare e dichiarare la qualità di erede del sig. in relazione al diritto di proprietà sui Controparte_1 seguenti cespiti: nel Comune di Castelmassa (MB), Via NT GR n. 23: − appartamento (A/3), piani T-1, censito al N.C.E.U. al foglio 9, particella 630, sub. 3, vani 7; − locale deposito (C/2), piano T, censito al N.C.E.U. al foglio 9, particella 630, sub. 1, di mq. 278; b) ordinare al competente Conservatore la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di ogni responsabilità a riguardo.”
La società ricorrente a sostegno della propria domanda ha allegato:
- che, in virtù di sette distinti contratti di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), stipulati in data 09 marzo 2012, Oasis Securitisation S.r.l. ha acquistato pro soluto dalle seguenti banche (tutte appartenenti al Gruppo Bancario
Intesa Sanpaolo), Banca CR Firenze S.p.a., Controparte_2 Controparte_3
Banco di Napoli S.p.a., Banco di Credito Sardo S.p.a.,
[...] [...]
un portafoglio di crediti Controparte_4 Controparte_5 pecuniari deteriorati e dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 29 marzo 2012 – Parte Seconda – Foglio delle
Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B.(doc. 4);
- che, successivamente, in virtù di ulteriore contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), stipulato in data 23 dicembre 2020, Parte_1 ha acquistato pro soluto da Oasis Securitisation S.r.l. il predetto portafoglio
[...] di crediti pecuniari deteriorati, di cui alla precedente cessione del 09 marzo 2012 e dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 10 del 23 gennaio 2021 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. (doc. 5);
pag. 2/7 -che, per effetto della cessione sopra descritta, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti Parte_1 giuridici attivi e passivi già di titolarità della banca cedente e della successiva cessionaria e che tra i crediti oggetto di cessione è compreso quello originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. (poi divenuta
[...]
successivamente fusa per incorporazione in Controparte_3 [...]
, in seguito ceduto a Oasis Securitisation S.r.l., nei confronti della Controparte_2 società nonché dei suoi garanti Parte_4 Parte_4 CP_1
e per la tutela del quale agisce con il
[...] Parte_5 Parte_1 presente giudizio;
-che la società ha intrattenuto con la Parte_4 Controparte_3
(già Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.) il rapporto di conto
[...] corrente n. 0740/00763458 sul quale sono state concesse facilitazioni bancarie relative ad apertura di credito e smobilizzo titoli (doc. 6) e che il predetto rapporto di conto corrente è stato garantito dalle fidejussioni personali rilasciate da , Parte_4
e (doc. 7); Controparte_1 Parte_5
-che stante l'irregolarità dell'andamento del sopra indicato rapporto, caratterizzato da un perdurante inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, la
[...] ha richiesto ed ottenuto il D.I. n. 227/2011 pronunciato dal Controparte_3
Tribunale di Rovigo in data 24 marzo 2011 con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 79.879,78, oltre interessi e spese per la fase monitoria, alle predette parti debitrici e garanti;
-che, sulla scorta del precitato decreto ingiuntivo n. 227/2011, la Controparte_3
ha provveduto all'iscrizione di ipoteca giudiziale, tra gli altri, sui
[...] seguenti immobili di proprietà per le rispettive quote e diritti, dei sigg. Parte_4
e nel Comune di Castelmassa (MB), Via NT GR n. 23: − Parte_5 appartamento (A/3), piani T-1, censito al N.C.E.U. al foglio 9, particella 630, sub. 3, vani 7; − locale deposito (C/2), piano T, censito al N.C.E.U. al foglio 9, particella 630, sub. 1, di mq. 278; che la predetta ipoteca giudiziale è stata iscritta in data 31 marzo
2011, per l'importo di euro 150.000,00, presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio
Provinciale di Rovigo, al n. 572 di formalità (doc. 08); pag. 3/7 - che, avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 227/2011 , Parte_4 CP_1
e hanno promosso opposizione innanzi al Tribunale Civile di
[...] Parte_5
Rovigo, con giudizio rubricato al numero di RG. 1113/2011 definito con sentenza n.
356/2016, pronunciata in data 19.04.2016, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto condannando le predette parti debitrici al pagamento della minor somma di euro
67.949,99, oltre interessi successivi dalla domanda al saldo, nonché alla refusione delle spese di lite quantificate in complessivi euro 8.467,57 (doc. 9);
-che nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_4
, è deceduto in Ficarolo (RO) il 18 marzo 2020 (doc. 10), e C.F._2 nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_5
), è deceduta in Rovigo il 07 ottobre 2018 (doc. 11); C.F._3
-che, chiamato all'eredità in qualità di unico erede legittimo di e Parte_4 Pt_5
è il figlio nato ND (RO) il 10 luglio 1951 (cod. fisc.
[...] Controparte_1
); C.F._1
-che, con ricorso ex art. 481 c.c., RGVG 1280/2022 Tribunale di Rovigo, promosso nei confronti di , l'odierna istante ha chiesto che venisse fissato il termine Controparte_1 al predetto erede per rendere la dichiarazione di accettazione o rinuncia all'eredità dei defunti genitori e il comparso personalmente all'udienza ha dichiarato di non CP_1 aver formalizzato alcuna accettazione o rinuncia all'eredità dei defunti genitori fissando il Giudice il termine di sei mesi, con decorrenza dal 14.2.2023, per la dichiarazione di accettazione o rinuncia all'eredità devoluta dai de cuius;
-che alla data del 19 settembre 2023 alcuna dichiarazione è stata depositata da parte del chiamato e pertanto l'eredità di ed Controparte_1 Parte_4 Parte_5 doveva ritenersi giacente e quindi l'esponente ha depositato l'istanza per la nomina del curatore dell'eredità giacente di rubricata al numero di R.G. 33/2024, Parte_4 nonché analoga istanza per la nomina del curatore dell'eredità giacente di Parte_5 rubricata al numero di R.G. 28/2024 e nominato il curatore delle masse ereditarie giacenti;
-che nelle more delle procedure di volontaria giurisdizione promosse, l'odierna esponente ha accertato come gli immobili posti a garanzia del credito di cui al D.I. n.
227/2011, fossero catastalmente intestati a che ha provveduto alla Controparte_1
pag. 4/7 trascrizione della denunciata successione della madre e del padre ed in seguito è stata disposta la chiusura dell'eredità giacente relativa alle masse di e Parte_4 Pt_5
[...]
-che la voltura catastale è atto idoneo per l'accertamento legale della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi;
-che con i predetti provvedimenti non è stato dichiarato erede puro e Controparte_1 semplice dei defunti genitori e e che pertanto è interesse Parte_4 Parte_5 dell'esponente far accertare e dichiarare la qualità di erede, in capo a . Controparte_1
Il convenuto non si è costituito in giudizio nonostante la ritualità Controparte_1 della notifica.
La causa, istruita mediante produzione di documenti è stata discussa ex art. 281sexies comma 3 c.p.c. all'udienza del 23.9.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituito in Controparte_1 giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo.
Nel presente giudizio la ricorrente società ha chiesto di accertare e dichiarare la qualità di erede di in relazione al diritto di proprietà sui cespiti immobiliari Controparte_1 siti in Comune di Castelmassa (RO), Via NT GR n. 23 e così catastalmente identificati: − appartamento (A/3), piani T-1, censito al N.C.E.U. al foglio 9, particella
630, sub. 3, vani 7; − locale deposito (C/2), piano T, censito al N.C.E.U. al foglio 9, particella 630, sub. 1, di mq. 278, sostanzialmente assumendo come fatto costitutivo dello status di erede del convenuto l'avvenuta intestazione catastale degli immobili suddetti a sé in seguito alla successione dei genitori defunti.
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Risulta difatti dimostrata l'avvenuta accettazione da parte di , in Controparte_1 forma tacita, dell'eredità del padre e della madre con Parte_4 Parte_5 conseguente trascrizione dell'accettazione tacita di eredità.
A norma dell'art. 476 c.c. “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. pag. 5/7 Dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente, debitamente richiamata, risultano difatti dimostrati tutti gli elementi da cui desumersi l'avvenuta accettazione dell'eredità di cui si discute.
ha posto in essere una serie di comportamenti concludenti, che Controparte_1 dimostrano la sua accettazione tacita dell'eredità dei defunti genitori, ai sensi dell'art. 476 c.c. ed in particolare l'aver provveduto a volturare catastalmente gli immobili a proprio nome, a seguito della trascrizione della denuncia di successione della madre
(doc. 18 ricorrente) ove alla sezione D in cui è specificato “devoluzione per Parte_5 legge – erede- figlio” unitamente al padre (coerede) e C.F._1 Pt_4 successivamente della denuncia di successione in morte del padre (doc. 19 ricorrente) ove alla sezione D è specificato “devoluzione per legge – erede- C.F._1 figlio” (in cui risulta che il medesimo aveva l'intera proprietà dell'immobile.
Sul punto della rilevanza della esecuzione della voltura catastale da parte di un chiamato all'eredità, come noto, la Suprema Corte ha precisato che: “l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto che intende accettare l'eredità, in effetti assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà del de cuius a se stesso” (Cass. Ord. 11478/2021; in senso conforme Cass.
7075/1999; Cass. 10796/2009; Trib. Milano, n. 1994/2013; Trib. Varese n. 103/2017).
Sul punto, si richiama nuovamente la fondamentale sentenza n. 11638/2014 che, riportandosi a precedenti pronunce del medesimo tenore, ha confermato che la voltura catastale rappresenta in modo univoco un atto comprovante l'avvenuta accettazione tacita di eredità.
Peraltro, , comparso personalmente, in assenza di difensore, Controparte_1 all'udienza del 2.4.2025 ha chiesto di rendere dichiarazioni spontanee e liberamente sentito dal Giudice ha dichiarato “spontaneamente, seppur in assenza di avvocato, che
l'immobile sito in Castelmassa, via GR n. 23, oggetto di causa è stato dato dallo stesso in affitto, e che lo stesso ha sottoscritto il contratto di locazione in qualità di locatore, e ricevo i canoni di locazione”.
pag. 6/7 Con la predetta dichiarazione il resistente, chiamato all'eredità, ha confermato di aver compiuto un atto di disposizione di un bene ereditario a cui si può attribuire pacificamente un valore di manifestazione tacita della volontà di accettare l'eredita costituita dal bene immobile di cui è causa sito in Comune di Castelmassa (RO), Via
NT GR n. 23.
Nulla sulle spese di lite in assenza di specifica richiesta da parte della società ricorrente.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. accerta e dichiara la qualità di erede di , nato ND (RO) il 10 Controparte_1 luglio 1951 (cod. fisc. ) in relazione ai diritti di proprietà C.F._1 dei seguenti beni immobili: Comune di Castelmassa (RO), Via NT GR
n. 23: − appartamento (A/3), piani T-1, censito al N.C.E.U. al foglio 9, particella
630, sub. 3, vani 7; − locale deposito (C/2), piano T, censito al N.C.E.U. al foglio 9, particella 630, sub. 1, di mq. 278;
3. nulla sulle spese di lite.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c.
Rovigo, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1902/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), e per essa e per Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 essa la sua mandataria (C.F. Parte_3
) rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani, P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Roma, Viale di Villa Grazioli
15, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
Nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. ritualmente notificato e Parte_1 per essa e per essa la mandataria ha Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa in esame: a) accertare e dichiarare la qualità di erede del sig. in relazione al diritto di proprietà sui Controparte_1 seguenti cespiti: nel Comune di Castelmassa (MB), Via NT GR n. 23: − appartamento (A/3), piani T-1, censito al N.C.E.U. al foglio 9, particella 630, sub. 3, vani 7; − locale deposito (C/2), piano T, censito al N.C.E.U. al foglio 9, particella 630, sub. 1, di mq. 278; b) ordinare al competente Conservatore la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di ogni responsabilità a riguardo.”
La società ricorrente a sostegno della propria domanda ha allegato:
- che, in virtù di sette distinti contratti di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), stipulati in data 09 marzo 2012, Oasis Securitisation S.r.l. ha acquistato pro soluto dalle seguenti banche (tutte appartenenti al Gruppo Bancario
Intesa Sanpaolo), Banca CR Firenze S.p.a., Controparte_2 Controparte_3
Banco di Napoli S.p.a., Banco di Credito Sardo S.p.a.,
[...] [...]
un portafoglio di crediti Controparte_4 Controparte_5 pecuniari deteriorati e dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 29 marzo 2012 – Parte Seconda – Foglio delle
Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B.(doc. 4);
- che, successivamente, in virtù di ulteriore contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), stipulato in data 23 dicembre 2020, Parte_1 ha acquistato pro soluto da Oasis Securitisation S.r.l. il predetto portafoglio
[...] di crediti pecuniari deteriorati, di cui alla precedente cessione del 09 marzo 2012 e dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 10 del 23 gennaio 2021 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. (doc. 5);
pag. 2/7 -che, per effetto della cessione sopra descritta, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti Parte_1 giuridici attivi e passivi già di titolarità della banca cedente e della successiva cessionaria e che tra i crediti oggetto di cessione è compreso quello originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. (poi divenuta
[...]
successivamente fusa per incorporazione in Controparte_3 [...]
, in seguito ceduto a Oasis Securitisation S.r.l., nei confronti della Controparte_2 società nonché dei suoi garanti Parte_4 Parte_4 CP_1
e per la tutela del quale agisce con il
[...] Parte_5 Parte_1 presente giudizio;
-che la società ha intrattenuto con la Parte_4 Controparte_3
(già Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.) il rapporto di conto
[...] corrente n. 0740/00763458 sul quale sono state concesse facilitazioni bancarie relative ad apertura di credito e smobilizzo titoli (doc. 6) e che il predetto rapporto di conto corrente è stato garantito dalle fidejussioni personali rilasciate da , Parte_4
e (doc. 7); Controparte_1 Parte_5
-che stante l'irregolarità dell'andamento del sopra indicato rapporto, caratterizzato da un perdurante inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, la
[...] ha richiesto ed ottenuto il D.I. n. 227/2011 pronunciato dal Controparte_3
Tribunale di Rovigo in data 24 marzo 2011 con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 79.879,78, oltre interessi e spese per la fase monitoria, alle predette parti debitrici e garanti;
-che, sulla scorta del precitato decreto ingiuntivo n. 227/2011, la Controparte_3
ha provveduto all'iscrizione di ipoteca giudiziale, tra gli altri, sui
[...] seguenti immobili di proprietà per le rispettive quote e diritti, dei sigg. Parte_4
e nel Comune di Castelmassa (MB), Via NT GR n. 23: − Parte_5 appartamento (A/3), piani T-1, censito al N.C.E.U. al foglio 9, particella 630, sub. 3, vani 7; − locale deposito (C/2), piano T, censito al N.C.E.U. al foglio 9, particella 630, sub. 1, di mq. 278; che la predetta ipoteca giudiziale è stata iscritta in data 31 marzo
2011, per l'importo di euro 150.000,00, presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio
Provinciale di Rovigo, al n. 572 di formalità (doc. 08); pag. 3/7 - che, avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 227/2011 , Parte_4 CP_1
e hanno promosso opposizione innanzi al Tribunale Civile di
[...] Parte_5
Rovigo, con giudizio rubricato al numero di RG. 1113/2011 definito con sentenza n.
356/2016, pronunciata in data 19.04.2016, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto condannando le predette parti debitrici al pagamento della minor somma di euro
67.949,99, oltre interessi successivi dalla domanda al saldo, nonché alla refusione delle spese di lite quantificate in complessivi euro 8.467,57 (doc. 9);
-che nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_4
, è deceduto in Ficarolo (RO) il 18 marzo 2020 (doc. 10), e C.F._2 nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_5
), è deceduta in Rovigo il 07 ottobre 2018 (doc. 11); C.F._3
-che, chiamato all'eredità in qualità di unico erede legittimo di e Parte_4 Pt_5
è il figlio nato ND (RO) il 10 luglio 1951 (cod. fisc.
[...] Controparte_1
); C.F._1
-che, con ricorso ex art. 481 c.c., RGVG 1280/2022 Tribunale di Rovigo, promosso nei confronti di , l'odierna istante ha chiesto che venisse fissato il termine Controparte_1 al predetto erede per rendere la dichiarazione di accettazione o rinuncia all'eredità dei defunti genitori e il comparso personalmente all'udienza ha dichiarato di non CP_1 aver formalizzato alcuna accettazione o rinuncia all'eredità dei defunti genitori fissando il Giudice il termine di sei mesi, con decorrenza dal 14.2.2023, per la dichiarazione di accettazione o rinuncia all'eredità devoluta dai de cuius;
-che alla data del 19 settembre 2023 alcuna dichiarazione è stata depositata da parte del chiamato e pertanto l'eredità di ed Controparte_1 Parte_4 Parte_5 doveva ritenersi giacente e quindi l'esponente ha depositato l'istanza per la nomina del curatore dell'eredità giacente di rubricata al numero di R.G. 33/2024, Parte_4 nonché analoga istanza per la nomina del curatore dell'eredità giacente di Parte_5 rubricata al numero di R.G. 28/2024 e nominato il curatore delle masse ereditarie giacenti;
-che nelle more delle procedure di volontaria giurisdizione promosse, l'odierna esponente ha accertato come gli immobili posti a garanzia del credito di cui al D.I. n.
227/2011, fossero catastalmente intestati a che ha provveduto alla Controparte_1
pag. 4/7 trascrizione della denunciata successione della madre e del padre ed in seguito è stata disposta la chiusura dell'eredità giacente relativa alle masse di e Parte_4 Pt_5
[...]
-che la voltura catastale è atto idoneo per l'accertamento legale della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi;
-che con i predetti provvedimenti non è stato dichiarato erede puro e Controparte_1 semplice dei defunti genitori e e che pertanto è interesse Parte_4 Parte_5 dell'esponente far accertare e dichiarare la qualità di erede, in capo a . Controparte_1
Il convenuto non si è costituito in giudizio nonostante la ritualità Controparte_1 della notifica.
La causa, istruita mediante produzione di documenti è stata discussa ex art. 281sexies comma 3 c.p.c. all'udienza del 23.9.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituito in Controparte_1 giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo.
Nel presente giudizio la ricorrente società ha chiesto di accertare e dichiarare la qualità di erede di in relazione al diritto di proprietà sui cespiti immobiliari Controparte_1 siti in Comune di Castelmassa (RO), Via NT GR n. 23 e così catastalmente identificati: − appartamento (A/3), piani T-1, censito al N.C.E.U. al foglio 9, particella
630, sub. 3, vani 7; − locale deposito (C/2), piano T, censito al N.C.E.U. al foglio 9, particella 630, sub. 1, di mq. 278, sostanzialmente assumendo come fatto costitutivo dello status di erede del convenuto l'avvenuta intestazione catastale degli immobili suddetti a sé in seguito alla successione dei genitori defunti.
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Risulta difatti dimostrata l'avvenuta accettazione da parte di , in Controparte_1 forma tacita, dell'eredità del padre e della madre con Parte_4 Parte_5 conseguente trascrizione dell'accettazione tacita di eredità.
A norma dell'art. 476 c.c. “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. pag. 5/7 Dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente, debitamente richiamata, risultano difatti dimostrati tutti gli elementi da cui desumersi l'avvenuta accettazione dell'eredità di cui si discute.
ha posto in essere una serie di comportamenti concludenti, che Controparte_1 dimostrano la sua accettazione tacita dell'eredità dei defunti genitori, ai sensi dell'art. 476 c.c. ed in particolare l'aver provveduto a volturare catastalmente gli immobili a proprio nome, a seguito della trascrizione della denuncia di successione della madre
(doc. 18 ricorrente) ove alla sezione D in cui è specificato “devoluzione per Parte_5 legge – erede- figlio” unitamente al padre (coerede) e C.F._1 Pt_4 successivamente della denuncia di successione in morte del padre (doc. 19 ricorrente) ove alla sezione D è specificato “devoluzione per legge – erede- C.F._1 figlio” (in cui risulta che il medesimo aveva l'intera proprietà dell'immobile.
Sul punto della rilevanza della esecuzione della voltura catastale da parte di un chiamato all'eredità, come noto, la Suprema Corte ha precisato che: “l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto che intende accettare l'eredità, in effetti assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà del de cuius a se stesso” (Cass. Ord. 11478/2021; in senso conforme Cass.
7075/1999; Cass. 10796/2009; Trib. Milano, n. 1994/2013; Trib. Varese n. 103/2017).
Sul punto, si richiama nuovamente la fondamentale sentenza n. 11638/2014 che, riportandosi a precedenti pronunce del medesimo tenore, ha confermato che la voltura catastale rappresenta in modo univoco un atto comprovante l'avvenuta accettazione tacita di eredità.
Peraltro, , comparso personalmente, in assenza di difensore, Controparte_1 all'udienza del 2.4.2025 ha chiesto di rendere dichiarazioni spontanee e liberamente sentito dal Giudice ha dichiarato “spontaneamente, seppur in assenza di avvocato, che
l'immobile sito in Castelmassa, via GR n. 23, oggetto di causa è stato dato dallo stesso in affitto, e che lo stesso ha sottoscritto il contratto di locazione in qualità di locatore, e ricevo i canoni di locazione”.
pag. 6/7 Con la predetta dichiarazione il resistente, chiamato all'eredità, ha confermato di aver compiuto un atto di disposizione di un bene ereditario a cui si può attribuire pacificamente un valore di manifestazione tacita della volontà di accettare l'eredita costituita dal bene immobile di cui è causa sito in Comune di Castelmassa (RO), Via
NT GR n. 23.
Nulla sulle spese di lite in assenza di specifica richiesta da parte della società ricorrente.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. accerta e dichiara la qualità di erede di , nato ND (RO) il 10 Controparte_1 luglio 1951 (cod. fisc. ) in relazione ai diritti di proprietà C.F._1 dei seguenti beni immobili: Comune di Castelmassa (RO), Via NT GR
n. 23: − appartamento (A/3), piani T-1, censito al N.C.E.U. al foglio 9, particella
630, sub. 3, vani 7; − locale deposito (C/2), piano T, censito al N.C.E.U. al foglio 9, particella 630, sub. 1, di mq. 278;
3. nulla sulle spese di lite.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c.
Rovigo, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
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