Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 4596 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa AN Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4596 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto, vertente
TRA
(c.f. )elettivamente domiciliata in Lusciano Parte_1 C.F._1
alla Via Vittorio De Sica n. 6 presso lo studio dell' Avv. Luisa Manna che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
( c.f ) elettivamente domiciliato in Trentola Ducenta CP C.F._2
alla via Faito n. 2, presso lo studio dell' Avv. De Marco Davide Pasquale, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.01.2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare
1
all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c. e che il giudizio prosegua per la statuizione sul divorzio.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 07.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 27.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Trentola Ducenta (CE) il 18.03.1996 e che dalla loro unione sono nate due figlie - AN (nata a Giugliano in [...] il [...]) ed _1
(nata ad [...] il [...])-, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 07.01.2025 apponeva il suo visto.
All'udienza del 16.01.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) “autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel mutuo e civile rispetto reciproco, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la casa coniugale è stata venduta di comune accordo tra le parti, anche al fine di liberarsi del mutuo cointestato ancora su di essa gravante;
3) Per ciò che concerne la prole, si evidenzia che entrambe le figlie sono maggiorenni, la primogenita è economicamente autosufficiente, di conseguenza non rientrerà negli accordi economici raggiunti in questa sede. Per ciò che concerne la secondogenita invece, ella non è autosufficiente poiché ancora studentessa. Conserverà con entrambi i genitori e con le rispettive linee parentali un significativo ed equilibrato rapporto, considerata la sua età e la sua maturità, stante anche il buon rapporto che la lega ad entrambi i genitori deciderà in piena autonomia di regolare i rapporti e le uscite con i genitori. Le decisioni più importanti relative
2 R.g. V.g. n. 4596 /2024
all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte dalla stessa ragazza, salvo confronto con i genitori congiuntamente e disgiuntamente, che terranno conto delle decisioni della ragazza, secondo quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali, e le aspirazioni.
decide di fissare residenza primaria con la mamma presso Viale della Libertà, n. 22 _1
Aversa, pertanto il sig. fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di CP
si obbliga al pagamento della somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) _1 da versare alla signora presso il conto corrente postale Iban: IT 39 E 07601 14900 Parte_1
001038327480, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese;
la somma sarà adeguata automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat al consumo, trascorso un anno dall'omologazione della separazione;
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche sportive e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 %, anticipate da uno dei genitori e rimborsate mese per mese, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
Altresì, il sig. si impegna a versare € 350.00 mensili per il mantenimento della signora CP
, in considerazione del fatto che la stessa non svolge attività lavorativa, stante la Parte_1
scelta operata dalla coppia affinchè la stessa si dedicasse alla prole, e quindi considerato il suo apporto durante tutto il periodo di convivenza matrimoniale;
Inoltre, altro dato rilevante ai fini della determinazione dell'importo consiste nel fatto che pur tenendo con sé la secondogenita, la signora non dispone più di una casa coniugale che è stata venduta, essendo diventata Parte_1
la rata del mutuo troppo onerosa.
I coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto determinato nei seguenti patti”.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche il divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
3 R.g. V.g. n. 4596 /2024
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art 151 primo comma c.c., la separazione personale di Parte_1
(nata a Giugliano in [...] il [...],) e (nato a [...]
[...] CP
Marcellino il 03.01.1968);
b) omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trentola Ducenta (CE) (atto n. 3, Parte1 Serie A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1996) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
e) spese al definitivo;
f) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 05.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4