TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 239/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 239/2025, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. CAFISI MARIAGRAZIA e presso il suo Parte_1 omiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. FERRERI ANNA e presso il suo studio CP_1
domiciliata , come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 25/02/2025, e hanno chiesto al Parte_1 CP_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia p i avendo contratto matrimonio in Nocera Inferiore il 31/08/2013 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2013, parte II, serie A, n. 83), deducendo che dal matrimonio era nata , in [...], il [...]. Per_1
Pertanto, esponevano che la enza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 02.12.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo (tenuto conto di come non possa disporsi l'assegnazione della casa coniugale, in assenza della relativa domiciliazione della prole), trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] CP_1 imonio in Nocera Inferiore il 31/08/2013 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2013, parte II, serie A, n. 83);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“e) Stabilire in merito alle modalità e tempi di frequentazione col padre della minore con il Per_1 padre, che le stesse avverranno in maniera libera essendoci accordo tra le parti e sempre compatibilmente con le attività scolastiche ed extra scolastiche dei figli, prevedendo in caso di disaccordo l'alternanza settimanale e per le festività come da protocollo dei Tribunali;
f) Stabilire l'assegno di mantenimento della somma di € 500,00 mensili a carico del sig. Pt_1 da versarsi alla sig.ra a titolo di mantenimento per la figlia o altra somma ritenuta di CP_1 Per_1 giustizia incluse di sp aordinarie;
g) Stabilire che l'assegno Unico Inps per la minore venga percepito al 100% dalla sig.ra Per_1 CP_1
[...]
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“segue punto b…autorizzando i coniugi al reciproco rilascio del passaporto;
c) Assegnare la casa coniugale di proprietà dei genitori del sig. , sita in Nocera Inferiore Pt_1
(SA) alla Via Vicidomini n. 37, al sig. ; Parte_1
d) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale”
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 02.12.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 239/2025, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. CAFISI MARIAGRAZIA e presso il suo Parte_1 omiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. FERRERI ANNA e presso il suo studio CP_1
domiciliata , come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 25/02/2025, e hanno chiesto al Parte_1 CP_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia p i avendo contratto matrimonio in Nocera Inferiore il 31/08/2013 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2013, parte II, serie A, n. 83), deducendo che dal matrimonio era nata , in [...], il [...]. Per_1
Pertanto, esponevano che la enza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 02.12.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo (tenuto conto di come non possa disporsi l'assegnazione della casa coniugale, in assenza della relativa domiciliazione della prole), trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] CP_1 imonio in Nocera Inferiore il 31/08/2013 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2013, parte II, serie A, n. 83);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“e) Stabilire in merito alle modalità e tempi di frequentazione col padre della minore con il Per_1 padre, che le stesse avverranno in maniera libera essendoci accordo tra le parti e sempre compatibilmente con le attività scolastiche ed extra scolastiche dei figli, prevedendo in caso di disaccordo l'alternanza settimanale e per le festività come da protocollo dei Tribunali;
f) Stabilire l'assegno di mantenimento della somma di € 500,00 mensili a carico del sig. Pt_1 da versarsi alla sig.ra a titolo di mantenimento per la figlia o altra somma ritenuta di CP_1 Per_1 giustizia incluse di sp aordinarie;
g) Stabilire che l'assegno Unico Inps per la minore venga percepito al 100% dalla sig.ra Per_1 CP_1
[...]
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“segue punto b…autorizzando i coniugi al reciproco rilascio del passaporto;
c) Assegnare la casa coniugale di proprietà dei genitori del sig. , sita in Nocera Inferiore Pt_1
(SA) alla Via Vicidomini n. 37, al sig. ; Parte_1
d) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale”
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 02.12.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire