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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 11/11/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito nel Collegio composto dai seguenti magistrati dr. Umberto GIACOMELLI Presidente dr. Beniamino MARGIOTTA Giudice dr. Gersa GERBI Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 243 /2023 R.G. promossa per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da
c.f. , con il ministero e l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
RESENTERRA ROBERTA, con domicilio eletto nel suo studio, come da procura depositata in atti ricorrente nei confronti di
, c.f. con il ministero e l'assistenza dell'avv. Parte_2 C.F._2
LOPRESTI HELGA, con domicilio eletto nel suo studio, come da procura depositata in atti
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni formulate all'udienza del 23.4.2025: per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Belluno, contrariis reiectis, respingendo le conclusioni formulate da parte resistente in comparsa di costituzione e risposta nella fase di merito del 27.9.2023, nelle conclusioni autorizzate datate
16.11.2023 e nelle note scritte per l'udienza del 17.4.2024, in quanto infondate in fatto e in diritto, statuire quanto segue: 1) Sia previsto che il sig. Parte_2 contribuisca al mantenimento del figlio maggiorenne e studente al Persona_1 quarto anno di scuola superiore, collocato presso la madre in Piazza Parte_1 dei Martiri 2 a Sedico (BL), ove da sempre ha la residenza, versando alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di euro 300,00 (trecento) dalla data
[...] di deposito del ricorso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del 22.2.2023 e fino a che il figlio non diventerà economicamente autosufficiente, con rivalutazione Istat ex lege dovuta. 2) Sia previsto che i genitori contribuiscano alle spese straordinarie necessarie per il figlio Per_1 ciascuno nella misura del 50%, seguendo le indicazioni del Protocollo per la ripartizione delle spese adottato dal Tribunale di Belluno in data 21.10.2021 (prot.5534 del 2021),
e ciò fino al raggiungimento da parte del medesimo della autosufficienza economica.
3) Sia previsto che l'assegno unico universale per il figlio minore continui Persona_1 ad essere percepito integralmente dalla sig.ra (ultimo rateo percepito Parte_1
a febbraio 2025 per euro 165,90, ma che da marzo 2025, a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio, si dimezzerà scendendo ad euro 80,60, come dalle tabelle per fasce Isee del 2024 approvata con la circolare n.33 del 2025 dell' ). 4) Sia CP_1 statuito che i signori e si prestino reciproco consenso Parte_1 Parte_2 al rilascio del passaporto, o altro documento equipollente valevole per l'espatrio. 5)
Con vittoria delle spese e compensi di lite da porsi a carico di parte soccombente
[...]
anche della fase del reclamo davanti alla Corte d'Appello di Venezia Pt_2
(procedimento n.337/23 RG concluso con decreto di rigetto del reclamo n. cron.1952/23 del 26.9.2023, prodotto in giudizio dalla ricorrente con nota del
26.9.2023, nel quale a pag.2 la Corte afferma che “La liquidazione delle spese dovrà avvenire, anche per questa fase, nel giudizio presupposto”), per l'ingiustificata opposizione del medesimo all'accoglimento delle conclusioni sopra formulate, oltre che ai sensi dell'art. 116 comma 2 cpc per il contegno processuale assunto dallo stesso, in particolare per non aver mai prodotto in giudizio la documentazione necessaria ex art.
473 bis 12 comma 8 lettera a), che il Giudice Istruttore è stato costretto ad acquisire ex officio dagli enti pubblici competenti”.
Per parte resistente si assumono le conclusioni dimesse in data 15.4.2024, conformi peraltro a quanto formulato nei precedenti scritti difensivi, prima della rinuncia al mandato da parte del procuratore che il resistente non ha provveduto a sostituire in questo processo:
“Il procuratore di parte resistente, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre: nel merito -
Rigettare la domanda di collocamento prevalente di presso la residenza della Per_1 madre;
- Disporre che venga affidato ad entrambi i genitori in affidamento Per_1 paritario, con domicilio presso la casa di entrambi i genitori, con le seguenti modalità: rimarrà a casa della madre da lunedì dopo la scuola sino a venerdì mattina;
Per_1 ogni venerdì, sabato, domenica con pernotto dal padre che provvederà ad accompagnarlo a scuola la mattina di lunedì; - disporre il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore in relazione al tempo di permanenza paritario;
- turni di responsabilità genitoriale: durante l'estate i genitori concorderanno di comune accordo
i periodi di vacanze esclusive col figlio con il diritto del figlio di rimanere con il padre per almeno due settimane anche non consecutive;
metà tempo con ciascun genitore per le vacanze pasquali, natalizie e nelle altre festività e ponti scolastici;
- assegno unico in favore della madre al 100% - spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Belluno, escluse quelle mediche;
sanitarie, scolastiche e ogni altra spesa straordinaria coperta, anticipata e/o rimborsata dal;
Controparte_2
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di collocazione paritaria
- disporre affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre con i seguenti turni di responsabilità genitoriale: imarrà a casa della madre da lunedì Per_1 dopo la scuola sino a venerdì mattina;
ogni venerdì, sabato, domenica con pernotto dal padre che provvederà ad accompagnarlo a scuola la mattina di lunedì; durante
l'estate i genitori concorderanno di comune accordo i periodi di vacanze esclusive col figlio con il diritto del figlio di rimanere con il padre per almeno due settimane anche non consecutive;
metà tempo con ciascun genitore per le vacanze pasquali, natalizie
e nelle altre festività e ponti scolastici;
- disporre a carico del padre a titolo di concorso per il mantenimento del figlio la somma di euro 100 mensili oltre Istat a partire Per_1 dal deposito del presente ricorso oltre alle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Belluno, escluse quelle mediche;
sanitarie, scolastiche e ogni altra spesa straordinaria coperta, anticipata e/o rimborsata dal - Controparte_2
Disporre che l'assegno unico sia trattenuto per l'intero dalla madre;
- Reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente valevole per
l'espatrio, per i genitori e per il figlio minore”.
Conclusioni del P.M. adesive al ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023, la sig.ra , di anni Parte_1 cinquanta, operaia di terzo livello con contratto a tempo indeterminato e parziario in
Luxottica s.p.a., ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il sig. in data 26.9.1998, come Parte_2 risulta da atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sedico, al n. 22, p.te II, s. A, anno 1998. Con il ricorso la sig.ra ha chiesto anche l'adozione di provvedimenti volti alla Pt_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore all'epoca del ricorso,
nato il [...]. Persona_1
In particolare, la ricorrente ha allegato che dal matrimonio con il resistente sono nati Per_ due figli, , maggiorenne ed economicamente indipendente, e all'epoca del Per_1 ricorso di anni sedici e frequentante il secondo anno dell'ITI di Feltre.
Ha anche allegato e documentato che in data 25.7.2017 è stata pronunciata sentenza n. 386 di separazione personale dei coniugi, con addebito della separazione in capo al sig. in ragione delle condotte maltrattanti accertate anche in sede penale con Pt_2 sentenza di condanna, definitiva in data 25.7.2016, riportando che fra le condizioni della separazione era previsto l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e il versamento da parte del padre di un assegno di mantenimento pari a € 400,00 mensili per entrambi i figli, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Con il ricorso nel presente giudizio, la sig.ra ha in sostanza chiesto la conferma Pt_1 delle condizioni di separazione in relazione all'unico figlio minorenne ed economicamente non indipendente, per il quale ha chiesto il contributo al Per_1 mantenimento ordinario da parte del padre di € 300,00 mensili oltre al rimborso delle spese straordinarie.
2. Il sig. operaio di movimento terra di anni cinquantasei, si è costituito in Pt_2 giudizio, insistendo per il collocamento paritario e alternato di presso i genitori, Per_1 con conseguente obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario in via diretta da parte di ciascuno di essi.
In subordine, allegando di trovarsi in situazione di forte crisi finanziaria, essendo peraltro sottoposto a procedura di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento oltre che di espropriazione forzata immobiliare, ha chiesto di ridurre a € 150,00
l'assegno di mantenimento ordinario per il figlio e, in ogni caso, di escludere dalle spese straordinarie quelle che sono già oggetto di benefit aziendale da parte del datore di lavoro della ricorrente.
Pacifico fra le parti, il riconoscimento alla madre dell'intero importo dell'assegno unico.
3. Al processo sono state applicate, ratione temporis, le norme in vigore prima del
28.2.2023 e, all'esito dell'udienza presidenziale, sono state previste, in via provvisoria, le medesime condizioni stabilite con la sentenza di separazione. Statuizioni confermate anche in sede di reclamo alla Corte d'Appello di Venezia che, nel giudizio iscritto al n. 337/2023 R.G., ha rigettato con decreto n. 1952 del 26.9.2023 le doglianze del resistente.
In data 22.12.2023 è stata pronunciata sentenza parziale, nelle more divenuta definitiva, sullo status dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria per il prosieguo sulle ulteriori domande.
La causa è stata istruita solo documentalmente con richiesta di informazioni d'ufficio dalle amministrazioni pubbliche in relazione al reddito del resistente, il quale non ha depositato alcun documento rappresentativo della propria situazione patrimoniale.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, è comparsa – mediante deposito di memorie sostitutive trascritte in epigrafe – la sola ricorrente e – solo la ricorrente – ha depositato comparsa conclusionale, in quanto il patrocinio del resistente ha comunicato di aver ricevuto revoca del mandato prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
4. Nel merito, esclusa ogni pronuncia in relazione al regime di esercizio della responsabilità genitoriale, collocamento e frequentazione del figlio in quanto Per_1 divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, e confermata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le domande di parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
4.1. È anzitutto pacifico, per non averlo parte resistente mai contestato, che Per_1 seppur maggiorenne non è ancora economicamente indipendente, dovendo ancora – all'età di diciotto anni appena compiuti – concludere gli studi per il diploma di scuola media superiore.
A tal proposito, giova anche ricordare che l'onere della prova di non autosufficienza economica è particolarmente agevole laddove, come nel caso di specie, il figlio si trovi
“in prossimità della maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto” (Cass. civ. n. 26875/2023), riducendosi di fatto alla prova dell'età e del percorso di studi ancora in essere, raggiunta nel caso di specie per mancata contestazione.
Come del resto è pacifico che ha sempre vissuto prevalentemente presso Per_1
l'abitazione materna, circostanza che il sig. non ha contestato, anche perché Pt_2 risulta documentalmente che egli è occupato in azienda con sede in provincia di Milano
(certificato anagrafico professionale del 30.5.2025). Deve, pertanto, ritenersi integrato il presupposto per l'an dell'assegno di mantenimento, risultando altresì fondata la domanda di parte ricorrente in relazione alla misura del medesimo, quantificato in € 300,00 mensili.
4.2. Depone a favore di tale quantificazione, anzitutto, la considerazione che, trascorsi ormai otto anni dalla sentenza di separazione, è necessario un adeguamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, che non è più un bambino di dieci anni, ma un giovane di anni diciotto;
in quanto, “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione”
(Cass. civ., n. 13664/2022).
Vanno comunque menzionati a sostegno anche i documenti depositati in atti relativi alla situazione reddituale dei genitori.
La sig.ra ha documentato di aver percepito redditi per € 22.599,14 nell'anno Pt_1
2024, € 19.771,00 per l'anno 2022, € 18.219,14 nell'anno 2021 ed € 17.757,19 nell'anno 2020, come risulta dalle relative dichiarazioni dei redditi prodotte.
La stessa ha documentato il proprio inquadramento come operaia in Luxottica s.p.a., con contratto a tempo parziario, percependo uno stipendio netto mensile medio che si aggira intorno ai € 1.300,00.
Per quanto riguarda, invece, il sig. contrariamente a quanto dallo stesso Pt_2 sostenuto, non sono emerse le allegate difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro: dalla scheda anagrafica professionale dello stesso (depositata dal Centro per l'Impiego di
Belluno in data 30.5.2024) egli risulta impiegato come operatore macchine complesse di perforazione sottosuolo con contratto a tempo indeterminato dal 5.8.2021, attualmente ancora in essere, e che il resistente ha sempre lavorato con continuità.
Inoltre, dalle dichiarazioni dei redditi depositate dall'Agenzia delle Entrate in data
2.5.2024, è emerso che il sig. ha dichiarato redditi lordi per € 32.603,00 Pt_2 nell'anno 2023, € 25.576,00 nell'anno 2022 ed € 36.566,00 nell'anno 2021.
Ne deriva una situazione finanziaria e patrimoniale attuale del resistente perfettamente capiente rispetto al mantenimento ordinario richiesto dalla ricorrente e, ciò, anche avuto riguardo del costo che egli deve sostenere per il canone di locazione mensile di
€ 400,00 (doc. n. 10 parte resistente) e delle spese per le relative utenze, che paiono contenute in misura adeguata al tipo di alloggio e di consumo del resistente (doc. n.
11 parte resistente).
Non può – al contrario – darsi alcun rilievo alle allegazioni del sig. in relazione Pt_2 all'espropriazione immobiliare avviata in suo danno, ma ormai da tempo conclusa (cfr. ordine di liberazione del 24.10.2022, doc. 8 di parte resistente), e alla presunta procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, rispetto alla quale il resistente ha documentato solo l'avvio della fase prodromica, di nomina del professionista in luogo dell'Organismo di Composizione della Crisi e la relativa richiesta da parte di questi della documentazione necessaria per la redazione della relazione particolareggiata, che comunque non risulta agli atti come non è documentata nemmeno l'affermata apertura della procedura di liquidazione.
Dalle considerazioni sin qui svolte, che tengono conto dell'età appena diciottenne del figlio maggiorenne, ancora studente per il diploma superiore, della sua prevalente permanenza presso l'abitazione materna, delle risorse economiche di ciascun genitore e della relativa capacità di contribuire al mantenimento ordinario del figlio, consegue l'accoglimento della domanda della ricorrente, fermo restando che è pacifico il riconoscimento alla stessa dell'intero importo spettante a titolo di assegno unico universale.
4.3. Deve del pari essere accolta la domanda della ricorrente di rimborso del 50% delle spese straordinarie anticipate per il figlio, identificate come da protocollo in essere presso questo Tribunale.
Non trova sul punto fondamento l'eccezione di parte resistente che valorizza i riferiti benefit aziendali riscossi dalla sig.ra dal proprio datore di lavoro. Pt_1
Anzitutto, non vi è alcuna prova dell'esatto ammontare e della precisa identificazione dei vantaggi contrattuali percepiti dalla ricorrente in relazione al figlio a carico, poiché il resistente si è limitato ad una panoramica estremamente generica delle offerte dell'azienda senza riferire nello specifico quali di queste – e a quali condizioni – siano percepite dalla sig.ra Pt_1
In ogni caso, il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli economicamente non indipendenti deriva dal generale dovere dei genitori di provvedere al loro sostentamento, di cui agli artt. 316-bis e 337-ter, co. 5, c.c., ciascuno in misura proporzionale al proprio reddito, e i vantaggi derivanti alla ricorrente dal proprio impiego non possono giovare anche al resistente, che goda di sufficienti redditi, escludendone il dovere di contribuzione.
4.4. Incidentalmente, il Tribunale considera superata la domanda relativa all'autorizzazione al rilascio del passaporto, in ragione della maggiore età raggiunta dal figlio della coppia e della riforma dell'art. 3 della L. 1185/1967 a norma dell'art. 20
D.L. 69/2023. 5. Le spese del presente giudizio, in uno a quelle del giudizio di reclamo avanti alla
Corte d'Appello di Venezia iscritto al n. 337/2023 R.G. (stante l'espresso rinvio della
Corte a questo giudice per la liquidazione con il giudizio di merito), seguono la soccombenza del sig. e vanno liquidate come segue, facendo applicazione dei Pt_2 parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014:
- con riferimento alla presente causa, tenuto conto dei parametri per le cause di valore compreso fra € 26.001,00 ed € 52.000,00 in quanto la causa presenta valore indeterminabile ma anche contenuta complessità – poiché ha avuto ad oggetto di fatto solo due questioni: status e provvedimenti economici in relazione al figlio – le spese legali vengono liquidate in € 5.260,00, per compensi, riconoscendo il valore medio, per le fasi di studio e introduttiva, e la massima riduzione per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, considerato che non vi è stata assunzione di prova orale e che in sede decisionale controparte non ha depositato comparse conclusionali e memorie di replica, oltre a € 98,00 per spese documentante e rimborso forfettario delle spese generali al 15% come per legge, con maggiorazione per gli oneri accessori dovuti per legge;
- con riferimento al giudizio di reclamo avanti alla Corte d'Appello, iscritto al n.
337/2023, esse vanno liquidate facendo riferimento alle vertenze cautelari di valore indeterminabile di media complessità, come richiesto da parte ricorrente, per tutte le fasi, eccetto la fase istruttoria che, stando alla definizione di cui all'art. 4 del d.m. 55/2014, in quel giudizio, concluso con unica udienza, non si
è tenuta, con conseguente riconoscimento di € 4.227,00 per compensi, maggiorati del rimborso delle spese generali forfettariamente quantificate nel
15% come previsto per legge e degli oneri accessori che siano per legge dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni ulteriore domanda o eccezione:
I. DISPONE che il sig. paghi alla sig.ra , a decorrere Parte_2 Parte_1 dalla data di presentazione del ricorso, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di
€ 300,00 (trecento,00) quale contributo al mantenimento ordinario del figlio Per_1
con rivalutazione annuale di tale somma secondo gli indici ISTAT a partire dalla
[...] mensilità di novembre 2026, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie al genitore che le abbia anticipate per il figlio e identificate come da Persona_1
Protocollo in essere presso questo Tribunale (prot. 5534 del 21.10.2021); II. DISPONE che l'assegno unico universale relativo a sia percepito per Persona_1 intero, al 100%, dalla madre, Parte_1
III. CONDANNA il sig. a rifondere alla sig.ra le spese Parte_2 Parte_1 di questo giudizio e del giudizio di reclamo avanti alla Corte d'Appello di Venezia e iscritto al n. 337/2023 R.G., liquidate come in parte motiva.
IV. MANDA alla Cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge.
Così deciso a Belluno, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice est. dott.ssa Gersa Gerbi
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito nel Collegio composto dai seguenti magistrati dr. Umberto GIACOMELLI Presidente dr. Beniamino MARGIOTTA Giudice dr. Gersa GERBI Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 243 /2023 R.G. promossa per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da
c.f. , con il ministero e l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
RESENTERRA ROBERTA, con domicilio eletto nel suo studio, come da procura depositata in atti ricorrente nei confronti di
, c.f. con il ministero e l'assistenza dell'avv. Parte_2 C.F._2
LOPRESTI HELGA, con domicilio eletto nel suo studio, come da procura depositata in atti
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni formulate all'udienza del 23.4.2025: per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Belluno, contrariis reiectis, respingendo le conclusioni formulate da parte resistente in comparsa di costituzione e risposta nella fase di merito del 27.9.2023, nelle conclusioni autorizzate datate
16.11.2023 e nelle note scritte per l'udienza del 17.4.2024, in quanto infondate in fatto e in diritto, statuire quanto segue: 1) Sia previsto che il sig. Parte_2 contribuisca al mantenimento del figlio maggiorenne e studente al Persona_1 quarto anno di scuola superiore, collocato presso la madre in Piazza Parte_1 dei Martiri 2 a Sedico (BL), ove da sempre ha la residenza, versando alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di euro 300,00 (trecento) dalla data
[...] di deposito del ricorso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del 22.2.2023 e fino a che il figlio non diventerà economicamente autosufficiente, con rivalutazione Istat ex lege dovuta. 2) Sia previsto che i genitori contribuiscano alle spese straordinarie necessarie per il figlio Per_1 ciascuno nella misura del 50%, seguendo le indicazioni del Protocollo per la ripartizione delle spese adottato dal Tribunale di Belluno in data 21.10.2021 (prot.5534 del 2021),
e ciò fino al raggiungimento da parte del medesimo della autosufficienza economica.
3) Sia previsto che l'assegno unico universale per il figlio minore continui Persona_1 ad essere percepito integralmente dalla sig.ra (ultimo rateo percepito Parte_1
a febbraio 2025 per euro 165,90, ma che da marzo 2025, a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio, si dimezzerà scendendo ad euro 80,60, come dalle tabelle per fasce Isee del 2024 approvata con la circolare n.33 del 2025 dell' ). 4) Sia CP_1 statuito che i signori e si prestino reciproco consenso Parte_1 Parte_2 al rilascio del passaporto, o altro documento equipollente valevole per l'espatrio. 5)
Con vittoria delle spese e compensi di lite da porsi a carico di parte soccombente
[...]
anche della fase del reclamo davanti alla Corte d'Appello di Venezia Pt_2
(procedimento n.337/23 RG concluso con decreto di rigetto del reclamo n. cron.1952/23 del 26.9.2023, prodotto in giudizio dalla ricorrente con nota del
26.9.2023, nel quale a pag.2 la Corte afferma che “La liquidazione delle spese dovrà avvenire, anche per questa fase, nel giudizio presupposto”), per l'ingiustificata opposizione del medesimo all'accoglimento delle conclusioni sopra formulate, oltre che ai sensi dell'art. 116 comma 2 cpc per il contegno processuale assunto dallo stesso, in particolare per non aver mai prodotto in giudizio la documentazione necessaria ex art.
473 bis 12 comma 8 lettera a), che il Giudice Istruttore è stato costretto ad acquisire ex officio dagli enti pubblici competenti”.
Per parte resistente si assumono le conclusioni dimesse in data 15.4.2024, conformi peraltro a quanto formulato nei precedenti scritti difensivi, prima della rinuncia al mandato da parte del procuratore che il resistente non ha provveduto a sostituire in questo processo:
“Il procuratore di parte resistente, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre: nel merito -
Rigettare la domanda di collocamento prevalente di presso la residenza della Per_1 madre;
- Disporre che venga affidato ad entrambi i genitori in affidamento Per_1 paritario, con domicilio presso la casa di entrambi i genitori, con le seguenti modalità: rimarrà a casa della madre da lunedì dopo la scuola sino a venerdì mattina;
Per_1 ogni venerdì, sabato, domenica con pernotto dal padre che provvederà ad accompagnarlo a scuola la mattina di lunedì; - disporre il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore in relazione al tempo di permanenza paritario;
- turni di responsabilità genitoriale: durante l'estate i genitori concorderanno di comune accordo
i periodi di vacanze esclusive col figlio con il diritto del figlio di rimanere con il padre per almeno due settimane anche non consecutive;
metà tempo con ciascun genitore per le vacanze pasquali, natalizie e nelle altre festività e ponti scolastici;
- assegno unico in favore della madre al 100% - spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Belluno, escluse quelle mediche;
sanitarie, scolastiche e ogni altra spesa straordinaria coperta, anticipata e/o rimborsata dal;
Controparte_2
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di collocazione paritaria
- disporre affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre con i seguenti turni di responsabilità genitoriale: imarrà a casa della madre da lunedì Per_1 dopo la scuola sino a venerdì mattina;
ogni venerdì, sabato, domenica con pernotto dal padre che provvederà ad accompagnarlo a scuola la mattina di lunedì; durante
l'estate i genitori concorderanno di comune accordo i periodi di vacanze esclusive col figlio con il diritto del figlio di rimanere con il padre per almeno due settimane anche non consecutive;
metà tempo con ciascun genitore per le vacanze pasquali, natalizie
e nelle altre festività e ponti scolastici;
- disporre a carico del padre a titolo di concorso per il mantenimento del figlio la somma di euro 100 mensili oltre Istat a partire Per_1 dal deposito del presente ricorso oltre alle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Belluno, escluse quelle mediche;
sanitarie, scolastiche e ogni altra spesa straordinaria coperta, anticipata e/o rimborsata dal - Controparte_2
Disporre che l'assegno unico sia trattenuto per l'intero dalla madre;
- Reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente valevole per
l'espatrio, per i genitori e per il figlio minore”.
Conclusioni del P.M. adesive al ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023, la sig.ra , di anni Parte_1 cinquanta, operaia di terzo livello con contratto a tempo indeterminato e parziario in
Luxottica s.p.a., ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il sig. in data 26.9.1998, come Parte_2 risulta da atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sedico, al n. 22, p.te II, s. A, anno 1998. Con il ricorso la sig.ra ha chiesto anche l'adozione di provvedimenti volti alla Pt_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore all'epoca del ricorso,
nato il [...]. Persona_1
In particolare, la ricorrente ha allegato che dal matrimonio con il resistente sono nati Per_ due figli, , maggiorenne ed economicamente indipendente, e all'epoca del Per_1 ricorso di anni sedici e frequentante il secondo anno dell'ITI di Feltre.
Ha anche allegato e documentato che in data 25.7.2017 è stata pronunciata sentenza n. 386 di separazione personale dei coniugi, con addebito della separazione in capo al sig. in ragione delle condotte maltrattanti accertate anche in sede penale con Pt_2 sentenza di condanna, definitiva in data 25.7.2016, riportando che fra le condizioni della separazione era previsto l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e il versamento da parte del padre di un assegno di mantenimento pari a € 400,00 mensili per entrambi i figli, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Con il ricorso nel presente giudizio, la sig.ra ha in sostanza chiesto la conferma Pt_1 delle condizioni di separazione in relazione all'unico figlio minorenne ed economicamente non indipendente, per il quale ha chiesto il contributo al Per_1 mantenimento ordinario da parte del padre di € 300,00 mensili oltre al rimborso delle spese straordinarie.
2. Il sig. operaio di movimento terra di anni cinquantasei, si è costituito in Pt_2 giudizio, insistendo per il collocamento paritario e alternato di presso i genitori, Per_1 con conseguente obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario in via diretta da parte di ciascuno di essi.
In subordine, allegando di trovarsi in situazione di forte crisi finanziaria, essendo peraltro sottoposto a procedura di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento oltre che di espropriazione forzata immobiliare, ha chiesto di ridurre a € 150,00
l'assegno di mantenimento ordinario per il figlio e, in ogni caso, di escludere dalle spese straordinarie quelle che sono già oggetto di benefit aziendale da parte del datore di lavoro della ricorrente.
Pacifico fra le parti, il riconoscimento alla madre dell'intero importo dell'assegno unico.
3. Al processo sono state applicate, ratione temporis, le norme in vigore prima del
28.2.2023 e, all'esito dell'udienza presidenziale, sono state previste, in via provvisoria, le medesime condizioni stabilite con la sentenza di separazione. Statuizioni confermate anche in sede di reclamo alla Corte d'Appello di Venezia che, nel giudizio iscritto al n. 337/2023 R.G., ha rigettato con decreto n. 1952 del 26.9.2023 le doglianze del resistente.
In data 22.12.2023 è stata pronunciata sentenza parziale, nelle more divenuta definitiva, sullo status dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria per il prosieguo sulle ulteriori domande.
La causa è stata istruita solo documentalmente con richiesta di informazioni d'ufficio dalle amministrazioni pubbliche in relazione al reddito del resistente, il quale non ha depositato alcun documento rappresentativo della propria situazione patrimoniale.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, è comparsa – mediante deposito di memorie sostitutive trascritte in epigrafe – la sola ricorrente e – solo la ricorrente – ha depositato comparsa conclusionale, in quanto il patrocinio del resistente ha comunicato di aver ricevuto revoca del mandato prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
4. Nel merito, esclusa ogni pronuncia in relazione al regime di esercizio della responsabilità genitoriale, collocamento e frequentazione del figlio in quanto Per_1 divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, e confermata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le domande di parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
4.1. È anzitutto pacifico, per non averlo parte resistente mai contestato, che Per_1 seppur maggiorenne non è ancora economicamente indipendente, dovendo ancora – all'età di diciotto anni appena compiuti – concludere gli studi per il diploma di scuola media superiore.
A tal proposito, giova anche ricordare che l'onere della prova di non autosufficienza economica è particolarmente agevole laddove, come nel caso di specie, il figlio si trovi
“in prossimità della maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto” (Cass. civ. n. 26875/2023), riducendosi di fatto alla prova dell'età e del percorso di studi ancora in essere, raggiunta nel caso di specie per mancata contestazione.
Come del resto è pacifico che ha sempre vissuto prevalentemente presso Per_1
l'abitazione materna, circostanza che il sig. non ha contestato, anche perché Pt_2 risulta documentalmente che egli è occupato in azienda con sede in provincia di Milano
(certificato anagrafico professionale del 30.5.2025). Deve, pertanto, ritenersi integrato il presupposto per l'an dell'assegno di mantenimento, risultando altresì fondata la domanda di parte ricorrente in relazione alla misura del medesimo, quantificato in € 300,00 mensili.
4.2. Depone a favore di tale quantificazione, anzitutto, la considerazione che, trascorsi ormai otto anni dalla sentenza di separazione, è necessario un adeguamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, che non è più un bambino di dieci anni, ma un giovane di anni diciotto;
in quanto, “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione”
(Cass. civ., n. 13664/2022).
Vanno comunque menzionati a sostegno anche i documenti depositati in atti relativi alla situazione reddituale dei genitori.
La sig.ra ha documentato di aver percepito redditi per € 22.599,14 nell'anno Pt_1
2024, € 19.771,00 per l'anno 2022, € 18.219,14 nell'anno 2021 ed € 17.757,19 nell'anno 2020, come risulta dalle relative dichiarazioni dei redditi prodotte.
La stessa ha documentato il proprio inquadramento come operaia in Luxottica s.p.a., con contratto a tempo parziario, percependo uno stipendio netto mensile medio che si aggira intorno ai € 1.300,00.
Per quanto riguarda, invece, il sig. contrariamente a quanto dallo stesso Pt_2 sostenuto, non sono emerse le allegate difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro: dalla scheda anagrafica professionale dello stesso (depositata dal Centro per l'Impiego di
Belluno in data 30.5.2024) egli risulta impiegato come operatore macchine complesse di perforazione sottosuolo con contratto a tempo indeterminato dal 5.8.2021, attualmente ancora in essere, e che il resistente ha sempre lavorato con continuità.
Inoltre, dalle dichiarazioni dei redditi depositate dall'Agenzia delle Entrate in data
2.5.2024, è emerso che il sig. ha dichiarato redditi lordi per € 32.603,00 Pt_2 nell'anno 2023, € 25.576,00 nell'anno 2022 ed € 36.566,00 nell'anno 2021.
Ne deriva una situazione finanziaria e patrimoniale attuale del resistente perfettamente capiente rispetto al mantenimento ordinario richiesto dalla ricorrente e, ciò, anche avuto riguardo del costo che egli deve sostenere per il canone di locazione mensile di
€ 400,00 (doc. n. 10 parte resistente) e delle spese per le relative utenze, che paiono contenute in misura adeguata al tipo di alloggio e di consumo del resistente (doc. n.
11 parte resistente).
Non può – al contrario – darsi alcun rilievo alle allegazioni del sig. in relazione Pt_2 all'espropriazione immobiliare avviata in suo danno, ma ormai da tempo conclusa (cfr. ordine di liberazione del 24.10.2022, doc. 8 di parte resistente), e alla presunta procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, rispetto alla quale il resistente ha documentato solo l'avvio della fase prodromica, di nomina del professionista in luogo dell'Organismo di Composizione della Crisi e la relativa richiesta da parte di questi della documentazione necessaria per la redazione della relazione particolareggiata, che comunque non risulta agli atti come non è documentata nemmeno l'affermata apertura della procedura di liquidazione.
Dalle considerazioni sin qui svolte, che tengono conto dell'età appena diciottenne del figlio maggiorenne, ancora studente per il diploma superiore, della sua prevalente permanenza presso l'abitazione materna, delle risorse economiche di ciascun genitore e della relativa capacità di contribuire al mantenimento ordinario del figlio, consegue l'accoglimento della domanda della ricorrente, fermo restando che è pacifico il riconoscimento alla stessa dell'intero importo spettante a titolo di assegno unico universale.
4.3. Deve del pari essere accolta la domanda della ricorrente di rimborso del 50% delle spese straordinarie anticipate per il figlio, identificate come da protocollo in essere presso questo Tribunale.
Non trova sul punto fondamento l'eccezione di parte resistente che valorizza i riferiti benefit aziendali riscossi dalla sig.ra dal proprio datore di lavoro. Pt_1
Anzitutto, non vi è alcuna prova dell'esatto ammontare e della precisa identificazione dei vantaggi contrattuali percepiti dalla ricorrente in relazione al figlio a carico, poiché il resistente si è limitato ad una panoramica estremamente generica delle offerte dell'azienda senza riferire nello specifico quali di queste – e a quali condizioni – siano percepite dalla sig.ra Pt_1
In ogni caso, il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli economicamente non indipendenti deriva dal generale dovere dei genitori di provvedere al loro sostentamento, di cui agli artt. 316-bis e 337-ter, co. 5, c.c., ciascuno in misura proporzionale al proprio reddito, e i vantaggi derivanti alla ricorrente dal proprio impiego non possono giovare anche al resistente, che goda di sufficienti redditi, escludendone il dovere di contribuzione.
4.4. Incidentalmente, il Tribunale considera superata la domanda relativa all'autorizzazione al rilascio del passaporto, in ragione della maggiore età raggiunta dal figlio della coppia e della riforma dell'art. 3 della L. 1185/1967 a norma dell'art. 20
D.L. 69/2023. 5. Le spese del presente giudizio, in uno a quelle del giudizio di reclamo avanti alla
Corte d'Appello di Venezia iscritto al n. 337/2023 R.G. (stante l'espresso rinvio della
Corte a questo giudice per la liquidazione con il giudizio di merito), seguono la soccombenza del sig. e vanno liquidate come segue, facendo applicazione dei Pt_2 parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014:
- con riferimento alla presente causa, tenuto conto dei parametri per le cause di valore compreso fra € 26.001,00 ed € 52.000,00 in quanto la causa presenta valore indeterminabile ma anche contenuta complessità – poiché ha avuto ad oggetto di fatto solo due questioni: status e provvedimenti economici in relazione al figlio – le spese legali vengono liquidate in € 5.260,00, per compensi, riconoscendo il valore medio, per le fasi di studio e introduttiva, e la massima riduzione per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, considerato che non vi è stata assunzione di prova orale e che in sede decisionale controparte non ha depositato comparse conclusionali e memorie di replica, oltre a € 98,00 per spese documentante e rimborso forfettario delle spese generali al 15% come per legge, con maggiorazione per gli oneri accessori dovuti per legge;
- con riferimento al giudizio di reclamo avanti alla Corte d'Appello, iscritto al n.
337/2023, esse vanno liquidate facendo riferimento alle vertenze cautelari di valore indeterminabile di media complessità, come richiesto da parte ricorrente, per tutte le fasi, eccetto la fase istruttoria che, stando alla definizione di cui all'art. 4 del d.m. 55/2014, in quel giudizio, concluso con unica udienza, non si
è tenuta, con conseguente riconoscimento di € 4.227,00 per compensi, maggiorati del rimborso delle spese generali forfettariamente quantificate nel
15% come previsto per legge e degli oneri accessori che siano per legge dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni ulteriore domanda o eccezione:
I. DISPONE che il sig. paghi alla sig.ra , a decorrere Parte_2 Parte_1 dalla data di presentazione del ricorso, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di
€ 300,00 (trecento,00) quale contributo al mantenimento ordinario del figlio Per_1
con rivalutazione annuale di tale somma secondo gli indici ISTAT a partire dalla
[...] mensilità di novembre 2026, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie al genitore che le abbia anticipate per il figlio e identificate come da Persona_1
Protocollo in essere presso questo Tribunale (prot. 5534 del 21.10.2021); II. DISPONE che l'assegno unico universale relativo a sia percepito per Persona_1 intero, al 100%, dalla madre, Parte_1
III. CONDANNA il sig. a rifondere alla sig.ra le spese Parte_2 Parte_1 di questo giudizio e del giudizio di reclamo avanti alla Corte d'Appello di Venezia e iscritto al n. 337/2023 R.G., liquidate come in parte motiva.
IV. MANDA alla Cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge.
Così deciso a Belluno, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice est. dott.ssa Gersa Gerbi