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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/06/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Genova seconda sezione civile
In persona del Giudice Unico Dott. Maria Cristina Scarzella
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 102/2023 R.G. promossa da:
, Cod. Fisc. residente in [...], Parte_1 C.F._1
Viale C. Canepa 12/26 sc. A, ed ivi elettivamente domiciliata in Via C. Airaghi 16/7, presso l'avv.
Gemma Acconciaioca (Cod. Fisc. - fax 010661612 – PEC: C.F._2
che la rappresenta, difende ed assiste in forza di Email_1
mandato steso in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro
AVV. MARIO PIETRO, Cod. Fisc. , residente in [...], ed ivi CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Piazza Corvetto 2/6, presso lo studio dell'avv. Sara Mazzucco (Cod.
Fisc. – fax 010819004 – PEC: , dalla C.F._4 Email_2
quale è rappresentato e difeso in forza di mandato, prodotto unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO - CHIAMANTE
e contro
Cod. Fisc. e TA IV , con sede legale in San Controparte_2 P.IVA_1
Cesario Sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore avv. , rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto Controparte_3
disgiuntamente, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Andrea Sirena (Cod. Fisc. – PEC: C.F._5
e Vincenzo Ferrandino (Cod. Fisc. - PEC: Email_3 C.F._6
pag. 1 , i quali dichiarano di volere ricevere ogni comunicazione agli Email_4
indirizzi PEC sopra indicati, oltre che alla utenza fax numero 059.2057350, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Genova, Via Fiasella 10/14;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis:
1) in via pregiudiziale / preliminare accertare e dichiarare irrituali, inammissibili, improponibili e improcedibili tutte le difese e tutte le domande rivolte da avverso l'Avv. Controparte_2
; Parte_1
2) accertare e dichiarare tenuto l'Avv. , a titolo di responsabilità Controparte_4
professionale per i danni oggetto di causa, a corrispondere all'Avv. gli Parte_1
importi strettamente risarcitori – ex art. 115 cpc dal convenuto non contestati sull'an e sul quantum debeatur e altresì documentati – per la somma di €. 31.077,69, o quella meglio vista e ritenuta, oltre interessi legali e oltre rivalutazione monetaria ex lege spettante d'ufficio, ambo a far data dalla messa in mora del 22/11/2021;
3) in caso di condanna di su domanda dell'Avv. , con Controparte_2 CP_5
la modalità ex art. 1917 secondo comma c.c. - di pagare direttamente all'Avv. la Pt_1
“indennità” contrattuale al netto della franchigia -, accertare e dichiarare se il pertinente diritto creditizio e la legittimazione ad agire in via esecutiva contro l'Assicurazione siano in capo al convenuto oppure all'attrice;
4) condannare , ove occorra d'ufficio in forza del terzo comma Controparte_2
dell'art. 96 cpc, a corrispondere all'Avv. un importo da liquidarsi in via Parte_1
equitativa, che si ritiene di meramente indicare in €. 3.000,00.
Vinti esborsi, compensi, oneri tariffari e fiscali di legge del giudizio, compresi quelli del tentativo giudiziale di conciliazione – non accettato da – e vinte le competenze Controparte_2
della Negoziazione Assistita, che secondo tariffario si indicano in €. 1.607,00 per compensi, oltre oneri tariffari e fiscali di legge ed oltre esborsi”
Parte convenuta:
così si precisano le domande e conclusioni inizialmente proposte, previa occorrendo ammissione dei capitoli di prova dedotti con la II memoria istruttoria del 16.10.2023, con i testi ivi indicati per la quale si insiste:
pag. 2 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, previe le declaratorie e gli incombenti istruttori del caso:
In via preliminare accertare l'operatività della garanzia assicuratrice de Parte_2
in relazione al sinistro in oggetto in forza della polizza in atti, nei limiti del massimale
[...]
contrattuale.
Accertare altresì che l'assicurato ha adempiuto compiutamente e tempestivamente a tutti i suoi obblighi in punto denuncia del sinistro, come documentato in atti, ed ha conseguentemente pieno diritto a farsi garantire dalla medesima compagnia assicuratrice per quanto dovesse essere tenuto
a corrispondere in conseguenza della domanda attorea.
Respingere tutte le eccezioni proposte dalla terza chiamata, sollevate alternativamente per difetto\inoperatività\inesistenza della garanzia assicurativa e\o dell'obbligo di indennizzo, in quanto in via principale inammissibili, a cagione della pregressa rinuncia espressa a farle valere, ed in ogni caso infondate nel merito.
Per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare quindi tenuta e conseguentemente condannare la nella persona del suo Controparte_2
rappresentante legale pro tempore con sede legale e direzione generale in S. Cesario di Panaro
(MO) Corso Libertà 53, c.f e p.iva a garantire e tenere indenne l'esponente da ogni P.IVA_1
richiesta risarcitoria avanzata a qualsivoglia titolo dall'attrice nei suoi confronti con la presente azione, nulla escluso, comprese le spese processuali conseguenti all'eventuale soccombenza, al netto della franchigia, in forza del rapporto contrattuale rappresentato dalla polizza 130214004, con la condanna al pagamento diretto a favore del danneggiato delle somme liquidate a qualsivoglia titolo a suo carico, ai sensi e per gli effetti di cui al II comma dell'art. 1917 cod.civ..
Condannare in ogni caso la stessa assicurazione terza chiamata a rifondere all'esponente anche le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato, ai sensi dell'art. 1917 III comma cod.civ., e condannarla altresì al pagamento delle spese per responsabilità aggravata anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art.li 88, 92 I comma, 94 e 96 I comma cod.proc.civ. in dipendenza della pretestuosità ed inammissibilità delle eccezioni proposte, tenuto altresì conto della mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis cod.proc.civ., e in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.
In via Istruttoria all'occorrenza ammettere i capitoli di prova dedotti con la II memoria istruttoria del 16.10.2023, con i testi indicati.”
pag. 3 Terza chiamata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
- in merito alla domanda proposta dall'Avvocato nei confronti Parte_1
dell'Avvocato : Controparte_4
- in via principale, per tutti i motivi esposti, respingere la domanda in quanto infondata in fatto
e diritto;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del quantum richiesto, riconoscendo dovuto il solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
- in merito alla domanda proposta dall'Avocato Mario Piero Mazzucco nei confronti di
Controparte_2
- in via principale, accertare e dichiarare il difetto di copertura assicurativa e/o la inoperatività della polizza e/o l'inesistenza della garanzia assicurativa e/o comunque l'inesistenza dell'obbligo di indennizzo a carico di in relazione ai fatti per cui è causa, per tutti i Controparte_2
motivi indicati in atti e quindi respingere la domanda;
- in via subordinata, ridurre equamente l'indennizzo richiesto per tutti i motivi esposti in atti e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al paga-mento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, comunque entro i limiti di operatività e di indennizzo del contratto, del massimale e detratta la franchigia prevista;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria, reitera le istanze istruttorie articolate in atti ed in Controparte_2
partico-lare, occorrendo, richiesta di
- emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da pronunciarsi nei confronti dell'Avvocato
e dell'Avvocato , meglio generalizzati in atti, Controparte_4 Parte_1
nonché agli Avvocati Alberto Figone e Maria Pia Casalegno, con Studio in Genova, piazza Portello
n. 1/9 scala B 16124 Genova, di copia conforme all'originale del ricorso per cassazione notificato al
OR , nel domicilio di-gitale eletto del medesimo presso i propri legali Avvocati Parte_3
Figone e Casalegno, ossia mezzo PEC, in data 27 luglio 2018 e genetico il giudizio di legittimità rubricato al numero di ruolo generale 23898/2018;
- emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da pronunciarsi nei confronti dell'Avvocato
della sentenza resa dalla Corte di Ap-pello di Genova nel giudizio di Parte_1
separazione con il Dottor ed individuata dal numero 124/2016, riduttiva l'assegno di Parte_3
pag. 4 mantenimento in favore della pri-ma, nonché occorrendo della sentenza numero 3812/2016, emessa invece dal Tribunale di Genova;
- ammissione di prova per testimoni sui seguenti capito-li:
1) vero che la polizza contratta dall'Avvocato , che si mostra al teste, prevede un CP_4
premio standard calcolato su un rischio generico, dati il valore dichiarato di fatturato ed il massimale;
2) vero che, se l'avvocato avesse dichiarato al momento della stipula della polizza, CP_4
che un ricorso per CA da lui promosso era stato dichiarato inammissibile per tardività della notifica, avrebbe escluso il sinistro dall'ambito di operatività del contratto;
Controparte_2
indicando a teste la ES , resi-dente a Modena e domiciliata presso la sede Testimone_1
legale di Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
- in merito alla domanda proposta dall'Avvocato nei confronti Parte_1
dell'Avvocato : Controparte_4
- in via principale, per tutti i motivi esposti, respingere la domanda in quanto infondata in fatto
e diritto;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del quantum richiesto, riconoscendo dovuto il solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
- in merito alla domanda proposta dall'Avvocato Mario Piero Mazzucco nei confronti di
Controparte_2
- in via principale, accertare e dichiarare il difetto di copertura assicurativa e/o la inoperatività della polizza e/o l'inesistenza della garanzia assicurativa e/o comunque l'inesistenza dell'obbligo di indennizzo a carico di in relazione ai fatti per cui è causa, per tutti i Controparte_2
motivi indicati in atti e quindi respingere la domanda;
- in via subordinata, ridurre equamente l'indennizzo richiesto per tutti i motivi esposti in atti e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, comunque entro i limiti di operatività e di indennizzo del contratto, del massimale e detratta la franchigia prevista;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori come per legge”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Antefatto.
pag. 5 Trattasi di un'ipotesi di responsabilità professionale, contestata ad un legale a seguito della sentenza 28045/2021 (cfr. doc. 6) della Corte di CA con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'attrice con il patrocinio del convenuto, rilevando in essa di non poter procedere “all'esame della fondatezza nel merito dei motivi di ricorso, risultando lo stesso tardivo e, conseguentemente, inammissibile”.
La fase di legittimità è stata resa nell'ambito del contenzioso sorto tra l'avv. Parte_1
, odierna attrice, ed il coniuge, dott. , a seguito del giudizio di
[...] Parte_3
separazione personale e della successiva fase di esecuzione ove era stata presentato dal dott.
opposizione alla esecuzione mobiliare presso terzi iniziata dalla moglie. Parte_3
L'avv. , infatti, titolare di assegno di mantenimento, una volta ottenuta dal Presidente Pt_1
del Tribunale autorizzazione, ex art. 545, III comma C.p.c., a procedere esecutivamente per il 50% del credito, aveva prima notificato atto di precetto e poi sottoposto a pignoramento, entro tale limite, le somme dovute da Azienda Sanitaria Locale e da Azienda Sanitaria Locale 3 CP_6
Genovese al dott. , presso le quali egli operava quale medico oculista in convenzione. Parte_3
Proposta opposizione dall'esecutato, la stessa veniva accolta dal Tribunale di Genova, che riduceva il pignoramento nei limiti del quinto. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per
CA dall'avv. , per il tramite dell'avv. , e con esso erano Pt_1 Controparte_4
denunciati due specifici vizi:
• violazione dell'art. 360 n. 3 C.p.c., per avere il giudice di merito illegittimamente disapplicato il decreto reso dal presidente del Tribunale ex art. 545 III comma C.p.c., il quale avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma impugnazione secondo rito camerale (artt. 742
e 742 bis C.p.c.);
• violazione dell'art. 360 n. 3 C.p.c., in relazione agli artt. 91 e 92, con riferimento alla disciplina delle spese dell'opposizione.
Dopo discordanti conclusioni rese dal Pubblico Ministero (che aveva concluso per il rigetto del ricorso) e dal Consigliere Relatore (che ne aveva, invece, sottolineato la manifesta fondatezza), il
Collegio, ritenuta la rilevanza nomofilattica delle questioni che emergevano dal ricorso, ne disponeva la trattazione in pubblica udienza. In tale sede, anziché procedere alla decisione di merito, era dichiarata la questione assorbente dell'inammissibilità, per decadenza dal termine di cui all'art. 327 C.p.c.
2. Allegazioni delle parti e svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 30/12/2022, parte attrice ha introdotto il presente pag. 6 procedimento esponendo che:
✓ con ricorso innanzi alla Corte di CA, notificato in data 27/07/2018 (cfr. doc.
2), ella impugnava con il patrocinio dell'avv. la sentenza n. 331/2018, Controparte_4
resa dal Tribunale di Genova, nella persona del dott. Roberto Bonino, e depositata in data
26/01/2018 (cfr. doc. 1), con la quale era stata parzialmente accolta l'opposizione agli atti esecutivi, promossa dal dott. avverso il pignoramento presso terzi Parte_3
instaurato dalla signora nei suoi confronti;
Pt_1
✓ ritenuto manifestamente fondato il ricorso, la sesta sezione disponeva la rimessione della causa alla pubblica udienza della terza sezione, stante l'emersione di questioni di diritto, aventi rilevanza nomofilattica (cfr. docc. 3 e 4);
✓ con sentenza n. 28045/2021 (cfr. doc. 6), tuttavia, la Corte dichiarava di non potersi procedere all'esame della fondatezza nel merito dei motivi di ricorso, risultando lo stesso tardivo e, conseguentemente, inammissibile, in quanto notificato il giorno successivo alla scadenza del termine semestrale d'impugnazione, che decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento e non da quella di sua comunicazione;
✓ ciò ha determinato il passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza n. 331/2018, con conseguenti ed irreversibili danni patrimoniali in capo all'attrice, in quanto il Tribunale di
Genova aveva ridotto la quota pignorabile dalla metà ad 1/5, previa qualificazione del credito azionato come NON alimentare.
A fronte di quanto sopra evidenziato, parte attrice ha contestato all'avv. una CP_4
condotta determinante nella configurazione di responsabilità professionale, atteso che l'errore consistito nel mancato rispetto del termine per la notifica dell'impugnazione ha comportato l'inammissibilità del ricorso stesso. La condotta negligente del difensore (non conforme a quanto richiesto dall'art. 1176, II comma C.p.c.), secondo la prospettazione attorea ha cagionato in capo ad essa quale conseguenza diretta il prodursi di un danno patrimoniale, derivante dalla soccombenza in entrambi i gradi di giudizio, con conseguente esborso delle somme specificamente indicate a titolo di pagamento spese di giudizio, per complessivi € 36.989,53, oltre all'imposta di registro della sentenza resa dalla Corte di CA, ove dovuta;
sempre in punto danno evidenziava l'ulteriore circostanza per cui i ratei mensili pignorati, nella ormai stabilita misura di 1/5, avrebbero potuto venire meno del tutto, a fronte del pensionamento del dott.
, con conseguenti ed ulteriori danni futuri, per il risarcimento dei quali l'attrice ha Parte_3
pag. 7 formulato espressa riserva di richiesta risarcitoria, subordinata, altresì, all'esito del giudizio d'impugnazione innanzi alla Suprema Corte della sentenza n. 1900/2020 resa dal Tribunale di
Genova.
Sulla scorta di tali premesse, parte attrice ha chiesto dichiararsi l'avv. , Controparte_4
tenuto a corrisponderle la somma di € 36.989,53, o quella maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre interessi legali dalla messa in mora all'effettivo saldo, a titolo di responsabilità professionale;
vinte le spese del presente giudizio, nonché quelle affrontate per il radicamento della procedura di negoziazione assistita.
Con comparsa depositata in data 13/03/2023, si costituiva l'avv. , il Controparte_4
quale, riconosciuto l'errore professionale nel quale era incorso (cfr. pag. 3 della comparsa), dava atto dello scambio di corrispondenza intervenuto con la propria compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, alla quale aveva tempestivamente denunciato il sinistro, in ragione della richiesta risarcitoria ricevuta da controparte in data 22/11/2021 (cfr. docc. 4 e 5), ed alla quale aveva fornito una propria valutazione circa la probabilità di accoglimento del ricorso (cfr. doc. 8).
Dato, altresì, atto della ricezione dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita da parte del legale dell'attrice, il convenuto precisava di avervi aderito, previo conferimento di mandato al legale della compagnia , il quale, su espressa Controparte_2
richiesta dell'avv. , confermava l'operatività della polizza nel caso di specie, entro i limiti CP_4
contrattualmente previsti (cfr. docc. 2 e da 9 a 12).
Riferito l'esito negativo della procedura di negoziazione, dava atto della propria costituzione nel presente giudizio a mezzo di legale di propria fiducia, stante l'emersione di divergenze tra assicurato e Compagnia, relativamente alla copertura di alcune voci di danno richieste da controparte.
Il convenuto evidenziava in particolare:
✓ l'operatività della polizza e della conseguente garanzia, così come anche confermato dal legale della Compagnia;
✓ l'effettiva sussistenza di colpa professionale, per difetto di diligenza, peraltro mai contestata da parte del convenuto stesso;
✓ la probabilità di accoglimento del ricorso in CA, se egli non fosse incorso nel determinante errore che ne ha causato l'inammissibilità, sulla base dell'ormai consolidato principio del “più probabile che non”, vista la manifesta fondatezza (così come pag. 8 espressa dal consigliere relatore) e la sussistenza del fumus boni iuris nei motivi esposti in ricorso.
Sul quantum della richiesta risarcitoria, appurato il contenuto degli artt. 16 (“Oggetto dell'assicurazione: a) l'assicurazione copre la responsabilità dell'avvocato per tutti i danni colposamente causati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale;
b) l'assicurazione copre la responsabilità per qualsiasi tipo di danno;
patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro”) e 17 (“Rischi esclusi” che non annovera tra essi l'ipotesi di rimborso dei compensi percepiti in acconto dall'assicurato) delle condizioni generali di polizza, il convenuto ne ricavava la piena indennizzabilità, anche con specifico riferimento ai compensi ricevuti in acconto, di cui l'attrice ha chiesto il rimborso, poiché, diversamente argomentando, si genererebbe un ingiusto aggravio del danno per il professionista che dovrebbe rimborsare somme, sulle quali ha già versato imposte ed accessori.
Ritenuta, quindi, la piena operatività della polizza n. 130/21/4004 del 26/01/2021, stipulata con l'avv. ha chiesto, in via pregiudiziale, autorizzarsi la Controparte_2 CP_4
chiamata in causa della medesima, affinché lo manlevasse e lo garantisse da ogni domanda avanzata nei suoi confronti da parte attrice e, conseguentemente, ha chiesto differirsi la prima udienza per consentire di procedere alla chiamata nel rispetto dei termini di legge.
Nel merito, in caso di accoglimento della domanda attorea, parte convenuta ha chiesto dichiararsi tenuta e, conseguentemente, condannarsi la a tenere Controparte_2
indenne il convenuto da ogni richiesta risarcitoria formulata dall'avv. nel presente Pt_1
giudizio, ivi comprese le spese processuali, al netto della franchigia contrattualmente prevista. In ogni caso, ha chiesto la condanna della Compagnia a rifondere anche le spese sostenute per resistere all'azione della danneggiata, ai sensi dell'art. 1917, III comma C.C.; vinte le spese.
Originariamente fissata la prima udienza alla data dell'11/04/2023, questa era differita al
19/07/2023, per consentire la chiamata del terzo.
Con comparsa depositata in data 28/06/2023, si costituiva la Controparte_2
quale, previa integrale contestazione tanto della domanda principale quanto di quella in garanzia, eccepiva:
✓ che la sola questione rilevante, ai fini del ricorso in CA, riguardava il potere del giudice dell'opposizione, su istanza del debitore esecutato, di sindacare o meno le sommarie valutazioni eseguite dal Presidente del Tribunale, ex art. 545, III comma C.p.c.;
✓ che detto potere (di annullare il decreto emesso ex art. 545, III comma C.p.c.)
pag. 9 appartiene al solo giudice dell'opposizione, come, del resto, evidenziato dal Tribunale di
Genova e dal Procuratore presso la Corte di CA che, correttamente, aveva concluso per il rigetto del ricorso, stante l'inconferenza del richiamo operato dalla ricorrente al rimedio di cui all'art. 742 C.p.c. (cfr. doc. 4). L'art. 545, III comma C.p.c., infatti, è posto nella sezione relativa al pignoramento dei crediti e non nella parte dedicata ai procedimenti speciali, da ciò derivando che trattasi di atto endoprocedimentale, la cui correttezza può essere fatta valere solo con l'opposizione agli atti esecutivi (cfr. pag. 10,11,12 comparsa della terza chiamata);
✓ che, in ragione di tali considerazioni, si poteva ritenere che, ove deciso nel merito, il ricorso sarebbe stato rigettato, con condanna alle spese in favore del resistente;
✓ che tale prognosi poteva essere estesa anche al secondo motivo d'impugnazione
“manifestamente inammissibile, perché volto a censurare un'attività (quella della regolazione delle spese di soccombenza) rimessa a valutazioni discrezionali del Giudice di merito e non censurabile, se sorretta (com'era nel caso di specie) da congrua e ragionata motivazione” (cfr. pag. 13 comparsa terza chiamata);
✓ l'inoperatività della polizza ex art. 1892 C.C., poiché, a fronte dell'inammissibilità del ricorso, della cui tardiva notifica avvenuta in data 27/07/2018 era conscio il difensore, la polizza, stipulata in data 26/01/2021, non potesse ritenersi operativa, avendo l'avv.
taciuto tale circostanza con colpa grave;
CP_4
✓ in subordine: l'inoperatività della polizza ex art. 1898 C.C., poiché la vicenda di cui trattasi avrebbe, quantomeno, comportato un aggravamento del rischio che l'assicurato aveva l'onere di segnalare alla Compagnia, la quale avrebbe potuto optare per il recesso dal contratto stesso;
✓ la non indennizzabilità dei compensi percepiti per una prestazione negligentemente eseguita dal professionista, non costituendo questi ultimi un effetto pregiudizievole per il terzo, derivatogli dalla responsabilità per colpa professionale;
✓ la presenza di limiti oggettivi dettati dalle condizioni generali di contratto, quali la presenza di una franchigia fissa di € 500,00 per ogni sinistro.
La Compagnia terza chiamata ha, quindi, chiesto rigettarsi la domanda formulata dall'avv.
nei confronti dell'avv. , in quanto infondata in fatto e in diritto e, in subordine, Pt_1 CP_4
ove detta domanda dovesse trovare accoglimento, disporsi un'equa riduzione del quantum richiesto. Conseguentemente, respingersi la domanda di manleva e garanzia, svolta dal proprio pag. 10 assicurato, previo accertamento del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della polizza e/o dell'inesistenza della garanzia assicurativa e/o comunque dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo a carico di in relazione ai fatti per cui è causa. In via Controparte_2
subordinata, ha chiesto ridursi equamente l'indennizzo richiesto, per i motivi esposti in atti, e condannarsi la Compagnia in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia, ad istruttoria ultimata, entro i limiti di operatività e di indennizzo del contratto e detratta la franchigia prevista;
vinte, in ogni caso, le spese.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, parte attrice ha definito le proprie difese nei confronti della terza chiamata e, in particolare, ha delineato il thema decidendum del presente giudizio, che origina dalla violazione del termine per la notifica del ricorso in CA;
essendo, infatti, pacifica ed appurata la tardiva notifica da parte del convenuto e ciò essendo stato riconosciuto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 28045/2021, tale elemento dev'essere espunto dal thema probandum. Ella, infatti, ha ulteriormente precisato che:
✓ l'ordinanza interlocutoria ha definito il thema decidendum;
✓ il consigliere relatore ha ritenuto ammissibile e manifestamente fondato il ricorso;
✓ la Corte ha ritenuto, nella citata ordinanza interlocutoria, di dover accertare due questioni:
1) se il rapporto del dott. presentasse, in concreto, il carattere della Parte_3
“parasubordinazione” e dall'altro se, così eventualmente qualificato il rapporto, esso rientrasse o meno nell'ambito di applicazione dell'art. 545, III comma C.p.c.;
2) se il provvedimento autorizzativo del Presidente del Tribunale, adottato ex art. 545,
III comma C.p.c., dovesse essere autonomamente impugnato.
Tuttavia, appurato che gli emolumenti dell'esecutato, che presso le Asl non era lavoratore subordinato né parasubordinato, dovevano qualificarsi come illimitatamente pignorabili, indipendentemente dall'autorizzazione del Presidente, l'avv. ha concluso nel senso per cui Pt_1
la questione dell'impugnabilità del decreto è risultata essere assorbita, in forza del criterio della ragione più liquida.
L'attrice, inoltre, ha sottolineato come la terza chiamata non abbia specificamente contestato le singole allegazioni attoree, con conseguente mancata contestazione ed acquiescenza alle relative argomentazioni;
fermo restando che l'ammissibilità del ricorso e la sua fondatezza non sono in contestazione, né sono contestabili, stante la relativa attestazione in atti provenienti dal pag. 11 Supremo Collegio.
In ragione di tali considerazioni, l'attrice ha integrato le proprie conclusioni con la domanda di condanna di per responsabilità aggravata ex art. 96, III comma C.p.c. Controparte_2
(versione ante riforma Cartabia).
Ritenuta documentalmente istruita la causa, parte attrice ha ribadito le proprie contestazioni alle difese svolte dalla terza chiamata e si è opposta all'ordine di esibizione richiesto da quest'ultima, con riferimento alla sentenza d'appello n. 938/2019 (appello avverso la sentenza che ha pronunciato sull'opposizione a precetto), già prodotta dall'attrice unitamente alle note scritte depositate per l'udienza del 19/07/2023.
Parte convenuta, richiamata la conferma ricevuta circa l'operatività della polizza ed integrate le proprie conclusioni alla luce della comparsa depositata dalla terza chiamata, della quale ha chiesto, altresì, la condanna per responsabilità aggravata, nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2 C.p.c., deduceva capitoli di prova per testi sulla conferma di copertura e sull'operatività della polizza.
Si opponeva, infine, in sede di terza memoria istruttoria, all'ammissione dei capitoli dedotti ex adverso.
La Compagnia terza chiamata, omesso il deposito delle note scritte per la prima udienza, nonché della prima memoria istruttoria, ribadiva il quesito controfattuale, in ordine alla prognosi dell'esito del giudizio di legittimità, come totalmente sfavorevole all'odierna attrice, posto che il suo ricorso, se anche tempestivamente proposto e delibabile nel merito, sarebbe stato certamente respinto.
In via istruttoria, instava affinché il Giudice ordinasse all'attrice l'esibizione, ex art. 210 C.p.c., della sentenza di separazione n. 124/2016, resa dalla Corte d'Appello di Genova e riduttiva dell'assegno di mantenimento, nonché della sentenza n. 3812/2016 resa dal Tribunale di Genova.
Chiedeva, inoltre, ammettersi prove per testi sui capitoli dedotti, relativamente alla previsione in polizza di un premio standard per un rischio generico, nonché relativamente all'omessa comunicazione da parte dell'avv. della circostanza afferente l'avvenuta dichiarazione di CP_4
inammissibilità del ricorso in CA di cui trattasi.
Deduceva, infine, l'inammissibilità delle prove dedotte dal convenuto, in quanto valutative.
Con ordinanza in data 19/01/2024, il precedente Giudice rilevava che:
✓ l'errore professionale è documentale;
pag. 12 ✓ il danno richiesto può essere concordato;
✓ non è stata espressamente richiesta la risoluzione del rapporto professionale, con conseguente restituzione dei compensi versati all'avvocato.
Fissava, così, l'udienza del 7/03/2024 per la comparizione delle parti, per esperire il tentativo di conciliazione, formulando proposta conciliativa alla quale la terza chiamata non aderiva;
il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 12/09/2024 per la precisazione delle conclusioni.
L'attrice dando atto della propria rinuncia alla restituzione degli importi corrisposti all'avv.
per compensi riduceva la domanda chiedendo la condanna al pagamento della somma CP_4
complessiva di €. 31.077,69, o quella meglio vista e ritenuta, oltre interessi legali e oltre rivalutazione monetaria ex lege spettante d'ufficio, ambo a far data dalla messa in mora
22/11/2021; le altre parti insistevano nelle rispettive domande.
Stante l'intervenuta assegnazione del fascicolo ad altro Giudice, in sostituzione della dott.ssa Buttiglione, la causa era inizialmente rinviata al 31/01/2025 sempre per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, stante l'assegnazione della controversia alla scrivente, è stata fissata udienza di comparizione dei difensori per il giorno 4/02/2025, al fine di consentire la illustrazione orale del procedimento e per evidenziare le questioni giuridiche controverse, eventualmente anche a fini conciliativi, riservando all'esito l'eventuale fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
Da ultimo le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 6.5.2025 così come trascritte in epigrafe, previo deposito di note conclusive, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine di giorni 20 per il deposito delle repliche. All'esito è stata emessa la presente sentenza
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In via preliminare occorre esaminare l'eccezione attorea di inammissibilità, improponibilità e improcedibilità delle difese e domande rivolte da nei confronti di Controparte_2
parte . Secondo l'attrice, invero, il convenuto avv. sarebbe l'unico soggetto Pt_1 CP_4
legittimato al contraddittorio con l'Assicurazione, da lui solo evocata nel presente giudizio;
non sussisterebbe invece alcun rapporto – di ordine sostanziale e processuale – tra la terza chiamata e parte attrice. Ciò in quanto, sempre secondo la prospettazione attorea, in assenza di una chiamata in causa o di esplicita estensione delle domande già proposte nei confronti dell'avv. non CP_4
sarebbe sorto alcun rapporto giuridico diretto e immediato tra la e Pt_1 Controparte_2
pag. 13 S.p.A., dovendosi pertanto riconoscere un difetto di legittimazione processuale passiva in capo a quest'ultima, con conseguente impossibilità per la stessa di rivolgere domande dirette nei confronti di parte attrice.
La negazione del diritto al contraddittorio in capo alla terza chiamata unitamente alla mancata contestazione da parte del convenuto delle allegazioni di parte attrice comporterebbe, secondo la tesi attorea, l'inevitabile accoglimento della domanda.
Tale eccezione è infondata.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la “causa” originaria proposta dall'attore contro il solo garantito e la “causa” introdotta (…) contro il garante per ottenere la sola estensione a costui dell'accertamento sulla prima, sono in nesso di inscindibilità, nel senso che l'accertamento del rapporto principale (…), per effetto della chiamata,
è divenuto un accertamento da svolgere con l'assicurazione della legittimazione a contraddire del terzo. Parlare di due cause distinte è, dunque, privo di fondamento: la causa originaria è evoluta sul piano soggettivo nel senso che la chiamata ha determinato l'estensione al garante della legittimazione a contraddire su di essa” (v. Cass. n. 27977/2022). Parimenti, secondo Cass. S.U.
n.24707/2015, “la chiamata (...) si risolve nell'attribuzione al terzo preteso garante di una legittimazione processuale a contraddire riguardo ad un rapporto cui egli è estraneo. Per effetto della chiamata le parti fra le quali avrà luogo l'accertamento e, quindi, la decisione, riguardo al rapporto principale, saranno non solo quelle originarie riguardo alle quali sussisterebbe la legittimazione processuale sul piano attivo e passivo, bensì anche il terzo garante e ciò sulla base dell'allegazione nella chiamata in causa del rapporto di garanzia (...).
Deve dunque ritenersi sussistente il diritto di a contraddire nel Controparte_2
presente giudizio anche rispetto a parte attrice.
Al netto delle considerazioni di cui sopra, occorre rilevare come spetti in ogni caso al Giudice la valutazione in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi della domanda attorea. Ciò significa che, anche qualora si intendesse negare il diritto a contraddire della terza chiamata, il mero riconoscimento da parte del convenuto della propria negligenza nell'esecuzione del mandato difensivo non sarebbe comunque sufficiente, come invece sembrerebbe prospettare parte attrice,
a fondare ex se l'accoglimento della domanda, componendosi quest'ultima di ulteriori elementi la cui valutazione spetta al Giudice.
Invero, secondo l'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto pag. 14 adempimento dell'attività professionale, occorrendo altresì verificare:
a) la sussistenza di un rapporto contrattuale ex art. 2229 c.c. e l'inadempimento della prestazione attesa;
b) se un danno vi sia effettivamente stato;
c) infine, se, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
a) Con riferimento al primo di detti elementi, avuto riguardo al caso in esame, come espressamente riconosciuto fin dalla comparsa di costituzione, e ribadito in tutte le successive difese, la condotta omissiva addebitata all'avv. (omesso deposito del ricorso nel termine CP_4
previsto ex lege) non è per l'appunto stata oggetto di contestazione (vedi pag. 6 comparsa di costituzione e risposta: “Non vi sono purtroppo dubbi sulla sussistenza di una colpa professionale per difetto di diligenza, posto che effettivamente il ricorso è stato notificato solo il giorno successivo alla scadenza del termine per l'impugnazione, dato che l'avv. non ha mai CP_4
contestato.”); a fronte della chiara ed univoca dichiarazione di cui sopra è superfluo l'accertamento in ordine alla esistenza del rapporto contrattuale e alla individuazione del contenuto della prestazione attesa.
b) Quanto al danno, di natura patrimoniale, di cui la parte ha chiesto nella presente sede il risarcimento, esso consisterebbe nelle spese sostenute dalla parte nel giudizio avanti al Tribunale di Genova, ove essa è rimasta soccombente, e in quello avanti alla Corte di cassazione conclusosi con la sentenza di inammissibilità del ricorso per il tardivo deposito dello stesso.
Tali spese, documentate da parte attrice agli allegati nn. 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) dell'atto di citazione, ammontano a:
- € 10.851,58 (all. 12) per rifusione all'esecutato Appendino delle spese della lite di
CA (bonifico con causale: “spese processuali CA – sentenza n. 28045/2021);
- € 583,00 (all. 13) esborsi per il giudizio di CA versati all'avv. ; CP_4
- € 2.991,20 (all. 14) per acconto sui compensi relativi al ricorso;
- € 2.920,64 (all. 15) per secondo acconto sui compensi relativi al ricorso;
- €. 7.734,98 (all. 16) per spese processuali di I grado rifuse all'Appendino;
- € 108,75 (all. 17) per rifusione all'Appendino dei 2/3 dell'imposta di registro della sentenza pag. 15 n. 331/2018;
- € 11.372,38 per compensi dell'avv. Acconciaioca per il grado di merito (all. 18);
- €. 336,00 per contributo unificato/importo sanzionatorio in CA: €. 336,00 (all. 19); per una somma complessiva pari a € 36.898,53.
Avendo l'attrice, in sede di conclusioni, rinunciato alla domanda di condanna dell'avv.
a restituire l'importo di € 5.911,84 percepito per compensi a seguito del mandato di CP_4
rappresentanza e difesa dell'attrice in CA (trattasi della somma complessiva di € 2.991,20
e 2.920,64 di cui ai rispetti allegati nn. 14 e 15), il danno lamentato sarebbe pari all'importo di €
31.077,69.
c) Ciò posto deve ora procedersi alla valutazione della fondatezza della domanda vagliando il terzo elemento richiesto dalla fattispecie di cui si tratta, ovverossia la sussistenza del nesso causale sia con riferimento alla condotta del professionista e all'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile.
In primis va evidenziato che la 'mera' perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale, non può costituire un danno, di per sé, risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato 'utile' cui mira il giudizio stesso, e ciò in considerazione della natura di detta obbligazione, che secondo il costante orientamento di legittimità (Cass. n. 16023/2002; Cass. n. 10289/2015; Cass. n. 30169/2018; Cass.
n. 21953/2023) è “di mezzi e non di risultato” (pur secondo una terminologia ormai risalente) in quanto il professionista si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato cui il cliente aspira, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata.
Ne consegue che “ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” nella sede giudiziaria. Diversamente, in assenza di quest'ultimo interesse – che è, in altri termini, l'interesse al c.d. “bene della vita” – non potrà esserci danno risarcibile. Non potrà, quindi, esserci danno risarcibile se si confonde l'interesse primario del cliente, che vale a connotare causalmente il contratto di patrocinio in giudizio concluso con l'avvocato, con quello alla “mera partecipazione” ad un giudizio, affatto sganciato dal
“bene della vita” cui tende il giudizio stesso. Non è, infatti, la “mera partecipazione ad un giudizio”
pag. 16 l'interesse tutelato dall'ordinamento, il quale è, invece, necessariamente finalizzato al
“riconoscimento delle proprie ragioni”, ossia dei diritti/interessi legittimi per i quali soltanto è garantita dall'ordinamento il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) [...]
Dunque, la perdita della possibilità di una “mera partecipazione” ad un giudizio, nell'ipotesi di omessa impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole, non vale ad integrare, di per sé, un danno risarcibile, poiché un tale danno, come detto, è configurabile soltanto ove sussista la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento, che, nel caso, va rinvenuto nell'interesse al “bene della vita” del cliente per il cui soddisfacimento è unicamente diretto l'adempimento dell'obbligazione di diligenza professionale forense e cioè (si ripete) l'interesse a “vincere la causa”,
a vedersi riconosciute le “proprie ragioni” e, quindi, ad ottenere tutela dei propri diritti/interessi legittimi”(Cass. n. 24670/2024).
Il nesso eziologico va accertato col criterio della “preponderanza dell'evidenza” ovvero del “più probabile che non”: tale criterio è soddisfatto ogni qual volta sia “ragionevole” ritenere che la condotta del professionista abbia causato il danno sulla base di presunzioni logiche e quindi sulla base di elementi oggettivi concreti ed idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p.c., da verificarsi in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti.
Con particolare riguardo all'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito è necessaria la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sul probabile esito favorevole, per il cliente, dell'azione omessa laddove fosse stata promossa e diligentemente seguita: compete quindi al giudice valutare ex ante quale sarebbe stato l'esito del giudizio laddove promosso ovvero valutare se, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
Il risultato atteso nel caso in esame, come espressamente indicato dalla parte attrice, sarebbe stato l'accoglimento del ricorso in CA con conseguente annullamento della sentenza impugnata (che aveva in gran parte accolto le domande dell' , riducendo l'ammontare Parte_3
del pignoramento da essa ottenuto, con compensazione delle spese nella misura di un terzo) con vittoria delle spese.
Premesso che la mancanza in atti del ricorso originariamente proposto dalla parte non consente a questo Giudice di individuare compiutamente tutte le difese effettivamente svolte dalla parte avanti al primo giudice, occorre verificare se, ove l'avv. avesse CP_4
tempestivamente depositato in CA il ricorso così come formulato, la sua assistita – alla pag. 17 stregua di un criterio probabilistico – avrebbe o meno conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Tale impugnazione si articolava in due diversi motivi di ricorso:
a) violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. per aver il giudice dell'opposizione illegittimamente disapplicato il decreto presidenziale ex art. 545, III comma, c.p.c. con riferimento al disposto di cui all'art. 617 c.p.c. Secondo la ricorrente, infatti, il decreto presidenziale con cui si autorizza ex art. 545, III comma, c.p.c. il superamento del limite del quinto non è sindacabile dal giudice dell'opposizione endoesecutiva. Tale decreto, sempre secondo la ricostruzione della , non è infatti impugnabile, essendo per esso ipotizzabile Pt_1
solo una revoca o modifica con gli strumenti di cui agli artt. 742 e 742-bis c.p.c. con rito camerale;
b) violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt. 91, 92 c.p.c. in punto liquidazione spese processuali così come operata dal giudice dell'esecuzione.
Dall'esame degli atti prodotti si evince che:
- prima della dichiarazione di inammissibilità per mancata tempestività del ricorso, il Consigliere relatore della VI sezione civile della Corte di CA, formulando proposta ex art. 380-bis c.p.c., affermava la manifesta fondatezza del ricorso, ritenendo assorbente la considerazione che, non essendo il debitore in rapporto di subordinazione con la ASL pignorata, non potesse Parte_3
trovare applicazione il limite del quinto di cui all'art. 545 c.p.c. (in ciò discostandosi dalla ricostruzione del giudice dell'opposizione, che aveva invece ricondotto tale rapporto a un rapporto di natura sostanzialmente privata e aveva quindi riconosciuto l'applicabilità dell'art. 545, III comma, c.p.c. riservato per l'appunto ai soli stipendi percepiti da privati). Di conseguenza, veniva proposta la trattazione della controversia in camera di consiglio non partecipata;
- a seguito di tale proposta, il 15 ottobre 2020 la VI sezione civile pronunciava un'ordinanza interlocutoria in cui affermava la rilevanza nomofilattica e il carattere di novità delle questioni di diritto sottese al ricorso in esame. In particolare, la Corte sottolineava come il primo motivo di ricorso proposto dalla evidenziasse due questioni di rilievo: 1) l'applicabilità dell'art. 545, Pt_1
III comma, c.p.c. ai rapporti di lavoro dei medici convenzionati con il SSN;
2) l'autonoma impugnabilità del provvedimento autorizzativo del Presidente del Tribunale adottato ai sensi dell'art. 545, III comma c.p.c.; veniva pertanto disposta la rimessione della causa alla pubblica udienza;
pag. 18 - successivamente il P.G. della Corte di CA, in data 1.4.2021, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo il decreto presidenziale ex art. 545 c.p.c. impugnabile con atto di opposizione all'esecuzione e quindi non condividendo il richiamo di parte ricorrente all'art. 742 c.p.c. quale mezzo idoneo alla contestazione di tale decreto. Il P.G. sottolineava inoltre come la natura non alimentare del credito, affermata dal giudice dell'esecuzione, non fosse stata censurata dalla ricorrente e, di conseguenza, sulla relativa statuizione doveva ritenersi sceso il giudicato
(considerazione altresì valevole per il primo motivo di opposizione, sulla natura del credito dell'Appendino verso le pignorate); CP_7
- con sentenza 28045/2021 (cfr. doc. 6), la Corte di CA dichiarava inammissibile il ricorso rilevando quindi di non poter procedere “all'esame della fondatezza nel merito dei motivi di ricorso, risultando lo stesso tardivo e, conseguentemente, inammissibile” .
A seguito dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività nella sua proposizione, non sono stati esaminati nel merito di motivi di impugnazione;
per la decisione della presente controversia è ora necessario, con giudizio prognostico, procedere alla valutazione se tali motivi di ricorso avrebbero potuto essere accolti ovvero respinti.
Rispetto a detta valutazione una premessa s'impone: i provvedimenti di cui sopra intervenuti in sede di ricorso in CA (la proposta ex art. 380-bis c.p.c., l'ordinanza interlocutoria della VI sezione e la richiesta di rigetto del P.G.) non sono vincolanti ai fini della presente controversia, rilevando esclusivamente il provvedimento di inammissibilità del ricorso per intempestività. Tali atti possono tuttavia servire a orientare il Giudice nella valutazione sul giudizio in merito all'accoglibilità del ricorso laddove fosse stato presentato tempestivamente.
Ciò premesso, si ritiene di dover esaminare separatamente i due motivi.
A) Violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. per aver il giudice dell'opposizione illegittimamente disapplicato il decreto presidenziale ex art. 545, III comma, c.p.c. con riferimento al disposto di cui all'art. 617 c.p.c.
Una valutazione prognostica effettuata secondo il criterio del “più probabile che non” porta la scrivente a ritenere che tale motivo di ricorso (di natura prettamente processuale, come si evince anche dall'esposizione dello stesso nella sentenza1) avrebbe avuto scarse possibilità di pag. 19 accoglimento da parte della Corte di CA.
Secondo la ricorrente, il giudice dell'opposizione non avrebbe potuto sindacare il decreto presidenziale ex art. 545, III comma, c.p.c., né tantomeno disapplicarlo. Tale atto, infatti, non sarebbe impugnabile, ma suscettibile di sola revoca o modifica con gli strumenti di cui agli artt.
742 e 742-bis c.p.c. e conseguente applicazione del rito camerale. Di qui la carenza in capo al giudice dell'opposizione della potestà di valutazione sull'applicazione o meno dell'estensione quantitativa del pignoramento disposta con decreto presidenziale ex art. 545, III comma, c.p.c. e il conseguente vizio della relativa pronuncia.
Tale difesa non può essere condivisa. Sul punto, occorre rilevare che il decreto presidenziale ex art. 545, III comma, c.p.c., incide sull'estensione dell'oggetto del pignoramento e presenta quindi natura esecutiva: ne consegue la possibilità per il debitore di impugnare tale atto con i rimedi delle opposizioni esecutive. Pertanto, non appare corretto il richiamo di parte al rimedio extra Pt_1
esecutivo di cui all'art. 742 c.p.c. Si condividono al riguardo le considerazioni del P.G. secondo il quale “(...) non si comprende come possa essere evocato un rimedio extraesecutivo, quale quello di cui all'art. 742 c.p.c. stante l'esaustività del sistema delle opposizioni esecutive (...). Il processo esecutivo comporta un sistema chiuso di rimedi e non è ammessa, per inficiare i suoi atti o provvedimenti, alcuna azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive”.
La circostanza che, in sede interlocutoria, la VI Sezione della Corte di cassazione abbia indicato la questione relativa all'autonoma impugnabilità del provvedimento autorizzativo ex art. 545, III comma, c.p.c. come questione nuova e di rilevanza nomofilattica non inficia le considerazioni di cui sopra in quanto, di regola, il rinvio a pubblica udienza si giustifica con la necessità di trattare le tematiche oggetto del ricorso con dibattito aperto così da fornire decisioni in grado di orientare la successiva giurisprudenza. In sostanza, l'udienza pubblica viene disposta quando occorre pronunciare su questioni di diritto nuove o sulle quali non vi è consolidata giurisprudenza. Il rinvio a pubblica udienza lascia quindi impregiudicata la valutazione sulla fondatezza o infondatezza del
strumenti di cui agli articoli 740 e 742 bis CPC con il rito camerale: ovvero, essendo un provvedimento relativo al mantenimento adottato in sede di separazione, occorreva chiedere al Presidente del Tribunale la modifica delle condizioni della separazione o reclamare avverso il provvedimento secondo le regole dei procedimenti camerali.
Qualora lo stesso fosse assoggettabile alle opposizioni esecutive, rileva che avrebbe dovuto essere qualificato come oggetto di opposizione all'esecuzione , e non di opposizione agli atti, atteso che non è stata posta in discussione la regolarità formale del titolo ma solo la possibilità di emettere legittimamente un provvedimento che estendesse la facoltà di provvedere all'ampliamento della misura del pignoramento degli emolumenti in presenza di un assegno di natura non esclusivamente alimentare. Sostiene quindi che, in ogni caso, non rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione sindacare il provvedimento del presidente del tribunale che estende quantitativamente la possibilità di procedere a pignoramento (in relazione al credito relativo all'assegno di mantenimento): il provvedimento adottato dal presidente del tribunale è esclusivamente reclamabile, o alternativamente se ne può chiedere la modifica o revoca in sede di modifica delle condizioni della separazione”
pag. 20 ricorso.
Si ritiene che nemmeno il giudizio sulla manifesta fondatezza del ricorso del Consigliere relatore possa condizionare il giudizio prognostico sulla mancata accoglibilità del motivo di ricorso. Il provvedimento ex art. 380-bis c.p.c., infatti, basava il carattere di manifesta fondatezza del ricorso sulla considerazione “assorbente” “che, non essendo il debitore esecutato in rapporto di subordinazione con le Aziende Sanitarie Locali terze pignorate, non trova applicazione il limite di un quinto di cui all'art. 545, III comma, c.p.c.”.
Occorre però rilevare come tale aspetto, così come quello relativo al carattere alimentare del credito, non sia stato oggetto di espressa censura da parte della ricorrente.
Come sopra detto, il primo motivo di ricorso attiene esclusivamente all'intangibilità del decreto autorizzativo presidenziale e alla conseguente sua illegittima disapplicazione da parte del giudice dell'esecuzione (si v. emblematicamente la frase conclusiva e “riepilogativa” del primo motivo di ricorso, ove si legge “Ne consegue che il Giudice dell'opposizione è sempre e comunque carente di potestà circa la valutazione critica sull'applicazione o meno dell'estensione quantitativa del pignoramento disposta dal Presidente, e la decisione sul punto in caso di specie è quindi viziata, il che rende nulla la sentenza impugnata”, ove sostanzialmente si conferma che il vizio censurato attiene per l'appunto all'intangibilità del decreto autorizzativo presidenziale). Come anche evidenziato dalle conclusioni del P.G. “il ragionamento posto dal Tribunale di Genova a fondamento della natura non alimentare del credito non viene censurato dalla ricorrente, la quale si sofferma sull'intangibilità del decreto autorizzativo presidenziale (...). Ne consegue che sulla relativa statuizione – oggetto del secondo motivo di opposizione [n.d.r. relativo appunto al carattere alimentare o meno del credito] – è sceso il giudicato esplicito (considerazione valevole anche per il primo motivo di opposizione, sulla natura del credito di verso le;
Parte_3 CP_7
destinato a prevalere anche su ogni rilevabilità officiosa dei limiti di pignorabilità”.
Con la valutazione prognostica propria della presente decisione, si può ritenere che verosimilmente il giudicato avrebbe impedito alla Corte di esaminare tali aspetti, dovendosi quest'ultima limitare alla valutazione del motivo proposto, attinente all'intangibilità del decreto presidenziale ex art. 545, III comma, c.p.c. da parte del giudice dell'esecuzione.
Sostanzialmente, a parere della scrivente l'oggetto del ricorso in CA per come delimitato avrebbe precluso l'esame nel merito delle ulteriori questioni e, in particolare, la questione sulla natura del rapporto tra l'Appendino e le pignorate, ossia la questione che CP_7
il Consigliere relatore aveva ritenuto “assorbente” per affermare la manifesta fondatezza del pag. 21 ricorso.
Ciò in quanto, ai sensi del disposto di cui all'art. 329 c.p.c. “l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate”, con la conseguenza che la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza ne comporta il passaggio in giudicato, così precludendo al giudice di legittimità il sindacato sulle stesse. Sul punto, occorre precisare che l'acquiescenza può verificarsi solo in riferimento a capi della sentenza autonomi, in quanto concernenti questioni indipendenti rispetto a quelle investite dal motivo di gravame: ebbene, nel caso di specie sia la questione circa la natura del rapporto lavorativo di con Parte_3
le pignorate sia quella attinente alla natura alimentare del credito sono questioni di CP_7
carattere sostanziale, che si pongono in via autonoma o comunque indipendente rispetto alla questione di carattere processuale oggetto della censura della ricorrente (l'intangibilità del decreto autorizzativo presidenziale e il potere di sindacato del giudice dell'opposizione sullo stesso), con la conseguenza di poter riconoscere l'operatività dell'art. 329 c.p.c. rispetto alle stesse.
Richiamato quanto sopra esposto, sul punto non colgono nel segno le argomentazioni contenute nelle note di replica attoree secondo cui il motivo di ricorso così come articolato dalla avrebbe dovuto ritenersi comprensivo anche delle questioni relative alla natura del Pt_1
rapporto lavorativo dell' e alla natura del credito (“Come precedentemente Parte_3
argomentato – e come in tutta evidenza conferma l'autorevole Collegio della Sesta – l'Avv. Pt_1
ha impugnato l'intera e unica statuizione della sentenza n. 331/2018 fondata sull'art. 545 III co
c.p.c. Ella ha pertanto impugnato, in via complessiva, l'interpretazione e l'applicazione di detta norma [n.d.r. l'art. 545 c.p.c.] da parte del Tribunale, in relazione all'effetto giuridico illegittimamente scaturitone, di riduzione della quota pignoratizia” pp. 14-15 note di replica attoree).
Giova in ogni caso ricordare che il ricorso in CA, quale impugnazione di tipo rescindente, presuppone infatti l'articolazione dei motivi di ricorso in modo chiaro e specifico. Nel caso di specie, la lettura del primo motivo di ricorso evidenzia come esso si riferisse alla sola questione relativa all'intangibilità del decreto autorizzativo presidenziale e ai poteri di sindacato del giudice dell'opposizione, non potendosi cogliere un'autonoma censura ad altre questioni. In ogni caso, anche a voler accogliere la tesi attorea circa il carattere per così dire omnicomprensivo del motivo proposto, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in materia di ricorso per cassazione l'articolazione in un singolo motivo di più motivi di doglianza costituisce
pag. 22 ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili” (Cass. n. 26790/2018;
Cass. ord. n. 21204/2020).
B) Violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt. 91, 92
c.p.c. in punto liquidazione spese processuali.
Più precisamente, parte attrice con tale motivo di ricorso intendeva censurare la pronuncia sulle spese effettuata dal giudice dell'opposizione, il quale aveva parzialmente compensato le spese nella misura di 1/3 nei rapporti tra attore e convenuta. Si ritiene che anche tale motivo non sarebbe stato accolto. Invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la condanna alle spese processuali da parte del giudice di merito rientra nel suo potere discrezionale e non è di conseguenza censurabile in sede di CA. Specialmente con riferimento all'ipotesi di compensazione operata dal giudice di merito, anche di recente la
Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il sindacato della Corte di CA, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è circoscritto alla verifica del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula dal suo ambito di controllo, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione sull'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in presenza di altri giusti motivi” (Cass. ord. n. 5696/2025).
Da quanto sopra deriva l'esito negativo del giudizio prognostico sull'accoglimento del ricorso e, conseguentemente, il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno introdotta in questa controversia, nonché ovviamente di quella ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice e di quella di ugual contenuto avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato.
Per quanto concerne le spese del presente grado di giudizio, si ritiene che, anche e proprio in considerazione delle opposte prospettazioni circa l'accoglibilità o meno del ricorso intervenute nel corso del giudizio in CA (ordinanza di manifesta fondatezza, da un lato, e richiesta di rigetto del P.G. dall'altro), la vicenda de qua potesse presentare una situazione di obiettiva incertezza riconducibile nel novero delle “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c. giustificano la compensazione delle spese legali (v. sul punto Cass. ord.
21157/2019 “Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali,
pag. 23 trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
- rigetta le domande attoree;
- rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. avanzate in atti
- compensa integralmente le spese legali fra tutte le parti del presente giudizio.
Genova 18 giugno 2025
Il Giudice
Maria Cristina Scarzella
Minuta redatta con l'ausilio del MOT dott. Ludovica De Barbieri.
pag. 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi pag. 4 della sentenza , par. 10: “ con il primo motivo di ricorso, lamenta in primo luogo Parte_1 che il Tribunale di Genova abbia ritenuto impugnabile ex articolo 617 CPC il decreto del Presidente del Tribunale, emesso ex articolo 545 terzo comma cpc, che autorizzava a procedere al pignoramento presso terzi degli emolumenti dell fino al 50% di essi, in relazione al credito della per il mancato pagamento di alcune mensilità Parte_3 Pt_1 dell'assegno di mantenimento. Sostiene che tale provvedimento non fosse sindacabile con l'opposizione gli atti esecutivi e comunque non fosse sindacabile in sede esecutiva ma sarebbe stato solo revocabile o modificabile con gli
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Genova seconda sezione civile
In persona del Giudice Unico Dott. Maria Cristina Scarzella
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 102/2023 R.G. promossa da:
, Cod. Fisc. residente in [...], Parte_1 C.F._1
Viale C. Canepa 12/26 sc. A, ed ivi elettivamente domiciliata in Via C. Airaghi 16/7, presso l'avv.
Gemma Acconciaioca (Cod. Fisc. - fax 010661612 – PEC: C.F._2
che la rappresenta, difende ed assiste in forza di Email_1
mandato steso in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro
AVV. MARIO PIETRO, Cod. Fisc. , residente in [...], ed ivi CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Piazza Corvetto 2/6, presso lo studio dell'avv. Sara Mazzucco (Cod.
Fisc. – fax 010819004 – PEC: , dalla C.F._4 Email_2
quale è rappresentato e difeso in forza di mandato, prodotto unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO - CHIAMANTE
e contro
Cod. Fisc. e TA IV , con sede legale in San Controparte_2 P.IVA_1
Cesario Sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore avv. , rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto Controparte_3
disgiuntamente, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Andrea Sirena (Cod. Fisc. – PEC: C.F._5
e Vincenzo Ferrandino (Cod. Fisc. - PEC: Email_3 C.F._6
pag. 1 , i quali dichiarano di volere ricevere ogni comunicazione agli Email_4
indirizzi PEC sopra indicati, oltre che alla utenza fax numero 059.2057350, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Genova, Via Fiasella 10/14;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis:
1) in via pregiudiziale / preliminare accertare e dichiarare irrituali, inammissibili, improponibili e improcedibili tutte le difese e tutte le domande rivolte da avverso l'Avv. Controparte_2
; Parte_1
2) accertare e dichiarare tenuto l'Avv. , a titolo di responsabilità Controparte_4
professionale per i danni oggetto di causa, a corrispondere all'Avv. gli Parte_1
importi strettamente risarcitori – ex art. 115 cpc dal convenuto non contestati sull'an e sul quantum debeatur e altresì documentati – per la somma di €. 31.077,69, o quella meglio vista e ritenuta, oltre interessi legali e oltre rivalutazione monetaria ex lege spettante d'ufficio, ambo a far data dalla messa in mora del 22/11/2021;
3) in caso di condanna di su domanda dell'Avv. , con Controparte_2 CP_5
la modalità ex art. 1917 secondo comma c.c. - di pagare direttamente all'Avv. la Pt_1
“indennità” contrattuale al netto della franchigia -, accertare e dichiarare se il pertinente diritto creditizio e la legittimazione ad agire in via esecutiva contro l'Assicurazione siano in capo al convenuto oppure all'attrice;
4) condannare , ove occorra d'ufficio in forza del terzo comma Controparte_2
dell'art. 96 cpc, a corrispondere all'Avv. un importo da liquidarsi in via Parte_1
equitativa, che si ritiene di meramente indicare in €. 3.000,00.
Vinti esborsi, compensi, oneri tariffari e fiscali di legge del giudizio, compresi quelli del tentativo giudiziale di conciliazione – non accettato da – e vinte le competenze Controparte_2
della Negoziazione Assistita, che secondo tariffario si indicano in €. 1.607,00 per compensi, oltre oneri tariffari e fiscali di legge ed oltre esborsi”
Parte convenuta:
così si precisano le domande e conclusioni inizialmente proposte, previa occorrendo ammissione dei capitoli di prova dedotti con la II memoria istruttoria del 16.10.2023, con i testi ivi indicati per la quale si insiste:
pag. 2 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, previe le declaratorie e gli incombenti istruttori del caso:
In via preliminare accertare l'operatività della garanzia assicuratrice de Parte_2
in relazione al sinistro in oggetto in forza della polizza in atti, nei limiti del massimale
[...]
contrattuale.
Accertare altresì che l'assicurato ha adempiuto compiutamente e tempestivamente a tutti i suoi obblighi in punto denuncia del sinistro, come documentato in atti, ed ha conseguentemente pieno diritto a farsi garantire dalla medesima compagnia assicuratrice per quanto dovesse essere tenuto
a corrispondere in conseguenza della domanda attorea.
Respingere tutte le eccezioni proposte dalla terza chiamata, sollevate alternativamente per difetto\inoperatività\inesistenza della garanzia assicurativa e\o dell'obbligo di indennizzo, in quanto in via principale inammissibili, a cagione della pregressa rinuncia espressa a farle valere, ed in ogni caso infondate nel merito.
Per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare quindi tenuta e conseguentemente condannare la nella persona del suo Controparte_2
rappresentante legale pro tempore con sede legale e direzione generale in S. Cesario di Panaro
(MO) Corso Libertà 53, c.f e p.iva a garantire e tenere indenne l'esponente da ogni P.IVA_1
richiesta risarcitoria avanzata a qualsivoglia titolo dall'attrice nei suoi confronti con la presente azione, nulla escluso, comprese le spese processuali conseguenti all'eventuale soccombenza, al netto della franchigia, in forza del rapporto contrattuale rappresentato dalla polizza 130214004, con la condanna al pagamento diretto a favore del danneggiato delle somme liquidate a qualsivoglia titolo a suo carico, ai sensi e per gli effetti di cui al II comma dell'art. 1917 cod.civ..
Condannare in ogni caso la stessa assicurazione terza chiamata a rifondere all'esponente anche le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato, ai sensi dell'art. 1917 III comma cod.civ., e condannarla altresì al pagamento delle spese per responsabilità aggravata anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art.li 88, 92 I comma, 94 e 96 I comma cod.proc.civ. in dipendenza della pretestuosità ed inammissibilità delle eccezioni proposte, tenuto altresì conto della mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis cod.proc.civ., e in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.
In via Istruttoria all'occorrenza ammettere i capitoli di prova dedotti con la II memoria istruttoria del 16.10.2023, con i testi indicati.”
pag. 3 Terza chiamata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
- in merito alla domanda proposta dall'Avvocato nei confronti Parte_1
dell'Avvocato : Controparte_4
- in via principale, per tutti i motivi esposti, respingere la domanda in quanto infondata in fatto
e diritto;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del quantum richiesto, riconoscendo dovuto il solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
- in merito alla domanda proposta dall'Avocato Mario Piero Mazzucco nei confronti di
Controparte_2
- in via principale, accertare e dichiarare il difetto di copertura assicurativa e/o la inoperatività della polizza e/o l'inesistenza della garanzia assicurativa e/o comunque l'inesistenza dell'obbligo di indennizzo a carico di in relazione ai fatti per cui è causa, per tutti i Controparte_2
motivi indicati in atti e quindi respingere la domanda;
- in via subordinata, ridurre equamente l'indennizzo richiesto per tutti i motivi esposti in atti e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al paga-mento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, comunque entro i limiti di operatività e di indennizzo del contratto, del massimale e detratta la franchigia prevista;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria, reitera le istanze istruttorie articolate in atti ed in Controparte_2
partico-lare, occorrendo, richiesta di
- emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da pronunciarsi nei confronti dell'Avvocato
e dell'Avvocato , meglio generalizzati in atti, Controparte_4 Parte_1
nonché agli Avvocati Alberto Figone e Maria Pia Casalegno, con Studio in Genova, piazza Portello
n. 1/9 scala B 16124 Genova, di copia conforme all'originale del ricorso per cassazione notificato al
OR , nel domicilio di-gitale eletto del medesimo presso i propri legali Avvocati Parte_3
Figone e Casalegno, ossia mezzo PEC, in data 27 luglio 2018 e genetico il giudizio di legittimità rubricato al numero di ruolo generale 23898/2018;
- emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da pronunciarsi nei confronti dell'Avvocato
della sentenza resa dalla Corte di Ap-pello di Genova nel giudizio di Parte_1
separazione con il Dottor ed individuata dal numero 124/2016, riduttiva l'assegno di Parte_3
pag. 4 mantenimento in favore della pri-ma, nonché occorrendo della sentenza numero 3812/2016, emessa invece dal Tribunale di Genova;
- ammissione di prova per testimoni sui seguenti capito-li:
1) vero che la polizza contratta dall'Avvocato , che si mostra al teste, prevede un CP_4
premio standard calcolato su un rischio generico, dati il valore dichiarato di fatturato ed il massimale;
2) vero che, se l'avvocato avesse dichiarato al momento della stipula della polizza, CP_4
che un ricorso per CA da lui promosso era stato dichiarato inammissibile per tardività della notifica, avrebbe escluso il sinistro dall'ambito di operatività del contratto;
Controparte_2
indicando a teste la ES , resi-dente a Modena e domiciliata presso la sede Testimone_1
legale di Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
- in merito alla domanda proposta dall'Avvocato nei confronti Parte_1
dell'Avvocato : Controparte_4
- in via principale, per tutti i motivi esposti, respingere la domanda in quanto infondata in fatto
e diritto;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del quantum richiesto, riconoscendo dovuto il solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
- in merito alla domanda proposta dall'Avvocato Mario Piero Mazzucco nei confronti di
Controparte_2
- in via principale, accertare e dichiarare il difetto di copertura assicurativa e/o la inoperatività della polizza e/o l'inesistenza della garanzia assicurativa e/o comunque l'inesistenza dell'obbligo di indennizzo a carico di in relazione ai fatti per cui è causa, per tutti i Controparte_2
motivi indicati in atti e quindi respingere la domanda;
- in via subordinata, ridurre equamente l'indennizzo richiesto per tutti i motivi esposti in atti e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, comunque entro i limiti di operatività e di indennizzo del contratto, del massimale e detratta la franchigia prevista;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori come per legge”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Antefatto.
pag. 5 Trattasi di un'ipotesi di responsabilità professionale, contestata ad un legale a seguito della sentenza 28045/2021 (cfr. doc. 6) della Corte di CA con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'attrice con il patrocinio del convenuto, rilevando in essa di non poter procedere “all'esame della fondatezza nel merito dei motivi di ricorso, risultando lo stesso tardivo e, conseguentemente, inammissibile”.
La fase di legittimità è stata resa nell'ambito del contenzioso sorto tra l'avv. Parte_1
, odierna attrice, ed il coniuge, dott. , a seguito del giudizio di
[...] Parte_3
separazione personale e della successiva fase di esecuzione ove era stata presentato dal dott.
opposizione alla esecuzione mobiliare presso terzi iniziata dalla moglie. Parte_3
L'avv. , infatti, titolare di assegno di mantenimento, una volta ottenuta dal Presidente Pt_1
del Tribunale autorizzazione, ex art. 545, III comma C.p.c., a procedere esecutivamente per il 50% del credito, aveva prima notificato atto di precetto e poi sottoposto a pignoramento, entro tale limite, le somme dovute da Azienda Sanitaria Locale e da Azienda Sanitaria Locale 3 CP_6
Genovese al dott. , presso le quali egli operava quale medico oculista in convenzione. Parte_3
Proposta opposizione dall'esecutato, la stessa veniva accolta dal Tribunale di Genova, che riduceva il pignoramento nei limiti del quinto. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per
CA dall'avv. , per il tramite dell'avv. , e con esso erano Pt_1 Controparte_4
denunciati due specifici vizi:
• violazione dell'art. 360 n. 3 C.p.c., per avere il giudice di merito illegittimamente disapplicato il decreto reso dal presidente del Tribunale ex art. 545 III comma C.p.c., il quale avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma impugnazione secondo rito camerale (artt. 742
e 742 bis C.p.c.);
• violazione dell'art. 360 n. 3 C.p.c., in relazione agli artt. 91 e 92, con riferimento alla disciplina delle spese dell'opposizione.
Dopo discordanti conclusioni rese dal Pubblico Ministero (che aveva concluso per il rigetto del ricorso) e dal Consigliere Relatore (che ne aveva, invece, sottolineato la manifesta fondatezza), il
Collegio, ritenuta la rilevanza nomofilattica delle questioni che emergevano dal ricorso, ne disponeva la trattazione in pubblica udienza. In tale sede, anziché procedere alla decisione di merito, era dichiarata la questione assorbente dell'inammissibilità, per decadenza dal termine di cui all'art. 327 C.p.c.
2. Allegazioni delle parti e svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 30/12/2022, parte attrice ha introdotto il presente pag. 6 procedimento esponendo che:
✓ con ricorso innanzi alla Corte di CA, notificato in data 27/07/2018 (cfr. doc.
2), ella impugnava con il patrocinio dell'avv. la sentenza n. 331/2018, Controparte_4
resa dal Tribunale di Genova, nella persona del dott. Roberto Bonino, e depositata in data
26/01/2018 (cfr. doc. 1), con la quale era stata parzialmente accolta l'opposizione agli atti esecutivi, promossa dal dott. avverso il pignoramento presso terzi Parte_3
instaurato dalla signora nei suoi confronti;
Pt_1
✓ ritenuto manifestamente fondato il ricorso, la sesta sezione disponeva la rimessione della causa alla pubblica udienza della terza sezione, stante l'emersione di questioni di diritto, aventi rilevanza nomofilattica (cfr. docc. 3 e 4);
✓ con sentenza n. 28045/2021 (cfr. doc. 6), tuttavia, la Corte dichiarava di non potersi procedere all'esame della fondatezza nel merito dei motivi di ricorso, risultando lo stesso tardivo e, conseguentemente, inammissibile, in quanto notificato il giorno successivo alla scadenza del termine semestrale d'impugnazione, che decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento e non da quella di sua comunicazione;
✓ ciò ha determinato il passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza n. 331/2018, con conseguenti ed irreversibili danni patrimoniali in capo all'attrice, in quanto il Tribunale di
Genova aveva ridotto la quota pignorabile dalla metà ad 1/5, previa qualificazione del credito azionato come NON alimentare.
A fronte di quanto sopra evidenziato, parte attrice ha contestato all'avv. una CP_4
condotta determinante nella configurazione di responsabilità professionale, atteso che l'errore consistito nel mancato rispetto del termine per la notifica dell'impugnazione ha comportato l'inammissibilità del ricorso stesso. La condotta negligente del difensore (non conforme a quanto richiesto dall'art. 1176, II comma C.p.c.), secondo la prospettazione attorea ha cagionato in capo ad essa quale conseguenza diretta il prodursi di un danno patrimoniale, derivante dalla soccombenza in entrambi i gradi di giudizio, con conseguente esborso delle somme specificamente indicate a titolo di pagamento spese di giudizio, per complessivi € 36.989,53, oltre all'imposta di registro della sentenza resa dalla Corte di CA, ove dovuta;
sempre in punto danno evidenziava l'ulteriore circostanza per cui i ratei mensili pignorati, nella ormai stabilita misura di 1/5, avrebbero potuto venire meno del tutto, a fronte del pensionamento del dott.
, con conseguenti ed ulteriori danni futuri, per il risarcimento dei quali l'attrice ha Parte_3
pag. 7 formulato espressa riserva di richiesta risarcitoria, subordinata, altresì, all'esito del giudizio d'impugnazione innanzi alla Suprema Corte della sentenza n. 1900/2020 resa dal Tribunale di
Genova.
Sulla scorta di tali premesse, parte attrice ha chiesto dichiararsi l'avv. , Controparte_4
tenuto a corrisponderle la somma di € 36.989,53, o quella maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre interessi legali dalla messa in mora all'effettivo saldo, a titolo di responsabilità professionale;
vinte le spese del presente giudizio, nonché quelle affrontate per il radicamento della procedura di negoziazione assistita.
Con comparsa depositata in data 13/03/2023, si costituiva l'avv. , il Controparte_4
quale, riconosciuto l'errore professionale nel quale era incorso (cfr. pag. 3 della comparsa), dava atto dello scambio di corrispondenza intervenuto con la propria compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, alla quale aveva tempestivamente denunciato il sinistro, in ragione della richiesta risarcitoria ricevuta da controparte in data 22/11/2021 (cfr. docc. 4 e 5), ed alla quale aveva fornito una propria valutazione circa la probabilità di accoglimento del ricorso (cfr. doc. 8).
Dato, altresì, atto della ricezione dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita da parte del legale dell'attrice, il convenuto precisava di avervi aderito, previo conferimento di mandato al legale della compagnia , il quale, su espressa Controparte_2
richiesta dell'avv. , confermava l'operatività della polizza nel caso di specie, entro i limiti CP_4
contrattualmente previsti (cfr. docc. 2 e da 9 a 12).
Riferito l'esito negativo della procedura di negoziazione, dava atto della propria costituzione nel presente giudizio a mezzo di legale di propria fiducia, stante l'emersione di divergenze tra assicurato e Compagnia, relativamente alla copertura di alcune voci di danno richieste da controparte.
Il convenuto evidenziava in particolare:
✓ l'operatività della polizza e della conseguente garanzia, così come anche confermato dal legale della Compagnia;
✓ l'effettiva sussistenza di colpa professionale, per difetto di diligenza, peraltro mai contestata da parte del convenuto stesso;
✓ la probabilità di accoglimento del ricorso in CA, se egli non fosse incorso nel determinante errore che ne ha causato l'inammissibilità, sulla base dell'ormai consolidato principio del “più probabile che non”, vista la manifesta fondatezza (così come pag. 8 espressa dal consigliere relatore) e la sussistenza del fumus boni iuris nei motivi esposti in ricorso.
Sul quantum della richiesta risarcitoria, appurato il contenuto degli artt. 16 (“Oggetto dell'assicurazione: a) l'assicurazione copre la responsabilità dell'avvocato per tutti i danni colposamente causati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale;
b) l'assicurazione copre la responsabilità per qualsiasi tipo di danno;
patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro”) e 17 (“Rischi esclusi” che non annovera tra essi l'ipotesi di rimborso dei compensi percepiti in acconto dall'assicurato) delle condizioni generali di polizza, il convenuto ne ricavava la piena indennizzabilità, anche con specifico riferimento ai compensi ricevuti in acconto, di cui l'attrice ha chiesto il rimborso, poiché, diversamente argomentando, si genererebbe un ingiusto aggravio del danno per il professionista che dovrebbe rimborsare somme, sulle quali ha già versato imposte ed accessori.
Ritenuta, quindi, la piena operatività della polizza n. 130/21/4004 del 26/01/2021, stipulata con l'avv. ha chiesto, in via pregiudiziale, autorizzarsi la Controparte_2 CP_4
chiamata in causa della medesima, affinché lo manlevasse e lo garantisse da ogni domanda avanzata nei suoi confronti da parte attrice e, conseguentemente, ha chiesto differirsi la prima udienza per consentire di procedere alla chiamata nel rispetto dei termini di legge.
Nel merito, in caso di accoglimento della domanda attorea, parte convenuta ha chiesto dichiararsi tenuta e, conseguentemente, condannarsi la a tenere Controparte_2
indenne il convenuto da ogni richiesta risarcitoria formulata dall'avv. nel presente Pt_1
giudizio, ivi comprese le spese processuali, al netto della franchigia contrattualmente prevista. In ogni caso, ha chiesto la condanna della Compagnia a rifondere anche le spese sostenute per resistere all'azione della danneggiata, ai sensi dell'art. 1917, III comma C.C.; vinte le spese.
Originariamente fissata la prima udienza alla data dell'11/04/2023, questa era differita al
19/07/2023, per consentire la chiamata del terzo.
Con comparsa depositata in data 28/06/2023, si costituiva la Controparte_2
quale, previa integrale contestazione tanto della domanda principale quanto di quella in garanzia, eccepiva:
✓ che la sola questione rilevante, ai fini del ricorso in CA, riguardava il potere del giudice dell'opposizione, su istanza del debitore esecutato, di sindacare o meno le sommarie valutazioni eseguite dal Presidente del Tribunale, ex art. 545, III comma C.p.c.;
✓ che detto potere (di annullare il decreto emesso ex art. 545, III comma C.p.c.)
pag. 9 appartiene al solo giudice dell'opposizione, come, del resto, evidenziato dal Tribunale di
Genova e dal Procuratore presso la Corte di CA che, correttamente, aveva concluso per il rigetto del ricorso, stante l'inconferenza del richiamo operato dalla ricorrente al rimedio di cui all'art. 742 C.p.c. (cfr. doc. 4). L'art. 545, III comma C.p.c., infatti, è posto nella sezione relativa al pignoramento dei crediti e non nella parte dedicata ai procedimenti speciali, da ciò derivando che trattasi di atto endoprocedimentale, la cui correttezza può essere fatta valere solo con l'opposizione agli atti esecutivi (cfr. pag. 10,11,12 comparsa della terza chiamata);
✓ che, in ragione di tali considerazioni, si poteva ritenere che, ove deciso nel merito, il ricorso sarebbe stato rigettato, con condanna alle spese in favore del resistente;
✓ che tale prognosi poteva essere estesa anche al secondo motivo d'impugnazione
“manifestamente inammissibile, perché volto a censurare un'attività (quella della regolazione delle spese di soccombenza) rimessa a valutazioni discrezionali del Giudice di merito e non censurabile, se sorretta (com'era nel caso di specie) da congrua e ragionata motivazione” (cfr. pag. 13 comparsa terza chiamata);
✓ l'inoperatività della polizza ex art. 1892 C.C., poiché, a fronte dell'inammissibilità del ricorso, della cui tardiva notifica avvenuta in data 27/07/2018 era conscio il difensore, la polizza, stipulata in data 26/01/2021, non potesse ritenersi operativa, avendo l'avv.
taciuto tale circostanza con colpa grave;
CP_4
✓ in subordine: l'inoperatività della polizza ex art. 1898 C.C., poiché la vicenda di cui trattasi avrebbe, quantomeno, comportato un aggravamento del rischio che l'assicurato aveva l'onere di segnalare alla Compagnia, la quale avrebbe potuto optare per il recesso dal contratto stesso;
✓ la non indennizzabilità dei compensi percepiti per una prestazione negligentemente eseguita dal professionista, non costituendo questi ultimi un effetto pregiudizievole per il terzo, derivatogli dalla responsabilità per colpa professionale;
✓ la presenza di limiti oggettivi dettati dalle condizioni generali di contratto, quali la presenza di una franchigia fissa di € 500,00 per ogni sinistro.
La Compagnia terza chiamata ha, quindi, chiesto rigettarsi la domanda formulata dall'avv.
nei confronti dell'avv. , in quanto infondata in fatto e in diritto e, in subordine, Pt_1 CP_4
ove detta domanda dovesse trovare accoglimento, disporsi un'equa riduzione del quantum richiesto. Conseguentemente, respingersi la domanda di manleva e garanzia, svolta dal proprio pag. 10 assicurato, previo accertamento del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della polizza e/o dell'inesistenza della garanzia assicurativa e/o comunque dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo a carico di in relazione ai fatti per cui è causa. In via Controparte_2
subordinata, ha chiesto ridursi equamente l'indennizzo richiesto, per i motivi esposti in atti, e condannarsi la Compagnia in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia, ad istruttoria ultimata, entro i limiti di operatività e di indennizzo del contratto e detratta la franchigia prevista;
vinte, in ogni caso, le spese.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, parte attrice ha definito le proprie difese nei confronti della terza chiamata e, in particolare, ha delineato il thema decidendum del presente giudizio, che origina dalla violazione del termine per la notifica del ricorso in CA;
essendo, infatti, pacifica ed appurata la tardiva notifica da parte del convenuto e ciò essendo stato riconosciuto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 28045/2021, tale elemento dev'essere espunto dal thema probandum. Ella, infatti, ha ulteriormente precisato che:
✓ l'ordinanza interlocutoria ha definito il thema decidendum;
✓ il consigliere relatore ha ritenuto ammissibile e manifestamente fondato il ricorso;
✓ la Corte ha ritenuto, nella citata ordinanza interlocutoria, di dover accertare due questioni:
1) se il rapporto del dott. presentasse, in concreto, il carattere della Parte_3
“parasubordinazione” e dall'altro se, così eventualmente qualificato il rapporto, esso rientrasse o meno nell'ambito di applicazione dell'art. 545, III comma C.p.c.;
2) se il provvedimento autorizzativo del Presidente del Tribunale, adottato ex art. 545,
III comma C.p.c., dovesse essere autonomamente impugnato.
Tuttavia, appurato che gli emolumenti dell'esecutato, che presso le Asl non era lavoratore subordinato né parasubordinato, dovevano qualificarsi come illimitatamente pignorabili, indipendentemente dall'autorizzazione del Presidente, l'avv. ha concluso nel senso per cui Pt_1
la questione dell'impugnabilità del decreto è risultata essere assorbita, in forza del criterio della ragione più liquida.
L'attrice, inoltre, ha sottolineato come la terza chiamata non abbia specificamente contestato le singole allegazioni attoree, con conseguente mancata contestazione ed acquiescenza alle relative argomentazioni;
fermo restando che l'ammissibilità del ricorso e la sua fondatezza non sono in contestazione, né sono contestabili, stante la relativa attestazione in atti provenienti dal pag. 11 Supremo Collegio.
In ragione di tali considerazioni, l'attrice ha integrato le proprie conclusioni con la domanda di condanna di per responsabilità aggravata ex art. 96, III comma C.p.c. Controparte_2
(versione ante riforma Cartabia).
Ritenuta documentalmente istruita la causa, parte attrice ha ribadito le proprie contestazioni alle difese svolte dalla terza chiamata e si è opposta all'ordine di esibizione richiesto da quest'ultima, con riferimento alla sentenza d'appello n. 938/2019 (appello avverso la sentenza che ha pronunciato sull'opposizione a precetto), già prodotta dall'attrice unitamente alle note scritte depositate per l'udienza del 19/07/2023.
Parte convenuta, richiamata la conferma ricevuta circa l'operatività della polizza ed integrate le proprie conclusioni alla luce della comparsa depositata dalla terza chiamata, della quale ha chiesto, altresì, la condanna per responsabilità aggravata, nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2 C.p.c., deduceva capitoli di prova per testi sulla conferma di copertura e sull'operatività della polizza.
Si opponeva, infine, in sede di terza memoria istruttoria, all'ammissione dei capitoli dedotti ex adverso.
La Compagnia terza chiamata, omesso il deposito delle note scritte per la prima udienza, nonché della prima memoria istruttoria, ribadiva il quesito controfattuale, in ordine alla prognosi dell'esito del giudizio di legittimità, come totalmente sfavorevole all'odierna attrice, posto che il suo ricorso, se anche tempestivamente proposto e delibabile nel merito, sarebbe stato certamente respinto.
In via istruttoria, instava affinché il Giudice ordinasse all'attrice l'esibizione, ex art. 210 C.p.c., della sentenza di separazione n. 124/2016, resa dalla Corte d'Appello di Genova e riduttiva dell'assegno di mantenimento, nonché della sentenza n. 3812/2016 resa dal Tribunale di Genova.
Chiedeva, inoltre, ammettersi prove per testi sui capitoli dedotti, relativamente alla previsione in polizza di un premio standard per un rischio generico, nonché relativamente all'omessa comunicazione da parte dell'avv. della circostanza afferente l'avvenuta dichiarazione di CP_4
inammissibilità del ricorso in CA di cui trattasi.
Deduceva, infine, l'inammissibilità delle prove dedotte dal convenuto, in quanto valutative.
Con ordinanza in data 19/01/2024, il precedente Giudice rilevava che:
✓ l'errore professionale è documentale;
pag. 12 ✓ il danno richiesto può essere concordato;
✓ non è stata espressamente richiesta la risoluzione del rapporto professionale, con conseguente restituzione dei compensi versati all'avvocato.
Fissava, così, l'udienza del 7/03/2024 per la comparizione delle parti, per esperire il tentativo di conciliazione, formulando proposta conciliativa alla quale la terza chiamata non aderiva;
il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 12/09/2024 per la precisazione delle conclusioni.
L'attrice dando atto della propria rinuncia alla restituzione degli importi corrisposti all'avv.
per compensi riduceva la domanda chiedendo la condanna al pagamento della somma CP_4
complessiva di €. 31.077,69, o quella meglio vista e ritenuta, oltre interessi legali e oltre rivalutazione monetaria ex lege spettante d'ufficio, ambo a far data dalla messa in mora
22/11/2021; le altre parti insistevano nelle rispettive domande.
Stante l'intervenuta assegnazione del fascicolo ad altro Giudice, in sostituzione della dott.ssa Buttiglione, la causa era inizialmente rinviata al 31/01/2025 sempre per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, stante l'assegnazione della controversia alla scrivente, è stata fissata udienza di comparizione dei difensori per il giorno 4/02/2025, al fine di consentire la illustrazione orale del procedimento e per evidenziare le questioni giuridiche controverse, eventualmente anche a fini conciliativi, riservando all'esito l'eventuale fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
Da ultimo le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 6.5.2025 così come trascritte in epigrafe, previo deposito di note conclusive, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine di giorni 20 per il deposito delle repliche. All'esito è stata emessa la presente sentenza
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In via preliminare occorre esaminare l'eccezione attorea di inammissibilità, improponibilità e improcedibilità delle difese e domande rivolte da nei confronti di Controparte_2
parte . Secondo l'attrice, invero, il convenuto avv. sarebbe l'unico soggetto Pt_1 CP_4
legittimato al contraddittorio con l'Assicurazione, da lui solo evocata nel presente giudizio;
non sussisterebbe invece alcun rapporto – di ordine sostanziale e processuale – tra la terza chiamata e parte attrice. Ciò in quanto, sempre secondo la prospettazione attorea, in assenza di una chiamata in causa o di esplicita estensione delle domande già proposte nei confronti dell'avv. non CP_4
sarebbe sorto alcun rapporto giuridico diretto e immediato tra la e Pt_1 Controparte_2
pag. 13 S.p.A., dovendosi pertanto riconoscere un difetto di legittimazione processuale passiva in capo a quest'ultima, con conseguente impossibilità per la stessa di rivolgere domande dirette nei confronti di parte attrice.
La negazione del diritto al contraddittorio in capo alla terza chiamata unitamente alla mancata contestazione da parte del convenuto delle allegazioni di parte attrice comporterebbe, secondo la tesi attorea, l'inevitabile accoglimento della domanda.
Tale eccezione è infondata.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la “causa” originaria proposta dall'attore contro il solo garantito e la “causa” introdotta (…) contro il garante per ottenere la sola estensione a costui dell'accertamento sulla prima, sono in nesso di inscindibilità, nel senso che l'accertamento del rapporto principale (…), per effetto della chiamata,
è divenuto un accertamento da svolgere con l'assicurazione della legittimazione a contraddire del terzo. Parlare di due cause distinte è, dunque, privo di fondamento: la causa originaria è evoluta sul piano soggettivo nel senso che la chiamata ha determinato l'estensione al garante della legittimazione a contraddire su di essa” (v. Cass. n. 27977/2022). Parimenti, secondo Cass. S.U.
n.24707/2015, “la chiamata (...) si risolve nell'attribuzione al terzo preteso garante di una legittimazione processuale a contraddire riguardo ad un rapporto cui egli è estraneo. Per effetto della chiamata le parti fra le quali avrà luogo l'accertamento e, quindi, la decisione, riguardo al rapporto principale, saranno non solo quelle originarie riguardo alle quali sussisterebbe la legittimazione processuale sul piano attivo e passivo, bensì anche il terzo garante e ciò sulla base dell'allegazione nella chiamata in causa del rapporto di garanzia (...).
Deve dunque ritenersi sussistente il diritto di a contraddire nel Controparte_2
presente giudizio anche rispetto a parte attrice.
Al netto delle considerazioni di cui sopra, occorre rilevare come spetti in ogni caso al Giudice la valutazione in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi della domanda attorea. Ciò significa che, anche qualora si intendesse negare il diritto a contraddire della terza chiamata, il mero riconoscimento da parte del convenuto della propria negligenza nell'esecuzione del mandato difensivo non sarebbe comunque sufficiente, come invece sembrerebbe prospettare parte attrice,
a fondare ex se l'accoglimento della domanda, componendosi quest'ultima di ulteriori elementi la cui valutazione spetta al Giudice.
Invero, secondo l'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto pag. 14 adempimento dell'attività professionale, occorrendo altresì verificare:
a) la sussistenza di un rapporto contrattuale ex art. 2229 c.c. e l'inadempimento della prestazione attesa;
b) se un danno vi sia effettivamente stato;
c) infine, se, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
a) Con riferimento al primo di detti elementi, avuto riguardo al caso in esame, come espressamente riconosciuto fin dalla comparsa di costituzione, e ribadito in tutte le successive difese, la condotta omissiva addebitata all'avv. (omesso deposito del ricorso nel termine CP_4
previsto ex lege) non è per l'appunto stata oggetto di contestazione (vedi pag. 6 comparsa di costituzione e risposta: “Non vi sono purtroppo dubbi sulla sussistenza di una colpa professionale per difetto di diligenza, posto che effettivamente il ricorso è stato notificato solo il giorno successivo alla scadenza del termine per l'impugnazione, dato che l'avv. non ha mai CP_4
contestato.”); a fronte della chiara ed univoca dichiarazione di cui sopra è superfluo l'accertamento in ordine alla esistenza del rapporto contrattuale e alla individuazione del contenuto della prestazione attesa.
b) Quanto al danno, di natura patrimoniale, di cui la parte ha chiesto nella presente sede il risarcimento, esso consisterebbe nelle spese sostenute dalla parte nel giudizio avanti al Tribunale di Genova, ove essa è rimasta soccombente, e in quello avanti alla Corte di cassazione conclusosi con la sentenza di inammissibilità del ricorso per il tardivo deposito dello stesso.
Tali spese, documentate da parte attrice agli allegati nn. 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) dell'atto di citazione, ammontano a:
- € 10.851,58 (all. 12) per rifusione all'esecutato Appendino delle spese della lite di
CA (bonifico con causale: “spese processuali CA – sentenza n. 28045/2021);
- € 583,00 (all. 13) esborsi per il giudizio di CA versati all'avv. ; CP_4
- € 2.991,20 (all. 14) per acconto sui compensi relativi al ricorso;
- € 2.920,64 (all. 15) per secondo acconto sui compensi relativi al ricorso;
- €. 7.734,98 (all. 16) per spese processuali di I grado rifuse all'Appendino;
- € 108,75 (all. 17) per rifusione all'Appendino dei 2/3 dell'imposta di registro della sentenza pag. 15 n. 331/2018;
- € 11.372,38 per compensi dell'avv. Acconciaioca per il grado di merito (all. 18);
- €. 336,00 per contributo unificato/importo sanzionatorio in CA: €. 336,00 (all. 19); per una somma complessiva pari a € 36.898,53.
Avendo l'attrice, in sede di conclusioni, rinunciato alla domanda di condanna dell'avv.
a restituire l'importo di € 5.911,84 percepito per compensi a seguito del mandato di CP_4
rappresentanza e difesa dell'attrice in CA (trattasi della somma complessiva di € 2.991,20
e 2.920,64 di cui ai rispetti allegati nn. 14 e 15), il danno lamentato sarebbe pari all'importo di €
31.077,69.
c) Ciò posto deve ora procedersi alla valutazione della fondatezza della domanda vagliando il terzo elemento richiesto dalla fattispecie di cui si tratta, ovverossia la sussistenza del nesso causale sia con riferimento alla condotta del professionista e all'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile.
In primis va evidenziato che la 'mera' perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale, non può costituire un danno, di per sé, risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato 'utile' cui mira il giudizio stesso, e ciò in considerazione della natura di detta obbligazione, che secondo il costante orientamento di legittimità (Cass. n. 16023/2002; Cass. n. 10289/2015; Cass. n. 30169/2018; Cass.
n. 21953/2023) è “di mezzi e non di risultato” (pur secondo una terminologia ormai risalente) in quanto il professionista si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato cui il cliente aspira, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata.
Ne consegue che “ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata “vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” nella sede giudiziaria. Diversamente, in assenza di quest'ultimo interesse – che è, in altri termini, l'interesse al c.d. “bene della vita” – non potrà esserci danno risarcibile. Non potrà, quindi, esserci danno risarcibile se si confonde l'interesse primario del cliente, che vale a connotare causalmente il contratto di patrocinio in giudizio concluso con l'avvocato, con quello alla “mera partecipazione” ad un giudizio, affatto sganciato dal
“bene della vita” cui tende il giudizio stesso. Non è, infatti, la “mera partecipazione ad un giudizio”
pag. 16 l'interesse tutelato dall'ordinamento, il quale è, invece, necessariamente finalizzato al
“riconoscimento delle proprie ragioni”, ossia dei diritti/interessi legittimi per i quali soltanto è garantita dall'ordinamento il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) [...]
Dunque, la perdita della possibilità di una “mera partecipazione” ad un giudizio, nell'ipotesi di omessa impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole, non vale ad integrare, di per sé, un danno risarcibile, poiché un tale danno, come detto, è configurabile soltanto ove sussista la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento, che, nel caso, va rinvenuto nell'interesse al “bene della vita” del cliente per il cui soddisfacimento è unicamente diretto l'adempimento dell'obbligazione di diligenza professionale forense e cioè (si ripete) l'interesse a “vincere la causa”,
a vedersi riconosciute le “proprie ragioni” e, quindi, ad ottenere tutela dei propri diritti/interessi legittimi”(Cass. n. 24670/2024).
Il nesso eziologico va accertato col criterio della “preponderanza dell'evidenza” ovvero del “più probabile che non”: tale criterio è soddisfatto ogni qual volta sia “ragionevole” ritenere che la condotta del professionista abbia causato il danno sulla base di presunzioni logiche e quindi sulla base di elementi oggettivi concreti ed idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p.c., da verificarsi in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti.
Con particolare riguardo all'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito è necessaria la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sul probabile esito favorevole, per il cliente, dell'azione omessa laddove fosse stata promossa e diligentemente seguita: compete quindi al giudice valutare ex ante quale sarebbe stato l'esito del giudizio laddove promosso ovvero valutare se, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
Il risultato atteso nel caso in esame, come espressamente indicato dalla parte attrice, sarebbe stato l'accoglimento del ricorso in CA con conseguente annullamento della sentenza impugnata (che aveva in gran parte accolto le domande dell' , riducendo l'ammontare Parte_3
del pignoramento da essa ottenuto, con compensazione delle spese nella misura di un terzo) con vittoria delle spese.
Premesso che la mancanza in atti del ricorso originariamente proposto dalla parte non consente a questo Giudice di individuare compiutamente tutte le difese effettivamente svolte dalla parte avanti al primo giudice, occorre verificare se, ove l'avv. avesse CP_4
tempestivamente depositato in CA il ricorso così come formulato, la sua assistita – alla pag. 17 stregua di un criterio probabilistico – avrebbe o meno conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Tale impugnazione si articolava in due diversi motivi di ricorso:
a) violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. per aver il giudice dell'opposizione illegittimamente disapplicato il decreto presidenziale ex art. 545, III comma, c.p.c. con riferimento al disposto di cui all'art. 617 c.p.c. Secondo la ricorrente, infatti, il decreto presidenziale con cui si autorizza ex art. 545, III comma, c.p.c. il superamento del limite del quinto non è sindacabile dal giudice dell'opposizione endoesecutiva. Tale decreto, sempre secondo la ricostruzione della , non è infatti impugnabile, essendo per esso ipotizzabile Pt_1
solo una revoca o modifica con gli strumenti di cui agli artt. 742 e 742-bis c.p.c. con rito camerale;
b) violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt. 91, 92 c.p.c. in punto liquidazione spese processuali così come operata dal giudice dell'esecuzione.
Dall'esame degli atti prodotti si evince che:
- prima della dichiarazione di inammissibilità per mancata tempestività del ricorso, il Consigliere relatore della VI sezione civile della Corte di CA, formulando proposta ex art. 380-bis c.p.c., affermava la manifesta fondatezza del ricorso, ritenendo assorbente la considerazione che, non essendo il debitore in rapporto di subordinazione con la ASL pignorata, non potesse Parte_3
trovare applicazione il limite del quinto di cui all'art. 545 c.p.c. (in ciò discostandosi dalla ricostruzione del giudice dell'opposizione, che aveva invece ricondotto tale rapporto a un rapporto di natura sostanzialmente privata e aveva quindi riconosciuto l'applicabilità dell'art. 545, III comma, c.p.c. riservato per l'appunto ai soli stipendi percepiti da privati). Di conseguenza, veniva proposta la trattazione della controversia in camera di consiglio non partecipata;
- a seguito di tale proposta, il 15 ottobre 2020 la VI sezione civile pronunciava un'ordinanza interlocutoria in cui affermava la rilevanza nomofilattica e il carattere di novità delle questioni di diritto sottese al ricorso in esame. In particolare, la Corte sottolineava come il primo motivo di ricorso proposto dalla evidenziasse due questioni di rilievo: 1) l'applicabilità dell'art. 545, Pt_1
III comma, c.p.c. ai rapporti di lavoro dei medici convenzionati con il SSN;
2) l'autonoma impugnabilità del provvedimento autorizzativo del Presidente del Tribunale adottato ai sensi dell'art. 545, III comma c.p.c.; veniva pertanto disposta la rimessione della causa alla pubblica udienza;
pag. 18 - successivamente il P.G. della Corte di CA, in data 1.4.2021, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo il decreto presidenziale ex art. 545 c.p.c. impugnabile con atto di opposizione all'esecuzione e quindi non condividendo il richiamo di parte ricorrente all'art. 742 c.p.c. quale mezzo idoneo alla contestazione di tale decreto. Il P.G. sottolineava inoltre come la natura non alimentare del credito, affermata dal giudice dell'esecuzione, non fosse stata censurata dalla ricorrente e, di conseguenza, sulla relativa statuizione doveva ritenersi sceso il giudicato
(considerazione altresì valevole per il primo motivo di opposizione, sulla natura del credito dell'Appendino verso le pignorate); CP_7
- con sentenza 28045/2021 (cfr. doc. 6), la Corte di CA dichiarava inammissibile il ricorso rilevando quindi di non poter procedere “all'esame della fondatezza nel merito dei motivi di ricorso, risultando lo stesso tardivo e, conseguentemente, inammissibile” .
A seguito dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività nella sua proposizione, non sono stati esaminati nel merito di motivi di impugnazione;
per la decisione della presente controversia è ora necessario, con giudizio prognostico, procedere alla valutazione se tali motivi di ricorso avrebbero potuto essere accolti ovvero respinti.
Rispetto a detta valutazione una premessa s'impone: i provvedimenti di cui sopra intervenuti in sede di ricorso in CA (la proposta ex art. 380-bis c.p.c., l'ordinanza interlocutoria della VI sezione e la richiesta di rigetto del P.G.) non sono vincolanti ai fini della presente controversia, rilevando esclusivamente il provvedimento di inammissibilità del ricorso per intempestività. Tali atti possono tuttavia servire a orientare il Giudice nella valutazione sul giudizio in merito all'accoglibilità del ricorso laddove fosse stato presentato tempestivamente.
Ciò premesso, si ritiene di dover esaminare separatamente i due motivi.
A) Violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. per aver il giudice dell'opposizione illegittimamente disapplicato il decreto presidenziale ex art. 545, III comma, c.p.c. con riferimento al disposto di cui all'art. 617 c.p.c.
Una valutazione prognostica effettuata secondo il criterio del “più probabile che non” porta la scrivente a ritenere che tale motivo di ricorso (di natura prettamente processuale, come si evince anche dall'esposizione dello stesso nella sentenza1) avrebbe avuto scarse possibilità di pag. 19 accoglimento da parte della Corte di CA.
Secondo la ricorrente, il giudice dell'opposizione non avrebbe potuto sindacare il decreto presidenziale ex art. 545, III comma, c.p.c., né tantomeno disapplicarlo. Tale atto, infatti, non sarebbe impugnabile, ma suscettibile di sola revoca o modifica con gli strumenti di cui agli artt.
742 e 742-bis c.p.c. e conseguente applicazione del rito camerale. Di qui la carenza in capo al giudice dell'opposizione della potestà di valutazione sull'applicazione o meno dell'estensione quantitativa del pignoramento disposta con decreto presidenziale ex art. 545, III comma, c.p.c. e il conseguente vizio della relativa pronuncia.
Tale difesa non può essere condivisa. Sul punto, occorre rilevare che il decreto presidenziale ex art. 545, III comma, c.p.c., incide sull'estensione dell'oggetto del pignoramento e presenta quindi natura esecutiva: ne consegue la possibilità per il debitore di impugnare tale atto con i rimedi delle opposizioni esecutive. Pertanto, non appare corretto il richiamo di parte al rimedio extra Pt_1
esecutivo di cui all'art. 742 c.p.c. Si condividono al riguardo le considerazioni del P.G. secondo il quale “(...) non si comprende come possa essere evocato un rimedio extraesecutivo, quale quello di cui all'art. 742 c.p.c. stante l'esaustività del sistema delle opposizioni esecutive (...). Il processo esecutivo comporta un sistema chiuso di rimedi e non è ammessa, per inficiare i suoi atti o provvedimenti, alcuna azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive”.
La circostanza che, in sede interlocutoria, la VI Sezione della Corte di cassazione abbia indicato la questione relativa all'autonoma impugnabilità del provvedimento autorizzativo ex art. 545, III comma, c.p.c. come questione nuova e di rilevanza nomofilattica non inficia le considerazioni di cui sopra in quanto, di regola, il rinvio a pubblica udienza si giustifica con la necessità di trattare le tematiche oggetto del ricorso con dibattito aperto così da fornire decisioni in grado di orientare la successiva giurisprudenza. In sostanza, l'udienza pubblica viene disposta quando occorre pronunciare su questioni di diritto nuove o sulle quali non vi è consolidata giurisprudenza. Il rinvio a pubblica udienza lascia quindi impregiudicata la valutazione sulla fondatezza o infondatezza del
strumenti di cui agli articoli 740 e 742 bis CPC con il rito camerale: ovvero, essendo un provvedimento relativo al mantenimento adottato in sede di separazione, occorreva chiedere al Presidente del Tribunale la modifica delle condizioni della separazione o reclamare avverso il provvedimento secondo le regole dei procedimenti camerali.
Qualora lo stesso fosse assoggettabile alle opposizioni esecutive, rileva che avrebbe dovuto essere qualificato come oggetto di opposizione all'esecuzione , e non di opposizione agli atti, atteso che non è stata posta in discussione la regolarità formale del titolo ma solo la possibilità di emettere legittimamente un provvedimento che estendesse la facoltà di provvedere all'ampliamento della misura del pignoramento degli emolumenti in presenza di un assegno di natura non esclusivamente alimentare. Sostiene quindi che, in ogni caso, non rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione sindacare il provvedimento del presidente del tribunale che estende quantitativamente la possibilità di procedere a pignoramento (in relazione al credito relativo all'assegno di mantenimento): il provvedimento adottato dal presidente del tribunale è esclusivamente reclamabile, o alternativamente se ne può chiedere la modifica o revoca in sede di modifica delle condizioni della separazione”
pag. 20 ricorso.
Si ritiene che nemmeno il giudizio sulla manifesta fondatezza del ricorso del Consigliere relatore possa condizionare il giudizio prognostico sulla mancata accoglibilità del motivo di ricorso. Il provvedimento ex art. 380-bis c.p.c., infatti, basava il carattere di manifesta fondatezza del ricorso sulla considerazione “assorbente” “che, non essendo il debitore esecutato in rapporto di subordinazione con le Aziende Sanitarie Locali terze pignorate, non trova applicazione il limite di un quinto di cui all'art. 545, III comma, c.p.c.”.
Occorre però rilevare come tale aspetto, così come quello relativo al carattere alimentare del credito, non sia stato oggetto di espressa censura da parte della ricorrente.
Come sopra detto, il primo motivo di ricorso attiene esclusivamente all'intangibilità del decreto autorizzativo presidenziale e alla conseguente sua illegittima disapplicazione da parte del giudice dell'esecuzione (si v. emblematicamente la frase conclusiva e “riepilogativa” del primo motivo di ricorso, ove si legge “Ne consegue che il Giudice dell'opposizione è sempre e comunque carente di potestà circa la valutazione critica sull'applicazione o meno dell'estensione quantitativa del pignoramento disposta dal Presidente, e la decisione sul punto in caso di specie è quindi viziata, il che rende nulla la sentenza impugnata”, ove sostanzialmente si conferma che il vizio censurato attiene per l'appunto all'intangibilità del decreto autorizzativo presidenziale). Come anche evidenziato dalle conclusioni del P.G. “il ragionamento posto dal Tribunale di Genova a fondamento della natura non alimentare del credito non viene censurato dalla ricorrente, la quale si sofferma sull'intangibilità del decreto autorizzativo presidenziale (...). Ne consegue che sulla relativa statuizione – oggetto del secondo motivo di opposizione [n.d.r. relativo appunto al carattere alimentare o meno del credito] – è sceso il giudicato esplicito (considerazione valevole anche per il primo motivo di opposizione, sulla natura del credito di verso le;
Parte_3 CP_7
destinato a prevalere anche su ogni rilevabilità officiosa dei limiti di pignorabilità”.
Con la valutazione prognostica propria della presente decisione, si può ritenere che verosimilmente il giudicato avrebbe impedito alla Corte di esaminare tali aspetti, dovendosi quest'ultima limitare alla valutazione del motivo proposto, attinente all'intangibilità del decreto presidenziale ex art. 545, III comma, c.p.c. da parte del giudice dell'esecuzione.
Sostanzialmente, a parere della scrivente l'oggetto del ricorso in CA per come delimitato avrebbe precluso l'esame nel merito delle ulteriori questioni e, in particolare, la questione sulla natura del rapporto tra l'Appendino e le pignorate, ossia la questione che CP_7
il Consigliere relatore aveva ritenuto “assorbente” per affermare la manifesta fondatezza del pag. 21 ricorso.
Ciò in quanto, ai sensi del disposto di cui all'art. 329 c.p.c. “l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate”, con la conseguenza che la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza ne comporta il passaggio in giudicato, così precludendo al giudice di legittimità il sindacato sulle stesse. Sul punto, occorre precisare che l'acquiescenza può verificarsi solo in riferimento a capi della sentenza autonomi, in quanto concernenti questioni indipendenti rispetto a quelle investite dal motivo di gravame: ebbene, nel caso di specie sia la questione circa la natura del rapporto lavorativo di con Parte_3
le pignorate sia quella attinente alla natura alimentare del credito sono questioni di CP_7
carattere sostanziale, che si pongono in via autonoma o comunque indipendente rispetto alla questione di carattere processuale oggetto della censura della ricorrente (l'intangibilità del decreto autorizzativo presidenziale e il potere di sindacato del giudice dell'opposizione sullo stesso), con la conseguenza di poter riconoscere l'operatività dell'art. 329 c.p.c. rispetto alle stesse.
Richiamato quanto sopra esposto, sul punto non colgono nel segno le argomentazioni contenute nelle note di replica attoree secondo cui il motivo di ricorso così come articolato dalla avrebbe dovuto ritenersi comprensivo anche delle questioni relative alla natura del Pt_1
rapporto lavorativo dell' e alla natura del credito (“Come precedentemente Parte_3
argomentato – e come in tutta evidenza conferma l'autorevole Collegio della Sesta – l'Avv. Pt_1
ha impugnato l'intera e unica statuizione della sentenza n. 331/2018 fondata sull'art. 545 III co
c.p.c. Ella ha pertanto impugnato, in via complessiva, l'interpretazione e l'applicazione di detta norma [n.d.r. l'art. 545 c.p.c.] da parte del Tribunale, in relazione all'effetto giuridico illegittimamente scaturitone, di riduzione della quota pignoratizia” pp. 14-15 note di replica attoree).
Giova in ogni caso ricordare che il ricorso in CA, quale impugnazione di tipo rescindente, presuppone infatti l'articolazione dei motivi di ricorso in modo chiaro e specifico. Nel caso di specie, la lettura del primo motivo di ricorso evidenzia come esso si riferisse alla sola questione relativa all'intangibilità del decreto autorizzativo presidenziale e ai poteri di sindacato del giudice dell'opposizione, non potendosi cogliere un'autonoma censura ad altre questioni. In ogni caso, anche a voler accogliere la tesi attorea circa il carattere per così dire omnicomprensivo del motivo proposto, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in materia di ricorso per cassazione l'articolazione in un singolo motivo di più motivi di doglianza costituisce
pag. 22 ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili” (Cass. n. 26790/2018;
Cass. ord. n. 21204/2020).
B) Violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt. 91, 92
c.p.c. in punto liquidazione spese processuali.
Più precisamente, parte attrice con tale motivo di ricorso intendeva censurare la pronuncia sulle spese effettuata dal giudice dell'opposizione, il quale aveva parzialmente compensato le spese nella misura di 1/3 nei rapporti tra attore e convenuta. Si ritiene che anche tale motivo non sarebbe stato accolto. Invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la condanna alle spese processuali da parte del giudice di merito rientra nel suo potere discrezionale e non è di conseguenza censurabile in sede di CA. Specialmente con riferimento all'ipotesi di compensazione operata dal giudice di merito, anche di recente la
Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il sindacato della Corte di CA, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è circoscritto alla verifica del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula dal suo ambito di controllo, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione sull'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in presenza di altri giusti motivi” (Cass. ord. n. 5696/2025).
Da quanto sopra deriva l'esito negativo del giudizio prognostico sull'accoglimento del ricorso e, conseguentemente, il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno introdotta in questa controversia, nonché ovviamente di quella ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice e di quella di ugual contenuto avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato.
Per quanto concerne le spese del presente grado di giudizio, si ritiene che, anche e proprio in considerazione delle opposte prospettazioni circa l'accoglibilità o meno del ricorso intervenute nel corso del giudizio in CA (ordinanza di manifesta fondatezza, da un lato, e richiesta di rigetto del P.G. dall'altro), la vicenda de qua potesse presentare una situazione di obiettiva incertezza riconducibile nel novero delle “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c. giustificano la compensazione delle spese legali (v. sul punto Cass. ord.
21157/2019 “Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali,
pag. 23 trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
- rigetta le domande attoree;
- rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. avanzate in atti
- compensa integralmente le spese legali fra tutte le parti del presente giudizio.
Genova 18 giugno 2025
Il Giudice
Maria Cristina Scarzella
Minuta redatta con l'ausilio del MOT dott. Ludovica De Barbieri.
pag. 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi pag. 4 della sentenza , par. 10: “ con il primo motivo di ricorso, lamenta in primo luogo Parte_1 che il Tribunale di Genova abbia ritenuto impugnabile ex articolo 617 CPC il decreto del Presidente del Tribunale, emesso ex articolo 545 terzo comma cpc, che autorizzava a procedere al pignoramento presso terzi degli emolumenti dell fino al 50% di essi, in relazione al credito della per il mancato pagamento di alcune mensilità Parte_3 Pt_1 dell'assegno di mantenimento. Sostiene che tale provvedimento non fosse sindacabile con l'opposizione gli atti esecutivi e comunque non fosse sindacabile in sede esecutiva ma sarebbe stato solo revocabile o modificabile con gli