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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/10/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7550/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 07/07/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. CLEMENTI MARIA CRISTINA avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (14.05.2007), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
1 -dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in LATISANA (UD), in data 29/04/2000, con atto trascritto al n. 6, nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, Parte 1, dell'anno 2000, tra Parte_1
e alle seguenti condizioni:
[...] Parte_1
1) dà atto che la figlia maggiorenne dal 14 maggio 2025, Persona_2
studente del Liceo Linguistico Marco Belli di Portogruaro (VE), non è ancora economicamente indipendente;
dà atto che la frequentazione con il padre, in virtù del raggiungimento della maggiore età, sarà rimessa agli accordi che costei andrà a concordare con i genitori;
2) dispone, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, che il signor versi alla moglie, a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il Pt_1
giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 300,00, cifra annualmente rivalutabile ex indici Istat, a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della presente sentenza di divorzio;
le spese di vestiario della figlia andranno suddivise a metà tra i genitori non essendo ricomprese, per volontà dei genitori, nell'assegno ordinario;
le spese straordinarie, da affrontarsi nell'interesse della figlia, sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo i criteri e le modalità di cui al
Regolamento dell'Osservatorio per il diritto di famiglia sezione di Udine dd.
28.08.2015 Cron. N. 3477/15 Tribunale di Udine;
dà atto che l'assegno unico universale erogato per la figlia verrà percepito integralmente dalla signora
; Pt_1
3) dispone che l'immobile, già adibito ad abitazione familiare, sito in
Palazzolo dello Stella Via Lamarutto n. 6, di proprietà della signora , Pt_1
sia a quest'ultima assegnato con ogni arredo e corredo, in ragione della convivenza con la figlia;
2 4) dà atto che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di non pretendere reciprocamente l'uno dall'altro alcun assegno di mantenimento.
5) Spese integralmente compensate tra le parti.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LATISANA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, Parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2000.
Udine, li 07.10.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7550/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 07/07/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. CLEMENTI MARIA CRISTINA avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (14.05.2007), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
1 -dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in LATISANA (UD), in data 29/04/2000, con atto trascritto al n. 6, nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, Parte 1, dell'anno 2000, tra Parte_1
e alle seguenti condizioni:
[...] Parte_1
1) dà atto che la figlia maggiorenne dal 14 maggio 2025, Persona_2
studente del Liceo Linguistico Marco Belli di Portogruaro (VE), non è ancora economicamente indipendente;
dà atto che la frequentazione con il padre, in virtù del raggiungimento della maggiore età, sarà rimessa agli accordi che costei andrà a concordare con i genitori;
2) dispone, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, che il signor versi alla moglie, a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il Pt_1
giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 300,00, cifra annualmente rivalutabile ex indici Istat, a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della presente sentenza di divorzio;
le spese di vestiario della figlia andranno suddivise a metà tra i genitori non essendo ricomprese, per volontà dei genitori, nell'assegno ordinario;
le spese straordinarie, da affrontarsi nell'interesse della figlia, sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo i criteri e le modalità di cui al
Regolamento dell'Osservatorio per il diritto di famiglia sezione di Udine dd.
28.08.2015 Cron. N. 3477/15 Tribunale di Udine;
dà atto che l'assegno unico universale erogato per la figlia verrà percepito integralmente dalla signora
; Pt_1
3) dispone che l'immobile, già adibito ad abitazione familiare, sito in
Palazzolo dello Stella Via Lamarutto n. 6, di proprietà della signora , Pt_1
sia a quest'ultima assegnato con ogni arredo e corredo, in ragione della convivenza con la figlia;
2 4) dà atto che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di non pretendere reciprocamente l'uno dall'altro alcun assegno di mantenimento.
5) Spese integralmente compensate tra le parti.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LATISANA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, Parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2000.
Udine, li 07.10.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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