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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19500/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19500/2024 V.G. promosso da c.f ) con l'avv. STEFANIA CALI' Parte_1 C.F._1
e
(c.f: ) con l'avv. STEFANIA CALI' Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il IG si impegna a rilasciare la casa coniugale nonché a trasferire altrove la propria Controparte_1
residenza anagrafica entro la data di pubblicazione della sentenza di separazione o, al più tardi, entro e non oltre il 30/06/2025. Contestualmente al rilascio dell'immobile, il IG si impegna a consegnare P_ alla IGa le chiavi dell'immobile; Parte_1
3) la casa coniugale rimane nell'esclusiva disponibilità della IGa la quale, dal momento del Parte_1 rilascio dell'immobile da parte del IG , è autorizzata a comportarsi come unico possessore P_
1 dell'abitazione di ZO (Bs), Via Castello n.4, ivi compresa la facoltà di cambiare la serratura nonché di trattenere l'arredamento, i beni mobili e suppellettili tutti presenti nella casa coniugale;
4) dal momento del rilascio dell'immobile da parte del IG , la IGa si impegna a P_ Parte_1 pagare interamente la rata mensile del mutuo, pari ad attuali € 640,00, fino all'estinzione dello stesso, in favore dell'Istituto di credito “CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Società
Cooperativa”, senza pretendere alcunché a titolo di rimborso dal IG , il quale, pertanto, è P_ esonerato dall'adempimento dell'obbligazione de qua;
5) per l'effetto della condizione di cui al pt. precedente (accollo dell'intera rata del mutuo da parte della IGa , il IG dichiara di non avere nulla a che pretendere dalla IGa Parte_1 P_ Parte_1
per l'utilizzo esclusivo della casa coniugale, riconosciuto a quest'ultima, né a titolo di indennità di
[...]
occupazione né a qualsivoglia altro titolo;
6) a decorrere dal rilascio della casa coniugale, il IG si impegna versare, in favore della IGa P_
, un assegno di mantenimento pari ad € 1.000,00=(euro mille/000), da ridursi ad € Parte_1
500,00=(euro cinquecento/00) mensili allorquando il IG percepirà esclusivamente la pensione P_
di anzianità e non svolgerà più alcuna attività lavorativa. La somma è, in ogni caso, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi il giorno 10(dieci) di ogni mese con bonifico bancario in favore della IGa;
Parte_1
7) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione economica con il presente accordo e di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente procedimento verranno interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 13/09/1980, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LO (atto n. 9, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19500/2024 V.G. promosso da c.f ) con l'avv. STEFANIA CALI' Parte_1 C.F._1
e
(c.f: ) con l'avv. STEFANIA CALI' Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il IG si impegna a rilasciare la casa coniugale nonché a trasferire altrove la propria Controparte_1
residenza anagrafica entro la data di pubblicazione della sentenza di separazione o, al più tardi, entro e non oltre il 30/06/2025. Contestualmente al rilascio dell'immobile, il IG si impegna a consegnare P_ alla IGa le chiavi dell'immobile; Parte_1
3) la casa coniugale rimane nell'esclusiva disponibilità della IGa la quale, dal momento del Parte_1 rilascio dell'immobile da parte del IG , è autorizzata a comportarsi come unico possessore P_
1 dell'abitazione di ZO (Bs), Via Castello n.4, ivi compresa la facoltà di cambiare la serratura nonché di trattenere l'arredamento, i beni mobili e suppellettili tutti presenti nella casa coniugale;
4) dal momento del rilascio dell'immobile da parte del IG , la IGa si impegna a P_ Parte_1 pagare interamente la rata mensile del mutuo, pari ad attuali € 640,00, fino all'estinzione dello stesso, in favore dell'Istituto di credito “CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Società
Cooperativa”, senza pretendere alcunché a titolo di rimborso dal IG , il quale, pertanto, è P_ esonerato dall'adempimento dell'obbligazione de qua;
5) per l'effetto della condizione di cui al pt. precedente (accollo dell'intera rata del mutuo da parte della IGa , il IG dichiara di non avere nulla a che pretendere dalla IGa Parte_1 P_ Parte_1
per l'utilizzo esclusivo della casa coniugale, riconosciuto a quest'ultima, né a titolo di indennità di
[...]
occupazione né a qualsivoglia altro titolo;
6) a decorrere dal rilascio della casa coniugale, il IG si impegna versare, in favore della IGa P_
, un assegno di mantenimento pari ad € 1.000,00=(euro mille/000), da ridursi ad € Parte_1
500,00=(euro cinquecento/00) mensili allorquando il IG percepirà esclusivamente la pensione P_
di anzianità e non svolgerà più alcuna attività lavorativa. La somma è, in ogni caso, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi il giorno 10(dieci) di ogni mese con bonifico bancario in favore della IGa;
Parte_1
7) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione economica con il presente accordo e di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente procedimento verranno interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 13/09/1980, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LO (atto n. 9, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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