TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/11/2025, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 317/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 317/2024
Oggi 12 novembre 2025 ad ore 11,58 innanzi al dott. AL LI, sono comparsi: per , e l'Avv. Carlo Renzo Dioguardi. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Per Repubblica Italiana, Controparte_1 Controparte_2
e il
[...] Controparte_3 Controparte_4 per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich, l'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Venezia con il Procuratore dello Stato, . Persona_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'Avv. Carlo Renzo Dioguardi discute la causa e si riporta agli atti.
Il Procuratore dello Stato, , discute la causa e si riporta integralmente Persona_1 alle conclusioni, di cui agli atti.
I procuratori delle parti rinunciano espressamente a presenziare alla lettura dell'ordinanza. Il giudice, preso atto, si ritira in camera di consiglio per la decisione, dando atto altresì che le parti, allontanandosi, rinunciano a presenziare alla lettura dell'ordinanza, che verrà loro comunicata all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice onorario
AL LI
pagina 1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr. AL LI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 317/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...], , C.F._1 Parte_3 nata a [...] in data [...] (C.F. ) e residente in [...], , nata a IE (VR) in [...] Parte_2
01.05.1961 (C.F. e residente in [...]
Aldo Moro n. 8, tutti rappresentati, difesi e domiciliati, in forza di procura allegata al ricorso ex art. 281 decies c.p.c., dall'avv. Carlo Renzo Dioguardi con studio in Verona, Corso Porta Nuova n. 20 – PEC: – Fax Email_1
045.8026224 RICORRENTE contro
, in persona dell'Ambasciatore in Italia Controparte_5 pro tempore, (C.F. ) con sede in Roma, via San Martino della Battaglia P.IVA_1
n. 4 CONVENUTO CONTUMACE
REPUBBLICA ITALIANA, (C.F. Controparte_1
) in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, P.IVA_2 CP_1
(C.F. Controparte_6
) in persona del Ministro pro tempore, P.IVA_1
Controparte_7
(C.F. ), in
[...] P.IVA_3 pagina 2 di 5 persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. e domiciliati in Venezia, Piazza San C.F._4
Marco n. 63 – PEC: – Fax: 0415224105 Email_2
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da crimini di guerra
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come indicato nel verbale d'udienza. Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da intendere parte integrale e sostanziale di questa ordinanza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso promosso ex art. 281 decies c.p.c. i signori , e Parte_1 Parte_2
in qualità di figli ed eredi di nato a Parte_3 Persona_2
IE (VR), in data 11.05.1921 e deceduto in data 14.02.1980, hanno convenuto in giudizio la la Controparte_5 [...] ed il per condannare i convenuti, in via Controparte_1 Controparte_2 solidale, al risarcimento dei danni subiti dal padre, per deportazione Persona_2
e assoggettamento a lavoro servile ad opera del Terzo Reich.
La Repubblica Federale Tedesca non si è costituita in giudizio e con ordinanza del 25.02.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.06.2024 si sono costituiti la il Controparte_8 Controparte_1 [...]
e il Controparte_6 Controparte_7 il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich sollevando,
[...] preliminarmente, eccezione di incompetenza ex art. 25 c.p.c. del Tribunale adito in favore del Foro erariale di Roma, essendo il parte Controparte_4 necessaria del giudizio.
Parte convenuta ha, altresì, evidenziato che anche considerando il residuale luogo di pagamento lo stesso porterebbe comunque all'individuazione del Foro di Roma in quanto sede del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità.
Parte convenuta, in subordine, ha evidenziato che il Tribunale di Verona dovrebbe declinare la propria competenza, qualora tenesse conto del luogo di residenza del ricorrente, in favore del Tribunale di Venezia, foro erariale rispetto al territorio di Verona, o, qualora tenesse conto del luogo di cattura di in favore Persona_2 del Tribunale di Trento.
Il , deducendo l'esclusiva legittimazione Controparte_4 passiva del , quale gestore dell'istituito Fondo per le Vittime del Terzo CP_2 pagina 3 di 5 Reich ai sensi dell'art. 43 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79, ha sollevato eccezioni di merito che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle “eccezioni personali” ed ha evidenziato che la valutazione equitativa del danno, richiesta dai ricorrenti al tribunale, non può supplire all'onere della parte di provare l'esistenza e il tipo di danno da quantificare e il suo nesso causale con il presunto illecito.
Depositate dalle parti le memorie, dalle stesse richieste ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., con ordinanza resa all' udienza del 18.06.2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
L'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., deve essere accolta per i seguenti motivi.
Si rileva che la Suprema Corte con l'ordinanza n. 7371/2025 del 19.03.2025, in merito alla legittimazione passiva e alla competenza nei giudizi di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'internamento e della deportazione presso campi di concentramento nazista, ha statuito che: “La titolarità passiva dell'obbligazione spetta unicamente al . Tanto in virtù delle disposizioni Controparte_4 speciali in materia dettate dal d.l. 30 Aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, istitutivo (all'art. 43) presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un “ fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945. A carico di detto fondo, il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale ”.
Ed ancora, sempre con l'ordinanza n. 7371 del 19.03.2025, la Suprema Corte ha chiarito che “Ai fini della indagine sulla competenza, assume decisiva valenza il precetto del quarto comma del citato art. 43, con cui si è previsto che con decreto del Ministro dell'Economia e finanze siano stabilite “a) le procedure di accesso al fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto….”. In attuazione della norma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023 è stato sancito (art. 4) che l'erogazione dei ristori sia effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro istituita presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi del Ministero, assegnando agli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato soltanto compiti ancillari al pagamento, quale la comunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del credito a titolo di assegno vitalizio o altra indennità (art. 4, comma 4). Con la modalità di pagamento in tal guisa realizzata, ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis, ovvero del luogo di esecuzione delle obbligazioni causalmente ascritte alla specifica tipologia di danni in questione, l'unica tesoreria da considerare è quella dell'autorità amministrativa centrale, ubicata nella Capitale, con conseguente radicamento delle liti presso gli Uffici giudiziari di Roma”.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 19.03.2025 ha, in conclusione, enunciato pagina 4 di 5 il seguente principio di diritto: “ Per le controversie in cui sia parte il Ministero dell'economia e delle finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022 n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell'autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze deputata, in via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori”.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23669 del 21.08.2025 ha chiarito che: “ Per le domande risarcitorie proposte nei confronti della Controparte_5 aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini
[...] di guerra o contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, ove non sia originariamente convenuta anche un'amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale si determina secondo le norme ordinarie;
…. Allorquando, invece, sia convenuta in giudizio anche l'amministrazione statale - evenienza possibile in ragione della titolarità, da parte di detta amministrazione, di una situazione legittimante all'intervento adesivo dipendente -, alla stregua del principio secondo cui la competenza si determina dalla domanda e nel caso di cumulo di domande prevale la competenza inderogabile che sussista su una di esse, si configura l'operatività del foro erariale”.
L'eccezione di incompetenza sollevata va, dunque, accolta.
Le spese di lite, in considerazione della giurisprudenza anche recente posta a base della decisione, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, accoglie l'eccezione di incompetenza ex art. 25 c.p.c.; dichiara l'incompetenza del Tribunale di Verona, essendo competente il Tribunale di Roma;
assegna termine di tre mesi dalla data di comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Verona, 12.11.2025
Il Giudice onorario AL LI
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 317/2024
Oggi 12 novembre 2025 ad ore 11,58 innanzi al dott. AL LI, sono comparsi: per , e l'Avv. Carlo Renzo Dioguardi. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Per Repubblica Italiana, Controparte_1 Controparte_2
e il
[...] Controparte_3 Controparte_4 per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich, l'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Venezia con il Procuratore dello Stato, . Persona_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'Avv. Carlo Renzo Dioguardi discute la causa e si riporta agli atti.
Il Procuratore dello Stato, , discute la causa e si riporta integralmente Persona_1 alle conclusioni, di cui agli atti.
I procuratori delle parti rinunciano espressamente a presenziare alla lettura dell'ordinanza. Il giudice, preso atto, si ritira in camera di consiglio per la decisione, dando atto altresì che le parti, allontanandosi, rinunciano a presenziare alla lettura dell'ordinanza, che verrà loro comunicata all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice onorario
AL LI
pagina 1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr. AL LI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 317/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...], , C.F._1 Parte_3 nata a [...] in data [...] (C.F. ) e residente in [...], , nata a IE (VR) in [...] Parte_2
01.05.1961 (C.F. e residente in [...]
Aldo Moro n. 8, tutti rappresentati, difesi e domiciliati, in forza di procura allegata al ricorso ex art. 281 decies c.p.c., dall'avv. Carlo Renzo Dioguardi con studio in Verona, Corso Porta Nuova n. 20 – PEC: – Fax Email_1
045.8026224 RICORRENTE contro
, in persona dell'Ambasciatore in Italia Controparte_5 pro tempore, (C.F. ) con sede in Roma, via San Martino della Battaglia P.IVA_1
n. 4 CONVENUTO CONTUMACE
REPUBBLICA ITALIANA, (C.F. Controparte_1
) in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, P.IVA_2 CP_1
(C.F. Controparte_6
) in persona del Ministro pro tempore, P.IVA_1
Controparte_7
(C.F. ), in
[...] P.IVA_3 pagina 2 di 5 persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. e domiciliati in Venezia, Piazza San C.F._4
Marco n. 63 – PEC: – Fax: 0415224105 Email_2
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da crimini di guerra
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come indicato nel verbale d'udienza. Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da intendere parte integrale e sostanziale di questa ordinanza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso promosso ex art. 281 decies c.p.c. i signori , e Parte_1 Parte_2
in qualità di figli ed eredi di nato a Parte_3 Persona_2
IE (VR), in data 11.05.1921 e deceduto in data 14.02.1980, hanno convenuto in giudizio la la Controparte_5 [...] ed il per condannare i convenuti, in via Controparte_1 Controparte_2 solidale, al risarcimento dei danni subiti dal padre, per deportazione Persona_2
e assoggettamento a lavoro servile ad opera del Terzo Reich.
La Repubblica Federale Tedesca non si è costituita in giudizio e con ordinanza del 25.02.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.06.2024 si sono costituiti la il Controparte_8 Controparte_1 [...]
e il Controparte_6 Controparte_7 il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich sollevando,
[...] preliminarmente, eccezione di incompetenza ex art. 25 c.p.c. del Tribunale adito in favore del Foro erariale di Roma, essendo il parte Controparte_4 necessaria del giudizio.
Parte convenuta ha, altresì, evidenziato che anche considerando il residuale luogo di pagamento lo stesso porterebbe comunque all'individuazione del Foro di Roma in quanto sede del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità.
Parte convenuta, in subordine, ha evidenziato che il Tribunale di Verona dovrebbe declinare la propria competenza, qualora tenesse conto del luogo di residenza del ricorrente, in favore del Tribunale di Venezia, foro erariale rispetto al territorio di Verona, o, qualora tenesse conto del luogo di cattura di in favore Persona_2 del Tribunale di Trento.
Il , deducendo l'esclusiva legittimazione Controparte_4 passiva del , quale gestore dell'istituito Fondo per le Vittime del Terzo CP_2 pagina 3 di 5 Reich ai sensi dell'art. 43 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79, ha sollevato eccezioni di merito che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle “eccezioni personali” ed ha evidenziato che la valutazione equitativa del danno, richiesta dai ricorrenti al tribunale, non può supplire all'onere della parte di provare l'esistenza e il tipo di danno da quantificare e il suo nesso causale con il presunto illecito.
Depositate dalle parti le memorie, dalle stesse richieste ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., con ordinanza resa all' udienza del 18.06.2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
L'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., deve essere accolta per i seguenti motivi.
Si rileva che la Suprema Corte con l'ordinanza n. 7371/2025 del 19.03.2025, in merito alla legittimazione passiva e alla competenza nei giudizi di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'internamento e della deportazione presso campi di concentramento nazista, ha statuito che: “La titolarità passiva dell'obbligazione spetta unicamente al . Tanto in virtù delle disposizioni Controparte_4 speciali in materia dettate dal d.l. 30 Aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, istitutivo (all'art. 43) presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un “ fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945. A carico di detto fondo, il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale ”.
Ed ancora, sempre con l'ordinanza n. 7371 del 19.03.2025, la Suprema Corte ha chiarito che “Ai fini della indagine sulla competenza, assume decisiva valenza il precetto del quarto comma del citato art. 43, con cui si è previsto che con decreto del Ministro dell'Economia e finanze siano stabilite “a) le procedure di accesso al fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto….”. In attuazione della norma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023 è stato sancito (art. 4) che l'erogazione dei ristori sia effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro istituita presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi del Ministero, assegnando agli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato soltanto compiti ancillari al pagamento, quale la comunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del credito a titolo di assegno vitalizio o altra indennità (art. 4, comma 4). Con la modalità di pagamento in tal guisa realizzata, ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis, ovvero del luogo di esecuzione delle obbligazioni causalmente ascritte alla specifica tipologia di danni in questione, l'unica tesoreria da considerare è quella dell'autorità amministrativa centrale, ubicata nella Capitale, con conseguente radicamento delle liti presso gli Uffici giudiziari di Roma”.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 19.03.2025 ha, in conclusione, enunciato pagina 4 di 5 il seguente principio di diritto: “ Per le controversie in cui sia parte il Ministero dell'economia e delle finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022 n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell'autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze deputata, in via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori”.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23669 del 21.08.2025 ha chiarito che: “ Per le domande risarcitorie proposte nei confronti della Controparte_5 aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini
[...] di guerra o contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, ove non sia originariamente convenuta anche un'amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale si determina secondo le norme ordinarie;
…. Allorquando, invece, sia convenuta in giudizio anche l'amministrazione statale - evenienza possibile in ragione della titolarità, da parte di detta amministrazione, di una situazione legittimante all'intervento adesivo dipendente -, alla stregua del principio secondo cui la competenza si determina dalla domanda e nel caso di cumulo di domande prevale la competenza inderogabile che sussista su una di esse, si configura l'operatività del foro erariale”.
L'eccezione di incompetenza sollevata va, dunque, accolta.
Le spese di lite, in considerazione della giurisprudenza anche recente posta a base della decisione, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, accoglie l'eccezione di incompetenza ex art. 25 c.p.c.; dichiara l'incompetenza del Tribunale di Verona, essendo competente il Tribunale di Roma;
assegna termine di tre mesi dalla data di comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Verona, 12.11.2025
Il Giudice onorario AL LI
pagina 5 di 5