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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 58/2025 promossa da:
(P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - dall'Avv. Parte_2
Nicoletta Ciriello
ATTRICE contro
(cod. fisc. personalmente e quale socio CP_1 C.F._1 accomandatario illimitatamente responsabile di “ Controparte_2 in liquidazione”
[...]
(cod. fisc. ) Controparte_3 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI ATTRICE
Voglia l'onorevole Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiarare l'inefficacia nei confronti della ricorrente, dell'atto notarile pubblico, in data 16.04.2021, del Notaio di Persona_1
Voghera, Rep. n° 75154, Raccolta n° 34304, trascritto presso Agenzia delle Entrate, Ufficio
Provinciale di Pavia – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Voghera, in data 19.04.2021, ai nn. 3098 Registro generale e 2425 Registro particolare e delle disposizioni tutte in esso contenute.
Spese e compensi integralmente rifusi.
pagina 1 di 4
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società premesso di Parte_1
vantare un credito nei confronti di , quale socio accomandatario illimitatamente CP_1 responsabile di;
Controparte_4
che detto credito era riconducibile ai seguenti titoli in giudicato:
a) sentenza n° 1108/04, della Corte d'Appello di Milano, in data 3 febbraio – 23 aprile 2004;
b) sentenza n° 506/2004, del Tribunale di Voghera, in data 26 novembre – 27 novembre 2004;
c) sentenza n° 1255/2008, della Corte d'Appello di Milano, in data 9 aprile – 7 maggio 2008; che in base a dette decisioni vi era stata la condanna al pagamento di plurimi importi da parte della per un ammontare di oltre € 300.000,00; Controparte_5
che in seguito alla infruttuosa esecuzione della società, si era intrapresa esecuzione immobiliare nei confronti del suo socio illimitatamente responsabile;
CP_1 che nell'eseguire una visura immobiliare si era appreso che il era stato beneficiario di un CP_1
cospicuo compendio immobiliare di provenienza successoria e che nel 2015 erano stati conferiti in fondo patrimoniale la maggior parte dei beni ereditari;
che veniva quindi spiccato e notificato, il 5 aprile 2021, nuovo atto di precetto;
che in data 11.4.2021, e pertanto pochi giorni dopo la ricezione del precetto stesso, e la CP_1
moglie, con atto notarile pubblico, del Notaio di Voghera, Rep. Controparte_3 Persona_1
n° 75154, modificavano il detto fondo patrimoniale, incrementandolo e conferendovi sostanzialmente tutto il restante patrimonio immobiliare del CP_1
che dopo la notifica dell'atto di precetto sono state incardinate due esecuzioni mobiliari presso terzi, poi riunite, che hanno dato un esito assolutamente irrilevante;
che appariva evidente pertanto la volontà del debitore di sottrarre ogni suo bene alla garanzia del credito, essendo oltretutto manifesta la sovrabbondanza dei beni vincolati nel fondo patrimoniale, rispetto ai bisogni di una famiglia;
che appariva quindi sussistente sia il consilium fraudis, sia la partecipatio fraudis da parte della signora moglie del debitore, sebbene tale secondo presupposto, considerata la Controparte_3 natura dell'atto, non era necessario per la sussistenza della fattispecie invocata;
tutto quanto ciò premesso, conviene gli stessi in giudizio instando per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del fondo patrimoniale predetto.
Nel giudizio così incardinato nessuno si costituiva per i convenuti che venivano dichiarati contumaci.
Alla udienza del 19.3.2025 il giudice, sulle conclusioni riportate, tratteneva la causa in decisione, con riserva di deposito della sentenza nei trenta giorni. pagina 2 di 4 ***
All'esito della istruttoria la domanda è risultata fondata e deve essere accolta.
Come noto, ai sensi dell'art. 2901 c.c. “il creditore.. può domandare ce siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che
l'atto arrecava alle ragioni del creditore…; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio”.
Pertanto, per il vittorioso esperimento della azione, occorre la sussistenza dei suddetti elementi: un credito, anche sottoposto a condizione o a termine;
un atto dispositivo in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (il c.d. eventus damni); solo per la ipotesi di onerosità dell'atto è necessaria, altresì, la consapevolezza, da parte del terzo della sussistenza del pregiudizio (la partecipatio fraudis).
Nessun dubbio nel caso di specie, circa la sussistenza dei primi due requisiti, mentre va dichiarata la non necessarietà della verifica del terzo.
La società ha allegato ben tre sentenze, in giudicato, dalle quali emerge la sussistenza di un credito nei confronti della e del stesso. Controparte_5 CP_1
La attrice ha inoltre allegato atto di modifica del fondo patrimoniale, nel quale emerge che, in ampliamento al fondo già costituito nel 2015, nel 2021 sono stati fatti confluire nel fondo una serie di ulteriori immobili siti in diversi comuni.
La parte ha dato altresì atto dell'avvenuto esperimento di procedura esecutiva mobiliare, con risultati molto scarsi, come confermato dalle dichiarazioni rese in detta procedura dai terzi pignorati ed allegate al presente giudizio.
La Suprema Corte evidenzia, in particolare che “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. Sez. 3, Ord.
n. 19207 del 19/07/2018).
Appare quindi evidente che a fronte di un patrimonio mobiliare assolutamente non in grado di soddisfare le esigenze di parte creditrice, l'avvenuto conferimento di plurimi beni immobili all'interno di un fondo patrimoniale, peraltro già esistente, è in grado di compromettere le possibilità di soddisfacimento del creditore. pagina 3 di 4 Il debitore non poteva non conoscere il pregiudizio dell'atto, che anzi sembra proprio CP_1
preordinato a bloccare una possibile esecuzione immobiliare, posto che questo risulta essere posto in essere a brevissima distanza dalla notifica del precetto (notifica 5.4.2021, implementazione del fondo
12.4.2021).
Deve pertanto affermarsi che, con l'atto di modifica del fondo patrimoniale il ha posto in CP_1
essere un atto dispositivo in grado di compromettere il diritto di credito vantato dalla società . Pt_1
Quanto alla partecipazione della coniuge non occorre dare prova della sua consapevolezza e CP_3
partecipazione, posto che la costituzione di fondo patrimoniale è notoriamente atto a titolo gratuito, del quale il coniuge compartecipante si avvale senza alcuna controprestazione (cfr, sul punto Cass., 34872 del 13.12.2023).
La domanda viene pertanto accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia, in favore della società attrice, dell'atto notarile pubblico, in data 16.04.2021, del Notaio di Voghera, Persona_1
Rep. n° 75154, Raccolta n° 34304, trascritto presso Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di
Pavia – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Voghera, in data 19.04.2021, ai nn. 3098
Registro generale e 2425 Registro particolare.
Dispone che parte attrice provveda, a sua cura e spese, alla trascrizione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando lo scaglione relativo al valore del credito e riconoscendo le prime due fasi, essendo mancata la fase istruttoria ed essendo la causa immediatamente trattenuta in decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la inefficacia, in favore della attrice Parte_1 dell'atto notarile pubblico, in data 16.04.2021, del Notaio di Voghera, Rep. Persona_1
n° 75154, Raccolta n° 34304, trascritto presso Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pavia
– Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Voghera, in data 19.04.2021, ai nn. 3098 Registro generale e 2425 Registro particolare.
Ordina la trascrizione della presente sentenza.
Condanna altresì la parte convenuta e in soldi o fra loro, a CP_1 Controparte_3
rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
5.882,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Milano, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 58/2025 promossa da:
(P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - dall'Avv. Parte_2
Nicoletta Ciriello
ATTRICE contro
(cod. fisc. personalmente e quale socio CP_1 C.F._1 accomandatario illimitatamente responsabile di “ Controparte_2 in liquidazione”
[...]
(cod. fisc. ) Controparte_3 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI ATTRICE
Voglia l'onorevole Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiarare l'inefficacia nei confronti della ricorrente, dell'atto notarile pubblico, in data 16.04.2021, del Notaio di Persona_1
Voghera, Rep. n° 75154, Raccolta n° 34304, trascritto presso Agenzia delle Entrate, Ufficio
Provinciale di Pavia – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Voghera, in data 19.04.2021, ai nn. 3098 Registro generale e 2425 Registro particolare e delle disposizioni tutte in esso contenute.
Spese e compensi integralmente rifusi.
pagina 1 di 4
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società premesso di Parte_1
vantare un credito nei confronti di , quale socio accomandatario illimitatamente CP_1 responsabile di;
Controparte_4
che detto credito era riconducibile ai seguenti titoli in giudicato:
a) sentenza n° 1108/04, della Corte d'Appello di Milano, in data 3 febbraio – 23 aprile 2004;
b) sentenza n° 506/2004, del Tribunale di Voghera, in data 26 novembre – 27 novembre 2004;
c) sentenza n° 1255/2008, della Corte d'Appello di Milano, in data 9 aprile – 7 maggio 2008; che in base a dette decisioni vi era stata la condanna al pagamento di plurimi importi da parte della per un ammontare di oltre € 300.000,00; Controparte_5
che in seguito alla infruttuosa esecuzione della società, si era intrapresa esecuzione immobiliare nei confronti del suo socio illimitatamente responsabile;
CP_1 che nell'eseguire una visura immobiliare si era appreso che il era stato beneficiario di un CP_1
cospicuo compendio immobiliare di provenienza successoria e che nel 2015 erano stati conferiti in fondo patrimoniale la maggior parte dei beni ereditari;
che veniva quindi spiccato e notificato, il 5 aprile 2021, nuovo atto di precetto;
che in data 11.4.2021, e pertanto pochi giorni dopo la ricezione del precetto stesso, e la CP_1
moglie, con atto notarile pubblico, del Notaio di Voghera, Rep. Controparte_3 Persona_1
n° 75154, modificavano il detto fondo patrimoniale, incrementandolo e conferendovi sostanzialmente tutto il restante patrimonio immobiliare del CP_1
che dopo la notifica dell'atto di precetto sono state incardinate due esecuzioni mobiliari presso terzi, poi riunite, che hanno dato un esito assolutamente irrilevante;
che appariva evidente pertanto la volontà del debitore di sottrarre ogni suo bene alla garanzia del credito, essendo oltretutto manifesta la sovrabbondanza dei beni vincolati nel fondo patrimoniale, rispetto ai bisogni di una famiglia;
che appariva quindi sussistente sia il consilium fraudis, sia la partecipatio fraudis da parte della signora moglie del debitore, sebbene tale secondo presupposto, considerata la Controparte_3 natura dell'atto, non era necessario per la sussistenza della fattispecie invocata;
tutto quanto ciò premesso, conviene gli stessi in giudizio instando per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del fondo patrimoniale predetto.
Nel giudizio così incardinato nessuno si costituiva per i convenuti che venivano dichiarati contumaci.
Alla udienza del 19.3.2025 il giudice, sulle conclusioni riportate, tratteneva la causa in decisione, con riserva di deposito della sentenza nei trenta giorni. pagina 2 di 4 ***
All'esito della istruttoria la domanda è risultata fondata e deve essere accolta.
Come noto, ai sensi dell'art. 2901 c.c. “il creditore.. può domandare ce siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che
l'atto arrecava alle ragioni del creditore…; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio”.
Pertanto, per il vittorioso esperimento della azione, occorre la sussistenza dei suddetti elementi: un credito, anche sottoposto a condizione o a termine;
un atto dispositivo in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (il c.d. eventus damni); solo per la ipotesi di onerosità dell'atto è necessaria, altresì, la consapevolezza, da parte del terzo della sussistenza del pregiudizio (la partecipatio fraudis).
Nessun dubbio nel caso di specie, circa la sussistenza dei primi due requisiti, mentre va dichiarata la non necessarietà della verifica del terzo.
La società ha allegato ben tre sentenze, in giudicato, dalle quali emerge la sussistenza di un credito nei confronti della e del stesso. Controparte_5 CP_1
La attrice ha inoltre allegato atto di modifica del fondo patrimoniale, nel quale emerge che, in ampliamento al fondo già costituito nel 2015, nel 2021 sono stati fatti confluire nel fondo una serie di ulteriori immobili siti in diversi comuni.
La parte ha dato altresì atto dell'avvenuto esperimento di procedura esecutiva mobiliare, con risultati molto scarsi, come confermato dalle dichiarazioni rese in detta procedura dai terzi pignorati ed allegate al presente giudizio.
La Suprema Corte evidenzia, in particolare che “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. Sez. 3, Ord.
n. 19207 del 19/07/2018).
Appare quindi evidente che a fronte di un patrimonio mobiliare assolutamente non in grado di soddisfare le esigenze di parte creditrice, l'avvenuto conferimento di plurimi beni immobili all'interno di un fondo patrimoniale, peraltro già esistente, è in grado di compromettere le possibilità di soddisfacimento del creditore. pagina 3 di 4 Il debitore non poteva non conoscere il pregiudizio dell'atto, che anzi sembra proprio CP_1
preordinato a bloccare una possibile esecuzione immobiliare, posto che questo risulta essere posto in essere a brevissima distanza dalla notifica del precetto (notifica 5.4.2021, implementazione del fondo
12.4.2021).
Deve pertanto affermarsi che, con l'atto di modifica del fondo patrimoniale il ha posto in CP_1
essere un atto dispositivo in grado di compromettere il diritto di credito vantato dalla società . Pt_1
Quanto alla partecipazione della coniuge non occorre dare prova della sua consapevolezza e CP_3
partecipazione, posto che la costituzione di fondo patrimoniale è notoriamente atto a titolo gratuito, del quale il coniuge compartecipante si avvale senza alcuna controprestazione (cfr, sul punto Cass., 34872 del 13.12.2023).
La domanda viene pertanto accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia, in favore della società attrice, dell'atto notarile pubblico, in data 16.04.2021, del Notaio di Voghera, Persona_1
Rep. n° 75154, Raccolta n° 34304, trascritto presso Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di
Pavia – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Voghera, in data 19.04.2021, ai nn. 3098
Registro generale e 2425 Registro particolare.
Dispone che parte attrice provveda, a sua cura e spese, alla trascrizione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando lo scaglione relativo al valore del credito e riconoscendo le prime due fasi, essendo mancata la fase istruttoria ed essendo la causa immediatamente trattenuta in decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la inefficacia, in favore della attrice Parte_1 dell'atto notarile pubblico, in data 16.04.2021, del Notaio di Voghera, Rep. Persona_1
n° 75154, Raccolta n° 34304, trascritto presso Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pavia
– Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Voghera, in data 19.04.2021, ai nn. 3098 Registro generale e 2425 Registro particolare.
Ordina la trascrizione della presente sentenza.
Condanna altresì la parte convenuta e in soldi o fra loro, a CP_1 Controparte_3
rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
5.882,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Milano, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi pagina 4 di 4