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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 15/01/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 650/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVANI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18149/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250149062309000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avvto. Difensore_1 , impugna la cartella di pagamento nr n. 07120250149062309000, emessa dall'Agenzia
delle Entrate Riscossione per conto della Regione Campania, notificata in data 06/10/2025 avente ad oggetto il tassa automobilistica anno 2020, riferita all'auto tg. Targa_1 , di € 233,06, già regolarmente pagata dalla ricorrente .
Il ricorrente eccepisce la illegittimità dell'atto in quanto poiché il pagamento dell'imposta risulta tempestivamente effettuato in data 05/01/2021 con scadenza 31/12/2021 relativa all'anno2020 , come comprovato dalla ricevuta di versamento PA .
Eccepisce l'avvenuta prescrizione e difetto di motivazione
Si costituisce in data 2.10.2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che depositando controdeduzioni resiste al ricorso chiedendone il rigetto depositando l'estratto di ruolo.
In data 3.12.2025 la ricorrente deposita memorie evidenziando di essere proprietaria del veicolo tg. Targa_1 , ' invalida civile al 100% e titolare di benefici ex Legge 104/92; che la Regione Campania ha riconosciuto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a partire da 24 febbraio 2023.Chiede inoltre di dichiarare l'indebito pagamento per l'anno 2023 dal mese di febbraio in poi e condannare la
Regione Campania alla restituzione delle somme versate e non dovute, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o in alternativa autorizzare la compensazione delle somme indebitamente versate per il 2023 con quanto eventualmente residuo.
Il processo introdotto con ricorso. notificato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/92 in data 22.10.2025; il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 27.10.2025; la resistente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza del 14.1.2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento nr 07120250149062309000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della Regione Campania avente ad oggetto il tassa automobilistica anno 2020, riferita all'auto tg. Targa_1
Le censure sono fondate risultando illegittima la pretesa in quanto parte ricorrente ha documentato l'avvenuto regolare pagamento della tassa automobilistica relativa all' anno sopra indicato ed ha depositato la ricevuta attestante il pagamento e dimostrativa della regolarità dell'adempimento .
Riguardo a tale circostanza parte resistente non ha allegato alcuna contestazione volta a smentire quanto documentato da parte ricorrente sull'effettivo pagamento delle imposte e pertanto stante la illegittimità della pretesa, il ricorso è fondato e va pertanto accolto e, per l'effetto, la cartella di pagamento nr 07120250149062309000 impugnata va annullata.
Le spese seguono la soccombenza (da limitarsi alla Regione Campania) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 150,00 più oneri accessori, se dovuti alla refusione del Contributo Unificato e alle spese generali nella misura del 15% in favore dell'avvocato antistatario Difensore_1.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVANI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18149/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250149062309000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avvto. Difensore_1 , impugna la cartella di pagamento nr n. 07120250149062309000, emessa dall'Agenzia
delle Entrate Riscossione per conto della Regione Campania, notificata in data 06/10/2025 avente ad oggetto il tassa automobilistica anno 2020, riferita all'auto tg. Targa_1 , di € 233,06, già regolarmente pagata dalla ricorrente .
Il ricorrente eccepisce la illegittimità dell'atto in quanto poiché il pagamento dell'imposta risulta tempestivamente effettuato in data 05/01/2021 con scadenza 31/12/2021 relativa all'anno2020 , come comprovato dalla ricevuta di versamento PA .
Eccepisce l'avvenuta prescrizione e difetto di motivazione
Si costituisce in data 2.10.2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che depositando controdeduzioni resiste al ricorso chiedendone il rigetto depositando l'estratto di ruolo.
In data 3.12.2025 la ricorrente deposita memorie evidenziando di essere proprietaria del veicolo tg. Targa_1 , ' invalida civile al 100% e titolare di benefici ex Legge 104/92; che la Regione Campania ha riconosciuto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a partire da 24 febbraio 2023.Chiede inoltre di dichiarare l'indebito pagamento per l'anno 2023 dal mese di febbraio in poi e condannare la
Regione Campania alla restituzione delle somme versate e non dovute, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o in alternativa autorizzare la compensazione delle somme indebitamente versate per il 2023 con quanto eventualmente residuo.
Il processo introdotto con ricorso. notificato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/92 in data 22.10.2025; il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 27.10.2025; la resistente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza del 14.1.2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento nr 07120250149062309000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della Regione Campania avente ad oggetto il tassa automobilistica anno 2020, riferita all'auto tg. Targa_1
Le censure sono fondate risultando illegittima la pretesa in quanto parte ricorrente ha documentato l'avvenuto regolare pagamento della tassa automobilistica relativa all' anno sopra indicato ed ha depositato la ricevuta attestante il pagamento e dimostrativa della regolarità dell'adempimento .
Riguardo a tale circostanza parte resistente non ha allegato alcuna contestazione volta a smentire quanto documentato da parte ricorrente sull'effettivo pagamento delle imposte e pertanto stante la illegittimità della pretesa, il ricorso è fondato e va pertanto accolto e, per l'effetto, la cartella di pagamento nr 07120250149062309000 impugnata va annullata.
Le spese seguono la soccombenza (da limitarsi alla Regione Campania) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 150,00 più oneri accessori, se dovuti alla refusione del Contributo Unificato e alle spese generali nella misura del 15% in favore dell'avvocato antistatario Difensore_1.