Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50364/2025
CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE MINORENNI La Corte così composta,
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere
Alessandra Palattella Consigliere on.
Massimiliano Mazzotta Consigliere on. riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente
D E C R E T O nel procedimento iscritto al n. R.G. 50364 dell'anno 2025 trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 03/06/2025 vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Roccaforte Mario per Parte_1 procura allegata al reclamo reclamante e
CP_1 reclamato contumace e avv. quale curatore speciale dei minori Controparte_2 Persona_1
.2014),
[...] Persona_2
21.3.2016), e (nate a Roma, il 13.6.2020), Controparte_3 Controparte_4 che si difen reclamato e quale tutore dei predetti minori Controparte_5 reclamato contumace e PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI e con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
1
Premesso che con ricorso in data 15.7.2022 il PMM adiva il Tribunale per i Minorenni di per CP_5
richiedere una valutazione delle competenze genitoriali di e CP_1 Pt_1
genitori dei quattro minori indicati in epigrafe, e di attuare gli Parte_1
opportuni interventi a sostegno e tutela dei minori;
con decreto in data 4.4.2023 (dep. 28.4.2023), confermato da questa Corte in sede di reclamo con decreto pubblicato il 22.4.2024, il Tribunale sospendeva entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli, nominava tutore dei minori il Sindaco del Comune di e curatore speciale degli stessi l'avv. Niccolò CP_5
Basili, incaricava il Servizio sociale territorialmente competente di avviare un'indagine valutativa della personalità e competenze genitoriali;
espletata l'attività di indagine richiesta e ulteriore istruttoria, con il provvedimento in data 11.2.2025, pronunciandosi ancora in via non definitiva, il Tribunale disponeva procedersi a nuova valutazione delle competenze genitoriali presso il e CP_6
incaricava il Servizio sociale di attivare il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione del nucleo familiare, per il massimo delle ore possibili;
con ricorso depositato il 3.3.2025 ha proposto reclamo Parte_1
avverso il provvedimento, ritenuto ingiustificato alla stregua dei miglioramenti della situazione dei minori attestata dalla più recente attività di indagine nonché omissivo nella parte in cui non si era pronunciato sull'istanza di revoca della sospensione della responsabilità genitoriale da lei formulata;
con decreto presidenziale in data 27.3.2025 sono stati fissati i termini per la costituzione ed esercizio del contraddittorio, per l'acquisizione del parere del
Procuratore Generale e per la decisione in camera di consiglio;
l'avv. curatore speciale dei minori costituitosi ritualmente con comparsa CP_2
depositata il 26.5.2025, ha contestato il fondamento del reclamo e ne ha chiesto il rigetto, rappresentando in particolare che era tuttora pendente il giudizio di impugnazione in cassazione del provvedimento di questa Corte del 22.2.2024
2 proposto dalla reclamante, le più recenti indagini attestavano una condizione di inalterato disagio e degrado dei minori, il aveva disatteso l'incarico CP_6
affidatogli con il provvedimento impugnato, ragione per la quale egli aveva avanzato in primo grado richiesta di procedere a consulenza tecnica d'ufficio sulle competenze genitoriali;
e il Sindaco del Comune di tutore dei minori, nei confronti dei CP_1 CP_5
quali il reclamo è stato ritualmente notificato, sono rimasti contumaci;
il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo;
la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3.6.2025;
Rilevato che risultano depositati dalla reclamante atti e documenti in data 3 e 9 giugno 2025, inutilizzabili ai fini della decisione in quanto pervenuti successivamente alla decisione in camera di consiglio e nelle more della redazione della relativa statuizione;
sussiste, peraltro, un profilo di inammissibilità del reclamo che impone l'immediata decisione, per evidente economia processuale e per rispetto del principio di durata ragionevole del processo, da intendersi con particolare riferimento al giudizio pendente in primo grado;
per la stessa ragione non si ritiene altresì di dare seguito all'istanza di ulteriori termini per repliche avanzata dalla reclamante in data 30.5.2025; ed invero il provvedimento impugnato ha meramente statuito in ordine ad attività di approfondimento istruttorio (l'indagine valutativa sulle competenze genitoriali) e di sostegno ai minori (il servizio di educativa domiciliare per la massima estensione possibile), che esulano dal sindacato del giudice del reclamo, ammissibile unicamente a fronte di statuizioni di natura decisoria, ovvero idonee ad impattare con effetto di giudicato, sia pure “rebus sic stantibus”, sui diritti oggetto di giudizio, dei genitori e dei minori, per un tempo e modalità significative, anche se provvisorie (sulla non reclamabilità dei provvedimenti provvisori vedi Cass. ordinanza n. 28724/20 avente ad oggetto un provvedimento interinale di sospensione di incontri genitore/figli; ovvero, al contrario, sulla reclamabilità di provvedimenti provvisori solo se incidenti su diritti soggettivi personalissimi provvisti di attitudine di giudicato vedi Cass.
1668/20);
3 tali non sono le decisioni di carattere istruttorio, tantomeno di sostegno ai minori, come il provvedimento qui impugnato, per loro natura endoprocessuali e strumentali ad acquisire elementi di valutazione utilizzabili poi dal Giudice ai fini delle statuizioni decisorie;
le superiori osservazioni valgono altresì per l'ulteriore doglianza formulata dalla reclamante in ordine ad un'omessa pronuncia del Tribunale sull'istanza di revoca della sospensione della responsabilità genitoriale che ella avrebbe formulato, risultando palese la strumentalità dell'istruttoria disposta ai fini dell'acquisizione di elementi di valutazione utilizzabili per le statuizioni, provvisorie o definitive, da emanare sulla responsabilità genitoriale e conseguente tutela dei minori;
il tenore della decisione, fermatasi ad un profilo di ammissibilità, giustifica la compensazione delle spese processuali;
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo proposto da avverso il Parte_1
provvedimento provvisorio in data 11.2.2025 pubblicato in data 18.2.2025; compensa tra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e la restituzione immediata del fascicolo di primo grado al Tribunale per i Minorenni.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione, il 3.6.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari
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