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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MO NT ET AR, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 553/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - 01834300921
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus Snc 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW306I402657 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 812/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Spa ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TW306I402657/2024, notificato a mezzo PEC in data 11/04/2025, per imposta IVA, anno 2018, con il quale si è accertata una maggiore imposta dovuta di € 3.402,00, oltre interessi e sanzione.
Le risultanze di una verifica fiscale avrebbero evidenziato una indebita deduzione dell'IVA sui costi di manutenzione di una imbarcazione (denominata Nom_1 ”) destinata alla rivendita che sarebbe stata acquistata per scopi estranei all'esercizio dell'impresa.
La società eccepisce l'illegittimità e l'infondatezza della contestazione per violazione degli artt. 19 e 19-bis
1 del dPR 633/1972, deducendo, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, l'inerenza della spesa relativa all'imbarcazione: l'oggetto sociale comprenderebbe espressamente la vendita di imbarcazioni e motori marini;
la società sarebbe concessionaria ufficiale del costruttore navale Società_1 Srl dal 2005; l'attività nautica sarebbe effettiva, avendo la società acquistato e rivenduto negli anni quattro imbarcazioni, tra cui la predetta Nom_1”, acquistata per la rivendita e ceduta nel 2019 per € 130.000,00 (generando IVA a debito per oltre € 23.000,00); l'imbarcazione sarebbe stata concessa in locazione a terzi, generando ricavi soggetti a IVA, integrando così il principio di afferenza a operazioni imponibili.
L'Agenzia delle Entrate ha controdedotto nel senso della legittimità del recupero a tassazione, per mancata inerenza dei costi relativi all'imbarcazione, ritenuta bene estraneo all'esercizio dell'impresa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Punto centrale della controversia è il diritto alla detrazione dell'IVA, ai sensi degli artt. 19 e 19-bis 1 del dPR
633/1972, che postula l'inerenza degli acquisti all'attività d'impresa. L'onere della prova dell'inerenza spetta al contribuente, il quale deve dimostrare la correlazione tra il costo e l'attività economica esercitata.
Nel caso di specie, gli elementi istruttori prodotti dall'Ufficio superano le deduzioni della ricorrente.
Risulta determinante il verbale della Guardia di Finanza del 21/08/2014, che ha sorpreso l'imbarcazione in acque sarde utilizzata dal socio Nominativo_2 e dai suoi familiari per attività ludico-ricreative. Tale circostanza costituisce una prova diretta dell'impiego del bene per finalità estranee all'impresa, cioè dell'utilizzo extra-imprenditoriale del bene.
Inoltre, nonostante la previsione statutaria, la società non ha dato prova di un'organizzazione volta alla vendita di barche, da qui la mancanza di effettività dell'attività nautica. Come rilevato dai verificatori, nei locali aziendali non sono stati riscontrati allestimenti e spazi espositivi per imbarcazioni e natanti, né l'attività nautica risulta pubblicizzata sul sito internet o su altri canali.
L'attività correlata alle imbarcazioni non risulta menzionata presso il Registro delle Imprese né nelle comunicazioni formali all'Agenzia delle Entrate, dove la società figura esclusivamente come commerciante di autoveicoli.
La detenzione dell'imbarcazione per ben undici anni (dal 2008 al 2019) e la circostanza che la vendita sia avvenuta a distanza di undici anni dall'acquisto (tra l'altro, al prezzo di vendita, di € 130mila, di una imbarcazione usata) contrastano con le logiche di un'impresa commerciale che acquisti beni per la rivendita, risultando contraria ai normali criteri di economicità. Inoltre, nei bilanci d'esercizio e nelle relazioni sulla gestione non sono state fornite informazioni o ragguagli ai soci circa i risultati economici di questo specifico ramo d'attività.
La successiva cessione nel 2019 e i due noleggi occasionali nel 2018 appaiono operazioni preordinate a giustificare ex post la detrazione dei costi, ma non spostano il giudizio sulla natura “privata” del bene durante il lungo periodo di possesso.
Si deve dare continuità all'orientamento espresso nel precedente di questa Corte (sez. 1, sent. n. 25/2024) che, con riferimento alla medesima società ricorrente, alla medesima imbarcazione e all'anno d'imposta
2016, ha considerato quanto segue: “Sotto il profilo formale, non possono reputarsi sufficienti a dimostrare l'inerenza le appostazioni contabili o il fatto che, nella specie, l'imbarcazione sia stata acquistata e poi rivenduta (…), in conformità ad una delle attività oggetto della società. L'acquisto e la rivendita connotano, ugualmente, i beni pur formalmente strumentali ma in realtà destinati ad attività extra-imprenditoriali. Ancor meno conferente è l'appostazione contabile, che deriva in via diretta proprio dal fatto che il costo sia stato portato in deduzione dal reddito d'impresa. Essa, dunque, di per sé non esprime l'inerenza intesa come vincolo sostanziale costo-attività di impresa. L'esistenza di una regolare contabilità impedisce soltanto il ricorso all'accertamento sintetico, ma non certamente il potere dell'ufficio di valutare analiticamente i componenti del reddito d'impresa, pur registrati in contabilità ed esposti nella dichiarazione. Inconferente appare essere il contratto di concessione (…) atteso che esso (…) aveva durata fino al 30.9.2007, salvo successivo nuovo accordo, di cui tuttavia non c'è traccia (…) Rimane, quindi, il fatto che la ricorrente non ha in alcun modo documentato in che modo i costi di manutenzione dell'imbarcazione, siano stati controbilanciati, quanto meno in parte, dai ricavi generati dall'utilizzo imprenditoriale”.
In conclusione, il ricorso è rigettato.
Le spese devono essere compensate, in presenza di decisioni non sempre univoche nel contenzioso tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MO NT ET AR, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 553/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - 01834300921
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus Snc 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW306I402657 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 812/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Spa ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TW306I402657/2024, notificato a mezzo PEC in data 11/04/2025, per imposta IVA, anno 2018, con il quale si è accertata una maggiore imposta dovuta di € 3.402,00, oltre interessi e sanzione.
Le risultanze di una verifica fiscale avrebbero evidenziato una indebita deduzione dell'IVA sui costi di manutenzione di una imbarcazione (denominata Nom_1 ”) destinata alla rivendita che sarebbe stata acquistata per scopi estranei all'esercizio dell'impresa.
La società eccepisce l'illegittimità e l'infondatezza della contestazione per violazione degli artt. 19 e 19-bis
1 del dPR 633/1972, deducendo, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, l'inerenza della spesa relativa all'imbarcazione: l'oggetto sociale comprenderebbe espressamente la vendita di imbarcazioni e motori marini;
la società sarebbe concessionaria ufficiale del costruttore navale Società_1 Srl dal 2005; l'attività nautica sarebbe effettiva, avendo la società acquistato e rivenduto negli anni quattro imbarcazioni, tra cui la predetta Nom_1”, acquistata per la rivendita e ceduta nel 2019 per € 130.000,00 (generando IVA a debito per oltre € 23.000,00); l'imbarcazione sarebbe stata concessa in locazione a terzi, generando ricavi soggetti a IVA, integrando così il principio di afferenza a operazioni imponibili.
L'Agenzia delle Entrate ha controdedotto nel senso della legittimità del recupero a tassazione, per mancata inerenza dei costi relativi all'imbarcazione, ritenuta bene estraneo all'esercizio dell'impresa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Punto centrale della controversia è il diritto alla detrazione dell'IVA, ai sensi degli artt. 19 e 19-bis 1 del dPR
633/1972, che postula l'inerenza degli acquisti all'attività d'impresa. L'onere della prova dell'inerenza spetta al contribuente, il quale deve dimostrare la correlazione tra il costo e l'attività economica esercitata.
Nel caso di specie, gli elementi istruttori prodotti dall'Ufficio superano le deduzioni della ricorrente.
Risulta determinante il verbale della Guardia di Finanza del 21/08/2014, che ha sorpreso l'imbarcazione in acque sarde utilizzata dal socio Nominativo_2 e dai suoi familiari per attività ludico-ricreative. Tale circostanza costituisce una prova diretta dell'impiego del bene per finalità estranee all'impresa, cioè dell'utilizzo extra-imprenditoriale del bene.
Inoltre, nonostante la previsione statutaria, la società non ha dato prova di un'organizzazione volta alla vendita di barche, da qui la mancanza di effettività dell'attività nautica. Come rilevato dai verificatori, nei locali aziendali non sono stati riscontrati allestimenti e spazi espositivi per imbarcazioni e natanti, né l'attività nautica risulta pubblicizzata sul sito internet o su altri canali.
L'attività correlata alle imbarcazioni non risulta menzionata presso il Registro delle Imprese né nelle comunicazioni formali all'Agenzia delle Entrate, dove la società figura esclusivamente come commerciante di autoveicoli.
La detenzione dell'imbarcazione per ben undici anni (dal 2008 al 2019) e la circostanza che la vendita sia avvenuta a distanza di undici anni dall'acquisto (tra l'altro, al prezzo di vendita, di € 130mila, di una imbarcazione usata) contrastano con le logiche di un'impresa commerciale che acquisti beni per la rivendita, risultando contraria ai normali criteri di economicità. Inoltre, nei bilanci d'esercizio e nelle relazioni sulla gestione non sono state fornite informazioni o ragguagli ai soci circa i risultati economici di questo specifico ramo d'attività.
La successiva cessione nel 2019 e i due noleggi occasionali nel 2018 appaiono operazioni preordinate a giustificare ex post la detrazione dei costi, ma non spostano il giudizio sulla natura “privata” del bene durante il lungo periodo di possesso.
Si deve dare continuità all'orientamento espresso nel precedente di questa Corte (sez. 1, sent. n. 25/2024) che, con riferimento alla medesima società ricorrente, alla medesima imbarcazione e all'anno d'imposta
2016, ha considerato quanto segue: “Sotto il profilo formale, non possono reputarsi sufficienti a dimostrare l'inerenza le appostazioni contabili o il fatto che, nella specie, l'imbarcazione sia stata acquistata e poi rivenduta (…), in conformità ad una delle attività oggetto della società. L'acquisto e la rivendita connotano, ugualmente, i beni pur formalmente strumentali ma in realtà destinati ad attività extra-imprenditoriali. Ancor meno conferente è l'appostazione contabile, che deriva in via diretta proprio dal fatto che il costo sia stato portato in deduzione dal reddito d'impresa. Essa, dunque, di per sé non esprime l'inerenza intesa come vincolo sostanziale costo-attività di impresa. L'esistenza di una regolare contabilità impedisce soltanto il ricorso all'accertamento sintetico, ma non certamente il potere dell'ufficio di valutare analiticamente i componenti del reddito d'impresa, pur registrati in contabilità ed esposti nella dichiarazione. Inconferente appare essere il contratto di concessione (…) atteso che esso (…) aveva durata fino al 30.9.2007, salvo successivo nuovo accordo, di cui tuttavia non c'è traccia (…) Rimane, quindi, il fatto che la ricorrente non ha in alcun modo documentato in che modo i costi di manutenzione dell'imbarcazione, siano stati controbilanciati, quanto meno in parte, dai ricavi generati dall'utilizzo imprenditoriale”.
In conclusione, il ricorso è rigettato.
Le spese devono essere compensate, in presenza di decisioni non sempre univoche nel contenzioso tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.