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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/10/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1316/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa AD ET, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1316/2022 tra
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Floridia (SR), p.zza Umberto I n. 19, ed elettivamente domiciliato in Floridia (SR), v.le Paolo VI
n. 67, presso lo studio dell'avv. ROSARIO IDÀ che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Opponente -
Contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Scala Greca n. 199/C, presso lo studio dell'avv. DARIO D'ASARO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Controparte_2
– sede di SIRACUSA (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SICUSO GIOVANNI, giusta procura generale alle liti del
18.12.2018, per Notaio di Palermo, Rep. n. 711 ; Persona_1
(C.F: I ) in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCEDONE
Ivano, giusta procura generale alle liti del 21.7.2015 per Notaio rep. n. 80974/21569; Persona_2
- Opposti
1
OGGETTO: Opposizione avverso intimazione di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.5.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 298 2022 90007533 13/000 dell'11.02.2022, notificata a mezzo posta in data 09.05.2022, relativamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito – aventi ad oggetto contributi e e relative sanzioni - di seguito indicati: CP_3 CP_2
1. cartella di pagamento n. 298 2011 0003992649 000 notificata asseritamente in data
03.08.2011, pari a complessivi € 2.143,82, ente impositore;
CP_3
2. cartella di pagamento n. 298 2014 000513582 000 notificata asseritamente in data 18.04.2014, pari a complessivi € 13.980,56, ente impositore;
CP_2
3. cartella di pagamento n. 298 2014 0009856850 000 notificata asseritamente in data
02.12.2014, pari a complessivi € 9.174,60, ente impositore;
CP_2
4. cartella di pagamento n. 298 2015 0017700470 000 notificata asseritamente in data
13.07.2016, pari a complessivi € 7.723,38, ente impositore;
CP_2
5. cartella di pagamento n. 298 2017 0004497466 000 notificata asseritamente in data
19.10.2017, pari a complessivi € 7.887,89, ente impositore;
CP_2
6. avviso di addebito n. 598 2012 0000098953 000 notificato asseritamente in data 21.04.2012, pari a complessivi € 5.698,52, ente impositore;
CP_3
7. avviso di addebito n. 598 2012 0000170121 000 notificato asseritamente in data 27.04.2012, pari a complessivi € 4.542,421, ente impositore;
CP_3
8. avviso di addebito n. 598 2012 0000543636 000 notificato asseritamente in data 01.06.2012, pari a complessivi € 2.318,24, ente impositore;
CP_3
9. avviso di addebito n. 598 2012 0001209600 000 notificato asseritamente in data 29.10.2012, pari a complessivi € 9.331,68, ente impositore;
CP_3
10. avviso di addebito n. 598 2012 0001662363 000 notificato asseritamente in data 12.01.2013, pari a complessivi € 11.213,31, ente impositore;
CP_3
11. avviso di addebito n. 598 2012 0002382410 000 notificato asseritamente in data 26.02.2013, pari a complessivi € 2.393,20, ente impositore;
CP_3
12. avviso di addebito n. 598 2013 0000535228 000 notificato asseritamente in data 19.05.2013, pari a complessivi € 1.230,87, ente impositore;
CP_3
13. avviso di addebito n. 598 2013 0001058351 000 notificato asseritamente in data 20.11.2013, pari a complessivi € 5.347,71, ente impositore;
CP_3
2 14. avviso di addebito n. 598 2013 0001734827 000 notificato asseritamente in data 29.01.2014, pari a complessivi € 2.438,34, ente impositore;
CP_3
15. avviso di addebito n. 598 2013 0002221154 000 notificato asseritamente in data 07.03.2014, pari a complessivi € 2.064,40, ente impositore;
CP_3
16. avviso di addebito n. 598 2014 0000221839 000 notificato asseritamente in data 28.06.2014, pari a complessivi € 2.533,61, ente impositore;
CP_3
17. avviso di addebito n. 598 2014 0001226946 000 notificato asseritamente in data 29.10.2014, pari a complessivi € 2.484,09, ente impositore;
CP_3
18. avviso di addebito n. 598 2014 0001956083 000 notificato asseritamente in data 19.12.2014, pari a complessivi € 15.165,16, ente impositore;
CP_3
19. avviso di addebito n. 598 2015 0000671353 000 notificato asseritamente in data 26.11.2015, pari a complessivi € 2.458,31, ente impositore;
CP_3
20. avviso di addebito n. 598 2015 0001830924 000 notificato asseritamente in data 30.12.2015, pari a complessivi € 303,20, ente impositore;
CP_3
21. avviso di addebito n. 598 2016 0000389508 000 notificato asseritamente in data 20.05.2016, pari a complessivi € 2.413,66, ente impositore;
CP_3
22. avviso di addebito n. 598 2016 0001699790 000 notificato asseritamente in data 18.11.2016, pari a complessivi € 2.362,15, ente impositore;
CP_3
23. avviso di addebito n. 598 2017 0000701037 000 notificato asseritamente in data 28.09.2017, pari a complessivi € 4.662,30, ente impositore;
CP_3
24. avviso di addebito n. 598 2017 0001507410 000 notificato asseritamente in data 20.10.2017, pari a complessivi € 330,04, ente impositore . CP_3
A fondamento del ricorso eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, nonché, nel merito, la prescrizione decennale e quinquennale del credito portato dall'atto di intimazione impugnato, di cui il ricorrente era venuto a conoscenza solo in data 9.5.2022, non essendo mai stato notificato allo stesso alcun atto interruttivo della prescrizione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del
Lavoro, l' l' e l' , al fine di sentir dichiarare, Controparte_1 CP_3 CP_2 previa sospensione dell'efficacia esecutiva, nullo ovvero annullare gli atti impugnati e dichiarare prescritti i relativi crediti .
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, con memoria del 30.12.2022 si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato;
in particolare, la resistente CP_1 deduceva che le cartelle di pagamento erano state validamente notificate al ricorrente e che il decorso del termine di prescrizione era stato interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento n.
3 29820169003375821000 , notificata il 13/07/2016 a mani della moglie dell'opponente e dalla notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n. 29880201600004260000 , notificato il 7/10/2016 mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n.
602/73, giusta comunicazione del 07/10/2016. Deduceva, poi, che il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal 21/02/2020 al 31/08/2021, giusta la previsione dapprima del “Decreto Cura Italia” (DL
n. 18/2020) che ha sospeso dal 21/02/2020 al 31/05/2020 le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, termine prorogato dapprima sino al 31/08/2020 dal “Decreto Rilancio”
(DL n. 34/2020) quindi al 15/10/2020 dal “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020), poi ancora al
31/12/2020 dal Decreto Legge n. 125/2020, quindi al 28/02/2021 dal Decreto Legge n. 183/2020, poi ancora al 30/04/2021 dal “Decreto Sostegni” (DL n. 41/2021) ed infine al 31/08/2021 dal “Decreto
Sostegni-bis” (DL n. 73/2021).
Con memoria depositata in data 13.1.2023 si costituiva giudizio l' , eccependo in via preliminare, CP_3
l'inammissibilità dell'opposizione in relazione ai vizi formali denunciati in quanto proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica della cartella e degli avvisi di addebito e in ogni caso dalla notifica dell'intimazione di pagamento, nonché l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi inerenti al merito della pretesa contributiva, essendo stata proposta oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del D.lgs n. 46/99. Nel merito, chiedeva accertarsi la pretesa creditoria dell'Ente impositore come indicati negli avvisi di addebito opposti.
Concesso un termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 27.5.2025 , la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono acquisirsi agli atti del giudizio, anche nell'esercizio del potere-dovere istruttorio di cui all'art. 421 co. 2 c.p.c. - e ai fini della ricerca della verità e della giustizia della decisione, le prove documentali prodotte dall' in allegato alle note del 28.10.2024 in ordine agli CP_3 atti interruttivi della prescrizione .
In punto di diritto, si osserva che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 senza far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. Si è pure precisato (Cass.
12 novembre 2019 n. 29294), inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito funzionale al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, volta a far valere la prescrizione (che è
4 questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n.
23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile.
In proposito, si sottolinea che avverso le cartelle di pagamento o gli avvisi di addebito può proporsi:
a) l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, b)
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., c) l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata e sempre che si possa configurare un concreto interesse ad agire nel senso descritto dalla citata Cass. SS.UU. n. 26283 del 2022. Al di fuori di queste ultime ipotesi, il contribuente deve far valere le sue ragioni nei termini perentori stabiliti dalla legge e quindi, nel termine di 20 ex art. 617 c.p.c. o di 40 giorni ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999. Qualora
l'opponente assuma non essergli stata notificata la cartella ed intenda ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del debito, l'interessato può dunque far valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, per "recuperare" l'azione ormai spirata;
a tal fine, deve dimostrare che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo. In tale ipotesi, ferma la necessità di proporre l'azione entro 40 giorni dalla data in cui è avvenuta la materiale conoscenza della esistenza della cartella, l'interesse ad agire è evidente e l'eventuale smentita in sede probatoria del presupposto della mancanza di notifica della cartella si traduce in rigetto della domanda. Dopo la notifica della cartella, il termine di prescrizione - che attiene alla fase esecutiva ovvero all'azione di riscossione dei crediti non più contestabili nel merito, se non per fatti successivi - mantiene la durata quinquennale, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e ormai consolidato dopo la pronuncia delle S.U. della Suprema Corte del 25.10.2016/17.11.2016, n. 2339, che, risolvendo il precedente conflitto delle sezioni semplici, ha chiarito che la cartella di pagamento non opposta non produce gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, mancando in essa ogni accertamento giudiziale e pertanto l'effetto preclusivo della successiva contestazione del credito, derivante dall'omessa opposizione nel termine di decadenza previsto dalla legge, non determina la trasformazione del termine prescrizionale quinquennale previsto per i crediti previdenziali in termine decennale, come invece avviene nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c.. Il termine quinquennale poi si applica anche alle sanzioni e somme aggiuntive, in ragione della natura accessoria di tali crediti
5 a quelli previdenziali per i quali il regime prescrizionale è disciplinato dall'art. 3 commi 9 e 10 legge
335/1995.
In applicazione dei principi appena esposti, deve ritenersi l'inammissibilità dei motivi di ricorso volti a censurare la irregolarità formale degli atti impugnati in quanto il ricorso è stato depositato in data
30.5.2022, oltre il termine di 20 gg dalla notifica dell'intimazione di pagamento (9.5.2022) .
Deve, invece, riconoscersi l'interesse del ricorrente all'azione proposta ex art. 615 c.p.c., essendo stata prospettata la prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto.
Nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le considerazioni che verranno di seguito esposte in relazione a ciascun atto impugnato.
Con riferimento a:
1) cartella di pagamento n. 298 2011 0003992649 000 l' ha fornito prova dell'avvenuta CP_1 notifica a mani proprie del ricorrente in data 03.08.2011 e della notifica dell' intimazione di pagamento n. 29820169003375821000 validamente notificata il 13/07/2016 a mani della moglie dell'opponente, signora (notifica perfezionata ai sensi dell'art. 139 Persona_3
c.p.c con la consegna del plico al familiare convivente), nonché dell'invio dell'avviso della consegna con racc. n. 20003374693-7 spedita il 15/07/2016 (sulla regolarità della notifica, si veda Cass. 17/5/2013 n. 12181: "In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare,
l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario;
per tale forma di notificazione non è peraltro necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa"; ne consegue che non trova applicazione neppure l'art. 60 comma 1 lettera b-bis) DPR n. 600/1973 a tenore del quale “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna
o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale
e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
6 desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata” (Tribunale Caltanissetta sez. lav., 05/03/2018, n.112).
A fronte della generica contestazione del ricorrente circa l'omessa prova della notifica di atti interruttivi, deve ritenersi valido atto interruttivo della prescrizione la notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n. 29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il
7/10/2016 mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del 07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla
Camera di Commercio (doc. 16), circostanza su cui il ricorrente non deduce alcunché.
Con riferimento alla cartella in oggetto deve applicarsi, poi, la speciale disciplina di sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale per un periodo di sospensione complessivo di 311 gg.
Più in dettaglio, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, al secondo comma dispone: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pertanto, in forza dell'art. 37 D.L. n. 18/2020, il termine di prescrizione del credito previdenziale per cui è causa è stato sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020.
È seguito un secondo periodo di sospensione, di ulteriori 182 giorni, in forza dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito in L. n. 21/2021, ai sensi del quale: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Alla luce di quanto precede, la prescrizione dei contributi è rimasta sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni) ex art. 37,
7 comma 2, D.L. n. 18/2020, e dall'1.1.2021 al 30.6.2021 (182 giorni) ex art. 11, comma 9, D.L.
n. 183/2020.
Ne deriva che deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione essendo stata la cartella in oggetto notificata nel termine di prescrizione decorrente dall'atto interruttivo del 7.10.2016, come sospeso per effetto della normativa emergenziale (termine del 16.8.2022 = 5 anni dal
7.10.2016+ 311 gg).
In ogni caso, anche a voler considerare quale unico atto interruttivo della prescrizione la notifica dell'intimazione di pagamento del 13.7.2016, eseguita mediante consegna del plico alla moglie del ricorrente, come sopra evidenziato, alla data del 9.5.2022 non può ritenersi maturata la prescrizione (che, considerando 5 anni dal 13.7.2021 + 311 giorni, viene a scadere il 20.5.2022).
2) cartella di pagamento n. 298 2014 000513582 000 : l' ha fornito prova della notifica CP_1 dell'atto in data 18/04/2014 mediante consegna del plico nelle mani della moglie dell'opponente signora , (cui è seguita comunicazione dell'avviso della Persona_3 consegna all'opponente con racc. n. 20002053738-9 spedita il 24/04/2014, per il perfezionamento della notifica con la consegna dell'atto ad una persona di famiglia, v. sopra citata Cass. 17/5/2013 n. 12181), nonché della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n. 29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016 mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del
DPR n. 602/73, giusta comunicazione del 07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di
Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' CP_1 nella documentazione in atti, tale atto deve ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale,.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
3) cartella di pagamento n. 29820140009856850000: l' ha fornito prova della notifica CP_1 dell'atto in data il 02/12/2014 mediante consegna del plico mani della moglie dell'opponente signora (cui è seguita comunicazione della consegna all'opponente con Persona_3 racc. n. 20002484182-1 spedita il 04/12/2014, per il perfezionamento della notifica con la consegna dell'atto ad una persona di famiglia, v. sopra citata Cass. 17/5/2013 n. 12181),
8 nonché della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n. 29880201600004260000 (doc.
14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016 mediante deposito e pubblicazione presso la
Camera di Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del 07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
4) cartella di pagamento n. 29820150017700470000 : l' ha fornito prova della notifica CP_1 in data 13/07/2016 mediante consegna del plico nelle mani della moglie dell'opponente (doc.
7), signora (cui è seguita comunicazione dell'avviso all'opponente con Persona_3 racc. n. 20003374710-8 spedita il 15/07/2016; per il perfezionamento della notifica con la consegna dell'atto ad una persona di famiglia, v. sopra citata Cass. 17/5/2013 n. 12181).
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 13.7.2016 + 311 giorni = 20 maggio 2022).
5) cartella di pagamento n. 29820170004497466000: l' ha fornito prova della notifica in CP_1 data 19/10/2017 mediante consegna del plico nelle mani della moglie dell'opponente (doc. 9), signora (cui è seguita comunicazione dell'avviso all'opponente n. Persona_3
20003867640-0 il 23/10/2017; per il perfezionamento della notifica con la consegna Pt_2 dell'atto ad una persona di famiglia, v. sopra citata Cass. 17/5/2013 n. 12181). Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione per complessivi complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 13.7.2016 + 311 giorni = 28 agosto
2023).
6) avviso di addebito n. 598 2012 0000098953 000 : l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica, recante timbro postale del
9 26.3.2012 e dicitura “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in relazione CP_1 all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
7) avviso di addebito n. 598 2012 0000170121 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica, recante timbro postale del
26.3.2012 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in CP_1 relazione all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
8) avviso di addebito n. 598 2012 0000543636 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'atto a mani della sig.ra in data 1.6.2012; le contestazioni Persona_3 sollevate dall'opponente circa la riferibilità della notifica all'avviso di addebito in questione
10 sono facilmente superabili alla luce dell'indicazione numerica riportata sotto al codice a barre tanto nell'avviso di addebito che nella cartolina di ricevimento (nella specie, su entrambi gli atti è riportata la sequenza numerica: 65003815642-8); l' ha prodotto, in relazione CP_1 all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
9) avviso di addebito n. 598 2012 0001209600 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica, recante timbro postale del
28.9.2012 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in CP_1 relazione all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
11 10) avviso di addebito n. 598 2012 0001662363 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica, recante timbro postale del
26.11.2012 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in CP_1 relazione all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
11) avviso di addebito n. 598 2012 0002382410 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica (che consente di superare le contestazioni sollevate dall'opponente circa la riferibilità della notifica all'avviso di addebito in questione stante la chiara indicazione numerica: su entrambi gli atti è riportata la sequenza numerica: 65012017358-1), recante timbro postale del 28.1.2013 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in relazione all'avviso in questione, CP_1 copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n. 29880201600004260000 (doc.
14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del 07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla
Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve ritenersi valido ai fini CP_1 dell'interruzione del termine prescrizionale.
12 Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
12) avviso di addebito n. 598 2013 0000535228 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica, recante timbro postale del
22.4.2013 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in CP_1 relazione all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
13) avviso di addebito n. 598 2013 0001058351 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica, recante timbro postale del
23.10.2013 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in CP_1 relazione all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
13 Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
14) avviso di addebito n. 598 2013 0001734827 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica (che consente di superare le contestazioni sollevate dall'opponente circa la riferibilità della notifica all'avviso di addebito in questione stante la chiara indicazione numerica: su entrambi gli atti è riportata la sequenza numerica: 65017120673-6) recante timbro postale del 9.1.2014 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in relazione all'avviso in questione, CP_1 copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n. 29880201600004260000 (doc.
14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del 07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla
Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve ritenersi valido ai fini CP_1 dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
15) avviso di addebito n. 598 2013 0002221154 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica, recante timbro postale del
5.2.2014 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in CP_1 relazione all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente
14 in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
16) avviso di addebito n. 598 2014 0000221839 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica (che consente di superare le contestazioni sollevate dall'opponente circa la riferibilità della notifica all'avviso di addebito in questione stante la chiara indicazione numerica: su entrambi gli atti è riportata la sequenza numerica: 65025062113-5) recante timbro postale del 29.5.2014 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in relazione all'avviso in questione, CP_1 copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n. 29880201600004260000 (doc.
14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del 07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla
Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve ritenersi valido ai fini CP_1 dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
17) avviso di addebito n. 598 2014 0001226946 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto allo stesso ricorrente (come da sottoscrizione della cartolina di notifica) in data 29.10.2014; ”; l' ha prodotto, in relazione all'avviso CP_1 in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
15 07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
18) avviso di addebito n. 598 2014 0001956083 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica, recante timbro postale del
19.11.2014 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza;
l' ha prodotto, in CP_1 relazione all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
19) avviso di addebito n. 598 2015 0000671353 000: l'opponente contesta esclusivamente l'omessa prova della notifica in quanto “dalla cartolina prodotta dall' non si evince CP_2 nessun riferimento al superiore avviso di addebito ma solo un numero di raccomandata in nessun modo associabile all'avviso stesso”. L' ha prodotto avviso di ricevimento della CP_3 notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica (che consente di superare le contestazioni sollevate dall'opponente circa la riferibilità della notifica all'avviso di addebito in questione stante la chiara indicazione numerica: su entrambi gli atti è riportata la sequenza
16 numerica: 65033610592-9) recante timbro postale e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”. La notifica deve ritenersi perfezionata per compiuta giacenza il
26.11.2015. Per completezza, si aggiunga che per l'avviso in questione l'attività di notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa per effetto della disciplina emergenziale nel periodo 8.3.2020-31.8.2021: l'art. 68 D.L.
18/2020 convertito in L. 27/2020, e successive proroghe, da ultimo ex D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021, al 1° comma prevede infatti che "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122.
(..) I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159", e, al comma 4-bis, dispone che: "Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: (..) b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate". Ai sensi del richiamato art. 12, 1° e 2° comma, d. lgs. 159/2015, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali comportano per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione,
17 sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. In forza di dette disposizioni al naturale termine di prescrizione devono essere aggiunti 542 giorni in forza della sospensione prevista. Ne deriva che nel caso di specie il termine di prescrizione viene a spirare il 22.5.2022 (5 anni+ 542 gg dal
26.11.2015).
20) avviso di addebito n. 598 2015 0001830924 000 : l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sulla cartolina di notifica, spedita in data 23.12.2015. Anche con riferimento all'avviso di addebito in questione deve applicarsi la disciplina emergenziale in materia di sospensione dei termini di prescrizione di cui al superiore punto 12) in forza della quale, al naturale termine di prescrizione, devono essere aggiunti 542 giorni in forza della sospensione prevista con la conseguenza che nessuna prescrizione può ritenersi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (9.5.2022). In ogni caso, l' ha prodotto, in CP_1 relazione all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
21) avviso di addebito n. 598 2016 0000389508 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sulla cartolina di notifica, spedita in data 7.5.2016. Anche con riferimento all'avviso di addebito in questione deve applicarsi la disciplina emergenziale in materia di sospensione dei termini di prescrizione di cui al superiore punto 12) in forza della quale, al naturale termine di prescrizione devono essere aggiunti 542 giorni in forza della sospensione prevista, con la conseguenza che nessuna prescrizione può ritenersi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (9.5.2022).
22) avviso di addebito n. 598 2016 0001699790 000: l' ha fornito prova della notifica CP_3 dell'atto mani dello stesso ricorrente in data 18.11.2016. Anche con riferimento all'avviso di addebito in questione deve applicarsi la disciplina emergenziale in materia di sospensione dei termini di prescrizione di cui al superiore punto 12) in forza della quale, al naturale termine
18 di prescrizione (18.11.2021) devono essere aggiunti 542 giorni in forza della sospensione prevista, con la conseguenza che nessuna prescrizione può ritenersi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (9.5.2022).
23) avviso di addebito n. 598 2017 0000701037 000: l' ha fornito prova della notifica CP_3 dell'atto in data 28.9.2017 mediante consegna del plico nelle mani dello zio dell'opponente,
(per il perfezionamento della notifica con la consegna dell'atto ad una persona di famiglia, v. sopra citata Cass. 17/5/2013 n. 12181). Anche con riferimento all'avviso di addebito in questione deve applicarsi la disciplina emergenziale in materia di sospensione dei termini di prescrizione di cui al superiore punto 12) in forza della quale, al naturale termine di prescrizione (28.9.2022) devono essere aggiunti 542 giorni in forza della sospensione prevista, con la conseguenza che nessuna prescrizione può ritenersi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (9.5.2022).
24) avviso di addebito n. 598 2017 0001507410 000 : l' ha fornito prova della notifica CP_3 dell'atto in data 20.10.2017 mediante consegna del plico nelle mani del cognato dell'opponente (per il perfezionamento della notifica con la consegna dell'atto ad una persona di famiglia, v. sopra citata Cass. 17/5/2013 n. 12181). Anche con riferimento all'avviso di addebito in questione deve applicarsi la disciplina emergenziale in materia di sospensione dei termini di prescrizione di cui al superiore punto 12) in forza della quale, al naturale termine di prescrizione (20.10.2022) devono essere aggiunti 542 giorni in forza della sospensione prevista, con la conseguenza che nessuna prescrizione può ritenersi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (9.5.2022).
Per le considerazioni suesposte il ricorso non merita accoglimento e deve essere rigettato.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti, stante la complessità delle questioni giuridiche trattate e degli accertamenti di fatto compiuti, la peculiarità della vicenda e la qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversie n.r.g. 1316/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovute le somme di cui agli atti impugnati, come indicati dai n. 1 al n. 24 del ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 7 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa AD ET
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa AD ET, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1316/2022 tra
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Floridia (SR), p.zza Umberto I n. 19, ed elettivamente domiciliato in Floridia (SR), v.le Paolo VI
n. 67, presso lo studio dell'avv. ROSARIO IDÀ che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Opponente -
Contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Scala Greca n. 199/C, presso lo studio dell'avv. DARIO D'ASARO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Controparte_2
– sede di SIRACUSA (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SICUSO GIOVANNI, giusta procura generale alle liti del
18.12.2018, per Notaio di Palermo, Rep. n. 711 ; Persona_1
(C.F: I ) in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCEDONE
Ivano, giusta procura generale alle liti del 21.7.2015 per Notaio rep. n. 80974/21569; Persona_2
- Opposti
1
OGGETTO: Opposizione avverso intimazione di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.5.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 298 2022 90007533 13/000 dell'11.02.2022, notificata a mezzo posta in data 09.05.2022, relativamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito – aventi ad oggetto contributi e e relative sanzioni - di seguito indicati: CP_3 CP_2
1. cartella di pagamento n. 298 2011 0003992649 000 notificata asseritamente in data
03.08.2011, pari a complessivi € 2.143,82, ente impositore;
CP_3
2. cartella di pagamento n. 298 2014 000513582 000 notificata asseritamente in data 18.04.2014, pari a complessivi € 13.980,56, ente impositore;
CP_2
3. cartella di pagamento n. 298 2014 0009856850 000 notificata asseritamente in data
02.12.2014, pari a complessivi € 9.174,60, ente impositore;
CP_2
4. cartella di pagamento n. 298 2015 0017700470 000 notificata asseritamente in data
13.07.2016, pari a complessivi € 7.723,38, ente impositore;
CP_2
5. cartella di pagamento n. 298 2017 0004497466 000 notificata asseritamente in data
19.10.2017, pari a complessivi € 7.887,89, ente impositore;
CP_2
6. avviso di addebito n. 598 2012 0000098953 000 notificato asseritamente in data 21.04.2012, pari a complessivi € 5.698,52, ente impositore;
CP_3
7. avviso di addebito n. 598 2012 0000170121 000 notificato asseritamente in data 27.04.2012, pari a complessivi € 4.542,421, ente impositore;
CP_3
8. avviso di addebito n. 598 2012 0000543636 000 notificato asseritamente in data 01.06.2012, pari a complessivi € 2.318,24, ente impositore;
CP_3
9. avviso di addebito n. 598 2012 0001209600 000 notificato asseritamente in data 29.10.2012, pari a complessivi € 9.331,68, ente impositore;
CP_3
10. avviso di addebito n. 598 2012 0001662363 000 notificato asseritamente in data 12.01.2013, pari a complessivi € 11.213,31, ente impositore;
CP_3
11. avviso di addebito n. 598 2012 0002382410 000 notificato asseritamente in data 26.02.2013, pari a complessivi € 2.393,20, ente impositore;
CP_3
12. avviso di addebito n. 598 2013 0000535228 000 notificato asseritamente in data 19.05.2013, pari a complessivi € 1.230,87, ente impositore;
CP_3
13. avviso di addebito n. 598 2013 0001058351 000 notificato asseritamente in data 20.11.2013, pari a complessivi € 5.347,71, ente impositore;
CP_3
2 14. avviso di addebito n. 598 2013 0001734827 000 notificato asseritamente in data 29.01.2014, pari a complessivi € 2.438,34, ente impositore;
CP_3
15. avviso di addebito n. 598 2013 0002221154 000 notificato asseritamente in data 07.03.2014, pari a complessivi € 2.064,40, ente impositore;
CP_3
16. avviso di addebito n. 598 2014 0000221839 000 notificato asseritamente in data 28.06.2014, pari a complessivi € 2.533,61, ente impositore;
CP_3
17. avviso di addebito n. 598 2014 0001226946 000 notificato asseritamente in data 29.10.2014, pari a complessivi € 2.484,09, ente impositore;
CP_3
18. avviso di addebito n. 598 2014 0001956083 000 notificato asseritamente in data 19.12.2014, pari a complessivi € 15.165,16, ente impositore;
CP_3
19. avviso di addebito n. 598 2015 0000671353 000 notificato asseritamente in data 26.11.2015, pari a complessivi € 2.458,31, ente impositore;
CP_3
20. avviso di addebito n. 598 2015 0001830924 000 notificato asseritamente in data 30.12.2015, pari a complessivi € 303,20, ente impositore;
CP_3
21. avviso di addebito n. 598 2016 0000389508 000 notificato asseritamente in data 20.05.2016, pari a complessivi € 2.413,66, ente impositore;
CP_3
22. avviso di addebito n. 598 2016 0001699790 000 notificato asseritamente in data 18.11.2016, pari a complessivi € 2.362,15, ente impositore;
CP_3
23. avviso di addebito n. 598 2017 0000701037 000 notificato asseritamente in data 28.09.2017, pari a complessivi € 4.662,30, ente impositore;
CP_3
24. avviso di addebito n. 598 2017 0001507410 000 notificato asseritamente in data 20.10.2017, pari a complessivi € 330,04, ente impositore . CP_3
A fondamento del ricorso eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, nonché, nel merito, la prescrizione decennale e quinquennale del credito portato dall'atto di intimazione impugnato, di cui il ricorrente era venuto a conoscenza solo in data 9.5.2022, non essendo mai stato notificato allo stesso alcun atto interruttivo della prescrizione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del
Lavoro, l' l' e l' , al fine di sentir dichiarare, Controparte_1 CP_3 CP_2 previa sospensione dell'efficacia esecutiva, nullo ovvero annullare gli atti impugnati e dichiarare prescritti i relativi crediti .
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, con memoria del 30.12.2022 si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato;
in particolare, la resistente CP_1 deduceva che le cartelle di pagamento erano state validamente notificate al ricorrente e che il decorso del termine di prescrizione era stato interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento n.
3 29820169003375821000 , notificata il 13/07/2016 a mani della moglie dell'opponente e dalla notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n. 29880201600004260000 , notificato il 7/10/2016 mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n.
602/73, giusta comunicazione del 07/10/2016. Deduceva, poi, che il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal 21/02/2020 al 31/08/2021, giusta la previsione dapprima del “Decreto Cura Italia” (DL
n. 18/2020) che ha sospeso dal 21/02/2020 al 31/05/2020 le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, termine prorogato dapprima sino al 31/08/2020 dal “Decreto Rilancio”
(DL n. 34/2020) quindi al 15/10/2020 dal “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020), poi ancora al
31/12/2020 dal Decreto Legge n. 125/2020, quindi al 28/02/2021 dal Decreto Legge n. 183/2020, poi ancora al 30/04/2021 dal “Decreto Sostegni” (DL n. 41/2021) ed infine al 31/08/2021 dal “Decreto
Sostegni-bis” (DL n. 73/2021).
Con memoria depositata in data 13.1.2023 si costituiva giudizio l' , eccependo in via preliminare, CP_3
l'inammissibilità dell'opposizione in relazione ai vizi formali denunciati in quanto proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica della cartella e degli avvisi di addebito e in ogni caso dalla notifica dell'intimazione di pagamento, nonché l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi inerenti al merito della pretesa contributiva, essendo stata proposta oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del D.lgs n. 46/99. Nel merito, chiedeva accertarsi la pretesa creditoria dell'Ente impositore come indicati negli avvisi di addebito opposti.
Concesso un termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 27.5.2025 , la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono acquisirsi agli atti del giudizio, anche nell'esercizio del potere-dovere istruttorio di cui all'art. 421 co. 2 c.p.c. - e ai fini della ricerca della verità e della giustizia della decisione, le prove documentali prodotte dall' in allegato alle note del 28.10.2024 in ordine agli CP_3 atti interruttivi della prescrizione .
In punto di diritto, si osserva che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 senza far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. Si è pure precisato (Cass.
12 novembre 2019 n. 29294), inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito funzionale al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, volta a far valere la prescrizione (che è
4 questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n.
23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile.
In proposito, si sottolinea che avverso le cartelle di pagamento o gli avvisi di addebito può proporsi:
a) l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, b)
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., c) l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata e sempre che si possa configurare un concreto interesse ad agire nel senso descritto dalla citata Cass. SS.UU. n. 26283 del 2022. Al di fuori di queste ultime ipotesi, il contribuente deve far valere le sue ragioni nei termini perentori stabiliti dalla legge e quindi, nel termine di 20 ex art. 617 c.p.c. o di 40 giorni ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999. Qualora
l'opponente assuma non essergli stata notificata la cartella ed intenda ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del debito, l'interessato può dunque far valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, per "recuperare" l'azione ormai spirata;
a tal fine, deve dimostrare che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo. In tale ipotesi, ferma la necessità di proporre l'azione entro 40 giorni dalla data in cui è avvenuta la materiale conoscenza della esistenza della cartella, l'interesse ad agire è evidente e l'eventuale smentita in sede probatoria del presupposto della mancanza di notifica della cartella si traduce in rigetto della domanda. Dopo la notifica della cartella, il termine di prescrizione - che attiene alla fase esecutiva ovvero all'azione di riscossione dei crediti non più contestabili nel merito, se non per fatti successivi - mantiene la durata quinquennale, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e ormai consolidato dopo la pronuncia delle S.U. della Suprema Corte del 25.10.2016/17.11.2016, n. 2339, che, risolvendo il precedente conflitto delle sezioni semplici, ha chiarito che la cartella di pagamento non opposta non produce gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, mancando in essa ogni accertamento giudiziale e pertanto l'effetto preclusivo della successiva contestazione del credito, derivante dall'omessa opposizione nel termine di decadenza previsto dalla legge, non determina la trasformazione del termine prescrizionale quinquennale previsto per i crediti previdenziali in termine decennale, come invece avviene nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c.. Il termine quinquennale poi si applica anche alle sanzioni e somme aggiuntive, in ragione della natura accessoria di tali crediti
5 a quelli previdenziali per i quali il regime prescrizionale è disciplinato dall'art. 3 commi 9 e 10 legge
335/1995.
In applicazione dei principi appena esposti, deve ritenersi l'inammissibilità dei motivi di ricorso volti a censurare la irregolarità formale degli atti impugnati in quanto il ricorso è stato depositato in data
30.5.2022, oltre il termine di 20 gg dalla notifica dell'intimazione di pagamento (9.5.2022) .
Deve, invece, riconoscersi l'interesse del ricorrente all'azione proposta ex art. 615 c.p.c., essendo stata prospettata la prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto.
Nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le considerazioni che verranno di seguito esposte in relazione a ciascun atto impugnato.
Con riferimento a:
1) cartella di pagamento n. 298 2011 0003992649 000 l' ha fornito prova dell'avvenuta CP_1 notifica a mani proprie del ricorrente in data 03.08.2011 e della notifica dell' intimazione di pagamento n. 29820169003375821000 validamente notificata il 13/07/2016 a mani della moglie dell'opponente, signora (notifica perfezionata ai sensi dell'art. 139 Persona_3
c.p.c con la consegna del plico al familiare convivente), nonché dell'invio dell'avviso della consegna con racc. n. 20003374693-7 spedita il 15/07/2016 (sulla regolarità della notifica, si veda Cass. 17/5/2013 n. 12181: "In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare,
l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario;
per tale forma di notificazione non è peraltro necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa"; ne consegue che non trova applicazione neppure l'art. 60 comma 1 lettera b-bis) DPR n. 600/1973 a tenore del quale “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna
o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale
e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
6 desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata” (Tribunale Caltanissetta sez. lav., 05/03/2018, n.112).
A fronte della generica contestazione del ricorrente circa l'omessa prova della notifica di atti interruttivi, deve ritenersi valido atto interruttivo della prescrizione la notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n. 29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il
7/10/2016 mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del 07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla
Camera di Commercio (doc. 16), circostanza su cui il ricorrente non deduce alcunché.
Con riferimento alla cartella in oggetto deve applicarsi, poi, la speciale disciplina di sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale per un periodo di sospensione complessivo di 311 gg.
Più in dettaglio, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, al secondo comma dispone: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pertanto, in forza dell'art. 37 D.L. n. 18/2020, il termine di prescrizione del credito previdenziale per cui è causa è stato sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020.
È seguito un secondo periodo di sospensione, di ulteriori 182 giorni, in forza dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito in L. n. 21/2021, ai sensi del quale: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Alla luce di quanto precede, la prescrizione dei contributi è rimasta sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni) ex art. 37,
7 comma 2, D.L. n. 18/2020, e dall'1.1.2021 al 30.6.2021 (182 giorni) ex art. 11, comma 9, D.L.
n. 183/2020.
Ne deriva che deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione essendo stata la cartella in oggetto notificata nel termine di prescrizione decorrente dall'atto interruttivo del 7.10.2016, come sospeso per effetto della normativa emergenziale (termine del 16.8.2022 = 5 anni dal
7.10.2016+ 311 gg).
In ogni caso, anche a voler considerare quale unico atto interruttivo della prescrizione la notifica dell'intimazione di pagamento del 13.7.2016, eseguita mediante consegna del plico alla moglie del ricorrente, come sopra evidenziato, alla data del 9.5.2022 non può ritenersi maturata la prescrizione (che, considerando 5 anni dal 13.7.2021 + 311 giorni, viene a scadere il 20.5.2022).
2) cartella di pagamento n. 298 2014 000513582 000 : l' ha fornito prova della notifica CP_1 dell'atto in data 18/04/2014 mediante consegna del plico nelle mani della moglie dell'opponente signora , (cui è seguita comunicazione dell'avviso della Persona_3 consegna all'opponente con racc. n. 20002053738-9 spedita il 24/04/2014, per il perfezionamento della notifica con la consegna dell'atto ad una persona di famiglia, v. sopra citata Cass. 17/5/2013 n. 12181), nonché della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n. 29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016 mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del
DPR n. 602/73, giusta comunicazione del 07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di
Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' CP_1 nella documentazione in atti, tale atto deve ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale,.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
3) cartella di pagamento n. 29820140009856850000: l' ha fornito prova della notifica CP_1 dell'atto in data il 02/12/2014 mediante consegna del plico mani della moglie dell'opponente signora (cui è seguita comunicazione della consegna all'opponente con Persona_3 racc. n. 20002484182-1 spedita il 04/12/2014, per il perfezionamento della notifica con la consegna dell'atto ad una persona di famiglia, v. sopra citata Cass. 17/5/2013 n. 12181),
8 nonché della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n. 29880201600004260000 (doc.
14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016 mediante deposito e pubblicazione presso la
Camera di Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del 07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
4) cartella di pagamento n. 29820150017700470000 : l' ha fornito prova della notifica CP_1 in data 13/07/2016 mediante consegna del plico nelle mani della moglie dell'opponente (doc.
7), signora (cui è seguita comunicazione dell'avviso all'opponente con Persona_3 racc. n. 20003374710-8 spedita il 15/07/2016; per il perfezionamento della notifica con la consegna dell'atto ad una persona di famiglia, v. sopra citata Cass. 17/5/2013 n. 12181).
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 13.7.2016 + 311 giorni = 20 maggio 2022).
5) cartella di pagamento n. 29820170004497466000: l' ha fornito prova della notifica in CP_1 data 19/10/2017 mediante consegna del plico nelle mani della moglie dell'opponente (doc. 9), signora (cui è seguita comunicazione dell'avviso all'opponente n. Persona_3
20003867640-0 il 23/10/2017; per il perfezionamento della notifica con la consegna Pt_2 dell'atto ad una persona di famiglia, v. sopra citata Cass. 17/5/2013 n. 12181). Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione per complessivi complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 13.7.2016 + 311 giorni = 28 agosto
2023).
6) avviso di addebito n. 598 2012 0000098953 000 : l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica, recante timbro postale del
9 26.3.2012 e dicitura “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in relazione CP_1 all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
7) avviso di addebito n. 598 2012 0000170121 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica, recante timbro postale del
26.3.2012 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in CP_1 relazione all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
8) avviso di addebito n. 598 2012 0000543636 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'atto a mani della sig.ra in data 1.6.2012; le contestazioni Persona_3 sollevate dall'opponente circa la riferibilità della notifica all'avviso di addebito in questione
10 sono facilmente superabili alla luce dell'indicazione numerica riportata sotto al codice a barre tanto nell'avviso di addebito che nella cartolina di ricevimento (nella specie, su entrambi gli atti è riportata la sequenza numerica: 65003815642-8); l' ha prodotto, in relazione CP_1 all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
9) avviso di addebito n. 598 2012 0001209600 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica, recante timbro postale del
28.9.2012 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in CP_1 relazione all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
11 10) avviso di addebito n. 598 2012 0001662363 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica, recante timbro postale del
26.11.2012 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in CP_1 relazione all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
11) avviso di addebito n. 598 2012 0002382410 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica (che consente di superare le contestazioni sollevate dall'opponente circa la riferibilità della notifica all'avviso di addebito in questione stante la chiara indicazione numerica: su entrambi gli atti è riportata la sequenza numerica: 65012017358-1), recante timbro postale del 28.1.2013 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in relazione all'avviso in questione, CP_1 copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n. 29880201600004260000 (doc.
14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del 07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla
Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve ritenersi valido ai fini CP_1 dell'interruzione del termine prescrizionale.
12 Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
12) avviso di addebito n. 598 2013 0000535228 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica, recante timbro postale del
22.4.2013 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in CP_1 relazione all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
13) avviso di addebito n. 598 2013 0001058351 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica, recante timbro postale del
23.10.2013 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in CP_1 relazione all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
13 Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
14) avviso di addebito n. 598 2013 0001734827 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica (che consente di superare le contestazioni sollevate dall'opponente circa la riferibilità della notifica all'avviso di addebito in questione stante la chiara indicazione numerica: su entrambi gli atti è riportata la sequenza numerica: 65017120673-6) recante timbro postale del 9.1.2014 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in relazione all'avviso in questione, CP_1 copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n. 29880201600004260000 (doc.
14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del 07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla
Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve ritenersi valido ai fini CP_1 dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
15) avviso di addebito n. 598 2013 0002221154 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica, recante timbro postale del
5.2.2014 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in CP_1 relazione all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente
14 in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
16) avviso di addebito n. 598 2014 0000221839 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica (che consente di superare le contestazioni sollevate dall'opponente circa la riferibilità della notifica all'avviso di addebito in questione stante la chiara indicazione numerica: su entrambi gli atti è riportata la sequenza numerica: 65025062113-5) recante timbro postale del 29.5.2014 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”; l' ha prodotto, in relazione all'avviso in questione, CP_1 copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n. 29880201600004260000 (doc.
14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del 07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla
Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve ritenersi valido ai fini CP_1 dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
17) avviso di addebito n. 598 2014 0001226946 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto allo stesso ricorrente (come da sottoscrizione della cartolina di notifica) in data 29.10.2014; ”; l' ha prodotto, in relazione all'avviso CP_1 in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
15 07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
18) avviso di addebito n. 598 2014 0001956083 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica, recante timbro postale del
19.11.2014 e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza;
l' ha prodotto, in CP_1 relazione all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
Anche in relazione alla cartella in oggetto deve ritenersi operante il termine di sospensione complessivo di 311 giorni di cui alla normativa emergenziale sopra citata, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (in data 9.5.2022) deve ritenersi eseguita nel termine di prescrizione (5 anni dal 7.10.2016 + 311 giorni = 16 agosto 2022).
19) avviso di addebito n. 598 2015 0000671353 000: l'opponente contesta esclusivamente l'omessa prova della notifica in quanto “dalla cartolina prodotta dall' non si evince CP_2 nessun riferimento al superiore avviso di addebito ma solo un numero di raccomandata in nessun modo associabile all'avviso stesso”. L' ha prodotto avviso di ricevimento della CP_3 notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sotto al codice a barre posto sull'atto e sulla cartolina di notifica (che consente di superare le contestazioni sollevate dall'opponente circa la riferibilità della notifica all'avviso di addebito in questione stante la chiara indicazione numerica: su entrambi gli atti è riportata la sequenza
16 numerica: 65033610592-9) recante timbro postale e dicitura “avvisato” “al mittente per compiuta giacenza”. La notifica deve ritenersi perfezionata per compiuta giacenza il
26.11.2015. Per completezza, si aggiunga che per l'avviso in questione l'attività di notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa per effetto della disciplina emergenziale nel periodo 8.3.2020-31.8.2021: l'art. 68 D.L.
18/2020 convertito in L. 27/2020, e successive proroghe, da ultimo ex D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021, al 1° comma prevede infatti che "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122.
(..) I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159", e, al comma 4-bis, dispone che: "Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: (..) b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate". Ai sensi del richiamato art. 12, 1° e 2° comma, d. lgs. 159/2015, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali comportano per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione,
17 sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. In forza di dette disposizioni al naturale termine di prescrizione devono essere aggiunti 542 giorni in forza della sospensione prevista. Ne deriva che nel caso di specie il termine di prescrizione viene a spirare il 22.5.2022 (5 anni+ 542 gg dal
26.11.2015).
20) avviso di addebito n. 598 2015 0001830924 000 : l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sulla cartolina di notifica, spedita in data 23.12.2015. Anche con riferimento all'avviso di addebito in questione deve applicarsi la disciplina emergenziale in materia di sospensione dei termini di prescrizione di cui al superiore punto 12) in forza della quale, al naturale termine di prescrizione, devono essere aggiunti 542 giorni in forza della sospensione prevista con la conseguenza che nessuna prescrizione può ritenersi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (9.5.2022). In ogni caso, l' ha prodotto, in CP_1 relazione all'avviso in questione, copia della notifica del preavviso di fermo ammnistrativo n.
29880201600004260000 (doc. 14 di parte resistente), notificato il 7/10/2016, nel termine di 5 anni dalla notifica dell'avviso, mediante deposito e pubblicazione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, giusta comunicazione del
07/10/2016 (doc. 15), non avendo il ricorrente alcun indirizzo di posta elettronica valido o attivo nonostante la iscrizione alla Camera di Commercio. Non contestando parte ricorrente in alcun modo tale forma di notificazione, né la sussistenza di un valido e attivo indirizzo di posta elettronica, come attestato dall' nella documentazione in atti, tale atto deve CP_1 ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
21) avviso di addebito n. 598 2016 0000389508 000: l' ha prodotto avviso di ricevimento CP_3 della notifica dell'avviso di addebito in oggetto, chiaramente evincibile dal numero riportato sulla cartolina di notifica, spedita in data 7.5.2016. Anche con riferimento all'avviso di addebito in questione deve applicarsi la disciplina emergenziale in materia di sospensione dei termini di prescrizione di cui al superiore punto 12) in forza della quale, al naturale termine di prescrizione devono essere aggiunti 542 giorni in forza della sospensione prevista, con la conseguenza che nessuna prescrizione può ritenersi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (9.5.2022).
22) avviso di addebito n. 598 2016 0001699790 000: l' ha fornito prova della notifica CP_3 dell'atto mani dello stesso ricorrente in data 18.11.2016. Anche con riferimento all'avviso di addebito in questione deve applicarsi la disciplina emergenziale in materia di sospensione dei termini di prescrizione di cui al superiore punto 12) in forza della quale, al naturale termine
18 di prescrizione (18.11.2021) devono essere aggiunti 542 giorni in forza della sospensione prevista, con la conseguenza che nessuna prescrizione può ritenersi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (9.5.2022).
23) avviso di addebito n. 598 2017 0000701037 000: l' ha fornito prova della notifica CP_3 dell'atto in data 28.9.2017 mediante consegna del plico nelle mani dello zio dell'opponente,
(per il perfezionamento della notifica con la consegna dell'atto ad una persona di famiglia, v. sopra citata Cass. 17/5/2013 n. 12181). Anche con riferimento all'avviso di addebito in questione deve applicarsi la disciplina emergenziale in materia di sospensione dei termini di prescrizione di cui al superiore punto 12) in forza della quale, al naturale termine di prescrizione (28.9.2022) devono essere aggiunti 542 giorni in forza della sospensione prevista, con la conseguenza che nessuna prescrizione può ritenersi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (9.5.2022).
24) avviso di addebito n. 598 2017 0001507410 000 : l' ha fornito prova della notifica CP_3 dell'atto in data 20.10.2017 mediante consegna del plico nelle mani del cognato dell'opponente (per il perfezionamento della notifica con la consegna dell'atto ad una persona di famiglia, v. sopra citata Cass. 17/5/2013 n. 12181). Anche con riferimento all'avviso di addebito in questione deve applicarsi la disciplina emergenziale in materia di sospensione dei termini di prescrizione di cui al superiore punto 12) in forza della quale, al naturale termine di prescrizione (20.10.2022) devono essere aggiunti 542 giorni in forza della sospensione prevista, con la conseguenza che nessuna prescrizione può ritenersi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (9.5.2022).
Per le considerazioni suesposte il ricorso non merita accoglimento e deve essere rigettato.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti, stante la complessità delle questioni giuridiche trattate e degli accertamenti di fatto compiuti, la peculiarità della vicenda e la qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversie n.r.g. 1316/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovute le somme di cui agli atti impugnati, come indicati dai n. 1 al n. 24 del ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 7 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa AD ET
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