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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RG 366/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 21/05/2021 da
, Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Porpora e dall'Avv. Arianna Rescignano entrambi del Foro di Roma;
Parte appellante contro
C.F e P.I CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Dario Buzzelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Fulcieri Paulucci De Calboli n. 15, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 235/2020 emessa dal Tribunale di Rovigo Sezione Lavoro.
In punto: altre ipotesi.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Letti i documenti tutti del fascicolo di causa, valutati gli atti difensivi, le deduzioni e le memorie e note difensive depositate in giudizio avanti il Tribunale a quo e da considerarsi qui integralmente trascritte e richiamate, piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello Adita contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata , accogliere il presente appello e riformare la sentenza impugnata, e per l'effetto, - accertare e dichiarare l'illegittimità del ricalcolo del TFS e/o indennità di buonuscita dei ricorrenti effettuato dall' in persona del Presidente pro tempore, e comunque della sua Controparte_2 tard - accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione dell
[...]
in persona del Presidente pro tempore, della trattenuta di 1/5 sulla Controparte_2 ivi di cui in narrativa e del preteso ricalcolo delle indennità de quibus;
- in ciascuno dei predetti casi per l'effetto, condannare l' in persona del Controparte_2 Presidente pro tempore, alla restituzione in favore ute a titolo di
1 riliquidazione del TFS/indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione da ciascun addebito all'effettivo soddisfo;
- -in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità della declaratoria di soccombenza ai fini della regolazione dalle spese di lite e riformare la sentenza compensando le spese di lite in primo grado e per il secondo (ove non fosse ritenuta – al contrario – la soccombenza dell' ), in caso di non CP_2 accoglimento nel merito dell'appello proposto per i motivi di cui in narrativa;
ittoria di spese ed onorario per il duplice grado, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso spese generali, per il duplice grado.
Per parte appellata: Voglia l'illustrissima Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese..
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rovigo ha rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, la domanda con la quale l'odierno appellante si doleva del provvedimento con il quale l' in CP_1 qualità di datore di lavoro, ne aveva rideterminato l'indennità di buona uscita, richiedendone parziale restituzione in misura pari ad € 43.554,58. È infatti fatto assodato come l avesse proceduto alla riliquidazione dell'indennità CP_1 di buona uscita basandosi sul disposto dell'art. 13 della legge 70/1975, nella lettura fornitane dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7154/2010 secondo cui, secondo l'interpretazione dell'Ente (del Tribunale di Rovigo accolta), dalla relativa base di calcolo dovevano essere espunte le indennità di specificità medica e l'indennità di incarico quinquennale in quanto distinte dallo stipendio tabellare o dalla integrazione dello stesso con gli scatti di anzianità o le componenti retributive similari.
L'appellante evidenziava in particolare:
➢ di essere stato dipendente dell' convenuto dal 15/5/1978 con CP_3 qualifica di Medico e quindi collocato a riposo in data 1/12/2010,
➢ essergli stata corrisposta l'indennità di buonuscita in base alla normativa ed alla contrattazione collettiva di riferimento e quindi con determinazione della retribuzione annua (quale base di calcolo dell'indennità dovuta) tenuto conto dello stipendio tabellare, dell'indennità di posizione variabile, dell'indennità di posizione fissa, dell'indennità di specificità medica, dell'indennità di incarico quinquennale, dello stipendio di anzianità e dell'indennità di vacanza contrattuale,
➢ che l' gli aveva richiesto, con missiva del gennaio 2019, la CP_1 restituzione dell'importo pari ad € 43.554,58 a titolo di riliquidazione indennità di anzianità già erogata, allegando uno schema di ricalcolo che
2 escludeva dal calcolo del TFS l'indennità di specificità medica e l'indennità di incarico quinquennale.
1.1. Il giudice di prime cure rigettava la domanda:
➢ escludendo la fondatezza dell'eccepita decadenza ai sensi dall'art. 30 del D.P.R. 29 dicembre 1937, n. 1032 non rientrando l'odierno appellante entro il novero dei soggetti che potevano beneficiarne,
➢ richiamando, nel merito, precedenti giurisprudenziali di merito [Tribunale Milano, Giudice del Lavoro, sentenza n. 615/2020 del 21.5.2020] e di legittimità [commentati e tuttavia non esplicitamente indicati] e così affermando come <con riferimento alla base di calcolo ai fini dell'indennità di buonuscita dei dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, ha stabilito che l'art. 13 della legge n. 70 del 1975, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, ha dettato una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari>> e quindi che <In forza del principio stabilito dalla Suprema Corte […] deve ritenersi che ai fini della base imponibile per il calcolo dell'indennità di buonuscita siano computabili solo lo stipendio tabellare e la sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari, non anche invece le competenze a carattere fisso e continuativo quali ad esempio gli onorari ovvero le indennità di specificità medica e di incarico quinquennale, le quali indubbiamente non appaiono riconducibili a voci stipendiali tabellari>>,
➢ rilevando infine come non fosse stata mossa <alcuna contestazione in ordine all'operatività del principio previsto dall'art. 2033 c.c., peraltro azionato dall' CP_2 convenuto nei limiti della prescrizione decennale>> e come in ogni caso non potesse dirsi <fondata, in quanto carente di allegazione, la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a motivo della ripetizione effettuata dall convenuto>>. CP_2
3 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 sulla base di sei motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello il contesta la sentenza gravata Pt_1 nella porzione in cui ha escluso l'applicabilità al rapporto tra le parti dell'art. 30, DPR 1032/73.
A ragione del motivo di impugnazione rileva parte appellante come l'articolo in commento sia stato <espressamente richiamato, con efficacia confessoria, dalla Circolare n. 47 del 16.03.2018 dell > e come nella sostanza si sia CP_1 CP_1 auto-assoggettata a regola di condotta e, con ciò, a non richiedere somme in restituzione ove decorso un anno dalla loro liquidazione (nel nostro caso ne sono passati poco meno di 10).
2.2. Con il secondo motivo di appello il contesta la sentenza Pt_1 gravata ritendo che questa abbia non correttamente applicato, pur ad esso avendo fatto riferimento, il principio espresso dalla suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7154/2010.
Rileva parte appellante, innanzitutto, come il giudice di prime cure non fosse in alcun modo vincolato al precedente giurisprudenziale non avendo peraltro evidenziato la sentenza gravata le ragioni di assimilabilità del caso concreto a quello trattato dalla Cassazione con la pronuncia citata.
Avendo inoltre la sentenza impugnata, in tal modo esprimendosi in senso opposto a quello indicato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7154/2010, non compreso come le voci retributive di cui si discute
[l'indennità di specificità medica e di incarico quinquennale] <sono cumulabili allo stipendio tabellare in quanto costituenti “componenti retributive similari” (al tabellare appunto)>>.
2.3. Con il terzo motivo di appello contesta l'appellante l'interpretazione data dal giudice di prime cure alla locuzione “stipendio complessivo annuo” di cui all'art. 13, Legge 70/1975 non avendo in esso ricompreso, con riferimento all'appellante quale dirigente medico, anche l'indennità di specificità medica e di incarico quinquennale.
Rileva la parte appellante come <La struttura retributiva dei Dirigenti Medici è ben diversa da quella di altri dipendenti – dirigenti o meno - quella dei primi, CP_1 infatti, è espressamente articolata in varie voci, tutte fondamentali e sottoposte a
4 contribuzione, che differenziano e valorizzano la professionalità specifica dei medici rispetto ad altre figure professionali dipendenti dell . CP_1
2.4. Con il quarto motivo di appello contesta l'appellante la sentenza impugnata nella porzione in cui ha ritenuto configurato un indebito oggettivo non sussistendone, secondo la ricostruzione del RUVIOLI, i presupposti avendo per molteplici anni liquidato il TFS prendendo in CP_1 considerazione al fine della determinazione della base di calcolo anche le indennità di specificità medica e di incarico quinquennale.
2.5. Con il quinto motivo di appello contesta l'appellante la sentenza gravata nella porzione in cui ha rigettato la domanda con la quale il ha Pt_1 chiesto il risarcimento del danno patito in conseguenza della ripetizione effettuata d'ufficio da CP_1
Contesta in particolare l'appellante che che nel caso di specie CP_1 opererebbe quale datore di lavoro (nel momento in cui eroga e poi recupera il TFS) e quale Ente erogante il trattamento pensionistico, il diritto a trattenere, senza la sussistenza di un titolo giudiziale, sulle quote di pensione corrisposte, somma pari al 1/5 in funzione del recupero delle somme ritenuto indebitamente corrisposte.
2.6. Con il sesto motivo di appello il contesta la pronuncia grava Pt_1 con riferimento alla statuizione sulle spese di lite.
Rileva al riguardo la complessità della lite, l'assenza di giurisprudenza specifica atta a costituire solido precedente, la buona fede dell'appellante nella percezione del TFS, il fatto che sia stato l'Ente datore di lavoro a determinare l'entità del TFS e, quindi, ad essere l'unico eventuale responsabile dell'errore di calcolo;
alla luce di ciò le spese di grado avrebbero quantomeno dovuto essere compensate in via integrale.
3. Si è costituita con memoria depositata il 2/9/2022 contestando la CP_1 fondatezza dei motivi di doglianza sviluppati dall'appellante e citando numerosi precedenti emessi da varie Corti in proprio favore.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 29/9/2022 e quindi rinvia con decreti di carattere organizzativo datati 14/9/2022, 2/1/2023 e 17/1/2024, è stata trattata all'udienza dell'11/7/2024 e quindi definitivamente discussa e decisa all'udienza del 20/2/2025 decisa con lettura del dispositivo.
*
5 5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Muovendo dal primo motivo di appello, sin da ora evidenziato come parte appellante non sollevi contestazione alcuna, salvo quella qui in esame ed inoltre quella di cui al quarto motivo, in merito alla ripetibilità della somma richiesta da deve essere evidenziato come tesi sostenuta dal CP_1 Pt_1
è che con l'emanazione della circolare n. 47/2018, si sia impegnata CP_1
(evidentemente rispetto ai proprio dipendenti) ad applicare (a prescindere dall'ambito soggettivo di operatività del DPR 1032/1973, pacificamente non applicabile al settore del parastato) la disciplina di cui all'art. 30 del DPR 1032/1973 che, in effetti, indica stringenti termini decadenziali al fine del recupero delle indennità di buona uscita illegittimamente erogate.
Ora, rileva il Collegio, innanzitutto, come la suddetta circolare non contenga alcun impegno da parte dell' nei confronti dei proprio dipendenti – per i CP_1 quali la liquidazione del TFS trova compiuta disciplina nella Legge 70/1975 – ovvero, in generale, nei confronti dei lavoratori percettori di trattamenti di fine servizio ovvero fine rapporto per il tramite di limitandosi invero ad CP_1 una analisi ricognitiva (magari incompleta/inesatta) in ordine alle norme che disciplinato la materia. Ciò, evidentemente, non implica alcun impegno a soggiacere, peraltro contra legem, a particolari termini di decadenza in ogni caso non operanti, come chiarito dalla pronuncia di primo grado, nell'ambito del settore del parastato che trova disciplina, come sopra detto, nella Legge 70/1975 e non certo nel DPR 1032/1973.
6.1. In ogni caso, anche ove avesse inteso autoimporsi con proprio CP_1 regolamento un limite e, quindi, ove mai avesse ritenuto di applicare i termini di decadenza di cui all'art. 30, DPR 1032/1973, aldifuori dell'ambito di operatività soggettiva di tale norma, ciò sarebbe privo di effetto alla luce della previsione di cui all'art. 5, co. 1, lett. g) della Legge 88/1989, che attribuisce ad (e ad poteri derogatori rispetto alla disciplina contenuta nell'art. CP_1 CP_4
13, Legge 70/1975 a “condizione” dell'emanazione di un regolamento generale in materia di organico e di fine servizio del personale. Regolamento che certamente (al pari di , tanto che l'appellante non lo segnala, CP_1 CP_4 non risulta avere emanato.
6.2. Il primo motivo di appello non può, pertanto, essere accolto.
6 7. Il secondo ed il terzo motivo di appello, in quanto vertono in ordine alla ritenuta legittima inclusione delle due indennità di cui si discute nella base di calcolo del TFS, possono essere trattati congiuntamente.
7.1. Deve, innanzitutto, essere affermata la sostanziale inconferenza delle estese argomentazioni spese dalla parte appellante in merito alla insussistenza nel nostro Ordinamento del principio del precedente giurisprudenziale vincolante essendosi infatti limitato il giudice di prime cure, come d'altronde intende fare la Corte d'Appello di Venezia, a richiamare autorevole precedente giurisprudenziale condividendone, evidentemente, l'iter argomentativo. Iter argomentativo peraltro avallato, come subito in appresso, dalla Corte Costituzionale.
7.2. Quanto al merito dell'impugnazione, come invero già affermato da questa Corte d'appello in coeva pronuncia (sentenza n. 105/25, CdA Venezia alla quale si fa parimenti rimando), l'odierno Collegio giudicante ritiene di poter aderire, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state addotte in questa sede argomentazioni tali da indurre a discostarsene, al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che include nella base di calcolo del trattamento di fine servizio solo lo stipendio complessivo annuo, da intendersi in senso tecnico-giuridico, quindi comprensivo solo dello stipendio tabellare e della sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari.
Afferma infatti il Supremo collegio, con orientamento invero risalente nel tempo e ribadito, come <In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti
7 retributive similari (quali l'indennità di funzione ex art. 15, comma secondo, della legge n. 88 del 1989 e il compenso incentivante erogati ai dipendenti dell' ) e devono ritenersi CP_4 abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell' , prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque CP_4 denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo>> (Cass. civ. ss.uu. 7158/2010). Ed inoltre, <In tema di indennità di buonuscita per i pubblici dipendenti già assunti alla data del 31 dicembre 1995, alla contrattazione collettiva è demandata solo la definizione delle modalità applicative della normativa concernente il trattamento di fine rapporto, mentre la "nuova regolamentazione contrattuale della materia", destinata a superare la previgente disciplina ex art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993, trasfuso nell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, va riferita ad un intervento complessivo di modifica del quadro normativo e non a meri interventi specifici su taluni punti, sicché, attesa l'inderogabilità della normativa previdenziale nel cui ambito rientra tale indennità, in difetto di specifiche disposizioni è preclusa all'autonomia collettiva l'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella relativa base di calcolo. (Nella specie, per un dirigente veterinario alle dipendenze del Ministero della salute, in servizio al 31 dicembre 1995, è stata esclusa la computabilità dell'indennità di specificità medica di cui all'art. 8 del c.c.n.l. integrativo del 30 settembre 1997 per la dirigenza comparto ministeri)>> (Cass. civ. 24673/2016).
Ora, come si è già avuto modo di affermare, <Si tratta di orientamento definito
“diritto vivente” e non irragionevole dalla recente sentenza della Corte Cost. 73/2024 (che, seppur riferita alla posizione degli avvocati dipendenti degli enti pubblici non economici, ha, tuttavia, espresso alcune considerazioni di carattere generale e applicabili anche in questa sede). In particolare, la predetta sentenza della Corte Cost. ha ribadito : “Il concetto di stipendio utile alla determinazione dell'indennità di anzianità indicato dal diritto vivente è coerente con il contenuto precettivo e con la ratio della disposizione in scrutinio e concorda con la logica di fondo della legge n. 70 del 1975 e, più in generale, dell'ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato in cui essa si inscrive. Parimenti rispondente alle linee sistematiche di tali discipline è l'affermazione di principio secondo la quale la regola espressa dall'art. 13 della legge n. 70 del 1975 non può essere derogata dalla fonte regolamentare, né dall'autonomia collettiva. .... 5.2.– Ciò posto, la qualificazione giuridica cristallizzatasi nel diritto vivente oggetto di censura valorizza congruamente le specificità connotative del termine «stipendio» impiegato nell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, il quale non può essere considerato come sinonimo di retribuzione, ma deve essere inteso nella sua specifica valenza assunta nel contesto della legge di riforma del parastato e, più in generale, nella disciplina del pubblico impiego.”.
8
6.2. Per quanto precede, le argomentazioni di parte appellante sulla asserita natura fissa e continuativa delle indennità in discorso sono generiche sia alla luce della puntuale analisi delle previsioni della contrattazione collettiva svolta dall' sin dal primo grado, sia alla CP_4 luce della giurisprudenza richiamata, in quanto non superano la decisiva ratio decidendi per cui si tratta di voci che non fanno parte dello stipendio tabellare o di istituti che valorizzano l'anzianità di servizio. Parte appellante non ha specificamente addotto alcuna circostanza di fatto o di diritto tale da ribaltare, sul punto, la sentenza impugnata>> (sentenza n. 105/25, CdA Venezia).
7.2. Mette conto qui anche evidenziare, pur assorbenti le suddette considerazioni, come parte appellante affermi, alla luce della pronuncia della Cassazione sopra richiamata (Cass. civ. 7154/2010), la sostanziale equiparabilità delle indennità di cui si discute allo stipendio tabellare ed alla sua integrazione mediante scatti di anzianità o compenti retributive similari.
Di tale equiparabilità, tuttavia, parte appellante non fornisce spiegazione convincente né in ogni caso il Collegio riesce comprende come i differenti istituti (indennità e retribuzione base) possano essere associati proprio alla luce del complessivo tenore delle decisioni della Cassazione sopra riportate e anche del fatto che proprio la contrattazione collettiva di settore descrive le voci retributive qui in esame quali componenti differenti ed ulteriori rispetto alla retribuzione base.
8. Con riferimento al quarto motivo di appello, mediante il quale il Pt_1 contesta la sussistenza dell'indebito stesso e, in particolare, che sussistano i presupposti di applicazione dell'art. 2033 cc., è qui sufficiente rilevare come l'indebito oggettivo di cui si discute trovi ragione nella violazione del disposto dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (come sopra interpretato) che non consente, in ragione di quanto sopra argomentato, l'inclusione nella base di calcolo del TFR delle indennità di specificità medica e di incarico quinquennale. L'indebito, quindi, non trova causa in una interpretazione di una norma né nella mutata interpretazione della stessa bensì nel fatto che in violazione di una norma di Legge, ha determinato la misura del TFS CP_1 includendo nella base di calcolo indennità non previste e, quindi, in assenza di un titolo che giustifichi il pagamento del TFS nella misura effettuata.
9. Quanto al quinto motivo di appello, rileva il Collegio come, a prescindere dal fatto che non chiaro è quale sia il danno patito dal per effetto Pt_1 delle trattenute praticate (invero l'appellante ha beneficato della possibilità di
9 non veder lievitare gli interessi sulle somme dovute), reputa il Collegio irrilevante, in ragione dell'identità del soggetto prima pagatore (del TFS) e quindi creditore (della somma prima indebitamente erogata) e poi debitore del trattamento pensionistico sul quale sta praticando trattenute recuperatorie, che le somme erogate dall' e dallo stesso richieste in restituzione (sulla cui CP_1 misura non vi è controversia) e le somme poi trattenute sui ratei di pensione abbiano differente natura.
Ed infatti, posto che sta operando compensazione nel rispetto del limite CP_1 del quinto (il che è pacifico), rileva il Collegio come le somme oggetto di compensazione siano nel caso di specie, come prescritto dall'art. 1243, co. 1 cc., entrambe liquide ed esigibili e, come tali, compensabili (purchè, come appena detto, nel rispetto del limite sopra menzionato).
10. Quanto, infine, al sesto motivo di appello, la soccombenza del Pt_1 in primo grado ed il consolidamento, vista la sopra menzionata pronuncia a Sezioni Unite nell'anno 2010, della giurisprudenza di legittimità a fronte di una richiesta restitutoria da parte di del 2019, giustificano la condanna alle CP_1 spese sia con riferimento al primo grado di giudizio sia con riferimento al presente grado di appello.
11. Le spese del presente giudizio possono essere liquidate, nel rispetto delle regole di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, in base al principio di soccombenza tenuto conto del valore di controversia e del fatto che non si è qui resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 6.946,00 oltre a spese generali. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Venezia, 20 febbraio 2025. Il Presidente dott. Paolo Talamo
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 21/05/2021 da
, Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Porpora e dall'Avv. Arianna Rescignano entrambi del Foro di Roma;
Parte appellante contro
C.F e P.I CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Dario Buzzelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Fulcieri Paulucci De Calboli n. 15, Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 235/2020 emessa dal Tribunale di Rovigo Sezione Lavoro.
In punto: altre ipotesi.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Letti i documenti tutti del fascicolo di causa, valutati gli atti difensivi, le deduzioni e le memorie e note difensive depositate in giudizio avanti il Tribunale a quo e da considerarsi qui integralmente trascritte e richiamate, piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello Adita contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata , accogliere il presente appello e riformare la sentenza impugnata, e per l'effetto, - accertare e dichiarare l'illegittimità del ricalcolo del TFS e/o indennità di buonuscita dei ricorrenti effettuato dall' in persona del Presidente pro tempore, e comunque della sua Controparte_2 tard - accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione dell
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in persona del Presidente pro tempore, della trattenuta di 1/5 sulla Controparte_2 ivi di cui in narrativa e del preteso ricalcolo delle indennità de quibus;
- in ciascuno dei predetti casi per l'effetto, condannare l' in persona del Controparte_2 Presidente pro tempore, alla restituzione in favore ute a titolo di
1 riliquidazione del TFS/indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione da ciascun addebito all'effettivo soddisfo;
- -in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità della declaratoria di soccombenza ai fini della regolazione dalle spese di lite e riformare la sentenza compensando le spese di lite in primo grado e per il secondo (ove non fosse ritenuta – al contrario – la soccombenza dell' ), in caso di non CP_2 accoglimento nel merito dell'appello proposto per i motivi di cui in narrativa;
ittoria di spese ed onorario per il duplice grado, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso spese generali, per il duplice grado.
Per parte appellata: Voglia l'illustrissima Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese..
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rovigo ha rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, la domanda con la quale l'odierno appellante si doleva del provvedimento con il quale l' in CP_1 qualità di datore di lavoro, ne aveva rideterminato l'indennità di buona uscita, richiedendone parziale restituzione in misura pari ad € 43.554,58. È infatti fatto assodato come l avesse proceduto alla riliquidazione dell'indennità CP_1 di buona uscita basandosi sul disposto dell'art. 13 della legge 70/1975, nella lettura fornitane dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7154/2010 secondo cui, secondo l'interpretazione dell'Ente (del Tribunale di Rovigo accolta), dalla relativa base di calcolo dovevano essere espunte le indennità di specificità medica e l'indennità di incarico quinquennale in quanto distinte dallo stipendio tabellare o dalla integrazione dello stesso con gli scatti di anzianità o le componenti retributive similari.
L'appellante evidenziava in particolare:
➢ di essere stato dipendente dell' convenuto dal 15/5/1978 con CP_3 qualifica di Medico e quindi collocato a riposo in data 1/12/2010,
➢ essergli stata corrisposta l'indennità di buonuscita in base alla normativa ed alla contrattazione collettiva di riferimento e quindi con determinazione della retribuzione annua (quale base di calcolo dell'indennità dovuta) tenuto conto dello stipendio tabellare, dell'indennità di posizione variabile, dell'indennità di posizione fissa, dell'indennità di specificità medica, dell'indennità di incarico quinquennale, dello stipendio di anzianità e dell'indennità di vacanza contrattuale,
➢ che l' gli aveva richiesto, con missiva del gennaio 2019, la CP_1 restituzione dell'importo pari ad € 43.554,58 a titolo di riliquidazione indennità di anzianità già erogata, allegando uno schema di ricalcolo che
2 escludeva dal calcolo del TFS l'indennità di specificità medica e l'indennità di incarico quinquennale.
1.1. Il giudice di prime cure rigettava la domanda:
➢ escludendo la fondatezza dell'eccepita decadenza ai sensi dall'art. 30 del D.P.R. 29 dicembre 1937, n. 1032 non rientrando l'odierno appellante entro il novero dei soggetti che potevano beneficiarne,
➢ richiamando, nel merito, precedenti giurisprudenziali di merito [Tribunale Milano, Giudice del Lavoro, sentenza n. 615/2020 del 21.5.2020] e di legittimità [commentati e tuttavia non esplicitamente indicati] e così affermando come <con riferimento alla base di calcolo ai fini dell'indennità di buonuscita dei dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, ha stabilito che l'art. 13 della legge n. 70 del 1975, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, ha dettato una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari>> e quindi che <In forza del principio stabilito dalla Suprema Corte […] deve ritenersi che ai fini della base imponibile per il calcolo dell'indennità di buonuscita siano computabili solo lo stipendio tabellare e la sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari, non anche invece le competenze a carattere fisso e continuativo quali ad esempio gli onorari ovvero le indennità di specificità medica e di incarico quinquennale, le quali indubbiamente non appaiono riconducibili a voci stipendiali tabellari>>,
➢ rilevando infine come non fosse stata mossa <alcuna contestazione in ordine all'operatività del principio previsto dall'art. 2033 c.c., peraltro azionato dall' CP_2 convenuto nei limiti della prescrizione decennale>> e come in ogni caso non potesse dirsi <fondata, in quanto carente di allegazione, la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a motivo della ripetizione effettuata dall convenuto>>. CP_2
3 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 sulla base di sei motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello il contesta la sentenza gravata Pt_1 nella porzione in cui ha escluso l'applicabilità al rapporto tra le parti dell'art. 30, DPR 1032/73.
A ragione del motivo di impugnazione rileva parte appellante come l'articolo in commento sia stato <espressamente richiamato, con efficacia confessoria, dalla Circolare n. 47 del 16.03.2018 dell > e come nella sostanza si sia CP_1 CP_1 auto-assoggettata a regola di condotta e, con ciò, a non richiedere somme in restituzione ove decorso un anno dalla loro liquidazione (nel nostro caso ne sono passati poco meno di 10).
2.2. Con il secondo motivo di appello il contesta la sentenza Pt_1 gravata ritendo che questa abbia non correttamente applicato, pur ad esso avendo fatto riferimento, il principio espresso dalla suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7154/2010.
Rileva parte appellante, innanzitutto, come il giudice di prime cure non fosse in alcun modo vincolato al precedente giurisprudenziale non avendo peraltro evidenziato la sentenza gravata le ragioni di assimilabilità del caso concreto a quello trattato dalla Cassazione con la pronuncia citata.
Avendo inoltre la sentenza impugnata, in tal modo esprimendosi in senso opposto a quello indicato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7154/2010, non compreso come le voci retributive di cui si discute
[l'indennità di specificità medica e di incarico quinquennale] <sono cumulabili allo stipendio tabellare in quanto costituenti “componenti retributive similari” (al tabellare appunto)>>.
2.3. Con il terzo motivo di appello contesta l'appellante l'interpretazione data dal giudice di prime cure alla locuzione “stipendio complessivo annuo” di cui all'art. 13, Legge 70/1975 non avendo in esso ricompreso, con riferimento all'appellante quale dirigente medico, anche l'indennità di specificità medica e di incarico quinquennale.
Rileva la parte appellante come <La struttura retributiva dei Dirigenti Medici è ben diversa da quella di altri dipendenti – dirigenti o meno - quella dei primi, CP_1 infatti, è espressamente articolata in varie voci, tutte fondamentali e sottoposte a
4 contribuzione, che differenziano e valorizzano la professionalità specifica dei medici rispetto ad altre figure professionali dipendenti dell . CP_1
2.4. Con il quarto motivo di appello contesta l'appellante la sentenza impugnata nella porzione in cui ha ritenuto configurato un indebito oggettivo non sussistendone, secondo la ricostruzione del RUVIOLI, i presupposti avendo per molteplici anni liquidato il TFS prendendo in CP_1 considerazione al fine della determinazione della base di calcolo anche le indennità di specificità medica e di incarico quinquennale.
2.5. Con il quinto motivo di appello contesta l'appellante la sentenza gravata nella porzione in cui ha rigettato la domanda con la quale il ha Pt_1 chiesto il risarcimento del danno patito in conseguenza della ripetizione effettuata d'ufficio da CP_1
Contesta in particolare l'appellante che che nel caso di specie CP_1 opererebbe quale datore di lavoro (nel momento in cui eroga e poi recupera il TFS) e quale Ente erogante il trattamento pensionistico, il diritto a trattenere, senza la sussistenza di un titolo giudiziale, sulle quote di pensione corrisposte, somma pari al 1/5 in funzione del recupero delle somme ritenuto indebitamente corrisposte.
2.6. Con il sesto motivo di appello il contesta la pronuncia grava Pt_1 con riferimento alla statuizione sulle spese di lite.
Rileva al riguardo la complessità della lite, l'assenza di giurisprudenza specifica atta a costituire solido precedente, la buona fede dell'appellante nella percezione del TFS, il fatto che sia stato l'Ente datore di lavoro a determinare l'entità del TFS e, quindi, ad essere l'unico eventuale responsabile dell'errore di calcolo;
alla luce di ciò le spese di grado avrebbero quantomeno dovuto essere compensate in via integrale.
3. Si è costituita con memoria depositata il 2/9/2022 contestando la CP_1 fondatezza dei motivi di doglianza sviluppati dall'appellante e citando numerosi precedenti emessi da varie Corti in proprio favore.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 29/9/2022 e quindi rinvia con decreti di carattere organizzativo datati 14/9/2022, 2/1/2023 e 17/1/2024, è stata trattata all'udienza dell'11/7/2024 e quindi definitivamente discussa e decisa all'udienza del 20/2/2025 decisa con lettura del dispositivo.
*
5 5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Muovendo dal primo motivo di appello, sin da ora evidenziato come parte appellante non sollevi contestazione alcuna, salvo quella qui in esame ed inoltre quella di cui al quarto motivo, in merito alla ripetibilità della somma richiesta da deve essere evidenziato come tesi sostenuta dal CP_1 Pt_1
è che con l'emanazione della circolare n. 47/2018, si sia impegnata CP_1
(evidentemente rispetto ai proprio dipendenti) ad applicare (a prescindere dall'ambito soggettivo di operatività del DPR 1032/1973, pacificamente non applicabile al settore del parastato) la disciplina di cui all'art. 30 del DPR 1032/1973 che, in effetti, indica stringenti termini decadenziali al fine del recupero delle indennità di buona uscita illegittimamente erogate.
Ora, rileva il Collegio, innanzitutto, come la suddetta circolare non contenga alcun impegno da parte dell' nei confronti dei proprio dipendenti – per i CP_1 quali la liquidazione del TFS trova compiuta disciplina nella Legge 70/1975 – ovvero, in generale, nei confronti dei lavoratori percettori di trattamenti di fine servizio ovvero fine rapporto per il tramite di limitandosi invero ad CP_1 una analisi ricognitiva (magari incompleta/inesatta) in ordine alle norme che disciplinato la materia. Ciò, evidentemente, non implica alcun impegno a soggiacere, peraltro contra legem, a particolari termini di decadenza in ogni caso non operanti, come chiarito dalla pronuncia di primo grado, nell'ambito del settore del parastato che trova disciplina, come sopra detto, nella Legge 70/1975 e non certo nel DPR 1032/1973.
6.1. In ogni caso, anche ove avesse inteso autoimporsi con proprio CP_1 regolamento un limite e, quindi, ove mai avesse ritenuto di applicare i termini di decadenza di cui all'art. 30, DPR 1032/1973, aldifuori dell'ambito di operatività soggettiva di tale norma, ciò sarebbe privo di effetto alla luce della previsione di cui all'art. 5, co. 1, lett. g) della Legge 88/1989, che attribuisce ad (e ad poteri derogatori rispetto alla disciplina contenuta nell'art. CP_1 CP_4
13, Legge 70/1975 a “condizione” dell'emanazione di un regolamento generale in materia di organico e di fine servizio del personale. Regolamento che certamente (al pari di , tanto che l'appellante non lo segnala, CP_1 CP_4 non risulta avere emanato.
6.2. Il primo motivo di appello non può, pertanto, essere accolto.
6 7. Il secondo ed il terzo motivo di appello, in quanto vertono in ordine alla ritenuta legittima inclusione delle due indennità di cui si discute nella base di calcolo del TFS, possono essere trattati congiuntamente.
7.1. Deve, innanzitutto, essere affermata la sostanziale inconferenza delle estese argomentazioni spese dalla parte appellante in merito alla insussistenza nel nostro Ordinamento del principio del precedente giurisprudenziale vincolante essendosi infatti limitato il giudice di prime cure, come d'altronde intende fare la Corte d'Appello di Venezia, a richiamare autorevole precedente giurisprudenziale condividendone, evidentemente, l'iter argomentativo. Iter argomentativo peraltro avallato, come subito in appresso, dalla Corte Costituzionale.
7.2. Quanto al merito dell'impugnazione, come invero già affermato da questa Corte d'appello in coeva pronuncia (sentenza n. 105/25, CdA Venezia alla quale si fa parimenti rimando), l'odierno Collegio giudicante ritiene di poter aderire, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state addotte in questa sede argomentazioni tali da indurre a discostarsene, al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che include nella base di calcolo del trattamento di fine servizio solo lo stipendio complessivo annuo, da intendersi in senso tecnico-giuridico, quindi comprensivo solo dello stipendio tabellare e della sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari.
Afferma infatti il Supremo collegio, con orientamento invero risalente nel tempo e ribadito, come <In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti
7 retributive similari (quali l'indennità di funzione ex art. 15, comma secondo, della legge n. 88 del 1989 e il compenso incentivante erogati ai dipendenti dell' ) e devono ritenersi CP_4 abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell' , prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque CP_4 denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo>> (Cass. civ. ss.uu. 7158/2010). Ed inoltre, <In tema di indennità di buonuscita per i pubblici dipendenti già assunti alla data del 31 dicembre 1995, alla contrattazione collettiva è demandata solo la definizione delle modalità applicative della normativa concernente il trattamento di fine rapporto, mentre la "nuova regolamentazione contrattuale della materia", destinata a superare la previgente disciplina ex art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993, trasfuso nell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, va riferita ad un intervento complessivo di modifica del quadro normativo e non a meri interventi specifici su taluni punti, sicché, attesa l'inderogabilità della normativa previdenziale nel cui ambito rientra tale indennità, in difetto di specifiche disposizioni è preclusa all'autonomia collettiva l'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella relativa base di calcolo. (Nella specie, per un dirigente veterinario alle dipendenze del Ministero della salute, in servizio al 31 dicembre 1995, è stata esclusa la computabilità dell'indennità di specificità medica di cui all'art. 8 del c.c.n.l. integrativo del 30 settembre 1997 per la dirigenza comparto ministeri)>> (Cass. civ. 24673/2016).
Ora, come si è già avuto modo di affermare, <Si tratta di orientamento definito
“diritto vivente” e non irragionevole dalla recente sentenza della Corte Cost. 73/2024 (che, seppur riferita alla posizione degli avvocati dipendenti degli enti pubblici non economici, ha, tuttavia, espresso alcune considerazioni di carattere generale e applicabili anche in questa sede). In particolare, la predetta sentenza della Corte Cost. ha ribadito : “Il concetto di stipendio utile alla determinazione dell'indennità di anzianità indicato dal diritto vivente è coerente con il contenuto precettivo e con la ratio della disposizione in scrutinio e concorda con la logica di fondo della legge n. 70 del 1975 e, più in generale, dell'ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato in cui essa si inscrive. Parimenti rispondente alle linee sistematiche di tali discipline è l'affermazione di principio secondo la quale la regola espressa dall'art. 13 della legge n. 70 del 1975 non può essere derogata dalla fonte regolamentare, né dall'autonomia collettiva. .... 5.2.– Ciò posto, la qualificazione giuridica cristallizzatasi nel diritto vivente oggetto di censura valorizza congruamente le specificità connotative del termine «stipendio» impiegato nell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, il quale non può essere considerato come sinonimo di retribuzione, ma deve essere inteso nella sua specifica valenza assunta nel contesto della legge di riforma del parastato e, più in generale, nella disciplina del pubblico impiego.”.
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6.2. Per quanto precede, le argomentazioni di parte appellante sulla asserita natura fissa e continuativa delle indennità in discorso sono generiche sia alla luce della puntuale analisi delle previsioni della contrattazione collettiva svolta dall' sin dal primo grado, sia alla CP_4 luce della giurisprudenza richiamata, in quanto non superano la decisiva ratio decidendi per cui si tratta di voci che non fanno parte dello stipendio tabellare o di istituti che valorizzano l'anzianità di servizio. Parte appellante non ha specificamente addotto alcuna circostanza di fatto o di diritto tale da ribaltare, sul punto, la sentenza impugnata>> (sentenza n. 105/25, CdA Venezia).
7.2. Mette conto qui anche evidenziare, pur assorbenti le suddette considerazioni, come parte appellante affermi, alla luce della pronuncia della Cassazione sopra richiamata (Cass. civ. 7154/2010), la sostanziale equiparabilità delle indennità di cui si discute allo stipendio tabellare ed alla sua integrazione mediante scatti di anzianità o compenti retributive similari.
Di tale equiparabilità, tuttavia, parte appellante non fornisce spiegazione convincente né in ogni caso il Collegio riesce comprende come i differenti istituti (indennità e retribuzione base) possano essere associati proprio alla luce del complessivo tenore delle decisioni della Cassazione sopra riportate e anche del fatto che proprio la contrattazione collettiva di settore descrive le voci retributive qui in esame quali componenti differenti ed ulteriori rispetto alla retribuzione base.
8. Con riferimento al quarto motivo di appello, mediante il quale il Pt_1 contesta la sussistenza dell'indebito stesso e, in particolare, che sussistano i presupposti di applicazione dell'art. 2033 cc., è qui sufficiente rilevare come l'indebito oggettivo di cui si discute trovi ragione nella violazione del disposto dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (come sopra interpretato) che non consente, in ragione di quanto sopra argomentato, l'inclusione nella base di calcolo del TFR delle indennità di specificità medica e di incarico quinquennale. L'indebito, quindi, non trova causa in una interpretazione di una norma né nella mutata interpretazione della stessa bensì nel fatto che in violazione di una norma di Legge, ha determinato la misura del TFS CP_1 includendo nella base di calcolo indennità non previste e, quindi, in assenza di un titolo che giustifichi il pagamento del TFS nella misura effettuata.
9. Quanto al quinto motivo di appello, rileva il Collegio come, a prescindere dal fatto che non chiaro è quale sia il danno patito dal per effetto Pt_1 delle trattenute praticate (invero l'appellante ha beneficato della possibilità di
9 non veder lievitare gli interessi sulle somme dovute), reputa il Collegio irrilevante, in ragione dell'identità del soggetto prima pagatore (del TFS) e quindi creditore (della somma prima indebitamente erogata) e poi debitore del trattamento pensionistico sul quale sta praticando trattenute recuperatorie, che le somme erogate dall' e dallo stesso richieste in restituzione (sulla cui CP_1 misura non vi è controversia) e le somme poi trattenute sui ratei di pensione abbiano differente natura.
Ed infatti, posto che sta operando compensazione nel rispetto del limite CP_1 del quinto (il che è pacifico), rileva il Collegio come le somme oggetto di compensazione siano nel caso di specie, come prescritto dall'art. 1243, co. 1 cc., entrambe liquide ed esigibili e, come tali, compensabili (purchè, come appena detto, nel rispetto del limite sopra menzionato).
10. Quanto, infine, al sesto motivo di appello, la soccombenza del Pt_1 in primo grado ed il consolidamento, vista la sopra menzionata pronuncia a Sezioni Unite nell'anno 2010, della giurisprudenza di legittimità a fronte di una richiesta restitutoria da parte di del 2019, giustificano la condanna alle CP_1 spese sia con riferimento al primo grado di giudizio sia con riferimento al presente grado di appello.
11. Le spese del presente giudizio possono essere liquidate, nel rispetto delle regole di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, in base al principio di soccombenza tenuto conto del valore di controversia e del fatto che non si è qui resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 6.946,00 oltre a spese generali. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Venezia, 20 febbraio 2025. Il Presidente dott. Paolo Talamo
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