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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8732/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8732/2022 promossa da:
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Pugliese ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Torino, via Peyron n.25 (pec:
; Email_1 contro
(C.F. - P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ballabio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Monza, Vicolo Lambro n. 1 (pec: . Email_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai fogli depositati in via telematica. In particolare, nei seguenti termini: parte opponente, “in via preliminare: opponendosi alla concessione della esecutorietà ex art. 648 cpc del decreto ingiuntivo opposto per i motivi suindicati se ed ove richiesta;
previa ove del caso espletanda CTU sul macchinario oggetto di causa, al fine di verificarne ed acclararne difetti, mancanze, e non rispondenza alle conformità giusta perizia Ing. In via di merito e principale: Previ accertamento e declaratoria Per_1 Co dell'inidoneità e/o inutilizzabilità e/o dell'impossibilità di adoperare il macchinario 6310 alle e per le funzioni Cont e le specifiche richieste dalla - Voglia dichiarare nullo o annullare il contratto de quo intercorso tra Pt_1
e per le ragioni su esposte, per l'effetto statuendo che la non è tenuta corrispondere alcunchè alla Pt_1 Pt_1
. e per l'effetto revocare o dichiarare nullo/annullato/invalido/inefficace e/o privo di Controparte_3 effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 3064/2022 R.G. 6991/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data
15/09/2022. Previ accertamento e declaratoria dell'inidoneità e/o inutilizzabilità e/o dell'impossibilità di adoperare il macchinario alle e per le funzioni e le specifiche richieste dalla - voglia dichiarare CP_4 Pt_1
pagina 1 di 9 Cont Cont risolto il contratto intercorso tra e a causa dell'inadempimento della per le ragioni su esposte Pt_1
l'effetto statuendo che la non è tenuta corrispondere alcunchè alla . e per Pt_1 Controparte_5
l'effetto revocare o dichiarare nullo/annullato/invalido/inefficace e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto
n. 3064/2022 R.G. 6991/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 15/09/2022. In entrambi i casi mandando esente l'odierna opponente dal pagamento di ogni somma ex adverso richiesta per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto. In entrambi i casi dichiarando tenuta e condannata la …. a Controparte_1 restituire alla , la somma di euro 3000,00 versata all'opposta in acconto dalla odierna opponente per le Pt_1 ragioni su esposte. In subordine. Nel denegato e non creduto caso in cui l'Ill.mo Giudicante adito ritenesse che il difetto del macchinario BK6310 non sia così grave o inabilitante o invalidante a svolgere le funzioni richieste, previ accertamento e declaratoria che il macchinario de quo sia fortemente viziato e limitato nell'espletare le bisogne richieste dalla e l'inidoneità e/o inutilizzabilità e/o dell'impossibilità di adoperare il macchinario Pt_1
BK 6310 alle e per le funzioni e le specifiche richieste dalla - Voglia dichiarare il decreto ingiuntivo Pt_1 opposto 3064/2022 R.G. 6991/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 15/09/2022 nullo, annullato, Cont inefficace o revocato in ogni sua statuizione, dichiarare che la non deve più alla il saldo di € Pt_1
12811,20 richiesto con il procedimento monitorio. In estremo subordine: Nell'estremo denegato e non creduto caso in cui l'Ill.mo Giudicante adito ritenesse che il difetto del macchinario BK6310 non sia così grave o inabilitante o invalidante a svolgere le funzioni richieste, previ accertamento e declaratoria che il macchinario de quo sia fortemente viziato e limitato nell'espletare le bisogne richieste dalla e l'inidoneità e/o Pt_1 inutilizzabilità e/o dell'impossibilità di adoperare il macchinario BK 6310 alle e per le funzioni e le specifiche richieste dalla - Voglia dichiarare il decreto ingiuntivo opposto n. 3064/2022 R.G. 6991/2022 emesso dal Pt_1
Tribunale di Monza in data 15/09/2022 nullo, annullato, inefficace o revocato in ogni sua statuizione, e per Cont l'effetto dichiarare che la non deve più alla il saldo di € 12811,20 richiesto con il procedimento Pt_1 monitorio, ma, a tutto concedere, una minore somma ritenuta congrua dal Giudice, tenuto conto anche dell'acconto versato;
e non superiore, nel residuo, ad euro 1000,00. In via riconvenzionale. Dichiarare tenuta e condannata la . alla restituzione alla della somma pari ad € 3000,00 versata Controparte_3 Pt_1 dalla medesima in acconto per un macchinario inidoneo. Al risarcimento dei danni, quantificati in € 3000,00 o veriore somma ritenuta congrua dal Giudice Ill.mo adito in quanto la non ha potuto adoperare e/o far Pt_1 fruttare il macchinario e dare corso alle prestazioni che avrebbero comportato un guadagno per le ragioni su esposte. Alla rifusione della somma di euro 2372,66 lordi corrisposti dalla quale fattura 98 del Pt_1
23/09/2022 emessa dallo studio per le ragioni su esposte. In via istruttoria …”; Persona_2 parte opposta, “Nel merito: rigettare l'opposizione perché infondata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. In subordine: condannare controparte a versare la residua somma di € 12.811,20 (oltre interessi di mora al tasso del D. Lgs. n. 231/2002 a far data dalla data della fattura oggetto dell'ingiunzione). In ogni caso : Spese di lite integralmente rifuse sia della fase monitoria che di quella di opposizione”.
pagina 2 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 3064/2022 emesso da questo Tribunale in data 16.09.2022, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 12.811,20 oltre Controparte_1 accessori di legge, quale saldo del prezzo di compravendita dei beni, meglio indicati con la fattura sottesa all'ingiunzione (cfr. fatt. n.1/206 del 17.05.2022, doc. 2 fasc. monit.).
Si è costituita in giudizio he, contestate le difese dell'opponente, ha chiesto in via Controparte_1 preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione (cfr. comparsa di costituzione in giudizio).
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, tentata inutilmente la conciliazione, la causa
è stata istruita, sulla base delle istanze articolate dalle parti, con l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle due società e l'escussione dei testimoni , Testimone_1 Tes_2
, e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
(cfr. verbale di causa).
[...]
Dopodichè, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Ciò posto, in qualità di venditrice, ha chiesto di condannare in qualità di CP_1 Pt_1 acquirente, ad adempiere alla prestazione contrattuale e, precisamente, di condannarla al pagamento del saldo del prezzo dei beni compravenduti (cfr. fattura n. 1/206 allegata al ricorso monitorio).
Di contro, ha contestato il credito ingiunto, negando il diritto di parte opponente ad ottenere il Pt_1 corrispettivo riferito al dispositivo medico BK6310 (e pari ad € 12.550 oltre IVA, cfr. fattura). In breve,
l'opponente, assumendo “(del)l'inidoneità e/o inutilizzabilità e/o (dell') impossibilità di adoperare il macchinario BK 6310 alle e per le funzioni e le specifiche richieste dalla , ha domandato: - anzitutto, Pt_1 di dichiarare l'”annullamento” ovvero la “risoluzione”, per inadempimento di parte venditrice, del contratto di compravendita, “…mandando esente l'odierna opponente dal pagamento di ogni somma ex adverso richiesta per le causali di cui al decreto ingiuntivo”; - in subordine, di accertare che il macchinario compravenduto sia “fortemente viziato e limitato nell'espletare le bisogne richieste” e, per l'effetto, di dichiarare la stessa opponente tenuta a corrispondere una minor somma, rispetto alla pretesa ingiunta, quantificata, tenuto conto dell'acconto già versato, nell'importo non superiore ad € 1.000; - in via riconvenzionale, di condannare l'opposta alla restituzione dell'acconto versato pari ad € 3.000,00, oltrecché al ristoro del danno quantificato nell'importo di € 3.000 (ovvero della diversa somma pagina 3 di 9 ritenuta congrua) e nell'ulteriore somma di € 2.372,66, pari al compenso, corrisposto dalla stessa opponente, al consulente di parte per redigere la perizia allegata al presente giudizio (cfr. fattura n.98 del 23.09.2022).
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto ricordato l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Orbene, nella specie, l'opposta ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico, avendo dimostrato sia la conclusione del contratto di compravendita tra le odierne parti, che la consegna dei beni compravenduti;
invece, parte opponente non ha fornito elementi utili a provare l'esistenza dei fatti
(estintivi) posti a fondamento dell'opposizione.
A riguardo, è documentato che, in data 22.03.2022, le parti hanno concluso il contratto di compravendita, avente per oggetto i beni indicati con la fattura sottesa all'ingiunzione (cfr. scambio di corrispondenza e.mail, doc.3 opposta, e comunque si tratta di una circostanza non contestata).
In particolare, l'opposta, con la comunicazione e.mail 21.03.2022, ha trasmesso la nota pro forma relativa a detti beni (si precisa che le parti non hanno spiegato il motivo per cui detta nota pro forma riporti il nominativo di una società venditrice diversa da parte opposta ed è del resto pacifico che il contratto si sia concluso tra le odierne parti), allegando la scheda tecnica del dispositivo Hematology
Analyzer BK 6310; e, in risposta, l'opponente, con e.mail del 22.03.2022, ha confermato l'ordine in questione.
Inoltre, l'opposta ha depositato anche la comunicazione whatsapp 22.03.2022 (doc.4), con la quale l'acquirente ha confermato la volontà di corrispondere l'acconto di € 3.000, che è stato effettivamente versato in pari data (cfr. doc. 8 parte opponente).
Ciò posto, è poi indubbio che la trattativa intercorsa tra le parti abbia riguardato il prodotto
Hematology Analyzer BK- 6310: detto dispositivo è, infatti, individuato con la nota pro-forma, con la scheda tecnica alla stessa allegata e con la corrispondenza whatsapp scambiata tra le parti (doc.3 opposta e doc. 3 screenshot 3 marzo 2022 opponente).
Sono poi emerse in causa, sulla base delle allegazioni fornite e delle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria, le seguenti circostanze:
- parte opposta, nel corso delle trattative contrattuali, ha fornito all'opponente, verbalmente e mediante la consegna di documenti, le informazioni riguardanti le specifiche tecniche della macchina pagina 4 di 9 “BK 6310”, e, tra queste, anche l'informazione che detto dispositivo era in grado di svolgere gli esami legati al parametro MO (cfr. allegato al doc. 3 di parte opposta;
deposizione resa da ES
, agente di che ha confermato di aver spedito il doc.3 di parte opposta
[...] CP_1 all'opponente; deposizione resa da , collaboratore di che si Testimone_4 CP_1 occupato della trattativa commerciale con l'opponente, il quale ha riferito che “il signor per Pt_1 avere informazioni aveva anche contattato l'azienda cinese fornitrice della macchina…si è informato anche direttamente con la ditta fornitrice cinese in merito alle caratteristiche tecniche ed anche i costi. Ha continuato in ogni momento a chiedere informazioni e dati e quindi era impossibile che non fosse informato”, ancora “Anche nel depliant che gli diedi era specificato il tipo di analisi che la macchina era in grado di eseguire…Tra la data in cui io ho consegnato al signor un depliant informativo con il nome dell'azienda fornitrice e quella Pt_1 dell'ordine sono trascorsi almeno 3-4 settimane”; nonché da tecnico di il Testimone_7 CP_1
Cont quale ha, in punto, precisato: “Durante la fase commerciale/di trattativa è capitato che l 'agente di mi abbia chiesto di spedire delle schede tecniche e la documentazione inerente lo strumento. Non ricordo se ho spedito la documentazione direttamente al cliente, sicuramente l'ho spedita tramite l'agente che poi gliela ha girata. Ricordo poi circa due call con l'agente e prima dell'acquisto. durante Parte_1 Parte_1 le call mi ha chiesto delle specificità circa gli esami che poteva fare l'apparecchio. Io ho risposto sulla base della documentazione tecnica, di questa il documento n. 2 prodotto dall'opposta è un estratto… ho mandato la scheda tecnica (doc.2), che mostra tutti i parametri (MO) che è possibile analizzare. Io ho cercato di spiegargli tante volte che un analizzatore non era possibile fare tutto””);
- il dispositivo in questione è stato proposto dall'opposta, ed acquistato dall'opponente, per svolgere gli esami legati al parametro emocromo (cfr. testimonianza resa da il quale ha Testimone_7 precisato che, dopo circa un mese e mezzo dal primo acquisto, riguardante l'analizzatore LS 4.000,
“con circa 25 test disponibili (tra cui PSA, Tiroide, Ferritina, Emoglobina Glicata, ecc..)”, Parte_1
“ha chiesto di poter ampliare la proposta offerte ai clienti e nello specifico di fare altri esami come l'emocromo. A questo punto ho mandato la scheda tecnica (doc.2), che mostra tutti i parametri (MO) che è possibile analizzare. Io ho cercato di spiegargli tante volte che un analizzatore non era possibile fare tutto”; tale circostanza trova conferma anche nello scambio di messaggi whatsapp datati 03- 05.03.2022 ed allegati ai doc. 3 e 6 di parte opponente);
- parte opponente ha documentato di aver inviato all'opposta l'elenco completo delle analisi (“1.
MO 2. Glucosio 3. 4. Creatinina 5. 6. 7. 8. CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
CP_1 Colesterolo totale 9. GOT 10. Fosfatasi alcalina 11. . 12. 13. Bilirubina frazionata 14.TSH 15. CP_11
Elettroforesi delle proteine 16. Sodio 17. Potassio 18.Cloro 19.Esame delle urine completo”), successivamente alla conclusione del contratto (comunicazione whatsapp 29 e 30.04.2022, 19.05.2022, 01.06.2022);
pagina 5 di 9 - a seguito di ciò, tecnico di parte opposta, ha individuato un ulteriore macchinario Testimone_7
(usato) che l'opponente avrebbe dovuto acquistare da un soggetto terzo per eseguire gli esami non coperti dal macchinario BK 6310 (cfr. deposizione e Testimone_7 Testimone_1 Tes_4
.
[...]
Orbene, a fronte di tali riscontri probatori, la tesi di parte opponente risulta priva di qualsivoglia fondamento, non avendo trovato conferma: non l'asserito errore sulle qualità del bene, che avrebbe inficiato la corretta formazione del consenso dell'acquirente; non il preteso inadempimento da parte dell'opposta in riferimento alla mancanza delle qualità promesse/essenziali del dispositivo compravenduto;
non gli asseriti vizi dello stesso bene e, ancor meno, la pretesa consegna di un bene aliud pro alio.
Ciò posto, e venendo al vaglio delle domande formulate, l'opponente ha, anzitutto, chiesto l'annullamento del contratto in essere tra le parti, assumendo che “l'errore sul prodotto macchinario
BK6310 è essenziale in quanto non potendo lo stesso svolgere le funzioni e le attività richieste dal cliente Pt_1 esso non è idoneo all'uso pattuito e per il quale fu contratto”, nonchè di aver indicato sin dall'origine alla venditrice dette “funzioni” e “attività richieste”, e consistenti nell'esigenza di eseguire con detto dispositivo gli esami riferiti ai seguenti parametri “1. MO 2. Glucosio 3. 4. Creatinina 5. CP_6
CP_1
6. 7. 8. Colesterolo totale 9. GOT 10. Fosfatasi alcalina 11. . Controparte_7 Controparte_8 CP_9
12. 13. Bilirubina frazionata 14.TSH 15. Elettroforesi delle proteine 16. Sodio 17. Potassio 18.Cloro CP_11
19.Esame delle urine completo”.
Senonchè, l'opponente non ha provato l'esistenza dell'invocato errore e, comunque, che la convinzione, rivelatasi poi erronea, risulti meritevole della tutela invocata.
In vero, da un lato, legale rappresentante della società opponente, ha affermato, Parte_1 durante l'interrogatorio formale, di aver ordinato il macchinario in questione (il cui costo non è certo di modesto importo) “sulla fiducia” (cfr. verbale di causa in risposta ai capitoli n. 1 e 3 della seconda memoria di parte opposta); e, dall'altro lato, come già precisato, l'opposta ha provato di aver consegnato all'opponente, prima della conclusione del contratto, la documentazione tecnica riferita al dispositivo, che la prima si apprestava ad acquistare, nonchè di aver proposto detto dispositivo in risposta alla richiesta dell'opponente di poter eseguire gli esami legati al parametro “MO”.
D'altronde, è noto che compete a chi richiede l'annullamento del contratto dimostrare “l'esistenza e
l'essenzialità dell'errore, nonché la sua riconoscibilità ad opera della controparte, trattandosi di elementi costitutivi dell'azione” (cfr. Cass.n. 23409/22; Cass. n. 5429/2006, Cass. n. 10815/2004 e Cass. n.
8201/1998).
pagina 6 di 9 Per altro aspetto, e venendo alla domanda di risoluzione del contratto, si osserva che, sempre secondo la giurisprudenza, in tema di compravendita, ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497
c.c., spetta al compratore l'onere di provare la mancanza delle qualità promesse della cosa venduta ovvero delle qualità essenziali per l'uso a cui la stessa è destinata, trattandosi infatti di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie
(Cass.n.14895/2023).
Ebbene, l'opponente non ha dimostrato che parte opposta abbia “promesso” qualità di cui (sempre secondo la stessa opponente) il macchinario compravenduto è risultato essere sprovvisto ovvero che la predetta opposta abbia proposto l'acquisto di questo dispositivo per eseguire esami diversi da quello relativo al valore dell'emocromo. Anzi, si ribadisce che, sulla base della documentazione allegata (doc. 2 e 3 di parte opposta e doc. 2 opponente) e della prova orale assunta (cfr. deposizione Cont rese da , e , è emerso che ha fornito a Tes_8 Testimone_9 ES0 Parte_1 durante le trattative precedenti alla compravendita, documentazione ed informazioni chiare in merito alle caratteristiche tecniche e, nello specifico, al tipo di analisi che il macchinario compravenduto era in grado di eseguire.
Venendo alla domanda di riduzione del prezzo (ex art. 1492 cc), si ribadisce, in riferimento alla doglianza secondo cui il dispositivo sarebbe “fortemente viziato e limitato nell'espletare le bisogne richieste”, quanto già sopra evidenziato.
Va poi aggiunto che, come precisato da parte opposta, l'opponente non ha provato di aver denunciato qualsivoglia difetto del dispositivo nei termini di garanzia indicati dall'art. 1495 cc.
E' documentato in causa che il macchinario in questione è stato consegnato in data 17.05.2022 e che parte opponente ha contestato pretesi “difetti di installazione e di funzionamento” soltanto con la comunicazione 18.07.2022 (doc. 20 opponente), spedita a firma del difensore di fiducia in risposta al sollecito di pagamento inviato dall'opposta (doc. 3 fasc. mon.).
Peraltro, tale asserzione, non meglio argomentata nel presente giudizio (e neppure sono stati articolati capitoli di prova per dimostrare la presenza di vizi di funzionamento), non ha trovato riscontro nelle allegazioni versate in atti: - non sulla base della perizia allegata dal tecnico della stessa parte opponente, il quale, a riguardo, nulla ha rilevato;
- non nelle deposizioni testimoniali rese da e i quali hanno riferito soltanto di problemi al momento Testimone_5 Tes_2 dell'installazione, quando ancora i tecnici stavano configurando il dispositivo alla stampante;
- non dalla deposizione della signora (unica testimone che riferisce che il Testimone_11 macchinario “non era in grado di fare neppure l'emocromo”, circostanza questa che neppure collima con la tesi di parte opponente), in quanto detta testimonianza non risulta persuasiva sia perché è smentita pagina 7 di 9 dalle deposizioni rese dai signori ed nonchè dalla Testimone_7 Testimone_1 corrispondenza in atti, e sia perché le dichiarazioni di detta testimone non paiono genuine, come dimostra la reticenza della medesima nel rispondere alla domanda relativa ai rapporti con il legale rappresentante di parte opponente (cfr. verbale di causa).
Del resto, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 cc, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 cc è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass.n. 11748/2019).
In ultimo, deve essere disattesa anche la doglianza di parte opponente riferita alla pretesa violazione delle “normative vigenti relative ai DMIV” in materia di immissione in commercio del prodotto ed alla conseguente nullità del contratto, ex art. 1418 cc. che, secondo parte opponente, troverebbe Pt_2 conferma nelle conclusioni assunte dal perito di parte con la perizia allegata al doc.3.
Sennonchè, non vi sono evidenze probatorie, allegate al presente giudizio, a supporto della pretesa violazione della procedura di immissione sul mercato del prodotto BK-6310. Parte_3
In vero, le certificazioni allegate da parte opposta (e in possesso dell'opponente, cfr. doc. 2)
“Declaration of conformity” sono state rilasciate dalla società SE ND (società fabbricante il dispositivo), in conformità al Regolamento UE n. 2017/746, relativo proprio ai dispositivi medico- diagnostici in vitro (come il dispositivo in esame).
Il bene compravenduto, si legge nelle citate certificazioni, è stato inserito nella classe A (“class A, rule
5” ); e, in riferimento a tale classe di dispositivi, il predetto Regolamento stabilisce che la valutazione di conformità, prodromica alla immissione in commercio, deve essere effettuata solo dal fabbricante, e non necessita, come affermato apoditticamente da parte opponente (cfr. comparsa conclusionale), dell'intervento dell'Organismo Notificato (Art. 48.10 del citato Regolamento UE).
Anche le ulteriori censure svolte dal consulente e poste a base delle doglianze di parte opponente (in particolare: mancanza nomina mandatario, mancanza delle istruzioni in italiano, mancanza registrazione al Repertorio presso il Ministero della Salute), risultano generiche ed apodittiche, oltrecchè fondate su una parziale ricostruzione dei fatti (così come fornita dalla sola parte opponente)
e sulla laconica documentazione allegata alla perizia di parte (che non tiene conto delle ulteriori certificazioni allegate da parte opposta ed in possesso di parte opponente, cfr. doc.2 opposta e opponente). D'altronde, neppure risultano individuate le norme asseritamente violate e sulla base delle quali si è affermato la non conformità del dispositivo compravenduto.
Pertanto, l'opposizione deve essere disattesa ed il decreto ingiuntivo opposto confermato.
pagina 8 di 9 Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. cpc, mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 8732/2022, per le ragioni indicate in motivazione:
- respinge l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.3064/2022 emesso da questo Tribunale di Monza, in data 16.09.2022;
- Condanna, infine, parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%;
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8732/2022 promossa da:
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Pugliese ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Torino, via Peyron n.25 (pec:
; Email_1 contro
(C.F. - P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ballabio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Monza, Vicolo Lambro n. 1 (pec: . Email_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai fogli depositati in via telematica. In particolare, nei seguenti termini: parte opponente, “in via preliminare: opponendosi alla concessione della esecutorietà ex art. 648 cpc del decreto ingiuntivo opposto per i motivi suindicati se ed ove richiesta;
previa ove del caso espletanda CTU sul macchinario oggetto di causa, al fine di verificarne ed acclararne difetti, mancanze, e non rispondenza alle conformità giusta perizia Ing. In via di merito e principale: Previ accertamento e declaratoria Per_1 Co dell'inidoneità e/o inutilizzabilità e/o dell'impossibilità di adoperare il macchinario 6310 alle e per le funzioni Cont e le specifiche richieste dalla - Voglia dichiarare nullo o annullare il contratto de quo intercorso tra Pt_1
e per le ragioni su esposte, per l'effetto statuendo che la non è tenuta corrispondere alcunchè alla Pt_1 Pt_1
. e per l'effetto revocare o dichiarare nullo/annullato/invalido/inefficace e/o privo di Controparte_3 effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 3064/2022 R.G. 6991/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data
15/09/2022. Previ accertamento e declaratoria dell'inidoneità e/o inutilizzabilità e/o dell'impossibilità di adoperare il macchinario alle e per le funzioni e le specifiche richieste dalla - voglia dichiarare CP_4 Pt_1
pagina 1 di 9 Cont Cont risolto il contratto intercorso tra e a causa dell'inadempimento della per le ragioni su esposte Pt_1
l'effetto statuendo che la non è tenuta corrispondere alcunchè alla . e per Pt_1 Controparte_5
l'effetto revocare o dichiarare nullo/annullato/invalido/inefficace e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto
n. 3064/2022 R.G. 6991/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 15/09/2022. In entrambi i casi mandando esente l'odierna opponente dal pagamento di ogni somma ex adverso richiesta per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto. In entrambi i casi dichiarando tenuta e condannata la …. a Controparte_1 restituire alla , la somma di euro 3000,00 versata all'opposta in acconto dalla odierna opponente per le Pt_1 ragioni su esposte. In subordine. Nel denegato e non creduto caso in cui l'Ill.mo Giudicante adito ritenesse che il difetto del macchinario BK6310 non sia così grave o inabilitante o invalidante a svolgere le funzioni richieste, previ accertamento e declaratoria che il macchinario de quo sia fortemente viziato e limitato nell'espletare le bisogne richieste dalla e l'inidoneità e/o inutilizzabilità e/o dell'impossibilità di adoperare il macchinario Pt_1
BK 6310 alle e per le funzioni e le specifiche richieste dalla - Voglia dichiarare il decreto ingiuntivo Pt_1 opposto 3064/2022 R.G. 6991/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 15/09/2022 nullo, annullato, Cont inefficace o revocato in ogni sua statuizione, dichiarare che la non deve più alla il saldo di € Pt_1
12811,20 richiesto con il procedimento monitorio. In estremo subordine: Nell'estremo denegato e non creduto caso in cui l'Ill.mo Giudicante adito ritenesse che il difetto del macchinario BK6310 non sia così grave o inabilitante o invalidante a svolgere le funzioni richieste, previ accertamento e declaratoria che il macchinario de quo sia fortemente viziato e limitato nell'espletare le bisogne richieste dalla e l'inidoneità e/o Pt_1 inutilizzabilità e/o dell'impossibilità di adoperare il macchinario BK 6310 alle e per le funzioni e le specifiche richieste dalla - Voglia dichiarare il decreto ingiuntivo opposto n. 3064/2022 R.G. 6991/2022 emesso dal Pt_1
Tribunale di Monza in data 15/09/2022 nullo, annullato, inefficace o revocato in ogni sua statuizione, e per Cont l'effetto dichiarare che la non deve più alla il saldo di € 12811,20 richiesto con il procedimento Pt_1 monitorio, ma, a tutto concedere, una minore somma ritenuta congrua dal Giudice, tenuto conto anche dell'acconto versato;
e non superiore, nel residuo, ad euro 1000,00. In via riconvenzionale. Dichiarare tenuta e condannata la . alla restituzione alla della somma pari ad € 3000,00 versata Controparte_3 Pt_1 dalla medesima in acconto per un macchinario inidoneo. Al risarcimento dei danni, quantificati in € 3000,00 o veriore somma ritenuta congrua dal Giudice Ill.mo adito in quanto la non ha potuto adoperare e/o far Pt_1 fruttare il macchinario e dare corso alle prestazioni che avrebbero comportato un guadagno per le ragioni su esposte. Alla rifusione della somma di euro 2372,66 lordi corrisposti dalla quale fattura 98 del Pt_1
23/09/2022 emessa dallo studio per le ragioni su esposte. In via istruttoria …”; Persona_2 parte opposta, “Nel merito: rigettare l'opposizione perché infondata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. In subordine: condannare controparte a versare la residua somma di € 12.811,20 (oltre interessi di mora al tasso del D. Lgs. n. 231/2002 a far data dalla data della fattura oggetto dell'ingiunzione). In ogni caso : Spese di lite integralmente rifuse sia della fase monitoria che di quella di opposizione”.
pagina 2 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 3064/2022 emesso da questo Tribunale in data 16.09.2022, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 12.811,20 oltre Controparte_1 accessori di legge, quale saldo del prezzo di compravendita dei beni, meglio indicati con la fattura sottesa all'ingiunzione (cfr. fatt. n.1/206 del 17.05.2022, doc. 2 fasc. monit.).
Si è costituita in giudizio he, contestate le difese dell'opponente, ha chiesto in via Controparte_1 preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione (cfr. comparsa di costituzione in giudizio).
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, tentata inutilmente la conciliazione, la causa
è stata istruita, sulla base delle istanze articolate dalle parti, con l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle due società e l'escussione dei testimoni , Testimone_1 Tes_2
, e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
(cfr. verbale di causa).
[...]
Dopodichè, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Ciò posto, in qualità di venditrice, ha chiesto di condannare in qualità di CP_1 Pt_1 acquirente, ad adempiere alla prestazione contrattuale e, precisamente, di condannarla al pagamento del saldo del prezzo dei beni compravenduti (cfr. fattura n. 1/206 allegata al ricorso monitorio).
Di contro, ha contestato il credito ingiunto, negando il diritto di parte opponente ad ottenere il Pt_1 corrispettivo riferito al dispositivo medico BK6310 (e pari ad € 12.550 oltre IVA, cfr. fattura). In breve,
l'opponente, assumendo “(del)l'inidoneità e/o inutilizzabilità e/o (dell') impossibilità di adoperare il macchinario BK 6310 alle e per le funzioni e le specifiche richieste dalla , ha domandato: - anzitutto, Pt_1 di dichiarare l'”annullamento” ovvero la “risoluzione”, per inadempimento di parte venditrice, del contratto di compravendita, “…mandando esente l'odierna opponente dal pagamento di ogni somma ex adverso richiesta per le causali di cui al decreto ingiuntivo”; - in subordine, di accertare che il macchinario compravenduto sia “fortemente viziato e limitato nell'espletare le bisogne richieste” e, per l'effetto, di dichiarare la stessa opponente tenuta a corrispondere una minor somma, rispetto alla pretesa ingiunta, quantificata, tenuto conto dell'acconto già versato, nell'importo non superiore ad € 1.000; - in via riconvenzionale, di condannare l'opposta alla restituzione dell'acconto versato pari ad € 3.000,00, oltrecché al ristoro del danno quantificato nell'importo di € 3.000 (ovvero della diversa somma pagina 3 di 9 ritenuta congrua) e nell'ulteriore somma di € 2.372,66, pari al compenso, corrisposto dalla stessa opponente, al consulente di parte per redigere la perizia allegata al presente giudizio (cfr. fattura n.98 del 23.09.2022).
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto ricordato l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Orbene, nella specie, l'opposta ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico, avendo dimostrato sia la conclusione del contratto di compravendita tra le odierne parti, che la consegna dei beni compravenduti;
invece, parte opponente non ha fornito elementi utili a provare l'esistenza dei fatti
(estintivi) posti a fondamento dell'opposizione.
A riguardo, è documentato che, in data 22.03.2022, le parti hanno concluso il contratto di compravendita, avente per oggetto i beni indicati con la fattura sottesa all'ingiunzione (cfr. scambio di corrispondenza e.mail, doc.3 opposta, e comunque si tratta di una circostanza non contestata).
In particolare, l'opposta, con la comunicazione e.mail 21.03.2022, ha trasmesso la nota pro forma relativa a detti beni (si precisa che le parti non hanno spiegato il motivo per cui detta nota pro forma riporti il nominativo di una società venditrice diversa da parte opposta ed è del resto pacifico che il contratto si sia concluso tra le odierne parti), allegando la scheda tecnica del dispositivo Hematology
Analyzer BK 6310; e, in risposta, l'opponente, con e.mail del 22.03.2022, ha confermato l'ordine in questione.
Inoltre, l'opposta ha depositato anche la comunicazione whatsapp 22.03.2022 (doc.4), con la quale l'acquirente ha confermato la volontà di corrispondere l'acconto di € 3.000, che è stato effettivamente versato in pari data (cfr. doc. 8 parte opponente).
Ciò posto, è poi indubbio che la trattativa intercorsa tra le parti abbia riguardato il prodotto
Hematology Analyzer BK- 6310: detto dispositivo è, infatti, individuato con la nota pro-forma, con la scheda tecnica alla stessa allegata e con la corrispondenza whatsapp scambiata tra le parti (doc.3 opposta e doc. 3 screenshot 3 marzo 2022 opponente).
Sono poi emerse in causa, sulla base delle allegazioni fornite e delle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria, le seguenti circostanze:
- parte opposta, nel corso delle trattative contrattuali, ha fornito all'opponente, verbalmente e mediante la consegna di documenti, le informazioni riguardanti le specifiche tecniche della macchina pagina 4 di 9 “BK 6310”, e, tra queste, anche l'informazione che detto dispositivo era in grado di svolgere gli esami legati al parametro MO (cfr. allegato al doc. 3 di parte opposta;
deposizione resa da ES
, agente di che ha confermato di aver spedito il doc.3 di parte opposta
[...] CP_1 all'opponente; deposizione resa da , collaboratore di che si Testimone_4 CP_1 occupato della trattativa commerciale con l'opponente, il quale ha riferito che “il signor per Pt_1 avere informazioni aveva anche contattato l'azienda cinese fornitrice della macchina…si è informato anche direttamente con la ditta fornitrice cinese in merito alle caratteristiche tecniche ed anche i costi. Ha continuato in ogni momento a chiedere informazioni e dati e quindi era impossibile che non fosse informato”, ancora “Anche nel depliant che gli diedi era specificato il tipo di analisi che la macchina era in grado di eseguire…Tra la data in cui io ho consegnato al signor un depliant informativo con il nome dell'azienda fornitrice e quella Pt_1 dell'ordine sono trascorsi almeno 3-4 settimane”; nonché da tecnico di il Testimone_7 CP_1
Cont quale ha, in punto, precisato: “Durante la fase commerciale/di trattativa è capitato che l 'agente di mi abbia chiesto di spedire delle schede tecniche e la documentazione inerente lo strumento. Non ricordo se ho spedito la documentazione direttamente al cliente, sicuramente l'ho spedita tramite l'agente che poi gliela ha girata. Ricordo poi circa due call con l'agente e prima dell'acquisto. durante Parte_1 Parte_1 le call mi ha chiesto delle specificità circa gli esami che poteva fare l'apparecchio. Io ho risposto sulla base della documentazione tecnica, di questa il documento n. 2 prodotto dall'opposta è un estratto… ho mandato la scheda tecnica (doc.2), che mostra tutti i parametri (MO) che è possibile analizzare. Io ho cercato di spiegargli tante volte che un analizzatore non era possibile fare tutto””);
- il dispositivo in questione è stato proposto dall'opposta, ed acquistato dall'opponente, per svolgere gli esami legati al parametro emocromo (cfr. testimonianza resa da il quale ha Testimone_7 precisato che, dopo circa un mese e mezzo dal primo acquisto, riguardante l'analizzatore LS 4.000,
“con circa 25 test disponibili (tra cui PSA, Tiroide, Ferritina, Emoglobina Glicata, ecc..)”, Parte_1
“ha chiesto di poter ampliare la proposta offerte ai clienti e nello specifico di fare altri esami come l'emocromo. A questo punto ho mandato la scheda tecnica (doc.2), che mostra tutti i parametri (MO) che è possibile analizzare. Io ho cercato di spiegargli tante volte che un analizzatore non era possibile fare tutto”; tale circostanza trova conferma anche nello scambio di messaggi whatsapp datati 03- 05.03.2022 ed allegati ai doc. 3 e 6 di parte opponente);
- parte opponente ha documentato di aver inviato all'opposta l'elenco completo delle analisi (“1.
MO 2. Glucosio 3. 4. Creatinina 5. 6. 7. 8. CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
CP_1 Colesterolo totale 9. GOT 10. Fosfatasi alcalina 11. . 12. 13. Bilirubina frazionata 14.TSH 15. CP_11
Elettroforesi delle proteine 16. Sodio 17. Potassio 18.Cloro 19.Esame delle urine completo”), successivamente alla conclusione del contratto (comunicazione whatsapp 29 e 30.04.2022, 19.05.2022, 01.06.2022);
pagina 5 di 9 - a seguito di ciò, tecnico di parte opposta, ha individuato un ulteriore macchinario Testimone_7
(usato) che l'opponente avrebbe dovuto acquistare da un soggetto terzo per eseguire gli esami non coperti dal macchinario BK 6310 (cfr. deposizione e Testimone_7 Testimone_1 Tes_4
.
[...]
Orbene, a fronte di tali riscontri probatori, la tesi di parte opponente risulta priva di qualsivoglia fondamento, non avendo trovato conferma: non l'asserito errore sulle qualità del bene, che avrebbe inficiato la corretta formazione del consenso dell'acquirente; non il preteso inadempimento da parte dell'opposta in riferimento alla mancanza delle qualità promesse/essenziali del dispositivo compravenduto;
non gli asseriti vizi dello stesso bene e, ancor meno, la pretesa consegna di un bene aliud pro alio.
Ciò posto, e venendo al vaglio delle domande formulate, l'opponente ha, anzitutto, chiesto l'annullamento del contratto in essere tra le parti, assumendo che “l'errore sul prodotto macchinario
BK6310 è essenziale in quanto non potendo lo stesso svolgere le funzioni e le attività richieste dal cliente Pt_1 esso non è idoneo all'uso pattuito e per il quale fu contratto”, nonchè di aver indicato sin dall'origine alla venditrice dette “funzioni” e “attività richieste”, e consistenti nell'esigenza di eseguire con detto dispositivo gli esami riferiti ai seguenti parametri “1. MO 2. Glucosio 3. 4. Creatinina 5. CP_6
CP_1
6. 7. 8. Colesterolo totale 9. GOT 10. Fosfatasi alcalina 11. . Controparte_7 Controparte_8 CP_9
12. 13. Bilirubina frazionata 14.TSH 15. Elettroforesi delle proteine 16. Sodio 17. Potassio 18.Cloro CP_11
19.Esame delle urine completo”.
Senonchè, l'opponente non ha provato l'esistenza dell'invocato errore e, comunque, che la convinzione, rivelatasi poi erronea, risulti meritevole della tutela invocata.
In vero, da un lato, legale rappresentante della società opponente, ha affermato, Parte_1 durante l'interrogatorio formale, di aver ordinato il macchinario in questione (il cui costo non è certo di modesto importo) “sulla fiducia” (cfr. verbale di causa in risposta ai capitoli n. 1 e 3 della seconda memoria di parte opposta); e, dall'altro lato, come già precisato, l'opposta ha provato di aver consegnato all'opponente, prima della conclusione del contratto, la documentazione tecnica riferita al dispositivo, che la prima si apprestava ad acquistare, nonchè di aver proposto detto dispositivo in risposta alla richiesta dell'opponente di poter eseguire gli esami legati al parametro “MO”.
D'altronde, è noto che compete a chi richiede l'annullamento del contratto dimostrare “l'esistenza e
l'essenzialità dell'errore, nonché la sua riconoscibilità ad opera della controparte, trattandosi di elementi costitutivi dell'azione” (cfr. Cass.n. 23409/22; Cass. n. 5429/2006, Cass. n. 10815/2004 e Cass. n.
8201/1998).
pagina 6 di 9 Per altro aspetto, e venendo alla domanda di risoluzione del contratto, si osserva che, sempre secondo la giurisprudenza, in tema di compravendita, ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497
c.c., spetta al compratore l'onere di provare la mancanza delle qualità promesse della cosa venduta ovvero delle qualità essenziali per l'uso a cui la stessa è destinata, trattandosi infatti di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie
(Cass.n.14895/2023).
Ebbene, l'opponente non ha dimostrato che parte opposta abbia “promesso” qualità di cui (sempre secondo la stessa opponente) il macchinario compravenduto è risultato essere sprovvisto ovvero che la predetta opposta abbia proposto l'acquisto di questo dispositivo per eseguire esami diversi da quello relativo al valore dell'emocromo. Anzi, si ribadisce che, sulla base della documentazione allegata (doc. 2 e 3 di parte opposta e doc. 2 opponente) e della prova orale assunta (cfr. deposizione Cont rese da , e , è emerso che ha fornito a Tes_8 Testimone_9 ES0 Parte_1 durante le trattative precedenti alla compravendita, documentazione ed informazioni chiare in merito alle caratteristiche tecniche e, nello specifico, al tipo di analisi che il macchinario compravenduto era in grado di eseguire.
Venendo alla domanda di riduzione del prezzo (ex art. 1492 cc), si ribadisce, in riferimento alla doglianza secondo cui il dispositivo sarebbe “fortemente viziato e limitato nell'espletare le bisogne richieste”, quanto già sopra evidenziato.
Va poi aggiunto che, come precisato da parte opposta, l'opponente non ha provato di aver denunciato qualsivoglia difetto del dispositivo nei termini di garanzia indicati dall'art. 1495 cc.
E' documentato in causa che il macchinario in questione è stato consegnato in data 17.05.2022 e che parte opponente ha contestato pretesi “difetti di installazione e di funzionamento” soltanto con la comunicazione 18.07.2022 (doc. 20 opponente), spedita a firma del difensore di fiducia in risposta al sollecito di pagamento inviato dall'opposta (doc. 3 fasc. mon.).
Peraltro, tale asserzione, non meglio argomentata nel presente giudizio (e neppure sono stati articolati capitoli di prova per dimostrare la presenza di vizi di funzionamento), non ha trovato riscontro nelle allegazioni versate in atti: - non sulla base della perizia allegata dal tecnico della stessa parte opponente, il quale, a riguardo, nulla ha rilevato;
- non nelle deposizioni testimoniali rese da e i quali hanno riferito soltanto di problemi al momento Testimone_5 Tes_2 dell'installazione, quando ancora i tecnici stavano configurando il dispositivo alla stampante;
- non dalla deposizione della signora (unica testimone che riferisce che il Testimone_11 macchinario “non era in grado di fare neppure l'emocromo”, circostanza questa che neppure collima con la tesi di parte opponente), in quanto detta testimonianza non risulta persuasiva sia perché è smentita pagina 7 di 9 dalle deposizioni rese dai signori ed nonchè dalla Testimone_7 Testimone_1 corrispondenza in atti, e sia perché le dichiarazioni di detta testimone non paiono genuine, come dimostra la reticenza della medesima nel rispondere alla domanda relativa ai rapporti con il legale rappresentante di parte opponente (cfr. verbale di causa).
Del resto, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 cc, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 cc è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass.n. 11748/2019).
In ultimo, deve essere disattesa anche la doglianza di parte opponente riferita alla pretesa violazione delle “normative vigenti relative ai DMIV” in materia di immissione in commercio del prodotto ed alla conseguente nullità del contratto, ex art. 1418 cc. che, secondo parte opponente, troverebbe Pt_2 conferma nelle conclusioni assunte dal perito di parte con la perizia allegata al doc.3.
Sennonchè, non vi sono evidenze probatorie, allegate al presente giudizio, a supporto della pretesa violazione della procedura di immissione sul mercato del prodotto BK-6310. Parte_3
In vero, le certificazioni allegate da parte opposta (e in possesso dell'opponente, cfr. doc. 2)
“Declaration of conformity” sono state rilasciate dalla società SE ND (società fabbricante il dispositivo), in conformità al Regolamento UE n. 2017/746, relativo proprio ai dispositivi medico- diagnostici in vitro (come il dispositivo in esame).
Il bene compravenduto, si legge nelle citate certificazioni, è stato inserito nella classe A (“class A, rule
5” ); e, in riferimento a tale classe di dispositivi, il predetto Regolamento stabilisce che la valutazione di conformità, prodromica alla immissione in commercio, deve essere effettuata solo dal fabbricante, e non necessita, come affermato apoditticamente da parte opponente (cfr. comparsa conclusionale), dell'intervento dell'Organismo Notificato (Art. 48.10 del citato Regolamento UE).
Anche le ulteriori censure svolte dal consulente e poste a base delle doglianze di parte opponente (in particolare: mancanza nomina mandatario, mancanza delle istruzioni in italiano, mancanza registrazione al Repertorio presso il Ministero della Salute), risultano generiche ed apodittiche, oltrecchè fondate su una parziale ricostruzione dei fatti (così come fornita dalla sola parte opponente)
e sulla laconica documentazione allegata alla perizia di parte (che non tiene conto delle ulteriori certificazioni allegate da parte opposta ed in possesso di parte opponente, cfr. doc.2 opposta e opponente). D'altronde, neppure risultano individuate le norme asseritamente violate e sulla base delle quali si è affermato la non conformità del dispositivo compravenduto.
Pertanto, l'opposizione deve essere disattesa ed il decreto ingiuntivo opposto confermato.
pagina 8 di 9 Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. cpc, mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 8732/2022, per le ragioni indicate in motivazione:
- respinge l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.3064/2022 emesso da questo Tribunale di Monza, in data 16.09.2022;
- Condanna, infine, parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%;
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
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