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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/07/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 543/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica della dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi degli articoli 281 quater,
281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 543/2020 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'esito dell'udienza del 19 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentati e difesi, in forza
[...] C.F._2 della procura in atti, dall'Avv. Giampiero Palleschi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Sora (FR) alla via I. Bonomi 21/e
OPPONENTE
E
(C.F. e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Controparte_1
Modena n. ) con sede in Modena, Via San Carlo n. 16, in persona del Direttore Generale P.IVA_1
Dott. , in forza di procura speciale ad atto del 20.06.2017 del Notaio Dott. Persona_1 Persona_2 notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, Rep. n. 46080/14051 (doc. 1), in qualità di mandataria di C.F. e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena n. Controparte_2
, p.iva. ) con sede in Modena, Via San Carlo n. 8/20, in forza di procura P.IVA_2 P.IVA_3 speciale ad atto del 19.01.2017 del Notaio Dott. notaio iscritto nel ruolo del Distretto Persona_2
Notarile di Modena, Rep. n. 45659/13967 (doc. 2 rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente, in forza di procura in atti, dagli avv.ti Lorenzo Princivalle e Chiara Danielli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi sito in Bologna, Via Santo Stefano n. 50;
OPPOSTA
pagina 1 di 23 C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Controparte_3
Verona al numero ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità di P.IVA_4 mandataria di C.F. e numero di iscrizione Parte_3 nel Registro delle Imprese di Napoli ), con sede in Napoli alla via Santa Brigida n. 39, P.IVA_5 giusta procura speciale in data 1.2.2023, a rogito Notaio dr. Notaio in Milano, Rep. Persona_3
57.503/26.866 (doc. B), nella sua qualità di Cessionaria dei crediti di rappresentata Controparte_4
e difesa giusta delega in atti dall'Avv. Giuseppe Carteni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Bigli n. 19.
INTERVENUTA
Oggetto: Opposizione ex art. 615, 1 comma c.p.c.
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19 maggio 2025, da intendersi interamente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, rispettivamente, in data 3 gennaio
2020 e il 13 gennaio 2020, da per il credito di € 197.517,99, comprensivo di quota Controparte_5 capitale e interessi, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 3 marzo 2008. In particolare, gli opponenti hanno esposto che: - in data 3 marzo 2008, i sigg. e hanno Pt_1 Parte_2 stipulato con la predetta un contratto di mutuo fondiario a tasso fisso per la rinegoziazione del CP_2 contratto di mutuo stipulato in data 10.11.2006 a tasso variabile, e in virtù del quale veniva erogata una somma pari a euro 150.000,00, da restituire in 20 anni mediante il pagamento di n. 240 rate mensili;
che, a partire dalla rata n. 51, i debitori si sono resi inadempienti;
che il suddetto contratto era finalizzato per euro 74.000,00 alla rinegoziazione del mutuo stipulato in data 10.11.2006 e per la restante parte, pari a euro 76.000,00, al completamento dell'immobile; che a garanzia della restituzione del capitale e dei relativi accessori è stata concessa a favore dell'Istituto di credito garanzia ipotecaria per la somma complessiva di € 300.000,00 su un bene immobile di proprietà dei sigg. , Parte_1
e sito in Itri (LT) alla località “Marciano” (come meglio descritto CP_6 Controparte_7 nell'atto introduttivo).
Tanto premesso, gli attori a sostegno dell'opposizione hanno dedotto: 1) l'insussistenza di un valido titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., con riguardo al contratto di mutuo per cui è causa, trattandosi di mutuo condizionato, in considerazione del fatto che la Banca non avrebbe dato l'immediata disponibilità giuridica della somma al mutuataria;
2) l'usurarietà dei tassi di interesse pagina 2 di 23 pattuiti e l'applicazione di interessi supplementari e penalità; 3) l'imposizione di interessi anatocistici in conseguenza del piano di ammortamento cosiddetto alla francese;
4) l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali per incongruenza tra dichiarato e il T.A.E.G. effettivamente applicato, CP_8 nonché per incongruenza tra TAE applicato e TAN dichiarato.
Gli opponenti hanno quindi concluso chiedendo: “1) In via preliminare e d'urgenza anche con provvedimento reso inaudita altera parte da confermare alla prima udienza di trattazione: ai sensi e per gli effetti dell'art.615 c.p.c. sospendere l'efficacia del titolo esecutivo, così come reso dalla controparte, per tutti i gravi motivi di cui nella parte in fatto e nella parte in diritto del presente atto, atteso che il credito di cui all'atto di precetto non risulta essere né certo, né liquido né esigibile ed es- sendo sussistenti i requisiti di legge in ordine al fumus boni juris ed al peri-culum in mora;
2) In via principale e nel merito: accertare e dichiarare che tra i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 quale parte mutuataria da una parte, e in persona del dott. Controparte_5 Controparte_9 cod. fisc. , in qualità della Funzione credito deteriorato di quale C.F._3 CP_5 parte mutuante dall'altra, stipulavano in Formia il 03.03.2008 un contratto di mutuo fondiario per rinegoziazione a tasso fisso con in persona del legale rapp.te p.t., giusto atto a Controparte_5 rogito del Notaio Dottor – Repertorio n. 104686 – Raccolta n.28483 – registrato in Persona_4
Formia il 04.03.2008 al n. 968, in ragione di esso veniva erogata dall'istituto di credito una somma pari ad € 150.000= da restituirsi in 20 anni, mediante il pagamento di n. 240 rate mensili posticipate da corrispondersi al domicilio del creditore con specifica pattuizione e successiva applicazione nel corso del rapporto di tassi di interesse di natura usuraria, anche in virtù dell'effetto anatocistico occulto di cui al piano di ammortamento, e dunque, per tutti i motivi di cui nella parte in diritto del presente atto, disporre la derubricazione del contratto di mutuo de quo, intervenuto tra le parti in causa, a prestito a titolo gratuito ai sensi e per gli effetti dell'art.1865, comma 2, c.c. e, per l'effetto, rideterminare l'eventuale debito residuo in quota capitale, con compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla parte convenuta a titolo di interessi non dovuti e la residua somma da corrispondere a saldo del debito residuo a titolo di capitale, previa disponenda C.T.U. tecnico- contabile, con rimessione nei termini in favore della parte mutuataria per il pagamento rateale del mutuo, anche in virtù della mancata declaratoria di decadenza del beneficio del termine e risoluzione contrattuale unilaterale, e comunque con ogni consequenziale provvedimento come per legge.
Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque
l'illegittimità dell'atto di precetto, quivi opposto, notificato in data 13.02.2020 alle odierne parti attrici in opposizione, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con ogni con-sequenziale provvedimento ai sensi di legge. Analoga domanda, da intendersi qui integralmente riportata e pagina 3 di 23 trascritta, per le stesse ragioni di fatto e di diritto, viene avanzata anche con riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 10.11.2006 rinegoziato nel contratto oggetto del precetto.
3) Sempre in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che tra i sig.ri e Parte_1
, quale parte mutuataria da una parte, e in persona del dott. Parte_2 Controparte_5
cod. fisc. , in qualità della Funzione credito deteriorato di Controparte_9 C.F._3 quale parte mutuante dall'altra in Formia è intervenuto un contratto di mutuo ipotecario CP_5
a tasso fisso, giusto atto a rogito del Notaio Dottor – Repertorio n. 104686 – Raccolta Persona_4
n.28483 – registrato in Formia il 04.03.2008 al n. 968 per la somma di € 150.000,00, con la previsione del cosiddetto piano alla francese che determina anatocismo occulto in violazione dell'art.1283 c.c. ed in espressa violazione dell'art.3 della delibe-ra CICR del 09.02.2000 e dunque, previa disponenda
C.T.U. tecnico-contabile, depurare il piano di ammortamento alla francese della maggior somma dovuta, dall'inizio del rapporto alla chiusura dello stesso, a titolo di interessi anatocistici e, per
l'effetto, per tutti i motivi di cui nella parte in di-ritto del presente atto, condannare l'Istituto di credito convenuto, in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione di tutto quanto corrisposto in eccesso dalla parte mutuataria a titolo di interessi non dovuti, mediante il pagamento della relativa somma che verrà accertata in corso di causa, mediante C.T.U. tecnico-contabile, oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, in favore della parte mutuataria, con ogni consequenziale provvedimento come per legge. Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità
e/o inefficacia e comunque l'illegittimità dell'atto di precetto, quivi opposto, notificato in data
14.06.2019 alle odierne parti attrici in opposizione, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con ogni con-sequenziale provvedimento ai sensi di legge. Analoga domanda, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, per le stesse ragioni di fatto e di diritto, viene avanzata anche con riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 10.11.2006 rinegoziato nel contratto oggetto del precetto. 4) Sempre in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che tra i sig.ri e , quale parte mutuataria da una parte, e Parte_1 Parte_2 Controparte_5 in persona del dott. cod. fisc. , in qualità della Funzione Controparte_9 C.F._3 credito deteriorato di quale parte mutuante dall'altra in Formia il 03.03.2008 è inter- CP_5 venuto un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso, giusto atto a rogito del Notaio CP_10
– Repertorio n. 104686 – Raccolta n.28483 – registrato in Formia il 04.03.2008 al n. 968 per
[...] la somma di € 150.000,00, con assoluta indeterminatezza delle condizioni contrattuali in ordine all' così come dichiarato dall'Istituto di credito convenuto nel contratto di mutuo per cui è causa CP_8
e quello effettivamente applicato nel corso del rapporto in violazione dell'art.9 della delibera CICR del
04.03.2003 e duque in dispregio di quanto espressamente previsto dall'art.117 T.U.B. e, per l'effetto, pagina 4 di 23 ai sensi del comma 7 dell'art.117 T.U.B. dichiarare la nullità della contrattualizzazione degli interessi
e conseguentemente, per tutti i motivi di cui nella parte in diritto del presente atto, condannare
l'Istituto di credito convenuto, in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione di tutto quanto corrisposto in eccesso dalla parte mutuataria a titolo di interessi non dovuti, mediante il pagamento della che verrà determinata in corso di causa, mediante C.T.U. tecnico-contabile, oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, in favore della parte mutuataria, ovvero rideterminare
l'eventuale debito residuo in quota capitale, con compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla parte convenuta a titolo di interessi non dovuti e la residua somma da corrispondere a saldo del debito residuo a titolo di capitale, previa disponenda C.T.U. contabile, e con l'applicazione del solo tasso BOT in luogo di quello relativo agli interessi contrattuali in virtù della eccepita indeterminatezza e con rimessione nei termini in favore della parte mutuataria per il pagamento rateale del mutuo, anche in virtù della mancata declaratoria di decadenza del beneficio del termine e risoluzione contrattuale unilaterale, e comunque con ogni consequenziale provvedimento come per legge. Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque
l'illegittimità dell'atto di precetto, quivi opposto, notificato in data 14.06.2019 alle odierne parti attrici in opposizione, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con ogni consequenziale provvedimento ai sensi di legge;
Analoga domanda, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, per le stesse ragioni di fatto e di diritto, viene avanzata anche con riferimento al con-tratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 10.11.2006 rinegoziato nel contratto oggetto del precetto. 5) Ancora in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che tra i sig.ri Parte_1
e , quale parte mutuataria da una parte, e in persona del dott. Parte_2 Controparte_5
cod. fisc. , in qualità della Funzione credito deteriorato di Controparte_9 C.F._3 quale parte mutuante dall'altra in Formia è intervenuto un contratto di mutuo ipotecario CP_5
a tasso fisso, giusto atto a rogito del Notaio Dottor – Repertorio n. 104686 – Raccolta Persona_4
n.28483 – registrato in Formia il 04.03.2008 al n. 968 per la somma di € 150.000,00, con assoluta indeterminatezza delle condizioni contrattuali in ordine all'applicazione nel corso del rapporto di un
TAE difforme dal TAN contrattualizzato e comunque non dichiarato nel contratto di mutuo in violazione dell'art.6 della delibera CICR del 09.02.2000, e dunque in dispregio della normativa dettata dal Legislatore in materia di trasparenza bancaria e, per l'effetto, dichiarare la nullità della contrattualizzazione degli interessi e conseguentemente, per tutti i motivi di cui nella parte in diritto dell'atto introduttivo del presente giudizio e di cui alla presente memoria, condannare l' di CP_11 credito convenuto, in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione di tutto quanto corri-sposto in eccesso dalla parte mutuataria a titolo di interessi non dovuti, mediante il pagamento della somma che pagina 5 di 23 verrà accertata in corso di causa, mediante C.T.U. tecnico-contabile, oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, in favore della parte mutuataria, ovvero rideterminare l'eventuale debito residuo in quota capitale, con compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla parte convenuta a titolo di interessi non dovuti e la residua somma da corrispondere a saldo del debito residuo a titolo di capitale, previa disponenda C.T.U. contabile, e con l'applicazione del solo tasso legale ex art.1346 c.c. in luogo di quello relativo agli interessi contrattuali in virtù della eccepita indeterminatezza e con rimessione nei termini in favore della parte mutuataria per il pagamento rateale del mutuo, anche in virtù della mancata declaratoria di decadenza del beneficio del termine e ri-soluzione contrattuale unilaterale, e comunque con ogni consequenziale provvedimento come per legge. Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque
l'illegittimità dell'atto di precetto, quivi opposto, notificato in data 14.06.2019 alle odierne parti attri- ci in opposizione, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con ogni consequenziale provvedimento ai sensi di legge;
Analoga domanda, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, per le stesse ragioni di fatto e di diritto, viene avanzata anche con riferimento al con-tratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 10.11.2006 rinegoziato nel contratto oggetto del precetto. 6) Sempre in via principale e nel merito: previo accertamento di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare il comportamento ingiusto, illegittimo e doloso dell'Istituto di credito convenuto nella stipula e nella esecuzione del contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso intervenuto in data con gli odierni attori opponenti, giusto atto a rogito del Notaio Dottor – Re-pertorio n. Persona_4
104686 – Raccolta n.28483 – registrato in Formia il 04.03.2008 al n. 968 per la somma di €
150.000,00, e, per l'effetto, in accoglimento del-la domanda degli attori in opposizione, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni morali derivati dalla condotta perpetrata dall'Istituto di credito convenuto in virtù dell'accertata condotta usuraria ed anatocistica ed anche per
l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali nonché per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, così come invocate, ai danni degli odierni attori in opposizione, nonché per il comportamento preprocessuale posto in essere in via esclusiva dall'Istituto di credito sempre a discapito esclusivo degli odierni attori in opposizione, mediante il pagamento in favore dei sig.ri
e della somma che verrà determinata in corso di causa e comunque Parte_1 Parte_2 ritenuta equa e di giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito, dovuta a titolo di danno morale e non patrimoniale, nonché quella dovuta a titolo di danno patrimoniale pari alla somma, che verrà accertata in corso di causa mediante C.T.U. tecnico-contabile, versata dalla parte mutuataria in favore della Banca ed effettivamente non dovuta, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
Analoga domanda, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, per le stesse ragioni di fatto e pagina 6 di 23 di diritto, viene avanzata anche con riferimento al con-tratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 10.11.2006 rinegoziato nel contratto oggetto del precetto. 7) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di opposizione, oltre gli oneri di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore anticipatario”.
Si è costituita in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 quale incorporante per fusione la società contestando l'opposizione e chiedendone Controparte_5 il rigetto.
In data 28.03.2023, è intervenuta la in qualità di mandataria Controparte_3 di quale cessionaria dei crediti di in Controparte_12 Controparte_4 sostituzione di quest'ultima, riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già in atti, facendo proprie le domande, eccezioni, deduzioni e istanze già formulate dalla cedente. Successivamente preso atto che la parte opposta convenuta nel presente giudizio era e non Controparte_2 CP_4 ha dichiarato di voler rinunciare al proprio intervento, chiedendo di essere estromessa dal
[...] giudizio.
Con ordinanza del 20.07.2020 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. La causa è stata istruita con produzione documentale ed è stata disposta una c.t.u. contabile.
All'udienza del 19 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche.
***
2. Anzitutto, i motivi di opposizione articolati dagli attori vanno qualificati in termini di opposizione preventiva all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., avendo le parti contestato il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata in loro danno, sulla base del citato contratto di rinegoziazione del mutuo.
Si dà atto, preliminarmente, della rinuncia all'intervento, e quindi alle conclusioni formulate, da parte della quale mandataria di Controparte_3 CP_12 Parte_3
avendo la prima constatato che la cedente non era parte del presente giudizio.
[...] Controparte_4
2. L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va rigettato, anzitutto, il motivo di opposizione relativo all'insussistenza di un valido titolo esecutivo, costituito, secondo quanto dedotto da parte opponente, da un contratto di mutuo condizionato.
pagina 7 di 23 In linea generale, va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001,
n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14). Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194).
In particolare la Suprema Corte, pur ribadendo la tesi per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto, ha chiarito che non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente la traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata” (Cass. Civ. n. 5921/2023).
Il suddetto orientamento è stato inoltre confermato, più di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno evidenziato che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per se solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata. I patti accessori previsti (con riguardo, in particolare, alla costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e all'impegno della mandante di svincolarla al verificarsi di quanto stabilito nel contratto) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.. Come evidenziato dalle pagina 8 di 23 Sezioni Unite, in tali ipotesi “il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede” (cfr. Cass. civ. sez. un., 6.03.2025, n.5968).
Sulla base delle anzidette argomentazioni, le Sezioni Unite hanno quindi pronunciato il seguente principio di diritto “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata
- di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Tanto considerato – tenuto conto anche del mutato orientamento di questo Tribunale in ossequio alla giurisprudenza maggioritaria e ai principi espressi dalle citate Sezioni Unite – questo giudice ritiene che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (cfr. Cass., sez. 1, 27 ottobre 2017, ord. n. 25632, Rv- 647223 – 01).
Tanto premesso, occorre aver riguardo a quanto previsto nel contratto di rinegoziazione del mutuo del 2008, essendo questo il titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto.
Orbene, nel caso di specie, l'erogazione delle somme è stata contestuale alla sottoscrizione del mutuo. Infatti, la circostanza che la somma sia stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante da parte del mutuatario (art. 2 del contratto) non esclude, ma anzi presuppone che la parte mutuataria ne avesse conseguito la disponibilità giuridica nel proprio patrimonio.
Difatti, nel contratto in questione si legge testualmente: “La Banca mutua, ai sensi dell'art.38
D.Lgs. 385/93, alla Parte finanziata che accetta, la somma di euro 150.000,0. Di tale somma la Parte finanziata rilascia con il presente atto quietanza riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo (…)”
(art. 1); e ancora “La e la Parte finanziata danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima CP_2 della somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la a garanzia CP_2 dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte finanziata dal presente pagina 9 di 23 contratto e relativi allegati. (…)” (art. 2). È stata, inoltre, prevista la facoltà per la Banca di risolvere il contratto utilizzando anche il deposito per l'estinzione del mutuo.
Ciò posto, la presenza della quietanza e la contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito costituiscono evidenza di esercizio pieno della volontà negoziale dell'opponente, che, evidentemente, ha ricevuto il denaro e ne ha deciso la sorte.
È evidente che ove si fosse trattato di mutuo condizionato, non vi sarebbe potuta essere né quietanza né disposizione della somma, poiché esse sarebbero state vincolate all'avverarsi delle condizioni pattuite con mera promessa di finanziamento, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Nel contratto, quindi, l'opponente ha dichiarato di aver ottenuto disponibilità giuridica della somma mutuata che, nello stesso tempo, ha deciso di conferire in deposito presso la banca mutuante, con esercizio della propria volontà negoziale attestata dalla presenza della quietanza (che ben può essere inserita nello stesso contratto di mutuo anziché in un atto separato) e dalla contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito cauzionale infruttifero.
Pertanto, può ritenersi sussistente l'esistenza del requisito tipico nel contratto reale di mutuo costituito dalla traditio della somma mutuata, sebbene nell'accezione di disponibilità giuridica della stessa. Né tale circostanza viene posta in dubbio dal fatto che l'utilizzo materiale della somma mutuata risulti concordemente differita al verificarsi delle condizioni previste in contratto, atteso che la traditio dal punto di vista giuridico si è già realizzata al momento della sottoscrizione del mutuo.
A ciò si aggiunga che la quietanza gode di piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e
2735 c.c., non avendo l'opponente indicato l'errore di fatto o la violenza idonei a revocare la dichiarazione ai sensi dell'art. 2732 c.c. (Cass., sez. 2, 21 febbraio 2014, n. 4196, Rv. 629738 - 01).
Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, il suddetto motivo di opposizione, afferente all'inesistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., deve essere rigettato.
2.2. Quanto alla censura relativa al superamento della cd. soglia usura deve osservarsi quanto segue.
Anzitutto, l'eventuale superamento del tasso soglia usura deve essere rilevato secondo le
Istruzioni della Banca d'Italia. Infatti, ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. pagina 10 di 23 Invero, l'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 7 marzo 1996 n. 108, prevede, al comma 3, che sia la legge a determinare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e, al successivo 4 comma, richiede che nella determinazione del tasso d'interesse usurario si tenga “conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, co. 4, legge 7 marzo 1996 n. 108, in ordine ai limiti superati i quali gli interessi devono ritenersi usurari (c.d. tasso soglia), il Ministero del
Tesoro rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno per ogni operazione, previa una loro suddivisione in categorie. A sua volta, la rilevazione dei tassi per la determinazione del TEGM è compiuta secondo le “Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla Banca d'Italia.
A tal proposito, si rammenta che le Istruzioni della Banca d'Italia hanno natura di norme tecniche previste e autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa antiusura, tale che un eventuale calcolo del tasso da confrontare con i cd. tassi soglia applicato a un determinato rapporto bancario che sia effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe a un risultato inattendibile e, pertanto, in ultima analisi ingiusto.
Infatti, deve essere ribadito il principio di simmetria o omogeneità, più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità e sotteso alla l. n. 108 del 1996, quale norma primaria che ha scelto di rinviare ad autorità economico - amministrative, il Ministero del tesoro, ora dell'Economia e delle
Finanze, sentita la Banca d'Italia, la definizione degli aspetti prettamente tecnici necessari per dare concreta operatività al precetto penale, alla luce del quale deve essere impiegato lo stesso algoritmo di calcolo utilizzato per rilevare i TEGM anche per determinare il TEG applicato al singolo rapporto contrattuale, non essendo possibile infrangere il principio logico-aritmetico desumibile dalla normativa antiusura, tale per cui nelle operazioni di confronto i dati da confrontare devono essere omogenei (cfr. in questi termini, Cass., sez. 1, sent. n. 35121 del 29.11.2022, la quale richiama Cass. Sez. Un. sent. n.
16303 del 20.06.2018).
Ciò posto, si condivide l'assunto secondo il quale l'unica formula utilizzabile ai fini della rilevazione dei tassi usurari è quella definita dalla Banca d'Italia, in virtù del richiamato principio di omogeneità, atteso che il giudizio sull'usurarietà di un rapporto di credito si basa su di un raffronto tra il dato concreto - il TEG applicato al contratto oggetto di causa - e il dato astratto - il TEGM rilevato con riferimento alla categoria di appartenenza del contratto in esame -, con la conseguenza che ove il raffronto fosse effettuato ricorrendo a metodologie di calcolo diverse, il risultato ne risulterebbe necessariamente falsato. pagina 11 di 23 Sul punto, deve altresì rilevarsi che viene in considerazione la sola usura cd. originaria, stante il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 19 ottobre 2017, n.
24675), le quali hanno escluso in radice la configurabilità, nel nostro ordinamento, della c.d. usura sopravvenuta, sia con riguardo ai contratti stipulati ante legge 108/1996, sia con riguardo ai contratti stipulati dopo e recanti inizialmente tassi inferiori alla soglia dell'usura, poi superata nel corso del rapporto per effetto del progressivo abbassamento dei tassi medi di mercato e, quindi, anche del tasso- soglia usurario stabilito a livello ministeriale.
Quanto, poi, all'usurarietà relativa agli interessi moratori, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 19597 del 18 settembre 2020, ha evidenziato che in tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati, con la precisazione, però, che mentre nel primo caso – che conduce alla pronunzia di una sentenza di accertamento in astratto in ordine alla nullità della pattuizione sugli interessi - si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo caso rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 19597/2020, ove in motivazione si legge: “ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato;
se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art.
1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sottosoglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato”).
Per quanto riguarda, più precisamente, il contrasto relativo all'applicabilità anche agli interessi moratori della disciplina antiusura, stante la mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) da parte dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del
1996, la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi a Sezioni Unite, ha risolto la questione in senso affermativo, sull'assunto che la disciplina antiusura è volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto. Invero, la richiamata giurisprudenza di legittimità ha pagina 12 di 23 stabilito che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. rilevato dai decreti ministeriali non preclude la loro applicazione, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, che, sebbene considerata soltanto a fini statistici, tuttavia
è basata su criteri oggettivi, che consentono di individuare le pattuizioni di clausole “fuori del mercato”, in quanto nettamente distanti dalla media delle clausole analogamente stipulate. La conseguenza tratta da questa ricostruzione è che, in tali casi, il tasso-soglia di riferimento per gli interessi moratori sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento previsto dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato;
mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti (cfr. Cass.,
Sez. Un., sent. n. 19597 del 18 settembre 2020).
Va poi chiarito nella valutazione dell'usurarietà degli interessi, interessi corrispettivi ed interessi moratori non debbano essere sommati tra loro, dovendosi al contrario procedere ad una valutazione autonoma delle relative pattuizioni, atteso che al momento in cui il debitore diventa inadempiente, il tasso di mora si sostituisce agli interessi corrispettivi, applicandosi unicamente sul debito scaduto.
Peraltro, la possibilità di applicare gli interessi moratori sull'intera rata scaduta è ammessa dallo stesso ordinamento, ove si consideri quanto stabilito dall'art. 3 della delibera CICR del 3.2.2000: “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non
è consentita la capitalizzazione periodica”, prevedendosi in tal modo una forma di capitalizzazione espressamente e lecitamente pattuita, senza che ciò acquisti rilievo per la diversa ipotesi di usura ai sensi della l. 108/1996.
Inoltre, deve osservarsi che, al contrario di quanto sostenuto da parte attrice, l'effetto che deriverebbe da un eventuale superamento del tasso soglia usura da parte degli interessi di mora, non sarebbe la gratuità del mutuo, bensì soltanto quello della nullità della clausola di pattuizione degli interessi di mora. Infatti, la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ha interpretato l'art. 1815, co.
2, c.c. nel senso che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, non comporta la non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato;
ciò nell'ottica di un'interpretazione dell'art. 1815 c.c. che preservi il prezzo del denaro e che rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta pagina 13 di 23 comunque un danno per il creditore insoddisfatto (cfr. in tali termini, la citata sent. 19597/2020). Di conseguenza, dall'eventuale accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, co. 2,
c.c., di modo che, in tali casi, gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, co. 1, c.c.
A ciò si aggiunga, poi, che la giurisprudenza di legittimità, con la più volte richiamata pronuncia a Sezioni Unite, ha precisato che l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, in virtù della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., “si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr. Cass. n. 19597/2020).
Tanto premesso, deve immediatamente evidenziarsi che, nel caso in esame, gli attori non hanno specificato quale sia il tasso moratorio in concreto applicato, ma hanno fatto riferimento unicamente al tasso di mora pattuito e ad ulteriori criteri di calcolo di cui si dirà in seguito, laddove invece avrebbero dovuto, in virtù dei principi sopra richiamati, provare l'entità usuraria del tasso moratorio in concreto applicato, posto che i presupposti della mora si sono già verificati, trattandosi peraltro di mutuo già risolto.
In ogni caso, neppure la censura relativa al tasso moratorio pattuito in contratto può trovare accoglimento, così come quella relativa agli interessi corrispettivi.
2.2.1. Quanto a questi ultimi, deve anzitutto evidenziarsi che il consulente tecnico nominato ha determinato il TAEG utilizzando la formula prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia, dunque considerando anche le spese iniziali (ossia di istruttoria) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata, nella misura di 6,12%. Anche a voler considerare tale valore, anziché il
TEG (che generalmente è più basso), deve ritenersi che il tasso di interesse corrispettivo non sia superiore al tasso soglia usura. Tale valore è infatti inferiore al tasso soglia previsto dal d.m. di riferimento (primo trimestre del 2008, trattandosi di mutuo contratto in data 3.03.2008) per i “mutui ipotecari a tasso fisso” (quale è il mutuo in esame), determinato nel 9,12 % (ottenuto aumentando della metà il TEGM previsto nella misura del 6,08%).
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. in ordine al suddetto profilo appaiono corrette.
Alle medesime conclusioni si giunge anche con riferimento agli interessi pattuiti con il primo contratto di mutuo del 2006 (cfr. doc. 3 allegato all'opposizione).
pagina 14 di 23 Anche considerando il T.A.E.G. del 5,26% previsto in contratto – che come detto è generalmente più alto del T.E.G. da impiegare ai fini del raffronto con il tasso soglia usura – deve escludersi l'usurarietà degli interessi corrispettivi, in quanto il suddetto valore inferiore al tasso soglia previsto dal d.m. di riferimento (quarto trimestre, trattandosi di mutuo contratto in data 10.11.2006) per i “mutui ipotecari a tasso variabile” (quale è il mutuo in esame), determinato nel 7,155 % (ottenuto aumentando della metà il TEGM previsto nella misura del 4,77%).
Quanto dedotto da parte opponente ai fini del superamento del tasso soglia è infatti errato, avendo computato nel TEG anche la commissione per estinzione anticipata (cfr. pag.
5-6 opposizione).
La commissione di estinzione anticipata non rientra infatti nella formula del TEG ai fini della valutazione del carattere usurario del contratto di mutuo: invero, si tratta di un corrispettivo per il diritto di recesso attribuito al mutuatario e non propriamente di una commissione o di una remunerazione in corrispettivo del denaro mutuato, ovvero collegata all'erogazione del credito. In altri termini, la commissione di estinzione anticipata rappresenta un corrispettivo che riequilibra il sinallagma altrimenti alterato dal recesso e dunque non è un costo che il mutuatario deve sostenere per ottenere, gestire ed utilizzare il credito, ma un costo solo eventuale per esercitare la facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale.
Tali principi hanno trovato conferma in alcune recenti pronunce della S.C. che in applicazione del “principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass.,
18/01/2019, n. 1464) ha espressamente sancito l'impossibilità di cumulare ai fini del superamento del
"tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura “la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della pagina 15 di 23 banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2- bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella;
” (Cass., Sez. 3, n. 7352 del 07/03/2022; conforme, Cass.,
Sez. 1 - , Ord. n. 23866 del 01/08/2022; cfr. anche la copiosa giurisprudenza di merito, tra cui le recenti
Corte d'Appello Torino, sent. n. 746 del 1.7.2022; Corte d'Appello Firenze, sent. n. 2799 del
15.12.2022; Corte d'Appello di Perugia, sent. n. 561 del 1.10.2021).
Dunque, non configurandosi quale corrispettivo che mira a remunerare l'erogazione del denaro, ma essendo finalizzata a compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall'estinzione del rapporto prima della scadenza naturale, costituisce un costo che non rileva ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto di mutuo e che, dunque, non deve essere computata nel calcolo del TEG.
Ne discende quindi l'infondatezza della censura.
2.2.2. Per quanto attiene poi agli interessi moratori, ai sensi dell'art. 5 del contratto di mutuo del
2008 (cfr. doc. 2 parte attrice), gli interessi di mora sono calcolati ad un tasso pari a tre punti percentuali in più, con pattuizione altresì della cd. clausola di salvaguardia (laddove è scritto “salvo il rispetto della normativa antiusura”). Di conseguenza, atteso che il tasso iniziale al momento della pattuizione del contratto di mutuo in esame era pari al 5,95%, il tasso di mora originariamente pattuito era pari al 8,95%.
Quanto al TEGM di raffronto per valutare il superamento o meno della relativa cd. soglia usura, il consulente tecnico d'ufficio ha erroneamente richiamato il medesimo tasso soglia calcolato per gli interessi corrispettivi, comunque escludendo, correttamente, l'usurarietà dello stesso. Alla luce della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, il tasso soglia per il trimestre di riferimento (primo trimestre del 2008) è pari a 12,27%. Questo si ottiene aumentando il TEGM previsto per gli interessi corrispettivi della percentuale del 2,1% e aumentando il tasso così ottenuto della metà, come previsto nel decreto ministeriale relativo al periodo di riferimento (dunque: [6,08 % + 2,1] aumentato della metà). Ad ogni modo, il consulente non riscontrando violazioni della l. 108/96, correttamente non ha effettuato alcun ricalcolo.
L'usura non può essere fatta derivare neanche da una valutazione complessiva dell'interesse moratorio con le altre voci di spesa collegate alla stipulazione del contratto, come infondatamente sostenuto dagli attori (cfr. pag. 15 dell'opposizione).
Ritiene, infatti, il giudicante che tale operazione sia logicamente e giuridicamente errata. Ed invero la pretesa di determinare un Tasso Effettivo di Mora (TEMO), è del tutto inattendibile, dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, pagina 16 di 23 effettuando una analogia con il concetto di TEGM, senza tenere conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore.
Valgono poi le considerazioni sopra esposte inoltre alla irrilevanza ai fini della valutazione di usurarietà della penalità per estinzione anticipata, richiamandosi, a tal fine, la giurisprudenza di legittimità sopra citata in ordine all'impossibilità di procedere ad una sommatoria tra interessi moratori e commissione di estinzione anticipata.
Una volta acclarata l'inconsistenza giuridica delle tesi prospettate dalla parte attrice, deve escludersi che siano stati pattuiti interessi usurari.
2.3. È inoltre infondato il motivo di opposizione afferente alla illegittimità del meccanismo anatocistico che discenderebbe dal cosiddetto ammortamento alla francese. Difatti, la legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all'art. 1283 c.c. è stata costantemente affermata in giurisprudenza.
Come noto, l'ammortamento alla francese consiste in un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato;
viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata (cfr. in termini Corte d'Appello Torino, sent. n. 937 del 25.8.2022, ove viene esplicitato che la quota interessi è calcolata moltiplicando per il tasso di interesse convenuto il debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale, invece, è data dalla differenza tra l'ammontare della rata e la quota interessi dello stesso periodo;
cfr. anche Corte d'Appello
Milano sent. n. 537/2023 del 15.2.2023).
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla pagina 17 di 23 quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Ragione per cui, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare, né direttamente, né indirettamente, alcun effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c. (così Trib. Roma n.
364/2022; cfr. in termini Corte d'Appello di Torino, sent. n. 457/2022 del 28 aprile 2022; ma cfr. anche Corte d'Appello di Venezia, sent. n. 2955/2021; da ultimo v. anche Cass. Sez. Un. n.
15130/2024).
2.3.1. Escluso, dunque, che l'ammortamento alla francese produce ex se interessi anatocistici, resta da chiarire se la pattuizione di un sistema di ammortamento senza l'indicazione espressa che trattasi di sistema cd. alla francese, ovvero del regime finanziario applicato, comporti o meno una indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto.
In via generale sul punto, si rammenta che quando il piano di ammortamento viene calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale;
di converso, qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare. Il regime di capitalizzazione composta è più favorevole al debitore per periodi inferiori all'anno e più gravoso per periodi superiori, sicché nel calcolo di mutui ultrannuali la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.. In tal caso, infatti, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al regime finanziario di capitalizzazione composta utilizzato dalla banca per la determinazione della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.
Ciò detto, ritiene il Tribunale che, una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento alla francese allegato al contratto, non sia necessaria, ai fini della corretta pattuizione del tasso netto degli interessi corrispettivi, l'espressa approvazione, da parte dello stesso, del regime finanziario eventualmente composto, in luogo di quello semplice, e ciò considerato che non vi è alcuna previsione normativa che impone l'indicazione della formula di matematica finanziaria applicata nello sviluppo delle rate (cfr. in tali termini Tribunale di Siena sez. I, 23.09.2024, n. 660).
Nel caso di specie, risultano indicati in entrambi i contratti l'importo erogato, il numero delle rate
(240), la periodicità delle stesse (mensili, trimestrali o semestrali con riguardo al primo contratto, mensili con riguardo a quello successivo), il tasso di interesse in vigore, il T.A.E.G. e il tasso di mora.
pagina 18 di 23 Pertanto, la mancata esplicita indicazione del tipo di ammortamento o di capitalizzazione non incide sulla determinatezza/determinabilità della pattuizione concernente gli interessi in relazione al capitale.
A conferma di tale conclusione deve richiamarsi la recente pronuncia n. 15130/2024 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto:
"in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
Ne deriva che la pattuizione contenuta nel contratto di mutuo de quo in ordine all'ammortamento pattuito non determina alcuna nullità. Di conseguenza, anche le conclusioni del C.T.U. – secondo cui deve ritenersi ingiustificato ed arbitrario nel caso di specie l'impiego del regime dell'interesse composto, in quanto non indicato nel contratto né espressamente accettato dal mutuatario – devono disattendersi. Pertanto, non deve procedersi ad alcun ricalcolo in base al piano di ammortamento in regime di interesse semplice.
2.4. Infine, privo di pregio è il motivo di opposizione con cui gli attori hanno dedotto l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali per incongruenza tra: a) I.S.C. dichiarato e il T.A.E.G. effettivamente applicato, in violazione dell'art. 9 della delibera CICR del 4.03.2003; b) nonché tra applicato e T.A.N. dichiarato in violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9.02.2000. CP_13
Quanto al profilo sub a), in questa sede deve rilevarsi che l'indicatore sintetico di costo
(TAEG/ISC) non costituisce un vero e proprio tasso di interesse ovvero una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma appunto un indicatore del costo complessivo dell'operazione, che comprende interessi, oneri e spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo le formule stabilite dalla Banca d'Italia.
Da ciò discende l'inapplicabilità dell'art. 117, comma 6 T.U.B., laddove prevede che “sono nulle
e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, atteso che secondo orientamento Co costante, che si intende ribadire, l' non rientra nella nozione di “prezzo”, non determinando una condizione economica direttamente applicabile al contratto, assolvendo una mera funzione informativa.
pagina 19 di 23 Pertanto, l'eventuale erronea od omessa indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto di mutuo non determinerebbe conseguenze in punto di maggiore onerosità del finanziamento, bensì soltanto un'inesatta rappresentazione del suo costo complessivo;
ciò, dunque, implicando non la sanzione della nullità di cui all'art. 117, comma 6, T.U.B. (con la conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui al successivo comma 7), non venendo in rilievo, per quanto detto, l'ipotesi di nullità o assenza di clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni, bensì potendo al più configurare un'ipotesi di responsabilità contrattuale della banca. Peraltro, vi sarebbe in ogni caso l'onere per il mutuatario di dimostrare che l'eventuale scostamento sia rilevante e che abbia cagionato un danno in conseguenza della scelta meno favorevole effettuata;
circostanze non soltanto non provate, ma nemmeno allegate da parte attrice (dovrebbe infatti dimostrarsi sia di aver vagliato finanziamenti alternativi con TAEG più vantaggioso, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dall'Istituto di credito mutuante, sia il danno patito in conseguenza della scelta meno favorevole).
Nella fattispecie in esame, non solo parte attrice nulla ha allegato e dimostrato in ordine alle eventuali conseguenze pregiudizievoli riconducibili ad una asserita non corretta informazione (che comunque sarebbero irrilevanti nel presente giudizio di opposizione esecutiva), ma la differenza tra Co l' indicato nel contratto in misura pari al 6.16% e quello ricalcolato dal perito di parte attrice e indicato nella misura del 6,19% (cfr. pag. 31 della perizia) - risulterebbe in ogni caso di esigua entità, sicché difficilmente potrebbe ravvisarsi un'effettiva lesione dell'interesse del contraente alla conoscenza del costo complessivo del finanziamento, trattandosi di una differenza giuridicamente irrilevante.
Co Del resto, ove il legislatore ha voluto sanzionare con la nullità la difformità dell' indicato con quello effettivo, lo ha espressamente stabilito, come si evince dalla disciplina prevista per il caso del credito al consumo ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6, T.U.B., ove si prevede che, nel caso in cui il
TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al Co consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell' ) sono da considerarsi nulle. Ebbene, tale disposizione normativa non può trovare applicazione, atteso che l'art. 122 T.U.B., lett. a) e f) espressamente esclude dall'ambito di applicazione del Capo II Credito al Consumo quei contratti, il cui contraente sia un consumatore, aventi ad oggetto “finanziamenti di importo superiore a
75.000 euro”, nonché i “finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a 5 anni”; parametri entrambi superati nel caso di specie, atteso che il contratto di mutuo fondiario in esame prevedeva l'erogazione di euro 150.000,00 da restituire in 240 rate mensili, con l'iscrizione di garanzia ipotecaria.
pagina 20 di 23 Tale interpretazione si pone in linea, altresì, con le SS.UU., le quali, tenuto conto della differenza tra regole di validità e regole di comportamento, hanno affermato che la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula necessariamente che siffatta violazione incida su elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, come del resto si desume dal dato testuale dell'art. 1418, comma 1, c.c. che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti (“Il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa”), con la conseguenza che le violazioni che concernono la condotta tenuta sia nel corso delle trattative per la formazione del contratto sia nella sua esecuzione non determina la nullità del contratto medesimo, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge, così come prescritto dall'art. 1418, 3° comma, c.c.
(cfr. Cass. SS.UU. n. 26724/07).
Ne consegue che, esclusa l'applicabilità al caso di specie della sanzione della nullità, diventa irrilevante il mero accertamento della esatta determinazione dell' , non potendo rilevare, in Pt_4 sede di giudizio di opposizione all'esecuzione – quale giudizio di accertamento negativo del credito – eventuali profili di responsabilità ai fini risarcitori.
2.4.1. Va poi osservato, quanto al profilo sub b), deve anzitutto escludersi che la mancata indicazione del TAE, ovvero la sua difformità rispetto al TAN previsto dal contratto, comporti l'ipotesi di nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 1418 c.c. 3 1346 c.c. lamentata da parte attrice, atteso che, da un lato, per quanto anzidetto, nel mutuo con ammortamento cd. “alla francese” non è prevista alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi (rilevante ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000 richiamata da parte attrice), ma soltanto un frazionamento dell'obbligo restitutorio (cfr. Corte d'Appello di Torino, sent. 464/2020 del 5.5.2020); dall'altro, in contratto è espressamente pattuito il TAEG/ISC (in merito alla questione circa la sua erronea indicazione vd. supra), che esprime il tasso annuo effettivo globale comprensivo di tutte le voci di costo connesse al credito, tra cui il tasso nominale e il tasso effettivo, oltre agli altri costi connessi all'erogazione del credito (cfr. nella giurisprudenza di merito, la richiamata Corte d'Appello Milano, sent. n. 537/2013; Tribunale di Rimini, sent. n. 579 del 16.6.2022; Tribunale di Torino, sent. n.
456/2021 del 1.2.2021; ma cfr. anche Corte d'Appello Firenze sent. n. 1623 del 28.7.2022).
Inoltre, nessun fondamento ha il rilievo operato dagli opponenti in merito al fatto che risulterebbe un "tasso effettivo" (o TAE) maggiore rispetto al tasso indicato in contratto. Il T.A.N. e T.A.E. coincidono solo se la periodicità delle rate è annuale o il tasso periodale è pari a zero;
se le rate sono infra-annuali, il T.A.E. è maggiore del T.A.N, mentre se sono ultra-annuali il T.A.N. è maggiore del T.A.E. In ogni modo le due grandezze TAE e TAN non sono alternative tra loro ma coesistono e pagina 21 di 23 non possono essere identiche. Nei contratti di mutuo al TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso (cfr. Tribunale di Pisa, sez. I, 10.01.2023, n. 40, nonché Tribunale di Mantova dell'11 novembre 2014, che ha affermato che: "il CTU ha inoltre correttamente evidenziato che mentre il tasso annuo nominale (TAN) è appunto stabilito su base annua, le rate hanno spesso una periodicità inferiore. Conseguentemente, il tasso effettivamente applicato risulta più alto. La differenza tra TAN e TAE (tasso annuo effettivo) è tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse. (…) Le due grandezze, TAE e TAN, non sono dunque alternative tra loro, ma coesistono e non possono essere identiche, come invece preteso da parte attrice. Nei contratti di mutuo, infatti, al TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso").
Di conseguenza, anche tale motivo di opposizione deve essere disatteso.
In conclusione, va respinta l'opposizione proposta dagli attori con conseguente rigetto delle ulteriori domande risarcitorie.
Difatti – pur prescindendo dal fatto che le anzidette domande esulano dall'oggetto del presente giudizio di opposizione – deve considerarsi che, oltre a non ravvisarsi, per le ragioni anzidette, le violazioni lamentate dagli attori, del tutto generici e sforniti di qualsivoglia allegazione appaiono gli asseriti danni (anche di natura non patrimoniale) prospettati dagli stessi. Parimenti, non è ravvisabile alcuna condotta lesiva della che, peraltro, aveva già concesso una rinegoziazione del primo CP_2 contratto di mutuo in favore degli odierni opponenti.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite per la metà, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale e del mutato indirizzo anche da parte di questo Tribunale in materia di mutuo condizionato. Per la restante parte le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (da determinare in base al credito portato nell'atto di precetto, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.) e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite sostenute dalla nella Controparte_3 qualità di mandataria di stante l'intervenuta rinuncia da Parte_3 parte della stessa al proprio intervento.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti sono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione: pagina 22 di 23 1. rigetta l'opposizione;
2. compensa le spese di lite per la metà, e, per la restante parte, condanna e Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2 Controparte_1
in qualità di mandataria di che liquida in euro 7.051,50 per
[...] Controparte_2 compensi, il tutto oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
3. le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, sono definitivamente poste a carico di parte opponente.
Così deciso in Cassino, il 3 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica della dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi degli articoli 281 quater,
281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 543/2020 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'esito dell'udienza del 19 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentati e difesi, in forza
[...] C.F._2 della procura in atti, dall'Avv. Giampiero Palleschi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Sora (FR) alla via I. Bonomi 21/e
OPPONENTE
E
(C.F. e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Controparte_1
Modena n. ) con sede in Modena, Via San Carlo n. 16, in persona del Direttore Generale P.IVA_1
Dott. , in forza di procura speciale ad atto del 20.06.2017 del Notaio Dott. Persona_1 Persona_2 notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, Rep. n. 46080/14051 (doc. 1), in qualità di mandataria di C.F. e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena n. Controparte_2
, p.iva. ) con sede in Modena, Via San Carlo n. 8/20, in forza di procura P.IVA_2 P.IVA_3 speciale ad atto del 19.01.2017 del Notaio Dott. notaio iscritto nel ruolo del Distretto Persona_2
Notarile di Modena, Rep. n. 45659/13967 (doc. 2 rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente, in forza di procura in atti, dagli avv.ti Lorenzo Princivalle e Chiara Danielli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi sito in Bologna, Via Santo Stefano n. 50;
OPPOSTA
pagina 1 di 23 C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Controparte_3
Verona al numero ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità di P.IVA_4 mandataria di C.F. e numero di iscrizione Parte_3 nel Registro delle Imprese di Napoli ), con sede in Napoli alla via Santa Brigida n. 39, P.IVA_5 giusta procura speciale in data 1.2.2023, a rogito Notaio dr. Notaio in Milano, Rep. Persona_3
57.503/26.866 (doc. B), nella sua qualità di Cessionaria dei crediti di rappresentata Controparte_4
e difesa giusta delega in atti dall'Avv. Giuseppe Carteni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Bigli n. 19.
INTERVENUTA
Oggetto: Opposizione ex art. 615, 1 comma c.p.c.
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19 maggio 2025, da intendersi interamente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, rispettivamente, in data 3 gennaio
2020 e il 13 gennaio 2020, da per il credito di € 197.517,99, comprensivo di quota Controparte_5 capitale e interessi, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 3 marzo 2008. In particolare, gli opponenti hanno esposto che: - in data 3 marzo 2008, i sigg. e hanno Pt_1 Parte_2 stipulato con la predetta un contratto di mutuo fondiario a tasso fisso per la rinegoziazione del CP_2 contratto di mutuo stipulato in data 10.11.2006 a tasso variabile, e in virtù del quale veniva erogata una somma pari a euro 150.000,00, da restituire in 20 anni mediante il pagamento di n. 240 rate mensili;
che, a partire dalla rata n. 51, i debitori si sono resi inadempienti;
che il suddetto contratto era finalizzato per euro 74.000,00 alla rinegoziazione del mutuo stipulato in data 10.11.2006 e per la restante parte, pari a euro 76.000,00, al completamento dell'immobile; che a garanzia della restituzione del capitale e dei relativi accessori è stata concessa a favore dell'Istituto di credito garanzia ipotecaria per la somma complessiva di € 300.000,00 su un bene immobile di proprietà dei sigg. , Parte_1
e sito in Itri (LT) alla località “Marciano” (come meglio descritto CP_6 Controparte_7 nell'atto introduttivo).
Tanto premesso, gli attori a sostegno dell'opposizione hanno dedotto: 1) l'insussistenza di un valido titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., con riguardo al contratto di mutuo per cui è causa, trattandosi di mutuo condizionato, in considerazione del fatto che la Banca non avrebbe dato l'immediata disponibilità giuridica della somma al mutuataria;
2) l'usurarietà dei tassi di interesse pagina 2 di 23 pattuiti e l'applicazione di interessi supplementari e penalità; 3) l'imposizione di interessi anatocistici in conseguenza del piano di ammortamento cosiddetto alla francese;
4) l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali per incongruenza tra dichiarato e il T.A.E.G. effettivamente applicato, CP_8 nonché per incongruenza tra TAE applicato e TAN dichiarato.
Gli opponenti hanno quindi concluso chiedendo: “1) In via preliminare e d'urgenza anche con provvedimento reso inaudita altera parte da confermare alla prima udienza di trattazione: ai sensi e per gli effetti dell'art.615 c.p.c. sospendere l'efficacia del titolo esecutivo, così come reso dalla controparte, per tutti i gravi motivi di cui nella parte in fatto e nella parte in diritto del presente atto, atteso che il credito di cui all'atto di precetto non risulta essere né certo, né liquido né esigibile ed es- sendo sussistenti i requisiti di legge in ordine al fumus boni juris ed al peri-culum in mora;
2) In via principale e nel merito: accertare e dichiarare che tra i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 quale parte mutuataria da una parte, e in persona del dott. Controparte_5 Controparte_9 cod. fisc. , in qualità della Funzione credito deteriorato di quale C.F._3 CP_5 parte mutuante dall'altra, stipulavano in Formia il 03.03.2008 un contratto di mutuo fondiario per rinegoziazione a tasso fisso con in persona del legale rapp.te p.t., giusto atto a Controparte_5 rogito del Notaio Dottor – Repertorio n. 104686 – Raccolta n.28483 – registrato in Persona_4
Formia il 04.03.2008 al n. 968, in ragione di esso veniva erogata dall'istituto di credito una somma pari ad € 150.000= da restituirsi in 20 anni, mediante il pagamento di n. 240 rate mensili posticipate da corrispondersi al domicilio del creditore con specifica pattuizione e successiva applicazione nel corso del rapporto di tassi di interesse di natura usuraria, anche in virtù dell'effetto anatocistico occulto di cui al piano di ammortamento, e dunque, per tutti i motivi di cui nella parte in diritto del presente atto, disporre la derubricazione del contratto di mutuo de quo, intervenuto tra le parti in causa, a prestito a titolo gratuito ai sensi e per gli effetti dell'art.1865, comma 2, c.c. e, per l'effetto, rideterminare l'eventuale debito residuo in quota capitale, con compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla parte convenuta a titolo di interessi non dovuti e la residua somma da corrispondere a saldo del debito residuo a titolo di capitale, previa disponenda C.T.U. tecnico- contabile, con rimessione nei termini in favore della parte mutuataria per il pagamento rateale del mutuo, anche in virtù della mancata declaratoria di decadenza del beneficio del termine e risoluzione contrattuale unilaterale, e comunque con ogni consequenziale provvedimento come per legge.
Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque
l'illegittimità dell'atto di precetto, quivi opposto, notificato in data 13.02.2020 alle odierne parti attrici in opposizione, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con ogni con-sequenziale provvedimento ai sensi di legge. Analoga domanda, da intendersi qui integralmente riportata e pagina 3 di 23 trascritta, per le stesse ragioni di fatto e di diritto, viene avanzata anche con riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 10.11.2006 rinegoziato nel contratto oggetto del precetto.
3) Sempre in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che tra i sig.ri e Parte_1
, quale parte mutuataria da una parte, e in persona del dott. Parte_2 Controparte_5
cod. fisc. , in qualità della Funzione credito deteriorato di Controparte_9 C.F._3 quale parte mutuante dall'altra in Formia è intervenuto un contratto di mutuo ipotecario CP_5
a tasso fisso, giusto atto a rogito del Notaio Dottor – Repertorio n. 104686 – Raccolta Persona_4
n.28483 – registrato in Formia il 04.03.2008 al n. 968 per la somma di € 150.000,00, con la previsione del cosiddetto piano alla francese che determina anatocismo occulto in violazione dell'art.1283 c.c. ed in espressa violazione dell'art.3 della delibe-ra CICR del 09.02.2000 e dunque, previa disponenda
C.T.U. tecnico-contabile, depurare il piano di ammortamento alla francese della maggior somma dovuta, dall'inizio del rapporto alla chiusura dello stesso, a titolo di interessi anatocistici e, per
l'effetto, per tutti i motivi di cui nella parte in di-ritto del presente atto, condannare l'Istituto di credito convenuto, in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione di tutto quanto corrisposto in eccesso dalla parte mutuataria a titolo di interessi non dovuti, mediante il pagamento della relativa somma che verrà accertata in corso di causa, mediante C.T.U. tecnico-contabile, oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, in favore della parte mutuataria, con ogni consequenziale provvedimento come per legge. Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità
e/o inefficacia e comunque l'illegittimità dell'atto di precetto, quivi opposto, notificato in data
14.06.2019 alle odierne parti attrici in opposizione, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con ogni con-sequenziale provvedimento ai sensi di legge. Analoga domanda, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, per le stesse ragioni di fatto e di diritto, viene avanzata anche con riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 10.11.2006 rinegoziato nel contratto oggetto del precetto. 4) Sempre in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che tra i sig.ri e , quale parte mutuataria da una parte, e Parte_1 Parte_2 Controparte_5 in persona del dott. cod. fisc. , in qualità della Funzione Controparte_9 C.F._3 credito deteriorato di quale parte mutuante dall'altra in Formia il 03.03.2008 è inter- CP_5 venuto un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso, giusto atto a rogito del Notaio CP_10
– Repertorio n. 104686 – Raccolta n.28483 – registrato in Formia il 04.03.2008 al n. 968 per
[...] la somma di € 150.000,00, con assoluta indeterminatezza delle condizioni contrattuali in ordine all' così come dichiarato dall'Istituto di credito convenuto nel contratto di mutuo per cui è causa CP_8
e quello effettivamente applicato nel corso del rapporto in violazione dell'art.9 della delibera CICR del
04.03.2003 e duque in dispregio di quanto espressamente previsto dall'art.117 T.U.B. e, per l'effetto, pagina 4 di 23 ai sensi del comma 7 dell'art.117 T.U.B. dichiarare la nullità della contrattualizzazione degli interessi
e conseguentemente, per tutti i motivi di cui nella parte in diritto del presente atto, condannare
l'Istituto di credito convenuto, in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione di tutto quanto corrisposto in eccesso dalla parte mutuataria a titolo di interessi non dovuti, mediante il pagamento della che verrà determinata in corso di causa, mediante C.T.U. tecnico-contabile, oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, in favore della parte mutuataria, ovvero rideterminare
l'eventuale debito residuo in quota capitale, con compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla parte convenuta a titolo di interessi non dovuti e la residua somma da corrispondere a saldo del debito residuo a titolo di capitale, previa disponenda C.T.U. contabile, e con l'applicazione del solo tasso BOT in luogo di quello relativo agli interessi contrattuali in virtù della eccepita indeterminatezza e con rimessione nei termini in favore della parte mutuataria per il pagamento rateale del mutuo, anche in virtù della mancata declaratoria di decadenza del beneficio del termine e risoluzione contrattuale unilaterale, e comunque con ogni consequenziale provvedimento come per legge. Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque
l'illegittimità dell'atto di precetto, quivi opposto, notificato in data 14.06.2019 alle odierne parti attrici in opposizione, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con ogni consequenziale provvedimento ai sensi di legge;
Analoga domanda, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, per le stesse ragioni di fatto e di diritto, viene avanzata anche con riferimento al con-tratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 10.11.2006 rinegoziato nel contratto oggetto del precetto. 5) Ancora in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che tra i sig.ri Parte_1
e , quale parte mutuataria da una parte, e in persona del dott. Parte_2 Controparte_5
cod. fisc. , in qualità della Funzione credito deteriorato di Controparte_9 C.F._3 quale parte mutuante dall'altra in Formia è intervenuto un contratto di mutuo ipotecario CP_5
a tasso fisso, giusto atto a rogito del Notaio Dottor – Repertorio n. 104686 – Raccolta Persona_4
n.28483 – registrato in Formia il 04.03.2008 al n. 968 per la somma di € 150.000,00, con assoluta indeterminatezza delle condizioni contrattuali in ordine all'applicazione nel corso del rapporto di un
TAE difforme dal TAN contrattualizzato e comunque non dichiarato nel contratto di mutuo in violazione dell'art.6 della delibera CICR del 09.02.2000, e dunque in dispregio della normativa dettata dal Legislatore in materia di trasparenza bancaria e, per l'effetto, dichiarare la nullità della contrattualizzazione degli interessi e conseguentemente, per tutti i motivi di cui nella parte in diritto dell'atto introduttivo del presente giudizio e di cui alla presente memoria, condannare l' di CP_11 credito convenuto, in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione di tutto quanto corri-sposto in eccesso dalla parte mutuataria a titolo di interessi non dovuti, mediante il pagamento della somma che pagina 5 di 23 verrà accertata in corso di causa, mediante C.T.U. tecnico-contabile, oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, in favore della parte mutuataria, ovvero rideterminare l'eventuale debito residuo in quota capitale, con compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla parte convenuta a titolo di interessi non dovuti e la residua somma da corrispondere a saldo del debito residuo a titolo di capitale, previa disponenda C.T.U. contabile, e con l'applicazione del solo tasso legale ex art.1346 c.c. in luogo di quello relativo agli interessi contrattuali in virtù della eccepita indeterminatezza e con rimessione nei termini in favore della parte mutuataria per il pagamento rateale del mutuo, anche in virtù della mancata declaratoria di decadenza del beneficio del termine e ri-soluzione contrattuale unilaterale, e comunque con ogni consequenziale provvedimento come per legge. Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque
l'illegittimità dell'atto di precetto, quivi opposto, notificato in data 14.06.2019 alle odierne parti attri- ci in opposizione, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con ogni consequenziale provvedimento ai sensi di legge;
Analoga domanda, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, per le stesse ragioni di fatto e di diritto, viene avanzata anche con riferimento al con-tratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 10.11.2006 rinegoziato nel contratto oggetto del precetto. 6) Sempre in via principale e nel merito: previo accertamento di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare il comportamento ingiusto, illegittimo e doloso dell'Istituto di credito convenuto nella stipula e nella esecuzione del contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso intervenuto in data con gli odierni attori opponenti, giusto atto a rogito del Notaio Dottor – Re-pertorio n. Persona_4
104686 – Raccolta n.28483 – registrato in Formia il 04.03.2008 al n. 968 per la somma di €
150.000,00, e, per l'effetto, in accoglimento del-la domanda degli attori in opposizione, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni morali derivati dalla condotta perpetrata dall'Istituto di credito convenuto in virtù dell'accertata condotta usuraria ed anatocistica ed anche per
l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali nonché per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, così come invocate, ai danni degli odierni attori in opposizione, nonché per il comportamento preprocessuale posto in essere in via esclusiva dall'Istituto di credito sempre a discapito esclusivo degli odierni attori in opposizione, mediante il pagamento in favore dei sig.ri
e della somma che verrà determinata in corso di causa e comunque Parte_1 Parte_2 ritenuta equa e di giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito, dovuta a titolo di danno morale e non patrimoniale, nonché quella dovuta a titolo di danno patrimoniale pari alla somma, che verrà accertata in corso di causa mediante C.T.U. tecnico-contabile, versata dalla parte mutuataria in favore della Banca ed effettivamente non dovuta, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
Analoga domanda, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, per le stesse ragioni di fatto e pagina 6 di 23 di diritto, viene avanzata anche con riferimento al con-tratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 10.11.2006 rinegoziato nel contratto oggetto del precetto. 7) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di opposizione, oltre gli oneri di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore anticipatario”.
Si è costituita in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 quale incorporante per fusione la società contestando l'opposizione e chiedendone Controparte_5 il rigetto.
In data 28.03.2023, è intervenuta la in qualità di mandataria Controparte_3 di quale cessionaria dei crediti di in Controparte_12 Controparte_4 sostituzione di quest'ultima, riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già in atti, facendo proprie le domande, eccezioni, deduzioni e istanze già formulate dalla cedente. Successivamente preso atto che la parte opposta convenuta nel presente giudizio era e non Controparte_2 CP_4 ha dichiarato di voler rinunciare al proprio intervento, chiedendo di essere estromessa dal
[...] giudizio.
Con ordinanza del 20.07.2020 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. La causa è stata istruita con produzione documentale ed è stata disposta una c.t.u. contabile.
All'udienza del 19 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche.
***
2. Anzitutto, i motivi di opposizione articolati dagli attori vanno qualificati in termini di opposizione preventiva all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., avendo le parti contestato il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata in loro danno, sulla base del citato contratto di rinegoziazione del mutuo.
Si dà atto, preliminarmente, della rinuncia all'intervento, e quindi alle conclusioni formulate, da parte della quale mandataria di Controparte_3 CP_12 Parte_3
avendo la prima constatato che la cedente non era parte del presente giudizio.
[...] Controparte_4
2. L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va rigettato, anzitutto, il motivo di opposizione relativo all'insussistenza di un valido titolo esecutivo, costituito, secondo quanto dedotto da parte opponente, da un contratto di mutuo condizionato.
pagina 7 di 23 In linea generale, va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001,
n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14). Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194).
In particolare la Suprema Corte, pur ribadendo la tesi per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto, ha chiarito che non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente la traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata” (Cass. Civ. n. 5921/2023).
Il suddetto orientamento è stato inoltre confermato, più di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno evidenziato che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per se solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata. I patti accessori previsti (con riguardo, in particolare, alla costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e all'impegno della mandante di svincolarla al verificarsi di quanto stabilito nel contratto) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.. Come evidenziato dalle pagina 8 di 23 Sezioni Unite, in tali ipotesi “il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede” (cfr. Cass. civ. sez. un., 6.03.2025, n.5968).
Sulla base delle anzidette argomentazioni, le Sezioni Unite hanno quindi pronunciato il seguente principio di diritto “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata
- di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Tanto considerato – tenuto conto anche del mutato orientamento di questo Tribunale in ossequio alla giurisprudenza maggioritaria e ai principi espressi dalle citate Sezioni Unite – questo giudice ritiene che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (cfr. Cass., sez. 1, 27 ottobre 2017, ord. n. 25632, Rv- 647223 – 01).
Tanto premesso, occorre aver riguardo a quanto previsto nel contratto di rinegoziazione del mutuo del 2008, essendo questo il titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto.
Orbene, nel caso di specie, l'erogazione delle somme è stata contestuale alla sottoscrizione del mutuo. Infatti, la circostanza che la somma sia stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante da parte del mutuatario (art. 2 del contratto) non esclude, ma anzi presuppone che la parte mutuataria ne avesse conseguito la disponibilità giuridica nel proprio patrimonio.
Difatti, nel contratto in questione si legge testualmente: “La Banca mutua, ai sensi dell'art.38
D.Lgs. 385/93, alla Parte finanziata che accetta, la somma di euro 150.000,0. Di tale somma la Parte finanziata rilascia con il presente atto quietanza riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo (…)”
(art. 1); e ancora “La e la Parte finanziata danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima CP_2 della somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la a garanzia CP_2 dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte finanziata dal presente pagina 9 di 23 contratto e relativi allegati. (…)” (art. 2). È stata, inoltre, prevista la facoltà per la Banca di risolvere il contratto utilizzando anche il deposito per l'estinzione del mutuo.
Ciò posto, la presenza della quietanza e la contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito costituiscono evidenza di esercizio pieno della volontà negoziale dell'opponente, che, evidentemente, ha ricevuto il denaro e ne ha deciso la sorte.
È evidente che ove si fosse trattato di mutuo condizionato, non vi sarebbe potuta essere né quietanza né disposizione della somma, poiché esse sarebbero state vincolate all'avverarsi delle condizioni pattuite con mera promessa di finanziamento, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Nel contratto, quindi, l'opponente ha dichiarato di aver ottenuto disponibilità giuridica della somma mutuata che, nello stesso tempo, ha deciso di conferire in deposito presso la banca mutuante, con esercizio della propria volontà negoziale attestata dalla presenza della quietanza (che ben può essere inserita nello stesso contratto di mutuo anziché in un atto separato) e dalla contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito cauzionale infruttifero.
Pertanto, può ritenersi sussistente l'esistenza del requisito tipico nel contratto reale di mutuo costituito dalla traditio della somma mutuata, sebbene nell'accezione di disponibilità giuridica della stessa. Né tale circostanza viene posta in dubbio dal fatto che l'utilizzo materiale della somma mutuata risulti concordemente differita al verificarsi delle condizioni previste in contratto, atteso che la traditio dal punto di vista giuridico si è già realizzata al momento della sottoscrizione del mutuo.
A ciò si aggiunga che la quietanza gode di piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e
2735 c.c., non avendo l'opponente indicato l'errore di fatto o la violenza idonei a revocare la dichiarazione ai sensi dell'art. 2732 c.c. (Cass., sez. 2, 21 febbraio 2014, n. 4196, Rv. 629738 - 01).
Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, il suddetto motivo di opposizione, afferente all'inesistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., deve essere rigettato.
2.2. Quanto alla censura relativa al superamento della cd. soglia usura deve osservarsi quanto segue.
Anzitutto, l'eventuale superamento del tasso soglia usura deve essere rilevato secondo le
Istruzioni della Banca d'Italia. Infatti, ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. pagina 10 di 23 Invero, l'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 7 marzo 1996 n. 108, prevede, al comma 3, che sia la legge a determinare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e, al successivo 4 comma, richiede che nella determinazione del tasso d'interesse usurario si tenga “conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, co. 4, legge 7 marzo 1996 n. 108, in ordine ai limiti superati i quali gli interessi devono ritenersi usurari (c.d. tasso soglia), il Ministero del
Tesoro rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno per ogni operazione, previa una loro suddivisione in categorie. A sua volta, la rilevazione dei tassi per la determinazione del TEGM è compiuta secondo le “Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla Banca d'Italia.
A tal proposito, si rammenta che le Istruzioni della Banca d'Italia hanno natura di norme tecniche previste e autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa antiusura, tale che un eventuale calcolo del tasso da confrontare con i cd. tassi soglia applicato a un determinato rapporto bancario che sia effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe a un risultato inattendibile e, pertanto, in ultima analisi ingiusto.
Infatti, deve essere ribadito il principio di simmetria o omogeneità, più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità e sotteso alla l. n. 108 del 1996, quale norma primaria che ha scelto di rinviare ad autorità economico - amministrative, il Ministero del tesoro, ora dell'Economia e delle
Finanze, sentita la Banca d'Italia, la definizione degli aspetti prettamente tecnici necessari per dare concreta operatività al precetto penale, alla luce del quale deve essere impiegato lo stesso algoritmo di calcolo utilizzato per rilevare i TEGM anche per determinare il TEG applicato al singolo rapporto contrattuale, non essendo possibile infrangere il principio logico-aritmetico desumibile dalla normativa antiusura, tale per cui nelle operazioni di confronto i dati da confrontare devono essere omogenei (cfr. in questi termini, Cass., sez. 1, sent. n. 35121 del 29.11.2022, la quale richiama Cass. Sez. Un. sent. n.
16303 del 20.06.2018).
Ciò posto, si condivide l'assunto secondo il quale l'unica formula utilizzabile ai fini della rilevazione dei tassi usurari è quella definita dalla Banca d'Italia, in virtù del richiamato principio di omogeneità, atteso che il giudizio sull'usurarietà di un rapporto di credito si basa su di un raffronto tra il dato concreto - il TEG applicato al contratto oggetto di causa - e il dato astratto - il TEGM rilevato con riferimento alla categoria di appartenenza del contratto in esame -, con la conseguenza che ove il raffronto fosse effettuato ricorrendo a metodologie di calcolo diverse, il risultato ne risulterebbe necessariamente falsato. pagina 11 di 23 Sul punto, deve altresì rilevarsi che viene in considerazione la sola usura cd. originaria, stante il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 19 ottobre 2017, n.
24675), le quali hanno escluso in radice la configurabilità, nel nostro ordinamento, della c.d. usura sopravvenuta, sia con riguardo ai contratti stipulati ante legge 108/1996, sia con riguardo ai contratti stipulati dopo e recanti inizialmente tassi inferiori alla soglia dell'usura, poi superata nel corso del rapporto per effetto del progressivo abbassamento dei tassi medi di mercato e, quindi, anche del tasso- soglia usurario stabilito a livello ministeriale.
Quanto, poi, all'usurarietà relativa agli interessi moratori, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 19597 del 18 settembre 2020, ha evidenziato che in tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati, con la precisazione, però, che mentre nel primo caso – che conduce alla pronunzia di una sentenza di accertamento in astratto in ordine alla nullità della pattuizione sugli interessi - si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo caso rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 19597/2020, ove in motivazione si legge: “ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato;
se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art.
1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sottosoglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato”).
Per quanto riguarda, più precisamente, il contrasto relativo all'applicabilità anche agli interessi moratori della disciplina antiusura, stante la mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) da parte dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del
1996, la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi a Sezioni Unite, ha risolto la questione in senso affermativo, sull'assunto che la disciplina antiusura è volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto. Invero, la richiamata giurisprudenza di legittimità ha pagina 12 di 23 stabilito che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. rilevato dai decreti ministeriali non preclude la loro applicazione, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, che, sebbene considerata soltanto a fini statistici, tuttavia
è basata su criteri oggettivi, che consentono di individuare le pattuizioni di clausole “fuori del mercato”, in quanto nettamente distanti dalla media delle clausole analogamente stipulate. La conseguenza tratta da questa ricostruzione è che, in tali casi, il tasso-soglia di riferimento per gli interessi moratori sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento previsto dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato;
mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti (cfr. Cass.,
Sez. Un., sent. n. 19597 del 18 settembre 2020).
Va poi chiarito nella valutazione dell'usurarietà degli interessi, interessi corrispettivi ed interessi moratori non debbano essere sommati tra loro, dovendosi al contrario procedere ad una valutazione autonoma delle relative pattuizioni, atteso che al momento in cui il debitore diventa inadempiente, il tasso di mora si sostituisce agli interessi corrispettivi, applicandosi unicamente sul debito scaduto.
Peraltro, la possibilità di applicare gli interessi moratori sull'intera rata scaduta è ammessa dallo stesso ordinamento, ove si consideri quanto stabilito dall'art. 3 della delibera CICR del 3.2.2000: “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non
è consentita la capitalizzazione periodica”, prevedendosi in tal modo una forma di capitalizzazione espressamente e lecitamente pattuita, senza che ciò acquisti rilievo per la diversa ipotesi di usura ai sensi della l. 108/1996.
Inoltre, deve osservarsi che, al contrario di quanto sostenuto da parte attrice, l'effetto che deriverebbe da un eventuale superamento del tasso soglia usura da parte degli interessi di mora, non sarebbe la gratuità del mutuo, bensì soltanto quello della nullità della clausola di pattuizione degli interessi di mora. Infatti, la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ha interpretato l'art. 1815, co.
2, c.c. nel senso che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, non comporta la non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato;
ciò nell'ottica di un'interpretazione dell'art. 1815 c.c. che preservi il prezzo del denaro e che rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta pagina 13 di 23 comunque un danno per il creditore insoddisfatto (cfr. in tali termini, la citata sent. 19597/2020). Di conseguenza, dall'eventuale accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, co. 2,
c.c., di modo che, in tali casi, gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, co. 1, c.c.
A ciò si aggiunga, poi, che la giurisprudenza di legittimità, con la più volte richiamata pronuncia a Sezioni Unite, ha precisato che l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, in virtù della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., “si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr. Cass. n. 19597/2020).
Tanto premesso, deve immediatamente evidenziarsi che, nel caso in esame, gli attori non hanno specificato quale sia il tasso moratorio in concreto applicato, ma hanno fatto riferimento unicamente al tasso di mora pattuito e ad ulteriori criteri di calcolo di cui si dirà in seguito, laddove invece avrebbero dovuto, in virtù dei principi sopra richiamati, provare l'entità usuraria del tasso moratorio in concreto applicato, posto che i presupposti della mora si sono già verificati, trattandosi peraltro di mutuo già risolto.
In ogni caso, neppure la censura relativa al tasso moratorio pattuito in contratto può trovare accoglimento, così come quella relativa agli interessi corrispettivi.
2.2.1. Quanto a questi ultimi, deve anzitutto evidenziarsi che il consulente tecnico nominato ha determinato il TAEG utilizzando la formula prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia, dunque considerando anche le spese iniziali (ossia di istruttoria) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata, nella misura di 6,12%. Anche a voler considerare tale valore, anziché il
TEG (che generalmente è più basso), deve ritenersi che il tasso di interesse corrispettivo non sia superiore al tasso soglia usura. Tale valore è infatti inferiore al tasso soglia previsto dal d.m. di riferimento (primo trimestre del 2008, trattandosi di mutuo contratto in data 3.03.2008) per i “mutui ipotecari a tasso fisso” (quale è il mutuo in esame), determinato nel 9,12 % (ottenuto aumentando della metà il TEGM previsto nella misura del 6,08%).
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. in ordine al suddetto profilo appaiono corrette.
Alle medesime conclusioni si giunge anche con riferimento agli interessi pattuiti con il primo contratto di mutuo del 2006 (cfr. doc. 3 allegato all'opposizione).
pagina 14 di 23 Anche considerando il T.A.E.G. del 5,26% previsto in contratto – che come detto è generalmente più alto del T.E.G. da impiegare ai fini del raffronto con il tasso soglia usura – deve escludersi l'usurarietà degli interessi corrispettivi, in quanto il suddetto valore inferiore al tasso soglia previsto dal d.m. di riferimento (quarto trimestre, trattandosi di mutuo contratto in data 10.11.2006) per i “mutui ipotecari a tasso variabile” (quale è il mutuo in esame), determinato nel 7,155 % (ottenuto aumentando della metà il TEGM previsto nella misura del 4,77%).
Quanto dedotto da parte opponente ai fini del superamento del tasso soglia è infatti errato, avendo computato nel TEG anche la commissione per estinzione anticipata (cfr. pag.
5-6 opposizione).
La commissione di estinzione anticipata non rientra infatti nella formula del TEG ai fini della valutazione del carattere usurario del contratto di mutuo: invero, si tratta di un corrispettivo per il diritto di recesso attribuito al mutuatario e non propriamente di una commissione o di una remunerazione in corrispettivo del denaro mutuato, ovvero collegata all'erogazione del credito. In altri termini, la commissione di estinzione anticipata rappresenta un corrispettivo che riequilibra il sinallagma altrimenti alterato dal recesso e dunque non è un costo che il mutuatario deve sostenere per ottenere, gestire ed utilizzare il credito, ma un costo solo eventuale per esercitare la facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale.
Tali principi hanno trovato conferma in alcune recenti pronunce della S.C. che in applicazione del “principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass.,
18/01/2019, n. 1464) ha espressamente sancito l'impossibilità di cumulare ai fini del superamento del
"tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura “la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della pagina 15 di 23 banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2- bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella;
” (Cass., Sez. 3, n. 7352 del 07/03/2022; conforme, Cass.,
Sez. 1 - , Ord. n. 23866 del 01/08/2022; cfr. anche la copiosa giurisprudenza di merito, tra cui le recenti
Corte d'Appello Torino, sent. n. 746 del 1.7.2022; Corte d'Appello Firenze, sent. n. 2799 del
15.12.2022; Corte d'Appello di Perugia, sent. n. 561 del 1.10.2021).
Dunque, non configurandosi quale corrispettivo che mira a remunerare l'erogazione del denaro, ma essendo finalizzata a compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall'estinzione del rapporto prima della scadenza naturale, costituisce un costo che non rileva ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto di mutuo e che, dunque, non deve essere computata nel calcolo del TEG.
Ne discende quindi l'infondatezza della censura.
2.2.2. Per quanto attiene poi agli interessi moratori, ai sensi dell'art. 5 del contratto di mutuo del
2008 (cfr. doc. 2 parte attrice), gli interessi di mora sono calcolati ad un tasso pari a tre punti percentuali in più, con pattuizione altresì della cd. clausola di salvaguardia (laddove è scritto “salvo il rispetto della normativa antiusura”). Di conseguenza, atteso che il tasso iniziale al momento della pattuizione del contratto di mutuo in esame era pari al 5,95%, il tasso di mora originariamente pattuito era pari al 8,95%.
Quanto al TEGM di raffronto per valutare il superamento o meno della relativa cd. soglia usura, il consulente tecnico d'ufficio ha erroneamente richiamato il medesimo tasso soglia calcolato per gli interessi corrispettivi, comunque escludendo, correttamente, l'usurarietà dello stesso. Alla luce della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, il tasso soglia per il trimestre di riferimento (primo trimestre del 2008) è pari a 12,27%. Questo si ottiene aumentando il TEGM previsto per gli interessi corrispettivi della percentuale del 2,1% e aumentando il tasso così ottenuto della metà, come previsto nel decreto ministeriale relativo al periodo di riferimento (dunque: [6,08 % + 2,1] aumentato della metà). Ad ogni modo, il consulente non riscontrando violazioni della l. 108/96, correttamente non ha effettuato alcun ricalcolo.
L'usura non può essere fatta derivare neanche da una valutazione complessiva dell'interesse moratorio con le altre voci di spesa collegate alla stipulazione del contratto, come infondatamente sostenuto dagli attori (cfr. pag. 15 dell'opposizione).
Ritiene, infatti, il giudicante che tale operazione sia logicamente e giuridicamente errata. Ed invero la pretesa di determinare un Tasso Effettivo di Mora (TEMO), è del tutto inattendibile, dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, pagina 16 di 23 effettuando una analogia con il concetto di TEGM, senza tenere conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore.
Valgono poi le considerazioni sopra esposte inoltre alla irrilevanza ai fini della valutazione di usurarietà della penalità per estinzione anticipata, richiamandosi, a tal fine, la giurisprudenza di legittimità sopra citata in ordine all'impossibilità di procedere ad una sommatoria tra interessi moratori e commissione di estinzione anticipata.
Una volta acclarata l'inconsistenza giuridica delle tesi prospettate dalla parte attrice, deve escludersi che siano stati pattuiti interessi usurari.
2.3. È inoltre infondato il motivo di opposizione afferente alla illegittimità del meccanismo anatocistico che discenderebbe dal cosiddetto ammortamento alla francese. Difatti, la legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all'art. 1283 c.c. è stata costantemente affermata in giurisprudenza.
Come noto, l'ammortamento alla francese consiste in un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato;
viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata (cfr. in termini Corte d'Appello Torino, sent. n. 937 del 25.8.2022, ove viene esplicitato che la quota interessi è calcolata moltiplicando per il tasso di interesse convenuto il debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale, invece, è data dalla differenza tra l'ammontare della rata e la quota interessi dello stesso periodo;
cfr. anche Corte d'Appello
Milano sent. n. 537/2023 del 15.2.2023).
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla pagina 17 di 23 quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Ragione per cui, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare, né direttamente, né indirettamente, alcun effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c. (così Trib. Roma n.
364/2022; cfr. in termini Corte d'Appello di Torino, sent. n. 457/2022 del 28 aprile 2022; ma cfr. anche Corte d'Appello di Venezia, sent. n. 2955/2021; da ultimo v. anche Cass. Sez. Un. n.
15130/2024).
2.3.1. Escluso, dunque, che l'ammortamento alla francese produce ex se interessi anatocistici, resta da chiarire se la pattuizione di un sistema di ammortamento senza l'indicazione espressa che trattasi di sistema cd. alla francese, ovvero del regime finanziario applicato, comporti o meno una indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto.
In via generale sul punto, si rammenta che quando il piano di ammortamento viene calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale;
di converso, qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare. Il regime di capitalizzazione composta è più favorevole al debitore per periodi inferiori all'anno e più gravoso per periodi superiori, sicché nel calcolo di mutui ultrannuali la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.. In tal caso, infatti, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al regime finanziario di capitalizzazione composta utilizzato dalla banca per la determinazione della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.
Ciò detto, ritiene il Tribunale che, una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento alla francese allegato al contratto, non sia necessaria, ai fini della corretta pattuizione del tasso netto degli interessi corrispettivi, l'espressa approvazione, da parte dello stesso, del regime finanziario eventualmente composto, in luogo di quello semplice, e ciò considerato che non vi è alcuna previsione normativa che impone l'indicazione della formula di matematica finanziaria applicata nello sviluppo delle rate (cfr. in tali termini Tribunale di Siena sez. I, 23.09.2024, n. 660).
Nel caso di specie, risultano indicati in entrambi i contratti l'importo erogato, il numero delle rate
(240), la periodicità delle stesse (mensili, trimestrali o semestrali con riguardo al primo contratto, mensili con riguardo a quello successivo), il tasso di interesse in vigore, il T.A.E.G. e il tasso di mora.
pagina 18 di 23 Pertanto, la mancata esplicita indicazione del tipo di ammortamento o di capitalizzazione non incide sulla determinatezza/determinabilità della pattuizione concernente gli interessi in relazione al capitale.
A conferma di tale conclusione deve richiamarsi la recente pronuncia n. 15130/2024 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto:
"in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
Ne deriva che la pattuizione contenuta nel contratto di mutuo de quo in ordine all'ammortamento pattuito non determina alcuna nullità. Di conseguenza, anche le conclusioni del C.T.U. – secondo cui deve ritenersi ingiustificato ed arbitrario nel caso di specie l'impiego del regime dell'interesse composto, in quanto non indicato nel contratto né espressamente accettato dal mutuatario – devono disattendersi. Pertanto, non deve procedersi ad alcun ricalcolo in base al piano di ammortamento in regime di interesse semplice.
2.4. Infine, privo di pregio è il motivo di opposizione con cui gli attori hanno dedotto l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali per incongruenza tra: a) I.S.C. dichiarato e il T.A.E.G. effettivamente applicato, in violazione dell'art. 9 della delibera CICR del 4.03.2003; b) nonché tra applicato e T.A.N. dichiarato in violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9.02.2000. CP_13
Quanto al profilo sub a), in questa sede deve rilevarsi che l'indicatore sintetico di costo
(TAEG/ISC) non costituisce un vero e proprio tasso di interesse ovvero una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma appunto un indicatore del costo complessivo dell'operazione, che comprende interessi, oneri e spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo le formule stabilite dalla Banca d'Italia.
Da ciò discende l'inapplicabilità dell'art. 117, comma 6 T.U.B., laddove prevede che “sono nulle
e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, atteso che secondo orientamento Co costante, che si intende ribadire, l' non rientra nella nozione di “prezzo”, non determinando una condizione economica direttamente applicabile al contratto, assolvendo una mera funzione informativa.
pagina 19 di 23 Pertanto, l'eventuale erronea od omessa indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto di mutuo non determinerebbe conseguenze in punto di maggiore onerosità del finanziamento, bensì soltanto un'inesatta rappresentazione del suo costo complessivo;
ciò, dunque, implicando non la sanzione della nullità di cui all'art. 117, comma 6, T.U.B. (con la conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui al successivo comma 7), non venendo in rilievo, per quanto detto, l'ipotesi di nullità o assenza di clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni, bensì potendo al più configurare un'ipotesi di responsabilità contrattuale della banca. Peraltro, vi sarebbe in ogni caso l'onere per il mutuatario di dimostrare che l'eventuale scostamento sia rilevante e che abbia cagionato un danno in conseguenza della scelta meno favorevole effettuata;
circostanze non soltanto non provate, ma nemmeno allegate da parte attrice (dovrebbe infatti dimostrarsi sia di aver vagliato finanziamenti alternativi con TAEG più vantaggioso, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dall'Istituto di credito mutuante, sia il danno patito in conseguenza della scelta meno favorevole).
Nella fattispecie in esame, non solo parte attrice nulla ha allegato e dimostrato in ordine alle eventuali conseguenze pregiudizievoli riconducibili ad una asserita non corretta informazione (che comunque sarebbero irrilevanti nel presente giudizio di opposizione esecutiva), ma la differenza tra Co l' indicato nel contratto in misura pari al 6.16% e quello ricalcolato dal perito di parte attrice e indicato nella misura del 6,19% (cfr. pag. 31 della perizia) - risulterebbe in ogni caso di esigua entità, sicché difficilmente potrebbe ravvisarsi un'effettiva lesione dell'interesse del contraente alla conoscenza del costo complessivo del finanziamento, trattandosi di una differenza giuridicamente irrilevante.
Co Del resto, ove il legislatore ha voluto sanzionare con la nullità la difformità dell' indicato con quello effettivo, lo ha espressamente stabilito, come si evince dalla disciplina prevista per il caso del credito al consumo ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6, T.U.B., ove si prevede che, nel caso in cui il
TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al Co consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell' ) sono da considerarsi nulle. Ebbene, tale disposizione normativa non può trovare applicazione, atteso che l'art. 122 T.U.B., lett. a) e f) espressamente esclude dall'ambito di applicazione del Capo II Credito al Consumo quei contratti, il cui contraente sia un consumatore, aventi ad oggetto “finanziamenti di importo superiore a
75.000 euro”, nonché i “finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a 5 anni”; parametri entrambi superati nel caso di specie, atteso che il contratto di mutuo fondiario in esame prevedeva l'erogazione di euro 150.000,00 da restituire in 240 rate mensili, con l'iscrizione di garanzia ipotecaria.
pagina 20 di 23 Tale interpretazione si pone in linea, altresì, con le SS.UU., le quali, tenuto conto della differenza tra regole di validità e regole di comportamento, hanno affermato che la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula necessariamente che siffatta violazione incida su elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, come del resto si desume dal dato testuale dell'art. 1418, comma 1, c.c. che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti (“Il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa”), con la conseguenza che le violazioni che concernono la condotta tenuta sia nel corso delle trattative per la formazione del contratto sia nella sua esecuzione non determina la nullità del contratto medesimo, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge, così come prescritto dall'art. 1418, 3° comma, c.c.
(cfr. Cass. SS.UU. n. 26724/07).
Ne consegue che, esclusa l'applicabilità al caso di specie della sanzione della nullità, diventa irrilevante il mero accertamento della esatta determinazione dell' , non potendo rilevare, in Pt_4 sede di giudizio di opposizione all'esecuzione – quale giudizio di accertamento negativo del credito – eventuali profili di responsabilità ai fini risarcitori.
2.4.1. Va poi osservato, quanto al profilo sub b), deve anzitutto escludersi che la mancata indicazione del TAE, ovvero la sua difformità rispetto al TAN previsto dal contratto, comporti l'ipotesi di nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 1418 c.c. 3 1346 c.c. lamentata da parte attrice, atteso che, da un lato, per quanto anzidetto, nel mutuo con ammortamento cd. “alla francese” non è prevista alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi (rilevante ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000 richiamata da parte attrice), ma soltanto un frazionamento dell'obbligo restitutorio (cfr. Corte d'Appello di Torino, sent. 464/2020 del 5.5.2020); dall'altro, in contratto è espressamente pattuito il TAEG/ISC (in merito alla questione circa la sua erronea indicazione vd. supra), che esprime il tasso annuo effettivo globale comprensivo di tutte le voci di costo connesse al credito, tra cui il tasso nominale e il tasso effettivo, oltre agli altri costi connessi all'erogazione del credito (cfr. nella giurisprudenza di merito, la richiamata Corte d'Appello Milano, sent. n. 537/2013; Tribunale di Rimini, sent. n. 579 del 16.6.2022; Tribunale di Torino, sent. n.
456/2021 del 1.2.2021; ma cfr. anche Corte d'Appello Firenze sent. n. 1623 del 28.7.2022).
Inoltre, nessun fondamento ha il rilievo operato dagli opponenti in merito al fatto che risulterebbe un "tasso effettivo" (o TAE) maggiore rispetto al tasso indicato in contratto. Il T.A.N. e T.A.E. coincidono solo se la periodicità delle rate è annuale o il tasso periodale è pari a zero;
se le rate sono infra-annuali, il T.A.E. è maggiore del T.A.N, mentre se sono ultra-annuali il T.A.N. è maggiore del T.A.E. In ogni modo le due grandezze TAE e TAN non sono alternative tra loro ma coesistono e pagina 21 di 23 non possono essere identiche. Nei contratti di mutuo al TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso (cfr. Tribunale di Pisa, sez. I, 10.01.2023, n. 40, nonché Tribunale di Mantova dell'11 novembre 2014, che ha affermato che: "il CTU ha inoltre correttamente evidenziato che mentre il tasso annuo nominale (TAN) è appunto stabilito su base annua, le rate hanno spesso una periodicità inferiore. Conseguentemente, il tasso effettivamente applicato risulta più alto. La differenza tra TAN e TAE (tasso annuo effettivo) è tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse. (…) Le due grandezze, TAE e TAN, non sono dunque alternative tra loro, ma coesistono e non possono essere identiche, come invece preteso da parte attrice. Nei contratti di mutuo, infatti, al TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso").
Di conseguenza, anche tale motivo di opposizione deve essere disatteso.
In conclusione, va respinta l'opposizione proposta dagli attori con conseguente rigetto delle ulteriori domande risarcitorie.
Difatti – pur prescindendo dal fatto che le anzidette domande esulano dall'oggetto del presente giudizio di opposizione – deve considerarsi che, oltre a non ravvisarsi, per le ragioni anzidette, le violazioni lamentate dagli attori, del tutto generici e sforniti di qualsivoglia allegazione appaiono gli asseriti danni (anche di natura non patrimoniale) prospettati dagli stessi. Parimenti, non è ravvisabile alcuna condotta lesiva della che, peraltro, aveva già concesso una rinegoziazione del primo CP_2 contratto di mutuo in favore degli odierni opponenti.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite per la metà, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale e del mutato indirizzo anche da parte di questo Tribunale in materia di mutuo condizionato. Per la restante parte le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (da determinare in base al credito portato nell'atto di precetto, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.) e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite sostenute dalla nella Controparte_3 qualità di mandataria di stante l'intervenuta rinuncia da Parte_3 parte della stessa al proprio intervento.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti sono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione: pagina 22 di 23 1. rigetta l'opposizione;
2. compensa le spese di lite per la metà, e, per la restante parte, condanna e Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2 Controparte_1
in qualità di mandataria di che liquida in euro 7.051,50 per
[...] Controparte_2 compensi, il tutto oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
3. le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, sono definitivamente poste a carico di parte opponente.
Così deciso in Cassino, il 3 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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